(Sergio Briguglio 8/1/2017)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Novembre 2016)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 30/11/2016 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-53.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.

 

Indice

 

Parte I

 

I. Principi generali

 

1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

II. Ingresso e soggiorno

 

2. Categorie di ingresso

3. Programmazione dei flussi

4. Ingresso, reingresso e uscita dallItalia

5. Permesso di soggiorno

6. Iscrizione anagrafica

7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11. Formazione di lavoratori all'estero

12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14. Ingresso e soggiorno per volontariato

15. Professioni

16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17. Minori stranieri

18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica

 

 

Parte II

 

III. Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19. Ingresso e soggiorno illegale

20. Respingimento alla frontiera

21. Espulsione

22. Trattenimento nei CIE

23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24. Stranieri condannati o detenuti

 

IV. Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25. Assistenza sanitaria

26. Previdenza sociale

27. Assistenza sociale e misure fiscali

28. Enti di patronato

29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30. Discriminazione

 

V. Asilo

 

31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34. Contenuto della protezione internazionale

35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36. Norme transitorie

37. Protezione temporanea

38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

VI. Cittadinanza

 

39. Cittadinanza

 

VII. Apolidia

 

40. Apolidia

 

VIII. Cittadini comunitari

 

41. Norme a regime

42. Neocomunitari

 

 

 

Parte I

 

I. Principi generali (torna all'indice)

 

1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)

 

      Condizione giuridica dello straniero

      Ambito di applicazione

      Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse

      Diritti del cittadino straniero

      Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

      Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

      Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)

      Protezione diplomatica

 

Condizione giuridica dello straniero (torna all'indice del capitolo)

 

      La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali (art. 10, co. 2 Cost.)

      L'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86); l'obbligo di disapplicazione incombe anche sull'amministrazione (Sent. Corte Giust. C-103/88); il principio dell'immediata applicabilita' delle disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (Sent. Corte Cost. 113/1985); l'immediata applicabilita' si estende, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati istitutivi (Sent. Corte Cost. 389/1989); le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme (Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991); la mancata attuazione entro i termini di disposizioni di una direttiva che non pongano obblighi diretti in capo allo Stato, ma solo in capo a terzi, non consente ai cittadini che dovrebbero beneficiare di tali disposizioni di farle valere direttamente contro lo Stato, ma pone una reponsabilita' risarcitoria in capo allo Stato stesso (Sent. Corte Giust. C-6/90); quando risulti pendente, davanti alla Corte di Giustizia una questione pregudiziale relativa al possibile contrasto di una norma incriminatrice con il diritto della UE, il giudice, nel valutare l'applicazione di una misura cautelare, deve tenerne conto (sent. Cass. 31869/2011)

      Sent. Corte Giust. C-244/13: la circostanza che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro; note:

o   un diritto al risarcimento e' riconosciuto dal diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte tre condizioni: che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (punto 50)

o   il criterio decisivo per considerare come sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell'Unione e' quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro, dei limiti posti al suo potere discrezionale; i giudici nazionali, unici competenti ad accertare i fatti di cui ai procedimenti principali e a qualificare le violazioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, possono tenere conto, a questo fine, di elementi quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata (punti 51)

o   il semplice fatto di presentare una questione pregiudiziale non puo' limitare la liberta' del giudice del merito; la risposta alla questione se una violazione del diritto dell'Unione sia stata sufficientemente qualificata deriva infatti non dall'esercizio stesso della facolta' prevista dall'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensi' dall'interpretazione fornita dalla Corte (punto 53 e Concl. Avv. Gen. C-244/13, nelle quali si osserva come, se cosi' non fosse, il giudice nazionale che intendesse proporre una questione pregiudiziale per essere certo della sua interpretazione del diritto dell'Unione, prima di condannare lo Stato membro al risarcimento dei danni, potrebbe essere spinto ad astenersene, con l'effetto di una chiusura del dialogo tra giudice nazionale e Corte; significa, verosimilmente, che puo' esserci una violazione sufficientemente qualificata anche se il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia per porre una questione pregiudiziale)

      Il giudice nazionale ha l'obbligo di conformarsi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche quando esse siano in contrasto con il diritto interno, alla sola condizione che esse non risultino contrarie alla Costituzione (sent. Cass. SS.UU. 28507/2005, sent. Cass. 19985/2011); tale obbligo incombe anche quando la sentenza della Corte sia intervenuta a causa in corso (sent. Cass. 19985/2011); nota: tale obbligo non deriva dal diritto comunitario (Sent Corte Giust. C-571/10: il rinvio operato da art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa; la sentenza spiega che art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale)

      Sent. Corte Cost. 264/2012:

o   quando si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale deve verificare la praticabilita' di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale; se la verifica da' esito negativo il giudice, non potendo disapplicare la norma interna ne' applicarla (avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), deve denunciare la rilevata incompatibilita' proponendo una questione di legittimita' costituzionale in riferimento allart. 117 co.1 Cost., ovvero ad art. 10 co. 1 Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta

o   il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato, dalla Corte Costituzionale, mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioe' con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela

o   benche' la Corte Costituzionale non possa sostituire la propria interpretazione di una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla CEDU, essa e' pero' tenuta a valutare come l'applicazione della Convenzione si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano; la norma della Convenzione, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, volto non all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele

      Trib. Milano: art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (nei fatti, in questo senso Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

      Trib. Genova: benche' il nostro ordinamento si adegui agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri

      Parere Corte Giust. 2/13: l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non e' compatibile con art. 6, par. 2 Trattato sull'Unione europea, ne' con il Protocollo 8 al Trattato sull'Unione europea, dal momento che

o   non previene il rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel diritto dell'Unione

o   non esclude la possibilita' che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l'Unione europea, relative all'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto dell'Unione, vengano portate dinanzi alla CEDU

o   non prevede modalita' di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo coinvolgimento della CGUE che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione

o   lede le caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune, in quanto affida il controllo giurisdizionale di alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad un organo esterno all'Unione

 

Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi

 

      Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008)

      Nota:

o   il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

  iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

  iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

  erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

  erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o   non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o   se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

      Le disposizioni del Testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra

 

      Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)

 

      Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)

      Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario; la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea; in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

 

 

Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)

 

      Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi sanciti in tale Carta, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale (Decr. Mininterno 23/4/2007)

 

      Le tradizioni etico-sociali di natura essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona

 

      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

 

      Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose

      Impugnata dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)

o   violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., per l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa

o   violazione di art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose

o   violazione di art. 118 co. 3 Cost., per non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica

      Sent. Corte Cost. 63/2016:

o   illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole "che presentano i seguenti requisiti:" e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,

  nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70 co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73 sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione"

  non e' consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio

  la Regione esorbita quindi dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e pi stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.

o   illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,

  si prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art. 72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine"

  queste disposizioni eccedono dai limiti delle competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni

o   inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita' costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto

      Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita' religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church, all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della Cultura Musulmana

      Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016 sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni religiose in vista di un nuovo bando

      Impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo 2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:

o   nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi

o   nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana

o   nella parte in cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico

      Strutture islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343 associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a un'interrogazione parlamentare)

 

 

Diritti del cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)

 

      Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono garantiti (Sent. Cass. 10504/2009: indipendentemente dalla condizione di reciprocita') i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti

      Sent. CEDU M. et al. contro Italia e Bulgaria: violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in relazione al caso di una minorenne, proveniente dalla Bulgaria, sequestrata in Italia e seviziata a lungo dai suoi aguzzini; le autorita' italiane non hanno condotto indagini adeguate sulle sevizie subite, non hanno provveduto ad accertare quanto denunciato, non hanno sottoposto ad accertamenti medici la vittima e hanno invece sottoposto ad indagini la ragazza e i genitori

      Allo straniero e riconosciuta parita di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge

      Corte App. Bari (che riforma Trib. Bari e Trib. Bari):

o   al cittadino straniero che agisce davanti al giudice italiano e' consentito rilasciare la procura nella forma prevista da art. 83 c.p.c., per la cui validita' l'unico presupposto e' la presenza della parte sul territorio nazionale ove e' anche il difensore, unitamente alla relativa prova di tale presupposto che deriva (presuntivamente) della sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della firma apposta dal cliente; in mancanza di rigorosa prova contraria si deve ritenere acquisita al giudizio la prova della presenza della parte in Italia e la comprensione del senso dell'atto da lui sottoscritto

o   la necessita' di presenza di testimoni fidefacienti, esclusa per il rilascio di procura dall'assistito di lingua italiana, non puo' essere affermata per il cliente alloglotta, tanto piu' che la previsione di un simile requisito interferirebbe nel rapporto personale dell'avvocato col cliente alloglotta, tutelato da art. 24 Cost., ed avrebbe un oggettivo carattere discriminatorio per ragioni di lingua, in contrasto con art. 3 Cost.

o   in materia vige il ripudio del formalismo

      Sent. Cons. Stato 1828/2015: inammissibile e non compatibile con i principi di un moderno Stato sociale di diritto e della legislazione in materia di stranieri una visione del diritto amministrativo quale diritto amministrativo "del sospetto", che indizia di falsita' o di frode alla legge atti e comportamenti dello straniero, non adeguatamente vagliati dall'Amministrazione con un'accurata istruttoria, senza che sulla loro reale, effettiva consistenza esistano o siano stati motivatamente addotti elementi gravi, precisi e concordanti, finendo quindi per affermarne pregiudizialmente e apoditticamente la natura dolosa, fittizia e fraudolenta

      Sent. Cons. Stato 5336/2015: risultando la questura inadempiente in relazione all'onere istruttorio di depositare una determinata documentazione entro 30 gg, il Consiglio di Stato rinnova l'ordine, avvertendo che in caso di persistenza nell'inadempienza alla data di nuova trattazione, tale contegno sara' valutato dal Giudice ai sensi di art. 116 c.p.c. e sara' oggetto di segnalazione all'Autorita' giudiziaria ed al Mininterno per l'accertamento di ogni eventuale responsabilita' penale e disciplinare

      Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)

      Irricevibile, in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione in relazione a un procedimento amministrativo, se presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; TAR Campania: la produzione di un'istanza di accesso agli atti oltre la data di scadenza del termine annuale non e' idonea a riaprire il termine; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

      Irricevibile l'appello presentato dal Mininterno contro una sentenza del TAR Liguria, se l'appello e' stato proposto oltre la scadenza del "termine breve", di 60 gg dopo la notificazione della sentenza (sent. Cons. Stato 3160/2014); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5142/2014: in caso di notificazione della sentenza, si applica, ai fini della proposizione di appello, il termine breve (di 60 gg dalla notificazione), anziche' quello lungo (di un anno dal deposito della sentenza

      Irricevibile l'appello contro una sentenza non notificata, qualora sia stato notificato dopo la scadenza del termine semestrale previsto da art. 92 co. 3 c.p.a. (sent. Cons. Stato 5793/2011); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6646/2012, che osserva, pero', come il fatto che l'appello sia dichiarato irricevibile per tardivita' non precluda di per se' allamministrazione di procedere ad un riesame discrezionale della pratica, ove ne ravvisi i presupposti

      Art. 94 c.p.a. dispone che, nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 gg dall'ultima notificazione ai sensi di art. 45 c.p.a., unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni (Sent. Cons. Stato 5734/2015)

      TAR Lazio: e' irricevibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a. (per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di quello per la notifica, sono dimezzati)

      Trib. Torino: in caso di silenzio-inadempimento (ossia un silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica, a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un provvedimento impugnato, in quanto in caso contrario la parte si vedrebbe nell'oggettiva impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione), con conseguente violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa

      Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche' la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo per il silenzio-inadempimento aveva avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto (peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione) che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l'istruttoria si e' presentata "complessa" (tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne' costituire titolo per pregiudicarlo)

      TAR Campania: in relazione al silenzio serbato dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne, si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da camerale a rito ordinario con udienza pubblica

      Sent. Cons. Stato 3904/2014: a norma dell'art. 149 c.p.c., ai fini del perfezionamento della notifica vale, per il notificante, la data di spedizione; per il destinatario, quella di ricevimento

      TAR Lazio: art. 10-bis L. 241/1990 impone all'amministrazione di tener conto delle osservazioni, eventualmente corredate di documenti, che la parte preavvisata presenta "per iscritto" e non, come nel caso in esame, attraverso la casella di posta elettronica di dipendente del Servizio addetto all'istruttoria della pratica

      TAR Lazio: a fronte di un'istanza tendente ad ottenere l'esercizio dei poteri di riesame non sorge, in capo all'Amministrazione, l'obbligo giuridico di provvedere, secondo quanto richiesto dall'art. 2 L. 241/1990, essendo l'attivita' connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalita' e, come tale, incoercibile dall'esterno

      Sent. Cons. Stato 3682/2014: nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non puo' condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio; tuttavia, tale discrezionalita' e' sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio

      Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche' la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo per il silenzio-inadempimento aveva avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto (peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione) che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l'istruttoria si e' presentata "complessa" (tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne' costituire titolo per pregiudicarlo)

      TAR Lazio:

o   una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo

o   la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)

o   la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo

      TAR Lazio:

o   azione di classe pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione, e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione

o   ricorso accolto, limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

o   legittimo proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009

o   in caso di azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente, bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo ricorrente sia stato adottato

o   l'obbligare le amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali risorse

      Sent. Cons. Stato 4887/2015: l'Amministrazione dell'interno e' condannata al pagamento delle spese processuali in relazione a un ricorso contro il silenzio mantenuto riguardo a una richiesta di naturalizzazione (conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver l'Amministrazione provveduto ad adottare il provvedimento di naturalizzazione), non essendo il ritardo giustificabile (come il TAR Lazio sosteneva) con la "grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana"; trattandosi di un fenomeno di lungo periodo, e in crescita costante, esso non puo' essere addotto come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti; l'Amministrazione sarebbe infatti tenuta ad adottare misure piu' opportune, che potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento degli uffici addetti, nello snellimento delle procedure o nella previsione di termini piu' realistici di evasione delle pratiche

 

      Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato:

o   alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

  alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto

  alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.

  alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione

  alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato

  alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

  alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore

  ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato

  alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti

  alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento

  alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

  alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato

  alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione

  alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto

  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio

o   condizioni di particolare vulnerabilita':

  agli effetti delle disposizioni del c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art. 90-quater c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

  quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita' che procede dispone l'adozione di modalita' opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):

  l'autorita' procedente nomina un interprete

-       quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete

-       quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

  l'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento

  la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa

  la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela

o   denunce e querele per reati commessi in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente

 

      Sent. Cons. Stato 2597/2014: se, a seguito di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento, frutto di una nuova valutazione della situazione, il ricorso contro il primo provvedimento diventa improcedibile, e l'interessato, se vuol far valere ulteriormente le proprie ragioni, deve impugnare il nuovo provvedimento; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2248/2014 (che afferma anche come, in un caso del genere, l'appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessata materia del contendere, dal momento che la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato; cosi' anche Sent. Cons. Stato 26/2014 e Sent. Cons. Stato 3188/2015, con riferimento al caso in cui la questura, in pendenza di un ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso, ha deciso di rilasciare un permesso della durata di un anno, a partire dalla data del rilascio, di molto posteriore a quella della scadenza del vecchio permesso), Sent. Cons. Stato 3491/2014 e Sent. Cons. Stato 4637/2014 (che fanno riferimento al caso di un nuovo provvedimento che conferma la sostanza del precedente, ma a seguito di una nuova istruttoria e con diversa e piu' aggiornata motivazione), Sent. Cons. Stato 4637/2014 e Sent. Cons. Stato 4887/2014 (secondo cui si ha improcedibilita' anche quando l'amministrazione non abbia ritirato in autotutela il primo provvedimento)

      Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca del permesso, il fatto che lo straniero impugni solo il provvedimento di revoca e non quello di diniego di rinnovo non produce difetto di interesse al ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante: l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno)

      Sent. Cons. Stato 5395/2014: qualora la motivazione dell'atto impugnato sia articolata in diversi punti, ciascuno dei quali di per se' sufficiente a giustificare il provvedimento, il ricorso che investa solo alcuni di quei punti e taccia degli altri e' inammissibile per difetto di interesse, giacche', se pure tutti i motivi di ricorso dedotti fossero pienamente fondati, il provvedimento non potrebbe essere comunque annullato; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5909/2014, Sent. Cons. Stato 5133/2015, Sent. Cons. Stato 1711/2016

      Art. 11 co. 1 e 2 c.p.a.: il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale competente; quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto, entro 3 mesi dal suo passaggio in giudicato, innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione

      Sent. Cons. Stato 5146/2014: in caso di declaratoria d'incostituzionalita' di una norma, questa cessa di avere efficacia e non puo' trovare applicazione per disciplinare i rapporti non ancora esauriti, non coperti da giudicato o da prescrizione (in particolare, il rapporto non e' esaurito se pende un procedimento giurisdizionale), o che non siano stati definiti con provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili; in questi casi, l'illegittimita' della norma implica la caducazione degli atti amministrativi ancora sub judice e che di essa sono la mera e vincolata applicazione; al contrario, dato che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle esigenze di certezza dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validita', superabile solo ove la contestazione intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, qualora tale contestazione non vi sia stata, l'atto non sarebbe piu' controvertibile, finanche in ipotesi di sopravvenuta declaratoria d'illegittimita' costituzionale della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione

      Sent. Cons. Stato 4397/2016: provvedimenti emanati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione vanno annullati, pur se conformi alla legge alla data in cui furono emanati, dato che, per l'art. 1 L. 1/1948, la declaratoria di incostituzionalita' rileva per tutte le situazioni situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere i casi in cui gli atti non siano divenuti inoppugnabili

      Sent. Corte Cost. 230/2012: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione; nello stesso senso, rispetto all'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale, in relazione alla determinazione del giudice competente, TAR Piemonte

      Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero include, trattandosi in realta' di doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.

      Sent. Cons. Stato 4807/2015: il divieto di ius novorum in appello, di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a., implica il divieto di ampliare l'oggetto della domanda giudiziale proposta in prima istanza, sia quanto alla causa petendi (mediante la formulazione di censure nuove in appello) che al petitum (mediante la proposizione di richieste ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel gravame originario); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1569/2013: divieto di introdurre nuovi motivi in appello (nella fattispecie, la presenza di familiari, per altro estranei al novero dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, e non conviventi, a fronte di una condanna preclusiva rispetto al soggiorno)

      Sent. Cons. Stato 5237/2015: inammissibile, in forza del divieto di ius novorum di cui ad art. 345 c.p.c., l'appello fondato su un ampliamento dell'originaria doglianza (nella fattispecie, la prima doglianza era relativa al fatto che l'amministrazione non avesse riconosciuto, ai fini della ricevibilita' di una certificazione quale prova di presenza, come un determinato medico generico fosse dipendente o convenzionato col SSN; nell'appello, si sostiene che la certificazione prodotta da qualunque soggetto che svolga un'attivita' qualificabile come servizio pubblico - inclusi i medici generici - ha valore probatorio)

      Sent. Cons. Stato 590/2016: per valutare se vi sia stata una violazione del divieto di formulare in appello nuovi motivi d'impugnazione, si deve avere riguardo al contenuto sostanziale del motivo di ricorso, ossia al contenuto del principio giuridico invocato, non risultando ostativa la circostanza che non sia stata indicata, o sia stata indicata in modo inesatto o incompleto, la fonte normativa da cui trae fondamento l'argomentazione esposta

      Sent. Cons. Stato 4443/2014: il divieto nel giudizio di appello di assumere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti recede ove il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa

      Ord. Cass. 5642/2016: qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e' onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione; onere del ricorrente e' anche l'indicazione specifica dei documenti su cui il ricorso si fonda (art. 366 co. 6 c.p.c.)

      Sent. Cons. Stato 3818/2015: l'insufficienza dell'istruttoria effettuata dall'amministrazione e della motivazione poste a base del provvedimento impugnato non possono essere sanate da un supplemento di istruttoria in corso di processo; ne' il giudice amministrativo puo' legittimare un provvedimento non sorretto da adeguata istruttoria, sulla base di quella effettuata in corso di processo, per il semplice fatto che questa condurrebbe all'adozione di un provvedimento di contenuto analogo

      Sent. Cons. Stato 1325/2015: nel giudizio amministrativo di secondo grado costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio e' costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata

      Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale puo' essere adto solo come giudice d'appello, e non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per lottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia fatto, nei confronti del Ministero dellInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato", di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato alla sezione consultiva per il prosieguo di sua competenza)

      Sent. Cons. Stato 3538/2012: il ricorso contro un'amministrazione dello Stato dev'essere notificato, a pena di nullita', presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria adita (art. 10 L. 103/1979 e art. 11 RD 1611/1933); in particolare, quindi, il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3514/2016

      Sent. Cons. Stato 1710/2016: gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (art. 6 co. 6 c.p.a.)

      TAR Piemonte: le relazioni illustrative che l'amministrazione resistente predisponga per il giudizio possono essere utilizzate solo per una piu' completa ed autentica ricostruzione dei fatti di causa o per una piu' compiuta disamina di merito in ordine all'interpretazione delle norme che siano rilevanti per il giudizio, ma non per sollevare, in modo autonomo, domande o eccezioni processuali, che rimangono, invece, di esclusiva pertinenza della Avvocatura dello Stato; in mancanza di un apposito richiamo che le faccia proprie negli atti dell'Avvocatura, pertanto, quelle domande od eccezioni non possono ritenersi parte della strategia processuale prescelta dall'amministrazione resistente

      L'impugnazione di un regolamento governativo, incidente anche in ordine alla competenza territoriale del giudice adito, comporta la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (sent. Cons. Stato 5359/2011); se il regolamento governativo ha efficacia su tutto il territorio nazionale, la competenza e' del TAR Lazio (sent. Cons. Stato 2421/2012)

      Il ricorso al Capo dello Stato puo' essere proposto solo contro un atto definitivo, non rientrando tra queste le sentenze di primo grado non piu' impugnabili per decorrenza del termine, dal momento che tali sentenze non costituiscono l'espressione ultima, in linea verticale, della volonta' della Pubblica amministrazione (sent. Cons. Stato 2260/2009 e TAR Lazio)

      La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e' impugnabile solo per vizi di forma e del procedimento che si siano verificati in una fase successiva all'intervento del Consiglio di Stato (concernenti quindi eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della Repubblica; in questo senso, sent. Cons. Stato 836/1986 e sent. Cons. Stato 999/2007); valgono infatti il principio di alternativita' tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e la necessita' di evitare che l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario (TAR Lazio)

      Riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero (Sent. Corte Cost. 62/1994)

      Sent. CEDU Dhahbi c. Italia:

o   i giudici nazionali debbono motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in caso contrario, si determina una violazione di art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto all'equo processo)

o   l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata

      Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (capacita' giuridica, diritto al nome, diritto di proprieta', etc.), salvo che le convenzioni internazionali in vigore o il Testo unico dispongano diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo unico o convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita, il MAE comunica ai responsabili del procedimento amministrativo e al Collegio notarile i dati relativi al godimento del diritto da parte dei cittadini italiani nel Paese dorigine dello straniero, con schede semestralmente aggiornate (disponibili sul sito internet del MAE); accertamento della condizione comunque non richiesto per titolari di permesso UE[1] slp o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari regolarmente soggiornanti

      Giurisprudenza in materia di risarcimento del danno (nota: il danno patrimoniale e' risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito; il danno non patrimoniale e' risarcibile solo nei casi previsti dalla legge):

o   Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi (Sent. Cass. 23432/2014: e a prescindere dal requisito di residenza in Italia del soggetto da risarcire; nella fattispecie, i familiari di uno straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale), senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano (nello stesso senso, Sent. Cass. 19788/2013), e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009, Sent. Cass. 23432/2014) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o   sull'entita' del risarcimento:

  Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

  Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-       non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-       il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-       il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-       sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

  Sent. Cass. 20206/2016: il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarra' (la determinazione del risarcimento non deve fare quindi riferimento al potere d'acquisto nella zona in cui il danneggiato risiede); si tratta infatti di un danno non patrimoniale, rispetto al quale un risarcimento patrimoniale e' sempre una fictio, non idonea a restituire/compensare, ma solo ad attestare nell'unica modalita' giuridicamente possibile il valore della persona perduta (valore intrinseco all'umanita' della persona, che non puo' quindi subire una diminuzione in base ad elementi che su tale umanita' non incidono)

  Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

  Sent. Cass. 19788/2013: ancorare la quantificazione del danno da risarcire a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalita' o diversita' di costumi e' manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana; non e' ipotizzabile che la diversita' delle realta' socio-economiche possa produrre effetti sull'intensita' delle sofferenze patite dall'essere umano

o   principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):

  nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die

  in caso di atto legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta

  il decorso non scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale

      TAR Lazio: la responsabilita' risarcitoria della Pubblica amministrazione va riconosciuta quando la violazione risulti grave e commessa nell'ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell'assunzione del provvedimento illegittimo; va esclusa quando ricorrano gli estremi dell'errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto (Sent. Cons. Stato 5124/2008); Sent. Cons. Stato 4337/2012 e TAR Liguria: l'onere della prova che si tratta di errore scusabile grava sull'amministrazione; Sent. Cons. Stato 1038/2010 e TAR Liguria: la responsabilita' risarcitoria sussiste anche in caso di colpa di grado lieve

      TAR Lazio:

o   il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis, la proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)

o   in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)

      Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento del danno da ritardo nell'emanazione del provvedimento, va provato il nesso di causalita' materiale o strutturale tra danno evento e danno conseguenza (ad esempio, la concreta perdita di possibilita' di esercizio di attivita' lavorativa)

      Trib. Torino: l'atteggiamento dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso (il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare) in cui l'ordinamento non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento) alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), non puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale meritevole di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ. 26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale)

      Trib. Roma: l'interessato puo' avvalersi degli istituti risarcitori nei confronti della pubblica amministrazione solo quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell'interesse leso mediante la sola tutela demolitoria

      Sent. Cass. 17967/2013: pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti; non sussiste, infatti, l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato

      Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino straniero e' l'art. 24, L. 218/1995, in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina nazionale, si applica la L. 164/1982 (Trib. Milano, citato in Trib. Prato); lo straniero stabilmente residente in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)

      Sent. Corte Cost. 221/2015:

o   infondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982, che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"

o   secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identita' di genere

o   la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico

      Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio

      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

o   al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o   non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o   in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o   quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o   i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o   il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

      Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni

      Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013 sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,

o   Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995

o   l'atto di "nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate

      Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale (esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota: queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010

      Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello contenuto nell'allegato alla circolare

      Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria, fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle Rappresentanze consolari britanniche in Italia

      Circ. Mininterno 13/7/2015:

o   i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che vogliano sposarsi in Italia possono scegliere se presentare le pubblicazioni nel Regno Unito o presso il consolato, ottenendo il nulla-osta consolare

o   i cittadini britannici che vogliano sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo possono presentare il nulla-osta consolare o un certificato di "non impedimento" rilasciato dal Registry office britannico e tradotto insieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue", resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (entrambi i documenti apostillati); la documentazione viene presentata direttamente dai nubendi al competente ufficio di Stato civile

o   inalterata la procedura di emissione del nulla-osta consolare per i cittadini britannici residenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man

o   il nulla-osta consolare riporta come indirizzo di residenza dei cittadini britannici quello del paese dove questi sono ufficialmente registrati

      Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca; su tale documento verra' apposta l'apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici

      Circ. Mininterno 22/9/2015: i certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una persona; in particolare il nuovo certificato di Constancia de inexistencia de Registro, attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato; tali certificati possono essere accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia

      Celebrazione del matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o   la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o   le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o   le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio)

o   la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o   in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o   il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o   in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

      Circ. Mininterno 12/2/2016:

o   abolito, in Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di autocertificazione del cittadino straniero

o   per il nubendo italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini

      La L. 94/2009 aveva modificato art. 116 c.c. imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, anche la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa modifica, due sentenze

o   Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o   Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

  lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

  dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

  e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

      Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c. (confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dellUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo sociale

      Il sindaco di Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e' stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il matrimonio (da articolo Repubblica)

      Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

      Lo Stato e' stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)

      Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63, lettera d, DPR 396/2000), purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

      Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato (art. 28 L. 218/1995), non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti, quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

      Non puo' essere trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

      Circ. Mininterno 15/1/2013:

o   ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero

o   l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile

o   l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana

      E' possibile trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dellAja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

      Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale; note:

o   art. 117 Cost. riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione" e della "legislazione elettorale" di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello circoscrizionale e di quartiere

o   in base ad una modifica apportata allo Statuto del Comune di Milano, in occasione dei referendum comunali possono votare anche gli stranieri maggiorenni residenti nel Comune di Milano alla data di indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE slp (com. Stranieriinitalia)

      Il regolamento dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)

      Le tradizioni etico-sociali di natura essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della person

      Trib. Lecco (citato da Comm. Tributaria Lecco): il diritto all'utilizzazione della proprieta' privata come luogo di culto, a prescindere dalla categoria di accatastamento dell'edificio, e' garantito da art. 19 Cost. e da art. 7 D. Lgs. 504/1992 (a seguito della sentenza, Comm. Tributaria Lecco ha accolto il ricorso presentato da un'associazione proprietaria di un edificio adibito di fatto al culto islamico, ma non accatastato come fabbricato per esercizi di culto, contro l'avviso di accertamento emesso da un Comune della provincia ai fini del pagamento dell'ICI)

      TAR Lombardia: il Piano di Governo del Territorio dei Comuni (nella fattispecie, quello del Comune di Brescia) deve tenere conto anche delle istanze in termini di servizi religiosi delle comunita' diverse da quella cattolica, tra cui quella islamica, presenti sul territorio; la stipula di una convenzione con gli enti ed associazioni religiose deve ritenersi necessaria solo nei casi in cui si debbano realizzare opere con contributi e provvidenze pubbliche, ma non per la semplice programmazione dei servizi religiosi, dato che, altrimenti, si realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla liberta' religiosa di cui all'art. 19 Cost., all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre; il ricorso e' ammissibile, anche se l'associazione ricorrente non ha il monopolio delle attivita' religiose della comunita' islamica e non la rappresenta per intero

      Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose

      Impugnata dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)

o   violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., per l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa

o   violazione di art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose

o   violazione di art. 118 co. 3 Cost., per non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica

      Sent. Corte Cost. 63/2016:

o   illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole "che presentano i seguenti requisiti:" e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,

  nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70 co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73 sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione"

  non e' consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio

  la Regione esorbita quindi dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e pi stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.

o   illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,

  si prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art. 72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine"

  queste disposizioni eccedono dai limiti delle competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni

o   inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita' costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto

      Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita' religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church, all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della Cultura Musulmana

      Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016 sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni religiose in vista di un nuovo bando

      Impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo 2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:

o   nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi

o   nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana

o   nella parte in cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico

      Strutture islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343 associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a un'interrogazione parlamentare)

      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

      Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti ad una minoranza religiosa

      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

      Concl. Avv. Gen. C-157/15:

o   il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE se tale divieto si fonda su una disposizione aziendale generale intesa a vietare sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili, e non poggia su stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o piu' religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni religiose in generale; detto divieto puo' tuttavia costituire una discriminazione indiretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera b Direttiva 2000/78/CE

o   una siffatta discriminazione puo' essere giustificata al fine di attuare una politica di neutralita' religiosa ed ideologica perseguita dal datore di lavoro nella rispettiva azienda, sempre che il principio di proporzionalita' venga rispettato; a tal riguardo occorre prendere in considerazione, in particolare,

  le dimensioni e la vistosita' del segno religioso

  il tipo di attivita' della lavoratrice

  il contesto in cui ella e' tenuta a svolgere tale attivita'

  l'identita' nazionale dello Stato membro interessato

      Concl. Avv. Gen. C-188/15:

o   una regola contenuta nel regolamento interno di un'impresa che vieti ai dipendenti di quest'ultima di indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei contatti con i clienti costituisce una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali alla quale non sono applicabili ne' l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, ne' alcun altra deroga al divieto di discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali prevista dalla suddetta direttiva; cio vale a fortiori se la regola in questione si applica solo all'uso del velo islamico

o   ove ricorra una discriminazione indiretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che gli interessi commerciali del datore di lavoro costituiscono una finalita' legittima ai sensi di detta disposizione; tuttavia, tale discriminazione e' giustificata solo se proporzionata a detta finalita'

      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

      Il Consiglio Speriore della Magistratura, deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo, sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha affermato che e' legittimo indossare, per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)

      Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto, secondo il Procuratore della Repubblica, non costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)

      Comunicato Stranieriinitalia: condannata a 4 mesi di reclusione, pena convertita in una multa di 30.000 euro, una donna per aver indossato il niqab in municipio, a San Vito al Tagliamento, rifiutandosi di scoprire il viso davanti a tutti (nota: la donna aveva accettato di scoprire il viso davanti alle vigilesse)

      Corte App. Milano (dispositivo): si accerta il carattere discriminatorio del comportamento di una societa' che non ha ammesso una cittadina straniera alla selezione per la prestazione di hostess presso una fiera a causa della decisione dell'interessata di non togliersi il velo

      Dall'1/1/2016 non sara' consentito l'ingresso negli ospedali e nelle altre strutture che dipendono dalla Regione Lombardia alle donne che indossano il burqa o il niqab e per chiunque si copra il volto rendendosi irriconoscibile, in base a una delibera di Giunta della Regione Lombardia (com. Stranieriinitalia)

      Note:

o   in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente, e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi al divieto

o   in Gran Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione islamica non puo' deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di valutarne la credibilita' (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   il divieto di indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione del Canton Ticino, a seguito del risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   in Francia, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Association de dfense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France e della Ligue des droits de l'homme contro la decisione del giudice di Nizza del 22/8/2016, che aveva confermato la legittimita' dell'ordinanza del sindaco di Villeneuve-Loubet con cui si vietava di indossare il burkini in spiaggia; il Consiglio di Stato chiarisce che l'autorita' amministrativa puo' adottare misure urgenti di qualunque natura quando sussista un rischio per l'ordine pubblico o per l'esercizio delle liberta' fondamentali e quando la condotta oggetto di censura sia manifestatamente illegale, ma indossare il burkini in spiaggia non integra nessuna di queste ipotesi

      Sent. CEDU S.A.S. c. Francia:

o   il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato sulla base di ragioni di pubblica sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia generalizzata

o   il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa dei diritti della donna, soprattutto se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna

o   il divieto non puo' essere motivato dalla tutela della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'

o   il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso; rispetto a questo bilanciamento tra liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati hanno ampio margine di discrezionalita'

o   alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta valutare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate

o   benche' non vi sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in Francia, considerato il margine di discrezionalita' che va concesso a ciascuno Stato (nota: solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)

o   pur dando origine a una discriminazione indiretta nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')

      Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base del fatto che l'essere integrata negli schemi di vita di una comunita' Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende concreto il pericolo di recidiva (nota: motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata, perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento

      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

      Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita' all'interno della comunita' Rom

      TAR Lazio (la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi delle amministrazioni pubbliche):

o   illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)

o   illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

  potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o   illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

  limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

      Sent. Cons. Stato 6050/2011:

o   riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

  illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

  conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o   l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento interno)

o   osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

      Sent. Cass. 9687/2013:

o   rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011

o   Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito

o   il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione

o   non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)

      Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale

      Sent. CEDU Arlewin c. Svezia: la dichiarazione di incompetenza da parte dei giudici svedesi, a fronte dell'azione per diffamazione avviata da un individuo leso da un programma televisivo trasmesso in diretta in Svezia ma transitato attraverso il satellite in Regno Unito, e' contraria al diritto a un equo processo garantito da art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

      E' consentita la guida in Italia con patente rilasciata da Stato estero, purche' il titolare (cittadino italiano, straniero o apolide) non sia residente in Italia da oltre un anno (art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992); trascorso un anno, e' richiesta la conversione della patente (se prevista da accordo di reciprocita') o l'acquisizione della patente italiana

      Conversione della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012, All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013, Circ. Mintrasporti 18/5/2016)

o   a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele (fino al 10/11/2018), Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (fino al 29/5/2021), Ungheria, Uruguay (fino al 17/5/2020)

o   ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

      La domanda di conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)

      Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto del deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il conducente possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo' essere rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata

      Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se titolare di patente nazionale in corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)

      Nota Mintrasporti 11/5/2011: e' necessaria l'autorizzazione per svolgere un trasporto internazionale di pacchi e di colli con un veicolo leggero, salvo che questa attivita' non sia liberalizzata da un accordo bilaterale (non esiste un accordo del genere con la Moldavia; con l'Ucraina esiste un accordo che liberalizza i trasporti postali svolti nell'ambito di un servizio pubblico o in un regime di servizio pubblico, ma non quelli svolti in regime privatistico)

      Gdp Udine: le disposizioni che impongono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per chi effettui autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio si applicano, quando il tonnellaggio sia inferiore ai 35 quintali, ai soli cittadini italiani, dal momento che il Regolamento UE 1072/2009 esonera dal possesso di qualunque licenza o autorizzazione il trasporto nel territorio dell'Unione europea entro tale limite di peso, lasciando impregiudicata la facolta' di ciascuno Stato membro di imporre ai propri cittadini condizioni per lo svolgimento di tale attivita'; nota: la sentenza omette di considerare che Regolamento UE 1072/2009 dispone che in attesa della conclusione degli accordi previsti dallo stesso regolamento, restano in vigore le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati (l'accordo tra Italia e Ucraina in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, ratificato con L. 404/1999, prevede che il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due paesi, e per quelli in transito, di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salve eccezioni che non includono, pero', il trasporto di tonnellaggio inferiore a 35 quintali)

      Circ. Mintrasporti 1/9/2011: ai fini della conversione di patenti di guida rilasciate dalla Moldavia, gli uffici della motorizzazione devono chiedere all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, un'attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire e' stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, o se e' stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami (per valutare, in questo caso, se la patente sia effettivamente convertibile); circ. Mintrasporti 13/10/2011: tale atetstazione non e' richiesta per le patenti moldave rilasciate dopo il 5/9/2011, dato che queste specificano se si tratti di patente ottenuta per esami o per conversione di patente di altro Stato (in tutti i casi, pero', sussiste la possibilita', in base ad art. 10 dell'Accordo tra Italia e Moldavia, di richiedere un'attestazione per altri motivi qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire)

      Circ. Mintrasporti 18/10/2011: aggiornate, ai fini della conversione delle patenti rilasciate dal Marocco, gli allegati tecnici dell'Accordo tra Italia e Marocco 26/11/1991, relativi a tabelle di equipollenza, modelli di patente (incluso il modello tipo carta di credito), certificato di accertamento medico

      Circ. Mintrasporti 19/10/2011:

o   in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida

o   la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!

o   in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi; Circ. Mintrasporti 2/10/2015:

  il titolare della patente di guida cingalese, prima di presentare la domanda di conversione, dovra' chiedere, presso l'Ambasciata di Sri Lanka e previa esibizione della patente di guida originale, il Certificato di validita' e autenticita', che, pero', non e' pi rilasciato direttamente al richiedente, ma e' predisposto per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione che ne fara' richiesta, a seguito della domanda di conversione che presentata dall'interessato o da suo delegato

  il richiedente riceve dall'Ambasciata solo una specifica "ricevuta"

  il titolare della patente, all'atto della richiesta del Certificato in questione, deve rendere noto, alla Rappresentanza diplomatica cingalese, presso quale Ufficio della Motorizzazione intenda inoltrare la domanda di conversione

  gli Uffici della Motorizzazione prima di procedere alla conversione chiedono alla Rappresentanza diplomatica il Certificato di validita' e autenticita'; in assenza di risposta dell'Ambasciata non si procede alla conversione della patente

  la procedura e' applicata alle domande di conversione di patenti di guida presentate dall'1/12/2015; i Certificati di validita' e autenticita' rilasciati direttamente agli interessati in formato cartaceo possono essere utilizzati fino al 30/11/2015

  l'Ambasciata di Sri Lanka dall'1/11/2015 al 30/11/2015 rilascia il Certificato di validita' e autenticita' (e la relativa ricevuta) all'interessato e contemporaneamente predispone lo stesso per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione, che ne potrebbe far richiesta qualora la domanda di conversione fosse presentata dopo il 30/11/2015

o   sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia

o   non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

      Circ. Mintrasporti 29/2/2012:

o   in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida

o   a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari

o   disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione

      Circ. Mintrasporti 26/9/2012:

o   dal 28/9/2012, gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione

o   dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere prodotta unattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione

o   in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile quello Stato

      Circ. Mintrasporti 18/2/2013:

o   in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida

o   conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza

o   le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014

o   all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo Italia-Serbia

o   le patenti serbe convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia

o   le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana

o   per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo Italia-Serbia)

o   non e' possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo lacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o   la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   ai richiedenti con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allinteressato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici

o   in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autorit di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992

      Circ. Mintrasporti 18/7/2013:

o   con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati

o   le patenti rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita' croate

o   dovendosi applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra' essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)

o   per le patenti di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso

o   successivamente a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare

      Circ. Mintrasporti 18/5/2016:

o   in vigore dal 29/5/2016 al 29/5/2021 Accordo Italia-Ucraina per la conversione delle patenti di guida

o   conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla I Tabella di corrispondenza

o   valide, ai fini della conversione, solo le patenti ucraine redatte su modelli descritti nell'Allegato III all'Accordo

o   all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, deve essere prodotta la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente

o   le patenti ucraine convertite in Italia sono restituite agli uffici consolari ucraini in Italia

o   le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana

o   per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 Accordo Italia-Ucraina)

o   non possono essere accettate richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia ne' patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o   la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   i richiedenti con residenza superiore a 4 anni sono informati, preferibilmente per iscritto con sottoscrizione dell'interessato, che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici, e che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente verra' privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente ucraina, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autorit di rilascio (art. 6 Accordo Italia-Ucraina) e la patente italiana viene revocata ai sensi di art. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992

      Firmato un accordo tra Italia e Brasile sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida (comunicato Stranieriinitalia)

 

      Sent. Corte Giust. C-260/13:

o   gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126/CE non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validita' di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, e' di natura tale da determinare l'inidoneita' alla guida di veicoli a motore

o   lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validita' di una patente di guida, in una situazione come quella sopra descritta, e' competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio; spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realta' non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro; in tale prospettiva, spetta al giudice verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalita', non superino i limiti di cio' che e' appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva 2006/126/CE, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale

 

      Circ. Mintrasporti 19/2/2014:

o   nel caso in cui uno straniero richieda il rilascio (inclusi conversione e duplicato) di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identita', gli uffici della motorizzazione procedono come segue:

  nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno di tali documenti, esso e' riportato cosi' come e' scritto sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso

  in caso contrario, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, e' iscritto lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti

o   nei casi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti, gli Uffici Motorizzazione civile, al fine di garantire l'uniformita' dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida richiesto con quelli contenuti nei documenti esibiti dallo straniero, gli segnalano la necessita' di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura, che hanno rilasciato i documanti, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalita' contenute nel permesso di soggiorno

o   nei casi di indicazione di dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno, sulla documentazione utile al procedimento sono riportati quelli iscritti sul permesso di soggiorno

 

      Cifre:

o   veicoli intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus, 9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102 motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania (261.472)

o   patenti attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)

o   coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10 nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)

 

      Presentato ricorso perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;

      Trib. Milano ha ritenuto invece di dover censurare immediatamente come discriminatoria la previsione del Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica, sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio civile; l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana

      Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio dei volontari gia' selezionati nellambito del Bando 2011 censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano, limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e allestero

      Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione

      Corte App. Milano: conferma Trib. Milano, osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere non preclusivo di art. 51 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego

      In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria, riferito da art. 52 Cost. al cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001), e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di cui alla lettera g dellart. 1 L. 64/2001, e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001; e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)

      Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellEmilia colpite dal terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza italiana; nota: esclusione criticata in una nota del Difensore civico della Regione Emilia Romagna

      Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012 e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005

      Trib. Milano: allineandosi a Trib. Milano e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che

o   gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa

o   risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria

      Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellordinanza Trib. Milano sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria; nota: il decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano, che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti

      Parere Cons. Stato 1091/2014:

o   l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia

o   il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale

o   la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali

o   il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile

      Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):

o   dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale

o   benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'; l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale"

o   impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata

o   il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale

o   l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole

o   il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza

o   l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace

o   il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)

o   ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri

      Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, compilando l'apposito modulo per la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva

      Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria

      Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:

o   la questione, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e' fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi, oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio civile a finalita' di solidariet sociale e l'inserimento in attivita' di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunita' di accoglienza

o   la questione, in riferimento ad art. 76 Cost., e' invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001, che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere dell'aspirante

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso, oltre che i citatdini italiani, i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale 23/7/2015, viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini per la presentazione della domanda

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale); richiesto il requisito di residenza legale in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

      Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

o   sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

o   l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)

 

      Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, co. 3 T.U.; Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la parita si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano

      Note:

o   benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o   Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

  Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

  benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

  la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

  in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

  art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

  quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

      Gli infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:

o   lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

o   il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

o   non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

o   il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

      Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014, art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952); in precedenza, si erano registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:

o   tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o   le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o   secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

  sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

  violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

  violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

  l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

  la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

  attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

      Adottato un bando, da parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello stesso senso, un bando dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova

 

      Parere UNAR (emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale): la norma di L. 47/1948 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto di art. 9 L. 52/1996) potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib. Milano e Trib. Brescia

      Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all'albo dei giornalisti, ha diritto a diventare direttore responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948 deve ritenersi abrogata per incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere, specificando che

o   qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997

o   nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)

      Trib. Torino:

o   art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano

o   pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata

      Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino) l'iscrizione della testata giornalistica che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di cittadinanza italiana (comunicato ASGI)

      L'Associazione Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI); Nota Minlavoro: il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda di registrazione come periodico on line del sito Carta di Roma, ha accettato la nomina quale direttore responsabile della giornalista di origine peruviana Domenica Canchano

      Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno

      Trib. Milano: i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001

      Trib. Milano (su ricorso presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali, per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi

      Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque, il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)

      Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini

      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

      Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)

      Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione

      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche' le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato, coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani o comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni italiani, Parere UNAR e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)

      L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri

      Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi

      Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)

      Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi

      A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca

      Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta

      Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri

      Presentato ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici, potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati

      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

      Lettera dell'ASGI al Ministro dellIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lIntegrazione e allUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

      Lettera dell'ASGI al direttore generale dell'ASL di Olbia con cui si chiede di chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975

      Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa

      Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

      Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando

      Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria

      A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)

      A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni

      Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione

      Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni

      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

      Un bando dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)

      Una Nota ASGI segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione pubblica:

o   le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:

  alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso

  e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria

  l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione

o   enti che hanno emesso bandi illegittimi:

  Ferrovie Circumetnea

  Banca d'Italia (60 coadiutori)

  Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato

  Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato

  Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato

  Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso

  ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani

  MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno

  Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)

  Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia

  Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)

  Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni

  A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato

  Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani

  Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari

  Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari

      Il Comune di Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale (com. ASGI)

      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un avviso, lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)

      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi

      Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica amministrazione)

 

      Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[2] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)

      Il familiare straniero di cittadino comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea

      Il titolare di permesso UE slp accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri

      Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita' risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario

      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

      Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle modifiche introdotte dalla L. 97/2013

      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

      Note:

o   in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa

o   il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario

      Sent. Cass. 18523/2014:

o   il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

o   gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

o   l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro

o   art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")

o   se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

o   Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

o   dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

 

      Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti a tempo determinato)

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)

 

      L'esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) agli uffici della pubblica amministrazione per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivita sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)

      Note:

o   per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o   non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o   l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o   l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

  per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[3] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

  riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

  il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

  riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o   l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o   benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o   lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

      I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; le restanti certificazioni hanno validita' di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore (art. 41 L DPR 445/2000)

      Circ. Mininterno 4/5/2015 (basato su Parere Cons. Stato 1275/2015): la certificazione rilasciata da un medico preposto a un servizio di medicina generale della ASL o convenzionato con il SSN a uno straniero, non iscritto al SSN, ha valore probatorio in relazione alla presenza, dal momento che il medico, in caso di falsa attestazione potrebbe essere imputato per il reato di falso ideologico, in quanto esercente un servizio di pubblica utilita' (nello stesso senso, Decr. Prefetto di Brescia); in senso contrario,

o   Sent. Cons. Stato 62/2015: la prescrizione di un farmaco rilasciata da un medico libero professionista non ha carattere di "documentazione proveniente da organismi pubblici" (nel caso, utilizzata ai fini della regolarizzazione)

o   Sent. Cons. Stato 2408-2015: il medico di medicina generale non e' un pubblico dipendente, ma un libero professionista che svolge l'attivita' per conto del SSN in regime di convenzione, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione (in particolare, solo nei confronti degli assistiti iscritti nell'apposito elenco); diverso e' il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere (quali servizi di pronto soccorso e ricoveri), che non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status e del possesso di un regolare titolo di soggiorno

      Lo straniero regolarmente soggiornante puo utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, co. 2 DPR 445/2000; il Regolamento specifica, con disposizione successiva nel tempo, che deve trattarsi di disposizione contenuta nel Testo Unico o nello stesso Regolamento); lo straniero autorizzato a soggiornare in Italia puo' utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 anche nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (art. 3, co. 2 DPR 445/2000)

      Circ. Mininterno 24/1/2012:

o   benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero

o   nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"

      Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, da subito, le diposizioni in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, dal momento che l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012)

      Art. 17, co. 4-bis e segg. L. 35/2012 sopprimono la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000 e all'art. 2 co. 1 DPR 394/1999 con decorrenza dal 31/12/2016 (art. 17 co. 4-quater L. 35/2012 come modificato da L. 21/2016)[4] e stabiliscono che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione; note:

o   il Dossier Mininterno sul decreto-legge 192/2014 "milleproroghe" motiva il ritardo con la ritardata attuazione dei collegamenti telematici tra i ministeri coinvolti

o   la relazione tecnica del decreto-legge 210/2015 "milleproroghe" afferma che l'elaborazione del decreto ministeriale previsto da art. 17 co. 4-quinquies L. 35/2012, necessario per l'acquisizione d'ufficio dei dati interessati dalla norma in esame, e' stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce) le modalita' di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerita' del flusso informativo tra gli uffici coinvolti; le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti; nelle more della messa a punto delle modalita' di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dall'1/1/2016 delle disposizioni di cui al'art. 17 co. 4-bis e 4-ter L. 35/2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti un quadro di incertezza normativa e la necessita' di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, etc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti sia di spese connesse (Dossier Camera decreto milleproroghe)

      Al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 1/1/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e circ. Mininterno 21/5/2012)

      Circ. Mininterno 2/3/2012:

o   le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile

o   quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione

o   quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)

      Trib. Brescia: in base ad art. 2 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce la parita' tra cittadino straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione, lo straniero puo' effettuare dichiarazione sostitutiva in relazione ai redditi percepiti all'estero, nelle situazioni in cui questo e' consentito al cittadino italiano; in particolare, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale

      Non e' consentito il ricorso alla segnalazione di inizio attivita' corredata da dichiarazioni sostitutive ai fini del rilascio di atti autorizzativi da parte di alcune amministrazioni; in particolare, da quelle preposte alla pubblica sicurezza e all'immigrazione (art. 19 L. 241/1990)

      Stati, fatti e qualita che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive sono documentati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita dello Stato estero, legalizzati dalle autoritaconsolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorita consolare italiana attesta la conformita all'originale, salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016) e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); lo straniero e informato che la produzione di atti o documenti non veritieri costituisce reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta linammissibilita (art. 4, co. 2 T.U.); Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: in caso di documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorita' consolare dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici e' necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura; in caso di documenti prodotti all'estero da un paese aderente alla Convenzione dell'Aja, per i quali non e' richiesta la legalizzazione da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, occorre comunque, oltre all'apposizione dell'Apostille da parte dell'autorita' del paese straniero, la traduzione in italiano, effettuata dalla Cancelleria consolare italiana o dall'Istituto italiano di cultura o da un traduttore giurato inserito nella lista depositata presso l'amministrazione del paese straniero (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania)

      Traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); il giuramento da parte del traduttore o dell'interprete puo' essere effettuato anche dinanzi a un cancelliere o a un notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366/1922 e al DPR 445/2000 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

      Parere Cons. Stato 1732/2011 e circ. Mininterno 3/8/2011:

o   le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi

o   possono pero' essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto

      Il matrimonio celebrato davanti all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia (nei casi in cui la cosa e' consentita dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese straniero) puo' essere registrato ai sensi di art. 63 DPR 396/2000 in regime di registrazione ordinaria, che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni e i futuri aggiornamenti in Italia, diversamente dalle registrazioni di cui all'art. 19 DPR 396/2000, finalizzato alla sola riproduzione dell'atto straniero, con l'eccezione relativa alle annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: per atti trascritti ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 diversi da quelli di matrimonio non si puo' effettuare annotazione; l'ufficiale di stato civile puo', se richiesto dall'interessato, procedere ad annotazione ex art. 19 DPR 396/2000 solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia gia' stato riportato sull'atto trascritto, nel paese estero di provenienza, secondo le norme li' vigenti

      Nota: in caso di trascrizione per riassunto di atti formati all'estero, il riassunto deve essere effettuato dall'ufficiale di stato civile, non da chi effettua la traduzione (circ. Mininterno 7/6/2007 e circ. MAE 24/5/2007)

      In mancanza di autorita straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilita dei documenti attestanti qualita che non possono essere oggetto di autocertificazione, la documentazione prodotta in loco e rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) effettuata dallautorita diplomatica o consolare italiana, a spese degli interessati, sulla base delle verifiche ritenute necessarie (art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999); in particolare,

o   in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[5], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

o   in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

      Nota: in quali casi e' ammesso luso (di cui allart. 33, co. 4, DPR 445/2000) di documenti emessi dallautorita consolare o diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura?

      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

      Il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi ) - SAIA (Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico) e' predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei nomi dei cittadini che comprendano tali caratteri (circ. Mininterno 22/1/2008, citata da circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011; le regole di traslitterazione, per i casi in cui non tecnicamente possibile conservare i segni diacritici, sono precisate nella tabella allegata alla circolare)

      Circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011: quando il nome dello straniero contenga segni diacritici, esso e' riportato, con l'inclusione di tali segni, sul fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme alla sua forma traslitterata; l'esposizione di questa forma mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino, non contenente segni diacritici

      TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza italiana di modificare il proprio nome (assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale

 

      Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza sono esclusi dall'applicazione della disposizione che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con una segnalazione di inizio attivita' (L. 122/2010)

 

      DPCM 10/10/2012:

o   definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),

  nulla-osta all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

  nulla-osta per ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

  pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958 (Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 90 gg.

  pagamento dei contributi destinati allaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005; nota: ora, verosimilmente, D. Lgs. 142/2015): 30 gg.

  nulla-osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975; DPR 230/2000): 60 gg.

o   abrogate le tabelle allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993

o   in fase di adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg

o   non sono invece sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie dellimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente (nel senso della impossibilita' di applicare il limite dei 180 gg a procedimenti in materia di immigrazione - nel caso in specie, un procedimento di regolarizzazione - nei casi in cui il termine non sia fissato esplicitamente dalla legge, Sent. Cons. Stato 891/2014)

      DPCM 21/3/2013:

o   definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),

  rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997): 180 gg.

  accordo preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg

  autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)

  pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958; Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo consentito; nota: non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione temporale di tali prestazioni)

  acquisto e concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)

  riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)

  riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L. 449/1984; L. 222/1985; L. 516/1988; L. 517/1988; L. 101/1989; L. 116/1995; L. 520/1995; L. 1159/1929; RD 289/1930; Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012, L. 246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)

      DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990; all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa: 730 gg (procedimento conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile: Uffici consolari)"

 

      Quando sia trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (inclusa l'eventuale sospensione motivata dalla necessita' di acquisire informazioni o documentazione non gia' in possesso dell'amministrazione ne' acquisibili da altre amministrazioni), il privato puo' chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa amministrazione (o, in mancanza di tale individuazione, il dirigente generale o, in mancanza, il dirigente preposto all'ufficio o in mancanza il funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione); tale soggetto conclude, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990, introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

      Decr. Mininterno 31/7/2012:

o   i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)

o   l'Ispettorato Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non stato rispettato il termine di conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

o   nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

 

      Le comunicazioni tra comuni e questure previste dal R.D. 635/1940 (nota: il R.D. 635/1940 e' il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.; non e' chiaro se vi siano ancora disposizioni in vigore in materia di stranieri) e dal DPR 394/1999 sono effettuate esclusivamente per via telematica, in conformita' alle disposizioni del codice di cui al D. Lgs. 82/2005, con le modalita' definite con Decreto del Ministro dell'interno (art. 6 L. 35/2012)

 

      Un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi statali (Trib. Brescia)

 

      Sent. Cass. 8611/2014: in deroga alla regola generale, prevista da art. 54 co. 1 della legge notarile (L. 89/1913), secondo cui gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, un atto notarile puo' essere redatto in lingua straniera solo se la parte interessata ha espressamente dichiarato la non conoscenza della lingua italiana; il fatto che l'atto sia stato redatto in altra lingua non consente di desumere implicitamente la non conoscenza della lingua italiana

 

      TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, l'amministrazione non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

 

      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

      TAR Lazio: legittimo opporre un diniego alla richiesta di accesso agli atti, quando questi consistano solo in una denuncia-querela a carico del richiedente; si tratta infatti di atto personalissimo di natura penale proveniente da un soggetto che puo' avere interesse a che esso non venga mostrato senza il suo consenso

      TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso

      Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:

o   i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione

o   il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE

o   il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

      TAR Campania:

o   il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi

o   le modalita' di notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto), dettate a tutela della riservatezza dell'interessato, non possono impedire il libero esercizio del diritto di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art. 5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)

o   l'amministrazione deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta

      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)

 

      I provvedimenti di respingimento, di espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, di revoca o di rifiuto del permesso UE slp sono adottati con atto scritto e motivato contenente lindicazione delle modalita di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalita tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto

      Sent. Cons. Stato 1027/2015: non costituisce vizio di legittimita' di un provvedimento di competenza del questore il fatto che l'atto rechi la sottoscrizione del suo vicario, non rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del questore, potendo questi essere di diritto sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessita' di espressa delega per il procedimento e il provvedimento, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente

      Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio: la mancata indicazione del termine e dell'autorita' a cui ricorrere non influisce sulla legittimita' dellatto impugnato ma, al piu', puo' comportare la rimessione in termini in presenza di circostanze particolari

      TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

      La motivazione del provvedimento non puo' essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo essa precedere e non seguire il provvedimento stesso, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (sent. Cons. Stato 2555/2008); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 3377/2010: la fattispecie sanante di creazione giurisprudenziale codificata da art. 21-octies L. 241/1990 non puo' consentire l'integrazione ex post di una motivazione carente, salvo che si tratti di mera esplicitazione di una motivazione immanente gia' in nuce nel provvedimento impugnato e non preceduta da nuova attivita' istruttoria, in quanto il vizio di omessa istruttoria ha natura sostanziale e non meramente formale o procedurale

      Sent. Cons. Stato 4021/2014: e' illegittimo fondare il provvedimento conclusivo (nella fattispecie, di diniego del rinnovo del permesso) su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990; e, se il provvedimento non risulta a contenuto vincolato (come nel caso in cui sia fondato su una valutazione discrezionale di sussistenza di pericolosita' sociale dello straniero), esso e' nullo

      Sent. Cons. Stato 4021/2014: sebbene l'obbligo dell'amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall'interessato, e' pero' necessario che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato

      TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

      Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e' manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo

      TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, motivato con riferimento alla difficolta' di identificazione dellinteressato determinata dai diversi alias dallo stesso utilizzati, in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento; indispensabile, infatti, per un provvedimento di revoca, il contraddittorio, attraverso il quale l'interessato puo' far valere le proprie ragioni e collaborare con l'amministrazione alla corretta identificazione

      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte, eccetto quelli individuati dal Legislatore (Sent. Cons. Stato 552/2009)

      Sent. Cons. Stato 2775/2015: il termine assegnato al ricorrente, col preavviso di rigetto, per esporre le sue ragioni (e per fornire il suo apporto partecipativo al procedimento) non puo' essere considerato perentorio, posto che nessuna norma lo definisce tale

      Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento e accompagnato da sintesi del suo contenuto in lingua comprensibile allinteressato o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dello straniero; giurisprudenza:

o   Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima

o   Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola prevista dalla legge quale lingua veicolare)

o   Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete

o   Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace

o   Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di "impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua "veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso specifico (nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa, Gdp Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione mancante)

o   Ord. Cass. 18268/2016: la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullita' non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilita' del traduttore, qualora tale attestazione non sia sufficientemente motivata (come nel caso in esame, trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia)

o   l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per limpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)

o   Sent. Cass. 6623/2016: l'omessa o non tempestiva traduzione dell'atto non ne determina la nullita', ma puo' solo incidere, eventualmente, sulla validita' degli atti successivi e conseguenti all'atto non tradotto; la traduzione puo' essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l'eventuale impugnazione da parte dell'indagato/imputato alloglotta; la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullita' conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare

o   Ord. Cass. 5642/2016: in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorita' procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota puo' essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorita' attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); tale obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato

o   Gdp Palermo: illegittimo il provvedimento di espulsione comunicato allo straniero con una traduzione carente e imprecisa, dal momento che risulta violato art. 6 co. 3 lett. a Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

      La consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa, Gdp Matera, Gdp Pisa, Gdp L'Aquila, Gdp Nuoro, Gdp Matera, Ord. Cass. 18268/2016); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa, Gdp Matera); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass. 13781/2001, Gdp L'Aquila)

      La procedura di notifica per le persone irreperibili ha carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)

      Sent. Cons. Stato 4080/2016: la notifica costituisce un atto pubblico; le attestazioni in essa contenute, inerenti sia alle attivita' che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito sia alle dichiarazioni da lui ricevute, sono quindi assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; a fronte di tale valore probatorio puo' sempre essere contestata la veridicita' del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante, fermo restando che la verita' intrinseca di tali dichiarazioni comunque si presume e che, quindi, grava su chi le contesta (nel caso, lo straniero contesta di aver effettivamente ricevuto la notifica del diniego del permesso UE slp, a dispetto del fatto che il verbale di notifica appare sottoscritto col suo nome) l'onere della prova circa la loro intrinseca inesattezza, sebbene con tutti i mezzi consentiti e senza ricorso alla querela di falso

      TAR Lazio: trascorso il termine di 30 giorni previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014

      Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso di rigetto recapitato con raccomandata accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata

      Trib. Foggia: il termine previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990 per l'invio di documentazione a sostegno dell'istanza che l'amministrazione minaccia di rigettare ha carattere ordinatorio: un documento pervenuto prima che il provvedimento sia adottato deve essere preso in considerazione

      TAR Lazio: quando l'interessato non impugni per tempo l'atto dell'amministrazione adottato a seguito del riesame del provvedimento originale, sospeso dal TAR ai fini di tale riesame, tale atto si consolida, rendendo improcedibile il ricorso avverso il provvedimento originale

      Vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario; Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico

      In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore d'ufficio (tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29, D. Lgs. 271/89) e di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011), e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore di fiducia o a quello dufficio

      Il provvedimento di trattenimento in CIE e' comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dufficio) in sede di convalida, come pure nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera; nota: art. 20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio, l'inciso "se ne ricorrono le condizioni", che deve considerarsi soppresso a seguito delle modifiche introdotte successivamente e, in particolare, dell'attuale formulazione di art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

      Gratuito patrocinio (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo civile e Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo penale):

o   per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o   l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (art. 9 L. 122/2016: in particolare, nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), incluse le procedure di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel processo penale

o   l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; note:

  Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio

  Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'

  Sent. Cons. Stato 59/2015: art. 119 DPR 115/2002, nella parte in cui limita il beneficio allo straniero "regolarmente soggiornante" si presta a serie censure sotto il profilo della costituzionalita' (art. 24 Cost. garantisce la difesa in giudizio a "tutti", e non solo ai cittadini; pertanto, se l'ordinamento ritiene che il patrocinio a spese dello Stato sia una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, tale diritto non puo' essere negato allo straniero che non sia "regolarmente soggiornante"); la giurisprudenza e' consolidata nel senso che, per evitare censure di costituzionalita', quanto meno, il concetto di straniero "regolarmente soggiornante" debba essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale al cui esito possa sortire il rilascio del permesso di soggiorno

o   l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (nota: mia interpretazione)

o   in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

  nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

  se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

  per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o   per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi; Sent. Corte Cost. 237/2015: differenziazione legittima, dal momento che l'imputato di un processo penale vede chiamato in causa il bene della liberta' personale, laddove la controversia in sede civile coinvolge beni o interessi di non equiparabile valore), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; Ord. Corte Cost. 153/2016: le variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione o della non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ancorche' tale ipotesi non sia espressamente disciplinata

o   domanda di ammissione in ambito civile

  si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)

  la domanda contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente la domanda

  il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati; Sent. Cons. Stato 2600/2015: illegittima la reiezione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivata in base alla manifesta infondatezza del ricorso, se lo straniero ha ottenuto un decreto cautelare presidenziale ed un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato

  se la domanda e' accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello; Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico

  se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto

o   domanda di ammissione in ambito penale

  si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

  se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

  se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nello stesso senso anche Trib. Roma: per una persona cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, l'incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dal contatto con l'autorita' consolare del paese di origine e' atta a motivare l'impossibilita' di rivolgersi a tale autorita' per ottenere la certificazione della mancanza di redditi e di proprieta'); nota: l'autocertificazione e' consentita solo se lo straniero e' regolarmente soggiornante?

  se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

  entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

  del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

  in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello (Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto) e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico

  in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o   ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o   Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale

o   in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

      Circ. Mingiustizia 22/10/2015: l'Ambasciata della Colombia comunica, con una nota, che e' impossibile, per la stessa Ambasciata rilasciare la "certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato" da allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio; competente per il rilascio di una simile certificazione e' infatti la Direzione delle imposte, che pero' e' esonerata in caso di persone non abbienti o che percepiscano un reddito mensile inferiore all'equivalente di 938,07 euro

      Diritto all'interprete e alla traduzione in sede penale:

o   l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (art. 104 co. 4-bis c.p.p., inserito da D. Lgs. 32/2014)

o   diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali (art. 143 c.p.p., come modificato da D. Lgs. 32/2014):

  l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento (D. Lgs. 32/2014), da un interprete (D. Lgs. 32/2014) al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e (D. Lgs. 32/2014) lo svolgimento delle udienze cui partecipa

  l'imputato ha anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (D. Lgs. 32/2014)[6]; in questi casi, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i necessari colloqui con il difensore (D. Lgs. 129/2016)

  l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna (D. Lgs. 32/2014); quando, per particolari ragioni di urgenza, non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti, l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato e se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale (D. Lgs. 129/2016)

  l'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti; la rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore; in tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva (D. Lgs. 129/2016)

  nei casi in cui si proceda a semplice traduzione orale, e' effettuata anche la riproduzione fonografica (D. Lgs. 129/2016)

  in presenza di strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa (D. Lgs. 129/2016)

  la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza (D. Lgs. 32/2014)

  l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria (D. Lgs. 32/2014); la conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano

  l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare

  la prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore (D. Lgs. 32/2014) e' obbligatoria

  ogni tribunale trasmette per via telematica al Mingiustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti; l'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze; l'elenco nazionale e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Mingiustizia; le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Mingiustizia (D. Lgs. 129/2016)

  le spese per interpreti e traduttori nominati in base ad art. 143 c.p.p. non rientrano tra le spese ripetibili (art. 5 DPR 115/2002, come modificato da D. Lgs. 32/2014)

      Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

      Il principio di traduzione dei provvedimenti giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)

      L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)

      Sent. Corte Giust. C-322/13: e' illegittima una norma che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale

      Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui la sentenza contumaciale non sia stata notificata a causa dello sgombero del campo nomadi in cui egli aveva domicilio

      Sent. Cons. Stato 1300/2014: irrilevante ai fini della validita' della sentenza di primo grado, il fatto che il difensore dello straniero fosse assente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di tale seduta collegiale, alla camera di consiglio cautelare nella quale il ricorso e' stato deciso con "sentenza breve", dato che e' onere delle parti procurarsi le informazioni sul calendario delle udienze con l'ordinaria diligenza (ad esempio consultando l'apposito sito Internet)

      Sent. Cons. Stato 4844/2014: l'interessato con la sottoscrizione della procura ad litem, rilasciata con apposito atto in forma scritta, fa proprie le dichiarazioni di natura negoziale (ossia, l'attivita' extragiudiziale) del procuratore, escludendo che, a detto fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica della dichiarazione negoziale (nel caso in esame, la sottoscrizione della procura, rilasciata con facolta' di rappresentare e difendere "in ogni stato e grado del procedimento", anche di mediazione, implica la ratifica della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia attivabile o attivato, ma essendo quell'attivita' extragiudiziale compiuta nel chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito)

      Il provvedimento di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario dal territorio dello Stato

o   e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)

 

      Salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o relativi allamministrazione della giustizia, lo straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita del Paese di cui e' cittadino e di essere agevolato, in questo, da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento

      L'autorita giudiziaria e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare piu vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui abbiano adottato provvedimenti in materia di liberta personale, allontanamento dal territorio dello Stato, tutela dei minori, status personale, o in caso di decesso (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: in deroga ad art. 83 DPR 396/2000, la comunicazione e' effettuata direttamente all'autorita' consolare, invece che al Ministero degli affari esteri) o di ricovero ospedaliero urgente; hanno anche l'obbligo di far pervenire alla rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per legge; nota (da circ. Mingiustizia 22/3/2010): nel caso di straniero arrestato, le disposizioni relative alla comunicazione all'autorita' consolare rafforzano quanto gia' previsto, in relazione alla comunicazione senza indugio, su richiesta dell'interessato, da art. 36, co. 1, lettera b della Convenzione di Vienna 24/4/1963 sulle relazioni consolari)

      La comunicazione non e' effettuata quando (art. 2, co. 7 D. Lgs. 286/1998 e art. 4 DPR 394/1999; disposizioni ribadite da circ. Mingiustizia 22/3/2010)

o   lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallautorita che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellautorita diplomatica o consolare del Paese di cui e cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o   lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o   allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o   nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o   allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

      Circ. Mininterno 24/1/2014: il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che la tutela consolare dei cittadini siriani residenti in Italia e' affidata all'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria a Vienna

      Nota: secondo quanto riportato da comunicato INCA,

o   il rilascio ed il rinnovo dei passaporti siriani a cittadini siriani puo' essere richiesto per posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria, allegando la fotocopia del vecchio passaporto

o   riguardo alla legalizzazione e alla traduzione dei certificati rilasciati dalle competenti autorita' siriane per richiedere la cittadinanza italiana, il Ministero degli Esteri ed il Ministero della Giustizia siriani continuano ad emettere i certificati di stato civile o penali, anche se con notevoli difficolta' e lunghi tempi d'attesa

o   riguardo alle traduzioni, in attesa della nomina da parte delle competenti Autorita' siriane di un nuovo traduttore giurato autorizzato, si suggerisce per il momento di far effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati dall'Ambasciata italiana a Beirut

      Circ. Mininterno 10/3/2015: l'Ambasciata Polacca in Italia ha segnalato l'esistenza di problemi riguardo alla mancata trasmissione, da parte delle autorita' italiane, dell'atto di morte di cittadini polacchi, all'effettuazione della sepoltura senza previa informazione delle sedi diplomatico-consolari competenti, e alla trasmissione di copia dell'atto di morte in luogo dell'originale

      Circ. Prefettura Avellino 26/1/2016: il Ministero per gli Affari Esteri ha trasmesso al Mininterno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici (Ufficio II - Stato Civile) la nota n. 117 del 10/9/2015, con la quale l'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comunica che la normativa britannica, relativa alla cremazione delle salme di cittadini britannici in Italia, non prevede alcun nulla osta consolare; la cremazione in Italia di cittadini britannici e' pertanto regolata, come per i cittadini italiani, dalla L. 130/2001 e da art. 79 co. 2 DPR 285/1990

 

 

 

II. Ingresso e soggiorno (torna all'indice)

 

2. Categorie di ingresso (torna all'indice)

 

      Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso per diritto e per interesse legittimo allinserimento (concorrenziale o non concorrenziale); nota: classificazione mia

      Ingresso per interesse allinserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale

o   quote ammesse all'inserimento programmate con DPCM (lavoro), decreto ministeriale (formazione) o sullla base della disponibilita degli atenei (studio universitario, in base a L. 9/2014[7])

o   domande di ammissione accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o   numeri recenti:

  lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

  lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013

  lavoro autonomo: circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa 2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2015),  circa 1.500 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2016)

  studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014); circa 52.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 52.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)

      Ingresso per interesse allinserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.

o   ingressi non limitati numericamente

o   ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o   requisiti: non gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o   numeri (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

  motivi religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014, circa 9.000 nel 2015

  turismo: circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014, , circa 1.600.000 nel 2015

  affari: circa 200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014, circa 180.000 nel 205

  invito: circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014, circa 19.000 nel 2015

  missione: circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014, circa 26.000 nel 2015

  cure mediche: circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014, circa 2.000 nel 2015

  residenza elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014, circa 1.000 nel 2015

  gara sportiva: circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013, circa 5.000 nel 2014, circa 4.000 nel 2015

  ricerca: circa 400 nel 2012, circa 400 nel 2013, circa 500 nel 2014, circa 500 nel 2015

  volontariato: circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013, circa 200 nel 2014, circa 200 nel 2015

o   nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

      Ingresso per diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita familiare (ricongiungimento)

o   ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o   requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o   requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o   numeri:

  ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 58.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 47.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)

  richiesta asilo (da Statistiche Mininterno sull'asilo 1990-2015; nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):

-       1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi

-       1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi

-       1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi

-       1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi

-       1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi

-       1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi

-       1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi

-       1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi

-       1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi

-       1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi

-       2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi

-       2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi

-       2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi

-       2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi

-       2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi

-       2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi

-       2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi

-       2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi

-       2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi

-       2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi

-       2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

-       2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

-       2012: 17.352 richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi

-       2013: 26.620 richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria; 5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67 esiti diversi

-       2014: 63.456 richiedenti (61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi

-       2015: 83.970 richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi

o   Nota: lammissione al riconoscimento del diritto dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o   Note:

  al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

  al 31/12/2012, soggiornavano in Italia 64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)

  al 31/12/2013, 78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia, 74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)

  al 31/12/2014, soggiornavano in Italia 93.715 rifugiati (contro 216.973 in Germania, 117.161 in Gran Bretagna, 252.264 in Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)

  al 31/12/2015, soggiornavano in Italia 118.047 rifugiati (contro 316.115 in Germania, 123.067 in Gran Bretagna, 273.126 in Francia, 88.536 in Olanda, 169.520 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2015)

 

      Controesempio: ingresso per volontariato, sottoposto a quote fissate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale (D. Lgs. 154/2007), benche' si tratti di ingresso finalizzato alla tutela di un interesse legittimo allinserimento non concorrenziale

 

      Visti rilasciati (da Quarto rapporto EMN per l'Italia):

o   2001: 947.085, di cui 186.167 nazionali

o   2002: 852.347, di cui 153.830 nazionali

o   2003: 874.863, di cui 178.532 nazionali

o   2004: 1.154.558, di cui 196.825 nazionali

o   2005: 1.076.680, di cui 224.080 nazionali

o   2006: 1.198.167, di cui 217.875 nazionali

o   2007: 1.519.816, di cui 363.277 nazionali

o   2008: 1.563.567, di cui 318.872 nazionali

o   2009: 1.401.706, di cui 301.561 nazionali

o   2010: 1.543.408, di cui 218.318 nazionali

      Visti rilasciati per motivo (da Rapp. Sopemi 2012-2013, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

o   2006:

  ricongiungimento familiare: 78.914

  lavoro subordinato: 89.308

  motivi religiosi: 7.655

  studio: 46.860

  lavoro autonomo: 4.706

  residenza elettiva: 928

  vacanze lavoro: 362

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 969.434

  totale: 1.198.167

o   2007:

  ricongiungimento familiare: 88.649

  lavoro subordinato: 219.317

  motivi religiosi: 8.365

  studio: 49.775

  lavoro autonomo: 5.012

  residenza elettiva: 952

  vacanze lavoro: 390

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.147.356

  totale: 1.519.816

o   2008:

  ricongiungimento familiare: 123.482

  lavoro subordinato: 135.234

  motivi religiosi: 7.942

  studio: 53.523

  lavoro autonomo: 4.967

  residenza elettiva: 896

  vacanze lavoro: 417

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.236.671

  totale: 1.563.132

o   2009:

  ricongiungimento familiare: 107.410

  lavoro subordinato: 136.332

  motivi religiosi: 8.433

  studio: 52.359

  lavoro autonomo: 4.570

  residenza elettiva: 888

  vacanze lavoro: 442

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.091.373

  totale: 1.401.807

o   2010:

  ricongiungimento familiare: 87.184

  lavoro subordinato: 72.360

  motivi religiosi: 9.762

  studio: 54.246

  lavoro autonomo: 4.163

  residenza elettiva: 1.073

  vacanze lavoro: 393

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.314.227

  totale: 1.543.408

o   2011:

  ricongiungimento familiare: 79.923

  lavoro subordinato: 90.483

  motivi religiosi: 8.685

  studio: 49.942

  lavoro autonomo: 3.364

  residenza elettiva: 1.083

  vacanze lavoro: 434

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.480.747

  totale: 1.714.661

o   2012:

  ricongiungimento familiare: 81.436

  lavoro subordinato: 59.923

  motivi religiosi: 8.819

  studio: 49.800

  lavoro autonomo: 2.669

  residenza elettiva: 984

  vacanze lavoro: 432

  turismo:1.364.147

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 304.184

  totale: 1.872.394

o   2013:

  ricongiungimento familiare: 76.164

  lavoro subordinato: 33.236

  motivi religiosi: 8.449

  studio: 52.498

  lavoro autonomo: 1.853

  residenza elettiva: 1.005

  vacanze lavoro: 505

  turismo: 1.657.075

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 294.680

  totale: 2.125.465

o   2014:

  ricongiungimento familiare: 57.899

  lavoro subordinato: 23.588

  motivi religiosi: 8.965

  studio: 51.878

  lavoro autonomo: 1.915

  residenza elettiva: 1.257

  vacanze lavoro: 481

  turismo: 1.802.256

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 268.091

  totale: 2.216.330

o   2015:

  ricongiungimento familiare: 46.559

  lavoro subordinato: 18.470

  motivi religiosi: 9.171

  studio: 52.199

  lavoro autonomo: 1.571

  residenza elettiva: 1.306

  vacanze lavoro: 654

  turismo: 1.642.129

  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 353.406

  totale: 2.125.465

 

      Nunero di non italiani che hanno fatto ingresso in Italia nel 2009 (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale): circa 72.540.000, di cui circa 21.717.000 da Paesi non appartenenti all'Unione europea (circa 4.500.000 da Paesi a forte pressione migratoria), circa 14.293.000 per motivi legati a lavoro o affari

 

      Dati sulle presenze (da Rapp. Eurostat 2011 su popolazione e condizioni sociali):

o   popolazione totale in Italia: 60.340.300

o   cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)

o   nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900, 3.1%)

o   eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)

o   eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)

o   provenienza, rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice

 

      Ulteriori dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012):

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o   soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o   permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o   eta' media: 31,7 anni

      Ulteriori dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 25/7/2012)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

      Ulteriori dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 30/7/2013)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp

      Ulteriori dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)

o   stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)

      Ulteriori dati all'1/1/2015 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 22/10/2015)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.929.916 (di cui, 48,9% donne, 24,0% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina (332.189), Ucraina (236.682), Filippine (169.046), India (166.514), Moldova (146.654), Egitto (141.243), Bangladesh (138.837), Tunisia (119.844)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.248.787 (pari al 57,2% del totale)

      Ulteriori dati all'1/1/2016 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 29/9/2016)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.931.133 (di cui, 48,7% donne, 24,2% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (510.450), Albania (482.959), Cina (333.986), Ucraina (240.141), India (169.394), Filippine (167.176), Egitto (143.232), Bangladesh (142.403), Moldova (141.305), Pakistan (122.884)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.338.435 (pari al 59,5% del totale)

      Dati al 31/12/2015 (Rapp. Mininterno 15/8/2015): cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 4.010.992, di cui 851.082 minori; permessi di soggiorno

o   lavoro autonomo: 241.620

o   lavoro subordinato: 1.410.178

o   motivi familiari: 1.205.412

o   altro: 302.700

      Permessi di soggiorno al 31/12/2014 (Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015):

o   lavoro subordinato: 1.422.032

o   motivi familiari: 1.169.860

o   lavoro autonomo: 233.849

o   studio: 53.133

o   attesa occupazione: 47.243

o   protezione sussidiaria (art. 17 D. Lgs. 251/2007): 32.718

o   motivi religiosi: 28.399

o   richiesta asilo: 24.352

o   asilo: 19.972

o   motivi umanitari (art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008): 10.215

o   motivi umanitari (art. 11 lett. c/ter DPR 394/1999): 10.014

o   residenza elettiva: 9.382

o   richiesta asilo politico - attivita' lavorativa (art. 11 D.L. 140/05): 8.905

o   missione: 8.731

o   attesa occupazione (circolari Dipartimento Liberta' Civili): 8.630

o   assistenza minori: 5.165

o   lavoro casi particolari art. 27 D. Lgs. 286/1998: 4.750

o   affidamento: 3.252

o   cure mediche: 3.078

o   motivi umanitari (C3 emergenza Nord Africa): 2.986

o   minore eta': 2.974

o   lavoro stagionale: 2.350

o   motivi umanitari art. 18 D. Lgs. 286/1998: 668

o   Convenzione Dublino L. 523/1992: 619

o   protezione sussidiaria (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 475

o   adozione: 428

o   attesa cittadinanza: 372

o   ricerca scientifica - studio (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 325

o   ricerca scientifica: 288

o   ricerca scientifica - lavoro autonomo (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 277

o   tirocinio: 227

o   apolidia: 224

o   attivita' sportiva: 223

o   asilo (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 193

o   vacanze lavoro: 190

o   motivi di giustizia: 181

o   lavoro casi particolari art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: 148

o   integrazione minore: 113

o   motivi umanitari L. 155/2005: 84

o   attesa status apolidia: 78

o   ricerca scientifica - lavoro subordinato (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 72

o   sfruttamento lavorativo (art. 18 D. Lgs. 286/1998): 64

o   lavoro subordinato di tipo artistico: 46

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998: 40

o   missione volontariato D. Lgs. 154/2007: 33

o   motivi familiari art. 9-ter co. 5 D. Lgs. 286/1998: 26

o   turismo: 18

o   lavoro autonomo - flusso 2006: 18

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998: 15

o   dichiarazione di presenza L. 68/2007: 14

o   motivi familiari Carta Blu art. 27-quater co. 16 D. Lgs. 286/1998: 6

o   motivi familiari art. 9-ter co. 6 D. Lgs. 286/1998: 6

o   attesa occupazione ex Carta Blu art. 27-quater co. 17 D. Lgs. 286/1998: 6

o   protezione temporanea art. 20 D. Lgs. 286/1998: 4

o   motivi umanitari art. 22 D. Lgs. 286/1998: 3

o   lavoro subordinato - flusso 2006: 3

o   lavoro stagionale pluriennale: 3

o   rinnovo - motivi umanitari - DPCM 6/10/2011: 1

o   affari: 1

o   minori iscritti nel permesso del genitore: 861.726 (di cui 754.393 di eta' inferiore a 14 anni)

 

      Nuovi permessi rilasciati nel 2014 (Rapp. Eurostat 20/10/2015): 204.335 (In particolare: Marocco, 19.759; Cina, 16.971; Albania, 14.591), di cui

o   motivi familiari: 99.051

o   studio: 24.373

o   lavoro: 53.327

o   altro: 27.584

 

      Italiani nel mondo al 31/12/2011 (da comunicato Migrantes Rapp. Italiani nel mondo e Unsolomondo 1/7/2012):

o   4.208.977 cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni

o   per continente: Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253

o   primi 5 Paesi di residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)

o   prime 5 Regioni di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia (332.403)

o   iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952

o   cancellazioni per l'estero 2000-2010: 450.161

o   flussi dal Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)

 

      Rimesse:

o   flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Eurostat rimesse 2011, Rapp. Eurostat rimesse 2012, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):

  2007: 6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)

  2008: 6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)

  2009: 6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)

  2010: 6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)

  2011: 7.394 milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)

  2012: 6.833 milioni di euro (1.102 verso Stati membri UE; 5.731 verso Stati non UE)

  2013: 5.502 milioni di euro

  2014: 5.334 milioni di euro

o   flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)

o   Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

o   nel 2011, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

  Cina 2.537; 12.085; 3,9

  Romania 894; 924; 0,2

  Filippine 601; 4.484; 2,9

  Marocco 299; 663; 0,3

  Bangladesh 290; 3.523; 7,6

  Senegal 245; 3.030; 4,3

  India 205; 1.699; 1,7

  Peru' 194; 1.968; 0,5

  Brasile 182; 3.916; 0,5

  Ucraina 166; 829; 0,4

o   nel 2012, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):

  Cina: 2.674

  Romania: 811

  Filippine: 367

  Marocco: 243

  Bangladesh: 228

  Senegal: 216

  India: 198

  Peru': 188

  Ucraina: 153

  Ecuador: 137

o   nel 2013, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):

  Cina: 1.098

  Romania: 861

  Bangladesh: 346

  Filippine: 340

  India: 243

  Marocco: 241

  Senegal: 232

  Peru': 186

  Sri Lanka: 156

  Ucraina: 156

o   nel 2014, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. ISMU sulle rimesse):

  Romania: 876

  Cina: 819

  Bangladesh: 361

  Filippine: 324

  Marocco: 250

  Senegal: 245

  India: 226

  Peru': 193

  Sri Lanka: 173

  Ucraina: 144

  Ecuador: 127

  Albania: 127

  Pakistan: 125

  Brasile: 107

  Repubblica Dominicana: 106

  Moldavia: 86

  Georgia: 76

  Colombia: 76

  Tunisia: 52

  Nigeria: 52

o   flussi pro capite in euro, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012, Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):

  2000: 463

  2001: 512

  2002: 593

  2003: 753

  2004: 1.360

  2005: 1.624

  2006: 1.695

  2007: 2.055

  2008: 1.858

  2009: 1.734

  2010: 1.552

  2011: 1.618

  2012: 1.673

  2013: 1.254

  2014: 1084

 

 

3. Programmazione dei flussi (torna all'indice)

 

      Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

      Prassi e decisioni particolari

      Contenuto dei decreti dal 1998

      Osservazioni generali

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)

 

      Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica dellimmigrazione; criteri per i flussi

      Possibilita di emanazione del documento programmatico con cadenza piu breve dei tre anni, se necessario

      Uno o piu decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico) sulla base dei criteri definiti dal documento programmatico; emanazione entro il 30 novembre dellanno precedente; nota: l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)

      In mancanza di decreto, possibile emanazione di un DPCM, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)

      Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo

      Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallanagrafe informatizzata; nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo 2016-2020

      Le quote per le professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992

      Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)

      Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

      Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro (facolta, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria)

      Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dallentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puo prevedere lestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste

      Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi

      Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellimmigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi

      Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi

      Paesi con cui sono stati stipulati accordi di riammissione (da Secondo Rapporto EMN):

o   Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o   Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o   Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Egitto, firmato nel 2007

o   Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o   Georgia, firmato nel 1997

o   Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o   Marocco, firmato nel 1998

o   Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o   Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o   Nigeria, firmato nel 2000

o   Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o   Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o   Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o   Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o   Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

      Firmato il 5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia: prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera 7/4/2011); l'Italia mette a disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti, metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera 12/4/2011); l'accordo non prevede la presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40 milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo (da comunicato Stranieriinitalia)

      Una delegazione italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia, con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)

      Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse materie, tra le quali

o   prevenzione e contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti

o   gestione delle frontiere e dei flussi migratori

o   rimpatrio; a tal fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi: una procedura del genere contrasta con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro diritti)

o   prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

      Avviati negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)

      Il Parlamento UE ha approvato la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia

      Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione" sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con Egitto, Albania, Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del protocollo, la sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Peru'; in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed Ucraina); gli UCL sono tenuti a

o   interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o   facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali

o   fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

      Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale

      Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo il Protocollo di attuazione dell'Accordo tra Comunita' europea e Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008

 

 

Prassi e decisioni particolari (torna all'indice del capitolo)

 

      Adottate quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lingresso nella UE e per altri paesi con i quali gli accordi erano imminenti

      Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002: lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)

      Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva (ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000 e 8/11/2000); coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche quote, privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni

      La Regione Friuli, con successive delibere 28/1/2005, 3/8/2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo, dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide

      Stabilito (a partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento (trascorso un certo numero di giorni dallentrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem) un aggiustamento gia con Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per meta destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di aggiustamento stabilita anche in seguito

      Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilita ex art. 39, co. 7 Regolamento (poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto, e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote privilegiate (TAR Veneto)

      Limitata (in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998 (torna all'indice del capitolo)

 

      Decreti di programmazione dei flussi:

o   1998:

  anticipazione (20.000 stagionali);

  DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o   1999:

  direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o   2000:

  anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

  DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);

  ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o   2001:

  DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o   2002:

  Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

  Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

  Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

  Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

  DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o   2003:

  DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

  DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

  DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o   2004:

  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota complessiva di ingressi nellanno solare precedente)

  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; altro paese, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le Grandi opere (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

  DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

  DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o   2005:

  DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

  DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

  Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

  Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

  Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o   2006:

  DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

  DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

  DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

  DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

  Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o   2007:

  DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

  DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

  Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

  Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o   2008:

  DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

  DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o   2009:

  DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o   2010:

  DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

  DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o   2011:

  DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o   2012:

  DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

  DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del 15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

-       la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

-       confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

-       per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

o   2013:

  DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:

-       la riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze pluriennali di lavoro in Italia

-       ripartizione territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura

-       chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il SILEN

  DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare, rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:

-       i modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate con apposita circolare

-       gestione delle domande in ordine cronologico

-       gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

-       per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso

-       intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

o   2014:

  DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:

     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

     invio delle domande consentito fino al 31/12/2014

     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 9/4/2014:

     ripartizione di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta pluriennale

     alla quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale

     in tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere allo Sportello Unico

     tenute per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale

-       circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):

     l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

     per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

     si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

     successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

     dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

     si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

     e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

  DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:

     le quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici

     gestione delle domande in ordine cronologico

     gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

     per i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)

     per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso

     conversioni da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo)

     per gli ingressi relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa

     lo straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto

     intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

     per quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate

-       circ. Minlavoro 24/3/2015:

     sono distribuite per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato; l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in base alle richieste che perverranno agli sportelli unici

     condizioni per la conversione da stagionale a lavoro subordinato:

      avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale (esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non inferiore a 3 mesi

      presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione)

     le quote per oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse dalle direzioni territoriali competenti

     a fronte di fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione di quote rimaste non utilizzate

     le quote previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN

-       circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850 ingressi e' stata utilizzata solo nella misura del 21.8%

o   2015:

  DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:

     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

     invio delle domande consentito fino al 31/12/2015

     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 14/5/2015:

     ripartizione delle quote per lavoratori stagionali tra province

     2.900 quote stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva

     azzeramento delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015

-       alla data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642 domande, sono stati emessi 5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali del lavoro, sono stati rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici e sono stati firmati 2.050 contratti di soggiorno (da articolo di G. Casucci)

o   2016:

  DPCM 14/12/2015 (programmazione transitoria): 17.850 unita' per lavoro non stagionale, di cui 1.000 che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi d'origine, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori con un piano di investimento che preveda l'impiego di risorse proprie e provenienti da fonti lecite per un importo non inferiore a 500.000 euro, nonche' la creazioen di almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi profesisonisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate o rappresentate a livello nazionale da associazioni inscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste da Decreto MAE 11/5/2011; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti da Decreto MAE 11/5/2011; stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative in presenza dei requisiti previsti da L. 221/2012 e di un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa), 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano 2015, 13.000 conversioni di altro permesso (4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 1.300 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro subordinato, 1.850 conversioni di altro permesso (1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro autonomo; 13.000 stagionali da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia (nell'ambito di questa quota, 1.500 unita' riservate ai lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale); quote ripartite dal Minlavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione (2/2/2016) del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive per lavoro stagionale e non stagionale, esse, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (3/2/2016), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/1/2016:

     le quote destinate alle conversioni (14.250 unita') in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo saranno ripartite sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici

     per i lavoratori formati all'estero, le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono a segnalare al Minlavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti; il Minlavoro, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote

     nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore deve presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che deve inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente

     ai fini della conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (possibile fin dalla prima stagione), le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonche' la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il settore turistico-alberghiero, non potra' essere stato inferiore ai 3 mesi; per il settore agricolo, invece, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornate e non a mesi, ai fini della conversione dovra' risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 gg mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale

     ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE a lavoro autonomo, si dovra' tener conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art. 2) e ai contratti a progetto (art. 52); in questi casi, lo Sportello Unico acquisira' il parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro

     per l'ingresso per le startup innovative si fa riferimento alle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa (si allegano il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato

     lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovra' richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello Unico la certificazione di nulla osta rilasciata dal Comitato; il Comitato, nel caso di conversione, non dovra' richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno; la citata certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui ad art. 39 co. 3, D. Lgs. 286/1998; resta invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista

     nell'ambito delle quote per lavoro stagionale (complessiva o riservata alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale), e' confermata la possibilita' di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalita' per le quali non siano previste quote riservate che siano gia' entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti; tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale

     procedure concernenti le modalita' di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso

     domande trasmesse con le consuete modalita' telematiche

     le domande potranno essere presentate fino al 31/12/2016

     modelli da utilizzare:

      A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

      VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato

      VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

      Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo

      LS conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato

      LS2 conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo

      LS1 richiesta di nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

      BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

      C-stag richiesta di nulla-osta per lavoro stagionale

     tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda

     le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione

     riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale e alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 22/2/2016:

     suddivisione delle quote per province (distribuite intanto 5.727 quote per conversioni su 14.250 previste; la quota di 100 lavoratori per EXPO 2015 e' riservata alla Direzione territoriale del lavoro di Milano; 1.897 quote per stagionali, di cui 37 per nulla-osta pluriennali, non distribuite)

     le quote non impegnate entro il 31/3/2016 previste dal DPCM 25/11/2013 saranno azzerate

-       Mess. INPS 1149/2016: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui alla L. 608/1996

 

 

Osservazioni generali (torna all'indice del capitolo)

 

      Osservazioni:

o   programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o   limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri

o   restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o   programmazione gia prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o   casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o   programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lanno precedente

 

      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,

o   ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi

o   ad assumere iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria

o   ad introdurre politiche migratorie atte a garantire effettive possibilita' di ingresso regolare e di inserimento sociale, nonche' a introdurre meccanismi di regolarizzazione ordinaria

o   ad incentivare le politiche di integrazione dei migranti, legando il conferimento di permessi di soggiorno a rapporti di lavoro gia' esistenti, con la possibilita' di prorogarne gli effetti di pari passo con la durata del rapporto di lavoro medesimo

 

 

 

4. Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (torna all'indice)

 

      Visto di ingresso: obbligo ed esonero

      Tipi di visto

      Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti)

      Documentazione richiesta per il visto, in generale

      Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)

      Disposizioni particolari in relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015

      Motivi di diniego

      Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione

      Ingresso nel territorio dello Stato

      Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze

      Contraffazione

      Cifre

 

Visto di ingresso: obbligo ed esonero (torna all'indice del capitolo)

 

      Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana; domanda presentata su apposito modulo

      In generale, il visto di ingresso e' richiesto in caso di

o   ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o   ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)

      Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. e per transito verso altro Stato Schengen validi anche visti (Reg. UE 265/2010: anche di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente al Regolamento stesso) o titoli di soggiorno (indicati da ciascuno Stato membro in un elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera; era previsto l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen nel 2011, ma e' stato rinviato, su decisione del Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea, per la contrarieta' di Olanda e Finlandia e, successivamente, anche di Germania e Belgio; restano fuori dall'Area Schengen la Gran Bretagna - per scelta -, l'Irlanda - perche' ha un accordo di libera circolazione con la Gran Bretagna - e Cipro - perche' non ha ancora raggiunto gli standard di sicurezza richiesti); i titoli di soggiorno rilasciati da Stati non Schengen non sono validi ai fini dell'attraversamento della frontiera (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/7/2008); la liberta' di circolazione e' comunque condizionata (art. 21 co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen) al soddisfacimento delle condizioni di ingresso di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen); del diritto alla libera circolazione godono anche gli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da uno Stato Schengen, e di un documento di viaggio rilasciato da quello Stato (art. 21 co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); allo straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

o   lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

o   lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

      I titoli di soggiorno indicati dall'Italia nell'elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006 sono (GUCE 27/5/2011):

o   permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:

  permessi di soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per

-       affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)

-       motivi umanitari (della durata superiore ai 3 mesi)

-       motivi religiosi

-       studio

-       missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione Missione ai fini di un soggiorno temporaneo)

-       asilo politico (nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)

-       apolidia

-       tirocinio formazione professionale

-       riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana)

-       ricerca scientifica

-       attesa occupazione

-       lavoro autonomo

-       lavoro subordinato

-       lavoro subordinato stagionale

-       famiglia

-       famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18 anni)

-       volontariato

-       protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)

  permesso di soggiorno UE slp con una validita' permanente

o   permessi di soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:

  permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)

  carta di soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno UE slp

o   carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni

o   carta d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):

  modello 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

  modello 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

  modello 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

  modello 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

  modello 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

  modello 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

  modello 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio

  modello 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario

o   elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

o   transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)

      Nota: nell'elenco e' omesso il permesso per residenza elettiva; non figurano neanche, in modo esplicito, i permessi per assistenza minore, integrazione del minore, minore eta' (salvo che rientrino nella categoria dei permessi di soggiorno cartacei, rilasciati per motivi specifici)

      Nota: il termine massimo di 90 gg si riferisce alla durata complessiva della libera circolazione in tutta l'Area Schengen

      Sent. Corte Giust. C-606/10:

o   le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

o   uno Stato membro che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4 lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno

      Esonero dall'obbligo di visto, per soggiorni di durata < 90 gg. (Circ. Mininterno 23/8/2010: incluso il soggiorno per motivi di studio), per cittadini dei Paesi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 (nota: Circ. Mininterno 23/8/2010 riporta erroneamente l'anno 2000): Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Australia, Bahamas (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Barbados (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia (nota: Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013), El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia (solo per titolari di passaporti biometrici), Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Mauritius (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Messico, Monaco, Montenegro (solo per titolari di passaporti biometrici), Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), San Marino, Santa sede (Stato della Citta' del Vaticano), Seychelles (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Serbia (solo per titolari di passaporti biometrici; esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba "Koordinaciona uprava"; Circ. Mininterno 10/1/2012: il vecchio modello di passaporto non biometrico, di colore blu, recante la dicitura "Repubblica Federale di Jugoslavia", non e' piu' considerato valido documento di viaggio), Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong (solo per i titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region"), Macao (solo per i titolari del passaporto "Regiao Administrativa Especial de Macau") e British Overseas; in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento che modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001, disponendo l'esonero dall'obbligo di visto per i cittadini di Albania e Bosnia ed Erzegovina in possesso di passaporto biometrico (nota: il Commissario UE ha prospettato la possibilita' di ripristinare, ricorrendo a una clausola di salvaguardia prevista dai rispettivi accordi, l'obbligo di visto per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia in caso di arrivi e domande di asilo ingiustificate troppo numerosi); esonero, dal 28/4/2014, anche per i cittadini della Moldavia titolari di passaporto biometrico (nota Ambasciata italiana in Moldavia)

      Il Commissario UE ha firmato con i rappresentanti del governo turco un accordo di riammissione e avviato un negoziato per la liberalizzazione dei visti (da comunicato Stranieriinitalia)

      Circ. Mininterno 27/5/2015:

o   firmato l'Accordo tra Unione europea e Repubblica democratica di Timor Est in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata; per il 28/5/2015 e' prevista la firma di analoghi Accordi con lo Stato di Samoa e con la Repubblica di Vanatau

o   in ragione di tali Accordi, che nelle more del processo in ratifica da parte del Parlamento Europeo hanno un'immediata applicazione provvisoria, i cittadini di tali Paesi sono esentati dalliobbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014

o   gli Accordi hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si recano nella Repubblica Democratica di Timor Est, nello stato di Samoa e nella Repubblica di Vanatau

      Circ. Mininterno 5/6/2015:

o   firmato il 28/5/2015 l'Accordo tra l'Unione europea e i cinque Stati insulari caraibici di Santa Lucia, Dominica, Grenada, St. Vincent, Grenadine e Trinidad e Tobago, in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

o   gli Accordi, nelle more del processo di ratifica da parte del Parlamento Europeo, hanno un'immediata applicazione provvisoria e consentono ai cittadini di tali Paesi di essere esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014

o   gli Accordi hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si recano negli stessi Stati insulari caraibici

      Raggiunto un accordo tra Unione europea e la Comunita' degli stati latino americani e caraibici (CELAC), che include Peru' e Colombia, per l'esenzione dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180); l'accordo, firmato a Bruxelles, sara' operativo da Gennaio 2016; i passaporti biometrici saranno emessi a partire dal mese di Novembre 2015 (Nota Minlavoro)

      Firmato il 2/12/2015 l'Accordo UE-Colombia per l'esenzione dall'obbligo di visto:

o   l'esenzione si appplica ai cittadini UE che si recano nel territorio della Colombia e a quelli della Colombia che si recano nel territorio della UE per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; e' escluso il caso di soggiorni per lo svolgimento di attivita' retribuite

o   e' richiesto il possesso di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio/ufficiale o speciale in corso di validita'

o   il testo della decisione relativa alla conclusione dell'accordo e quello dell'accordo stesso devono essere approvati dal Parlamento europeo, ma le nuove regole sono applicate in via provvisoria a partire dal 3/12/2015

o   Irlanda e Regno Unito non saranno soggetti all'applicazione dell'accordo; il regime dei visti per questi Stati continua a essere regolamentato dalle rispettive legislazioni nazionali

      Accordo UE-Peru' per l'esenzione dall'obbligo di visto (Circ. Mininterno 12/7/2016: firma dell'Accordo autorizzata con Decisione del Consiglio UE 2016/437; comunicato Stranieriinitalia: l'Accordo, che non si applica a Regno Unito e Irlanda ne' ai territori d'oltremare di Francia e Olanda, e' entrato definitivamente in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento UE):

o   esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Peru' che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg

o   non si applica alle persone il cui viaggio e' finalizzato allo svolgimento di un'attivita' retribuita

o   i cittadini del Peru' possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg; tale periodo e' calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen

o   i cittadini del Peru' possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen

o   le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni" si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni; questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 gg: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 gg per verificare se il requisito dei 90/180 gg continua ad essere rispettato; un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 gg consente quindi un nuovo soggiorno fino a 90 gg

o   la Repubblica del Peru', in qualita' di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a rilasciare solo passaporti biometrici ai suoi cittadini al pi tardi entro il 31/7/2016

      La Commissione UE ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo l'Ucraina nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico (rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni brevi; comunicato Stranieriinitalia: il Consiglio UE ha disposto che la liberalizzazione entrera' in vigore contemporaneamente al nuovo meccanismo che consentira' di reintrodurre l'obbligo del visto nei casi di emergenza (quali l'aumento dell'immigrazione irregolare o del numero di domande d'asilo o la mancata collaborazione, da parte del paese terzo alle riammissione degli suoi cittadini espulsi dal territorio della UE

      La Commissione UE ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo il Kossovo nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico (rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni brevi

      Esonero dall'obbligo di visto per (Regolamento (CE) 539/2001)

o   rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro

o   cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

  ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

  gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

  per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi

  l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

  la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

  non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

  la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

  il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

  il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

  il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

o   allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali disposizioni:

  l'insegnante presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito

  lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che

-       sia corredato da una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto

-       l'autorita' competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi

      Visto non richiesto per le categorie di persone indicate, paese per paese, nell'Informativa della Commissione C 311/06 (es.: titolari di passaporti diplomatici, passaporti ufficiali, passaporti speciali, etc.)

      Decisione del Consiglio UE 2016/431: autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

      Visto non richiesto in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: l'esonero non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)

      Visto non richiesto in caso di straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (esclusi, verosimilmente, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore che, a certe condizioni, si trasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/207)

      Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea

      Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale o di regime di protezione temporanea) e respinto; di norma non e neanche ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare); nota: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, rifugiati e protezione temporanea, si deroghi al respingimento, e benche' la posizione dello straniero che chieda protezione privo degli usuali requisiti non sia da considerare irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che verra' presentata una domanda di asilo; nel dubbio, piuttosto che correre il rischio di andare incontro a sanzioni e oneri, il vettore impedisce l'imbarco (patologia segnalata da un comunicato del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg)

 

      Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso in tale Area per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende (Sent. Corte Giust. C-241-05), oltre al primissimo, ogni primo ingresso successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere dalla data del precedente "primo ingresso" (possibile, nei fatti, un soggiorno quasi ininterrotto di sei mesi)

      Sent. Corte Giust. C-278/12: gli artt. 20 e 21 Reg. CE/562/2006 non ostano a che funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri effettuino controlli, in una zona di 20 km dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Conv. Appl. Accordo Schengen, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, anche quando tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli (non, quindi, su una presunzione ragionevole di soggiorno irregolare) o possano essere effettuati (in misura limitata) per ottenere informazioni generali di questo genere e dati dell'esperienza in tale materia, purche' il loro esercizio sia sottoposto a limitazioni relative, in particolare, alla loro intensita' ed alla loro frequenza; tali limitazioni devono essere tanto piu' rigide e rigidamente rispettate quanto piu' numerosi sono gli indizi del fatto che l'effetto di tali controlli possa essere equivalente a quello di controlli di frontiera (punto 75); l'effettuazione dei controlli a campione o sulla base di criteri selettivi li sottrae alla censura che spetterebbe a controlli sistematici (punto 86)

 

      Una revisione della normativa europea nell'ambito della quale si esamini la possibilita' di ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in caso di difficolta' eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, sulla base di condizioni che dovranno essere in futuro definite, e' stata richiesta da una lettera del Presidente della Repubblica francese e del Presidente del Consiglio italiano al Presidente del Consiglio Europeo

      A seguito degli imponenti movimenti secondari di profughi, sono stati ripristinati dalla Svezia i controlli alla frontiera interna con la Danimarca, e dalla Danimarca alla frontiera interna con la Germania (com. Stranieriinitalia)

      Ripristinati dall'Austria i controlli alla frontiera interna con l'Italia (com. Stranieriinitalia); in un incontro, i ministri dell'inetrno di Italia e Austria hanno convenuto di intensificare la collaborazione bilaterale nel monitoraggio e controllo della comune frontiera con l'obiettivo di salvaguardare la libera circolazione prevista da Schengen (Comunicato congiunto 8/4/2016 dei Ministri dell'interno di Italia e Austria)

      Proposta di Decisione del Consiglio avanzata dalla Commissione UE: proroga, per un ulteriore periodo di 3 mesi, dei controlli alle frontiere interne per

o   Austria, alla frontiera terrestre tra Austria e Ungheria e alla frontiera terrestre tra Austria e Slovenia

o   Germania, alla frontiera terrestre tra Germania e Austria

o   Danimarca, nei porti danesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania

o   Svezia, nei porti svedesi nella regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di resund

o   Norvegia, nei porti norvegesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia

 

 

Tipi di visto (torna all'indice del capitolo)

 

      Tipi di visto, corrispondenti ai diversi motivi (Decreto MAE 11/5/2011): adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato

      Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C

o   tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita territoriale limitata)

o   tipo B: transito, validita massima 5 gg.

o   tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

      Visti Nazionali (VN): tipo D

o   tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera D nella dicitura indicante il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza da un titolo di soggiorno)

 

      Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia); arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del capitolo)

 

      Disposizioni comuni per il rilascio da parte degli Stati membri di visti per soggiorni nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 3 mesi nell'arco di 6 mesi (Regolamento CE n. 810/2009):

o   lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)

o   un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)

o   uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)

o   la domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)

o   il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)

o   vengono rilevate le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)

o   il richiedente deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")

o   il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)

o   il richiedente paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)

o   diritti ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore esterno (art. 17)

o   si puo' derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)

o   se la domanda e' ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale o speciale (art. 20)

o   nell'esaminare la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)

o   la valutazione dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art. 21)

o   il richiedente puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)

o   un precedente rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)

o   uno Stato membro puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)

o   la decisione deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)

o   la decisione puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)

o   il visto puo' essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata (art. 24)

o   un visto con validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)

  motivi umanitari inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista; note:

-       Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia)

-       arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)

-       arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

  il consolato intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri

  il documento di viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)

o   il possesso del visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della frontiera (art. 47)

o   ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)

o   decisione e motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica

o   il richiedente cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)

o   le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)

o   la validita' di un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art. 33)

o   un visto puo' essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)

o   la mancata presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)

o   la decisione di annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme (art. 34)

o   il richiedente ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha adottata (art. 34)

o   le informazioni sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)

o   in casi eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)

o   i consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)

o   in particolari circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)

o   gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)

o   i consolati forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)

o   la cooperazione tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)

 

      Sent. Corte Giust. C-84/12:

o   le autorita' competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni; tali autorita', quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto

o   l'obbligo delle autorita' competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite

o   e' legittimo che, quando ricorrono le condizioni di rilascio previste da Regolamento CE n. 810/2009, le autorita' competenti rilascino un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purche' la disposizione che lo consente possa essere interpretata in modo conforme ad art. 23 par. 4, art. 32 par. 1 e art. 35 par. 6 Regolamento CE n. 810/2009

 

      Sent. Corte Giust. C-575/12:

o   art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

 

 

Documentazione richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del capitolo)

 

      Documenti richiesti:

o   passaporto valido (o documento equivalente); note:

  i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la seguente lista dei documenti equivalenti:

-       documento di viaggio per apolidi

-       documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

-       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

-       lasciapassare delle Nazioni Unite

-       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

-       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

-       documento di navigazione aerea

-       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

-       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

  una lista dei documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in una Nota MAE

o   documentazione su

  finalita del viaggio

  mezzi di trasporto utilizzati

  disponibilita mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno

  condizioni di alloggio

  assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o   documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011

o   atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[8] che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso

o   esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)

      Nota: stranieri provenienti dal Kossovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/2005)

      Concl. Avv. Gen. C-101/13:

o   la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n. 9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), prima parte (passaporti leggibili a macchina)

o   qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona e' composto dai suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non e' autorizzato a prevedere inoltre l'iscrizione del cognome alla nascita, ne' a titolo di identificatore primario nella casella 06, ne' a titolo di identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto

o   qualora il cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facolta' di prevedere l'iscrizione del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13

      La disponibilita di mezzi di sostentamento e dimostrabile (Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilita in Italia di fonti di reddito; TAR Lazio: all'amministrazione non spetta sindacare i modi ed i tempi con cui i mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso sono stati formati, ma la sola adeguatezza di essi, sulla base dei parametri normativi

 

 

Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna all'indice del capitolo)

 

      Requisiti e condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   Visto per adozione (VN):

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale

  e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni internazionali.

o   Visto per affari (VSU):

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale

  il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

-       la propria condizione di operatore economico-commerciale

-       la finalita' del viaggio per il quale richiesto il visto

-       il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000

-       la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

  se il cittadino straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato

  il visto, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente

o   Visto per cure mediche (VSU o VN):

  consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate

  requisiti e condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta

  rilasciato anche nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998

  per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo intervento sanitario

  il visto puo' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; TAR Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a favore dellaccompagnatore

o   Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede

  rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare

  le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con L. 804/1967)

  il visto puo' essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE

o   Visto per gara sportiva (VSU):

  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale

  necessaria comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso

  la rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi

  per il rilascio del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

  Circ. CONI 27/7/2011:

-       il visto per gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari alleffettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni

-       la richiesta di visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere

     la lista dei nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione

     la sistemazione alloggiativa

     l'indicazione del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria

-       le eventuali rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva nazionale al CONI (Circ. CONI 16/4/2014: al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non sono piu' autorizzati)

-       la richiesta non puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master

-       le federazioni sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di

     mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali e' stato richiesto il visto

     mancato rientro nel Paese di provenienza al termine della manifestazione (Circ. CONI 16/4/2014)

-       il ritiro del visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza diplomatica

-       non e' consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara sportiva

-       in caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi di salute)

  Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)

o   Visto per invito (VSU):

  consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale

  se le spese di soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia)

  il visto e' rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di giustizia) rilasciata dal Questore competente

o   Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

  per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

-       per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali

-       per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)

-       il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di

     certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese

     copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

     dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

-       in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

     alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

     reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

     nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

-       dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

  per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

  per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

  per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

-       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

-       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

  per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

  per i visti di ingresso per lavoro autonomo startup, che possono essere rilasciati (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) agli stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di L. 221/2012 (societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, avente come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica), anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative), la documentazione da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente e' la seguente (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa):

-       nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa; il rilascio del nulla-osta del Comitato (che deve essere concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa) attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso; per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)

-       documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore

-       documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa

-       documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

  in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

o   Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)

  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato

  requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita' professionali

  lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea

  il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi

  il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

  per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale

  i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso

  agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso

  per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

  ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta

o   Visto per missione (VSU o VN)

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano

  accedono a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia

  il visto puo' essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa

  analogo visto puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto

o   Visto per motivi familiari (VN)

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare

  per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:

-       dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani

-       verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli

-       analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato

-       ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno; in questo senso, Trib. Torino); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)

-       anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto

  ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno

  requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999

  il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

  nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[9], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

  e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

o   Visto per motivi religiosi (VSU o VN)

  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale

  requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

-       l'effettiva condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

-       documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia

-       nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

  in caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; note:

-       riconosciuta la personalita' giuridica all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17 luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)

-       con Decreto del Presidente della Repubblica 17/12/2015 viene riconosciuta la personalita' giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione religiosa "Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d'Italia", con sede in Catania, ai sensi di art. 2 L. 1159/1929 e art. 10 RD 289/1930 (Com. Mininterno 11/4/2016)

-       stipulate intese con

     Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)

     Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)

     Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)

     Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)

     Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)

     Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)

     Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)

     Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)

     Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)

     Unione Buddhista Italiana (L. 245/2012)

     Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)

o   Visto di reingresso (VN)

  consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso UE slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano

  requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:

-       il visto e' concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:

     scaduto da non oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il nulla-osta della questura

     scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura

-       il visto e' concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto

-       il visto e' rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente

o   Visto per residenza elettiva (VN)

  consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa

  richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato; TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze

  il visto puo' essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)

o   Visto per ricerca (VSU o VN)

  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998

  requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

  lo Sportello Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione

  il visto e' rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti

  il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

o   Visto per studio (VSU o VN)

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[10], alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari

  e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

  il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:

-       maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

-       minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999

-       stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001

-       stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione

-       maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo

  nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono

-       documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere

-       adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

-       polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese

-       disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia

  il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

  il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione

o   Visto per transito aeroportuale (VTL)

  consente allo straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art. 3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nellallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti

  rilasciato a condizione di possesso di

-       passaporto valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale

-       biglietto aereo o prenotazione

o   Visto per transito (VSU)

  consente allo straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo

  concesso a condizione che

-       allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale

-       sussistano i requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo

-       lo straniero possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto

  rilasciato anche ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana

o   Visto per trasporto (VSU)

  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)

  requisiti e condizioni:

-       documentazione attestante la condizione professionale del richiedente

-       documentazione inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto

-       possesso di adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

  lo straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea

o   Visto per turismo (VSU)

  consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso

  requisiti e condizioni:

-       mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000

-       il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003

  se il visto e' richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)

  per minori che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche

-       l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[11] o del tutore

-       l'autorizzazione scritta del Comitato per i minori stranieri

o   Visto per vacanze-lavoro (V.N.)

  consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999

  durata massima: un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999

  requisiti e condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dellimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000

o   Visto per volontariato (VSU o VN)

  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998

  concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi

  concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo

 

 

Disposizioni particolari in relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibili tre modalita' di ingresso (Linee-guida Mininterno Expo-2015):

o   ingresso per missione

  per le seguenti categorie:

-       Commissari Generali di Sezione e dei loro vice, coniugi e figli di eta' inferiore a 21 anni degli stessi, e diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione (per un massimo di 10 unita' per Sezione, salva deroga per comprovate esigenze), che facciano ingresso per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore alla scadenza dell'Accordo di sede (30/6/2016); sono rilasciati gratuitamente il visto per missione e la carta MAE (che attesta la qualifica del titolare e che lo esime dal rilascio del permesso di soggiorno e, per i cittadini comunitari, dagli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007)

-       personale delle Sezioni direttamente dipendente dal Commissario Generale di Sezione che non abbia diritto alla carta MAE; e' rilasciato il visto per missione (gratuitamente) e, successivamente il permesso di soggiorno (se il soggiorno e' di durata superiore a 3 mesi)

-       personale di organizzazioni senza fini di lucro o di Partecipanti non ufficiali con i quali l'Organizzatore (la societa' Expo 2015) abbia stipulato un contratto di partecipazione, fornitori di servizi dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, espositori dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti ufficiali o non ufficiali o dall'Organizzatore, giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo 2015 e personale coinvolto in attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore; sono rilasciati visto (e, sucessivamente, in caso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, permesso di soggiorno) per missione per soggiorni compresi tra 1/4/2015 e 30/11/2015 o, comunque, strettamente legati al periodo espositivo

  i Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei Partecipanti non ufficiali di ciascuno Stato comunicano ufficialmente all'Organizzatore dell'evento le richieste inclusive dei nominativi delle persone rientranti tra le categorie che possono fare richiesta del visto

  le liste sono trasmesse dall'Organizzatore alle competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti relativi al rilascio dei visti di ingresso

  gli stranieri interessati all'ingresso richiedono il visto di ingresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista, presentando

-       copia del passaporto con validita che superi di almeno 3 mesi la data di scadenza del visto

-       foto in formato tessera

-       assicurazione sanitaria di viaggio con garanzia di copertura minima pari a 30.000 euro (solo in caso di visti Schengen con durata fino a 90 giorni)

-       biglietto o prenotazione aerea (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)

-       dimostrazione di disponibilita' alloggio (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)

  il visto per missione e' rilasciato con l'annotazione "EXPO 2015"

  rilascio della carta MAE (nei casi previsti):

-       i Commissari generali di Sezione comunicano all'Organizzatore le liste di coloro per i quali la carta MAE e' richiesta

-       le liste sono trasmesse dall'Organizzatore al Cerimoniale diplomatico e la richiesta di carta MAE e' effettuata, dallo stesso Organizzatore, mediante la piattaforma telematica Cerionline, con indicazione dei dati anagrafici e dell'incarico ricoperto, e allegazione di copia del passaporto, copia del visto per missione e foto in formato tessera

-       il MAE trasmette le carte MAE all'Organizzatore

  rilascio del permesso di soggiorno per missione (nei casi previsti):

-       il kit EXPO 2015, per la richiesta di permesso, e' disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, appositamente istituito presso le strutture dell'Expo, e presso il Commissario Generale Expo 2015

-       contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

o   ingresso per lavoro

  lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; previste due possibilita':

-       distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere

-       assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia

  predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

  inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

  il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

  la comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera, o dell'azienda che procede all'assunzione; a tal fine, il legale rappresentante richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione o il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

  il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, per i soli casi di assunzione da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano

  la sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

  contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

o   ingresso per turismo; per stranieri che intendano visitare Expo 2015; e' rilasciato un visto per turismo; l'eventuale dichiarazione di presenza puo' essere presentata presso una apposita sezione distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura di Milano

      In tutti i casi in cui sia previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, questo e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi per lavoro, tramite assunzione o distacco, per EXPO 2015):

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

o   per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e, nel solo caso di assunzione, all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   nel solo caso di assunzione, si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

o   in entrambi i casi viene rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

      Integrazione Linee-guida Expo 2015:

o   per il personale per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno "per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015

o   ampliate le categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti ufficiali

o   per i lavoratori stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate

o   per ingressi per motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile richiedere un visto per missione anziche' per lavoro

      La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo' esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri

 

 

Motivi di diniego (torna all'indice del capitolo)

 

      Diniego del visto in caso di

o   mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto"); note:

  TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e' incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio, il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato; secondo TAR Lazio, e' illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze)

  TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

  TAR Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il furto del vecchio passaporto

  TAR Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza di "rischio migratorio" (es.: esistenza di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR Lazio, TAR Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio (secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione; nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio); per contro, in negativo, TAR Lazio: il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione

  TAR Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione

  TAR Lazio: la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora impegnato negli studi che chieda il visto di ingresso per turismo per andare a trovare la madre nelle vacanze di Natale non e' motivo adeguato per sospettare il rischio migratorio, a fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari cui la minore stessa e' affidata in patri

  TAR Lazio: illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio migratorio, se l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo straniero, dipendente a tempo indeterminato di un istituto di credito in Marocco, ha un reddito inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e dal fatto che non e' proprietario di immobili, trascurando invece di valutare la titolarita' di risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando l'interessato per un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si chiedeva l'ingresso era scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei danni, dal momento che ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati indicati elementi idonei a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono pero' gli estremi per risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego di visto turistico lede un interesse legittimo del richiedente, e non un diritto costituzionalmente garantito)

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia per residenza elettiva

  TAR Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla disponibilita' di risorse

  TAR Lazio: il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in Italia

  Sent. Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel trimestre precedente la richiesta di visto

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria

  TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

  TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto turistico nei confronti di una ragazzina che avrebbe dovuto visitare in Italia la madre, se dalla situazione economica e familiare in patria risulta probabile che l'ingresso sia finalizzato ad eludere le norme sul ricongiungimento (la madre e' priva dei requisiti necessari per ottenerlo), il radicamento scolastico in patria non e' adeguatamente dimostrato e non e' stato dimostrato il possesso dei biglietti di viaggio di ritorno (o delle relative prenotazioni) e di adeguati mezzi di sostentamento

  Concl. Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b) Regolamento CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche' manca l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione oggettiva, tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione specifica del paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione individuale del richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti; benche' il Regolamento CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto soggettivo al rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere delle domande di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della situazione, tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie affinche' il visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri dell'area Schengen, del contesto personale e umano della situazione individuale alla base di ciascuna domanda, e al termine di una procedura pienamente rispettosa dei diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita' umana, condotta in conformita' dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione

  Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro e' tenuto ad ammettere nel suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura stabilita dalla direttiva stessa)

o   pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:

  TAR Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio; nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari; in senso piu' debole, TAR Lazio: il diniego, in questi casi, e' da considerarsi atto vincolato, non annullabile per il mancato preavviso di rigetto, se l'interessato ha omesso di fornire in corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da parte dell'Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen

  TAR Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni, dal momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano in possesso dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente impossibilita', per tale autorita', di assicurare il dovuto grado di trasparenza dell'attivita' amministrativa (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

  TAR Lazio: legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro sembra assolutamente imprecisa

  Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art. 5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera d, Reg. CE/562/2006)

  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)

  TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

  TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

o   per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. in materia di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:

  irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

  legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

  per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al soggiorno anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

  Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

  essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); in quest'ultimo senso, TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato

  Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il diniego del nulla-osta al ricongiungimento)

o   pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente discrezionale); Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

o   esistenza di motivi che richiederebbero lespulsione

o   esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)

      La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda di visto di ingresso (TAR Lazio, che fa riferimento a sent. Cons. Stato 3515/2010); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5210/2012 e Sent. Cons. Stato 1203/2013, secondo cui il diniego di visto per contraffazione del documento di viaggio, se l'autorita' consolare ha effettuato un controllo mediante strumenti elettronici adeguati, e' atto a contenuto vincolato, ed e' legittimo, anzi obbligatorio, per l'autorita' diplomatico consolare trattenere il passaporto risultato contraffatto al fine del conseguente suo inoltro in Italia alle autorita' competenti per l'ulteriore seguito; TAR Toscana: qualora emerga dopo che visto e permesso sono stati concessi, e' legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche quando siano sopravvenuti elementi favorevoli allo straniero, se essi sono stati maturati grazie a un soggiorno illegittimo dall'origine

      Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di ingresso per ricongiungimento di familiare segnalato al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso (pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen), la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS dopo aver avuto conferma che il familiare si e' recato al consolato per la legalizzazione dei documenti relativi alla sussistenza dei vincoli familiari

      Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di cittadino comunitario)

      Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di inserimento lavorativo

      Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)

      Nota: il D. Lgs. 30/2007 dispone che e' possibile limitare (in presenza degli altri requisiti) il diritto di ingresso e/o di soggiorno del familiare straniero di cittadino comunitario o italiano per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, non esigendo che siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente in altri casi); in base ad art. 28, co. 2 T.U., dovrebbe valere la limitazione dei motivi ostativi al solo caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Rilascio o diniego del visto entro 90 gg., salvo diversa previsione del T.U. o del Regolamento:

o   lavoro subordinato: 30 gg; TAR Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso

o   lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o   ricongiungimento familiare: 30 gg

o   visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)

      Nota: art. 5 co. 7 L. 9/2014 dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani

      TAR Lazio: illegittimo il silenzio serbato dal Consolato in ordine alla domanda di visto per cure mediche per un tempo superiore ai 90 gg concessi; si ordina all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso sull'istanza nel termine di 30 gg dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del provvedimento del TAR; si nomina, quale commissario ad acta, il console, che, nel caso di perdurante inottemperanza dell'amministrazione intimata, dovra' provvedere, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, all'esecuzione della sentenza nel successivo termine di 30 gg; a carico del MAE, in quanto soccombente, le spese del giudizio

      Provvedimento di diniego del visto: comunicato, in lingua comprensibile o in inglese, francese, spagnolo o arabo (verosimilmente, in forma scritta, da art. 2, co. 6, T.U.: ai fini della comunicazione del provvedimento l'atto deve essere tradotto in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo); per visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, il diniego e' notificato su modulo uniforme (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); TAR Lazio: legittimo, ai fini motivazionali, l'uso di un modulo prestampato, sia perche' il provvedimento indica con chiarezza le ragioni a base del diniego di visto, sia in quanto legittimamente le rappresentanze diplomatiche utilizzano motivazioni standard di diniego, mediante l'apposizione di un segno su una o piu' caselle che indicano ognuna le diverse ragioni che escludono la ricorrenza delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d'ingresso, dovendosi avvalere del modello contemplato da Regolamento CE n. 810/2009 (nota: quest'ultima affermazione sembra priva di contenuto, limitandosi a descrivere il comportamento dell'amministrazione, senza verificare che esso sia conforme all'obbligo di motivazione); Sent. Cons. Stato 1027/2013: la standardizzazione della motivazione del diniego di visto e' legittima, ma non implica il venir meno del generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo imposto da art. 3 L. 241/1990, ne' preclude al giudice amministrativo l'esercizio del proprio sindacato di legittimita' della motivazione medesima

      Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio: la mancata indicazione del termine e dell'autorita' a cui ricorrere non influisce sulla legittimita' dellatto impugnato ma, al piu', puo' comportare la rimessione in termini in presenza di circostanze particolari

      TAR Lazio: il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze

      Salvo il caso di visti per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), di lavoro, di cura e di studio, deroga allobbligo di motivare il diniego del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico; note:

o   per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009

o   il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:

  se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico"

  se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

o   TAR Lazio: condizione necessaria per la legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento

o   TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

o   TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio: resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni in merito alla motivazione del diniego

o   TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

o   TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

o   TAR Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo per la propria sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a uno scambio di persona!); in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

o   TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

      Ricorso contro il diniego di visto (e' ancora vero, a dispetto della formale soppressione dell'obbligo di forma scritta): al TAR del Lazio (salvo che sia azionabile il ricorso davanti al giudice ordinario; ad esempio, per motivi familiari; nel senso della competenza esclusiva del giudice ordinario in caso di diniego del visto per ricongiungimento, TAR Lazio e TAR Lazio) entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.); TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

      TAR Lazio: lo straniero che ricorra contro il diniego di visto di ingresso, non essendo regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare (art. 119 DPR 115/2002), non e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato

 

      Comunicazione scritta allo straniero cui e rilasciato il visto, in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e soggiorno in Italia

 

 

Ingresso nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti dallufficio di polizia del posto)

 

      Le frontiere interne all'Area Schengen possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone (art. 2, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen)

      Per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, uno Stato Schengen puo', previa consultazione degli altri Stati, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione; se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, lo Stato intreressato adotta le misure necessarie e ne informa il piu' rapidamente possibile gli altri Stati (art. 2, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); nota: ripristino dei controlli alle frontiere dal 28/6/2009 al 15/7/2009 in vista del G8 dell'Aquila (Com. Mininterno 10/6/2009)

 

      Ammissione dello straniero (possibilmente) condizionata a ulteriori controlli in frontiera:

o   possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o   possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalita del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o   assenza di motivi ostativi allingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o   rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

      Nota: la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari comporta, sotto il profilo logico, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera)

      Sent. Corte Giust. C-575/12:

o   art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

      Sent. Corte Giust. C-23/12: art. 13 co. 3 Reg. CE/562/2006 obbliga gli Stati membri a predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio (nel caso in esame, l'interessato aveva chiesto un risarcimento per il modo irriguardoso, provocatorio e offensivo per la dignita' umana con cui i controlli erano stati effettuati; la domanda di risarcimento era stata considerata irricevibile, perche' scissa da un ricorso contro il diniego di ingresso)

      Il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)

      TAR Puglia: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato

 

      Obbligo, per la polizia di frontiera, di apposizione del timbro a data in ingresso sul passaporto

      Controlli di frontiera (con apposizione del timbro a data sul passaporto) anche per lo straniero in uscita dallItalia verso Paese non Schengen

      Note:

o   spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o   l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)

o   art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

o   la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

o   il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)

      Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per lo straniero che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (Sent. Cass. 11323/2005)

 

 

Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna all'indice del capitolo)

 

      Reingresso in esenzione dallobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso valido (salvo che per richiesta asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01)

      Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario

      Obbligo di munirsi di visto di reingresso in caso di smarrimento o sottrazione del titolo di soggiorno, o di possesso di permesso scaduto da meno di 60 gg. a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del permesso nei termini di legge (nota: in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, equivale a dire "a condizione che sia stato gia' chiesto il rinnovo"; in senso piu' restrittivo, pero', TAR Lazio), o di possesso di permesso scaduto da meno di 6 mesi in presenza di gravi e comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, a condizione di sussistenza dei requisiti previsti per il rinnovo (nota: chi la verifica?), o di permesso di soggiorno scaduto (senza limiti di tempo; Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura) in seguito ad assenze dovute a obblighi militari; TAR Lazio: l'assenza prolungata dal territorio dello Stato non puo' essere considerata automatico motivo di diniego del visto di reingresso, ma deve essere valutata l'eventuale sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 13, co. 4 DPR 394/1999 (nota: di per se', atti a giustificare il rinnovo del permesso dopo prolungata assenza); TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di reingresso se lo straniero non ha chiesto nei termini di legge (60 gg prima della scadenza) il rinnovo; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso (nello stesso senso, TAR Lazio); TAR Lazio: in presenza di segnalazione al SIS, il dinego di visto di reingresso e' atto di natura vincolata, anche quando lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso in caso di straniero che sia rimasto assente dall'Italia, a causa di incidente stradale, per quattro anni, senza per altro aver chiesto a suo tempo il rinnovo del permesso (il diniego e', in questo caso, atto a contenuto vincolato, e il mancato preavviso di rigetto non lo rende annullabile)

      TAR Lazio: in base ad art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998, non occorre che il diniego di visto di reingresso contenga motivazione (nota: interpretazione discutibilissima)

      Sent. Cons. Stato 3268/2013: il ricorso contro il diniego di visto di reingresso e' di competenza del giudice amministrativo

      TAR Liguria: accolta la richiesta di risarcimento di una straniera cui il visto di reingresso in Italia, a seguito di un viaggio di lavoro, era stato negato sulla base della valutazione negativa del Mininterno (che riteneva, in modo infondato, falso il rapporto di lavoro); la straniera non aveva potuto rientrare in Italia, in conseguenza di questo rifiuto, per quasi quattro anni; il Mininterno condannato a rifondere il danno patrimoniale (per la parte provata) nella misura di 19.500 euro, e quello non patrimoniale (in relazione al quale l'onere di prova e' meno rigoroso) nella misura di 15.000 euro; nota: sentenza annullata in secondo grado da Sent. Cons. Stato 2593/2014, secondo cui e' scusabile l'errore dell'amministrazione dell'interno, dal momento che l'istruttoria effettuata per verificare che il rapporto lavoro sussistesse effettivamente, con sole verifiche presso la sede di lavoro, era idonea in relazione a un impiego, quale quello attestato dal contratto di lavoro, di segretaria, che non sembra richiedere, di per se', frequenti viaggi all'estero

      Se uscita e reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), e' consentito il reingresso in esonero dallobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza o del permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta (Direttiva Mininterno 5/8/2006); la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

      Consentito (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), anche per lo straniero che abbia chiesto il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato o autonomo o per ricongiungimento familiare (verosimilmente, anche per ingresso al seguito), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); nota: il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi (in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

      Ai fini dell'attraversamento delle frontiere di paesi Schengen in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); attraversamento consentito solo per valichi aeroportuali e, limitatamente a Francia, Spagna e Malta, per quelli marittimi (circ. Mininterno 7/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

      Possibile il rientro dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, per il tempo strettamente necessario allesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dellinteressato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

      Nota Questura di Milano Dicembre 2009: ai fini di uscita e reingresso, e' consentito il rilascio un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio allo straniero, nonche' l'inserimento provvisorio del figlio sul vecchio permesso cartaceo o il rilascio al minore di un permesso provvisorio cartaceo se il genitore e' in possesso di un permesso di soggiorno elettronico

      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura competente

 

      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu di sei mesi continuativi (se il permesso e di durata < 2 anni) o per piu di meta della durata (se il permesso e di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza, protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi

      Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente straniero che abbia intrapreso un corso universitario in Italia e che si rechi in altro Stato membro per svolgervi una parte degli studi, puo' rientrare in Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per oltre sei mesi, producendo

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o   idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

      Revoca del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di assenza continuativa di durata > 12 mesi dal territorio dell'Unione europea; rilascio di altro permesso; possibile il riacquisto del permesso UE slp (dopo 3 anni di soggiorno)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale visto o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del visto) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Visti di ingresso rilasciati (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

o   adozione:

  2010: 3.612

  2011: 3.464

  2012: 4.670

  2013: 2.386

  2014: 1.842

  2015: 1.610

o   affari:

  2010: 191.612

  2011: 192.391

  2012: 202.779

  2013: 200.937

  2014: 186.452

  2015: 185.413

o   cure mediche:

  2010: 3.103

  2011: 2.299

  2012: 2.831

  2013: 2.380

  2014: 2.169

  2015: 1.808

o   diplomatico:

  2010: 1.065

  2011: 1.179

  2012: 1.292

  2013: 1.499

  2014: 1.248

  2015: 1.212

o   gara sportiva:

  2010: 6.437

  2011: 7.054

  2012: 5.774

  2013: 5.030

  2014: 5.317

  2015: 4.467

o   invito:

  2010: 22.181

  2011: 19.964

  2012: 22.085

  2013: 19.428

  2014: 17.273

  2015: 18.855

o   lavoro autonomo:

  2010: 4.163

  2011: 3.364

  2012: 2.669

  2013: 1.853

  2014: 1.915

  2015: 1.571

o   lavoro subordinato:

  2010: 72.360

  2011: 90.483

  2012: 59.923

  2013: 33.236

  2014: 23.588

  2015: 18.470

o   missione:

  2010: 19.587

  2011: 21.115

  2012: 20.826

  2013: 20.227

  2014: 18.591

  2015: 26.741

o   motivi familiari:

  2010: 91.224

  2011: 83.942

  2012: 81.436

  2013: 76.164

  2014: 57.899

  2015: 46.559

o   motivi religiosi:

  2010: 9.762

  2011: 8.685

  2012: 8.819

  2013: 8.449

  2014: 8.965

  2015: 9.171

o   reingresso:

  2010: 4.825

  2011: 3.441

  2012: 3.518

  2013: 3.469

  2014: 3.129

  2015: 2.778

o   residenza elettiva:

  2010: 1.073

  2011: 1.083

  2012: 984

  2013: 1.005

  2014: 1.257

  2015: 1.306

o   ricerca:

  2011: 275

  2012: 419

  2013: 448

  2014: 455

  2015: 489

o   studio:

  2010: 54.246

  2011: 49.942

  2012: 49.800

  2013: 52.498

  2014: 51.878

  2015: 52.199

o   transito:

  2010: 19.081

  2011: 19.800

  2012: 19.858

  2013: 20.789

  2014: 17.605

  2015: 16.333

o   transito aeroportuale:

  2010: 933

  2011: 1.104

  2012: 859

  2013: 1.635

  2014: 1.142

  2015: 146

o   trasporto:

  2010: 22.338

  2011: 21.693

  2012: 19.012

  2013: 16.152

  2014: 12.670

  2015: 11.358

o   turismo:

  2010: 1.015.304

  2011: 1.183.271

  2012: 1.364.147

  2013: 1.657.075

  2014: 1.802.256

  2015: 1.642.129

o   vacanze lavoro:

  2010: 393

  2011: 434

  2012: 432

  2013: 505

  2014: 481

  2015: 654

o   volontariato:

  2011: 128

  2012: 261

  2013: 300

  2014: 198

  2015: 163

o   totale:

  2010: 1.543.408

  2011: 1.714.661

  2012: 1.872.394

  2013: 2.125.465

  2014: 2.216.330

  2015: 2.043.162

 

 

 

5. Permesso di soggiorno (torna all'indice)

 

      Richiesta del permesso

      Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

      Accesso agli atti

      Formato del permesso

      Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

      Accordo di integrazione

      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

      Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

      Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

      Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

      Richiesta di rinnovo del permesso

      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

      Requisiti per il rinnovo del permesso

      Limiti al rinnovo del permesso

      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

      Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

      Durata del permesso rinnovato

      Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

      Contraffazione

      Ulteriori adempimenti amministrativi

      Controlli

      Limitazioni della liberta' di soggiorno

      Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

      Conversione del permesso di soggiorno

      Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

      Cifre

 

Richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta del permesso, al questore, entro 8 gg. lavorativi dallingresso; note:

o   l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o   art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

      Obbligo di richiesta anche per il lavoratore transfrontaliero, anche quando non trascorra mai piu' di 8 gg. continuativi in Italia (Sent. Cass. 14098/2004)

      La richiesta di permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puo essere presentata dallente convenzionato che assiste lo straniero

      Modalita di richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallingresso) sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02 (art. 1-bis DPR 394/1999: e' stato adottato il decreto interministeriale?)

      Per soggiorni di durata < 90 giorni di minori accolti nellambito di progetti approvati dal Comitato per i minori stranieri, la richiesta del permesso puo essere presentata anche dal legale rappresentante dellente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti dei minori; nota: non e' chiaro se in questo caso permane l'obbligo di richiesta di permesso o solo quello di dichiarazione di presenza

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Per soggiorni di durata < 3 mesi, per turismo, visite, affari o studio, non e' richiesto il permesso di soggiorno (L. 68/2007); il soggiorno e' consentito per il periodo indicato dal visto di ingresso o, se questo non e' richiesto, per 3 mesi (nota: da art. 11 Reg. CE/562/2006 si ricava che il termine, di 90 gg, decorre dal giorno di ingresso in Area Schengen)

      Lo straniero e' tenuto, in questi casi, a dichiarare la propria presenza

o   all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o   al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[12] o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

      Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: ora, per la dichiarazione di presenza) per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005)

 

      Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro 8 gg. lavorativi, ottenendo ricevuta della dichiarazione di soggiorno; ammenda da 103 a 309 euro in caso di trasgressione (L. 161/2014)[13]

      Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno solo per soggiorni di durata > 3 mesi (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente non oltre 8 gg. lavorativi dopo la scadenza dei 3 mesi); TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

      Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a tale cittadino non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano dovrebbe essere rilasciata carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, in base a D. Lgs. 30/2007 (il caso di minore straniero convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento dellacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)

      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

 

 

Accesso agli atti (torna all'indice del capitolo)

 

      Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:

o   i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso)

o   il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE

o   il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

      TAR Campania:

o   il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi

o   le modalita' di notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto), dettate a tutela della riservatezza dell'interessato, non possono impedire il libero esercizio del diritto di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art. 5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)

o   l'amministrazione deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta

      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

 

 

Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, ovvero rilasciato per motivi di[14] giustizia, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore eta', attesa adozione (di minore con eta' inferiore a 14 anni), nonche' nei casi in cui non e' consentito rilevare le impronte, e' in formato cartaceo; negli altri casi, e' in formato elettronico (tessera magnetica, con microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso puo' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa)

      Dal 15/10/2013 e' in vigore il nuovo modello per il permesso di soggiorno in formato cartaceo (circ. Mininterno 11/10/2013)

      Nota: attualmente il permesso in formato elettronico non riporta i motivi del permesso; nelle more della correzione del problema, e' rilasciato, su espressa richiesta, un certificato che li attesta (circ. Mininterno 13/12/2007)

      In casi di urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso in formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato un permesso di validita' temporanea in formato cartaceo

      Decr. Mininterno 23/7/2013[15]:

o   caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)

o   si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B

o   il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore

o   i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni

o   non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"

o   gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso

o   abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali

      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale in materia di procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno

      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche concernenti la "infrastruttura di sicurezza PSE" relativa al permesso di soggiorno

      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell'Interno sulle prescrizioni tecniche in materia di "modalit di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno

      Circ. Mininterno 13/12/2013:

o   il nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02, utilizzato per tutti i permessi di durata superiore a 90 gg (incluso il permesso UE slp), prevede

  l'inclusione di un microprocessore a radiofrequenza, contenente i dati anagrafici e biometrici del titolare, l'immagine del volto e due impronte digitali, accessibile alle autorita' di controllo in tutto il territorio della UE

  l'acquisizione delle impronte dall'eta' di 6 anni; nota: diventa quindi obbligatoria la presenza dei figli minori di eta' superiore a 6 anni all'atto dell'acquisizione della pratica allo sportello ed anche al momento del ritiro del permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

  la stampa dell'immagine del volto del titolare in bianco e nero, con impiego della tecnologia "laser engraving", che assicura elevati livelli di sicurezza anti-contraffazione

o   i permessi rilasciati nel vecchio formato mantengono la loro validita' fino a scadenza

      Circ. Mininterno 22/10/2015: dal 10/11/2015 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni relative al nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02

      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

 

      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

  che sono distaccati, per la durata del distacco

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono titolari di permesso UE slp

  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

  lavoro subordinato

  permesso UE slp

  motivi familiari

  attesa occupazione

  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

  Carta blu UE

  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Requisito per il rilascio (di norma): possesso dei requisiti per l'ingresso

      Ai fini del rilascio di un permesso, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati (Conv. Appl. Accordo Schengen); TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone); Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi; Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso; Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia, TAR Lazio e TAR Emilia, secondo il quale in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; nel senso della rilevanza delle disposizioni piu' favorevoli sopravvenute, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso, basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi 5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero) e Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)

      La condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

      Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)

      Documentazione necessaria in generale:

o   passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita, anno e luogo di nascita del richiedente

o   disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

      Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:

o   esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o   disponibilita di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o   disponibilita di ulteriori risorse

o   disponibilita di alloggio

      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne' per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puo essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; note:

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso), ne per richiedenti protezione internazionale o per stranieri (gia regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita' dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)

o   Sent. Cons. Stato 451/2016: ai fini dell'ottenimento di un titolo di viaggio per stranieri, il beneficiario di protezione umanitaria deve indicare le fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del suo Paese, non potendosi ritenere tali ragioni implicitamente contenute nelle motivazioni del rilascio della protezione umanitaria se quest'ultime, come nel caso in specie, non fanno riferimento in modo specifico e particolare a comportamenti ostili delle autorita' di governo

      Il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo non e' subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[16]

      Com. Mininterno 24/9/2015:

o   adottato un nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo

o   all'atto di presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

      Decr. Mineconomia 14/9/2015:

o   l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro

o   l'importo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

      Circ. Mininterno 23/9/2015:

o   dal 24/9/2015 non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri in formato cartaceo

o   il costo attuale e' 42,22 euro

o   l'acquisizione dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e' curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione (ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione per la firma

o   per l'eventuale ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite specifiche istruzioni in una fase successiva

o   i documenti di viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia

      Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento

      Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici:

o   nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici

o   al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici

o   le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare

      Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri:

o   "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure

o    le tipologie di documenti sono le seguenti:

   documenti per rifugiati ("PR")

   documenti per apolidi ("PA")

   documenti per stranieri ("PS")

o   cittadinanza:

  nei documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato"

  nei documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"

  nei documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

-       per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria"

-       per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano

o   autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"

o   data di scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra' essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo

      TAR Lazio: in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche (nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese dorigine), non si puo' negare, per la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia' in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso

      Sent. Cons. Stato 4397/2016: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche se lo straniero non e' entrato con apposito visto (nota: forse la sentenza, poco chiara, pone piu' semplicemente, come condizione per il rilascio, che lo straniero abbia prodotto documentazione analoga a quella richiesta per il rilascio del visto per cure mediche); spetta in ogni caso allo straniero l'onere di dimostrare che in patria non potrebbe ricevere cure idonee (nota: la sentenza non chiarisce se, in caso di effettiva dimostrazione, lo straniero avrebbe diritto al rilascio del permesso)

      Nota: l'Attestato consolare di identita' rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in Italia puo' essere usato come documento equipollente al passaporto per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di quel paese, dal momento che per via della situazione politica del paese, le rappresentanze diplomatiche honduregne hanno avuto disposizioni di non procedere al rilascio dei passaporti ai propri cittadini residenti all'estero (Circ. Mininterno 17/2/2010)

      Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di generalita complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso, e di motivi e luogo del soggiorno; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

      Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria (nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati):

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o   assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

      Il rilascio del permesso di soggiorno al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato anche alla dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno (nota: anche tramite iscrizione al SSN?) e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dal ticket (da D. Lgs. 3/2007)

      La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

      Nota: non previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998

      Il contributo e la somma di euro 30,46[17] eventualmente dovuta per il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 10/3/2016)

      Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita' istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)

      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[18] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012); Circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata a Circ. Mininterno 27/1/2015): l'istanza di rimborso va presentata direttamente al Mineconomia, che e' l'amministrazione competente in materia

      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

  20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimit del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Accordo di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011; da L. 94/2009)

 

      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[19], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

      Impegno dello straniero:

o   acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o   acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o   assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o   aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

  ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

  lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o   parlato:

  interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

  produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o   scritto:

  produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

      Impegno dello Stato:

o   favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

  assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

  agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

  garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

  garantire il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o   assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

      Al titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della "Sessione di formazione civica e di informazione"

      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorita' Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o   non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o   non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o   principi della Costituzione

o   organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   diritti e doveri degli stranieri in Italia

o   facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o   diritti e doveri reciproci dei coniugi

o   doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o   iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o   normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

  ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

  lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o   parlato:

  interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

  produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o   scritto:

  produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)

 

      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o   conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

  livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

  livello A1: 14 punti

  livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

  livello A2: 24 punti

  livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

  livello B1: 28 punti

  livello superiore a B1: 30 punti

o   conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

  livello sufficiente: 6 punti

  livello buono: 9 punti

  livello elevato: 12 punti

o   percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

  frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o   percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

  frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o   corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

  frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

  frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

  frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

  frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

  frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o   conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

  diploma di qualifica professionale: 35 punti

  diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

  diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

  diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

  diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

  diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

  dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o   attivita' di docenza:

  abilitazione all'insegnamento: 50 punti

  svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o   corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

  frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o   onorificenze e benemerenze pubbliche:

  conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

  conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o   attivita' economico-imprenditoriali:

  svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o   scelta di un medico di base:

  scelta del medico di base: 4 punti

o   partecipazione alla vita sociale:

  svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o   abitazione:

  contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o   corsi di formazione anche nel paese d'origine:

  partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

  partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

      Note:

o   la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o   per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o   l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o   il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o   il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o   le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

      Completati i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)

 

      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o   condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

  ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

  arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

  arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

  multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

  reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

  reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

  reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

  reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

  reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o   misure di sicurezza personali:

  applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

  applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o   sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

  sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

  sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

  sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

  sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle sessioni di test; Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

      Circ. Mininterno 31/7/2014:

o   dall'1/7/2014 il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR

o   le sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o, eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso le prefetture

o   il procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico

o   una nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR 179/2011

o   e' comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo, con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla sezione "Accordo" al link apposito

o   lo straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso, l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione

      Circ. Mininterno 10/10/2014:

o   il test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   il test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata

o   il raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore

o   ai fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di conoscenza di livello A2

o   dato l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30 stranieri

o   lo straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test", selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico

o   dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica

o   l'eventuale superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)

 

      Circ. Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota Minlavoro 23/3/2015):

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua (Circ. Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base dell'avvenuto accertamento delle competenze in materia) per i possessori di

  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

 

      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)

      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione; Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono chiusi con la causale "Chiuso per esenzione"

      Note:

o   l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o   rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[20] previsti dalla legge

 

      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o   inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o   conseguimento di un numero di crediti < 0

      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o   conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o   mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o   mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

      In caso di proroga di un anno

o   la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o   un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o   la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o   si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o   se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o   la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o   se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o   la valutazione discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo

      Circ. Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica degli accordi prorogati di un anno (Nota Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni relative agli esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i casi),

o   per ovviare ai casi di irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata nell'applicativo informatico una funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla questura un nuovo indirizzo in sede di richiesta di rinnovo del permesso

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua per i possessori di

  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

      Circ. Mininterno 30/9/2015:

o   l'accordo di integrazione viene prorogato di un anno anche nei casi in cui non si sia potuto procedere a verificare i requisiti necessari (conoscenza dell'italiano, cultura civica, frequenza scolastica di figli minori)

o   chiusura per inadempimento parziale se al termine dell'anno ulteriore permangono le condizioni constatate alla fine del biennio; l'inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori non comporta la chiusura dell'accordo per inadempimento se (nota: e solo se) lo straniero prova di essersi comunque adoperato per garantire l'adempimento dell'obbligo

o   si raccomanda di correggere, se e' il caso, gli eventuali provvedimenti di chiusura per inadempimento erroneamente adottati e alle questure di riesaminare i conseguenti provvedimenti di rigetto del rinnovo di permesso

o   in caso di nuovo ingresso dello straniero non si procede alla sottoscrizione di un nuovo accordo; se il precedente accordo non e' stato chiuso, si procede alla sua archiviazione

o   le questure sono abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e inadempimento parziale

 

      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o   gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o   gravi motivi di famiglia

o   motivi di lavoro

o   frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o   motivi di studio all'estero

 

      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

      Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno

      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

      Numero di accordi di integrazione sottoscritti all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531

      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 9/11/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 227.414

      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 28/12/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 233.017

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o   richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore eta, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o   assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o   in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o   si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o   la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[21], euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o   l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o   moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o   la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

o   lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o   in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

o   ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)

o   lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

      La richiesta di rilascio del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puo essere presentata dallente convenzionato che assiste lo straniero

      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lufficio postale ubicato in prossimita della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

      Sperimentazione in alcuni comuni nell'ambito di un accordo tra Mininterno, ANCI e Poste: possibile richiedere presso i Comuni che partecipano alla sperimentazione la compilazione elettronica della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; il Comune compila online il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, lo spedisce per via telematica alle poste e ne rilascia copia cartacea allo straniero, che provvede comunque a spedirla da un ufficio postale abilitato

      Presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande di rilascio del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, se previsto, ma comunque

o   lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o   lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o   lavoro autonomo: < 2 anni

o   studio e formazione: > durata del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

o   familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o   lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita di permesso per 3 annualita per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validita annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o   volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o   ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o   altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Previsto anche il rilascio di permesso di soggiorno, senza corrispondenza a un visto di ingresso

o   richiesta asilo: rilasciato al richiedente asilo che non debba essere trattenuto in CIE, valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in relazione all'impugnazione della decisione sulla domanda (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[22]; la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 D. Lgs. 142/2015)

o   asilo: 5 anni

o   protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[23]

o   acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o   emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o   motivi di giustizia (su richiesta dellautorita giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)

o   per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6 (anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18 (per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento; note:

  Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)

  Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica)

  Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante;

  Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)

  TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

  un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra)

  un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rinnovato il permesso, a dispetto di un precedente rigetto per mancanza di reddito, a uno straniero che ha sventato il tentativo di suicidio di una donna a Sesto S. Giovanni, avendogli una ditta offerto un lavoro (comunicato Stranieriinitalia)

o   per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

o   per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o   per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:

  essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati

  essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o   per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o   per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o   per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede

o   per affidamento, al minore straniero affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o   per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

o   Carta Blu UE, allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori altamente qualificati

o   per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 (iscrizione anagrafica), circ. Minsalute 17/4/2007 (iscrizione al SSN) e circ. Mintrasporti 14/9/2007 (esami di guida e rilascio documenti correlati) menzionano solo il caso di ingresso per lavoro subordinato

 

      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

  visto d'ingresso

  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

  fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

      Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)

 

      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN (incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero), si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta da parte della Questura competente

 

      Note:

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sent. Cons. Stato 326/2013: termine non perentorio, ma solo indicativo

      Giurisprudenza:

o   mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore; Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia) oltre 60 gg. dopo la scadenza

o   Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati

o   TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013)

o   Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)

o   il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania)

o   Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione

o   Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18 mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato, prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero sia privo di permesso)

o   Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso

o   Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso (denunciato alla questura)

      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato

      Ammesso il reingresso (con visto apposito) nei 6 mesi successivi alla scadenza, in caso gravi motivi di salute dello straniero o di familiari di I grado o del coniuge, a condizione di possesso di requisiti per il rinnovo (chi li verifica?)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)

      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

      Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

      TAR Sicilia: legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione

      Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

      Sent. Cons. Stato 3549/2013: legittimo il dinego di rinnovo per mancata presentazione dello straniero alle convocazioni per l'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, se tali assenze non sono sorrette da motivi validi

      Sent. Cons. Stato 4256/2013: se lo straniero non si presenta alla convocazione in questura per la rilevazione delle impronte, in sede di rinnovo del permesso, e non si attiva per ottenere un nuovo appuntamento, e' legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo; tuttavia, se l'interessato fa richiesta di riapertura della pratica, giustificando ragionevolmente la mancata presentazione ai precedenti appuntamenti, e' illegittimo il rifiuto dell'amministrazione, quando sussistano i presupposti per il rinnovo

      TAR Liguria: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato per il rilevamento delle impronte digitali, ma non se la convocazione non e' stata accompagnata da traduzione nella lingua dell'interessato o, almeno, in una delle lingue piu' diffuse, e l'interessato non comprende adeguatamente la lingua italiana

      Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Requisiti per il rinnovo:

o   permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

  possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

  mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

     la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

     illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

     in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

     l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014 - secondo cui e' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale -, Sent. Cons Stato 2164/2015 - per un caso in cui la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso -, Sent. Cons. Stato 2699/2015; Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale - nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare! (nello stesso senso, e con gli stessi limiti, Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato) -; TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia, incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso - nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e, laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante; Sent. Cons. Stato 5775/2015: illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti; Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero); concettualmente nello stesso senso, ma in chiave negativa, Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

     in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato (Sent. Cons. Stato 4205/2015)

     ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato (Sent. Cons. Stato 1424/2016)

     illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6161/2014)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia (Sent. Cons. Stato 4805/2015)

     il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

     la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

     lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

     rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari; nello stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

     illegittimo il diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)

     insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

     la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato da reddito insufficiente, se lo straniero non ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)

     insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)

     legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

     la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)

     la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

     la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

     ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

     accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

     inammissibile il ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

     la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

     ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

     una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

     la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

     illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

     illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte); nello stesso senso, Trib. Ravenna

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

     molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

     illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

     illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

      l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

     in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

     l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

     anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

     l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

     non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

     insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

     insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

     illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

     benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

     illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

     nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)

     il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)

     si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

     e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

     ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

     la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

     se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

     anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

     dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

     per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

     per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto; nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

     il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica-, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito di un permesso rilasciato con durata di 5 anni ma senza l'indicazione della natura di permesso UE slp, se l'interessato non ha mai chiesto la rettifica dell'indicazione della scadenza ne' alcuna certificazione con funzione chiarificatrice di tale natura (Sent. Cons. Stato 400/2016)

  assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

     art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento delliscrizione al SSN e' richiesta lesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma delladdetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

     art. 42, co. 4 DPR 394/1999: liscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; liscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

     possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

  disponibilita di alloggio (in alcuni casi); giurisprudenza:

-       Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

-       Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

-       TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo

-       Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione

-       Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

  assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e pero motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale; giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

     diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

     il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

     un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

     in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

     TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

     rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

     la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

     rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

     le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

     la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

     benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

     accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

     nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

     se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

     illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

     finche' il giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)

     semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

     anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

     il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

     precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

     condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e' richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

     in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

     ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

     illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

     ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

     insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

     una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

     se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)

     illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso (TAR Bologna)

     per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

     Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

     TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)

     legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

     ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

     TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

     Sent. Cons. Stato 1837/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

     la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)

     benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)

     e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

     una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

     la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

     ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

     irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

     condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

     in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

     una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

     condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

     se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

     una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

     una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

     il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

     quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

     il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

     il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

     una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

     il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

     in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

     la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

     la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

     il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

     in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

     in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

     irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

     se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

     irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

     irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)

     irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

     irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

     la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

     il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

     l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

     la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provvedimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

     in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

      legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

     improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

     la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

     gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

     una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013)

     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)

     in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio

     legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)

     quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)

     un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneit quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati)

      Sent. Cons. Stato 1480/2010: legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)

      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione); in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela)

      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti" non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)

      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

      Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo dei permessi per motivi umanitari (verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere, anche in caso di ritardo

      Corte App. Torino: benche' una condanna per reati ostativi al soggiorno non abbia carattere preclusivo automatico rispetto al soggiorno per motivi umanitari, e' legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari, se lo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, risulta inserito stabilmente nell'attivita' criminale dello spaccio di droga e non ha alcun inserimento lavorativo ne' legami familiari in Italia, e la situazione nel paese d'origine e' migliorata, tanto da non rendere rischioso il suo rimpatrio

      Dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sotentamento non richiesta ai fini del rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

      Trib. Roma: se lo straniero presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del permesso per motivi umanitari nel frattempo rilasciato

 

      Art. 8 co. 15-bis L. 122/2012: prorogati, per ulteriori 12 mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31/12/2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza (verosimilmente, deve intendersi "di alloggio") per effetto degli eventi sismici del 20 e 29/5/2012, nei seguenti comuni (Decr. Mineconomia 1/6/2012; circ. Mininterno 21/8/2012: il riferimento e' agli stranieri che vi risiedessero o vi abbiano esercitato un'attivita' lavorativa):

o   Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantAgata Bolognese (Provincia di Bologna)

o   Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)

o   Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)

o   Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

o   Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)

o   Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)

 

      La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[24] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

o   20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimit del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Non rinnovabile ne prorogabile oltre i 90 gg. (salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto uniforme

      Non rinnovabile il permesso per volontariato (D. Lgs. 154/2007)

      Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio universitario

      Non rinnovabile il permesso per lavoro stagionale; possibile tuttavia la conversione in permesso per lavoro subordinato fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio); in precedenza, giurisprudenza contrastante:

o   dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

o   fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu di sei mesi continuativi (se il permesso e di durata < 2 anni) o per piu di meta della durata (se il permesso e di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza, protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o   richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o   per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

  nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

  la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

      In caso di figli minori nati nelle more del rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

      La richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puo essere presentata dallente convenzionato che assiste lo straniero

      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lufficio postale ubicato in prossimita della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

      Avviata una sperimentazione in 223 comuni (Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro e i comuni della provincia di Trento) per trasferire le procedure di rinnovo del permesso dalle Poste ai Comuni (com. Mininterno 14/2/2008 e Direttiva Mininterno 5/2/2008)

      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

      Sent. Cons. Stato 1716/2015: per le procedure amministrative relative al rinnovo del permesso di soggiorno non e' previsto, ne' tanto meno obbligatorio, il trasferimento degli atti da una questura all'altra a motivo del mutamento di residenza dello straniero, a maggior ragione se non viene presentata un'apposita istanza in tal senso

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno (TAR Puglia: per i motivi corrispondenti al permesso richiesto), che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)

o   puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

      La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[25]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

      Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

      Nota: le disposizioni relative alla conservazione dei diritti nelle more del rinnovo del permesso dovrebbero applicarsi anche in caso di richiesta di conversione del permesso (quanto meno per quei diritti che spettano sia in corrispondenza al permesso in scadenza sia in corrispondenza al nuovo permesso richiesto); la modifica dei motivi del soggiorno non conferisce infatti alla conversione del permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo: se cosi' fosse, non si giustificherebbe la formulazione della disposizione di cui all'art. 14, co. 3 DPR 394/1999 relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: "Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta" (vedi, in questo senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte); in questo senso, TAR Puglia: lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro autonomo gode, nelle more della decisione dell'amministrazione, dei diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso di diniego del permesso

 

 

Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del capitolo)

 

      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale, salvi i diversi limiti previsti da Testo Unico o Regolamento (es.: durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto)

 

      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)

 

      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso quando mancano i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

 

      Giurisprudenza:

o   lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)

o   illegittima l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?) dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo l'interessato e' stato espulso per soggiorno illegale, se tale condizione di soggiorno illegale e' stata determinata, a sua volta, da un precedente diniego di rinnovo dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)

o   legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu' (Sent. Cons. Stato 5282/2015)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo (Sent. Cons. Stato 5393/2015)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla pericolosita' sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo sulla veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)

o   ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno per contraffazione della documentazione prodotta per ottenerlo, non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, ma l'Autorita' amministrativa deve procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

o   la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

o   Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non gi seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

o   l'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

o   diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)

o   la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale

o   molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

o   in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

o   l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

o   anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

o   l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

o   non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

o   al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

o   la valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

o   l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con il venir meno dell'interesse al rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lombardia

o   illegittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso, adottata sulla base dell'irreperibilita' dello straniero, se tale irreperibilita' e' stata causata da un evidente e comprensibile errore di indicazione del domicilio da parte dell'interessato; nella fattispecie, indicazione del comune di Verona anziche' di Buttapietra, riconducibile al fatto che quest'ultimo e' interno alla cinta urbana di Verona (Sent. Cons. Stato 4079/2016)

o   illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato (Sent. Cons. Stato 4083/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)

o   la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1837/2016)

o   legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)

o   legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014; Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

o   legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

 

      Annullamento del permesso nei casi in cui sia stato rilasciato in assenza dei presupposti

      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

      Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo il provvedimento di annullamento del permesso rilasciato a uno straniero, in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e' arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami auxologici),; l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato

      Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una eta' di almeno 18 anni (nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore "valutazione integrata e multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identita' prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente; nota: il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore

 

      Revoca del permesso in caso di

o   perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata), inclusa l'assenza di pericolosita', o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)

o   condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p., rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02); note:

  per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

  Sent. Cons. Stato 934/2016: l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa (se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

  TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

  sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

  la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

o   adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o   risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011) o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)

      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato per ragioni di protezione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 o quando vi sia particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12-quater D. Lgs. 286/1998, in caso di interruzione della partecipazione del titolare al programma di inserimento, condotta incompatibile con il programma di inserimento o cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)

      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato alla vittima di violenza domestica ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998; nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

      Revoca del permesso per assistenza minore (da D. Lgs. 5/2007) rilasciato ex art. 31, co. 3, T.U. al familiare del minore soggiornante in Italia, in caso di cessazione dei motivi che ne hanno determinato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato) o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

      Revoca del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007); note:

o   Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso al coniuge che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 3868/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ai danni di una straniera, motivato dal fatto che la stessa e' stata sorpresa nell'esercizio di attivita' di meretricio, a breve distanza di tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dato che il brevissimo lasso di tempo intercorso dimostra che il matrimonio era solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non gi seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

      Revoca del permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (Sent. Cass. 8598/2012: non del permesso rilasciato a seguito di ricongiungimento) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante nel caso in cui al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste

      Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione adottabili nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

      Giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

o   TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

o   Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

o   Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

o   Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

o   Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato)

o   Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

o   TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

o   Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

o   Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

o   TAR Campania: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   Sent. Cons. Stato 5435/2015: illegittima la revoca del permesso motivata sulla base della falsita' della documentazione prodotta ai fini del rilascio, nonche' della personalita' dell'interessato proclive alla commissione di reati, se l'amministrazione non ha fornito, neanche a seguito delle sollecitazioni del TAR, elementi meno generici a sostegno del provvedimento

o   Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

o   Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

o   Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

 

      In caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

 

      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte (eccetto quelli individuati dal Legislatore) e, quindi, anche al procedimento di rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 552/2009)

      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto

 

      Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e' manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo

 

      In sede di diniego di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione

o   nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

  TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo

  TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)

  Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

  Sent. Cons. Stato 4003/2016: ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento

  Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro

  TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

  Sent. Cons. Stato 1257/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali

  Sent. Cons. Stato 3091/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego

  TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti); tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive

  Sent. Cons. Stato 5673/2015: legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi

  TAR Lazio: illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)

  TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione

  TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro

  TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

  TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014

  Sent. Cons. Stato 1256/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge

  Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

  TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

  Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative)

  Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

  TAR Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari

  Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento, non potendo invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna

o   la sanabilita di eventuali irregolarita amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

  TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)

  Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore

  TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

  Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

  TAR Sicilia: e' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione

  Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

  Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

  TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio

  TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

  Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

  Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

  TAR Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

o   lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:

  TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

  TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)

o   lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, pero', Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno)

o   ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

  Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale

-       censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)

-       afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti

-       richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese

-       ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)

  Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)

  Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

  Sent. Cons. Stato 5350/2015: illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta

  Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato

  Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

  prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania

  TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare

  Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

  Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

  TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario, anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

  Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata

  Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio

  TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

  TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari

  Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare

  Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare

  Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame

  TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,

-       Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

-       Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

-       Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

-       Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

-       TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

-       Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

-       Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

-       TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

-       Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

-       Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

-       Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia

-       Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

  TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione

  TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana

  Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

  Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

  Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

  Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

  TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

  Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

  Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo

  Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore

o   per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

      La condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e motivo di automatico diniego del rinnovo (ne', verosimilmente, di automatica revoca, data la maggior gravita' di questo provvedimento), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); giurisprudenza:

o   in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

  TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02

  diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

  condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)

  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

  il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

  un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

  in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

  rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

  la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

  rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

  le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

  la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

  benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

  accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

  anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

  il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

  precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

  in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

  ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

  illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

  ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

  insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

  una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

  nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

  se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

  illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

  per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

  Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

  TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

  condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)

  legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

o   in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

  la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

  legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

  una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

  la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

  ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

  irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

  condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

  in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

  una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

  condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

  se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

  una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

  una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

  il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

  quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

  il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

  il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

  una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

  il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

  in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

  la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

  la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

  in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

  irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

  legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

  se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

  la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

  il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

  la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

  in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

  legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

  improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

  la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

  legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

      Se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

      TAR Bologna: illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso

      La denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il provvedimento negativo per minaccia all'ordine pubblico (da Sent. Cons. Stato 410/2007)

      Gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

      Una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

      Legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

      Al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

      La valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

      Ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

      Illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

      Ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

      Insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

      Una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

      TAR Veneto: il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio

      Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale

      TAR Veneto: l'apprezzamento della pericolosita' sociale costituisce giudizio caratterizzato da ampia discrezionalita', puo' prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, potendo fondarsi su elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosita' per la sicurezza pubblica, ed e' sindacabile davanti al giudice amministrativo solo per illogicita' e per carenza dei presupposti

      TAR Lombardia: un'espulsione pregressa con divieto di reingresso ancora operante e' motivo ostativo all'ingresso e, quindi, al rilascio del permesso; il diniego del permesso ha natura di provvedimento vincolato e conserva i suoi effetti anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego in base ad art. 21-octies L. 241/1990; il diniego del permesso successivo al rilascio del visto di ingresso non tradisce la buona fede del'interessato quando questi abbia taciuto un elemento ostativo di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza solo successivamente al rilascio del visto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

      TAR Emilia: una pregressa espulsione, con successiva violazione del divieto di reingresso, non e' motivo sufficiente per il rifiuto di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'espulsione risale nel tempo al punto tale che sia scaduto l'originario periodo di divieto di reingresso e lo straniero, nel periodo trascorso illegittimamente in Italia, ha dimostrato comunque di essersi integrato socialmente e lavorativamente

      Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)

      Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

      TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

      Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

      Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

      Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

      Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato); Sent. Cons. Stato 61/2015 (legittimo il provvedimento di revoca del permesso fondato sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito e adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

      Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

      Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

      Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

      Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'

      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

      TAR Campania: ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen; TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva), non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato, ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 18/2014: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato; TAR Piemonte: quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato; Sent. Cons. Stato 2199/2006: un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione; sent. Cons. Stato 5099/2012: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso; Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati; Sent. Cons. Stato 4443/2014 e Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita'; Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

      Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneit quale presupposto del rinnovo

      Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

      TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non puo' essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari

      Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione

      Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto

      Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio

      Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

      Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto

      Sent. Cons. Stato 5273/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento

      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo

      Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune

      TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

      Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

      TAR Toscana: cessata la materia del contendere in relazione al ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della revoca per autotutela del provvedimento impugnato; amministrazione condannata alle spese in base al principio della soccombenza virtuale, essendo manifesta l'ingiustizia del provvedimento impugnato (nello stesso senso, TAR Toscana, con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato)

      Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

      TAR Toscana: il diniego di rinnovo del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990

 

      I provvedimenti di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato contenente lindicazione delle modalita di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalita tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto

      I provvedimenti sono accompagnati da sintesi in lingua comprensibile o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dellinteressato

      Note:

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra laltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

o   il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)

o   l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per limpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio

o   Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

o   secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

o   in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

      In caso di revoca per autotutela, l'Amministrazione e' tenuta a dare previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, onde consentirgli di parteciparvi, e ad individuare (dandone conto nel provvedimento di autotutela) l'interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalita', che sostiene la decisione caducatoria (TAR Umbria; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio, che fanno riferimento ai provvedimenti di annullamento, e TAR Lombardia, che impone di tener conto dell'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche in considerazione del tempo trascorso dall'emanazione di quel provvedimento); Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio: la comunicazione dell'avvio del procedimento consente all'interessato di far presente all'Amministrazione l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di soggiorno

 

      Ricorso, in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.) ovvero, per motivi familiari (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare; TAR Lazio e TAR Toscana: inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino: la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR) o per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, inclusi quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio), al giudice ordinario (non soggetto a termine; esenzione da ogni imposta)

      Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012), secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita' giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva della protezione dei minori)

      TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

      E' ammesso il ricorso tardivo oltre i termini di scadenza, per motivi di errore scusabile, quando nel provvedimento negativo non venga indicato con precisione il termine per la proposizione del ricorso (sent. Cons. Stato n. 4075/2009)

      Il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice deve avvenire entro 30 gg dall'ultima notificazione (art. 45 c.p.a.; TAR Lombardia: irricevibile il ricorso depositato tardivamente); tempi dimezzati in caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (in particolare, quelli relativi al silenzio dell'amministrazione; art. 87 c.p.a.)

      Il rilascio di un permesso per motivi diversi (nella fattispecie, attesa occupazione) da quelli corretti (nella fattispecie, lavoro subordinato) deve esssere impugnato per tempo, non potendo, in mancanza di impugnazione, esser fatto valere tale vizio contro il diniego di rinnovo del permesso stesso (Sent. Cons. Stato 2640/2012)

      Obbligo di legge per l'amministrazione di eseguire il giudicato del TAR e di provvedere all'adozione delle determinazioni conseguenti al disposto del giudicato (TAR Lazio)

      Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero include, trattandosi in realta' di doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.

      Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale puo' essere adto solo come giudice d'appello, e non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per lottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia fatto, nei confronti del Ministero dellInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato", di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato alla sezione consultiva per il prosieguo di sua competenza)

      Illegittimo il provvedimento negativo adottato nei confronti dello straniero se l'amministrazione non procede al suo riesame, alla luce della documentazione presentata dall'interessato, come ordinato dal TAR col provvedimento cautelare (TAR Lombardia)

      L'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

      Sent. Cons. Stato 5282/2015: legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu'

      Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

      Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca del permesso, il fatto che lo straniero impugni solo il provvedimento di revoca e non quello di diniego di rinnovo non produce difetto di interesse al ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante: l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno)

      Nota: Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lespulsione non e invocabile lillegittimita dellatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR contro il provvedimento negativo sul permesso

      Sent. Cons. Stato 3412/2006: nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno il TAR deve prendere in esame anche elementi sopravvenuti nel corso del processo (es.: abrogazione di una disposizione che poneva una condizione ostativa al rinnovo); pur non essendo da misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita illegittimita' dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, si deve ritenere che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (orientamento richiamato da Ord. Corte Cost. 143/2007)

      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

      In caso di revoca, annullamento o (L. 129/2011) rifiuto: espulsione

      Nota: non e' chiaro se in caso di rifiuto (diniego di rilascio o rinnovo) del permesso il provvedimento di espulsione sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia

      Se occorre, anche in assenza di provvedimento di espulsione, rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console del paese di appartenenza e da allo straniero un termine < 10 gg. per presentarsi al posto di frontiera indicato o ne dispone il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, anche in collaborazione con organismi di assistenza o con organismi internazionali specializzati (art. 12, co. 3 Regolamento)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale

      TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita' libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato

      Nota: ai fini del rinnovo, la documentazione falsa e' inutilizzabile, ma il fatto di averla presentata non preclude di per se' il rinnovo (TAR Veneto TAR Veneto e TAR Veneto)

      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto allanagrafe, per il quale provvede l'ufficio anagrafe); TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo non costituisce motivo ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari; Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante (a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione); Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto; Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio; Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune; TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014)

 

      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore allautorita di pubblica sicurezza da parte di chi da alloggio o ospitalita a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato; nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)

      Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998 attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L. 99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)

      L. 131/2012 e circ. Mininterno 20/7/2012: la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978 (circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011); questa disposizione, tuttavia, non si applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico

 

      Modalita' di presentazione della richiesta di duplicato, in caso di smarrimento, e aggiornamento del permesso di soggiorno, per modifiche relative a domicilio, stato civile, figli da inserire, passaporto (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore eta, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o   per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

      La questura comunica all'archivio anagrafico dei lavoratori stranieri le informazioni relative a rilascio e rinnovo del permesso dello straniero, ad iscrizione e variazioni anagrafiche e a variazioni del rapporto di lavoro

 

 

Controlli (torna all'indice del capitolo)

 

      L'esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) agli uffici della pubblica amministrazione e' necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivita sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)

      Note:

o   per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o   non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o   l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o   l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

  dovrebbero appare discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato

  per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[26] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

  riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

  il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

  riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o   l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o   benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o   lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

      La mancata esibizione allautorita di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (nota: ad esempio, l'attestato di adempimento di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio) e punita con (L. 94/2009) ammenda fino a 2.000 euro e arresto fino a un anno; giurisprudenza:

o   Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinita non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno

o   sent. Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena, secondo cui l'abolitio criminis si applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione

      Proposta l'abrogazione dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'abrogazione di questa norma comporterebbe la riconduzione del fatto all'art. 651 c.p., (rifiuto di indicazioni sulla propria identita' personale) con l'equiparazione tra stranieri e cittadini

      In caso di dubbi sullidentita dello straniero, obbligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

      Sent. Cass. 26810/2016: il delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri), risulta integrato anche nel caso di molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese da un soggetto in merito alle proprie generalita', non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalita' del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero

      Possibile la richiesta di prove di disponibilita di reddito, per i controlli previsti dalla normativa

      L'agente che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero; in mancanza del titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro 12 ore, all'autorita' locale di P.S. (nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del richiedente; le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di P.S.; l'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria (L. 94/2009)

      Art. 3, co. 15 L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co. 35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      Limiti alla liberta di soggiorno degli stranieri in certe localita possono essere stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare

      Per il richiedente asilo, il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda o alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire[27], con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[28]

      Nota: art. 7, co. 4 Direttiva 2013/33/UE prevede la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione; l'eventuale diniego deve essere motivato; stabilisce anche che non il richiedente asilo non necessita di autorizzazione per presentarsi di fronte alle autorita' e ai giudici quando e' richiesta la sua comparizione; nessuno di questi due aspetti e' stato recepito da D. Lgs. 142/2015

      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

      TAR Veneto: accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche' l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:

o   i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)

o   le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente

o   sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione

      Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato che provvedera' al pagamento delle spese di causa

      Il Sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      Utilizzabilita dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio:

o   motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o   lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o   lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o   motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o   integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)

o   motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o   asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[29]; note:

  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o   ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o   motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

      Obbligo, per l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita' autonoma e per i Centri per l'impiego che ricevono dichiarazione di diponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, di comunicare a questura e archivio anagrafico dei lavoratori stranieri i casi in cui il permesso e stato utilizzato per motivi diversi da quelli del rilascio (nota: non sembra incluso il caso di straniero che abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato, comunicato solo successivamente dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro)

 

      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

  che sono distaccati, per la durata del distacco

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono titolari di permesso UE slp

  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

  lavoro subordinato

  permesso UE slp

  motivi familiari

  attesa occupazione

  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

  Carta blu UE

  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      Convertibilita del permesso (sotto opportune condizioni; vedi in seguito):

o   senza vincolo di quote:

  lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva

  lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva

  ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

  motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

  motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo

  studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

  studio, in lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[30], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

  studio, in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

  studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

  motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o   entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

  motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta)

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

  lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[31]; note:

-       Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

-       Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

-       Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

-       Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

-       Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

-       Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

-       TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

-       Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

-       Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio, secondo cui, in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,

-       Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 4532/2015; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

-       circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos come operata dal Mininterno, in quanto la specificit ed eccezionalit del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facolt di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nota: in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lorientamento giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il rispetto delle quote di ingresso")

-       Parere Cons. Stato 15/7/2015:

     la giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai pressoche' unanime e consolidato nel tempo

     orientamento contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013

     si opta per l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)

 

      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso ad altro titolo dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5 co. 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

 

      Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

      Da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

      Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

      Sent. Cons. Stato 1711/2016: inammissibile il ricorso contro il diniego di rilascio del permesso, se tale diniego si e' basato su piu' distinte ragioni giustificative, di cui almeno una non specificamente contestata

      Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

      Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso

      Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso (denunciato alla questura)

      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

      Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro autonomo, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quest'ultima tipologia di permesso

 

      Modalita' di presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore eta, motivi umanitari

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o   per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in ogni caso, il pagamento del contributo di 80-200 euro)

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso e' rilasciato, rinnovato, convertito o negato entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[32] dalla richiesta; il termine ha carattere ordinatorio (Sent. Cons. Stato 5388/2014: l'inosservanza dei termini non determina l'illegittimita' del provvedimento finale, stante la loro natura ordinatoria e sollecitatoria e l'assenza di ogni effetto privativo del potere esercitato in relazione al loro decorso); nota: in senso contrario,

o   TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, la questura non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

o   Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.

o   TAR Campania: in relazione al silenzio serbato dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne, si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da camerale a rito ordinario con udienza pubblica

o   TAR Lazio: il termine per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio: benche' il termine di 20 gg sia difficilmente sostenibile, esso deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a modificarlo (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha portato il termine a 60 gg)

o   Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.

o   TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra laltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)

o   TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere

o   TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno

o   TAR Lombardia: il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015); si ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato

o   TAR Sicilia, TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

 

      Nota: art. 5 co. 7 L. 9/2014 dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani

 

      TAR Lazio:

o   una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo

o   la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)

o   la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo

 

      TAR Lombardia: nessun affidamento legittimo puo' fondarsi sul mero decorso del tempo per l'adozione di un provvedimento amministrativo, necessitando che esso trovi la propria origine in un comportamento attivo, non in uno omissivo

      TAR Lazio: i ritardi dell'amministrazione non imputabili allo straniero non possono costituire motivo idoneo a produrre la perdita della posizione di vantaggio acquisita, con la conseguenza che l'impossibilita' di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto (nel caso in specie, per affidamento) essendo venuto meno il requisito (nel caso in specie, la minore eta') comporta per l'amministrazione l'obbligo di esame della domanda come istanza di conversione

      Nota (da Risp. Ministro dell'interno a interrogazione parlamentare): i tempi medi di esito del procedimento di rilascio e rinnovo dei permessi e' stato, nel 2010, di 40-45 gg, con 1.347.779 procedimenti con esito positivo e 4.640 con esito negativo

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Dati al 31/7/2015 (Rapp. Mininterno 15/8/2015): cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 4.010.992, di cui 851.082 minori; permessi di soggiorno

o   lavoro autonomo: 241.620

o   lavoro subordinato: 1.410.178

o   motivi familiari: 1.205.412

o   altro: 302.700

      Permessi di soggiorno al 31/12/2014 (Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015):

o   lavoro subordinato: 1.422.032

o   motivi familiari: 1.169.860

o   lavoro autonomo: 233.849

o   studio: 53.133

o   attesa occupazione: 47.243

o   protezione sussidiaria (art. 17 D. Lgs. 251/2007): 32.718

o   motivi religiosi: 28.399

o   richiesta asilo: 24.352

o   asilo: 19.972

o   motivi umanitari (art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008): 10.215

o   motivi umanitari (art. 11 lett. c/ter DPR 394/1999): 10.014

o   residenza elettiva: 9.382

o   richiesta asilo politico - attivita' lavorativa (art. 11 D.L. 140/05): 8.905

o   missione: 8.731

o   attesa occupazione (circolari Dipartimento Liberta' Civili): 8.630

o   assistenza minori: 5.165

o   lavoro casi particolari art. 27 D. Lgs. 286/1998: 4.750

o   affidamento: 3.252

o   cure mediche: 3.078

o   motivi umanitari (C3 emergenza Nord Africa): 2.986

o   minore eta': 2.974

o   lavoro stagionale: 2.350

o   motivi umanitari art. 18 D. Lgs. 286/1998: 668

o   Convenzione Dublino L. 523/1992: 619

o   protezione sussidiaria (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 475

o   adozione: 428

o   attesa cittadinanza: 372

o   ricerca scientifica - studio (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 325

o   ricerca scientifica: 288

o   ricerca scientifica - lavoro autonomo (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 277

o   tirocinio: 227

o   apolidia: 224

o   attivita' sportiva: 223

o   asilo (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 193

o   vacanze lavoro: 190

o   motivi di giustizia: 181

o   lavoro casi particolari art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: 148

o   integrazione minore: 113

o   motivi umanitari L. 155/2005: 84

o   attesa status apolidia: 78

o   ricerca scientifica - lavoro subordinato (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 72

o   sfruttamento lavorativo (art. 18 D. Lgs. 286/1998): 64

o   lavoro subordinato di tipo artistico: 46

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998: 40

o   missione volontariato D. Lgs. 154/2007: 33

o   motivi familiari art. 9-ter co. 5 D. Lgs. 286/1998: 26

o   turismo: 18

o   lavoro autonomo - flusso 2006: 18

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998: 15

o   dichiarazione di presenza L. 68/2007: 14

o   motivi familiari Carta Blu art. 27-quater co. 16 D. Lgs. 286/1998: 6

o   motivi familiari art. 9-ter co. 6 D. Lgs. 286/1998: 6

o   attesa occupazione ex Carta Blu art. 27-quater co. 17 D. Lgs. 286/1998: 6

o   protezione temporanea art. 20 D. Lgs. 286/1998: 4

o   motivi umanitari art. 22 D. Lgs. 286/1998: 3

o   lavoro subordinato - flusso 2006: 3

o   lavoro stagionale pluriennale: 3

o   rinnovo - motivi umanitari - DPCM 6/10/2011: 1

o   affari: 1

o   minori iscritti nel permesso del genitore: 861.726 (di cui 754.393 di eta' inferiore a 14 anni)

      Nuovi permessi rilasciati nel 2014 (Rapp. Eurostat 20/10/2015): 204.335, di cui

o   motivi familiari: 99.051

o   studio: 24.373

o   lavoro: 53.327

o   altro: 27.584

      Dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)

o   stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)

      Dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 30/7/2013)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp

      Dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 25/7/2012)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

      Dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012):

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o   permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o   eta' media: 31,7 anni

 

 

 

6. Iscrizione anagrafica (torna all'indice)

 

      Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

      Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

      Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

      Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

      Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso al godimento di diritti e facolta'

      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

      Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

      Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

      Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

      Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano

      Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare

      Mutamento di sesso

      Cifre

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del capitolo)

 

      Iscrizione anagrafica per lo straniero regolarmente soggiornante a parita di condizioni con litaliano: dimora abituale; note:

o   Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori per l'iscrizione anagrafica dello straniero

o   l'UNAR, a seguito di segnalazione da parte di ASGI e Fondazione Guido Piccini, ha affermato che la verifica dell'idoneita' igienico sanitaria dell'alloggio, qualora disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica che resta inalterato nelle modalita' e nei presupposti e vincolato unicamente al criterio di accertamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo, e ha concluso nel senso della illegittimita' delle ordinanze sindacali con cui il Comune di Borgo San Giacomo aveva previsto che, per l'iscrizione anagrafica sul proprio territorio di un cittadino straniero, dovesse essere presentata la dichiarazione di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio; il Comune di Borgo San Giacomo ha conseguentemente revocato le ordinanze sindacali (comunicato ASGI)

      Dimora abituale: elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali (circ. Mininterno 29/5/1995); si considera verificata in caso di titolarita di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (o rinnovabile – parere del Consiglio di Stato; requisito di permesso di un anno abrogato da disposizione della Legge 39/90, poi abrogata) e sistemazione alloggiativa nel Comune (anche in centro di accoglienza, > 3 mesi pregressi)

      Per il richiedente asilo accolto nelle strutture di accoglienza al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica (art. 5 D. Lgs. 142/2015 e Circ. Mininterno 17/8/2016)[33]

      Circ. Mininterno 17/8/2016: l'ospitalita' nei centri collettivi di accoglienza per richiedenti asilo puo' configurarsi come convivenza anagrafica, in quanto i centri ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza; la legge pone a capo della convivenza un responsabile, che dichiara all'anagrafe la dimora abituale degli ospiti e ne chiede l'iscrizione anagrafica; questo non esclude che sia l'ospite stesso a chiedere l'iscrizione anagrafica, nel qual caso l'Ufficiale d'anagrafe, in sede di accertamento, puo' verificare l'effettiva abitualita' della dimora interpellando il responsabile (non e' necessario a tal fine acquisire la dichiarazione del privato, proprietario dell'immobile divenuto centro di accoglienza)

      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:

o   se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o   raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

      Disposizioni relative alle dichiarazioni di residenza ai fini di iscrizioni e variazioni anagrafiche (art. 5 L. 35/2012 e Circ. Mininterno 27/4/2012):

o   la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

  l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

  la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

  copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o   sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o   perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014, inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa dichiarazione[34]; nota: Circ. Prefettura Padova 2/3/2015, riporta il contenuto di Circ. mininterno 24/2/2015, secondo cui chi occupi abusivamente un immobile ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica "per domicilio", in analogia con il caso di persone prive di fissa dimora, garantendosi cosi' il diritto all'iscrizione anagrafica e dei diritti costituzionalmente garantiti - diritto all'identita', al voto, all'assistenza sanitaria, etc. - dei quali l'iscrizione anagrafica e' il presupposto fondamentale) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o   i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero sono i seguenti (all. A circ. Mininterno 27/4/2012):

  per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'; Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): nel caso dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale e simili, si puo' supplire alla mancanza di passaporto identificandoli (con conseguente registrazione dei dati agli atti anagrafici) mediante il titolo di soggiorno, che riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, atto a consentire l'identificazione personale del titolare; nota: verosimilmente dovrebbe essere sufficiente anche il possesso del permesso di soggiorno provvisorio (la ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 142/2015); Circ. Mininterno 17/8/2016: in caso di richiedente asilo, all'identificazione tramite organi di polizia, cui fa riferimento art. 289 R. D. 635/1940, si ricorre soltanto in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validita' (nota: e' il caso del possesso di semplice ricevuta di presentazione della domanda?)

-       copia del titolo di soggiorno in corso di validita'[35]

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione); Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

  per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validit

-       copia del titolo di soggiorno scaduto

-       ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

  per cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per limmigrazione

-       ricevuta rilasciata dallufficio postale attestante lavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

-       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

  per cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       ricevuta rilasciata dallufficio postale attestante lavvenuta presentazione della richiesta di permesso

-       fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

o   i documenti attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i seguenti (all. B circ. Mininterno 27/4/2012):

  per cittadino lavoratore subordinato o autonomo

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

  per cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copia di unassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente liscrizione nello schedario della popolazione temporanea

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

  per cittadino studente (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione attestante liscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede liscrizione nellanagrafe della popolazione residente, copia di unassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allanno o formulario comunitario; per lo studente che chiede liscrizione nello schedario della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

  per familiare comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota: liscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternita' e maternita' per lascendente o il discendente)

-       dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)

  per familiare straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno

-       copia del passaporto

-       carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino dellUnione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di tale carta di soggiorno

o   la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o   in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o   accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri requisiti specifici previsti

o   dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o   in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o   discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o   accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o   trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

      L'iscrizione e' effettuata sulla base dei dati contenuti nel passaporto o negli altri documenti rilasciati dall'autorita' estera prodotti dallo straniero; in caso di discrepanza rispetto ai dati contenuti nel permesso di soggiorno, l'ufficiale di anagrafe segnala la cosa alla questura, ai fini della correzione dei dati del permesso (da circ. Mininterno 25/7/2003)

      Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come nel caso di rifugiati, richiedenti asilo e simili, regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno (nota: verosimilmente dovrebbe essere sufficiente anche il possesso del permesso di soggiorno provvisorio costituito dalla ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 142/2015)[36]; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe diramare disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (nota: molte raccomandazioni sono ora contenute nelle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale); Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio

      Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalita', secondo lordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalita', opportunamente certificate dalla competente autorita' straniera, sono riportate negli atti anagrafici mentre, per eventuali atti di stato civile formati in Italia, si effettua annotazione marginale, nella quale si fa risultare il cambiamento intervenuto (art. 24 L. 218/1995)

 

      Ord PCM 23/11/2011 (e circ. Mininterno 2/12/2011):

o   consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

  titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

  stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o   istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

  per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

  per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo (nota: verosimilmente, anche permesso provvisorio per richiesta asilo, costituito dalla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, in base ad art. 4 D. Lgs. 142/2015)

  se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni e nota allegata raccomandano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR ed Emergenza Nord Africa

      Circ. Mininterno 29/1/2013: con la cessazione dell'Emergenza Nord Africa, l'iscrizione anagrafica e il rilascio della carta di identita' dei cittadini stranieri accolti in base a quell'emergenza torna ad essere disciplinato in modo ordinario; la titolarita' di un permesso per motivi umanitari consente iscrizione (eventualmente in qualita' di "senza fissa dimora") e rilascio della carta di identita'

 

      Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica della persona senza fissa dimora, questa, al momento della richiesta e' tenuta (circ. Mininterno 7/8/2009: allo scopo di evitare situazioni di irreperibilita' dell'interessato) a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009);

      Nota: per domicilio si intende (art. 43 co. 1 c.c.) il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne segue che il domicilio e' individuato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche, dovendosi quindi far riferimento alla volonta' della persona; gli eventuali accertamenti di cui all'art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009 devono quindi riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che, nel caso del domicilio, e' elemento accidentale (Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)

      In mancanza di domicilio, la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune di nascita (art. 2 co. 3 L. 1228/1954) o, se nata all'estero, nel comune di nascita del padre o, in mancanza, della madre (art. 2 co. 4 L. 1228/1954); nota: la cosa puo' riguardare, in particolare, gli stranieri nati in Italia o figli di un genitore straniero nato in Italia

      Presso il Ministero dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora (art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009); Decr. Mininterno 6/7/2010:

o   il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici

o   i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954

o   al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro

o   le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:

  la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)

  i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome

  il campo relativo alla condizione di "senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza fissa dimora"

  il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo

  l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali

  la funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"

  il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro

      Circ. Mininterno 18/5/2015:

o   per gli stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa (vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione e' il domicilio nel territorio del Comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la persona concentra la generalita' dei propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona

o   in casi del genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso e' oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente

o   per i beneficiari di protezione internazionale, l'assenza di iscrizione anagrafica non puo', in ogni caso, rilevare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il possesso del permesso e' presupposto per I'iscrizione anagrafica, e non viceversa

o   dal momento che si prescinde dalla dimostrazione di disponibilita' di sistemazione alloggiativa per i richiedenti asilo, in base ad art. 5 D. Lgs. 286/1998 (permanenza dei requisiti previsti per il rilascio, ai fini del rinnovo), tale dimostrazione deve intendersi non richiesta per i beneficiari di protezione internazionale in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

o   ove, per motivi di sicurezza, la questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere contezza della residenza anagrafica dei beneficiari di protezione internazionale privi di sistemazioen alloggiativa certa, la dimora abituale puo' essere comprovata dall'iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora

      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

 

      L'iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino, e non e' vincolata ad alcuna condizione oltre a quella della dimora abituale (se cosi' non fosse si limiterebbe la liberta' di spostamento e di stabilimento del cittadino sul territorio nazionale, violando art. 16 Cost.); giurisprudenza:

o   illegittima la richiesta (vedi, per esempio, Ord. Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997)

o   illegittima la richiesta di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione di requisiti relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di possesso di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   sospesa in via cautelare l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrita' e del decoro dellalloggio (TAR Lombardia)

o   Trib. Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto

      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri al possesso del passaporto e alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dellalloggio

      Racc. UNAR: discriminatoria l'imposizione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 286/1998 o dal D. Lgs. 30/2007 per l'iscrizione anagrafica degli stranieri o dei comunitari (nota: per lo straniero, come requisito viene indicato il possesso di passaporto valido e di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno)

      Ord. Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino: revocata, a seguito dell'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da ASGI, Avvocati per Niente e una cittadina albanese dinanzi al Tribunale di Milano, una precedente Ord. Sindaco di Boffalora Sopra Ticino che introduceva requisiti aggiuntivi ai fini dell'iscrizione anagrafica degli stranieri e prevedeva controlli sistematici in merito alle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri o comunitari

      Circ. Mininterno 4/7/2011: le controversie in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica sono di competenza del giudice ordinario; l'amministrazione svolge un'attivita' vincolata, potendo solo accertare la sussistenza dei requisiti e non disponendo di alcun potere discrezionale (sent. Cass. SS.UU. 449/2000, Sent. Cons. Stato 14/1990, TAR Piemonte); il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (art. 36 DPR 223/1989) puo' essere impugnato solo davanti al giudice ordinario, e non piu' davanti al Presidente della Repubblica (coerentemente con art. 7, co. 8 c.p.a., che stabilisce come tale ricorso sia ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa); si applica, in materia, il termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c.

      TAR Lazio: benche' per le questioni concernenti le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche la giurisdizione spetti al giudice ordinario, quando non si tratti dell'oggetto principale di un giudizio appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve applicarsi art. 8 c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato (senza, quindi, facolta' di annullare i relativi provvedimenti), delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

      Nota: un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi statali (Trib. Brescia)

      L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali (circ. Mininterno 7/8/2009: in base alle proprie competenze in materia sanitaria), delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (art. 1 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009); nota: l'eventuale esito negativo dell'accertamento potrebbe portare al piu' all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; in questo senso, TAR Lombardia: la norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarita' igienico-sanitaria dell'immobile da parte del richiedente, ma si limita a stabilire che il procedimento volto alla attribuzione della residenza puo' costituire l'occasione per una verifica igienico-sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilita', etc.) e non la persona che intende risiedervi (nello stesso senso, Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI)

      Circ. Mininterno 14/1/2013: la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante; nota: la circolare si basa su un parere del Consiglio di Stato, allegato, secondo il quale:

o   gli uffici comunali "possono" controllare: non e' un obbligo

o   i controlli, se effettuati, devono essere effettivi, non meramente cartacei

o   non e' necessario appesantire i procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici competenti (ASL e Polizia comunale)

o   i controlli non possono riguardare selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri

o   la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato; l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima del trasferimento)

o   si raccomanda prudenza rispetto al rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)

      Circ. Mininterno 26/4/2006: ai fini della corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine, si deve tener conto del fatto che le diciture "ep" o "ep.se" che compaiono sui passaporti delle cittadine tunisine sposate sono abbreviazioni della parola "pouse", che significa "sposata con"; davanti a queste parole compare abitualmente il cognome del marito

      Circ. Mininterno 7/10/2010: a seguito di richiesta dell'ambasciata filippina, l'iscrizione anagrafica dei cittadini filippini e' efettuata omettendo il "nome di mezzo", corrispondente al cognome della madre; circ. Mininterno 24/1/2011:

o   in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)

o   il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza

o   il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale

      Circ. Mininterno 18/11/2011: il nome dei cittadini egiziani e' composto da un'unica sequenza di elementi onomastici; i nuovi passaporti elettronici rilasciati da tale Stato distinguono il cognome del titolare, corrispondente all'ultimo elemento onomastico di tale sequenza dal nome, corrispondente alle restanti parti della stessa sequenza; analogamente a quanto indicato per i cittadini filippini in circ. Mininterno 24/1/2011, l'ufficiale d'anagrafe deve tenere conto, nella registrazione del nome e cognome dei cittadini egiziani, e nella modifica, su richiesta dell'interessato, dei dati gia' registrati, dell'indicazione a tale riguardo contenuta nel permesso di soggiorno, cui e' legata, tra l'altro, la formazione del codice fiscale dell'interessato (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)

      Circ. Mininterno 12/12/2012: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, ne' puo produrre un'ambiguita' nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo piu' riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non piu' rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile

      Decr. Mininterno 23/12/2015: sono definite le modalita' tecniche per il rilascio della carta di identita' elettronica; il supporto fisico e' realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi biometrici, e per l'autenticazione in rete

      La validita' della carta di identita' e' comunque decennale (com. Mininterno 1/7/2009), non essendo legata alla durata del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 10/12/1998, citata da circ. Mininterno 2/4/2007); per le carte di identita' rilasciate con durata quinquennale, il Comune di residenza o di dimora, per attestarne la proroga, appone un timbro, in caso di formato cartaceo, e rilascia un certificato (da esibire contestualmente), in caso di formato elettronico (com. Mininterno 1/7/2009)

      Nota: ai sensi di art. 43, co. 2, c.c., "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia)

      La questura comunica all'archivio anagrafico dei lavoratori stranieri le informazioni relative ad iscrizione e variazioni anagrafiche

 

      Circ. Mininterno 2/10/2015: adottato il DPR 126/2015, che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/1989) alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente; prinicpali elementi:

o   il concetto di comune di iscrizione anagrafica e' sostituito con quello di comune di residenza

o   sono eliminati i riferimento al comune di iscrizione AIRE

o   non si considera piu' l'iscrizione o la cancellazione per trasferimento, del cittadino iscritto, dall'estero o da un comune all'altro (diventano cause di mutazione anagrafica)

o   tra le cause di cancellazione e' introdotto il trasferimento all'estero dello straniero

o   non si considera piu' la cancellazione per trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora

o   certificati anagrafici rilasciabili anche dagli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello di residenza; obbligo di identificazione del richiedente

o   sottratti alla certificazione il domicilio digitale (inserito nella scheda individuale), la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno

o   introdotta la disciplina dell'accesso ai dati personali, effettuabile presso tutti i comuni

o   la vigilanza del prefetto e' riferita alla correttezza degli adempimenti anagrafici, non piu' alla tenuta delle anagrafi

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o   ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o   domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

      Il Comune comunica alla questura che l'iscrizione e' stata effettuata ai sensi della Direttiva Mininterno 20/2/2007, al fine della conseguente comunicazione, da parte della questura, dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno; il Comune puo' anche invitare lo straniero a dare notizia del rilascio del permesso e della data di scadenza di questo (circ. Mininterno 2/4/2007)

      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 menziona, ai fini dell'iscrizione anagrafica, solo il caso di ingresso per lavoro subordinato

      TAR Lombardia: lo straniero che abbia chiesto il rilascio del permesso di soggiorno e' da considerarsi, ai fini dell'iscrizione anagrafica, regolarmente soggiornante, poiche', altrimenti, subirebbe un danno dai ritardi nella conclusione del procedimento amministrativo di rilascio

 

      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

o   visto d'ingresso

o   ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

o   fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006, sulla base di Direttiva Mininterno 5/8/2006; nota: deve poter ottenere, a piu' forte ragione, la variazione anagrafica) nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

      Necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del permesso (o della carta) di soggiorno; lo straniero non decade dalliscrizione in fase di rinnovo del permesso (art. 7 DPR 223/1989, circ. Mininterno n. 12/2005 e circ. Mininterno 7/8/2009), ne, verosimilmente, in quella di rilascio (e, a piu' forte ragione, di rinnovo) del permesso UE slp

      Cancellazione dalle liste della popolazione residente (con conseguente interruzione del periodo richiesto, in alcuni casi, per l'acquisto della cittadinanza) per irreperibilita in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli, ovvero in mancanza di rinnovo della dichiarazione di dimora, trascorsi sei mesi (L. 94/2009) dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (art. 11 DPR 223/1989); note:

o   la disposizione relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)

o   ai fini della cancellazione anagrafica, la condizione di irreperibilita' puo' essere definita come l'allontanamento di una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si ha ogniqualvolta l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la validita' del permesso di soggiorno (Nota Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)

o   il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o   circ. Mininterno 20/2/2012:

  ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel territorio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

  al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

  deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

  la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

  per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

  in caso di persona censita, ma non iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si deve intendere, "attestazione") di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lacquisto della cittadinanza

 

      L'iscrizione del minore nato da straniero iscritto all'anagrafe e' effettuata sulla base della dichiarazione resa dal genitore, anche prima dell'iscrizione del minore nel permesso di soggiorno del genitore (art. 7, co. 1, lettera a, DPR 223/1989 e circ. Mininterno 12/7/2004)

 

      In mancanza di espulsione disposta al momento della condanna, lo straniero detenuto e' iscritto all'anagrafe del comune in cui ha sede l'istituto di pena, dovendo, a fine pena, richiedere un nuovo permesso di soggiorno (Nota Mininterno 19/4/2005)

 

 

Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso al godimento di diritti e facolta' (torna all'indice del capitolo)

 

      L'iscrizione anagrafica e' il presupposto per (dalle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)

o   l'accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previsti da ogni comune (in particolre, quelle basate sulle condizioni di reddito, verificate mediante l'indicatore ISEE, erogati dalla pubblica amministrazione o da soggetti dalla stessa delegati)

o   l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai sussidi per i canoni di locazione o l'acquisto della prima casa

o   il godimento dei diritti di partecipazione popolare all'amministrazione locale, previsti dagli statuti comunali

o   la presentazione di determinate dichiarazioni da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato civile in materia di cittadinanza

o   il rilascio della carta di identita' e delle certificazioni anagrafiche

o   chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera

 

      Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)

      Nota: il non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da art. 43, co. 2, c.c.: "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia); a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza effettiva anche in assenza di residenza anagrafica

      Nota: si fa riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto a un rifiuto illegittimo - per esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della condizione di residenza legale

      Nota (da una Relazione di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale" nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide

      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica

  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

  Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

  Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

  Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

  Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

  Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze

  Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

  Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

  Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti (nello stesso senso, Trib. Roma, per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma: tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

  Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)

  Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana

  Trib. Milano: il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992, condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta' dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico

 

      Art. 33 L. 98/2013:

o   all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)

o   l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:

  verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione

  non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri; nel senso della applicabilita' dell'estensione temporale, Trib. Firenze; piu' debolmente, Trib. Roma

o   entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)

      Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore di art. 33 L. 98/2013:

o   Trib. Napoli: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, la residenza continuativa va intesa come dimora abituale, non rilevando l'iscrizione anagrafica ne' il possesso di permesso di soggiorno, requisiti imposti in modo restrittivo e illegittimo dal regolamento (nota: l'interessata, per altro, si e' avvalsa delle disposizioni varate con L. 98/2013, dimostrando il possesso del requisito di residenza in Italia con idonea documentazione)

o   Trib. Firenze: riconosciuta la cittadinanza iure soli a una persona nata in Italia nel 1989, che non aveva presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il 19-esimo compleanno, sulla base del fatto che la modifica apportata da L. 98/2013, relativa all'obbligo di comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile sul termine per presentare tale dichiarazione e sulla non applicabilita' del termine in assenza della comunicazione svolge una funzione interpretativa di situazioni regolate da art. 4 L. 91/1992, senza alcuna limitazione temporale alla relativa area applicativa, e che, tenuto conto della rilevanza, di rango costituzionale, dei diritti della persona coinvolti dalla disciplina in esame, la norma deve ritenersi applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della L. 98/2013

o   Trib. Roma:

  riconosciuta la cittadinanza iure soli a una ragazza vissuta in Italia dalla nascita al compimento della maggiore eta' (cosa ragionevolmente provata da certificato di vaccinazione storico, certificato di battesimo e di cresima, certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, dichiarazione di iscrizione nell'elenco asistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina e' stata assistita dal Servizio fin da quando era molto piccola), ottenendo pero' un permesso di soggiorno solo a 16 anni

  ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure soli, la fonte primaria (art. 4 co. 2 L. 91/1992) richiede la residenza legale, che non coincide con la residenza anagrafica ne' con la regolare residenza in Italia dei genitori; le fonti secondarie (il DPR 572/1993, che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 L. 91/1992, non puo' introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone gia' in dettaglio, e le Circolari ministeriali), che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con la norma primaria, possono essere disapplicate dal giudice, in applicazione di art. 4 delle Disposizioni preliminari al c.c.

  la centralita' dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

  comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore eta', completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana

  una lettura di art 33 L. 98/2013 costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva gia' compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge (nota: si da' rilievo al rispetto dei termini per la presentazione della domanda; tali termini pero' non si applicherebbero in assenza della comunicazione dell'ufficiale di stato civile, ove si ritenesse applicabile, in via interpretativa, anche l'apposita clausola prevista da art 33 L. 98/2013)

 

      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      In caso di cittadino comunitario che intenda soggiornare per un periodo di durata superiore a 3 mesi, si applicano le disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani (nota: significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre mesi)

      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e' comunque dovuta quando siano trascorsi 3 mesi dall'ingresso; gli e' rilasciata un'attestazione, che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione e possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007); l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007 e circ. Mininterno 8/10/2007)

      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica (nota: l'art. 9, co. 3 del D. Lgs. 30/2007 fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi) e' condizionata alla produzione di documentazione attestante

o   in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o   in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allimporto dell'assegno sociale - per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

      Nota: il fatto che ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica si possa dar luogo (art. 1 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009) alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, puo' portare, al piu', in caso di esito negativo dell'accertamento, all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; il diniego dell'iscrizione o della variazione angrafica contrasterebbe, infatti, con art. 2 L. 1228/1954 e con art. 8, co. 3 Direttiva 2004/38/CE (che esclude l'imposizione di requisiti relativi all'alloggio ai fini dell'iscrizione; ove si volessero imporre tali requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione di cui all'art. 8 Direttiva 2004/38/CE non potrebbe legittimamente essere identificata con l'iscrizione angrafica stessa)

      Risposta della Commissione europea ad un'interrogazione di una parlamentare europea (citata in Sent. Trib. Napoli): illegittima la richiesta di certificato di nascita quale prova di identita'

      Ai fini della verifica della disponibilita' di risorse economiche deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (L. 97/2013)[37]; nello stesso senso, in precedenza, circ. Mininterno 21/7/2009: se l'interessato non raggiunge l'importo minimo delle risorse nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, va effettuata una valutazione complessiva della situazione personale, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della Direttiva

      Circ. Mininterno 21/7/2009 (emanata a seguito della Comunicazione della Commissione UE sulla trasposizione della Direttiva 2004/38/CE): il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti puo' essere soddisfatto sia nella forma di risorse periodiche, sia nella forma di capitale accumulato; tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi

      Sent. Corte Giust. C-218/14: il cittadino dell'Unione europea dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte da quelle del suo coniuge straniero

      Note:

o   la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o   la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

      La disponibilita' di risorse puo' essere dimostrata mediante autocertificazione, ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007); l'autodichiarazione deve fornire informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000, finalizzati a verificare la condizione di disponibilita' di risorse economiche, il cui venir meno giustifica l'allontanamento dal territorio nazionale (circ. Mininterno 18/7/2007); e' consentita anche la verifica della legittimita' delle risorse disponibili, nei casi in cui tale verifica risulti opportuna (circ. Mininterno 21/7/2009)

      Il certificato di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007)

      Il certificato di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: secondo una risposta della Commissione europea a richiesta di informazioni, citata in Sent. Trib. Napoli, il certificato di iscrizione, con indicazione di nome, indirizzo e data di iscrizione dell'interessato, deve essere rilasciato senza ritardo

      La documentazione attestante l'attivita' lavorativa deve essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 18/7/2007); e' certamente idoneo ciascuno dei seguenti documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):

o   per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o   per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro (circ. Mininterno 8/8/2007, che fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro)

      L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno per motivi diversi dal lavoro deve

o   avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

      Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro); non e' invece soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), salvo che nei casi di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la propria residenza (circ. Mininterno 21/7/2009; vedi sotto); nota: la TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata

 

      TAR Lombardia:

o   illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

o   illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

o   illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, nonche', nei casi di cittadini non lavoratori, all'autocertificazione della disponibilita' di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo commisurato all'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell'autorita' comunale della veridicita' e congruita' dell'autocertificazione resa

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario:

o   cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

  in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN

  non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o   minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)

  si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

  l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

  si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

  ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o   genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o   coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:

o   cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

o   cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o   cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

  cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o   cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi, possono essere avviate forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di polizia (circ. Mininterno 18/7/2007)

      Qualora, nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi l'amministrazione adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione (circ. Mininterno 18/7/2007)

      Avverso il provvedimento negativo in relazione all'iscrizione anagrafica motivato da mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 e' ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.

      Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla L. 1228/1954 e dal DPR 223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007) puo' essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano (torna all'indice del capitolo)

 

      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica del familiare di cittadino italiano o comunitario che non abbia un autonomo diritto di soggiorno (nota: verosimilmente tale iscrizione e' obbligatoria nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno) richiede la presentazione

o   di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)

o   di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

  un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

  idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o   della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)

o   dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

      L'amministrazione comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino comunitario; l'iscrizione di tale familiare e' perfezionata solo dopo l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

      In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007):

o   assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o   autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

      TAR Lombardia: illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei familiari stranieri di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare (torna all'indice del capitolo)

 

      Qualunque provvedimento di allontanamento a carico di un cittadino comunitario iscritto all'anagrafe e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007)

      All'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare straniero segue la cancellazione anagrafica (D. Lgs. 32/2008)

 

 

Mutamento di sesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino straniero e' l'art. 24, L. 218/1995, in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina nazionale, si applica la L. 164/1982 (Trib. Milano, citato in Trib. Prato); lo straniero stabilmente residente in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)

      Sent. Corte Cost. 221/2015:

o   infondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982, che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"

o   secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identita' di genere

o   la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Nati in Italia:

o   nel 2008: 576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o   nel 2009: 568.857, di cui stranieri 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)

o   nel 2010: 561.944, di cui stranieri 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)

o   nel 2011: 546.607, di cui stranieri 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o   nel 2012: 534.186, di cui stranieri 15,0% (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2013: 514.308, di cui 77.705 stranieri, pari al 15,1%(da Rapp. ISTAT 16/6/2014)

o   nel 2014: 502.596, di cui 75.067 stranieri, pari al 15,1% (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)

o   nel 2015: 485.780, di cui 72.096 stranieri, pari al 14,8% (da Rapp. ISTAT 10/6/2016)

      Morti in Italia:

o   nel 2013: 600.744, di cui stranieri: 5.870 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014)

o   nel 2014: 598.364, di cui stranieri: 5.792 (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)

o   nel 2015: 647.571, di cui stranieri: 6.497 (da Rapp. ISTAT 10/6/2016)

      Minori stranieri (comunitari inclusi) nati in Italia (Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni, Rapp. ISTAT 26/7/2013, Rapp. ISTAT 16/6/2014, Rapp. ISTAT 15/6/2015, Rapp. ISTAT 10/6/2016):

o   2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)

o   2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)

o   2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)

o   2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)

o   2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)

o   2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)

o   2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)

o   2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)

o   2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)

o   2013: 77.705 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2014: 75.067 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2015: 72.096 (14,8% del totale dei nati in Italia)

      Residenti in Italia:

o   al 31/12/2015 (da Rapp. ISTAT 10/6/2016): 60.656.551, di cui 5.026.153 (8,3%) stranieri

o   al 31/12/2014 (da Rapp. ISTAT 15/6/2015): 60.795.612, di cui 5.014.437 (8,2%) stranieri

o   al 31/12/2013 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014): 60.782.668, di cui 4.922.085 (8,1%) stranieri (dati ottenuti anche in base a rettifiche per revisione dell'anagrafe effettuata dai Comuni italiani tra il 2012 e il 2013)

o   al 31/12/2012 (da Rapp. ISTAT 25/6/2013, Rapp. ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui 53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti anagrafici dalla data del censimento)

o   al 9/10/2011 (da Dati ISTAT Censimento, Dati ISTAT Censimento stranieri, Rapp. ISTAT 26/9/2013, Rapp ISTAT censimento stranieri): 60.785.753, di cui circa 4.790.000 stranieri (dalle liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.027.627 stranieri (di cui 53,3% femmine; 2.918.693 da Paesi non UE, 1.108.934 comunitari; dalle rilevazioni del Censimento 2011)

o   al 31/12/2010: 60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)

o   al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)

o   al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o   al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o   nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

  1861: 88.639 stranieri, pari al 0,4%

  1921: 110.440 stranieri, pari al 0,3%

  1951: 129.757 stranieri, pari al 0,3%

  1991: 625.000 stranieri, pari a oltre l1%

  2001: 1.334.889 stranieri, pari al 2,3%

  2011: 4.027.627 stranieri, pari al 6.8% (Rapp. ISTAT 26/9/2013)

      Popolazione straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di nascita (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   Italia: 608.623 (di cui, 103.185 comunitari)

o   Stato membro UE diverso dall'Italia: 1.005.749

o   Stato non appartenente alla UE: 2.413.255

      Popolazione straniera (comunitari inclusi) nata all'estero e residente in Italia, per anno di arrivo in Italia (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   prima del 2002: 1.388.753

o   2002-2006: 886.597

o   2007-2009: 798.517

o   2010: 205.423

o   2011: 139.715

      Popolazione straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di dimora (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   un anno prima: 3.958.105, di cui

  Italia: 3.788.896, di cui

-       stesso alloggio: 3.314.061

-       diverso alloggio nello stesso comune: 303.732

-       diverso comune nella stessa provincia: 101.402

-       diversa provincia nella stessa regione: 28.371

-       diversa regione: 41.330

  estero: 169.209

o   5 anni prima: 3.690.181, di cui

  Italia: 2.714.670, di cui

-       stesso alloggio: 1.533.302

-       diverso alloggio nello stesso comune: 697.844

-       diverso comune nella stessa provincia: 283.233

-       diversa provincia nella stessa regione: 78.942

-       diversa regione: 121.349

  estero: 975.511

      Popolazione residente in Italia, per nazionalita' e luogo di nascita proprio e dei genitori (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745

o   italiani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553

o   italiani nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303

o   stranieri nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886

o   stranieri nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303

o   mancate risposte: 3.054.530

o   totale: 59.433.744

      Minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia:

o   all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o   all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o   nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o   al 9/10/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592 comunitari

      Residenti in Italia per stato civile al 9/11/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri):

o   celibi/nubili: 1.915.689, di cui 507.559 comunitari

o   coniugati: 1.811.597, di cui 483.895 comunitari

o   separati: 46.088, di cui 16.609 comunitari

o   divorziati: 144.050, di cui 67.530 comunitari

o   vedovi: 110.203, di cui 33.341 comunitari

      Paese d'origine:

o   all'1/1/2011, stranieri e comunitari (Scheda ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):

  Romania 968.576

  Albania 482.627

  Marocco 452.424

  Cina 209.934

  Ucraina 200.730

  Filippine 134.154

  Moldova 130.948

  India 121.036

  Polonia 109.018

  Tunisia 106.291

  Peru' 98.603

  Ecuador 91.625

  Egitto 90.365

  Macedonia 89.900

  Bangladesh 82.451

  Sri Lanka 81.094

  Senegal 80.989

  Pakistan 75.720

  Nigeria 53.613

  Bulgaria 51.134

o   al 9/11/2011, stranieri e comunitari (da Rapp ISTAT censimento stranieri):

  Romania: 823.100, di cui maschi 357.315, femmine 465.785

  Albania: 451.437, di cui maschi 235.616, femmine 215.821

  Marocco: 407.097, di cui maschi 220.421, femmine 186.676

  Cinese, Repubblica Popolare: 194.510, di cui maschi 98.814, femmine 95.696

  Ucraina: 178.534, di cui maschi 36.604, femmine 141.930

  Moldova: 130.619, di cui maschi 43.607, femmine 87.012

  Filippine: 129.015, di cui maschi 55.312, femmine 73.703

  India: 116.797, di cui maschi 69.450, femmine 47.347

  Peru': 93.905, di cui maschi 37.525, femmine 56.380

  Polonia: 84.619, di cui maschi 22.063, femmine 62.556

  Tunisia: 82.066, di cui maschi 49.446, femmine 32.620

  Ecuador: 80.645, di cui maschi 33.281, femmine 47.364

  Bangladesh: 80.639, di cui maschi 53.921, femmine 26.718

  Macedonia, Repubblica di: 73.407, di cui maschi 40.170, femmine 33.237

  Senegal: 72.458, di cui maschi 52.941, femmine 19.517

  Sri Lanka: 71.203, di cui maschi 38.998, femmine 32.205

  Pakistan: 69.877, di cui maschi 43.697, femmine 26.180

  Egitto: 65.985, di cui maschi 42.727, femmine 23.258

  Nigeria: 47.338, di cui maschi 21.452, femmine 25.886

  Ghana: 44.031, di cui maschi 24.902, femmine 19.129

o   all'1/1/2012, stranieri (Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  Marocco 506.369

  Albania 491.495

  Cina 277.570

  Ucraina 223.782

  Filippine 152.382

  Moldova 147.519

  India 145.164

  Tunisia 122.595

  Egitto 117.145

  Peru' 107.847

o   al 31/12/2014 (Rapp. ISTAT 15/6/2015):

  Romania 1.131.839

  Albania 490.483

  Marocco 449.058

  Cina 265.820

  Ucraina 226.060

  Filippine 168.238

  India 147.815

  Moldova 147.388

  Bangladesh 115.301

  Peru' 109.668

  altri Paesi 1.762.767

o   al 31/12/2015 (Rapp. ISTAT 10/6/2016):

  Romania 1.151.395

  Albania 467.687

  Marocco 437.485

  Cina 271.330

  Ucraina 230.728

  Filippine 165.900

  India 150.456

  Moldova 142.266

  Bangladesh 118.790

  Egitto 109.871

  altri Paesi 1.780.245

      Struttura per eta' della popolazione nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

o   italiani: 0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; > 65 anni, 22,2%

o   stranieri: 0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; > 65 anni, 2,3%

      Iscritti per trasferimento dall'estero e cancellati per trasferimento all'estero (Rapp. ISTAT 9/12/2014):

o   2007: 527.123 iscritti (di cui 36.693 italiani; 312.484 comunitari; 177.946 stranieri); 51.113 cancellati (di cui 36.299 italiani; 6.957 comunitari; 7.857 stranieri)

o   2008: 494.394 iscritti (di cui 32.118 italiani; 198.092 comunitari; 264.184 stranieri); 61.671 cancellati (di cui 39.536 italiani; 12.485 comunitari; 9.650 stranieri)

o   2009: 421.859 iscritti (di cui 29.330 italiani; 130.434 comunitari; 262.095 stranieri); 64.921 cancellati (di cui 39.024 italiani; 13.469 comunitari; 12.428 stranieri)

o   2010: 447.744 iscritti (di cui 28.192 italiani; 117.040 comunitari; 302.512 stranieri); 67.501 cancellati (di cui 39.545 italiani; 12.205 comunitari; 15.751 stranieri)

o   2011: 385.793 iscritti (di cui 31.466 italiani; 113.808 comunitari; 240.519 stranieri); 82.461 cancellati (di cui 50.057 italiani; 14.396 comunitari; 18.008 stranieri)

o   2012: 350.772 iscritti (di cui 29.467 italiani; 104.078 comunitari; 217.227 stranieri); 106.216 cancellati (di cui 67.998 italiani; 16.467 comunitari; 21.751 stranieri)

o   2013: 307.454 iscritti (di cui 28.433 italiani; 77.483 comunitari; 201.538 stranieri); 125.735 cancellati (di cui 82.095 italiani; 19.035 comunitari; 24.605 stranieri)

      Trasferimenti di residenza tra comuni italiani (Rapp. ISTAT 9/12/2014):

o   2007: 1.379.531, di cui 1.175.628 italiani e 203.903 stranieri

o   2008: 1.388.747, di cui 1.175.893 italiani e 212.854 stranieri

o   2009: 1.312.763, di cui 1.097.586 italiani e 215.177 stranieri

o   2010: 1.345.466, di cui 1.120.005 italiani e 225.461 stranieri

o   2011: 1.358.037, di cui 1.119.683 italiani e 238.354 stranieri

o   2012: 1.556.327, di cui 1.276.940 italiani e 279.387 stranieri

o   2013: 1.362.299, di cui 1.113.155 italiani e 249.144 stranieri

 

      Matrimoni (da Rapp. Sopemi 2010, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 28/11/2012, Rapp. Fondazione Moressa sui matrimoni misti, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2014, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2015, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 14/11/2016):

o   matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012), 26.080 (2013), 24.230 (2014), 24.018 (2015)

o   matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero), 20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero), 18.273 (2013; di cui 14.383 con sposa straniera, 3.890 con sposo straniero), 17.506 (2014; di cui 13.661 con sposa straniera, 3.845 con sposo straniero), 17.692 (2015; di cui 13.642 con sposa straniera, 4.050 con sposo straniero)

o   totale matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006), 250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011), 207.138 (2012), 194.057 (2013), 189.765 (2014), 194.377 (2015)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni misti:

  2012: Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania (1.106), Russia (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru' (406)

  2014:

-       sposa straniera: Romania (2.678), Ucraina (1.464), Russia (904), Brasile (734), Moldova (723), Albania (722), Polonia (702), Marocco (451), Peru' (316), Cuba (296)

-       sposo straniero: Marocco (520), Albania (316), Tunisia (243), Romania (204), Regno Unito (178), Egitto (165), Germania (136), Francia (118), Stati Uniti (115), Nigeria (106)

  2015:

-       sposa straniera: Romania (2.727), Ucraina (1.637), Russia (852), Moldova (748), Albania (730), Brasile (690), Polonia (593), Marocco (468), Peru' (314), Cuba (308)

-       sposo straniero: Marocco (529), Albania (448), Romania (249), Tunisia (228), Regno Unito (151), Germania (133), Nigeria (129), Egitto (122), Francia (111), Stati Uniti (101)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri

  2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375), Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana (135)

      Appartenenza religiosa

o   nel 2010 (stima, da Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

  2.465.000 cristiani (53,9%)

  1.505.000 musulmani (32,9%)

  120.000 induisti (2,6%)

  89.000 buddhisti (1,9%)

  61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%)

  46.000 religioni tradizionali (1%)

  7.000 ebrei (0,1%)

  83.000 altre appartenenze (1,8%)

o   nel 2015 (stima, da Nota IDOS sull'appartenenza religiosa degli immigrati):

  2.699.000 cristiani (53,8%)

  1.613.500 musulmani (32,2%)

  146.800 induisti (2,9%)

  108.900 buddhisti (2,2%)

  79.700 fedeli di altre religioni orientali (1,6%)

  54.700 religioni tradizionali (1,1%)

  6.700 ebrei (0,1%)

  221.300 agnostici/atei (4,4%)

  83.800 altre appartenenze (1,7%)

      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua madre, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   Rumeno, 798.364 (21,9%)

o   Arabo, 476.721 (13,1%)

o   Albanese, 380.361 (10,5%)

o   Spagnolo, 255.459 (7,0%)

o   Italiano, 162.148 (4,5%; tra questi, 139.510 minorenni, pari al 25,5% del totale)

o   Cinese, 159.597 (4,4%)

o   Russo, 126.849 (3,5%)

o   Ucraino, 119.883 (3,3%)

o   Francese, 116.287 (3,2%)

o   Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 93.289 (2,6%)

o   altre lingue, 950.269 (26,1%)

o   totale, 3.639.227 (100,0%)

      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua parlata prevalentemente in famiglia, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014): italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%; in particolare,

o   minorenni: italiano, 47,3%; altra lingua, 52,7%

o   maggiorenni: italiano, 36,8%; altra lingua, 63,2%

o   membri di famiglia con almeno un componente di cittadinanza italiana: italiano, 77,6%; altra lingua, 22,4%

o   membri di famiglia con soli componenti non italiani: italiano, 27,9%; altra lingua, 72,1%

o   membri di famiglia con almeno un componente minorenne: italiano, 37,3%; altra lingua, 62,7%

o   membri di famiglia con soli componenti maggiorenni: italiano, 40,5%; altra lingua, 59,5%

      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua parlata prevalentemente a seconda dell'ambiente, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   in famiglia: italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%

o   con gli amici: italiano, 60,0%; altra lingua, 40,0%

o   in famiglia: italiano, 91,3%; altra lingua, 8,7%

 

      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, arrivati in Italia in eta' adulta, che dichiarino di non avere alcuna difficolta' con la lingua italiana, per lingua madre , nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   Italiano, 83,8%

o   Cinese, 18,5%

o   Spagnolo, 40,6%

o   Arabo, 32,4%

o   Russo, 40,5%

o   Francese, 51,7%

o   Ucraino, 30,0%

o   Rumeno, 42,7%

o   Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 47,6%

o   Albanese, 43,4%

o   altre lingue, 32,1%

 

 

 

7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (torna all'indice)

 

      Equivalenza tra permesso UE slp e carta di soggiorno

      Richiesta del permesso UE slp: beneficiari, requisiti

      Test di conoscenza della lingua italiana

      Motivi ostativi al rilascio

      Documentazione richiesta

      Rilascio a "Ex titolare di Carta blu UE"; revoca

      Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo

      Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani

      Formato del permesso

      Validita' del permesso UE slp; rinnovo quale documento di identita'

      Formato del permesso UE slp

      Modalita' di presentazione delle richieste

      Contraffazione

      Termini per l'esito della richiesta

      Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso UE slp

      Diritti e facolta' del titolare di permesso UE slp

      Espulsione del titolare di permesso UE slp

      Revoca del permesso UE slp

      Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione

      Facolta' del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari

      Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari

      Cifre

 

Equivalenza tra permesso UE slp e carta di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      D. Lgs. 12/2014: la dizione "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" presente nel D. Lgs. 286/1998 o in qualsiasi altra disposizione normativa si intende sostituita dalla dizione "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"[38] (nel seguito, permesso UE slp)

      Agli stranieri titolari di carta di soggiorno si applicano le norme previste per i titolari di permesso UE slp

      Nota: nel presente documento si e' sostituita, per semplicita', la nuova denominazione a quella precedente, anche in relazione a provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 12/2014; in alcuni punti, pero', si e' mantenuto quello di "carta di soggiorno"

 

 

Richiesta del permesso UE slp: beneficiari, requisiti (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp puo' essere richiesto per se' stessi e per ciascuno dei familiari per i quali si potrebbe chiedere il ricongiungimento ai sensi di art. 29, co. 1 T.U. (da D. Lgs. 3/2007): coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008); figli minori del richiedente o del coniuge non coniugati (da D. Lgs. 5/2007, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso al ricongiungimento; minori affidati o adottati; genitori a carico, se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute; figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale

      Note:

o   la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.

o   TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano titolari di permesso per motivi familiari

o   TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari

o   TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso UE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)

 

      Requisiti per il rilascio:

o   titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)[39] o sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero che soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998); note:

  irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte e TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso UE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato)

  TAR Lombardia: permesso UE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro; nel senso della possibilita' di rilascio di altro permesso al titolare di permesso per assistenza del minore, Trib. Minorenni Napoli; nel senso della convertibilita', anche se in modo implicito, Corte App. Catania, che autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla "regolarizzazione" della propria posizione in Italia (nello stesso senso, Corte App. Napoli)

  Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo' essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti, anche al titolare di permesso per assistenza minore, dal momento che questo tipo di permesso non rientra nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua durata corrisponde a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni per "un periodo di tempo determinato", ma e' rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione dell'autorizzazione finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che intendersi, invece, i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite, turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni di giustizia

  Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi (cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio); in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro

  la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come possano sorgere problemi di indebita esclusione, in Italia, di categorie ipropriamente considerate come "temporaneamente soggiornanti" (in particolare, quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998)

  Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile; nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma

  Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[40] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)

  TAR Toscana: art. 9 D. Lgs. 286/1998 prevede espressamente e tassativamente un lungo elenco di cause escludenti il rilascio del permesso di soggiorno UE slp, tra le quali non e' contemplata la titolarita' di un permesso di soggiorno ex art. 27 D. Lgs. 286/1998

  la Commissione UE ha avviato procedimenti di infrazione contro Grecia, Francia, Italia, Lettonia e Slovenia per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della Direttiva 2011/51/UE, che modifica la Direttiva 2003/109/CE includendo nel campo di applicazione anche i rifugiati e le persone beneficiarie della protezione sussidiaria; i cinque Stati membri avrebbero dovuto comunicare le necessarie misure di recepimento entro il 20/5/2013; lettere di costituzione in mora sono state inviate nel luglio 2013 e la Commissione ha ricevuto risposte con informazioni sulle misure adottate, ma incomplete; la Commissione ha quindi deciso di inviare pareri motivati a questi cinque Stati membri in merito a quest'ultima direttiva (com. Commissione UE)

o   5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR Piemonte: anche da minorenne; TAR Lombardia: art. 4 co. 1 Direttiva 2003/109/CE fa riferimento, in realta', a 5 anni continuativi di soggiorno legale, dovendo quindi rilevare il periodo trascorso in attesa del rilascio del permesso di soggiorno dopo aver presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca - da D. Lgs. 17/2008 -, motivi umanitari, protezione temporanea); il calcolo del periodo di soggiorno, per il rilascio del permesso UE slp a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la stessa protezione e' stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso UE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007); note:

  TAR Toscana afferma, in contrasto col dettato della Direttiva 2003/109/CE, che i periodi di soggiorno per uno dei motivi in corrispondenza ai quali e' esclusa la possibilita' di rilascio del permesso UE slp non sono cumulabili ai fini del computo dei 5 anni di soggiorno

  TAR Toscana: non ogni assenza dal territorio nazionale e' idonea ad interrompere la durata del periodo di cui ad art. 9 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ma solo quelle pari o superiori a 6 mesi consecutivi ovvero anche inferiori ma che superino 10 mesi nel quinquennio, salvo che esse siano dettate dalle cause specifiche ivi previste (nota: a rigore, le assenze non interrompono la continuita' del soggiorno solo se hanno luogo durante il periodo di validita' del permesso, non se corrispondono, come nel caso in esame, a periodi di assenza del permesso, in modo tale che il rientro in Italia abbia luogo solo a seguito di rilascio di un nuovo visto di ingresso)

  Trib. Verona pone le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea:

-       se art. 7 co. 1 Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che la condizione del soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato membro, di cui deve essere documentata la sussistenza all'atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo, possa essere riferita anche ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato da rapporto familiare ai sensi di art. 2 lett. e) della direttiva

-       se art. 13, primo periodo, Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che tra le condizioni pi favorevoli alle quali gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno CE di lungo periodo permanenti o di validita' illimitata vi sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato interessato, di cui all'art. 4 co. 1 della stessa direttiva, di chi ha gia' acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai familiari dello stesso come definiti dall'art. 2, lett. e) della direttiva, a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello Stato membro nel quale e' presentata l'istanza

  Sent. Corte Giust. C-469/13:

-        il familiare, quale definito all'articolo 2 lettera e) Direttiva 2003/109/CE, di persona che abbia gia' acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non puo' essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, lo straniero deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per 5 anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda

-       non e' consentito ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni piu' favorevoli di quelle previste nella citata direttiva, ad un familiare come definito all'articolo 2 lettera e) di tale direttiva, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Punto 40: i titoli di soggiorno permanenti o di validita' illimitata rilasciati a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste da detta direttiva non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri, in base al considerando 17 Direttiva 2003/109/CE)

  in precedenza, si erano sviluppate prassi e giurisprudenza contrastanti:

-       TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso UE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Emilia, Trib. Rovereto, Trib. Verona, Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente: spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona, che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito di soggiorno quinquennale pregresso non conferisce il diritto di soggiornare negli altri Stati membri), TAR Piemonte, Corte App. Venezia; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot (il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno; in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), circ. Questura Milano 4/6/2012 e circ. Questura Milano 13/5/2014 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica individualmente al familiare)

-       TAR Lazio: inammissibile la pretesa che, all'esito di una class action, il giudice dichiari errata l'interpretazione secondo la quale il familiare deve maturare indipendentemente i cinque anni di soggiorno legale per ottenere il permesso UE slp

-       TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, senza dover maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari

  circ. Mininterno 23/7/2014 da' notizia di Sent. Corte Giust. C-469/13 sul rilascio del permesso UE slp ai familiari; si ritiene che la normativa italiana abbia recepito correttamente quella europea sopprimendo la previsione di rilascio del permesso UE slp al familiare ricongiunto di titolare di permesso UE slp (nota: non si tiene conto della disposizione che prevede esplicitamente il rilascio al familiare alla sola condizione di soddisfacimento dei requisiti di reddito e alloggio, e non di quello relativo al soggiorno pregresso)

o   reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invalidita (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; per gli stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015), la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto (D. Lgs. 12/2014); giurisprudenza:

  Sent. Cons. Stato 6464/2014: ai fini del rilascio del permesso UE slp richiesto dal singolo straniero rileva solo il reddito prodotto individualmente dallo straniero, non quello prodotto dall'intero nucleo familiare; note:

-       sembra si dia rilievo, correttamente, al solo reddito prodotto nell'anno in corso

-       restano dubbi sulla legittimita' del diniego di rinnovo del permesso ordinario, in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare

  TAR Veneto: il dato relativo al reddito deve poter essere aggiornato, in fase di contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare attivita' di lavoro subordinato; in senso sostanzialmente opposto, Sent. Cons. Stato 6161/2014: se lo straniero ha presentato documentazione falsa a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, l'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro e' insufficiente a motivare il rilascio del permesso UE slp, dato che non incide sui redditi conseguiti negli anni precedenti la relativa richiesta)

  TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp (che pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni! in senso opposto, Sent. Cons. Stato 6464/2014 sembra dare rilievo, correttamente, al solo reddito prodotto nell'anno in corso), vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

  TAR Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero

  TAR Piemonte: il ravvedimento operoso relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni passati e' atto a provare la disponibilita' di reddito sufficiente ai fini del rilascio del permesso UE slp (illegittimo il diniego se l'amministrazione non ha effettuato il riesame del provvedimento di diniego, cui era stata invitata dal TAR, per tener conto di tale nuovo elemento)

  TAR Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)

  TAR Piemonte: qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare mensile) concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del pds CE slp (in particolare, secondo TAR Piemonte, rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine)

  TAR Lombardia: assume rilievo positivo anche un reddito molto esiguo maturato successivamente alla scarcerazione (nota: coerente con la nozione di reddito come flusso di denaro)

  Sent. Cons. Stato 2247/2013: legittimo il diniego di permesso UE slp se lo straniero ha omesso di documentare l'asserita percezione di una indennita' di disoccupazione, che avrebbe consentito di superare la soglia di reddito prevista in presenza di coniuge, e di dimostrare che l'esistenza di un contratto di lavoro in capo al coniuge abbia comportato effettivamente la percezione di reddito da lavoro subordinato da parte dello stesso coniuge

  TAR Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)

  Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo il diniego di permesso UE slp fondato sulla mancanza di reddito, se l'amministrazione non tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

  Sent. Cons. Stato 4966/2015: legittimo il diniego del permesso UE slp per una straniera cui sia stata revocata la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, a seguito della separazione dal coniuge, se l'interessata non ha dimostrato di possedere reddito sufficiente da fonte lecita, non rilevando la presenza in Italia di figlio in tenera eta' (nota: verosimilmente affidato alla sola madre e, quindi, non impedito a seguire la madre in caso di eventuale rimpatrio)

o   disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL (circ. Mininterno 9/10/2014: diversamente dal caso di ricongiungimento, la dimostrazione di idoneita' non puo' essere surrogata, per i figli di eta' inferiore a 14 anni, dal consenso del titolare dell'alloggio); la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non e' richiesta ai fini del rilascio del permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art. 7 Direttiva 2003/109/CE)

o   superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L. 94/2009); nota (da Dossier Camera A.C. 2180): la Direttiva 2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)

 

      Sent. Cons. Stato 4083/2014: legittimo il diniego di rilascio di permesso UE slp se lo straniero non ha fornito gli elementi necessari per provare la disponibilita' di reddito e il superamento del test di conoscenza della lingua italiana

      TAR Lombardia:

o   se il requisito di possesso di permesso di soggiorno per un periodo di 5 anni e' stato maturato in pendenza del ricorso contro il provvedimento di diniego motivato dall'assenza di tale requisito l'amministrazione e' tenuta a riattivare il procedimento amministrativo con obbligo di verificare le condizioni esistenti alla data di deposito dell'ordinanza cautelare (fermo restando, infatti, il modello impugnatorio, che induce, di norma, a valutare la legittimita' dei provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire rilevanza alle circostanze sopravvenute, il processo amministrativo si e' evoluto in modo tale che il suo oggetto non e' solo l'atto impugnato, ma si estende alla pretesa sostanziale posta alla base dell'impugnazione; cosi' anche Sent. Cons. Stato 3412/2006, richiamata da Ord. Corte Cost. 143/2007)

o   gli altri requisiti (in particolare, quello reddituale) devono sussistere al momento della maturazione dei requisiti e permanere in sede di esame della domanda fino alla data del provvedimento finale

      Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo il diniego di permesso UE slp fondato sulla mancanza di reddito, se l'amministrazione non tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

      Sent. Cons. Stato 4966/2015: legittimo il diniego del permesso UE slp per una straniera cui sia stata revocata la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, a seguito della separazione dal coniuge, se l'interessata non ha dimostrato di possedere reddito sufficiente da fonte lecita, non rilevando la presenza in Italia di figlio in tenera eta' (nota: verosimilmente affidato alla sola madre e, quindi, non impedito a seguire la madre in caso di eventuale rimpatrio)

      Sent. Cons. Stato 4084/2016: legittimo il diniego di permesso UE slp per uno straniero convivente con moglie e figlia minorenne, fondato sulla mancata prova di disponibilita' di un alloggio idoneo, se l'accertamento effettuato presso il domicilio indicato dallo straniero ha consentito all'amministrazione di escludere, sulla base di testimonianze e della assoluta mancanza di indizi di segno diverso, che l'alloggio fosse abitato dall'interessato, e sul fatto che il contratto di lavoro prodotto e' palesemente pretestuoso al rilascio del titolo di lungo periodo, contenendo dati inesistenti ed errati (fatto, questo, non contestato dall'interessato)

 

 

Test di conoscenza della lingua italiana (torna all'indice del capitolo)

 

      Disposizioni relative al test di conscenza della lingua (Decr. Mininterno 4/6/2010):

o   si applica rispetto ad ogni rilascio di permesso UE slp, salvo il caso di rilascio a

  figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni

  persone affette da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica; TAR Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha sostenuto il test di conoscenza della lingua italiana, dal momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'esonero dal test (nota: piu' propriamente, di inapplicabilita' delle disposizioni relative alla necessita' di sostenere il test)

  straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

o   le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.

o   ai fini del rilascio del permesso UE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti); nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici:

  comprensione:

-       ascolto:

     riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

     riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

-       lettura:

     riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

     riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

  parlato:

-       interazione orale:

     riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

     riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

-       produzione orale:

     riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

  scritto:

-       produzione scritta:

     riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

     riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno

o   richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com. Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ. Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di inammissibilita', i dati seguenti:

  generalita' del richiedente

  dati relativi al permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso

  tipologia del permesso

  dati relativi al documento di viaggio

  l'indirizzo cui va recapitata la convocazione

o   la prefettura convoca lo straniero entro 60 gg dalla richiesta, indicando giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ. Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero

o   il test si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione; e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri, da circ. Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel "Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2" (riportati da Vademecum MIUR):

  comprensione orale e scritta di brevi testi:

-       prova di comprensione orale articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi, comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es. informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 30 punti

-       prova di comprensione scritta articolata in due parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi, lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto: essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35 punti

  capacita' di interazione:

-       prova in forma scritta, relativa ad una delle sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio massimo: 35 punti

o   il superamento del test richiede il raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo

o   il test si svolge con modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere

o   il risultato (com. Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (com. Mininterno 9/12/2010)

o   in caso di esito negativo, lo straniero puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test

o   circ. Mininterno 3/2/2014: rilevato un gran numero di domande reiterate di ammissione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso UE slp (mancata presentazione, spesso dovuta a mancato rintraccio dello straniero, o reiterazione da parte di soggetti che non abbiano superato il test); introdotte quindi alcune modifiche nella procedura:

  reso obbligatorio il campo "indirizzo e-mail"

  in caso di assenza ingiustificata o di mancato superamento del test, devono trascorrere, per una nuova prenotazione, 90 gg dalla data della mancata presentazione o del test non superato

  l'assenza e' giustificata solo per motivi di salute attestati da certificato del medico di base o di un medico della ASL, da produrre alla Commissione incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente il giorno fissato per il test (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA)

  resta ferma la possibilita', in caso di altro impedimento, di richiedere in anticipo alla prefettura lo spostamento del test

  opportuno (ma non obbligatorio) presentare la richiesta di rilascio del permesso UE slp solo dopo aver superato il test

o   e' esonerato dal test lo straniero

  in possesso di attestato di conoscenza della lingua di livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)

  che abbia conseguito un titolo che attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, co. 632 L. 296/2006 (nota: circ. Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)

  cha abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello non inferiore al livello A2

  che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 L. 62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti

  che frequenti un corso di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato

  che sia entrato in Italia ai sensi di art. 27, co. 1, lettere a (dirigente o personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'

  che svolga attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal MIUR di cui al D. Lgs. 213/2009 (art. 9 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014; nota: la formulazione della disposizione fa riferimento, in modo impreciso allo straniero cui il permesso UE slp sia rilasciato per lo svolgimento di tali attivita' di ricerca)

o   nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso UE slp certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria

o   nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso UE slp

  dichiarazione relativa al titolo di esonero posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998

  copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri casi

o   ai fini del rilascio del permesso UE slp, la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria esonerata

o   il prefetto individua (nell'ambito della Provincia, da Nota Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ. Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ. Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del calendario delle sessioni di esame)

o   il Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso UE slp e progetti per la preparazione al test

o   Stipulato un Accordo quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura

 

      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

 

      Cifre:

o   prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787 (19,50%), Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065 (6,20%), Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635 (5,54%), Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)

o   dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter FEI 7/2011):

  richieste test: 69.647

  richieste prenotate per il test: 56.414

  richieste rifiutate per irregolarita' del permesso di soggiorno: 5.535

  sedi di test: 380

  sessioni di test: 2.670

  test sostenuti: 40.692

  test superati: 28.301

  test non superati: 4.562

  non ammessi al test: 76

  assenti al test: 7.753

o   statistiche relative alla provincia di Padova (da un articolo pubblicato da Neodemos): tassi di successo:

  per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%

  per provenienza: Europa orientale, 88%; Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%

  per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e 49 anni, 59%; piu' di 50, 67%

o   dati al 31/12/2011 (Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): 99.777 test sostenuti

o   dati all'11/2/2015 (Dati Mininterno sul test di italiano):

  richieste inviate on line: 693.017

  sedi di test: 416

  sessioni attivate: 20.622

  stranieri convocati: 650.351

  stranieri non ammessi: 1.123

  stranieri assenti giustificati: 105.245

  stranieri assenti ingiustificati: 33.481

  stranieri presentatisi al test: 483.473

  test superati: 386.280

  test non superati: 97.193

o   dati al 5/1/2016 (Dati Mininterno sul test di italiano, riportati da comunicato Stranieriinitalia)

  richieste inviate on line: 837.176

  sedi di test: 423

  sessioni attivate: 24.638

  stranieri convocati: 795.928

  stranieri presentatisi al test: 601.756

  test superati: 475.647

  test non superati: 126.209

 

      La Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE osserva in proposito come gli Stati membri debbano rispettare la finalita' della Direttiva e tenere conto dei principi generali del diritto dell'Unione europea; in particolare, la preservazione dell'efficacia ("effetto utile") e il principio di proporzionalita'; ai fini di una tale valutazione sono utili indicatori la natura e il livello delle conoscenze imposte al richiedente, anche rispetto a quelle della societa' ospitante, il costo dell'esame, l'accessibilita' della formazione e dei test sull'integrazione, e il raffronto fra le condizioni di integrazione richieste a un futuro soggiornante di lungo periodo e quelle applicate ai fini dell'acquisto della cittadinanza (che dovrebbero essere maggiori)

 

 

Motivi ostativi al rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione (articoli 1, 4 e 16, D. Lgs. 159/2011 - da L. 43/2015[41]: stranieri ritenuti dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dediti ad attivita delittuose, o stranieri indiziati di appartenere ad associazione mafiosa, o stranieri che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale o a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c.p.) e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte e TAR Piemonte); nota

o   reati di cui allart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015), delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis co. 2 c.p.

o   reati di cui allart. 381 c.p.p., non colposi: peculato, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, corruzione di minorenni, lesione personale, violazione di domicilio, furto, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali[42]

      Il permesso di soggiorno UE slp richiesto dallo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e' rifiutato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (D. Lgs. 12/2014); nota: verosimilmente, in caso di cessazione, allo straniero puo' eseere rilasciato il permesso UE slp privo di notazione relativa alla protezione internazionale, a condizione che siano soddisfatti gli ordinari requisiti (art. 9 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da D. Lgs. 12/2014 non e' chiaro in proposito)

      Giurisprudenza:

o   TAR Toscana: la condanna per uno dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso UE slp

o   TAR Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo attuale

o   TAR Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso senso, TAR Campania, TAR Sardegna, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2032/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il perdurare della condotta criminosa

o   TAR Lombardia: illegittimo il diniego del permesso UE slp su una valutazioni di pericolosita', legata a una condanna per reato normalmente ostativo, che prescinda da quella operata dal giudice dell'esecuzione

o   TAR Piemonte: illegittimo il diniego del permesso UE slp fondato sul considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare (nello stesso senso, TAR Toscana e TAR Lazio; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 2184/2015, secondo cui l'Amministrazione non puo' sostituire la puntuale valutazione della pericolosita' dello straniero con generiche censure di contenuto etico e di tono paternalistico, del tutto avulse dalla situazione concreta, ne' la lacuna in fatto di motivazioni puo' essere colmata dal giudice di primo grado, con una motivazione postuma fondata su un astratto moralismo applicato solo nei confronti dello straniero)

o   TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso UE slp sulla base di una condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'

o   Sent. Cons. Stato 5647/2014: illegittimo il diniego di permesso UE slp se il giudizio di pericolosita' e' stato effettuato sulla base dell'esistenza di un'unica condanna per reati in materia di stupefacenti, senza considerarne l'applicazione della pena su richiesta, il riconoscimento della lieve entita' del reato, la prognosi che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati, data la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di polizia, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, la condotta tenuta dal richiedente nel frattempo, la richiesta di riabilitazione da lui avanzata, la durata del soggiorno, la situazione sociale, familiare e lavorativa dell'interessato (paradossalmente assunta quale elemento a carico del medesimo piuttosto che in senso favorevole)

o   Sent. Cons. Stato 919/2015: condanne normalmente ostative precludono il rilascio di permesso UE slp solo se lo straniero e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tale valutazione dovendo essere effettuata alla luce dei legami socio-familiari sviluppati in Italia (in sede di giudizio, assume rilievo una relazione del Servizio sociale, anche se redatta successivamente all'adozione del diniego, a fini diversi da quelli di pubblica sicurezza e priva di efficacia vincolante nei confronti dell'autorita' di Pubblica sicurezza, dalla quale pero' si ricavino elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla questura)

o   TAR Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla tipologia di reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso, violenza sessuale)

o   Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione dell'amministrazione sia ancora sub judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum

o   Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna

o   sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, stante la rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 1637/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015 estendono il principio al caso di straniero che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del permesso UE slp, coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale)

o   Sent. Cons. Stato 5474/2015: illegittimo il diniego di permesso UE slp adottato sulla base della semplice esistenza di risalenti condanne per reati in materia di diritto d'autore, essendo necessaria la specifica ed autonoma valutazione da parte del questore in ordine all'effettiva pericolosita' del soggetto

o   Sent. Cons. Stato 934/2016: illegittimo il diniego di permesso UE slp al titolare di un permesso per lavoro subordinato condannato per reati in materia di diritto d'autore, adottato sulla base della tassativita' della revoca del permesso in presenza di una condanna per tali reati (e, quindi, del doversi automaticamente considerare "privo di permesso" lo straniero incorso in una tale condanna); l'effetto dell'automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda infatti esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa (se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

o   Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso UE slp contestuale al diniego di rinnovo del permesso

o   TAR Lombardia: automatica ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), dato che la valutazione di pericolosita' e' stata operata preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR Umbria)

o   Sent. Cons. Stato 2557/2016: legittimo il diniego del permesso UE slp in presenza di una condanna per rapina, se l'amministrazione ha fondato su tale condanna una valutazione di pericolosita'; la presenza in Italia di genitori non conviventi e la convivenza con un fratello non sono sufficienti a bilanciare tale valutazione, anche in mancanza di una esplicita considerazione da parte della questura (nota: la presenza dei genitori renderebbe necessaria un bilanciamento)

o   Sent. Cons. Stato 5013/2014: una condanna per reati in materia di stupefacenti (ancorche' relativi ad art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti) compiuti in prossimita' della richiesta di permesso UE slp e' atta a motivarne il diniego in mancanza di elementi significativi di segno contrario, soprattutto se dalla sentenza penale che riguarda l'appellante si evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare il carattere non occasionale del reato (l'eccessiva stringatezza della motivazione cotituendo al piu' irregolarita' formale, se lo straniero ha avuto modo di produrre osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990)

      Nota: anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso UE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del permesso UE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso UE slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti (con riferimento a condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5013/2014 (sul piano sistematico, e' dubbio che, in mancanza dei presupposti sostanziali di validita' del permesso di soggiorno per la quale mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato, possa avanzarsi validamente una istanza per ottenere il permesso UE slp, che richiede requisiti superiori e non inferiori all'ordinario permesso di soggiorno sottoposto a scadenza periodica); in senso opposto, TAR Puglia: e' illegittimo l'automatico diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base della semplice esistenza di una condanna per reato contro il diritto d'autore, se lo straniero ha avviato nel frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso UE slp

      Sent. Cons. Stato 3391/2014: legittimo il diniego della carta di soggiorno (verosimilmente, permesso UE slp) e il contestuale diniego di rinnovo del permesso di uno straniero, se e' stata effettuata una compiuta valutazione della pericolosita' dell'interessato e un bilanciamento con la tutela dell'unita' familiare (nel caso, convivenza discontinua con il coniuge italiano)

      Legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

      TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso UE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato

 

      Sent. Cons. Stato 3026/2015: illegittimo il diniego di permesso UE slp fondato sulla mancanza di reddito, se l'amministrazione non tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; nota: benche' la legge non lo preveda esplicitamente, appare corretto, da un punto di vista logico, imporre la valutazione delle condizioni di inserimento anche quando il diniego debba essere adottato sulla base della carenza del requisito di reddito, certamente meno grave, in se', dell'esistenza di condanne per reati normalmente ostativi

      Sent. Cons. Stato 4966/2015: legittimo il diniego del permesso UE slp per una straniera cui sia stata revocata la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, a seguito della separazione dal coniuge, se l'interessata non ha dimostrato di possedere reddito sufficiente da fonte lecita, non rilevando la presenza in Italia di figlio in tenera eta' (nota: verosimilmente affidato alla sola madre e, quindi, non impedito a seguire la madre in caso di eventuale rimpatrio)

      Sent. Cons. Stato 4084/2016: legittimo il diniego di permesso UE slp per uno straniero convivente con moglie e figlia minorenne, fondato sulla mancata prova di disponibilita' di un alloggio idoneo, se l'accertamento effettuato presso il domicilio indicato dallo straniero ha consentito all'amministrazione di escludere, sulla base di testimonianze e della assoluta mancanza di indizi di segno diverso, che l'alloggio fosse abitato dall'interessato, e sul fatto che il contratto di lavoro prodotto e' palesemente pretestuoso al rilascio del titolo di lungo periodo, contenendo dati inesistenti ed errati (fatto, questo, non contestato dall'interessato)

 

 

Documentazione richiesta (torna all'indice del capitolo)

 

      Documentazione richiesta:

o   copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR Emilia Romagna)

o   copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.); note:

  verosimilmente, in caso di straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e si trovi nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015), rileva anche la documentazione attestante l'eventuale disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito (valutata equivalente al 15% del reddito richiesto in base a D. Lgs. 12/2014)

  secondo TAR Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)

  TAR Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)

o   certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE ha criticato questo punto, dal momento che i documenti che possono essere richiesti sono indicati tassativamente dagli artt. 4 e 5 Direttiva 2003/109/CE

o   foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

o   eventuale documentazione che dimostri la minore eta e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

  e tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessita di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016) e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari, cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); note:

-        traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

-       Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

  e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana in mancanza di autorita straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilita dei documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati:

-       per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[43], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

-       per l'eta', su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso dell'interessato

  non e richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)

o   certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallASL (solo in caso di richiesta di permesso UE slp anche per i familiari); la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non e' richiesta ai fini del rilascio del permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art. 7 Direttiva 2003/109/CE)

      La richiesta deve contenere lindicazione dei luoghi di soggiorno negli ultimi 5 anni (o, per i familiari, nel piu breve periodo di soggiorno in Italia; circolare Mininterno 4/4/2001)

      La richiesta puo essere presentata in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti (non solo alla scadenza del permesso di soggiorno di cui l'interessato e' titolare; circolare Mininterno 4/4/2001)

      La richiesta di rilascio del permesso UE slp e' sottoposta al versamento di un contributo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016), che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo

      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[44] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

      Circ. Mininterno 27/1/2015: si da' notizia della nota inviata dal Mineconomia con cui si dispone l'esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso UE slp per i titolari di protezione internazionale, sulla base del fatto che essi sono gia' in possesso di un permesso per il quale vale l'esenzione; coloro che abbiano gia' versato il contributo (nota: nelle more dell'emanazione della circolare, Circ. Questura Milano 13/5/2014 aveva indicato che anche il destinatario di protezione internazionale che chieda il premesso UE slp e' soggetto al pagamento del contributo di 200 euro) hanno diritto a chiederne il rimborso nelle forme stabilite con circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata): istanza in bollo corredata dal nulla-osta dell'Amministrazione e dalla quietanza, in originale, del versamento effettuato, presentata all'Ufficio amministrativo contabile della locale questura

      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

  20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

o   Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che chiedono di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e ai cittadini stranieri che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in altro Stato membro, nonche' ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; note: nella sentenza si afferma che

  i cittadini di paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste dalla Direttiva 2003/109/CE, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e gli altri diritti derivanti dalla concessione di tale status

  l'importo dei contributi previsti per il rilascio del permesso non deve avere ne' per scopo ne' per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (sull'illegittimita' dell'imposizione di condizioni ulteriori a quelle previste dalla Direttiva 2003/109/CE, anche Concl. Avv. Gen. C-508/10, che cita Sent. Corte Giust. C-578/08)

  e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

o   TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

o   Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

  si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

  se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

  secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

o   Comunicato Dipartimento Politiche UE 26/2/2015: aperta una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione al contributo per il rilascio del permesso UE slp (ex caso EU Pilot 5531/13)

o   Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

o   TAR Lazio:

  disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

  annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

-       art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

-       art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

-       art. 3 (casi di esonero dal contributo)

o   Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimit del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

o   Trib. Milano:

  accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

  Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

  in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

  la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

o   Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

o   Sent. Cons. Stato 4487/2016:

  sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

  se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

  l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

  il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

  confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

  le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

  la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

  le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

o   Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

o   Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

o   Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Rilascio a "Ex titolare di Carta blu UE"; revoca (torna all'indice del capitolo)

 

      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni

      Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

      I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o   un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o   un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso

 

 

Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo (torna all'indice del capitolo)

 

      La carta di soggiorno (permesso UE slp) puo' essere concessa, in deroga a tutti i requisiti, allo straniero la cui collaborazione, offerta nell'ambito di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transnazionale, abbia avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo (L. 155/2005)

 

 

Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani (torna all'indice del capitolo)

 

      Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", e' rilasciato, alle condizioni previste per il rilascio di tale carta di soggiorno, il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008) anche ai familiari stranieri di cittadino comunitario o italiano che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi (D. Lgs. 30/2007); la richiesta puo' essere presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno

 

 

Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Decr. Mininterno 23/7/2013[45]:

o   caratteristiche tecniche del permesso UE slp, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)

o   si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B

o   il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore

o   i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo pari alla durata del permesso UE slp (5 anni)

o   non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"

o   gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso

o   abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali

      Il permesso di soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: va indicata la data di notifica del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale (nota: e' se il diritto e' stato riconosciuto dal giudice?)

      Circ. Mininterno 20/3/2014: allo scopo di individuare il numero di permessi UE slp rilasciati a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale si utilizzano i codici CASIL (titolare di permesso per asilo), CPSUS (titolare di permesso per protezione sussidiaria)

 

 

Validita' del permesso UE slp; rinnovo quale documento di identita' (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp ha durata illimitata

 

      Il permesso UE slp vale come documento di identita per 5 anni da rilascio e rinnovi; rinnovo, su richiesta del titolare, previo aggiornamento di dati e foto, ma senza nuova certificazione dei requisiti; Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

      La richiesta di rinnovo del permesso UE slp non e' sottoposta al versamento del contributo di cui all'art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

      Se uscita e reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), e' consentito il reingresso in esonero dallobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da circ. Mininterno 16/6/2007); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007)

 

 

Formato del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp e' in formato elettronico (tessera magnetica, con microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso UE slp puo' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa), salvo che per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia), gli svizzeri e i sanmarinesi, per i quali il documento e' in formato cartaceo (a tutti questi viene rilasciata, verosimilmente, una "carta di soggiorno UE", nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nota: per i familiari stranieri di cittadini comunitari, il permesso UE slp, da rilasciare nelle more dell'emanazione del Decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, dovrebbe essere in formato elettronico (ai sensi del DPR 54/2002, come modificato dalla L. 29/2006, coerentemente con quanto affermato nelle "Istruzioni" delle Poste)

      In casi di urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso UE slp in formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato un permesso UE slp di validita' temporanea in formato cartaceo

      Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

 

 

Modalita' di presentazione delle richieste (torna all'indice del capitolo)

 

      Modalita' di presentazione delle richieste di rilascio, rinnovo (come documento), duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) del permesso UE slp (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari (circ. Mininterno 20/3/2014: incluso lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e i suoi familiari); i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o   richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o   per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':

  per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)

  se la richiesta di permesso UE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario; Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

  costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, euro 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da euro 16,00[46], da art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013, e versamento di euro 27.50 per il permesso UE slp in formato elettronico)

  verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso UE slp in formato elettronico)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso UE slp o di documenti necessari per ottenerla o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale

 

 

Termini per l'esito della richiesta (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp e rilasciato o negato entro 90 gg.; la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE censura il fatto che non sono definite le conseguenze del mancato rispetto dei termini per il rilascio (ad esempio, con la previsione di una proroga del titolo di soggiorno posseduto dal richiedente)

      TAR Toscana: il termine di 90 gg per il rilascio del permesso UE slp ha carattere ordinatorio; l'amministrazione e' tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2-bis, co. 1 L. 241/1990); tuttavia, la mancata attivazione, da parte dell'interessato, dei rimedi giuridici azionabili, una volta trascorso il termine di 90 gg, per rimuovere le situazioni di inerzia dell'amministrazione, rendono il ritardo addebitabile anche alla negligenza del privato (art. 1227 co. 2 c.c.) o quantomeno al suo disinteresse

      TAR Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di permesso UE slp; obbligo per l'amministrazione di provvedere antro 30 gg dalla comunicazione della sentenza

      TAR Lombardia: in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio-inadempimento opposto alla richiesta di rilascio di pds CE slp e' ammissibile solo se notificato entro l'anno dalla scadenza del termine previsto per il procedimento; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

      Il ritardo nella trasmissione della domanda da parte delle Poste non esonera l'Amministrazione dal rispetto dei tempi fissati per il procedimento; il giudice amministrativo non puo' pero' decidere sull'istanza ai sensi di art. 2 L. 241/1990 e art. 31 co. 3 c.p.a., dato l'ampio margine di discrezionalita' lasciato all'Amministrazione (TAR Puglia)

      TAR Lazio: amministrazione dell'interno condannata, a seguito di azione collettiva (class action) a porre rimedio entro un anno alla situazione di violazione generalizzata dei termini per il rilascio del permesso UE slp, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

      Legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

      Nota: verosimilmente, la conservazione dei diritti connessi con il possesso del permesso di soggiorno in corso di validita' nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso, sancita dalla Direttiva Mininterno 5/8/2006, vale anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp, in analogia con quanto esplicitamente previsto in relazione ad uscita e reingresso

 

 

Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

      Concl. Avv. Gen. C-508/10: alla luce dei diritti ormai conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE ai cittadini dell'insieme dei paesi terzi, e' lecito chiedersi se il rilascio di un titolo di soggiorno a tali cittadini continui a produrre un effetto costitutivo, nel senso che esso crea diritti, ovvero presenti d'ora innanzi un carattere solamente dichiarativo, nel senso che esso si limiterebbe a riconoscere una situazione preesistente

      Sent. Cons. Stato 3144/2012, sent. Cons. Stato 5954/2012: lo status di soggiornante di lungo periodo e' connesso a un provvedimento di riconoscimento avente carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6352/2012, che osserva come ai fini del rilascio venga esercitata dall'Amministrazione una certa discrezionalita', non potendosi quindi neppure ritenere che l'atto di conferimento abbia effetto retroattivo; nello stesso senso, di fatto, anche Sent. Cons. Stato 4659/2014 (l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), Sent. Cons. Stato 3328/2015 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego), Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015

 

 

Diritti e facolta' del titolare di permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso UE slp ha diritto, oltre a quanto previsto per il titolare di altro permesso, a

o   godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: il titolare di permesso UE slp e' iscritto obbligatoriamente al SSN)

o   svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allitaliano o vietata allo straniero (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998) e, in particolare, ad accedere all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013; nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

      Nota: la Direttiva 2011/51/UE, che modifica la Direttiva 2003/109/CE stabilisce che eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza, previsti per il titolare di permesso UE slp, non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa; questo punto non e' stato reccepito esplicitamente dal D. Lgs. 12/2014

 

      Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario

 

      Trib. Brescia: il titolare di permesso UE slp fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988 anche per i familiari residenti all'estero (benche' il beneficio sia esplicitamente riservato al cittadino italiano, al beneficiario di protezione internazionale e al cittadino di un paese con il quale vi sia un accordo di reciprocita' o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia), dato che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani, trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio"); sentenza confermata da Corte App. Brescia: la disparita' di trattamento tra cittadino italiano e cittadino straniero lungosoggiornante, benche' prevista da art. 2 co. 6 e 6-bis L. 153/1988, e' in contrasto con il principio sovraordinato di parita' tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell'art. 11 Direttiva 2003/109/CE e riguardante tutte le prestazioni aventi carattere essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione

      Trib. Venezia: il lavoratore tunisino disoccupato, che percepisce il trattamento di disoccupazione Mini-Aspi, titolare di permesso UE slp, ha diritto agli assegni familiari anche per i familiari non residenti in Italia, sia che si applichi la Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale (che copre anche i familiari residenti nello Stato parte diverso da quello che eroga la prestazione), sia che si applichi la Direttiva 2003/109/CE,, che impone la disapplicazione dell'art. 2 co. 6 L. 153/1988 (antecedente l'entrata in vigore della direttiva, e non interpretabile quindi come deroga, ammessa in certi casi dalla stessa direttiva, al principio di parita'); nota: viene citata Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, in cui si afferma che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri e' incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale principio e' applicabile anche al titolare di permesso ordinario di nazionalita' diversa da quella tunisina

      Corte App. Brescia: il titolare di permesso UE slp ha diritto a ricevere gli assegni familiari anche per i familiari residenti all'estero, in base ad art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere di efficacia diretta; la legislazione nazionale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata; l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni); si tratta infatti di prestazione assistenziale qualificabile come essenziale, in quanto volta a garantire un reddito minimo e l'assistenza parentale delle famiglie piu' bisognose (l'entita' della prestazione dipende dal reddito; nota: se si trattasse di prestazione essenziale, dovrebbe essere destinata solo ai casi in cui il reddito sia insufficiente); se, comunque, la prestazione venisse qualificata come previdenziale (secondo la prospettazione dell'INPS) il principio di parita' sarebbe a maggior ragione applicabile, in quanto il beneficio rientrerebbe tra le "condizioni di lavoro" ai sensi di art. 11 lettera a) Direttiva 2003/109/CE (nota: la parita' si imporrebbe, in questo caso, per tutti i lavoratori stranieri in forza di art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, essendo questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988)

 

      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

      DPCM 27/2/2015:

o   la domanda deve essere presentata da un genitore convivente

o   se il genitore avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace

o   nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo' essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda

o   l'erogazione dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste

      Circ. INPS 93/2015:

o   il genitore si considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso comune (DPR 223/1989)

o   in caso di minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale nucleo

o   tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda

o   se la domanda viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore

o   in caso di affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente

o   qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS

      Mess. INPS 4845/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   i genitori affidatari che hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione del minore medesimo; l'erogazione delle mensilita' concesse per l'affidamento preadottivo prosegue anche se nel frattempo il minore viene adottato

o   i genitori affidatari che non hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo possono presentare domanda in occasione dell'adozione; una volta intervenuta l'adozione del minore, e' preclusa la possibilita' di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiche' tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva, con conseguente perdita delle mensilita' antecedenti alla presentazione della domanda; il diritto all'assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, se la domanda e' presentata tempestivamente

o   in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi e' calcolato in ragione del singolo evento; se quindi per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilita' di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell'assegno fino a 36 mesi

o   in caso di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 e affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilita' corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario, l'assegno e' richiesto e concesso ora ai genitori ora all'affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l'affidatario; se, pero', i genitori non hanno richiesto l'assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario, non e' possibile recuperare le mensilita' pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell'affidamento temporaneo

o   al verificarsi di una delle cause di decadenza o per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge, l'erogazione del beneficio cessa; tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno puo' essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato

o   l'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore eta' del figlio adottato

      Mess. INPS 5145/2015: riguardo all'assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014,

o   nel caso di domande respinte, con lettera di reiezione, perche' non e' stato reperito un ISEE valido o dalla dichiarazione ISEE il richiedente non risulta convivente con il figlio per il quale e' richiesto l'assegno e' prevista, su istanza del richiedente, la possibilita' di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avra' cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa; ove il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l'assegno verra' corrisposto con tutte le mensilita' arretrate spettanti

o   accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, e' a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande gia' inviate (in particolare, variazione o correzione del codice IBAN, variazione della modalita' di pagamento, variazione di recapiti); tale funzione e' accessibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalita' - Bonus bebe' -> invio comunicazioni

      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

      Note:

o   in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)

o   Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)

o   il sistema online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)

 

      Art. 80, co. 19, L. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001): la parificazione, di cui allart. 41 T.U., relativa alla fruizione di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale (quelle, cioe', per l'adozione delle quali non e' prevista alcuna valutazione discrezionale dell'ammnistrazione; coincidenti con la nozione di misure di "sicurezza sociale" nella normativa comunitaria) riguarda i titolari di carta di soggiorno (ora permesso UE slp) e ai minori iscritti in tale titolo di soggiorno; certamente inclusi l'assegno sociale e le prestazioni per invalidi civili (pensione di inabilita', assegno mensile, indennita' di accompagnamento, indennita mensile di frequenza), per ciechi civili e per sordomuti; TAR Lombardia e TAR Lombardia: non rientrano tra le prestazioni riservate ai titolari di permesso UE slp le provvidenze erogate dai Comuni, dato che, dovendosi tener conto del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, la loro erogazione e' subordinata allentita' delle risorse disponibili e lascia ampia discrezionalita' ai Comuni nel determinare i criteri di assegnazione (non si tratta quindi di provvidenze che costituiscano diritto soggettivo); nota: la limitazione ai titolari di permesso UE slp e ai minori iscritti in tale permesso e' stata dichiarata illegittima da diverse sentenze della Corte Costituzionale:

o   Sent. Corte Cost. 306/2008: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. nella parte in cui escludono dal godimento dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia l'erogazione di una misura destinata a soggetti totalmente inabili al lavoro)

o   Sent. Corte Cost. 11/2009: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. nella parte in cui escludono dal godimento della pensione di inabilita' di cui all'art. 12 L. 118/1971 gli stranieri privi dei requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia l'erogazione di una misura gia' condizionata al fatto che il reddito non superi una determinata soglia; nota: la Corte non esamina l'entita' delle due soglie, che potrebbe essere tale da rendere compatibili le due condizioni)

o   Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' di permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 L. 118/1971; la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un requisito di legale presenza sul territorio dello Stato da almeno 5 anni discrimina lo straniero, in violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti nella convezione deve essere assicurato senza alcuna distinzione, inclusa quella basata sulla nazionalita') e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (tra i diritti garantiti vi e' quello al rispetto dei beni patrimoniali della persona), cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (tra i diritti patrimoniali devono essere incluse anche le prestazioni sociali, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto di contribuzione), trattandosi di una misura, l'assegno mensile di invalidita', mirata a fornire il sostentamento essenziale alla persona, e non una semplice integrazione del reddito

o   Sent. Corte Cost. 61/2011: esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

o   Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,

  si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

  si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

  si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

  si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

o   Sent. Corte Cost. 40/2013: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 e della pensione di inabilita' di cui all'art. 12 L. 118/1971; si ribadisce che, quando siano coinvolti valori di essenziale risalto (quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarieta' rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie), presidiati dalla Costituzione e da diverse convenzioni internazionali, e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, sulla base di criteri temporali o di reddito, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico

o   Sent. Corte Cost. 22/2015: illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 L. 66/1962 e dell'indennita' per ciechi (con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) di cui all'art. 3 co. 1 L. 508/1988; si ribadisce, in linea con Sent. Corte Cost. 40/2013, che e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, cosi' come ratione census) in relazione a benefici rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico

      TAR Lazio: negato il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della pensione di invalidita' a uno straniero cui il permesso UE slp era stato negato, erroneamente, per presunta mancanza del requisito di soggiorno continuativo; l'errore e' stato ritenuto scusabile, per via dei frequenti rinnovi di permessi per motivi di salute e del rilascio di un permesso per lavoro subordinato (a straniero tetraplegico!) a seguito dell'accesso alla procedura di regolarizzazione (Sent. Cons. Stato 5124/2008: la responsabilita' risarcitoria della Pubblica amministrazione va esclusa quando ricorrano gli estremi dell'errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto); sentenza confermata da Sent. Cons. Stato 4843/2014, secondo cui

o   non vi e' grave negligenza da parte della questura (tale da motivare il risarcimento del danno per ritardato rilascio del permesso UE slp), se non e' provato che lo straniero, a prescindere dal possesso ininterrotto di permesso di soggiorno, abbia soggiornato nei fatti ininterrottamente, neanche l'iscrizione anagrafica essendo sufficiente a dimostrare il soggiorno ininterrotto (nota: affermazioni farneticanti!)

o   lo straniero potrebbe comunque recuperare le menslita' non corrisposte, sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale, che hanno stabilito come, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali, sia sufficiente il soggiorno legale di carattere non episodico

 

      L'assegno concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000 e al titolare di protezione internazionale da circ. INPS 9/2010) spetta anche al titolare di permesso UE slp (L. 97/2013)[47]; in questo senso, successivamente all'entrata in vigore della L. 97/2013, ma con riferimento a una controversia sorta in precedenza, Trib. Roma (che condanna Comune di Roma e INPS anche a dare pubblicita' alla sentenza sui rispettivi siti Internet), Trib. Torino (che osserva come il recente intervento normativo deriva dall'apertura di una procedura di infrazione, tenendo conto quindi di un elemento del diritto UE gia' vigente, e come l'INPS, affermando con Mess. INPS 16/5/2012 l'insussistenza delle condizioni per l'estensione del beneficio ai titolari di permesso UE slp, entri nel merito dei requisiti, assumendosi di conseguenza la responsabilita' del proprio agire; nello stesso senso, Trib. Cuneo, che fa riferimento alle indicazioni date sul sito dell'INPS, Trib. Verona e Trib. Verona, che fanno riferimento alle circolari diramate dall'INPS e osservano come il Mess. INPS 15/5/2013, con cui l'INPS segnala l'esclusiva responsabilita' del Comune in relazione alla verifica dei requisiti, sia successivo alla conclusione del procedimento in esame, Trib. Monza, che si riferisce al caso in relazione al quale era stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale di art. 65 L. 448/1998), Trib. Varese (che osserva come il recente intervento normativo equivalga a riconoscere come non vi fossero ragionevoli motivi o una precisa scelta legislativa per escludere i titolari di permesso UE slp), Trib. Bologna (che chiarisce come, ancor prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva ritenersi superato, almeno per gli stranieri titolari di permesso UE slp, per effetto dell'applicazione diretta delle previsioni della Direttiva 2003/109/CE), Corte App. Milano (l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali, rispetto al godimento delle quali da parte dei titolari di permesso UE slp la Direttiva 2003/109/CE non consente di derogare; deroga di cui, per altro, lo Stato italiano non ha inteso avvalersi, non potendo essere qualificate come espressione della volonta' di deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa); in senso ancora piu' forte, Trib. Ivrea: l'assegno per le famiglie con almeno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998 spetta, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare

      Note: l'INPS ha aggiornato, a seguito delle modifiche apportate da L. 97/2013) le informazioni fornite sul proprio sito in merito ai destinatari dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 (da un comunicato Stranieriinitalia)

      Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della norma varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello stesso senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013; nota: interpretazione in contrasto con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)

      Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia' riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al pagamento dello stesso assegno

      Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla Direttiva 2003/109/CE; nello stesso senso, Trib. Firenze

      Trib. Milano: discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria disapplicazione di art. 65 L. 448/1998 e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di discriminazione collettiva

      Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano (compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le cause di discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano della legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed espresso nelle direttive UE

      Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano, immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998, inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari

      Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998, per familiari di titolare di permesso UE slp si intendono quelli ricongiungibili; nota: l'inclusione dei familiari di titolare di permesso UE slp che non siano personalmente titolari di permesso UE slp e' frutto di un'interpretazione scorretta, dato che la disposizione fa riferimento a "familiari con diritto di soggiorno" e che, per il familiare straniero di titolare di permesso UE slp, il soggiorno non si configura come un "diritto"

      Circ. INPS 70/2016: con DPCM 24/12/2015 si e' stabilito che l'assegno di 500 euro per nuclei familiari con quattro o piu' figli minori, erogato per il 2015 in base ad art. 1 co. 130 L. 190/2014, e' assegnato, agli aventi diritto, sulla base della domanda di assegno per nuclei familiari con tre o piu' figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998

 

      Nota: art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; Circ. INPS 2/12/2008:

o   il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

o   ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

o   per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

 

      Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa all'erogazione di una Carta acquisti, in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno, in possesso di determinati requisiti economici, lavorativi e familiari e residenti da almeno un anno nel Comune presso il quale presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013)

      I titolari di permesso UE slp residenti (oltre che i cittadini italiani o comunitari e i familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno) possono ottenere il rilascio di una "carta acquisti" finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013)[48]

      Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013 si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e gli immobili posseduti all'estero; nota: prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib. Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)

      Decr. Ministero Affari regionali 23/6/2016: e' concesso un contributo una tantum di 275 euro per il sostegno ai bambini nati o adottati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; ne hanno diritto i beneficiari della Carta acquisiti di cui all'art. 81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013 (cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, nonche', secondo le indicazioni date sul sito dell'INPS, i titolari di protezione internazionale); Mess. INPS 3407/2016:

o   l'importo aggiuntivo e' erogato a favore di

  nati nel 2014, beneficiari della Carta acquisti ordinaria; trattandosi di importo aggiuntivo, e' erogato solo ai soggetti che hanno gia' diritto all'accredito bimestrale della Carta acquisti

  nati nel 2014 non beneficiari della Carta acquisti ordinaria o minori adottati nel 2014 minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria o di eta' superiore ai 3 anni al momento della richiesta

o   l'importo e' concesso per le domande di Carta acquisti presentate entro il 16/11/2016

  presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta acquisti

  direttamente all'INPS in formato cartaceo (allegato 2), in caso di adottati di eta' superiore ai 3 anni

o   le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto

o   in caso di insufficienza delle disponibilita', l'importo aggiuntivo sara' corrispondentemente rideterminato

      Istruzioni relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):

o   requisiti:

  eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni

  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale

  iscrizione anagrafica

  trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)

  ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro

  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas

  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)

  non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE

  non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

o   la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)

o   se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta

o   al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;

o   per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta

o   ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)

o   l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti

o   per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)

      Decr. Minlavoro-Mineconomia 26/5/2016: la nuova prestazione di contrasto alla poverta' denominata "Sostegno all'inclusione attiva" (SIA) e, in particolare, la carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessita', e' riservata a cittadini italiani o comunitari, stranieri titolari di permesso UE slp e familiari di cittadini comunitari; note:

o   requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro (non piu' previsto il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro), trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili, vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; Sostegno all'inclusione attiva incompatibile con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati (Nota Minlavoro)

o   il modello di domanda di Sostegno per l'inclusione attiva (All. Mess. INPS 3272/2016) include, tra i possibili beneficiari, il titolare di protezione internazionale

 

      Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso UE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere discriminatorio

 

      Accesso a parita' con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da Regioni o enti locali per facilitare locazioni e credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa, per lo straniero titolare di permesso UE slp

      Trib. Arezzo: discriminatorio il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare del Comune di Arezzo, che prevede per tutti gli stranieri, senza esonero per i titolari di permesso UE slp, il requisito di svolgimento di attivita' lavorativa o di iscrizione al collocamento

      Possibile illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, di art. 11, co. 13 L. 133/2008, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, esige che i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi prevedano per gli immigrati (verosimilmente, per gli stranieri) il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione; note:

o   il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)

o   Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)

o   Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di "sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lalloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che non trovi applicazione la deroga di cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso lintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)

o   il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli italiani, potrebbe essere legittimo: e' possibile, infatti, interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

      Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 11, co. 2 L. 133/2008, che prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato a varie categorie svantaggiate, tra cui immigrati (verosimilmente, stranieri) regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni nella Regione (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea); nota: il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli italiani, potrebbe essere legittimo: e' possibile, infatti, interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

      La Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; note:

o   presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o   nel senso della legittimita' del requisito di residenza prolungata pregressa, Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo il requisito di 5 anni di residenza o di attivita' lavorativa nella Regione Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri

      Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)

      Sent. Corte Cost. 168/2014:

o   illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente

o   il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp

o   per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalit di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative

 

      Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 19, co. 8 L. 2/2009, che prevede un rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi

      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

o   esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o   par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o   la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o   la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

      Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

      Aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

o   le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o   le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

      Risposte Commissione europea a interrogazioni di parlamentari europei:

o   sul Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso UE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o   sul Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso UE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva 2003/109/CE

      Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di giustificazione razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito di reddito e, quindi, da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo familiare; si osserva come non siano ammesse discriminazioni, neanche indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di politiche demografiche o di sostegno alla natalita' o alla funzione genitoriale, dal momento che si tradurrebbero in discriminazione nei confronti dei minori in ragione della loro origine sociale o nazionale ovvero dellorigine sociale o nazionale dei loro genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che le caratteristiche di autonomia e imparzialit richieste dalla normativa comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze

      Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera

 

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

      Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno

 

 

Espulsione del titolare di permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

      Titolare di permesso UE slp espellibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto, anche in via cautelare, a una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005)

      Nota: l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie cui potrebbe essere applicata una misura di prevenzione e' elemento da valutare ai fini dell'eventuale diniego del permesso UE slp; l'effettiva applicazione di una misura di prevenzione e' motivo di espulsione

      Sent. Cons. Stato 4471/2015: e' legittima l'espulsione, adottata dal prefetto su delega del Ministro dell'interno, come misura di prevenzione del terrorismo, a carico di uno straniero titolare di permesso UE slp sospettato di essere vicino ad ambienti terroristici o non ostili al terrorismo, se lo stesso straniero e' indagato per reati connessi al terrorismo, anche se l'indagine viene archiviata per mancanza di elementi atti a giustificare il rinvio a giudizio; la legittimita' del provvedimento, essendo nota l'esistenza dell'indagine da parte della Procura non e' inficiata dal fatto che l'amministrazione non ha fornito, ne' nel provvedimento, ne' su richiesta del TAR, alcuna indicazione, sia pur sommaria, sulla documentazione sottostante alle affermazioni contenute nel provvedimento e chiarimenti in ordine ai procedimenti penali in corso sugli stessi oggetti (nota: sentenza aberrante!)

      Nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

      L'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE slp rilasciato a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' disciplinata dalle disposizioni che regolano l'espulsione dei destinatari di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)

      Il titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro dell'Unione europea e' riammesso in Italia se non costituisce pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007; nota: questa disposizione si poteva gia' ricavare dal riferimento alle disposizioni sui divieti di espulsione contenuto nel D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e dalle norme sull'ingresso in esenzione da visto del titolare di permesso di soggiorno in corso di validita')

      Sono riammessi in Italia il titolare del permesso UE slp destinatario di protezione internazionale che sia allontanato da altro Stato membro e i suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia; entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia (D. Lgs. 12/2014)

 

      Nota: se il permesso UE slp e' stato revocato e lo straniero si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza chiedere il rilascio di altro permesso, e' legittima la sua espulsione per soggiorno illegale (Sent. Cass. 10389/2013)

 

 

Revoca del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)

 

      Revoca del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007):

o   in caso di acquisizione fraudolenta

o   quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso UE slp)

o   quando il titolare sia espulso

o   in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o   in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso UE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro); TAR Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di autotutela a contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso dell'avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale allo straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio in tenera eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di questo)

o   in caso di conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

      Il permesso di soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e' revocato anche nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (D. Lgs. 12/2014)

      Giurisprudenza in relazione alla rilevanza del requisito reddituale ai fini del mantenimento del permesso UE slp:

o   nel senso dell'irrilevanza,

  TAR Lombardia: fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del permesso UE slp non e' incluso il venir meno della disponibilita' di reddito

  TAR Lombardia:

-       se la questura ritiene che lo straniero abbia, in realta', evaso il fisco, deve adoperare gli strumenti previsti in tali casi, e non uno strumento improprio come la revoca del permesso

-       se lo straniero ha indicato diverse aziende per cui ha lavorato e che si sono rifiutate di regolarizzare i rapporti di lavoro, la questura dovrebbe ricavarne che l'eventuale evasione fiscale non sia frutto di una scelta dello straniero, ma di terzi, potendo, per altro, effettuare le verifiche

-       il fatto che il titolare di permesso UE slp privo per molto tempo di fonti di reddito smetta di contribuire alla spesa per i servizi pubblici di cui gode e' espressione di condivisibili preoccupazioni in ordine alla tenuta dell'attuale sistema sociale, a fronte del fenomeno migratorio; si tratta pero' di un argomento di natura metagiuridica, e come tale inidoneo a configurare una legittima base normativa all'esercizio della revoca di un permesso di lungo periodo

  TAR Lombardia: lo status di soggiornante di lungo periodo e' permanente, potendo essere revocato qualora lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece a fronte della mera mancanza di redditi; nota: bneche' il Mininterno dichiari di aver diramato istruzioni alle questure perche' tengano conto della sentenza, si segnalano comportamenti difformi in alcune province (com. Stranieriinitalia)

o   nel senso della rilevanza, Sent. Cons. Stato 3871/2015

o   in senso diverso, Sent. Cons. Stato 400/2016: legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito di un permesso rilasciato con durata di 5 anni ma senza l'indicazione della natura di permesso UE slp, se l'interessato non ha mai chiesto la rettifica dell'indicazione della scadenza ne' alcuna certificazione con funzione chiarificatrice di tale natura

      TAR Toscana: illegittima la revoca di permesso UE slp in mancanza di valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia; TAR Piemonte: legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; TAR Lazio: la tutela dell'unita' familiare non recede per la sola considerazione che lo straniero abbia commesso un reato in concorso con altro parente non appartenente al suo nucleo familiare ristretto

      TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5515/2012, TAR Lazio, TAR Veneto: la revoca del permesso UE slp fondata sulla sola esistenza del precedente penale del ricorrente, senza accertamento della pericolosita' dello straniero e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei lungo soggiornanti

      TRGA Trento, Sent. Cons. Stato 4539/2013, Sent. Cons. Stato 2869/2014: non sussiste automaticita' fra condanna penale e revoca del permesso UE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita' sociale del ricorrente con la sua integrazione sociale e situazione familiare

      Sent. Cons. Stato 590/2016: illegittima la revoca del permesso UE slp motivata solo in base all'esistenza di una condanna per reati normalmente ostativi, se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione comparativa tra la tutela dei vincoli familiari, specie in presenza di minori, e l'interesse nazionale alla sicurezza

      Sent. Cons. Stato 19/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp che dia per scontata la pericolosita' sulla base di una condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c. (alla luce di Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' questa faccia riferimento ai motivi ostativi a una procedura di regolarizzazione) e che consideri i legami familiari dello straniero alla stregua di aggravante; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2205/2014 (che contempla pero', senza alcun fondamento giuridico, la possibilita' di una motivata degradazione del permesso UE slp in altro tipo di permesso) e Sent. Cons. Stato 2206/2014; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp adottata in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in esso contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cade nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limita a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998

      Sent. Cons. Stato 2206/2014: la revoca del permesso UE slp non puo' essere motivata da una valutazione di pericolosita' fondata solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero

      Sent. Cons. Stato 5429/2013: illegittima la revoca del permesso UE slp e il diniego di altro permesso di soggiorno se fondati solo sulla condanna per sfruttamento della prostituzione riportata dall'interessato, senza che si sia tenuto conto della durata del soggiorno pregresso, delle condizioni di inserimento e della condotta successiva alla commissione del reato

      Sent. Cons. Stato 19/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, basata solo su una condanna normalmente ostativa, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti e di ogni riferimento alla attuale situazione del nucleo familiare e al pregresso ricongiungimento, mentre la durata del soggiorno e il radicamento sociale e lavorativo vengono utilizzati, contra legem, come circostanze aggravanti del comportamento sanzionato con la condanna

      Sent. Cons. Stato 4137/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, in presenza di una condanna, se la durata del soggiorno e la presenza di familiari sono state valutate in senso negativo quali elementi che non sono stati capaci di dissuadere lo straniero dal delinquere; si tratta infatti di elementi che dimostrano l'esistenza di beni da tutelare, in contrapposizione con l'interesse della societa' alla sicurezza, e non da ritenere rilevanti solo quando consentano una prognosi favorevole riguardo ai futuri comportamenti dello straniero

      TAR Piemonte: illegittimo il provvedimento di diniego di rinnovo (verosimilmente, dovrebbe trattarsi di revoca) del permesso UE slp fondato sull'esistenza di condanne normalmente ostative, se e' mancata ogni valutazione sia ordine alla concreta ed attuale pericolosita' sociale del richiedente, sia in ordine a durata del soggiorno in Italia, radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio nazionale; inammissibile l'integrazione postuma della motivazione

      Sent. Cons. Stato 4125/2014: ai fini della revoca del permesso UE slp e' necessario un giudizio di pericolosita' sociale complessivo, che tenga conto non solo dei precedenti penali o del fatto che lo straniero, per reati in materia di stupefacenti, sia stato destinatario di misure di prevenzione in base ad art. 1 L. 1423/1956, ma anche delle condizioni di inserimento socio-familiare dell'interessato

      Sent. Cons. Stato 3452/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, se il questore si e' limitato ad esprimere un giudizio meramente formale e apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosita' del titolare, sulla base della sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo che la disposizione di cui all'art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di tale permesso; e' necessaria invece una motivazione articolata con riguardo non solo alla condanna, ma a piu' elementi, inclusi la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato

      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso UE slp (nota: equivalente a revoca, dato che non devono essere verificati nuovamente i requisiti per il rilascio) motivato da una condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione; la riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio' assume rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa)

      TAR Toscana: illegittima la revoca del permesso UE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del titolare per violazione della normativa che regola la sua attivita' imprenditoriale, quando non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del soggiorno dello straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo

      Sent. Cons. Stato 5024/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, fondata sulla semplice esistenza di segnalazioni dello straniero all'autorita' giudiziaria per reati gravi, se un giudizio di pericolosita', non di stile, bensi' concreto ed orientato dalla valutazione dei predetti elementi, non sia stato compiuto dalla questura, o quanto meno non sia stato adeguatamente esternato

      Sent. Cons. Stato 5204/2015: ai fini della revoca del permesso UE slp, al di fuori delle ipotesi di acquisto fraudolento del titolo, di espulsione, di assenza dal territorio nazionale o di acquisto di analogo titolo da parte di altro Stato membro, e' sempre necessario un giudizio di pericolosita' dello straniero, da effettuare tenendo anche conto di durata del soggiorno in Italia, precedenti penali, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, non essendo sufficiente l'esistenza di denunce a carico dell'interessato

      TAR Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita' sociale, tale da giustificare la revoca del permesso UE slp, per uno straniero altrimenti ben inserito, se il fatto e' stato motivato dalla scoperta di una relazione extra-coniugale della moglie ed e' stata seguita da riconciliazione tra i coniugi

      Sent. Cons. Stato 773/2015: illegittima la revoca del permesso UE slp, motivata sulla base della pericolosita' dello straniero, se la valutazione e' fondata su una condanna sospesa per reati di lieve entita' in materia di stupefacenti e su precedenti di natura contravvenzionale o molto risalenti nel tempo (a maggior ragione, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero)

      Sent. Cons. Stato 3871/2015: una sola condanna per stupefacenti ad un anno e 4 mesi e 4.000 euro di multa, che risulta episodio isolato e per la quale il giudice penale non ha ritenuto di applicare alcuna aggravante e ha concesso la liberta' condizionale, non e' di per se' sufficiente a dedurre la pericolosita' sociale ai fini della revoca della carta di soggiorno di lungo periodo

      TAR Liguria: illegittima la revoca del permesso UE slp se la questura non ha dato adeguatamente conto della gravita' del reato commesso dallo straniero e della conseguente pericolosita' sociale dello stesso, ove tale pericolosita' sociale non possa essere desunta dalla natura del reato ne' dalla entita' della pena in concreto irrogata

      TAR Veneto: appare contraddittorio definire il ricorrente socialmente pericoloso ai fini della revoca del permesso UE slp e contestualmente non pericoloso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame)

      TAR Lombardia: una volta accertato in sede giurisdizionale che l'espulsione dello straniero e' stata disposta in mancanza dei relativi presupposti, risulta palese che anche il provvedimento di revoca del permesso UE slp non e' fondato, dato che, travolto il decreto di espulsione, viene meno l'unico presupposto di fatto del provvedimento impugnato

      Sent. Cons. Stato 420/2013: legittima la revoca del permesso UE slp in caso di straordinaria entita' della pena irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra da sola leccezionale gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai fini della decisione, l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato

      TAR Liguria: legittima la revoca del permesso UE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole entita' per reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato conto della gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale e della scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha tenuto conto dell'insussistenza delle esigenze familiari, per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal carcere

      Sent. Cons. Stato 2381/2013: legittima la revoca del permesso UE slp se lo straniero ha accumulato in poco tempo diverse condanne per reati di rilievo, inclusi reati contro la persona, anche se ha legami familiari in Italia

      Sent. Cons. Stato 5032/2013: varie sentenze di condanna per reati commessi in un ampio periodo di tempo e di rilevante gravita' (violenza sessuale continuata, lesioni e rapina continuata, guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di sostanze stupefacenti) sono sufficienti a motivare la revoca del permesso UE slp e il diniego di rilascio di altro permesso

      TAR Lazio: legittima la revoca del permesso UE slp se la questura l'ha motivato con la pericolosita' dello straniero, valutata in base a condanne per tentato furto in concorso aggravato da violenza sulle cose (nonche' a denunce per porto di armi abusivo, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, evasione); il fatto che una condanna sia stata pronunciata a seguito di patteggiamento non e' rilevante; legittimo, a maggior ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di quella relativa alla revoca del permesso UE slp

      Sent. Cons. Stato 1342/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' dello straniero, richiamando, tra l'altro, in maniera circostanziata il fatto di sangue con arresto in flagranza che lo aveva visto protagonista e che aveva portato alla sua condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, valutando insufficiente l'inserimento lavorativo e sociale e rilevando l'assenza di legami familiari in Italia

      Sent. Cons. Stato 3324/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione l'ha motivata con la pericolosita' dello straniero, desunta da una lunga serie di segnalazioni, denunce, arresti e da una condanna definitiva per reati normalmente ostativi al soggiorno dello straniero in Italia, e ha tenuto conto dei legami familiari in Italia (nota: i legami familiari in Italia vengono qui, impropriamente, valutati alla stregua di aggravante, non avendo costituito deterrente dalla commissione di attivita' delittuose)

      Sent. Cons. Stato 4708/2016: legittima la revoca del permesso UE slp, fondato sulla pericolosita' dello straniero, se il questore, nell'adottare il provvedimento non si e' limitato a prendere atto dei precedenti penali (reati in materia di stupefacenti), delle denunce e della misura di prevenzione irrogata nei confronti dell'interessato, ma ha effettuato una specifica valutazione di pericolosita' sociale, dando conto della situazione familiare e lavorativa del ricorrente e del periodo di permanenza nel territorio italiano, rilevando, in particolare, che la stabile convivenza con i familiari in un appartamento di proprieta' e la condizione lavorativa non possono controbilanciare il disvalore della condotta mantenuta dallo straniero, dal momento che sono elementi preesistenti alla commissione del reato che non hanno funzionato da deterrente e che quindi non forniscono alcuna garanzia in relazione al futuro comportamento dell'interessato

      Sent. Cons. Stato 4524/2013: legittimo il diniego di aggiornamento del permesso UE slp (in realta', dovrebbe trattarsi di revoca) se lo straniero e' stato condannato per spaccio di stupefacenti e il questore lo ritiene pericoloso, anche quando il magistrato di sorveglianza abbia concesso l'espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale; la valutazione del magistrato di sorveglianza opera nel piu' ristretto ambito dell'esecuzione della pena, soggetta comunque a controlli, e non puo' essere assunta a termine di raffronto della valutazione del questore che investe il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale

      Sent. Cons. Stato 1300/2014: legittima la revoca del permesso UE slp se l'Amministrazione ha preso in considerazione l'interesse all'unita' familiare dello straniero, giungendo pero' alla conclusione che tale interesse, nella fattispecie, e' recessivo rispetto all'interesse dello Stato all'allontanamento di un soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico di stupefacenti; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3911/2014, che pero' afferma che, se (come nel caso in esame) la situazione e' nel frattempo mutata, l'amministrazione puo' rivalutarla, tornando a valutare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale, la compatibilita' della permanenza in Italia dello straniero

      Sent. Cons. Stato 5766/2015: legittima la revoca del permesso UE slp se l'amministrazione non si e' limitata a giustificare il provvedimento sulla base delle condanne penali riportate dall'interessato, per reati inerenti gli stupefacenti e per furto, ma ha espresso compiutamente una valutazione negativa di pericolosita' sociale dello straniero, in base ai frequenti contatti con soggetti appartenenti a gruppi criminali e alla conseguente assenza di un corretto inserimento nel tessuto sociale e civile italiano (confermata anche dalla mancata reperibilita', per lungo tempo, agli indirizzi forniti all'Amministrazione)

      Sent. Cons. Stato 373/2016: legittima la revoca del permesso UE slp se lo straniero ha subito diverse condanne per reati in materia di stupefacenti e per altri reati e l'amministrazione ha motivato il provvedimento effettuando una valutazione della sua pericolosita' sociale, ritenendo che l'interessato ha utilizzato la sua posizione di straniero regolare per velare una reiterata attivita' criminale parallela a quella lecita

      Sent. Cons. Stato 1323/2016: legittimo il diniego di rinnovo (nota: dovrebbe trattarsi in realta' di revoca) del permesso UE slp adottato in base alla pericolosita' dello straniero, se lo stesso straniero ha subito tre condanne per reati gravi (alle quali, peraltro, non e' seguita nemmeno la riabilitazione), anche se l'amministrazione non ha esplicitamente menzionato, nella motivazione del provvedimento, la situazione di inserimento familiare e lavorativo dello straniero, dal momento che tale inserimento, certo da valutare, non implica necessariamente che la pericolosita' sia venuta meno (nota: il permesso UE slp era stato rilasciato nel 2009, mentre le sentenze di condanna risalivano al periodo 2004-2007; non si vede perche' l'amministrazione abbia rilasciato il permesso)

 

      Sent. Corte Giust. C-579/13: e' legittimo, da parte di uno Stato membro, imporre agli stranieri che godano gia' dello status di soggiornanti di lungo periodo l'obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalita' di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2003/109/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l'obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo e' irrilevante a tale riguardo; in senso parzialmente diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-579/13:

o   uno Stato membro puo' legittimamente stabilire obblighi consistenti in misure di integrazione nei confronti degli stranieri titolari dello status di soggiornante di lungo periodo acquisito nello stesso Stato; tali misure possono essere finalizzate esclusivamente a facilitare l'integrazione di una determinata persona e non possono costituire una condizione per il mantenimento di tale status o per l'esercizio dei diritti ad esso connessi

o   alla luce del principio di proporzionalita', le misure di integrazione non possono ostacolare in modo eccessivo l'esercizio dei diritti connessi allo status di soggiornante di lungo periodo e devono inoltre essere idonee a garantire l'obiettivo consistente nel facilitare l'integrazione e non eccedere quanto e' necessario per conseguirlo; in particolare, le misure di integrazione stabilite nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo non possono prevedere l'obbligo di superare un esame di integrazione civica

o   per l'applicazione di questa interpretazione non rileva se l'obbligo di integrazione sia stato imposto prima che una determinata persona abbia acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo

 

      Da Lett. ASGI alla Questura di Milano e Risposta ASGI alla Questura di Milano, si evince che, in base a una prassi illegittima, adottata dalla Questura di Milano, il permesso UE slp e' revocato, alla scadenza quinquennale o in ocasione di altre forme di aggiornamento (per esempio, per inserimento di un figlio) o di duplicazione, se lo straniero non svolge regolare attivita' lavorativa e risulta un lasso di tempo precedente senza contributi

 

      In caso di revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro, il permesso UE slp puo' essere riacquistato quando lo straniero maturi nuovamente i requisiti, con riduzione a 3 anni della durata del soggiorno pregresso richiesto (da D. Lgs. 3/2007)

      Circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo (in contrasto, TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso UE slp in caso di perdita da parte del richiedente principale o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza)

 

      Allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; disposizione ribadita da TAR Lombardia; verosimilmente, si applica a condizione che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dell'altro permesso); nota: nei casi di assenza prolungata o di conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione, il permesso ad altro titolo sara' rilasciato, verosimilmente, al rientro in Italia dello straniero; Sent. Cass. 10389/2013: se il permesso UE slp e' stato revocato e lo straniero si e' trtattenuto nel territorio dello Stato senza chiedere il rilascio di altro permesso, e' legittima la sua espulsione per soggiorno illegale

      TAR Veneto: appare contraddittorio definire il ricorrente socialmente pericoloso ai fini della revoca del permesso UE slp e contestualmente non pericoloso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame)

      Sent. Cons. Stato 5032/2013: legittimo il diniego di rilascio di altro permesso a seguito di revoca del permesso UE slp adottata in base alla pericolosita' dello straniero

      TAR Lazio: se e' legittima la revoca del permesso UE slp adottata in base alla pericolosita' dello straniero, e' legittimo, a maggior ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di quella relativa alla revoca del permesso UE slp

      Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario

      Nei casi di revoca del permesso UE slp rilasciato a straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di protezione internazionale, adottata a seguito di cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE slp, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione relativa alla protezione internazionale o un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Provvedimenti di diniego o revoca del permesso UE slp adottati con atto scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo straniero, contenente lindicazione delle modalita di impugnazione; sintesi in lingua comprensibile o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dellinteressato; l'omessa traduzione del provvedimento di diniego della carta di soggiorno, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per limpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)

      Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

      TAR Toscana: illegittima la revoca di permesso UE slp adottata senza comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi ritenere tale provvedimento un provvedimento a contenuto vincolato; nello stesso senso, in relazione al diniego di rilascio del permesso UE slp, TAR Lazio

      TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

 

      Ricorso al TAR contro rifiuto o revoca del permesso UE slp; verosimilmente, in caso di allontanamento del familiare in seguito a rifiuto o revoca del permesso UE slp, possibile il ricorso al giudice ordinario, con esenzione da ogni imposta (in questo senso, TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare e' in ogni caso di competenza del giudice ordinario)

      Nota: Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lespulsione non e invocabile lillegittimita dellatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR contro il provvedimento negativo sul titolo di soggiorno

 

 

Facolta' del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea puo' chiedere di soggiornare in Italia per periodi di durata > 3 mesi per svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa richiesta di nulla-osta mediante il Modello LS e la stipula del contratto di soggiorno; nota: entro quote, da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) o autonomo (verosimilmente, entro quote, per analogia con lavoro subordinato), o per motivi di studio o formazione professionale, in base alle norme vigenti, oppure, a condizione di dimostrazione della disponibilita' di un'assicurazione sanitaria (non e' chiaro se si debba trattare di assicurazione privata o sia consentita l'iscrizione al SSN) per il periodo di soggiorno e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dal ticket, per altri motivi leciti (da D. Lgs. 3/2007); allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi corrispondenti (da D. Lgs. 3/2007; disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010)

      Circ. Mininterno 16/7/2008: la disciplina sul diritto di stabilimento dei titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro riguarda anche coloro che abbiano ricevuto tale permesso da Stati neo-comunitari

      Circ. Mininterno 16/2/2007: le disposizioni sul diritto di stabilimento dei titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro non si applicano in relazione a titolare di permesso UE slp rilasciato da Regno Unito, Irlanda o Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)

      La Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE prospetta il possibile contrasto dell'assoggettamento alle quote fissate dal decreto di programazione dei flussi con l'usuale previsione, nell'ambito di tale decreto, di quote per nazionalita', ma non tiene conto del fatto che la quota riservata al rilascio di permessi per lavoro ai titolari di permesso UE slp rilasciato da altri Stati membri non e' mai stata suddivisa per nazionalita'; la stessa Relazione censura la previsione di una diversa soglia di reddito per la categoria dei titolari di permesso UE slp rilasciato da altri Stati membri rispetto a quella fissata per il rilascio del permesso UE slp da parte dell'Italia; infine, la Relazione censura il fatto che la normativa italiana continui, in violazione della Direttiva 2003/109/CE, ad applicare limitazioni all'esercizio di un'attivita' lavorativa anche dopo i primi 12 mesi (in relazione all'accesso al pubblico impiego)

 

      Ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, e' rilasciato un permesso per motivi familiari (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998; disposizione ribadita da circ. Mininterno 16/2/2010, che corregge quanto indicato, in precedenza, da circ. Mininterno 16/2/2007), con i connessi diritti in materia di accesso a lavoro, collocamento, studio, formazione e assistenza, durata del permessso e tutela giurisdizionale (nota: verosimilmente anche il diritto a mantenere o riacquistare l'unita' familiare), a condizione che

o   siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o   siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento; la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE censura il condizionamento del diritto dei familiari a seguire il titolare del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro alla disponibilita' di alloggio

 

      Misure di favore (da D. Lgs. 3/2007) nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp):

o   in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o   l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso UE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: questa misura non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)

o   ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia; TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

      Entro 30 gg dal riconoscimento della protezione internazionale o dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, si richiede a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso UE slp (D. Lgs. 12/2014)

 

      Al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari ammessi a soggiornare in Italia e' rilasciato, entro 90 g. dalla richiesta, il permesso UE slp una volta maturati i requisiti previsti (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010); lo Stato membro che aveva rilasciato il precedente permesso UE slp e' informato (circ. Mininterno 20/3/2014: dal Punto di Contatto) dell'avvenuto rilascio (D. Lgs. 12/2014)

      Se il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale, il permesso UE slp rilasciato dall'Italia riporta la medesima annotazione precedentemente inserita; a tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso UE slp di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale o se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva (circ. Mininterno 20/3/2014: la verifica e' effettuata, su richiesta della questura, dal Punto di Contatto); se, successivamente al rilascio del permesso UE slp, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro 3 mesi in conformita' a tale trasferimento (D. Lgs. 12/2014)

 

      Entro 30 gg dalla richiesta, sono fornite agli altri Stati membri le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)

 

      Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (circ. Mininterno 20/3/2014: Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle Frontiere - Servizio della Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri), in qualita' di punto di contatto, adotta ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di permesso UE slp rilasciato a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Diniego o revoca del permesso per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza in presenza delle condizioni di pericolosita' che giustificano il diniego di permesso UE slp, valutate in base agli stessi criteri previsti per quel caso; nota: non e' esclusa, naturalmente, la possibilita' che il diniego o la revoca siano adottate per la mancanza o, rispettivamente, per il venir meno dei requisiti ordinari previsti per il permesso di soggiorno richiesto (in tali casi si procede, verosimilmente, come per qualunque altro straniero)

      TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

      L'allontanamento del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) espulsi (nota: formulazione equivoca di art. 9-bis, co. 7 T.U.) e' effettuato,

o   verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)

o   verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

      Nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro recante l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement, di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)

      Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura

      Ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego o di revoca del permesso nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) motivati da pericolosita' per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze, per l'interessato e per i suoi familiari, dell'espulsione che ne deriverebbe, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Soggiornanti di lungo periodo all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012): 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

      Soggiornanti di lungo periodo all'1/1/2012 (Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 1.896.223 (di cui 545.838 di eta' < 18 anni, 87.690 di eta' > 60 anni; Europa: 629.715, Africa: 657.962, Asia: 436.559, America: 171.254, apolidi: 642 91)

      Soggiornanti di lungo periodo all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 30/7/2013): 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)

      Soggiornanti di lungo periodo all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014): 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)

 

 

 

8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice)

 

      Aspetti generali: quote, Sportello unico

      Richiesta di nulla-osta al lavoro

      Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

      Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

      Esame della richiesta

      Ingresso del lavoratore

      Richiesta di permesso per lavoro subordinato

      Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015

      Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso

      Stipula del contratto di lavoro

      Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

      Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

      Durata del permesso per lavoro subordinato

      Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

      Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

      Licenziamento e dimissioni

      Rinnovo del permesso

      Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

      Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

      Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro

      Diritti del lavoratore straniero

      Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

      Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

      Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

      Sanzioni

      Cifre

 

Aspetti generali: quote, Sportello unico (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingressi limitati da quote definite dai decreti di programmazione dei flussi

 

      Sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-UTG:

o   diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o   composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o   istituito con decreto del prefetto, che puo individuare anche piu unita operative di base

o   nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, da parte del datore di lavoro italiano, comunitario (da istruzioni per i modelli A e B) o straniero regolarmente soggiornante (anche nelle more del rinnovo del permesso; dalle F.A.Q. sul sito del Mininterno), allo Sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede legale limpresa o di quella ove avra luogo la prestazione lavorativa; nota: il DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) ha limitato (in modo evidentemente illegittimo) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)

      La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica presso il Centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[49]; nota: in mancanza di indicazioni sull'attuazione di questa disposizione, non e' chiaro come tale verifica sia compatibile con un meccanismo di presentazione delle richieste per via telematica a partire da un prefissato istante (cosa succede se il Centro per l'impiego, sommerso di richieste di accertamento di indisponibilita', non da' risposta in tempo utile?), ne' cosa si debba intendere per "idonea documentazione", ne' quali siano le conseguenze di un eventuale esito negativo dell'accertamento[50]

      In caso di mancanza di conoscenza diretta di lavoratori da parte del datore di lavoro, si procede a richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi bilaterali, compilate dalle autorita del Paese dorigine firmatario dellintesa (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento; gli iscritti nelle liste hanno facolta di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria

      In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di prenotazione istituite nellambito di accordi bilaterali

      Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi

 

      La richiesta puo riguardare anche persona legalmente presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma MAE; prassi difforme in alcune questure); si prescinde da tale rientro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (per il quale si usa, per la richiesta, il Modello LS) e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp; da D. Lgs. 3/2007); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)

      La richiesta puo' riguardare anche un familiare del datore di lavoro; nota (Mess. INPS 15451/2007): anche il rapporto di lavoro domestico e' stipulabile tra parenti, esclusi i coniugi (con eccezione dei casi previsti da art. 1, co. 3, DPR 1403/1971: assistenza a invalidi, mutilati, ciechi civili; prestazione di servizi nei confronti di sacerdoti cattolici o membri di comunita' religiose o militari di tipo familiare)

      La richiesta puo' riguardare un minore, alle seguenti condizioni (da istruzioni per i modelli A e B):

o   eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o   assolvimento dellobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o   assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

      Interpello Minlavoro 21/3/2016 sulla corretta interpretazione di art. 18 L. 977/1967, come modificato da art. 2 co. 1 D. Lgs. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori

o   art. 43 D. Lgs. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni, la possibilita' di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attivita' (contratto finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di eta' il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione sul posto di lavoro)

o   ai sensi di art. 1 lett. a) e b) e 18 L. 977/1967, e' considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a), mentre e' considerato adolescente il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico (lett. b)

o   art. 18 L. 977/1967, al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione stabilisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali

o   ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i pi rigorosi limiti di orario previsti da art. 18 L. 977/1967, rispettivamente ai commi 1 e 2, e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato

o   pertanto, i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalita' di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui ad art. 18 co. 1 L. 977/1967

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Procedura per la presentazione della richiesta (circ. Mininterno 8/11/2007 e Manuale utente per il sistema di inoltro telematico):

o   registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   scaricamento del software dal sito del Mininterno

o   compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

o   spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

      Note:

o   le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      La richiesta deve contenere:

o   generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o   generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o   trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o   impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o   dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o   garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o   eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o   autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta

o   autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori; giurisprudenza:

  TAR Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta

  Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse

  Sent. Cons. Stato 117/2015:

-       legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi

-       in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi; ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno

  Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta all'assunzione, nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da insufficienza della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata presentata, gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il provvedimento, dal momento che la valutazione della capacita' economica deve rivestire carattere di attualita'

o   proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; gli aggiornamenti per il 2015 sono riportati nel Verbale di accordo 2/2/2015; gli aggiornamenti per il 2016 sono riportati nelle Tabelle fornite dal Minlavoro; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o   in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

  l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

  assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

      Nota: verosimilmente, a seguito della modifica apportata ad art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998 da L. 99/2013, dovra' essere prodotta anche idonea documentazione relativa alla effettuazione, da parte del Centro per l'impiego, della verifica della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale

 

      Nota: per lavori diversi da quello domestico non e stabilita una soglia minima di reddito per il lavoratore; da art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (ma anche, in precedenza, da circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lart. 13, co. 2 Regolamento) si ricava una soglia di reddito per il rinnovo del permesso del lavoratore senza familiari a carico pari allimporto dellassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015); nota: questo importo, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore, era indicato anche nel modulo "v" distribuito dai ministeri per il caso di conversione da lavoro stagionale in lavoro subordinato con rapporto part-time; in senso contrario, TAR Piemonte: la normativa non individua, per lo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito

 

 

Esame della richiesta (torna all'indice del capitolo)

 

      Domanda trasmessa, ove necessario, dallo Sportello unico che lha ricevuta allo Sportello unico competente per la provincia di svolgimento dellattivita lavorativa (leventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia); TAR Veneto: legittimo affidare la responsabilita' dello Sportello unico e della firma dei provvedimenti a un funzionario della carriera prefettizia

      Le richieste di nulla-osta sono esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi (verosimilmente, nel limite della quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il decreto (D. Lgs. 40/2014)

      Circ. Mininterno 4/4/2014: in applicazione di D. Lgs. 40/2014, la trattazione delle domande in eccesso rispetto alla quota fissata dal decreto di programmazione dei flussi e' avviata, a seguito di comunicazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, solo in caso di quote resesi disponibili, anche a seguito di diversa ripartizione effettuata dal Minlavoro; il sistema informatico del Mininterno sara' modificato in modo che il datore di lavoro possa conoscere la posizione della sua richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento

      Lo Sportello unico verifica la regolarita e la completezza della documentazione (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

      In caso di incompletezza della documentazione o di irregolarita sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il diniego del nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione e completata o regolarizzata

      Lo Sportello unico chiede al Questore il parere circa la sussistenza di eventuali

o   motivi ostativi allingresso e al soggiorno del lavoratore

o   motivi ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa:

  condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

  condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

      Il Questore formula il parere (Tar Friuli: i motivi ostativi devono essere descritti dettagliatamente; TAR Lazio: ai fini del diniego di nulla-osta all'assunzione di un lavoratore nell'ambito dei flussi non e' sufficiente l'indicazione generica di esistenza di reati ostativi all'ingresso, ma tali reati devono essere indicati espressamente e rilevano solo se la sentenza di condanna e' gia' stata pronunciata al momento del diniego)

      TAR Lombardia: la revoca del nulla-osta a causa di una pregressa espulsione non puo' prescindere dall'avviso di avvio del procedimento e dalla valutazione dell'interesse pubblico al ripristino della legalita' in relazione all'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche considerato il tempo trascorso dal rilascio del nulla-osta; TAR Toscana: l'esistenza di una segnalazione al SIS riferita allo straniero ha effetto preclusivo automatico rispetto al rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato; TAR Lazio: illegittimo il diniego dell'autorizzazione al reingresso fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente (nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso di autorizzazione al reingresso negata sulla base del rifiuto di nulla-osta all'ingresso, a sua volta adottato per la sola esistenza di quel divieto di rengresso)

      Lo Sportello unico chiede alla DPL la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha disposto che le richieste di nulla-osta siano esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi; verosimilmente, quindi, tale controllo viene effettuato preventivamente; verosimilmente, con riferimento alla quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il decreto), nonche' la verifica relativa al rispetto dei contratti di categoria e alla congruita del numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacita reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); la verifica della congruita' non si applica in caso di lavoratore da adibire all'assistenza di datore non autosufficiente (nota: ratio incomprensibile)

      Il nulla-osta e' rifiutato se i documenti presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)

      In caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico[51]

o   richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o   convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o   spedisce lintera documentazione e il codice fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico o di cessazione dell'attivita' dell'azienda nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e' possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che rileva l'azienda che aveva presentato la richiesta di assunzione, a condizione che questi ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti e presentino allo Sportello unico competente una specifica richiesta (da circ. Mininterno 7/7/2006)

      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[52] dalla richiesta (limite con carattere puramente ordinatorio; circ. Mininterno 13/8/2009 segnala pero' le frequenti condanne subite dall'amministrazione, con nomina di un commissario ad acta a spese dell'amministrazione stessa, per silenzio-inadempimento)

      Il diniego del nulla-osta va motivato adeguatamente, soprattutto in caso di insufficienza di reddito, allo scopo di evitare contenzioso giudiziario (circ. Mininterno 6/2/2009 e circ. Mininterno 13/8/2009)

      TAR Lombardia: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di nulla-osta all'assunzione da parte di una agenzia di somministrazione di lavoro, per mancanza del requisito del reddito del datore, dato che il tipo di garanzie che una tale societa' deve fornire sono diverse da quelle, relative al reddito previste per un normale datore di lavoro, consistendo nelle garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il pagamento delle retribuzioni, certamente fornite dalla societa'

      Legittimo il diniego di nulla-osta se, con riferimento al rapporto di lavoro corrispondente alla proposta di contratto di soggiorno, la soglia di reddito indicata dalla circ. Minlavoro 1/2005 (TAR Toscana) o dalla scheda tecnica predisposta dall'ufficio periferico del Minlavoro (TAR Veneto) non e' raggiunta

      Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse; nota: in altro punto si afferma che il controllo deve essere fatto con riferimento all'attualita' (verosimilmente, alla piu' recente tra le annualita' concluse)

      Sent. Cons. Stato 117/2015: legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi; in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi (ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno)

      Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta all'assunzione, nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da insufficienza della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata presentata, gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il provvedimento, dal momento che la valutazione della capacita' economica deve rivestire carattere di attualita'

      TAR Lombardia: la sussistenza di un provvedimento di espulsione gravato di un divieto di rientro in Italia per 10 anni e' motivo sufficiente per revocare il nulla osta all'ingresso del lavoratore concesso per il fatto che in sede di espulsione lo straniero aveva fatto uso di un alias; il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dovuto al non essere nota la corrispondenza dei due diversi nomi allo stesso straniero non e' imputabile all'amministrazione

      TAR Lombardia: in caso di annullamento del nulla-osta all'assunzione motivato dall'emersione di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore straniero, il ricorso dello stesso straniero contro il provvedimento e' inammissibile, la legittimazione ad agire spettando esclusivamente al datore di lavoro che ha richiesto il nulla-osta

 

 

Ingresso del lavoratore (torna all'indice del capitolo)

 

      Il datore di lavoro informa il lavoratore dellavvenuto rilascio

      Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare per la richiesta di visto entro 6 mesi (entro un anno, secondo il com. Mininterno 11/4/2007; nota: il termine di 6 mesi e' ribadito da Mess. INPS 8738/2008 e da Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011) dal rilascio

      Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      La rappresentanza diplomatico-consolare

o   comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o   rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.

o   trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

      Nota: la mancata trasmissione telematica dallo Sportello unico al consolato del nulla-osta per lavoro subordinato, regolarmente allegato alla domanda di visto, non e' motivo sufficiente per il diniego di visto (TAR Lazio)

      Quando il nulla-osta all'assunzione per lavoro subordinato sia stato smarrito dal lavoratore, con smarrimento regolarmente denunciato, e sia stata prodotta una copia conforme all'originale (avente la stessa validita' di questo), l'Ambasciata non puo' rifiutare il visto unicamente sulla base dell'assenza dell'originale (TAR Lazio)

      Legittimo il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato se viene esibito un passaporto con numero appartenente ad una serie non piu' in vigore (TAR Lazio)

      Lo smarrimento del passaporto indicato ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato rende il rigetto del visto di ingresso provvedimento vincolato (sent. Cons. Stato 6410/2011); nota: assurdo!

      Illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso (TAR Lazio)

      Legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (TAR Lazio; nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)

      Legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico (TAR Lazio)

      Illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto (TAR Lazio)

      Il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

      Entro 8 gg. dallingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, esibendo la documentazione comprovante la disponibilita' di alloggio e l'avvenuta richiesta di certificazione di idoneit alloggiativa (all'Ufficio tecnico comunale, il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, alla ASL, il certificato di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; da nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri) e la dichiarazione del datore di impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (art. 8 bis Regolamento; nota: previsione inutile, dato che l'impegno e' gia' esplicitato nel contratto di soggiorno); copia del contratto di soggiorno firmato dal lavoratore e trasmessa dallo Sportello unico al Centro per limpiego, allautorita consolare italiana competente e al datore di lavoro

      Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)

      Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: il datore di lavoro e' tenuto ad accompagnare il lavoratore; nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

      Lo Sportello unico richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lavvenuta consegna, indicando il domicilio fiscale dello straniero; in caso di evidenza di errore nell'anagrafica del codice fiscale, lAgenzia delle entrate sollecita l'Ufficio archivio anagrafico a correggerlo (circ. Ufficio archivio anagrafico 12/7/2006, citata da F.A.Q. sul sito del Mininterno).

      Lo Sportello unico da' assistenza al lavoratore per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che e' poi spedita dal lavoratore da uno degli uffici postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare la possibilita' di assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia (Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

      Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda che procede all'assunzione, che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione venga richiesta direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

      Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano

      La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

      Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

      Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

 

      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

      Integrazione Linee-guida Expo 2015:

o   per il personale per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno "per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015

o   ampliate le categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti ufficiali

o   per i lavoratori stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate

o   per ingressi per motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile richiedere un visto per missione anziche' per lavoro

      La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo' esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri

 

 

Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un contratto di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale contratto o documento (verosimilmente, al fine di determinare la stipula del contratto) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale

 

      Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

      TAR Lombardia: legittima la revoca del nulla-osta all'assunzione ove emerga, dal confronto delle impronte, che sullo straniero grava un divieto di reingresso; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato

      TAR Lombardia: legittimo il diniego del permesso per lavoro subordinato motivato dalla revoca del nulla-osta all'ingresso (fondata, a sua volta, sull'esistenza di una espulsione pregressa), se tale revoca non e' stata impugnata dall'interessato e mantiene quindi intatta la propria efficacia

      Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi

      Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso

      Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa

      Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione

      Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero

      TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento del contratto di soggiorno adottato, sulla base di una mera segnalazione al SIS, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, senza salvaguardare il diritto di partecipazione procedimentale da parte del destinatario del provvedimento

      Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)

      TAR Lombardia: in presenza di revoca del nulla-osta all'assunzione, il diniego di rinnovo del permesso e' provvedimento con contenuto vincolato

      TAR Toscana: il fatto che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia stato ottenuto sulla base di documentazione falsa (ditta inesistente) rende legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di nuovi elementi sopravvenuti (occupazione effettiva), dato che questi non sono atti a sanare l'irregolarita' iniziale, perche' frutto di un soggiorno che non avrebbe dovuto essere consentito

      TAR Lazio: legittimo il diniego di permesso per attesa occupazione se il lavoratore, data l'inerzia della rappresentanza diplomatica rispetto al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, e' entrato in Italia per turismo

      TAR Toscana: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se lo Sportello Unico ha revocato il nulla-osta a seguito della cessazione dell'attivita' dell'impresa che lo aveva richiesto, e il Consolato ha conseguentemente revocato il visto di ingresso, senza che tali provvedimenti siano stati impugnati nei termini dall'interessato

      TAR Lombardia: il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e, in conseguenza, del permesso per lavoro subordinato, se emerge la falsita' della dichiarazione relativa al requisito reddituale del datore di lavoro (nella fattispecie, una cooperativa) e' legittimo e ha carattere vincolato; non puo' ritenersi sussistente un affidamento formatosi negli anni in capo al lavoratore, se questi non dimostra di aver effettivamente costituito un rapporto di lavoro con quel datore di lavoro

      Sent. Cons. Stato 1451/2013: l'inesistenza del rapporto di lavoro e la consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' motivo sufficiente per revocare, a seguito dell'accertamento, il permesso rilasciato; in relazione alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell'appellante, puo' essere presa in considerazione dalle competenti autorita' una domanda di permesso di soggiorno per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo debitamente e correttamente documentata

      Sent. Cons. Stato 2911/2014: legittima le revoca del permesso per lavoro subordinato se il presunto datore di lavoro ha denunziato come falsa l'affermazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro e non risulta provata l'esistenza di alcun altro rapporto

      TAR Toscana: legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

      Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'

      Sent. Cons. Stato 5014/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso

      Sent. Cons. Stato 5387/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero

      Sent. Cons. Stato 24/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero

      Sent. Cons. Stato 1113/2016: legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso

      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

      Sent. Cons. Stato 4619/2015: il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso (relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente) e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa (il documento e' stato prodotto da un'agenzia); i fatti sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato

      Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

      TAR Piemonte: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche

      TAR Campania: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente

      Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria

      Ord. Cons. Stato 1134/2015: l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

      Sent. Cons. Stato 4113/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato

      TAR Veneto: un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso

      Sent. Cons. Stato 1229/2015: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'interessato ha presentato le dimissioni dal posto di lavoro per il quale era stato consentito il suo ingresso in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi anche irreperibile; le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)

      TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

      Sent. Cons. Stato 3989/2013: semplici irregolarita' formali (quali mancata indicazione del lavoratore sul libro matricola e la difformita' riscontrata nel formato della busta paga allegata) non sono sufficienti a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro, ai fini del diniego di permesso, se nei fatti l'esistenza del rapporto risulta provata

      TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento, per irregolarita' della documentazione presentata, del nulla-osta rilasciato all'aspirante datore di lavoro e il conseguente annullamento automatico del permesso per lavoro subordinato, quando siano trascorsi 3 anni dal rilascio, se non viene data comunicazione di avvio del procedimento anche allo straniero, con possibilita', per questo, di prospettare la sopravvenienza dei requisiti per conservare il titolo di soggiorno; in una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe potuto, con adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno solo se il rapporto di lavoro instaurato fosse risultato fittizio e inesistente e quindi se fosse stato falsato l'intero procedimento di ingresso e assunzione

 

 

Stipula del contratto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Il termine per la stipula del contratto di lavoro, caratterizzato da condizioni per lo piu' gia' indicate nel contratto di soggiorno, e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)

      L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008)

      Un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso (TAR Veneto)

 

      Circ. Minlavoro 11/4/2014:

o   l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori (D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi i rapporti di volontariato

o   l'obbligo si applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori

o   l'obbligo non si applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori

o   in attesa del rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

      Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (sulla base di circ. Mingiustizia 3/4/2014):

o   l'obbligo, di cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori, non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione

o   in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva

o   il certificato penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente tramite delegato), utilizzando l'apposito modello; vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro, del lavoratore e, se del caso, del delegato

o   e' necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte dell'interessato, di apposito modello e allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato

o   il certificato puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa esibizione del documento di identita'

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Il lavoratore giunto in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro, puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dellimmigrazione, dalla quale risulti l'indisponibilita' del datore di lavoro (circ. Mininterno 20/8/2007)

      Nota: circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione; l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello Unico e questura

      TAR Lazio: coerentemente con quanto stabilito da circ. Mininterno 20/8/2007, al lavoratore straniero per il quale l'interesse del datore di lavoro sia venuto meno dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma prima del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione e, se nel frattempo ha trovato una nuova occupazione, un permesso per lavoro; in ogni caso, va valutata la possibilita' di rilasciare un permesso ad altro titolo in base ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, TAR Lazio (che estende la conclusione al caso di qualunque causa imputabile al datore di lavoro, incluso quello in cui il datore di lavoro sia indagato per aver preteso denaro dallo straniero per la presentazione della richiesta di nulla-osta, quando non siano emerse, in relazione ai fatti, responsabilita' penali dello straniero), Sent. Cons. Stato 3166/2014 (che, per il caso in esame, sottolinea come il rilascio del permesso sia atto dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte dello straniero, non essendo a lui imputabile la cessazione dell'attivita' dell'impresa, e afferma che, ai fini del rilascio del permesso, l'interessato dovra' allegare solo l'iscrizione al Centro per l'impiego; nota: la sentenza aggiunge in modo impreciso quanto segue: "nonche' la dimostrazione inerente la disponibilita' di fonti lecite di sostentamento"); in senso quasi opposto, sent. Cons. Stato n. 4064/2009: la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio, a maggior ragione se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento

      Ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

      Diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007); nello stesso senso, TAR Toscana (illegittimo il diniego in mancanza di istruttoria atta ad escludere che tale mancata instaurazione sia dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del lavoratore, quali il tentativo da parte del datore di lavoro di imporre condizioni di lavoro diverse da quelle precedentemente concordate), TAR Umbria (quando non vi sia evidenza di un intenzionale aggiramento delle norme di legge, l'instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato ai fini dell'ingresso, da parte del lavoratore straniero cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno, e' legittima, ed e' illegittimo, quindi, il successivo diniego di rinnovo per mancata instaurazione del primo rapporto), Sent. Cons. Stato 5211/2012 (la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale sia stato autorizzato l'ingresso per motivi indipendenti dal lavoratore non esonera l'amministrazione che abbia gia' rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione dal valutare, in sede di rinnovo, la nuova assunzione sopraggiunta; irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, il fatto che l'interessato non abbia di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, a suo tempo rilasciato)

      Sent. Cons. Stato 3717/2012: ai fini della revoca del permesso di soggiorno per lavoro, motivata dal carattere fittizio del rapporto di lavoro, l'amministrazione e' tenuta ad accertare l'effettiva sussistenza di tale carattere, non potendosi escludere che il trasferimento in altro comune del datore di lavoro sia proprio la causa della cessazione di un effettivo rapporto di lavoro, della quale il trasferimento in altro comune del lavoratore sia l'effetto

      La mancata segnalazione da parte dello straniero della sopravvenuta indisponibilita' del datore a stipulare il contratto di soggiorno per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso (TAR Lombardia)

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

  il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

  in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, dopo aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno il lavoratore puo' essere assunto anche da altri datori di lavoro (quanto meno, in aggiunta al datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso); nello stesso senso, in caso di sopravvenuta indisponibilita' di quel datore di lavoro, TAR Lazio, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. Cons. Stato 4151/2011

      Circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione; l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello Unico e questura

 

 

Durata del permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

      Durata del permesso di soggiorno:

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche (torna all'indice del capitolo)

 

      Le lavoratrici (non quelle domestiche) non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (2 mesi precedenti data presunta del parto; eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo; 3 mesi dopo il parto; eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta, aggiunti ai 3 mesi successivi al parto; Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dingresso del bambino nella casa familiare), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino (art. 54, co. 1 D. Lgs. 151/2001); il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva di gravidanza (art. 54, co. 2 D. Lgs. 151/2001); il divieto non si applica in caso di colpa grave che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice e' stata assunta o per raggiungimento del termine, di esito negativo della prova (art. 54, co. 3 D. Lgs. 151/2001); il licenziamento intimato in violazione di queste disposizioni e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace (art. 54, co. 5 D. Lgs. 151/2001)

      Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche al lavoratore che abbia preso congedo di paternita' (art. 54, co. 7 D. Lgs. 151/2001)

      Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, co. 9 D. Lgs. 151/2001)

      La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o la risoluzione consensuale del rapporto concordata durante la gravidanza o i primi tre anni (L. 92/2012) di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio (art. 55 D. Lgs. 151/2001); l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale e' condizionata sospensivamente alla convalida (L. 92/2012)

      Le disposizioni relative alla convalida della richiesta di dimissioni o della risoluzione consensuale si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per i primi tre anni (L. 92/2012) dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, co. 4 D. Lgs. 151/2001)

 

      Sent. Cass. 17433/2015: il divieto di licenziamento per la donna incinta e fino al compimento del primo anno di vita del figlio non si applica al lavoro domestico (mentre si applicano le norme sul congedo di maternita' e le disposizioni di cui ad artt. 6 co. 3, art. 16, art. 17, art. 22 co. 3 e co. 6 D. Lgs. 151/2001)

      Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; il licenziamento irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto di recesso e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace

      Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che dall'inizio della gravidanza, purche' intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla legge; periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati), la lavoratrice non puo' essere licenziata, salvo che per giusta causa; le dimissioni in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti, se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalita' previste da art. 4 L. 92/2012; le assenze non giustificate entro i 5 gg, salvo che si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice; disposizioni quasi identiche sono contenute nel CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula di contratto di soggiorno

      Art. 14 co. 2 Conv. OIL 189/2011 impone agli Stati parte della convenzione di adottare, per i lavoratori domestici, norme non meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri lavoratori, in materia di sicurezza sociale e di maternita'

      Nota: circ. INPS 25/2013 ha chiarito che il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto da art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da art. 1 co. 250 L. 228/2012 non e' applicabile al rapporto di lavoro domestico, date le peculiarita' di quest'ultimo

 

 

Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita' (torna all'indice del capitolo)

 

      Al di fuori delle ipotesi di tutela della maternita', le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Minlavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con Decr. Minlavoro 15/12/2015[53]; Circ. Minlavoro 4/3/2016: nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o da lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, e' richiesta comunque la convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente competente

      Entro 7 gg dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita'

      La trasmissione dei moduli puo' avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali o degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. 276/2003

      Il datore di lavoro che alteri i moduli e' punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro; l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro; si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981; Circ. Minlavoro 4/3/2016: la violazione non e' sanabile, e non e' quindi applicabile l'istituto della diffida obbligatoria

      Questa disciplina non si applica in caso di lavoro domestico o di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all'articolo 2113 co. 4 c.c. (verosimilmente, il riferimento e' alle commissioni di conciliazione) o avanti alle commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. 276/2003; Circ. Minlavoro 4/3/2016: la disciplina non si applica neanche

o   al recesso durante il periodo di prova

o   ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del Codice della Navigazione

o   ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte dimissioni in bianco non e' presente in tale ambito

      Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 L. 92/2012 (abrogate da art. 26 D. Lgs. 151/2015) si applicano anche alle dimissioni nell'ambito del rapporto di lavoro domestico; non e' chiaro se quelle disposizioni si debbano intendere ora sostituite dalla nuova disciplina; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula del contratto di soggiorno, ma il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali, non contiene disposizioni analoghe

      Decr. Minlavoro 15/12/2015:

o   il modulo e' inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente

o   la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca garantisce, in particolar modo,

  il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identita')

  l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione

  la possibilita' di revoca della comunicazione entro 7 gg dalla data di trasmissione

  l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca

o   la verifica dell'identita' del soggetto che effettua l'adempimento, necessaria per prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sul fatto che l'accesso alle funzionalita', disponibili nel portale www.lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e' possibile solo se l'utente e' in possesso del PIN INPS; il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento

o   il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato; questo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalita' e quindi assumersi la responsabilita' dell'accertamento dell'identita' del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file pdf prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV

      Circ. Minlavoro 4/3/2016 (in materia di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro):

o   resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso di giusta causa di dimissioni; in mancanza di rispetto di tale termine, le dimissioni, anche se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno

o   in caso di dimissioni rassegnate con modalita' diverse da quelle previste da D. Lgs. 151/2015, le dimissioni sono inefficaci; il datore di lavoro dovrebbe, in tal caso, invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalita' telematiche previste da D. Lgs. 151/2015

o   la disciplina non si applica neanche

  al recesso durante il periodo di prova

  ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del Codice della Navigazione

  la disciplina non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte dimissioni in bianco non e' presente in tale ambito

o   nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o da lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, e' richiesta comunque la convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente competente

o   il modulo e' a disposizione anche nella versione in tedesco, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano

o   il lavoratore puo' accedere al sistema per la compilazione e la trasmissione del modulo direttamente, tramite il codice PIN (nota: la pratica delle dimissioni in bianco potrebbe essere sostituita dalla pretesa del datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, di conoscere il codice PIN e delle altre informazioni utili a rinnovarlo; resta pero' in mano al lavoratore la possibilita' di revocare le dimissioni tramite i soggetti abilitati)

o   in caso di accesso assistito da un soggetto abilitato, non e' necessario il PIN, essendo sufficienti le credenziali di ClicLavoro che tale soggetto possiede o deve chiedere al momento della comunicazione

o   il sistema informatico chiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; i dati corrispondenti vengono quindi inseriti automaticamente e non sono modificabili dall'utente, con l'eccezione dell'indirizzo di e-mail del datore di lavoro, che puo' essere aggiornato dal lavoratore

o   per rapporti iniziati prima del 2008, l'utente compila le sezioni 2 e 3 del modulo; per rapporti iniziati dopo il 2008, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro, l'utente potra' selezionare il rapporto di lavoro tra quelli attivi

o   ai fini dell'eventuale revoca, il lavoratore potra' accedere solo alle comunicazioni con data di trasmissione che cada negli ultimi 7 gg; nota: non e' chiaro se il lavoratore riceva comunque informazione diretta e sicura dell'avvenuto invio del modulo (necessaria per evitare che l'invio sia stato effettuato dal datore di lavoro), ne' se la data di cessazione del rapporto possa essere anteriore al termine utile per la revoca

o   il modulo e' trasmesso all'indirizzo di e-mail del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana

o   solo a condizione del rispetto di tali modalita' il datore di lavoro potra' considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, conseguentemente presentare entro 5 gg dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'art. 9-bis L. 608/1996, con le modalita' previste da con Decreto Minlavoro 30/10/2007; analoga considerazione vale per la risoluzione consensuale

 

 

Licenziamento e dimissioni (torna all'indice del capitolo)

 

      In caso di licenziamento o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, da circ. Mininterno 19/5/2001; nota: legittimi solo per giusta causa – da art. 2119 c.c. –, benche vi sia interesse di ambo le parti a non eccepire sullesistenza di questa), che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per limpiego:

o   iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; note:

  dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

  Sent. Cons. Stato 1229/2015: le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)

o   iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o   rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento delleffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; giurisprudenza:

  TAR Campania: il rinnovo non puo' essere negato per il solo fatto che il rapporto di lavoro concluso ha avuto durata molto breve (ne', sembra evincersi, per il fatto che non ha avuto luogo l'iscrizione nell'elenco anagrafico; nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 2645/2015, Sent. Cons. Stato 4114/2016; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa, di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014

  Sent. Cons. Stato 2645/2015:

-       la spettanza di un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, puo' ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma; tuttavia, perche' la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo di validita' del permesso di soggiorno per lavoro, un'attivita' lavorativa sia stata effettivamente svolta, producendo un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante l'apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacita' lavorative

-       ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, non e' sufficiente che lo straniero al momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento; eventuali periodi di disoccupazione nel periodo di validita' del precedente permesso debbono essere computati nel periodo annuale, potendosi rifiutare il permesso nel caso in cui lo straniero abbia gia' accumulato un anno di permanenza per reperire un lavoro (diversamente opinando, sarebbe agevole eludere il requisito reddituale, e la connessa esigenza di contribuzione fiscale e previdenziale da parte dello straniero, instaurando, in prossimita' della scadenza del permesso e per una durata minima, rapporti di lavoro meramente strumentali al rilascio di un nuovo permesso; nota: inammissibile estrapolazione dalle norme vigenti; in senso contrario, TAR Campania)

  Sent. Cons. Stato 1230/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da assenza di reddito, senza concessione del beneficio di un permesso per attesa occupazione, se al momento dell'adozione del provvedimento e' gia' spirato il periodo di un anno che la legge concede per trovare una nuova occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2645/2015 e Sent. Cons. Stato 2645/2015 (il fatto che l'appellante sia tornato in patria per un lungo periodo non consente, quale motivo di forza maggiore, una deroga ampliativa alla durata dell'attesa occupazione, posto che tale previsione costituisce gia' una deroga al principio della necessaria percezione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento)

  TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa

  Sent. Cons. Stato 1222/2015:

-       la possibilita' di concedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore anno non e' necessariamente esclusa dal fatto che l'interessato se ne sia avvalso per la residua quota di validita' del permesso di soggiorno

-       il fatto che lo straniero sia stato in passato ripetutamente vittima di irregolarita' retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate dal giudice del lavoro successivamente all'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso motiva il riesame del provvedimento e l'eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione

  TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione

  Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso, l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

  Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento

  Sent. Cons. Stato 4105/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se lo straniero non ha comunicato, nemmeno in sede di contraddittorio a seguito di preavviso di rigetto, all'amministrazione di aver intrapreso attivita' lavorativa autonoma dalla quale ricava un reddito adeguato

  Sent. Cons. Stato 1231/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione scaduto, se non e' soddisfatto il requisito relativo ai mezzi di sostentamento sufficienti

  TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito)

  Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato

o   per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allart. 8 L. 68/1999 equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione nellelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)

o   specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o   ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014; note:

  formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro)[54]

  Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18 mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato, prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero sia privo di permesso)

  Sent. Cons. Stato 3822/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, gia' rinnovato per attesa occupazione, se lo straniero ha prodotto solo una proposta di assunzione, in qualita' di domestico, da parte di persona titolare di un reddito insufficiente a garantire la retribuzione di un dipendente, non rilevando, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

o   in mancanza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[55], alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:

  oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 48 co. 5 D. Lgs. 81/2015; tali redditi possono ora arrivare a un totale di 7.000 euro per anno, in base ad art. 48 co. 1 D. Lgs. 81/2015[56]); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')

  non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile

  non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)

  Sent. Cons. Stato 4700/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondato sul mancato reperimento di nuova occupazione, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto, dal momento che assumono rilievo le sopravvenienze (nel caso in esame, comunque documentate dallo straniero, a dispetto dal mancato preavviso)

  Circ. Mininterno 3/10/2016: la modifica introdotta da L. 92/2012 non pone limiti alla rinnovabilita' del permesso per attesa occupazione, anche quando sia trascorso il periodo di un anno di iscrizione nelle liste di collocamento; l'amministrazione deve tener conto, a tal fine, dell'esistenza di motivi umanitari o legati a obblighi costituzionali o internazionali e delle condizioni di inserimento socio-familiare, da bilanciare con eventuali ragioni legate alla pericolosita' dell'interessato, anche qualora manchino gli altri requisiti; con riferimento al requisito reddituale, rilevano anche i redditi complessivi dei familiari conviventi con il richiedente, ed e' opportuno fare riferimento alle indicazioni fornite da Sent. Cons. Stato 2730/2016 (in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile)

  Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

  Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

  Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

  Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

  TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

  Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

  Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

  TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

  Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

  Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando il cumulo dei redditi di familiari non facenti parte del nucleo di familiari (fratelli e cugini) per i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento; nota: la sentenza sembra considerare non rinnovabile il permesso in presenza di fruizione dell'indennita' di disoccupazione se tale indennita' non integra il requisito di reddito sufficiente, non tenendo conto del fatto che la durata del permesso per attesa occupazione deve consentire il soggiorno per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, a prescindere dall'importo di tale prestazione

  Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

  Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

  Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

  Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

  Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

  Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero (va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria)

o   in mancanza di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[57], di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota: se liscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; giurisprudenza:

  Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)

  Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente (verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di rinnovo e' atto strettamente vincolato

  Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

      Sent. Cons. Stato 3674/2014, Sent. Cons. Stato 3677/2014, Sent. Cons. Stato 3904/2014:

o   art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012, fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione

o   il periodo minimo di un anno previsto art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre dal momento della concessione o del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro), senza computare i periodi precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali irregolarita' amministrative sanabili

o   ai fini della concessione del permesso per attesa occupazione non possono richiedersi requisiti di reddito e, solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

      Sent. Cons. Stato 4638/2014: se sono trascorsi 12 mesi dall'iscrizione al Centro per l'impiego, ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di risorse sufficienti; elementi sopraggiunti possono consentire il rilascio o rinnovo del permesso solo se essi sono verificati e sufficientemente consolidati; spetta pero' all'amministrazione riesaminare tempestivamente la situazione su istanza di parte e valutare la condotta dello straniero nel periodo successivo nonche' la effettivita' e la costanza del rapporto di lavoro e delle relative dichiarazioni di reddito

      TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare (nello stesso senso, quando si tratti di straniero che abbia fatto ngresso per ricongiungimento, TAR Veneto), sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione

      Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando il cumulo dei redditi di familiari non facenti parte del nucleo di familiari (fratelli e cugini) per i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento

      Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

      Sent. Cons. Stato 3879/2015: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

      La cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

 

      Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):

o   si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilita'

o   lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi

o   per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione

      Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):

o   la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012

o   destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli

o   NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che

  siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000

  possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

  possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo

o   NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966

o   importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)

o   NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

o   alla NASpI non si applica il prelievo contributivo

o   NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane

o   erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

o   il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio

o   il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione

o   erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)

o   erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento

      Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):

o   sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

o   NASpI riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano

  per giusta causa

  durante il periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

o   requisito contributivo:

  sono valide tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali

  la disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti

  per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

  ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili

-       i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato

-       i contributi figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

-       i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilita' di totalizzazione

-       i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare

  qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva

  non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne' i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

  ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un ampliamento del quadriennio di riferimento

  in relazione alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa

o   requisito delle 30 giornate lavorative:

  le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria

  i seguenti eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

-       assenza dal lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

o   durata della prestazione:

  la NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

  ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata

  ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo

  al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente procedimento di calcolo

-       in caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI

-       in caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

-       in entrambi i casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI; nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

  non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012

  le indennita' di disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate

  per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento

  in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola

  ai fini della durata delle indennit NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia' percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita

o   presentazione della domanda:

  per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

  possono essere utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:

-       via web, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'INPS

-       tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

-       tramite Contact center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)

  il termine di 68 gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:

-       data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,

     nel caso di evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita' indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte residua

     nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

-       data di cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)

-       data di fine del periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a giornate

-       trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa

o   decorrenza della prestazione:

  la NASpI spetta a decorrere:

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda e' presentata entro l'ottavo giorno

-       dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno

-       dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

  in caso di contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della sua verifica all'esito della sentenza definitiva

  l'eventuale rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della sospensione della prestazione

  la NASpI non sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacita' lavorativa

  l'evento di maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

  quando la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita', disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternita'

o   incentivo all'autoimprenditorialita':

  non e' riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

  in caso di sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e' alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012

  il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   nuovo rapporto di lavoro subordinato:

  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso (anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennita' stessa era stata sospesa

  la contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI

  la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore

  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986; ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

-       il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito annuo previsto

-       il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

  in questo caso, l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

  in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza

  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

  il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

o   nuova attivita' di lavoro autonomo:

  in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivit era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'

  in tal caso l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa in argomento

  qualora nel corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate

o   in generale, in caso di nuove attivita' lavorative:

  all'inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto

  in caso di svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita' lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80 per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI dovra' essere posta in decadenza

o   decadenza dalla prestazione:

  il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

-       perdita dello stato di disoccupazione

-       inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015

-       inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015

-       raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

-       acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per la NASpI

-       violazione delle regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti) e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

  l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo

o   prestazioni accessorie:

  per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso

  ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse

  il periodo di contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva ai fini pensionistici

  resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennit in argomento

o   l'indennita' di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito

o   ricorsi:

  competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha emesso il provvedimento

  il ricorso va presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento amministrativo

-       online (tramite codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online -> per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online

-       tramite i patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

  si applica il regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che decorre in alternativa:

-       dal 181-esimo giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione

-       dal 301-esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione

-       dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 gg

-       dal 91-esimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale

      Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):

o   ai fini dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria, e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione "o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)

o   il Minlavoro, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015

o   la NASpI puo' essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare, ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la disoccupazione e' quindi "involontaria")

o   le attivita' svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso ricevuto per tali attivita')

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'

o   in caso di prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di corresponsione della indennita' di disponibilit da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione

o   in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione dell'indennita' di disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la generalita' dei lavoratori

o   la cessazione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione

o   in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero del soggetto percettore di NASpI,

  se il lavoratore si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

  se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

  se il lavoratore si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio INPS 367/2009

  se il lavoratore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa italiana

      Circ. INPS 194/2015:

o   riguardo al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici, vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate lavorative); nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore

o   anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi (art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane)

o   art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per l'impiego entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione

o   nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20, comma 3 D. Lgs. 150/2015):

  partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro

  partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

  accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

  decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione

  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione

o   in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   nei casi in cui e' comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21 co. 9 D. Lgs. 150/2015)

o   art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986 (8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di indennita' di disoccupazione

      L'eventuale trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste dallo stesso Regolamento CE 883/2004, dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione

      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

      Le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009); TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo

 

 

Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo

      Mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore) oltre 60 gg. dopo la scadenza; in senso contrario, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania); Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso, denunciato alla questura)

      Necessaria per il rinnovo la permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: in particolare, mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

      Note:

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

o   in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore e formalmente impossibile, data la necessita di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso allart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o   da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio); Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione

      Giurisprudenza:

o   la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

o   in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016, citata da Circ. Mininterno 3/10/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

o   illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

o   accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)

o   legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   inammissibile il ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

o   molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

o   la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

o   in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

o   l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

o   anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

o   l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

o   non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

o   legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)

o   lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

o   se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

o   il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato (Sent. Cons. Stato 3879/2015)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)

 

      Durata del permesso rinnovato (nota: essendo la durata disciplinata esplicitamente dal D. Lgs. 286/1998, si applica la deroga alla regola principale di durata non superiore a quella di rilascio):

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

      La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[58]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

      Nota: di fatto impossibile procedere alla compilazione del modello Unificato-LAV o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS quando il permesso sia scaduto da meno di 60 gg, ma non sia ancora stata presentata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in queste situazioni, il lavoratore che potrebbe essere assunto non e' in grado di indicare nella richiesta di rinnovo l'esistenza di un contratto di lavoro; deve cosi' avvalersi, nell'immediato, di un rinnovo per attesa occupazione

      Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

      Nota: quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp; nella prassi, questa estensione non e' sempre riconosciuta in relazione a tutti gli aspetti

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non e' richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (D. Lgs. 40/2014, che ha soppresso art. 36-bis DPR 394/1999)[59]

      Nota: gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis e di art. 36-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

      Nota: prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 40/2014, TAR Lombardia affermava che, se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

 

 

Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Obbligo di comunicazione al Centro per limpiego competente (o, per lavoro domestico, all'INPS, da L. 2/2009) per ogni rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale; circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009: con eccezione del lavoro accessorio), di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche' quelle relative all'instaurazione di un rapporto di tirocinio (Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie) o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, in relazione a

o   instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

  per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)

  per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)

  per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)

o   ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.

      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

      TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

      Per rapporti di lavoro diversi da quello domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti (art. 17 co. 1 L. 35/2012: incluso quello di trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico) quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); Circ. Minlavoro 28/11/2011: il Modello Unificato-Lav (in vigore dal 30/4/2011), che include campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e all'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio, sostituisce il Modello Q per la comunicazione allo Sportello Unico della stipulazione di contratto di soggiorno; eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

o   per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare

o   per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

      Nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi informatici predisposti per la trasmissione dei modelli, il datore di lavoro e' comunque tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo (Decreto Minlavoro 30/10/2007 e Nota Minlavoro)

      Per lavoro domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009); circ. INPS 17/2/2009: si applicano gli stessi termini temporali previsti per il lavoro subordinato; consentita solo (circ. INPS 49/2011) la trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) e la trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011); quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta (Decreto Minlavoro 30/10/2007); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

      Nota: nel Modello Unificato-Lav, alla voce "Scadenza del permesso di soggiorno", e' previsto che possa esere inserita la data convenzionale 01/01/1900 in caso di lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso; non e' pero' contemplata la possibilita' di assumere nei primi 60 gg dopo la scadenza del permesso

      Soppresso l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[60]

 

 

Diritti del lavoratore straniero (torna all'indice del capitolo)

 

      Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la parita si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano

      Sono garantiti i diritti fondamentali di ogni lavoratore migrante, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno (art. 1 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998)

      Il lavoratore migrante irregolarmente soggiornante, nei casi in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficia, per se stesso e per i familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni (art. 9 Convenzione OIL n. 143/1975 e, riguardo al diritto alla retribuzione, art. 2126 c.c.)

      Note:

o   benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)

o   art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o   Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

  Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

  benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

  la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

  in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

  art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

  quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

      Trib. Voghera: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) nella parte in cui non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)

      L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1 e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lapprendimento della lingua italiana, consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

      Gli infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:

o   lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

o   il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

o   non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

o   il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

      Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014, art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952); in precedenza, si erano registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:

o   tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o   le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o   secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

  sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

  violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

  violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

  l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

  la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

  attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

      Adottato un bando, da parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello stesso senso, un bando dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova

 

      Parere UNAR (emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale): la norma di L. 47/1948 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto di art. 9 L. 52/1996) potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib. Milano e Trib. Brescia

      Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all'albo dei giornalisti, ha diritto a diventare direttore responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948 deve ritenersi abrogata per incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere, specificando che

o   qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997

o   nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)

      Trib. Torino:

o   art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano

o   pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata

      Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino) l'iscrizione della testata giornalistica che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di cittadinanza italiana (comunicato ASGI)

      L'Associazione Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)

      Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno

      Trib. Milano: i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001

      Trib. Milano (su ricorso presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali, per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi

      Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque, il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)

      Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini

      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

      Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)

      Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione

      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche' le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato, coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani e comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni italiani, Parere UNAR e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)

      L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri

      Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi

      Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)

      Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi

      A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca

      Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta

      Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri

      Presentato ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici, potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati

      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

      Lettera dell'ASGI al Ministro dellIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lIntegrazione e allUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

      Lettera dell'ASGI al direttore generale dellASL di Olbia con cui si chiede di chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975

      Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa

      Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

      Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando

      Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria

      A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)

      A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni

      Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione

      Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni

      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

      Un bando dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)

      Una Nota ASGI segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione pubblica:

o   le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:

  alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso

  e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria

  l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione

o   enti che hanno emesso bandi illegittimi:

  Ferrovie Circumetnea

  Banca d'Italia (60 coadiutori)

  Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato

  Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato

  Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato

  Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso

  ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani

  MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno

  Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)

  Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia

  Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)

  Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni

  A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato

  Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani

  Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari

  Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari

      Il Comune di Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale (com. ASGI)

      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un avviso, lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)

      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi

      Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica amministrazione)

 

      Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[61] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)

      Il familiare straniero di cittadino comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea

      Il titolare di permesso UE slp accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri

      Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita' risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario

      Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle modifiche introdotte dalla L. 97/2013

      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

      Note:

o   in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa

o   il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario

      Sent. Cass. 18523/2014:

o   il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

o   gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

o   l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro

o   art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")

o   se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

o   Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

o   dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

 

      Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti a tempo determinato)

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso per lavoro subordinato

o   e iscritto obbligatoriamente al SSN

o   accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma

o   e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno

o   accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o   puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)

o   puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o   puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:

  TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma

  Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio

  Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

o   puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o   accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o   accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentita lassunzione (fatti salvi i requisiti di eta) anche di titolari di

o   permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o   permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o   permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o   permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[62]; note:

  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)

      Nota: All. 2 alla circ. INPS 17/2/2009 menziona un insieme vasto di permessi di soggiorno abilitanti al lavoro, che include, oltre al permesso per adozione e attesa cittadinanza, quello per affari, attesa status apolidia, minore eta', missione, motivi di giustizia, motivi religiosi, residenza elettiva, etc.; viene menzionato anche un permesso per "lavoro subordinato a seguito di vertenza"

 

      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

  che sono distaccati, per la durata del distacco

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

  che sono titolari di permesso UE slp

  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

  lavoro subordinato

  permesso UE slp

  motivi familiari

  attesa occupazione

  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

  Carta blu UE

  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

      Non e richiesto il nulla-osta al lavoro, ma la previa iscrizione nellelenco anagrafico o, se il rapporto e gia in corso, comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (citata esplicitamente solo per titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari, motivi umanitari, integrazione del minore; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)

      Note:

o   la possibilita' di iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla parita di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)

o   circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o   circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

o   circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011

      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005); nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro

      Le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

 

      Lavoro accessorio (artt. 48 e 49 D. Lgs. 81/2015)[63]:

o   i redditi non possono superare i 7.000 euro l'anno[64]; il limite e' di 3.000 euro l'anno netti per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (Circ. INPS 142/2015: per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno, se questa e' antecedente; il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita')

o   le somme corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore non possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno; qualora vengano superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate anche in agricoltura,

  per attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'

  per attivita' agricole svolte da soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di soggetti esonerati da imposte e altri obblighi perche' prevedono di realizzare, nel corso dell'anno, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti

o   per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; nelle more della emanazione del decreto il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro, e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Circ. INPS 149/2015: committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso

  procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico), con le seguenti modalita' di accesso, acquisto e gestione dei voucher (Allegato Circ. INPS 149/2015):

-       il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalita':

     sportelli INPS

     sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio" (a condizione di possesso del PIN)

     Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)

     associazioni di categoria dei datori di lavoro

-       il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalita':

     sportelli INPS

     sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio", oppure nella sezione "Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)", oppure nella sezione "Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi"

     Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)

-       la registrazione dei prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede una attivita' di verifica dei dati da parte del Contact Center, che contatta i potenziali prestatori (l'operazione richiede 2-3 giorni)

-       una volta verificati i dati, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, entro circa 25 giorni lavorativi, la carta (INPS card c.d. "Postepay virtual"), sulla quale e' possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverra' automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali; la riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione)

-       in caso di impossibilita' di riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, e' necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione

-       il prestatore minorenne, che, in quanto tale, non puo' ricevere la INPSCard, ricevera' da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie

-       per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, e' necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Poste Italiane

-       il committente versa, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalita':

     tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale e la causale LACC appositamente istituita

     tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10; nel caso che la procedura venga attivata da una associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; in questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, puo' essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS

     tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio"

-       per la dichiarazione dei rapporti di lavoro e' necessario che ci sia disponibilita' sul conto "Lavoro Accessorio"

-       prima dell'inizio delle attivita' di lavoro accessorio (anche il giorno stesso, purche' prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua, attraverso il sito internet www.inps.it o il Contact Center (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante), o recandosi presso una sede INPS, la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali; la dichiarazione deve contenere

     l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale

     la data di inizio e di fine presunta dell'attivita' lavorativa

     il luogo di svolgimento della prestazione

-       si ricorda che il committente e' obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL; nel caso in cui, dopo la dichiarazione, si verifichino delle variazioni relative ai periodi di inizio o fine lavoro o ai lavoratori impiegati, esse devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati; la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come indicato in circ. INPS 157/2010

-       al termine della prestazione lavorativa, il committente comunica all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta gia' effettuata preventivamente attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro

-       l'INPS, ricevuta la comunicazione del committente a consuntivo, verifica la copertura economica delle prestazioni di lavoro sul conto "Lavoro Accessorio"; in caso di esito positivo, procede all'invio delle disposizioni di pagamento a favore del prestatore; in caso contrario, segnala al committente l'impossibilita' di procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentira' la copertura della operazione di rendicontazione (nota: la verifica dovrebbe essere effettuata in sede di recepimento della dichiarazione di inizio della prestazione; non e' neanche chiaro come si proceda in caso di inerzia del committente)

-       una volta ottenuta notizia dell'avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, l'INPS completa la procedura con l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale del prestatore e il riversamento all'INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

  tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo

  banche popolari abilitate

o   i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate (Circ. INPS 149/2015 specifica: oltre che attraverso i canali previsti per committenti imprenditori o professionisti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale)

o   i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg successivi (nota: non e' chiaro se questo significhi che i buoni debbano essere utilizzati necessariamente entro 30 gg dall'acquisto[65]); Circ. INPS 149/2015: il Minlavoro, con nota n. 3337 25/6/2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione e' effettuata secondo le attuali procedure

o   il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario (individuato con decreto del Ministro del lavoro; nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 co. 1 lettere a e c, e art. 6 co. 1, 2 e 3 D. Lgs. 276/2003), successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio; il concessionario versa anche i contributi previdenziali all'INPS (13% del valore nominale del buono) e all'INAIL (7% del valore nominale del buono)

o   il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio

o   i compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

 

      Art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia stabilisce che gli Stati membri della Comunita' europea e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e alloccupazione (clausola di stand still)

      Sent. Corte Giust. C-225/12:

o   in base ad art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola

o   in base allo stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato

o   in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga durata sono soddisfatte; nota: "permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"

 

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Puo ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato

o   extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

  lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

  motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

  studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

  studio, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[66], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

  studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

-       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello

-       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

     e giunto in Italia da almeno tre anni

     e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

     dispone di un alloggio

     svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

  motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato

  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

  motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

  motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

o   entro quote, il titolare di permesso per

  formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote dell'anno successivo; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

  lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[67]; note:

-       Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

-       Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

-       Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

-       Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

-       Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

-       Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

-       TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

-       Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

-       Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

  motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio, secondo cui, in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,

-       Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

-       circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos come operata dal Mininterno, in quanto la specificit ed eccezionalit del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facolt di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nota: in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lorientamento giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il rispetto delle quote di ingresso")

-       Parere Cons. Stato 15/7/2015:

     la giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai pressoche' unanime e consolidato nel tempo

     orientamento contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013

     si opta per l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)

 

      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria, e in relazione alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

 

      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

 

      Richiesta la stipula di contratto di soggiorno ai fini della conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012)

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

      TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

      Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)

      Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

 

      Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previo rilascio del nulla-osta al lavoro (entro quote, da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) e stipula del contratto di soggiorno il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

      Ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro si prescinde dal requisito di residenza all'estero (da D. Lgs. 3/2007); dello stesso esonero godono i familiari di tale straniero che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)

      TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

 

Sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato) per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di validita o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

      Note:

o   la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o   ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o   perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto

o   il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o   e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)

o   il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali

o   il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o   il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

  la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o   quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

 

      Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo sono aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)

o   sono piu' di 3

o   sono minori in eta' non lavorativa

o   sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

      E' applicata, in sede di condanna, anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009, per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati

      In caso di condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno idoneo, all'ente che li ha occupati si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica, al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in realta' elenca solo aggravanti

      Mininterno e Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE osserva come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia

      Il Minlavoro provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti, sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori di tali minoranze

      Sent. CEDU L. E. c. Grecia: art. 4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare la schiavitu' ed il lavoro forzato, prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli volti alla prevenzione e repressione della tratta, ma anche idonei a fornire effettiva protezione alle vittime; in tal senso, gli Stati sono responsabili della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime e potenziali vittime della tratta; Grecia condannata per l'inefficacia delle indagini svolte, a seguito del riconoscimento della ricorrente (trafficata e costretta a prostituirsi) come vittima di tratta, per individuare i colpevoli e per la durata eccessiva del relativo procedimento giudiziario (in violazione di art. 6 e art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

      Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

o   21.701 ispezioni

o   76.391 posizioni lavorative controllate

o   802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

      Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

o   139.624 aziende ispezionate

o   73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

o   115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

o   1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

      Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

o   9.722 lavoratori controllati

o   4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

o   406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

 

      La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[68]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),

o   si cumula con quelle previste

  all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

  per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1967)

o   la sua applicazione esclude (D. Lgs. 151/2015) l'applicazione delle sanzioni di cui ad art. 19 co. 2 e 3 D. Lgs. 276/2003 (per mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazioen di assunzione o, in alternativa, di copia del contratto di lavoro, mancata comunicazione di trasformazioni del rapporto di lavoro, mancata comunicazione relativa a somministrazione di lavoro, mancata comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, mancata consegna al lavoratore di dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola) e di quelle cui ad art. 39 co. 7 L. 133/2008 (per omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori nel libro unico del lavoro)

o   si applica anche in caso di

  utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)

  rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

  prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)

  somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

  rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

  rapporto di lavoro domestico (art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015[69])

  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

  rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

  esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

  regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

  affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

      Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[70]:

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

      Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[71], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)

      Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito

      Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)

      Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche' si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti di legge

      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

 

      Circ. Minlavoro 26/7/2016:

o   i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero", per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione, di stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda rilasciata da oltre 60 gg, va applicata la maxisanzione di cui all'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002 come modificata da D. Lgs. 151/2015, ma non deve ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998

o   in tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ne' la ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche quando la manifestazione di volonta', non verbalizzata, sia stata espressa, o non siano ancora trascorsi i 60 gg dal rilascio della ricevuta, occorre seguire le procedure previste in caso di irregolare occupazione di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno; in tali casi, ferma restando la configurabilita' del reato di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxisanzione (art. 3 co. 3-quater d.l. 12/2002 come modificato da D. Lgs. 151/2015), va esclusa l'operativita' della diffida, dato che il lavoratore straniero non puo' essere considerato "occupabile" (nota: la diffida andrebbe esclusa solo nei casi in cui le condizioni che consentono l'accesso al lavoro non possono maturare nei termini previsti dalla diffida stessa)

 

      Sent. Cass. 251/2012:

o   il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia

o   la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

      Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:

o   il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o   nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o   il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o   l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o   l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

      Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., introdotto da L. 199/2016)

o   reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi

  recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori

  utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

o   se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

o   costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

  la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

o   costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta'

  il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3

  il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa

  l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

o   la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite

o   in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p., e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; se tale confisca non puo' essere effettuata, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato

o   i beni confiscati alimentano il Fondo per le misure anti-tratta di cui all'art. 12 L. 228/2003 (come modificato da L. 199/2016), che e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   quando ricorrano i presupposti per il sequestro preventivo indicati da art. 321 co. 1 c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale

o   arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote a carico dell'ente che si sia reso responsabile dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

 

      Rete del lavoro agricolo di qualita' (art. 6 L. 116/2014, come modificato da L. 199/2016):

o   e' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti relativi al rispetto delle norme in materia di lavoro, nonche' altri soggetti, tra cui gli Sportelli unici per l'immigrazione

o   la Rete e' articolata in sezioni territoriali, che promuovono, in particolare, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali

o   i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'

o   alla Rete sopraintende una cabina di regia interistituzionale; tra gli altri compiti, la cabina di regia ha quelli di

  valutare la percentuale di lavoratori stranieri effettivamente impiegati tra coloro cui e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione (trasmettendo una relazione annuale alle Camere)

  promuovere iniziative in materia di assistenza ai lavoratori stranieri immigrati

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Mercato del lavoro:

o   retribuzione netta mensile media

  nel 2015, distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: fino a 800 euro, 14,1%; 801-1.200 euro, 27,1%; 1.201-1.600 euro, 35,9%; 1.601-2.000 euro, 14,1%; oltre 2.000 euro, 8,8%

-       comunitari: fino a 800 euro, 35,1%; 801-1.200 euro, 38,0%; 1.201-1.600 euro, 20,6%; 1.601-2.000 euro, 3,6%; oltre 2.000 euro, 2,7%

-       stranieri: fino a 800 euro, 39,0%; 801-1.200 euro, 40,3%; 1.201-1.600 euro, 17,4%; 1.601-2.000 euro, 2,4%; oltre 2.000 euro, 0,9%

  nel 2014, distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: fino a 800 euro, 15,2%; 801-1.200 euro, 28,6%; 1.201-1.600 euro, 34,5%; 1.601-2.000 euro, 13,4%; oltre 2.000 euro, 8,3%

-       comunitari: fino a 800 euro, 38,1%; 801-1.200 euro, 36,5%; 1.201-1.600 euro, 18,7%; 1.601-2.000 euro, 4,1%; oltre 2.000 euro, 2,5%

-       stranieri: fino a 800 euro, 39,6%; 801-1.200 euro, 41,2%; 1.201-1.600 euro, 16,0%; 1.601-2.000 euro, 2,6%; oltre 2.000 euro, 0,6%

  nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.304 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 968 euro

  nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.300 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 986 euro

  quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       media: 973 (-24.5%)

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)

-       per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)

-       per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)

-       per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994

-       retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)

  nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)

-       italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)

-       comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)

-       stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)

  quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)

-       per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)

-       per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)

-       per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024

  nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):

-       italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellistruzione e sanita' 1.408)

-       stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellistruzione e sanita' 1.104)

  nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

-       italiani: 1.258 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

  nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.239 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 973 euro

  nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):

-       italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)

-       stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)

o   partecipazione al mercato del lavoro,

  cifre assolute (dati ISTAT riportati da articolo di G. Casucci):

-       occupati:

     2013: 22.190.535, di cui

      italiani: 20.007.692

      comunitari: 701.520

      stranieri: 1.481.323

     2014: 22.278.917, di cui

      italiani: 19.984.796

      comunitari: 746.119

      stranieri: 1.548.001

-       in cerca di lavoro:

     2013: 3.068.664, di cui

      italiani: 2.613.822

      comunitari: 131.683

      stranieri: 323.159

     2014: 3.236.007, di cui

      italiani: 2.770.312

      comunitari: 138.983

      stranieri: 326.712

-       inattivi:

     2013: 26.508.661, di cui

      italiani: 25.338.757

      comunitari: 293.902

      stranieri: 876.002

     2014: 26.494.178, di cui

      italiani: 25.253.867

      comunitari: 327.991

      stranieri: 912.321

-       totale popolazione in eta' da lavoro (> 15 anni):

     2013: 51.767.860

     2014: 52.009.102

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 52,7%

     comunitari: 73,1%

     stranieri: 67,0%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 56,0%

     comunitari: 63,3%

     stranieri: 56,9%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 11,4%

     comunitari: 15,1%

     stranieri: 16,7%

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 47.5%

     comunitari: 73,0%

     stranieri: 67,3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 55,4%

     comunitari: 62,6%

     stranieri: 56,7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 12,2%

     comunitari: 15,7%

     stranieri: 17,4%

  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 62,7%

     comunitari: 74,9%

     stranieri: 68,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 55,3%

     comunitari: 63,0%

     stranieri: 55,9%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 11,5%

     comunitari: 15,8%

     stranieri: 18,0%

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 62,9%

     comunitari: 75,4%

     stranieri: 68,4%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 56,4%

     comunitari: 65,4%

     stranieri: 58,6%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 10,3%

     comunitari: 13,3%

     stranieri: 14,5%

-       numero di occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):

     italiani: 20.564.681

     stranieri: 2.334.048

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 61,4%

     comunitari: 75,4%

     stranieri: 68,9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 56,5%

     comunitari: 66,5%

     stranieri : 60,4%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 8,0%

     comunitari: 11,8%

     stranieri: 12,3%

  nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 61,4%

     comunitari: 76,3%

     stranieri: 69,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 56,3%

     comunitari: 68,2%

     stranieri : 60,8%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 8,1%

     comunitari: 10,6%

     stranieri: 12,1%

  nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 61.6%

     stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     italiani: 56.9%

     stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     italiani: 7.5%

     stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)

  nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 73.3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 71.2%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     stranieri e comunitari: 8.5%

  nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 73.2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     stranieri e comunitari: 8.3%

  nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 73.7%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 71.7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     stranieri e comunitari: 8.6%

  nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 72.9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

     stranieri e comunitari: 69.8%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

     stranieri e comunitari: 10.2%

o   sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):

  2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%

  2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%

  2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%

  2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%

o   percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):

  2008: 4,3%

  2009: 7,5%

  2010: 10,1%

  2011: 8,5%

  2012: 11,4%

o   occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

  alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

  media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

  bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o   occupati in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

  lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

  lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

  collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

  lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o   suddivisione degli occupati per titolo di studio,

  nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

-       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

-       licenza media: 497 (38.3%)

-       diploma: 479 (36.9%)

-       titolo universitario: 136 (10.5%)

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%

-       licenza elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%

-       licenza media: italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%

-       diploma: italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%

-       titolo universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%

-       licenza elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%

-       licenza media: italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%

-       diploma: italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%

-       titolo universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%

  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%

-       licenza media: italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%

-       diploma: italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%

-       titolo universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,4%; comunitari 4,5%; stranieri 11,7%

-       licenza media: italiani 27,3%; comunitari 24,1%; stranieri 40,6%

-       diploma: italiani 48,0%; comunitari 57,6%; stranieri 36,9%

-       titolo universitario: italiani 21,3%; comunitari 13,8%; stranieri 10,8%

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,1%; comunitari 3,3%; stranieri 11,2%

-       istruzione secondaria inferiore: italiani 27,2%; comunitari 24,1%; stranieri 42,0%

-       istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria: italiani 47,7%; comunitari 59,2%; stranieri 35,0%

-       istruzione terziaria e post lauream: italiani 22,1%; comunitari 13,4%; stranieri 11,8%

o   grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)

  fino alla licenza media:

-       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

-       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

-       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

-       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

-       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

  diploma

-       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

-       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

-       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

-       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

-       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

  laurea

-       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

-       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

-       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

-       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

-       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):

  2008:

-       italiani: 17,3%

-       stranieri: 39,4%

  2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

  2011:

-       italiani: 19,1,8%

-       stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

  2012:

-       italiani: 19,5%

-       stranieri: 41,2%

  2013:

-       italiani: 22,0%

-       stranieri: 40,9%

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

  per sesso:

-       maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%

-       femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%

  per eta':

-       15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%

-       25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%

-       35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%

-       45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%

-       55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%

o   variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

  occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

  disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

  inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):

  maschi stranieri:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi

  femmine straniere:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive

  maschi italiani:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi

  femmine italiane:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a un articolo di C. Bonifazi):

  maschi stranieri:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi

  femmine straniere:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive

  maschi italiani:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi

  femmine italiane:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive

o   durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):

  2007:

-       fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%

-       oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%

  2011:

-       fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%

-       oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%

o   occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):

  variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:

-       italiani: -847

-       stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)

  incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo

o   occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):

  2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)

  2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)

  2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui 519.293 stranieri)

  2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui 472.834 stranieri)

  2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui 467.565 stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare, 638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632 stranieri)

  2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati): 944.634, di cui 485.480 stranieri

  2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati): 898.429, di cui 459.616 stranieri

  2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati): 886.125, di cui 445.485 stranieri

o   lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  2010: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri (inclusi i comunitari)

  2011: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri (inclusi i comunitari)

  2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri (inclusi i comunitari)

  2013: 140.611 stranieri (inclusi i comunitari), pari al 13,9% del totale

  2014: 811.748, di cui 41.496 comunitari 73.758 stranieri

  2015: 842.840, di cui 48.908 comunitari, 83.846 stranieri

o   giornate di occupazione in agricoltura per lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)

  2011: 26.190.884 (23% del totale)

  2012: 25.598.449 (25% del totale)

o   occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui

  per settore:

-       agricoltura: 88.992

-       energia: 2.856

-       manifattura: 403.907

-       costruzioni: 348.602

-       commercio: 170.102

-       alberghi e ristoranti: 187.896

-       trasporti e comunicazioni: 90.941

-       intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548

-       servizi alle imprese e altre attivit professionali: 147.245

-       pubblica amministrazione: 3.439

-       istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463

-       altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292

  per gruppi professionali:

-       legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763

-       professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153

-       professioni tecniche: 80.891

-       impiegati: 39.456

-       professionisti qualificati nelle attivita': 302.810

-       artigiani operai specializzati: 589.188

-       conduttori di impianti: 216.943

-       professioni non qualificate: 783.989

-       forze armate: 357

o   occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

  complessivamente:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%

-       conduttori di veicoli a motore: 3,0%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%

-       addetti alle vendite: 2,5%

-       totale prime 10: 59,1%

  maschi:

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%

-       conduttori di veicoli a motore: 5,1%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%

-       personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%

-       totale prime 10: 54,0%

  femmine:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%

-       addetti alle vendite: 3,0%

-       tecnici della salute: 2,4%

-       professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%

-       artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%

-       esercenti delle vendite: 1,4%

-       totale prime 10: 77,5%

o   occupati nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi professionali

  legislatori, dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%

  professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%

  professioni tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%

  impiegati: italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%

  professionisti qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%

  artigiani operai specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%

  conduttori di impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%

  professioni non qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%

  forze armate: italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%

o   occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:

  2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani

  2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani

  2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani

  2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani

o   occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri

  2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri

  2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri

  2012: 20.602.216 italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri

o   tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri

  2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri

  2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri

  2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri

o   tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri

  2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri

  2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri

  2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri

o   tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri

  2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri

  2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri

  2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri

o   tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):

  tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%

  percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%

o   tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)

  UE-27: 16,8%

  Spagna: 32,9%

  Portogallo: 22,1%

  Estonia: 21,9%

  Lettonia: 21,2%

  Grecia: 20,7%

  Svezia: 18,2%

  Francia: 18,2%

  Irlanda: 17,5%

  Finlandia: 16,8%

  Danimarca: 16,5%

  Belgio: 15,6%

  Italia: 12,2%

  Slovenia: 11,9%

  Germania: 11,3%

  Cipro: 9,9%

  Paesi Bassi: 9,7%

  Regno Unito: 9,5%

  Ungheria: 8,9%

  Austria: 8,4%

  Lussemburgo: 6,4%

  Repubblica Ceca: 5,7%

o   occupati comunitari e stranieri per sesso (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  2005: maschi, 734.000 circa; femmine, 431.000 circa

  2006: maschi, 835.000 circa; femmine, 511.000 circa

  2007: maschi, 921.000 circa; femmine, 577.000 circa

  2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa

  2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa

  2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa

  2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa

  2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa

o   occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

  15-24 anni: 166.274 (7,4%)

  25-34 anni: 699.442 (31,1%)

  35-44 anni: 782.363 (34,7%)

  45-54 anni: 462.562 (20,5%)

  55-64 anni: 129.101 (5,7%)

  oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)

o   occupati per nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%

  35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%

  45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%

  oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%

o   occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

  alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%

  media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%

  bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%

o   correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

  alta scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%

  media scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%

  bassa scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%

o   occupati per settore

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri

-       costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,3% degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri

-       costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri

-       commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri

o   occupati in azienda per rapporto di lavoro:

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri

-       subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       lavoro subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)

-       lavoro subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)

-       lavoro autonomo: italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)

o   occupati dipendenti per posizione lavorativa:

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri

-       impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri

-       operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri

-       apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri

-       impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri

-       operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri

-       apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri

o   occupati dipendenti per classe di retribuzione:

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri

-       oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri

-       oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

o   occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

  fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani

  da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani

  oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani

  non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani

o   occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):

  Romania 561.637

  Albania 232.531

  Marocco 147.105

  Ucraina 132.217

  Filippine 107.280

  Moldavia 77.148

  Polonia 68.128

  Cina 66.956

  Peru' 62.779

  Ecuador 62.699

o   caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

  eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')

  percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')

  tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')

  tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')

  tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')

  percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')

  percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')

  percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')

  percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')

  percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')

  percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')

  percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')

  percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')

  percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')

  percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')

o   rapporti di lavoro attivati:

  nel 2011 per stranieri, per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

-       femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)

  nel 2014, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 8.061.236 (1.050.181 tempo indeterminato, pari al 13,0%; 5.644.756 tempo determinato, pari al 70,0%; 213.589 apprendistato, pari al 2,6%; 650.913 contratto di collaborazione, pari all'8,1%; 501.797 altro, pari al 6,2%)

-       comunitari: 769.417 (143.731 tempo indeterminato, pari al 18,7%; 572.416 tempo determinato, pari al 74,4%; 12.898 apprendistato, pari all'1,7%; 15.709 contratto di collaborazione, pari al 2,0%; 24.663 altro, pari al 3,2%)

-       stranieri: 1.126.982 (423.047 tempo indeterminato, pari al 37,5%; 623.951 tempo determinato, pari al 55,4%; 27.645 apprendistato, pari al 2,5%; 16.653 contratto di collaborazione, pari all'1,5%; 35.686 altro, pari al 3,2%)

  nel 2015, per cittadinanza e per tipo di contratto  (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.431.525 (1.693.280 tempo indeterminato, pari al 20,1%; 5.604.806 tempo determinato, pari al 66,5%; 173.423 apprendistato, pari al 2,1%; 457.656 contratto di collaborazione, pari al 5,4%; 502.360 altro, pari al 6,0%)

-       comunitari: 782.953 (183.690 tempo indeterminato, pari al 23,5%; 558.325 tempo determinato, pari al 71,3%; 9.802 apprendistato, pari all'1,2%; 9.753 contratto di collaborazione, pari al 1,2%; 21.483 altro, pari al 2,7%)

-       stranieri: 1.186.682 (470.131 tempo indeterminato, pari al 39,6%; 650.674 tempo determinato, pari al 54,8%; 21.699 apprendistato, pari all'1,8%; 10.460 contratto di collaborazione, pari allo 0,9%; 33.718 altro, pari al 2,8%)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0,3% altro)

-       femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0,7% altro)

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 693.988 (32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di collaborazione, 6,5% altro)

-       femmine: 436.365 (48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 8,7% altro)

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       comunitari: 768.808 (160.122 tempo indeterminato, 555.260 tempo determinato, 11.120 apprendistato, 15.451 contratto di collaborazione, 25.855 altro)

-       stranieri: 1.087.942 (430.962 tempo indeterminato, 582.162 tempo determinato, 22.317 apprendistato, 15.854 contratto di collaborazione, 36.647 altro)

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       comunitari: 759.320 (168.207 tempo indeterminato, 544.165 tempo determinato, 8.989 apprendistato, 14.686 contratto di collaborazione, 23.283 altro)

-       stranieri: 1.117.219 (434.347 tempo indeterminato, 611.843 tempo determinato, 19.634 apprendistato, 15.641 contratto di collaborazione, 35.754 altro)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 21,0%

-       2-3 mesi: 20,3%

-       4-12 mesi: 38,9%

-       oltre 1 anno: 19,9%

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 20,0%

-       2-3 mesi: 19,8%

-       4-12 mesi: 37,9%

-       oltre 1 anno: 22,3%

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: comunitari, 215.777; stranieri, 229.546

-       2-3 mesi: comunitari, 193.274; stranieri, 215.476

-       4-12 mesi: comunitari, 254.911; stranieri, 416.551

-       oltre 1 anno: comunitari, 104.346; stranieri, 226.369

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: comunitari, 210.620; stranieri, 244.763

-       2-3 mesi: comunitari, 191.730; stranieri, 222.980

-       4-12 mesi: comunitari, 251.789; stranieri, 416.962

-       oltre 1 anno: comunitari, 105.181; stranieri, 232.514

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%

-       recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)

-       raggiungimento del termine: 43,0%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%

-       recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)

-       raggiungimento del termine: 41,1%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 11,7%

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       raggiungimento del termine: comunitari, 419.992; stranieri, 487.494

-       cessazione attivita': comunitari, 4.275; stranieri, 13.484

-       dimissioni del lavoratore: comunitari, 103.413; stranieri, 278.944

-       licenziamento: comunitari, 86.765; stranieri, 169.064

-       pensionamento: comunitari, 249; stranieri, 282

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 153.114; stranieri, 138.674

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       raggiungimento del termine: comunitari, 407.212; stranieri, 507.507

-       cessazione attivita': comunitari, 4.161; stranieri, 11.884

-       dimissioni del lavoratore: comunitari, 104.264; stranieri, 282.582

-       licenziamento: comunitari, 86.278; stranieri, 166.068

-       pensionamento: comunitari, 299; stranieri, 407

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 157.106; stranieri, 145.781

o   rapporti di lavoro cessati per nazionalita':

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.117.710

-       comunitari: 767.808

-       stranieri: 1.087.942

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.107.228

-       comunitari: 759.320

-       stranieri: 1.117.219

o   beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  nel 2010:

-       cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)

-       cassa integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)

-       indennita' di mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)

-       pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)

-       congedo parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)

-       assegno per il nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)

  nel 2011:

-       cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)

-       cassa integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)

-       indennita' di mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)

-       pensione assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)

-       congedo parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)

-       assegno per il nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)

  nel 2012:

-       cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)

-       cassa integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)

-       indennita' di mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 59.565 (su un totale di 507.495; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)

-       pensione assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)

-       congedo parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)

-       assegno per il nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)

  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 69.460 (su un totale di 619.514)

-       cassa integrazione straordinaria: 50.084 (su un totale di 760.554)

-       indennita' di mobilita': 17.618 (su un totale di 314.441)

-       indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 212.806 (su un totale di 1.620.316)

-       Mini ASpI: 42.164 (su un totale di 384.294)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 64.541 (su un totale di 513.700; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 32.738 (su un totale di 14.478.113)

-       pensione assistenziale: 43.413 (su un totale di 3.674.367)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 32.406 (su un totale di 378.300)

-       congedo parentale: 15.286 (su un totale di 281.863)

-       assegno per il nucleo familiare per lavoratori: 320.122 (su un totale di 2.839.352)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 4.823 (su un totale di 1.329.426)

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 57.878 (su un totale di 481.192)

-       cassa integrazione straordinaria: 37.863 (su un totale di 653.607)

-       indennita' di mobilita': 16.249 (su un totale di 354.793)

-       indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 201.689 (su un totale di 1.512.015)

-       Mini ASpI: 70.478 (su un totale di 611.288)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 35.740 (su un totale di 14.312.595)

-       pensione assistenziale: 51.361 (su un totale di 3.731.626)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 31.032 (su un totale di 360.342)

-       congedo parentale: 15.551 (su un totale di 280.878)

-       assegno per il nucleo familiare: 319.743 (su un totale di 2.830.800)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 5.149 (su un totale di 1.259.763)

  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 47.050 (su un totale di 410.765)

-       cassa integrazione straordinaria: 22.232 (su un totale di 470.828)

-       indennita' di mobilita': 13.122 (su un totale di 286.873)

-       indennita' di disoccupazione non agricola, ASpI, Mini ASpI e NASpI: 314.569 (su un totale di 2.425.987)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 39.340 (su un totale di 14.299.048)

-       pensione assistenziale: 59.228 (su un totale di 3.838.802)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 29.193 (su un totale di 346.007)

-       congedo parentale: 16.310 (su un totale di 300.070)

-       assegno per il nucleo familiare: 321.045 (su un totale di 2.800.195)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 5.283 (su un totale di 1.154.277)

o   canali di reperimento di un posto di lavoro:

  Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):

-       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

-       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

-       sindacati, patronato: 2,9%

-       agenzie/intermediari privati: 9,0%

-       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

-       Centri per limpiego: 1,9%

-       altro: 1,7%

-       senza intermediari: 1,6%

  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri

-       Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri

  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri

  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 25,5% degli italiani, 56,1% dei comunitari, 61,9% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 17,0% degli italiani, 16,9% dei comunitari, 13,3% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 2,9% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 0,8% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,4% dei comunitari, 3,7% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 2,1% degli italiani, 3,5% dei comunitari, 3,6% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 1,8% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,2% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

-       concorso pubblico: 16,3% degli italiani, 1,6% dei comunitari, 0,3% degli stranieri

-       contattato direttamente dal datore di lavoro: 6,8% degli italiani, 5,4% dei comunitari, 4,7% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri

-       altro: 1,3% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0,8% degli stranieri

o   infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

  2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

  2005: 124.828 (13,3%)

  2006: 129.303 (13,9%)

  2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

  2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

  2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

  2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

  2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

  2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2013: 94.669 (15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2014: 94.772 (14,4%; solo stranieri: 10,5%; infortuni mortali: 138, pari a 13,7% del totale, di cui il 8,3% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

  2015: 91.745 (14.5%; solo stranieri: 10,6%; infortuni mortali: 182, pari a 15,5% del totale, di cui il 9,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  2010: italiani 40.001, comunitari 671, stranieri 1.789

  2011: italiani 43.994, comunitari 695, stranieri 1.972

  2012: italiani 43.253, comunitari 783, stranieri 2.075

  2013: italiani 48.545, stranieri (inclusi i comunitari) 3.254

  2014: italiani 53.793, stranieri (inclusi i comunitari) 3.544

o   giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):

  occupati:

-       italiani: 2.762.159

-       comunitari e stranieri: 455.609

  disoccupati:

-       italiani: 706.674

-       comunitari e stranieri: 94.690

  tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 40.9%

-       comunitari e stranieri: 53.7%

  tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 32.5%

-       comunitari e stranieri: 44.5%

  tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 20.4%

-       comunitari e stranieri: 17.2%

  durata media della disoccupazione:

-       italiani: 17.3 mesi

-       comunitari e stranieri: 12.3 mesi

  lavoro subordinato a tempo indeterminato:

-       italiani: 53,3%

-       comunitari e stranieri: 63,9%

  lavoro subordinato a tempo determinato:

-       italiani: 28,9%

-       comunitari e stranieri: 24,8%

  collaborazione coordinata e continuativa:

-       italiani: 4,5%

-       comunitari e stranieri: 1,8%

  lavoro autonomo:

-       italiani: 13,3%

-       comunitari e stranieri: 9,5%

  alta specializzazione:

-       italiani: 42,3%

-       comunitari e stranieri: 7,5%

  media specializzazione:

-       italiani: 51,1%

-       comunitari e stranieri: 64,4%

  bassa specializzazione:

-       italiani: 6,6%

-       comunitari e stranieri: 28,1%

  alta scolarizzazione:

-       italiani: 15,3%

-       comunitari e stranieri: 5,9%

  media scolarizzazione:

-       italiani: 61,9%

-       comunitari e stranieri: 45,8%

  bassa scolarizzazione:

-       italiani: 22,9%

-       comunitari e stranieri: 48,3%

  sotto-inquadramento:

-       italiani: 27.7%

-       comunitari e stranieri: 36.0%

o   giovani tra 15 e 30 nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  occupati

-       italiani: 2.240.359

-       comunitari: 130.118

-       stranieri: 249.879

  disoccupati

-       italiani: 1.072.441

-       comunitari: 39.098

-       stranieri: 101.746

o   giovani tra 15 e 30 ne' occupati ne' impegnati nello studio

  2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)

-       comunitari: 106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)

-       stranieri: 278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)

  2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 2.066.309 (di cui 50,5% maschi, 49,5% femmine)

-       comunitari: 93.774 (di cui 31,8% maschi, 68,2% femmine)

-       stranieri: 253.215 (di cui 35,4% maschi, 64,6% femmine)

o   ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

  numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)

  numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)

  posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)

  posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)

  lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)

o   attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

  21.701 ispezioni

  76.391 posizioni lavorative controllate

  802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

o   attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

  139.624 aziende ispezionate

  73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

  115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

  1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

  9.722 lavoratori controllati

  4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

  406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):

  lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco

  numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400

  committenti per stranieri:

-       committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite

-       enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite

-       imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite

-       imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite

-       imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite

-       famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite

-       scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite

 

 

 

9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (torna all'indice)

 

      Ambito di applicazione della disciplina

      Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

      Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

      Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

      Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

      Permesso di soggiorno per piu' annualita'

      Assistenza sanitaria e previdenza

      Sanzioni

 

Ambito di applicazione della disciplina (torna all'indice del capitolo)

 

      La disciplina specifica del lavoro stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016) non si applica agli stranieri che (art. 24 co. 16 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro

o   svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi, inclusi gli stranieri distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi

o   sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

o   godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e Paesi terzi

 

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Procedura per lingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:

o   la richiesta puo' riguardare solo il settore agricolo o turistico-alberghiero (art. 24 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   la richiesta di nulla-osta puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 6/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014; circ. Mininterno 5/1/2016: adesione dell'Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative al protocollo di intesa stipulato il 6/12/2006); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)

o   ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)[72]

o   ai fini della documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo atto a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa; l'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione; il canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (art. 24 co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[73]

o   domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o   non si effettua accertamento di indisponibilita' (art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[74]

o   rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o   trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):

  la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti (art. 24 co. 6 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[75] a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro

  il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

o   inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)

o   istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o   non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

      Richiesta di nulla-osta presentabile solo per via telematica (Circ. Mininterno 9/4/2009 e Circ. Mininterno 19/4/2010)

      Nota: il datore di lavoro dichiara che non sussistono divieti per la stipula di contratti a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 (dal Modulo per la presentazione della richiesta di nulla-osta)

      Durata del nulla-osta al lavoro < 9 mesi in un periodo di 12 mesi (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[76], anche con riferimento a piu rapporti di lavoro; entro il limite di 9 mesi, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

      In caso di piu' datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, il nulla-osta al lavoro stagionale e' unico ed e' rilasciato a ciascuno di essi, su richiesta anche cumulativa, presentata contestualmente[77]

      La procedura di rilascio del visto per lavoro stagionale puo' essere avviata solo attraverso l'acquisizione dei dati inviati dallo Sportello Unico con il nulla-osta telematico (Circ. MAE 27/4/2010)

      Nota: per il 2012, le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona (Dati Mininterno stagionali 2012)

      Misure di contrasto del lavoro nero (Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010, Mess. INPS 23/5/2012):

o   opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta

o   richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o   in caso di giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o   alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

      Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria (trasmessa automaticamente dallo Sportello Unico ai servizi competenti); note:

o   superato quanto stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno

o   L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per limpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto

      Il nulla-osta al lavoro stagionale e' rifiutato o, se gia' rilasciato, revocato, quando

o   i documenti presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)

o   sussistono motivi ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa:

  condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

  condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

  sanzioni a causa di lavoro irregolare (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

  liquisdazione dell'impresa del datore di lavoro per insolvenza o assenza di qualsiasi attivita' economica (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

  mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

  effettuazione, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, di licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

o   lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)

      Nei casi di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro autorizzati; richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati

      Il permesso reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale (art. 24 co. 17 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

      Fermo restando il limite di 9 mesi, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[78]; il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[79]; circ. Mininterno 20/2/2012: il rinnovo del permesso e' condizionato all'avvenuta presentazione della comunicazione Unificato-Lav relativa al nuovo rapporto di lavoro

      Non si effettuano rilievi fotodattiloscopici in caso di durata del nulla-osta < 30 gg. (art. 9, co. 5 Regolamento; negli altri casi, i rilievi sono effettuati, verosimilmente, su appuntamento fissato dallo Sportello unico); TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche a carattere stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

o   abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o   abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o   sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

      Non si applicano le disposizioni, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, in materia di iscrizione nelle liste di collocamento in caso di licenziamento o dimissioni (art. 24 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[80]; nota: non e' chiaro se al lavoratore stagionale possa essere impedito di iscriversi nelle liste di collocamento, in caso di sopravvenuta disoccupazione

      Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rifiutato o non rinnovato o, se gia' rilasciato, revocato, quando

o   sussiste uno dei motivi ordinari di rifiuto o revoca del permesso

o   e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal D. Lgs. 286/1998 o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui e' stato ottenuto il nulla-osta (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   sussiste una delle cause per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

      Nei casi di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottata in per la sussistenza di una delle cause previste per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

      Sent. Cons. Stato 5437/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale"

      Al lavoratore straniero e attribuito il codice fiscale

      TAR Puglia: illegittimo il diniego del permesso per lavoro stagionale basato sul fatto che il periodo autorizzato in sede di rilascio del visto si e' ormai concluso, quando il ritardo sia dovuto all'amministrazione; in questa situazione, e' legittima la permanenza dello straniero in Italia, in attesa della decisione; lo straniero ha diritto ad ottenere il permesso, sia pure tardivamente, e a chiederne la conversione, tale richiesta dovendo essere presa in esame come se fosse stata presentata in tempo

      TAR Lazio: se il rapporto di lavoro stagionale per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non si avvia, senza colpa del lavoratore, deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione (nota: non e' chiaro se, a giudizio del TAR, tale permesso consenta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o solo di natura stagionale)

      Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna all'indice del capitolo)

 

      Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (art. 24 co. 9 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016), che rispetti lobbligo di uscita alla scadenza del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri rispetto ai connazionali mai entrati regolarmente in Italia per lavoro[81] ai fini dellingresso per lavoro stagionale per lanno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), o per chiamate che attingano da liste (per lo stesso settore?); circ. Minlavoro 21/3/2011 e circ. Minlavoro 5/4/2012: il diritto di precedenza si applica anche ai lavoratori provenienti da paesi diversi da quelli eventualmente elencati nel decreto-flussi

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

      Il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato puo' chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[82]

      Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

      Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

      Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

      Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

      Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

      Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

      TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

      Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

      Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

      Nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita' (torna all'indice del capitolo)

 

      Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti[83] per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[84]

      Il permesso per piu' annualita' e' revocato in caso di (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[85] mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validita annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida, quest'ultima)

      Il nulla-osta pluriennale e richiesto allo Sportello unico dal datore di lavoro del lavoratore che abbia fatto ingresso per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni[86] ed e rilasciato nellambito della quota per lavoro stagionale localmente assegnata[87]

      Modalita' di rilascio del nulla-osta pluriennale (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):

o   il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto[88]

o   la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)

o   la DPL verifica l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie[89]; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o   lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o   al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

      Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: vale il silenzio-assenso, dopo 20 gg, anche per le richieste di nulla-osta al lavoro stagionale pluriennale a favore degli stranieri gia' autorizzati, nell'anno precedente, a prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro; circ. Minlavoro 9/4/2014: in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale si attinge alla quota dedicata, nel decreto di programmazione dei flussi, alle richieste di nulla-osta pluriennale

      I visti dingresso per le annualita successive alla prima sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico); per tali annualita', la richiesta di assunzione puo' essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale (art. 24 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016[90])

      Il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico[91] per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

      Adempimenti successivi (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):

o   per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 24 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016[92], la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)

o   la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale (nota: non e' chiaro se questa disposizione resti valida dopo l'entrata in vigore di L. 203/2016)

o   la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto

o   una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   anche per gli anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg[93] presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso per lavoro stagionale e iscritto obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno

 

      Per i lavoratori stagionali

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

  per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

  contro le malattie

  di maternita

o   non spettano

  lassegno per il nucleo familiare

  il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   non devono essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui all'art. 2 L. 92/2012

      Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allassicurazione per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realta inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia

 

 

Sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

      Nei casi di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottata in per la sussistenza di una delle cause previste per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

 

      Reclusione da 6 mesi a tre anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze, per lavori a carattere stagionale, un lavoratore straniero privo di del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 24, co. 15 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016; unica interpretazione possibile: permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, in corso di validita o del quale, in caso di permesso diverso da quello per lavoro stagionale, sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – da circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

      Note:

o   la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o   ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o   perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)

o   il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o   e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)

o   il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o   il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o   il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

  la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o   quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

      Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo sono aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)

o   sono piu' di 3

o   sono minori in eta' non lavorativa

o   sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

      E' applicata, in sede di condanna, anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009, per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati

 

      Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:

o   il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o   nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o   il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o   l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o   l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

      Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., introdotto da L. 199/2016)

o   reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi

  recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori

  utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

o   se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

o   costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

  la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

o   costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta'

  il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3

  il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa

  l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

o   la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite

o   in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p., e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; se tale confisca non puo' essere effettuata, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato

o   i beni confiscati alimentano il Fondo per le misure anti-tratta di cui all'art. 12 L. 228/2003 (come modificato da L. 199/2016), che e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   quando ricorrano i presupposti per il sequestro preventivo indicati da art. 321 co. 1 c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale

o   arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote a carico dell'ente che si sia reso responsabile dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

 

      Rete del lavoro agricolo di qualita' (art. 6 L. 116/2014, come modificato da L. 199/2016):

o   e' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti relativi al rispetto delle norme in materia di lavoro, nonche' altri soggetti, tra cui gli Sportelli unici per l'immigrazione

o   la Rete e' articolata in sezioni territoriali, che promuovono, in particolare, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali

o   i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'

o   alla Rete sopraintende una cabina di regia interistituzionale; tra gli altri compiti, la cabina di regia ha quelli di

  valutare la percentuale di lavoratori stranieri effettivamente impiegati tra coloro cui e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione (trasmettendo una relazione annuale alle Camere)

  promuovere iniziative in materia di assistenza ai lavoratori stranieri immigrati

 

 

 

10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (torna all'indice)

 

      Aspetti generali: quote, attivita' consentite

      Autorizzazione all'ingresso

      Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi

      Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

      Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

      Rinnovo del permesso

      Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

      Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

      Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

      Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

      Sanzioni

      Cifre

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso, per lo svolgimento di attivita non occasionale di lavoro autonomo non riservata ai cittadini italiani o di paesi UE, entro quote appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi (TAR Lazio: legittima la restrizione ad attivita' imprenditoriali di interesse per l'economia nazionale operata in sede di programmazione; Circ. MAE 27/4/2010: in questi casi, la valutazione sull'idoneita' dell'attivita' imprenditoriale e' di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso)

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib, Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

      Leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote (art. 37, co. 3 T.U.)

      Anche il riconoscimento dei titoli professionali finalizzati allo svolgimento di attivita autonoma e acquisiti all'estero e effettuato entro quote (art. 39, co. 1 Regolamento); la disposizione si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento) e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita

      Nella prassi, per stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita di lavoro, riconoscimento effettuato extra-quote (es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003)

 

      Nota: art. 3 L. 148/2011 stabilisce che

o   l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica

o   le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento (in particolare, le restrizioni numeriche) sono abrogate 4 mesi dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni (Nota di Alberto Guariso: devono quindi considerarsi abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 28 L. 1293/1957, che impongono il requisito di cittadinanza dell'Unione europea per la gestione di un magazzino di vendita o di una rivendita di tabacchi, come pure per il ruolo di coadiutore o dipendente del titolare della rivendita)

o   restrizioni possono essere mantenute per alcune attivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non se introducono una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' (Nota di Alberto Guariso: art. 11-bis L. 148/2011 ha previsto che, in conformita' alla Direttiva 2006/123/CE, sono mantenute restrizioni per i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea; non puo' pero' essere legittimamente mantenuto il requisito di cittadinanza italiana o dell'Unione europea)

o   l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'; nello stesso senso, art. 2 co. 4 DPR 137/2012: sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti

 

 

Autorizzazione all'ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere unattivita di lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite procuratore)

o   dichiarazione, da parte dellautorita competente, di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o   attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

      Ai fini del rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi, richiesti

o   il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o   il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali, se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)

      Dichiarazione di assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellattivita autonoma e attestazione relativa alle risorse necessarie rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societa, anche cooperative, costituite da almeno 3 anni; ai fini dell'attestazione delle risorse, viene presa in considerazione l'entita' del patrimonio societario pro quota (circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

      Nota: nel modulo "z" distribuito dai ministeri (per la conversione da studio a lavoro autonomo) si osservano le seguenti particolarita':

o   per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o   per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o   per titolari di contratto per prestazione dopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o   per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere; nota: art. 7 co. 4 L. 31/2008 stabilisce che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nellambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria (disposizione dichiarata legittima da Sent. Corte Cost. 51/2015)

      Parere Ministero dello sviluppo economico 8/10/2014: ai fini dello svolgimento di attivita' di commercio,

o   la residenza anagrafica dell'imprenditore individuale e' requisito ineludibile (art. 18 co. 2 lettera a DPR 581/1995) per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (richiesta, per lo svolgimento di una attivita' commerciale, entro 30 gg dall'avvio dell'impresa da art. 2196 c.c.); d'altra parte, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno che gli consenta di svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia ha diritto a iscriversi all'anagrafe

o   nel caso di attivita' da svolgersi su aree pubbliche nell'ambito del settore alimentare, il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente, qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI "Servizi e professioni" del Ministero dello svilppo economico

 

      Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio allingresso (anche tramite procuratore), previa presentazione delleventuale dichiarazione di assenza di motivi ostativi (con copia della domanda e della documentazione gia presentata) e dellattestazione relativa alle risorse

      Nulla-osta apposto in calce alla dichiarazione (nota: e nei casi in cui la dichiarazione non e' richiesta?) entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi allingresso del lavoratore; dichiarazione con nulla-osta e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano, entro 3 mesi dalla data di rispettivo rilascio (nota: questo pone un limite sostanziale al termine per il rilascio o il diniego del nulla-osta da parte della questura), per la richiesta di visto di ingresso

 

      Visto per lavoro autonomo (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

o   per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

  per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

  per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)

  il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di

-       certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

-       dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

  in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

-       alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

-       reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

  dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

o   in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

      Visto rilasciato, entro 120 gg. dalla richiesta (art. 26, co. 7, T.U.; in contrasto, art. 39, co. 7 Regolamento stabilisce 30 gg.), per la specifica attivita indicata

      La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia allo straniero anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, pero', la competenza e' dello Sportello Unico; in caso di conversione da permesso per lavoro subordinato o da permesso per motivi familiari, la certificazione non e' richiesta) e da comunicazione del rilascio del visto a Mininterno, INPS e INAIL

      Il visto deve essere utilizzato entro 180 gg. dal rilascio

 

 

Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi (torna all'indice del capitolo)

 

      Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa:

o   possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012, anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative)

o   la startup innovativa deve configurarsi (L. 221/2012) come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  essere operativa da meno di 4 anni

  avere la sede principale in Italia

  avere meno di 5 milioni di euro di fatturato

  non distribuire utili

  avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica

  non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

  soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri

-       almeno il 15% delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo

-       il team e' composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale

-       e' proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE

o   documentazione richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente:

  nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa

  documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore

  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa

  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

o   il Comitato, su delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso

o   il nulla-osta del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa

o   il visto di lavoro autonomo startup e' rilasciato con durata di un anno

o   per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)

o   il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da

  atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

  dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

o   la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno

      Rapp. Ministero sviluppo economico 31/8/2016 sul Programma Italia Startup Visa: dal 24/6/2014 al 31/8/2016 pervenute 132 domande di candidatura (94 con esito positivo; 33 con esito negativo; 5 in attesa di decisione); delle 84 dei 94 candidati ammessi hanno richiesto il visto di ingresso; dei 132 candidati, 93 sono maschi, 39 femmine; principali provenienze:

o   Russia: 30 candidature, 26 accettate, 2 in sospeso

o   Stati Uniti: 18 candidature, 13 accettate, 1 in sospeso

o   Cina: 14 candidature, 10 accettate, 0 in sospeso

o   Pakistan: 14 candidature, 3 accettate, 1 in sospeso

o   Ucraina: 14 candidature, 14 accettate, 0 in sospeso

o   India: 5 candidature, 1 accettate, 0 in sospeso

o   Iran: 4 candidature, 4 accettate, 0 in sospeso

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

      Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivita di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto dopera professionale non configuri un rapporto di lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta al lavoro

      Ingressi per lavoro autonomo per artisti che effettuano prestazioni di durata < 90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivita per il solo imprenditore con riferimento al quale e stato rilasciato il visto (nota: e' un esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90 gg.)

      Dichiarazione nominativa di assenso del CONI, in luogo di nulla-osta al lavoro, per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo

 

      Visto per lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o   per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o   per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

  copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

  copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

  nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

  disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o   per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

      Permesso di soggiorno di durata < 2 anni, rilasciato e consegnato dalla Questura, previo assolvimento obblighi in materia sanitaria (iscrizione al SSN; nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata nell'ambito della procedura di presentazione della richiesta di permesso tramite uffici postali autorizzati)

      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro) e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata nelle more del rilascio del primo permesso) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; per quanto riguarda, invece, iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 2/4/2007), iscrizione al SSN (circ. Minsalute 17/4/2007), esami di guida e rilascio documenti correlati (circ. Mintrasporti 14/9/2007) e' menzionato solo il caso di ingresso per lavoro subordinato; riguardo all'iscrizione al SSN, tuttavia, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 prevede che in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

      Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)

 

      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

      Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

      Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

 

 

Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo; Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati); TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo); Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso, denunciato alla questura)

      Rinnovo condizionato alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per lingresso (Sent. Cons. Stato 6296/2009: incluso il possesso di risorse per lo svolgimento dell'attivita'); in particolare, dimostrazione della disponibilita di alloggio e di reddito non inferiore allimporto dellassegno sociale (da circ. Mininterno 19/5/2001, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; nota: determinazione coerente con art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1238/2010 e Sent. Cons. Stato 4611/2014, che fanno riferimento all'importo, di cui all'art. 26, co. 3 D. Lgs. 286/1998, al di sotto del quale e' prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

      Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)

o   atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

o   dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

      Giurisprudenza:

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

o   in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016 ); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

o   in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

o   illegittimo il diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato da reddito insufficiente, se lo straniero non ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)

o   insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)

o   legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

o   la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)

o   l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

o   accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

o   i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

o   legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

 

      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      Preclusione di ingresso e soggiorno (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e, per lo straniero gia' soggiornante, revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); note:

o   rilevano solo condanne successive allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o   condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02

o   essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); verrebbe invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania, e, in modo piu' generale, per condanne anche recenti, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato

o   Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati

o   Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti)

o   Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale

o   TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o   Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale

o   sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia

o   Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

o   Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

o   Sent. Cons. Stato 4469/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita'

o   Sent. Cons. Stato 5349/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero

o   TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

o   Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

o   Sent. Cons. Stato 3328/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego

o   la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

 

      Lettera dell'ASGI al Sindaco di Padova: si esprimono riserve sull'introduzione, nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova, di un divieto di trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, e di stazionamento con detenzione di tali contenitori, su tutto il territorio comunale, con violazione punita con ammenda di 100 euro e confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare; non si comprende come si possa valutare a priori la presenza di mercanzia, dovendosi escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa, ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle presunte intenzioni

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso per lavoro autonomo ha diritti analoghi a quelli del titolare di permesso per lavoro subordinato riguardo a

o   assistenza sanitaria

o   edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa

o   assistenza sociale

o   studio

o   ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o   possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o   possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)

o   conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o   formazione e riqualificazione

o   accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lo svolgimento di attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato (non dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005), e fatti salvi i requisiti di eta, anche ai titolari di

o   permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[94]; note:

  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

      Nota: lo svolgimento di attivita che richiedano riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri e ammesso extra quota, in caso di titolari di diritto di soggiorno o di permesso UE slp rilasciato dall'Italia; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

      Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

      Sent. Corte Giust. C-186/10: la clausola di non regresso di cui all'art. 41, n. 1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, puo' essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro e' subordinata, sulla base di disposizioni introdotte successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, alla condizione che egli non vi avvii alcuna attivita' commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un'attivita' autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorita' nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell'impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito

      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Puo ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo il titolare di permesso per

o   lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:

  TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma

  Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio

  Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

o   motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permeso per lavoro autonomo, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quest'ultima tipologia di permesso

o   formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta) e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anziche, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; conversione

  extra quota, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[95], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

  in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

  entro quote, negli altri casi; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

-       TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

o   affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o   integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

  il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

  che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       e giunto in Italia da almeno tre anni

-       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o   motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o   protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

 

      Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previo rilascio, da parte dello Sportello unico, della certificazione prevista per l'ingresso per lavoro autonomo il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007; entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007)

 

      Sent. Cons. Stato 2783/2012: la conversione del permesso per assistenza del minore non e' consentita neanche in permesso per lavoro autonomo

 

      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro)

 

      Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

 

 

Sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

      La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[96]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),

o   si applica anche in caso di

  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

      Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[97]:

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

      Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[98], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)

      Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito

      Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Imprese nel settore dei consumi alimentari con titolare straniero (da Rapp. FIPE 2011): circa 38.000 (12,1% del totale; nel settore della ristorazione, 13,8% del totale)

      Stranieri titolari di impresa (Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010 e Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012):

o   2005: 116.713

o   2006: 140.090

o   2007: 167.181

o   2008: 188.121

o   2009: 208.891

o   2010: 229.436

o   2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)

o   2012: 232.664

      Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010:

o   titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale

o   imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)

o   prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)

      Rapp. Fond. Moressa imprese: nel 2009, valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro): 75.847 (5,5% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore

o   agricoltura: 350

o   manifattura: 12.185

o   costruzioni: 10.173

o   commercio: 12.467

o   servizi alle imprese: 20.906

o   servizi alle persone: 19.766

      Rapp. Fond. Moressa imprese 2011 e Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est: nel 2011, 454.029 imprese condotte da stranieri (7,4% del totale; 26.567 in piu' rispetto al 2010, contro le 28.720 imprese italiane in meno); 412.555 imprenditori stranieri (9,3% del totale); suddivisione per settore

o   agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)

o   commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)

o   servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')

      Nuove imprese sorte nel 2012, per nazionalita' dell'imprenditore (da comunicato Unioncamere): italiani, 86,8%; comunitari, 5,1%; stranieri, 8,1%

      Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012:

o   titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari

o   titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa

o   titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise

o   titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%

o   titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%

o   valore aggiunto attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010

      Imprenditoria straniera al 31/12/2012 (da Rapp. Unioncamere sull'imprenditoria straniera):

o   imprese di stranieri per forma giuridica:

  societa' di capitale: 46.239 su un totale di 1.411.747

  societa' di persone: 36.654 su un totale di 1.133.660

  imprese individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587

  cooperative: 7.963 su un totale di 148.180

  consorzi: 225 su un totale di 22.614

  altre forme: 669 su un totale di 39.370

  totale: 477.519 su un totale di 6.093.158

o   imprese di stranieri per attivita':

  commercio al dettaglio: 129.485

  lavori di costruzione specializzati: 101.767

  attivita' dei servizi di ristorazione: 31.129

  commercio all'ingrosso: 29.649

  costruzione di edifici: 24.214

  confezione di articoli di abbigliamento: 13.980

  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali: 12.701

  altre attivita' di servizi per la persona: 11.700

  attivita' di servizi per edifici e paesaggio: 9.666

  attivita' di supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737

  trasporto terrestre e mediante condotte: 8.373

  commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880

  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584

  attivita' immobiliari: 4.775

  fabbricazione di articoli in pelle e simili: 4.523

  telecomunicazioni: 3.923

  altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche: 3.730

  magazzinaggio e attivit di supporto ai trasporti: 2.612

  altre industrie manifatturiere: 2.519

  riparazione di computer e di beni per uso personale: 2.417

o   imprese di stranieri per incidenza sul totale delle imprese:

  telecomunicazioni 34,9%

  confezione di articoli di abbigliamento 24,0%

  lavori di costruzione specializzati 18,9%

  fabbricazione di articoli in pelle e simili 17,1%

  attivit di servizi per edifici e paesaggio 15,8%

  attivit di supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%

  servizi postali e attivit di corriere 15,1%

  commercio al dettaglio 14,8%

  attivit dei servizi di ristorazione 8,8%

  magazzinaggio e supporto ai trasporti 8,6%

  industrie tessili 8,0%

  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 7,5%

  costruzione di edifici 7,0%

  attivit dei servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%

  altre attivit di servizi per la persona 6,3%

  altre attivit professionali, scientifiche e tecniche 6,0%

  fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6,0%

  trasporto terrestre e mediante condotte 6,0%

  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 5,8%

  commercio all'ingrosso 5,8%

      Imprese, per paese di nascita di chi le guida (Rapp. IDOS sull'imprenditoria straniera)

o   2011: 454.029 da immigrati; 5.656.045 da nati in Italia

o   2012: 477.519 da immigrati; 5.615.639 da nati in Italia

o   2013: 497.080 da immigrati; 5.564.880 da nati in Italia

      Artigiani per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri

o   2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri

o   2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri

      Commercianti per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri

o   2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri

o   2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri

      Imprenditoria agricola straniera nel 2012 (da Rapp. INEA 2013 sull'imprenditoria straniera in agricoltura)

o   imprenditori non italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale degli imprenditori

o   imprenditori stranieri per nazionalita':

  Svizzera 2.768

  Germania 2.629

  Francia 1.332

  Romania 916

  Stati Uniti 755

  Gran Bretagna 741

  Belgio 570

  Albania 541

  Tunisia 486

  Venezuela 481

  Canada 464

  Australia 354

  Macedonia 352

  Argentina 335

  Austria 320

  Marocco 259

  Serbia e Montenegro 240

  Paesi Bassi 230

  Libia 220

  Polonia 218

o   imprenditori stranieri per classe di eta':

  18-29: 6,0%

  30-49: 55,4%

  50-69: 31,2%

  oltre 70: 7,4%

o   imprenditori stranieri per carica societaria:

  titolare: 72,0%

  amministratore: 17,7%

  socio: 8,4%

  altra carica: 1,9%

o   imprenditori stranieri per settore di attivita':

  coltivazioni agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%, femmine 50,3%)

  silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine 15,8%)

  pesca e acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)

  totale: 17.286, pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)

o   imprese registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)

o   imprese per grado di imprenditorialita' straniera:

  esclusivo: 12.997

  forte: 297

  maggioritario: 59

      Imprese straniere, per settore nel 2013 (Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera)

o   agricoltura: 13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in meno)

o   commercio: 175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese italiane in meno)

o   servizi: 104.796 (14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')

o   totale: 497.080 (18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)

      Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera: valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro) nel 2013: 85.584 (6,1% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore

o   agricoltura: 488

o   manifattura: 16.051

o   costruzioni: 12.253

o   commercio: 16.765

o   alberghi e ristoranti: 5.380

o   servizi: 34.646

      Nascita, cessazione e numero totale di imprese individuali per nazionalita' (Dati Unioncamere):

o   2011:

  nuove iscrizioni: straniere, 43.688; italiane, 197.333

  cessazioni: straniere, 23.432; italiane, 218.314

  totale: straniere, 285.671; italiane, 2.987.521

o   2012:

  nuove iscrizioni: straniere, 45.134; italiane, 197.475

  cessazioni: straniere, 27.056; italiane, 235.066

  totale: straniere, 302.195; italiane, 2.941.947

o   2013:

  nuove iscrizioni: straniere, 43.980; italiane, 190.649

  cessazioni: straniere, 26.707; italiane, 242.206

  totale: straniere, 315.714; italiane, 2.877.429

o   2014:

  nuove iscrizioni: straniere, 48.244; italiane, 178.109

  cessazioni: straniere, 25.174; italiane, 213.587

  totale: straniere, 335.447; italiane, 2.828.746

o   2015:

  nuove iscrizioni: straniere, 49.066; italiane, 174.468

  cessazioni: straniere, 26.393; italiane, 201.327

  totale: straniere, 354.113; italiane, 2.794.469

      Imprese individuali straniere

o   al 31/12/2014 (Comunicato Unioncamere):

  numero totale: 335.447

  prime 20 nazionalita':

-       Marocco, 64.300

-       Cina, 47.020

-       Albania, 30.703

-       Bangladesh, 25.605

-       Senegal, 18.192

-       Svizzera, 16.126

-       Egitto, 15.606

-       Tunisia, 13.499

-       Pakistan, 10.742

-       Nigeria, 10.563

-       Serbia e Montenegro, 5.645

-       India, 4.730

-       Brasile, 4.584

-       Macedonia, 4.514

-       Moldavia, 4.411

-       Argentina, 4.236

-       Ucraina, 3.935

-       Algeria, 3.233

-       Peru', 3.210

-       Venezuela, 3.160

o   al 31/12/2015 (Dati Unioncamere):

  numero totale: 354.113

  prime 10 nazionalita':

-       Marocco, 67.415

-       Cina, 49.048

-       Albania, 30.903

-       Bangladesh, 28.800

-       Senegal, 19.413

-       Egitto, 16.839

-       Svizzera, 15.928

-       Tunisia, 14.060

-       Pakistan, 12.658

-       Nigeria, 12.156

  distribuzione per settore:

-       commercio: 161.313

-       costruzioni: 75.742

-       altri servizi: 29.583

-       attivita' manifatturiere: 29.240

-       servizi alle imprese: 20.757

-       turismo: 19.194

-       agricoltura: 7.483

-       altro: 10.801

  imprese artigiane: 120.167

      Imprese registrate al 30/6/2015 (comunicato Infocamere):

o   totale: 6.045.771 (di cui 3.245.250 individuali)

o   straniere: 539.276 (di cui 431.857 individuali)

      Stranieri con cariche in imprese al 31/3/2016 (Rapp. Unioncamere imprese straniere 2016): 568.749, di cui

o   per carica:

  amministratore: 141.748

  socio: 54.934

  titolare: 357.152

  altre cariche: 14.915

o   per nazionalita':

  Marocco: 78.342

  Cona: 74.244

  Albania: 44.114

  Svizzera: 43.027

  Bangladesh: 38.841

  Egitto: 29.193

  Senegal: 20.463

  Pakistan: 18.770

  Tunisia: 18.485

  Nigeria: 13.921

  Altre: 189.349

o   per settore:

  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto: 207.529

  Costruzioni: 98.252

  Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: 55.853

  Attivita' manifatturiere: 50.301

  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 29.486

  Altre attività di servizi: 18.510

  Trasporto e magazzinaggio: 12.887

  Attivita professionali, scientifiche e tecniche: 12.060

  Agricoltura, silvicoltura pesca: 11.234

  Servizi di informazione e comunicazione: 10.145

  Attivita immobiliari: 10.044

  Altro: 52.448

 

 

 

11. Formazione di lavoratori allestero (torna all'indice)

 

      Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine

      Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate

 

Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibilita di attivita di formazione nei paesi dorigine, nellambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro, da quello dellistruzione e da quello delluniversita, e realizzati in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni (che operano nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni; da Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi di formazione all'estero), organizzazioni di imprenditori o di lavoratori; e' ammessa anche la partecipazione di soggetti ulteriori, in partenariato con uno dei soggetti ordinariamente abilitati, a condizione che l'attivita' contemplata nel programma di formazione organizzato sia compatibile con il loro statuto ed oggetto sociale (Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi di formazione all'estero)

      Decr. Minlavoro-MIUR 29/1/2013: sulle modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione nei paesi di emigrazione:

o   programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine

o   la partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999

o   i programmi possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (o, provvisoriamente, presso i Centri Territoriali Permanenti), al termine dei quali e' possibile conseguire attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonche' titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue

o   i cittadini stranieri che hanno partecipato a progetti su iniziativa o promozione del Minlavoro, sono inseriti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999

o   i percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1

o   i percorsi di istruzione e formazione devono prevedere anche nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

o   i programmi possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

  regioni e province autonome e loro enti strumentali

  enti locali e loro enti strumentali

  organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori

  organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi

  enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 DPR 394/1999

  agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 D. Lgs. 276/2003, nonche' gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003

  Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; in attesa della completa riorganizzazione dei Centri, in base ad art. 64 co. 4 lettera f L. 133/2008, i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP); Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   e' ammessa la partecipazione alle iniziative, in partenariato con uno dei soggetti autorizzati, anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilita' dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attivita' contemplata nel programma nonche' l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma medesimo.

o   i soggetti proponenti debbono indicare nel programma

  l'individuazione della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale

  le modalita' dettagliate di svolgimento dell'attivita' di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio

  l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalita' della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta

  le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti

  le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali

  le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attivita'

o   e' vietato esigere o, comunque, percepire direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attivita' formative previste dai programmi

o   i programmi di istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con modalita' informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonche', contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro ai fini dell'acquisizione da parte del MAE del parere previsto da art. 34 co. 1 DPR 334/1999

o   i programmi di istruzione e formazione aventi valenza multiregionale devono essere presentati al Comitato di valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto occupazionale del programma

o   i programmi sono valutati entro 30 gg dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali

o   i Comitati regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro, che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell' attivita' di formazione all'estero

o   entro 10 gg dall'inizio delle attivita' il soggetto proponente ne da' comunicazione ai Comitati regionali

o   entro 20 gg dalla conclusione delle attivita', il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e l'elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione; tali nominativi sono inseriti nelle apposite liste

o   il Minlavoro procede, in raccordo con i Comitati regionali, alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma

o   l'attivita' di verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero e' effettuato dal Minlavoro attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro

o   qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione, i soggetti proponenti non possono presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Minlavoro non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste

      I programmi dei corsi devono essere valutati ed approvati (con decreto direttoriale) da un apposito comitato interministeriale istituito presso il Minlavoro; i programmi proposti da soggetti operanti solo sul territorio regionale devono essere preventivamente sottoposti alla validazione delle Regioni o delle strutture individuate dai singoli ordinamenti regionali, mediante la quale le Regioni verificano la rispondenza dei programmi ai requisiti prescritti e la loro compatibilita' con il fabbisogno del mercato interno del lavoro e con la capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (Linee-guida Minlavoro per l'organizzazione dei corsi di formazione all'estero)

      Hanno precedenza i programmi validati dalle Regioni e coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato in sede di programmazione dei flussi

      Formazione finalizzata

o   allinserimento nelle attivita produttive in Italia

o   allinserimento nelle attivita produttive italiane nei paesi dorigine

o   allo sviluppo delle attivita produttive dei paesi dorigine

      Nota Minlavoro sulla formazione all'estero: selezione e formazione all'estero permettono ai datori di lavoro italiani, anche tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e formare risorse umane nei paesi di origine, sulla base del loro reale fabbisogno, e facilitnoa i percorsi di integrazione in Italia degli stranieri che vi fanno ingresso; i progetti di formazione all'estero consentono di sperimentare una modalita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro caratterizzata dalla presenza, in un contesto di collaborazione tra il governo italiano e il governo del paese di origine, di un soggetto portatore degli interessi dei datori di lavoro di un certo territorio di cui conosce il fabbisogno e di un soggetto istituzionale del paese di origine che mette a disposizione la propria banca dati di candidati all'emigrazione

 

 

Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate (torna all'indice del capitolo)

 

      Il Minlavoro tiene le liste, distinte per paesi dorigine, degli stranieri che hanno partecipato ai programmi di formazione; le liste sono messe a disposizione dei datori di lavoro, che possono procedere con chiamate nominative o numeriche

      Per richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione non si procede ad accertamento di indisponibilita

      Gli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza, per richieste numeriche nei settori di impiego corrispondenti alle attivita di formazione, sui connazionali, con leccezione, se la richiesta e relativa a lavoro stagionale, degli stagionali anziani (art. 24, co. 4, T.U.),

      Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dallentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puo prevedere lestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste

      Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione per lavoratori autonomi (inseriti in appositi elenchi)

 

 

 

12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (torna all'indice)

 

      Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

      Attivita' precluse

      Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

      Visto di ingresso: disposizioni particolari

      Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

      Disposizioni particolari per lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015

      Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

      Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote

      Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

      Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

      Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)

      Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

      Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari"

      Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

      Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

      Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; familiari di personale diplomatico; frontalieri

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso extra-quote, per attivita non riservata agli italiani (sul punto delle attivita' riservate agli italiani, vedi piu' sotto), per le seguenti categorie (con alcune peculiarita per il rilascio del nulla-osta al lavoro):

o   dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivita' come altamente specialistica) di societa con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societa estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di Stato membro dellUE:

  gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

  il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

  al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato

  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.

  richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

-       documentazione richiesta per l'ingresso:

     lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

      dichiarazione della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

      data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

      qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data e un periodo non inferiore a sei mesi)

      titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso

      indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative

      la qualifica e la mansione (dirigente o quadro) che verra' a ricoprire in Italia, tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia

      per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

      per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana

      impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa' distaccataria

     documentazione attestante la capacita' reddituale:

      bilancio della societa' distaccataria

      nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

     documenti di identita':

      copia del passaporto del lavoratore

      fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       modalita' di richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore a 5 anni):

     la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1) allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)

     se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)

-       la societa' distaccataria puo' assumere il lavoratore distaccato secondo le modalita' vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (tramite il modello UNILAV)

     alla scadenza del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno

     successivamente, entro il termine del periodo massimo di distacco (5 anni)

-       la societa' richiedente

     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

     visura camerale estera della societa' distaccante

     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lettori e professori universitari:

  la richiesta da parte delluniversita (anche privata), per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

  nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

  nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

  Decr. MIUR 30/1/2014:

-       le universita' (statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo

-       le universita' possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010

-       convenzioni e contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore

-       le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso di professori universitari:

-       titolo di studio del docente e curriculum vitae (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

-       copia del passaporto del docente

-       fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante dell'Universita' (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       nell'ipotesi di Universita' - Ente pubblico, delibera consiliare di approvazione della nomina e di stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata, verifica della capacita' reddituale (effettuata d'ufficio)

o   traduttori e interpreti:

  necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

  nulla-osta necessario anche per attivita autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla societa' (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia); in assenza di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete, certificazione sostitutiva della Rappresentanza diplomatico-consolare contenente i dati anagrafici del lavoratore

-       copia del passaporto del lavoratore

-       fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro e del legale rappresentante della societa' richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

o   colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

  deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

  utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       contratto di lavoro domestico regolarmente in corso all'estero da almeno un anno con cittadino italiano o comunitario residente all'estero, autenticato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana

-       dichiarazione del datore di lavoro richiedente, attestante il suo rientro definitivo in Italia

-       possesso dei requisiti reddituali

-       copia del passaporto del lavoratore

-       fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

o   lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato

  le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.

  in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

  non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

  richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)

  per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

-       documentazione richiesta per l'ingresso:

     lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

      dichiarazione della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

      data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

      qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data)

      titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso

      indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative

      la qualifica e la mansione (lavoratore qualificato con esperienza specifica nel settore) che verra' a ricoprire in Italia, attestata da diploma di qualifica professionale, perfezionamento aziendale, abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, coerente con l'esecuzione di opere o servizi che il lavoratore e' tenuto a svolgere (documenti tradotti e legalizzati dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

      per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

      per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana

      impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa' distaccataria

     documentazione attestante la capacita' reddituale:

      bilancio della societa' distaccataria

      nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

     documenti di identita':

      copia del passaporto del lavoratore

      fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       modalita' di richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore a 4 anni):

     la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1) allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)

     se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)

-       la societa' richiedente

     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

     visura camerale estera della societa' distaccante

     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro):

  nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lautorizzazione al lavoro) non richiesto

  sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

  in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o   lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

  nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio

  in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

  nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

  obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

  note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

  nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

     dichiarazione della societa' estera di voler distaccare il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo di durata determinata (indicare il numero dei mesi) presso la societa' (nome della societa') in Italia per l'esecuzione del contratto di appalto (estremi contratto)

     data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

     qualifica, mansione e settore in cui opera

     indirizzo della societa' italiana presso la quale il lavoratore sara' distaccato

     qualifica e mansione che il lavoratore verra' a ricoprire in Italia ed il settore in cui operera'

     impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza; in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

     impegno al rispetto delle condizioni di lavoro e retributive previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori dell'azienda distaccatari

-       copia della comunicazione preventiva di distacco da parte della societa' committente alle organizzazioni sindacali provinciali di settore (con attestazione di ricezione delle organizzazioni sindacali), contenente il numero dei lavoratori da distaccare e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto

-       copia del contratto di appalto (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) oppure estratto con espressa indicazione dei lavoratori da utilizzare, la durata dell'appalto, l'importo necessario per la realizzazione dell'appalto stesso

-       documenti di identita':

     copia del passaporto del lavoratore

     fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della societa' italiana (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       la societa' richiedente

     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

     visura camerale estera della societa' distaccante

     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

  nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008); la comunicazione del nulla-osta e' effettuata per via telematica (D. Lgs. 151/2015)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

  per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

  rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o   giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

  nulla-osta non richiesto

o   infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

  lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

  il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

  non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

  il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documenti richiesti per l'ingresso:

-       in caso di assunzione richiesta direttamente da una struttura sanitaria,

     decreto di riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Minsalute

     documento di identita' del legale rappresentante della struttura sanitaria (se straniero anche copia del permesso di soggiorno)

     fotocopia passaporto del lavoratore

-       in caso di assunzione richiesta da un'agenzia di somministrazione,

     decreto di riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Minsalute

     contratto di appalto o di somministrazione

     documento di identita' del legale rappresentante dell'agenzia di somministrazione (se straniero anche copia del permesso di soggiorno)

     fotocopia passaporto del lavoratore

  nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

 

Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)

 

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta (torna all'indice del capitolo)

 

      Richieste di nulla-osta presentabili unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008); aziende o enti di rilevante interesse per l'economia nazionale possono presentare piu' di 5 domande, previa stipula di apposito accordo con il Mininterno (circ. Mininterno 13/5/2008)

      Laccertamento di indisponibilita si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali

      Il nulla-osta e rilasciato dallo Sportello unico, salvo quanto previsto per

o   lavoratori dello spettacolo

o   marittimi

o   circensi

o   artisti

o   giornalisti corrispondenti

      Si applicano, salvi i casi di esonero, le usuali procedure per richiesta di parere al questore, convocazione del datore di lavoro e rilascio del nulla-osta, rilascio del codice fiscale, trasmissione della documentazione alla rappresentanza diplomatica, informazione del lavoratore riguardo al rilascio del nulla-osta, comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, rilascio di visto, comunicazione ad INPS e INAIL, informazione del lavoratore riguardo allobbligo di presentarsi allo Sportello unico

      Nulla-osta al lavoro da utilizzare, per richiesta di visto e di permesso di soggiorno, entro 120 gg. dal rilascio

 

 

Visto di ingresso: disposizioni particolari (torna all'indice del capitolo)

 

      Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del capitolo)

 

      Valgono, per gli ingressi ex art. 27 T.U., le seguenti limitazioni:

o   durata del nulla-osta:

  pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

  a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o   durata del visto e del permesso:

  pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

  nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validita limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o   utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:

  di norma non e consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

  il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo

  disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

-       durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)

  disposizioni piu favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)

o   convertibilita del permesso: il permesso non e convertibile

o   accesso al permesso UE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi;

  in questo senso,

-       Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo' essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti, anche al titolare di permesso che non rientri nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua durata e' rinnovabile anche per lungo tempo finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che intendersi i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite, turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni di giustizia

-       Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE;

  in senso parzialmente concorde,

-       Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)

-       Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[99] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)

      Nota: i rapporti autorizzati in base ad art. 27 T.U. non sono sottratti alla normativa applicabile al rapporto con lavoratore italiano in relazione al sanzionamento (es.: conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di proroghe o rinnovi illegittimi (sent. Cass. 21067/2007)

 

 

Disposizioni particolari per lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare, la possibilita' di distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere (Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

      Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

      La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante (o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera), che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

      Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura

      La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

      Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

      Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

 

      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

      Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivita di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto dopera professionale non configuri un rapporto di lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta

      Ingressi per lavoro autonomo per artisti che effettuano prestazioni di durata < 90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivita per il solo imprenditore con riferimento al quale e stato rilasciato il visto (nota: e' un esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90 gg.)

 

      Visto per lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o   per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o   per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

  copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

  copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

  nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

  disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o   per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote (torna all'indice del capitolo)

 

      TAR Lazio: la conversione di un permesso per studio in permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

      TAR Lazio e TAR Lazio: la conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. non e' soggetta al vincolo di quota (in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica (torna all'indice del capitolo)

 

      L'ingresso e il soggiorno di durata > 3 mesi per ricerca scientifica (D. Lgs. 17/2008) e' consentito, extra-quote, previa richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal Minuniversita', allo straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato

      Nota Miur 7/7/2010, citata anche da Circ. Mininterno 28/7/2010: tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post-doc; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrino in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca (con o senza borsa), master universitario (con o senza borsa), corso di perfezionamento (con o senza borsa), indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attivita' di ricerca

      L'iscrizione nell'elenco, possibile per istituti pubblici o privati, e' disciplinata dal Decreto Minuniversita' 11/4/2008; ha validita' di 5 anni (ed e' tacitamente rinnovata, salvo revoca; da Decreto Minuniversita' 11/4/2008) e prevede

o   la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o   l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o   le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

      Istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza (circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: modificata in base alle novita' apportate da L. 9/2014 in relazione alla disponibilita' di risorse), con cui il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca, approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore; la convenzione stabilisce

o   il rapporto giuridico tra le parti

o   le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale; la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di ricerca (L. 9/2014)

o   la copertura delle spese di viaggio

o   la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

      L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta di nulla-osta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con l'attestato di iscrizione nell'elenco apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza; circ. Mininterno 25/6/2009: e' attiva la procedura per la presentazione per via telematica delle domande di nulla-osta (servizio di help-desk alla pagina http://nulla-ostalavoro.interno.it)

      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal ricercatore; successivamente, all'art. 14, prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo, che specifica come si tratti di domanda da esaminare mentre il ricercatore si trova ancora all'estero) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto; sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo nel prevedere che la domanda iniziale (di nulla-osta all'ingresso) sia presentata dall'istituto di ricerca; tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: domanda di ammissione) debba essere comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 17/2008, invece, il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato solo dall'istituto, che puo' essere scarsamente motivato al riguardo

      Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, rilascia il nulla-osta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare all'estero

      DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

      In caso di diniego del nulla-osta, la convenzione decade automaticamente

      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del rapporto giuridico che lega le parti; la cosa e' rilevante, ad esempio, in caso di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di dimissioni; la Direttiva 2005/71/CE prevede anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente l'autorita' designata a tal fine

 

      Il visto di ingresso per ricerca scientifica deve essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del nulla-osta, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto agli altri tipi di visto

      Il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

      Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca; in caso di proroga del programma di ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza

      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno, oltre che in casi di fatto gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, anche nel caso in cui il ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione

 

      Il nulla-osta puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta asilo o per motivi di protezione temporanea; corrispondentemente, il permesso per ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione dal visto

 

      Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca

      Circ. Mininterno 25/6/2009: per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, non e' richiesto il parere della DPL; tuttavia, e' sempre possibile, in caso di rapporto di lavoro subordinato, che l'ispettorato del lavoro accerti, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni, la corrispondenza tra condizioni di lavoro dichiarate e attivita' effettivamente prestata (nota: sarebbe piu' sensata una verifica in caso di rapporto dichiarato come autonomo)

      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto riguarda, oltre che materie per le quali la parita' e' gia' garantita dal resto della normativa, il riconoscimento di titoli e la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro"

      Il titolare di permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto (nota: la Direttiva 2005/71/CE non prevede questa limitazione del tipo di insegnamento; prevede pero' che possano essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento)

      In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca (nota: e di quella di insegnamento?)

      In caso di svolgimento di regolare attivita' lavorativa, l'iscrizione al SSN e' obbligatoria (Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

      Ai fini del rilascio del permesso UE slp, al titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base della concessione di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per studio (rilevano gli anni di soggiorno, ma la richiesta non puo' essere avanzata finche' lo straniero e' titolare di quel permesso)

      Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso; ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore (nota: consentito, verosimilmente, anche l'ingresso al seguito, coerentemente con quanto previsto, in caso di ingresso per attivita' scientifica, da art. 44-bis, co. 4 DPR 394/1999)

 

      Nota: la Direttiva 2005/71/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il conseguimento di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i ricercatori che un istituto di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro

 

      Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 13, co. 3, secondo periodo, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parita' di trattamento; violazione di art. 117 Cost., dato che la materia e' di competenza statale

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE (verosimilmente, esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa) puo' fare ingresso in Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in quello Stato

 

      Per soggiorni di durata < 3 mesi, e' richiesta solo una comunicazione allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca dallo straniero, entro 8 gg. dall'ingresso, corredata da

o   copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o   dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

      Circ. Mininterno 25/6/2009: la comunicazione allo Sportello Unico e' presentata per via informatica; lo Sportello Unico convoca il ricercatore per acquisire copia della convenzione e dichiarazione dell'istituto ospitante in Italia

 

      Per periodi di durata > 3 mesi e' richiesta la stipula della convenzione di accoglienza con istituto italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Minuniversita' e deve essere richiesto il permesso di soggiorno (verosimilmente, entro 8 gg. dal superamento del limite dei 3 mesi; questa interpretazione, che renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di soggiorno); in attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca

 

 

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) (torna all'indice del capitolo)

 

      Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze

      Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano

o   a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)

o   a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di

  titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[100] qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia

  dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata

      Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012

      Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):

o   legislatori, imprenditori e alta dirigenza

  membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

-       membri di organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare

-       direttori, dirigenti ed equiparati dellamministrazione pubblica e nei servizi di sanit, istruzione e ricerca

-       dirigenti della magistratura

-       dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

  imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

-       imprenditori e amministratori di grandi aziende

-       direttori e dirigenti generali di aziende

-       direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

  imprenditori e responsabili di piccole aziende

o   professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

-       specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

  ingegneri, architetti e professioni assimilate

-       ingegneri e professioni assimilate

-       architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

  specialisti nelle scienze della vita

-       specialisti nelle scienze della vita

  specialisti della salute

-       medici

  specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali

-       specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

-       specialisti in scienze giuridiche

-       specialisti in scienze sociali

-       specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

-       specialisti in discipline artistico-espressive

-       specialisti in discipline religiose e teologiche

  specialisti della formazione e della ricerca

-       docenti universitari (ordinari e associati)

-       ricercatori e tecnici laureati nell'universit

-       professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

-       professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

-       altri specialisti dell'educazione e della formazione

o   professioni tecniche

  professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

-       tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

-       tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

-       tecnici in campo ingegneristico

-       tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

-       tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

-       tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

-       tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

-       tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

  professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

-       tecnici della salute

-       tecnici nelle scienze della vita

  professioni tecniche nellorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e commerciali

-       tecnici dellorganizzazione e dellamministrazione delle attivit produttive

-       tecnici delle attivit finanziarie ed assicurative

-       tecnici dei rapporti con i mercati

-       tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

  professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

-       professioni tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate

-       insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

-       tecnici dei servizi ricreativi

-       tecnici dei servizi culturali

-       tecnici dei servizi sociali

-       tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

o   professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

  impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

-       impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

-       impiegati addetti alle macchine d'ufficio

  impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

-       impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

-       impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

  impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

-       impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

-       impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

  impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione

-       impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

-       impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

o   professioni qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi

  professioni qualificate nelle attivit commerciali

-       esercenti delle vendite

-       addetti alle vendite

-       altre professioni qualificate nelle attivit commerciali

  professioni qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione

-       esercenti nelle attivit ricettive

-       esercenti ed addetti nelle attivit di ristorazione

-       assistenti di viaggio e professioni assimilate

  professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

-       professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

  professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona

-       maestri di arti e mestieri

-       professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

-       operatori della cura estetica

-       professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

-       addestratori e custodi di animali

-       esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

-       esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

-       professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

o   artigiani, operai specializzati e agricoltori

  artigiani e operai specializzati dell industria estrattiva, delledilizia e della manutenzione degli edifici

-       brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

-       artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

-       artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

-       artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed alligiene degli edifici

  artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

-       fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

-       fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

-       meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

-       artigiani e operai specializzati dellinstallazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

-       vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

-       artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

-       artigiani ed operai specializzati delle attivit poligrafiche

  agricoltori e operai specializzati dellagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

-       agricoltori e operai agricoli specializzati

-       allevatori e operai specializzati della zootecnia

-       allevatori e agricoltori

-       operai forestali specializzati

-       pescatori e cacciatori

  artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

-       artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

-       attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

-       artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati dellindustria dello spettacolo

o   conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

  conduttori di impianti industriali

-       conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

-       operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

-       conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

-       conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

-       operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

-       conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

-       operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

-       conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

  operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

-       operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

-       operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

-       conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

-       operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

-       conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

-       operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

-       operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

-       operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

  operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

-       operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

-       operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

  conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

-       conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

-       conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

-       conduttori di macchine agricole

-       conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

-       marinai di coperta e operai assimilati

o   professioni non qualificate

  professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

-       venditori ambulanti

-       personale non qualificato di ufficio

-       personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

-       personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

-       personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

  professioni non qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali

-       personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici

  professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

-       personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

-       personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

  professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

-       personale non qualificato delle miniere e delle cave

-       personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

-       personale non qualificato nella manifattura

o   forze armate

  ufficiali delle forze armate

-       ufficiali delle forze armate

  sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

-       sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

  truppa delle forze armate

-       truppa delle forze armate

      Non si aplica

o   a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008

o   a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo[101]

o   a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica

o   ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE

o   al titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi

o   a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti

o   a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale

o   a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000

o   a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea

o   a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)

      Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati

      Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:

o   proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)

o   indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[102] qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")

o   importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)

      Circ. Mininterno 7/12/2012:

o   necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia

o   per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)

o   per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota: non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in vigore di L. 9/2014); nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere; l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:

  copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore

  copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione

  copia della proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)

      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

  farmacista

  fisioterapista

  guida alpina

  infermiere

o   cluster 1:

  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

  agente e rappresentante di commercio

  agrotecnico ed agrotecnico laureato

  architetto e architetto junior

  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

  autoriparatore

  avvocato

  biologo e biologo junior

  chimico e chimico junior

  conduttore di impianti termici

  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

  consulente del lavoro

  consulente in proprieta' industriale

  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

  dottore commercialista

  esperto contabile

  geologo e geologo junior

  geometra

  impiantista

  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

  istruttore di scuola guida

  mediatore marittimo

  ottico

  perito agrario

  perito industriale chimico

  perito industriale design

  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

  perito industriale informatico

  veterinario

o   cluster 2:

  accompagnatore turistico

  acconciatore

  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

  allenatore professionista cavalli da corsa

  assistente bagnante

  assistente sociale/assistente sociale specialistica

  attuario/attuario iunior

  aiuto allenatore

  allenatore

  allenatore capo

  allenatore IV livello

  classificatore di carcasse bovine

  classificatore di carcasse suine

  conservatore di beni architettonici e ambientali

  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

  docente di scuola dellinfanzia

  docente di scuola primaria

  estetista

  fantino/guidatore cavalli da corsa

  giornalista

  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

  guida turistica

  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

  maestro di scherma

  maestro di sci

  mediatore

  paesaggista

  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

  preparatore atletico

  assistente sanitario

  dietista

  educatore professionale

  igienista dentale

  logopedista

  ortottista-assistente di oftalmologia

  ostetrica

  podologo

  tecnico audiometrista

  tecnico audioprotesista

  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

  tecnico di neurofisiopatologia

  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

  tecnico riabilitazione psichiatrica

  tecnico ortopedico

  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

  tecnico sanitario di radiologia medica

  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

  terapista occupazionale

  restauratore dei beni culturali

  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

  spedizioniere

  spedizioniere doganale/doganalista

  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

  tecnico del restauro dei beni culturali

  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

  tecnologo alimentare

  tintolavanderia

  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

      Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014, che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo di studi fossero correlati, non e' piu' necessario che il lavoratore acquisisca la certificazione di conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per "certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene, effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di studio

      La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica di indisponibilita' di lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [103]

      Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)

      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia

      Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015 (che sembra ritenere la possibilita' di sottoscrizione del protocollo limitata al caso di datore di lavoro persona giuridica):

o   la sottoscrizione del protocollo d'intesa non e' consentita per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro

o   predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti

o   il datore di lavoro autocertifica il possesso della capacita' economica necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto

o   non si procede alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (dichiarazione di valore o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti; in questo caso il permesso di soggiorno non e' rilasciato, il visto e' annullato e il datore di lavoro e' tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine (nota: verosimilmente, nel paese di provenienza)

o   la richiesta di sottoscrizione del protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da suo delegato e corredata dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo dell'ente stesso, e' inviata, tramite posta elettronica, all'indirizzo segreteria.dcpia@interno.it; se la richiesta e' sottoscritta da delegato, va acquisita la relativa delega notarile

o   la sottoscrizione del protocollo consente al datore di lavoro di utilizzare la procedura semplificata, mediante compilazione del Modulo CBC, previo rilascio della password (ottenuta a seguito di registrazione degli operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it); effettuata la registrazione, e' inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente la richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante gli appositi modelli 7 e 8, nei quali vengono indicati i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'abilitazione all'accesso; la Prefettura, effettuati gli accertamenti inoltra il modello 8 all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it; l'Help Desk, ricevuta la richiesta, procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al profilo corrispondente e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza alla Prefettura; l'utenza puo' sempre far ricorso al servizio di help desk alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

o   non si procede all'acquisizione del parere della Direzione territoriale del lavoro; e' consentita, pero', a tale Direzione la possibilita' di accedere, in sola lettura, delle pratiche, anche ai fini di procedere, se necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro

o   il datore di lavoro controlla lo stato di avanzamento dell'istanza dalla pagina https://nullaostalavoro.interno.it; quando e' indicato che il nulla-osta e' stato inviato all'Autorita' consolare, il lavoratore straniero si reca presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso (nota: questa procedura non si applica allo straniero gia' regolarmente presente in Italia)

o   e' costituita un'anagrafe delle societa' in possesso degli accrediti per il sistema dello Sportello Unico

      Note:

o   Circ. Mininterno 23/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Politecnico di Bari concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE

o   Circ. Mininterno 30/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e SBE VARVIT s.p.a. concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE

o   Circ. Mininterno 20/6/2016: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Confindustria concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE; Confindustria e e le componenti del suo sistema associativo si impegnano a far sottoscrivere per adesione il protocollo alle imprese associate che siano interessate ad avvalersi di lavoratori stranieri altamente qualificati

      Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

o   documenti richiesti per il rilascio di nulla-osta:

  dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresenta diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio di istruzione superiore di durata almeno triennale rilasciato dall'autorita' competente nel Paese dove e stato conseguito (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

  per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attivita' lavorativa riferita a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 e deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: 24.790 euro per l'anno 2015)

  per le professioni regolamentate (di cui al D. Lgs. 206/2007), occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove richiesto; la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 24.790 euro per l'anno 2015)

  documenti di identita':

-       fotocopia passaporto del lavoratore

-       fotocopia documento del datore di lavoro o del legale rappresentante della societa' (se straniero anche fotocopia del titolo di soggiorno)

o   cambiamenti di datore di lavoro: se effettuati nei primi 2 anni, e' necessario inviare preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente per luogo di attivita' lavorativa per il rilascio della relativa autorizzazione, che si intendera' acquisita, decorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della documentazione

o   proroga: e' sufficiente la proroga del permesso di soggiorno in costanza del rapporto di lavoro (previa verifica delle comunicazioni del datore di lavoro; nota: mia interpretazione)

      Nulla-osta rifiutato

o   in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti

o   quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)

o   quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per

  favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

  occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

      Entro 8 gg dall'ingresso sul territorio nazionale (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia), il lavoratore si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per presentare la richiesta di Carta Blu UE, esibendo la documentazione seguente (allegato alla circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015):

o   per il datore di lavoro:

  copia del documento identita' del legale rappresentante della Societa' (nota: la previsione sembra prendere in considerazione solo il caso di datore di lavoro persona giuridica)

  copia del permesso di soggiorno, se il datore di lavoro e' straniero

  visura camerale della societa' (non richiesta se la Direzione territoriale del lavoro puo' prenderne visione on line)

  nel caso di comunicazione, a seguito di stipula del protocollo di intesa, dichiarazione dei redditi

  offerta vincolante di lavoro

  richiesta dell'idoneita' alloggiativa

o   per il lavoratore:

  nel caso di professioni non regolamentate,

-       fotocopia del passaporto

-       dichiarazione di valore del titolo di studio

  nel caso di professioni regolamentate,

-       dichiarazione di valore del titolo di studio

-       iscrizione all'Ordine, Collegio o Albo professionale, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici in base a D. Lgs. 206/2007 (nota: la legge richiede solo il riconoscimento del titolo profesisonale!)

-       proposta di lavoro o offerta vincolante di lavoro

      A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)

      Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato

o   in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione

o   quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno

o   quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta

o   quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:

  non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)

  e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il quale pero' la condizione non si applica

      Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti

      Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:

o   nella pubblica amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono

  ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

  alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

o   non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE

o   Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nello stesso senso,

  Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 nonche' titolari di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani (sentenza recepita da Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015)

  Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

      Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini

      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

      Note:

o   l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)

o   in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)

o   il sistema online dell'INPS permetteva, tecnicamente, anche a chi ha un permesso di soggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)

      Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)

      La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)

 

      Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

      Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di soggiorno

      In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)

      I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

      In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')

 

      Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)

 

      Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario

 

      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni

      Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

      I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o   un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o   un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

 

      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)

 

      Cifre: da quando la Carta blu UE e' stata istituita, nel 2012, sono state rilasciate poco piu' di 600 Carte blu UE, a fronte di 1300 richieste (com. Stranieriinitalia)

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso extra-quote (da L. 103/2002) per i docenti

o   con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o   con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

      Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

o   documentazione richiesta per l'ingresso:

  copia del decreto del MIUR attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/universita' ai sensi della L. 103/2002

  attestazione dei requisiti professionali per l'espletamento dell'attivita' di docente (titolo di studio; tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

  per filiazioni di istituti stranieri occorre la lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) contenente:

-       indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno all'estero o in Italia; in presenza di accordo di sicurezza sociale, va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

-       impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza

-       copia del passaporto del docente

-       fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante (se straniero anche copia del titolo di soggiorno) dell'Universita'

-       nell'ipotesi di Universita' - Ente pubblico, occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata la verifica della capacita' reddituale e' effettuata d'ufficio

o   la societa' richiedente

  deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

  puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

o   potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

  documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

  visura camerale estera della societa' distaccante

  visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

  impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

 

 

Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari" (torna all'indice del capitolo)

 

      Disciplina speciale (art. 27 co. 1 lettera r D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co. 20 DPR 394/1999) per

o   persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:

  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: l'ingresso con visto di vacanze-lavoro avviene in presenza di uno specifico accordo bilaterale tra l'Italia ed uno Stato terzo (attualmente con Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud); tali accordi, a seguito di successive rinegoziazioni e d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, hanno stabilito una semplificazione delle procedure per l'accesso al lavoro da parte dei titolari dei permessi di soggiorno per vacanze-lavoro, superando la necessita' del rilascio di un nulla osta al lavoro per l'assunzione di cittadini stranieri, con il rispetto, comunque, degli adempimenti previsti dalla legge italiana in caso di instaurazione dei rapporti di lavoro; prevedono, inoltre, disposizioni in deroga alla normativa vigente con riguardo alla possibilita' per lo straniero di lavorare per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi con lo stesso datore di lavoro

o   persone collocate alla pari secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani):

  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: richiesta, per l'ingresso, copia del contratto per lavoro alla pari; l'ingresso e' consentito soltanto ai cittadini di quei Paesi che hanno stipulato l'Accordo europeo sul collocamento alla pari del 24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti (torna all'indice del capitolo)

 

      Quote massime per sportivi professionisti stabilite con decreto annuale del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante

      Le quote comprendono ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di stranieri gia in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari; esclusi (sottratti alle quote?) allenatori e preparatori atletici (art. 40 co. 17 DPR 394/1999)

      Per la stagione 2010/2011, il decreto prevede un limite massimo di 1.395 ingressi per sportivi professionisti stranieri (DPCM 31/8/2010; nota: l'autorita' che ha emanato il decreto e' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport); il DPCM 14/1/2011 approva la deliberazione del CONI con cui e' effettuata la ripartizione del contingente tra le varie federazioni

      Per la stagione 2011/2012, il DPCM 10/10/2011 ha approvato la delibera CONI 30/9/2011 con cui si ripartiscono tra le varie federazioni i 1.377 atleti stranieri ammessi con DPCM 14/9/2011

      Per la stagione 2012/2013, il CONI ha proposto un limite massimo di 1.325 per l'ammissione di atleti stranieri (notizia riportata da Unsolomondo 1/6/2012)

      Per la stagione 2013/2014, il DPCM 13/9/2013 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.315 sportivi stranieri (non comunitari) che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

      Per la stagione 2014/2015, il DPCM 8/10/2014 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.190 sportivi stranieri (non comunitari), da ripartirsi tra le Federazioni sportive nazionali, che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

      In luogo del nulla-osta, dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa destinataria delle prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

      La dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Dichiarazione di assenso del CONI per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo

      Se la dichiarazione riguarda un minore, richiesta di dichiarazione (Circ. CONI 16/4/2014: e successiva eventuale richiesta di visto di ingresso) accompagnata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 4, co. 2 L. 977/1967, come sostituito da art. 6 D. Lgs. 345/1999, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente (nota: riferimento errato in art. 40, co. 18 DPR 394/1999); Circ. CONI 27/7/2011: l'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non puo' essere inferiore ai 15 anni; note:

o   artt. 19 e 19 bis Regolamento FIFA vietano sia i trasferimenti di giocatori minorenni ga' tesserati all'estero sia il primo tesseramento di minori aventi una nazionalita' diversa da quella del paese nel quale chiedono di essere tesserati per la prima volta; trasferimento e primo tesseramento sono consentiti, previa approvazione di una sottocommissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, solo se e' verificata una delle condizioni seguenti:

  la famiglia del minore si trasferisce per motivi indipendenti dall'attivita' sportiva del minore

  il minore e' di eta' superiore ai 16 anni e il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Area Economica Europea (Unione europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein); in questo caso la societa' di destinazione e' tenuta a garantire l'istruzione scolastica e la formazione del minore

  il minore vive in una regione distante non piu' di 50 km dal confine del paese a cui appartiene il club che intende tesserarlo

o   autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori

o   Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e segg. L. 184/1983, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge

o   il Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)

o   firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive; Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui si chiede un incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme FIFA, precludono la partecipazione ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)

o   firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

o   Nota FIGC 9/6/2015: l'eventuale delega della potesta' genitoriale di un minore a un parente o a un terzo non consente l'eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi di art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, non potendosi riconoscere, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori; inoltre, l'eccezione ad art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, che consente il primo tesseramento dei minori nel caso in cui i genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del club per ragioni indipendenti dal calcio e' applicabile solo nel caso in cui, a parte situazioni straordinarie, a seguire il calciatore siano entrambi i genitori, e non uno solo dei due

o   Legge 12/2016:

  i minori di anni 18 non italiani che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate, ovvero presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani; Osservazioni ASGI:

-       la limitazione legata all'eta' in cui ha avuto inizio la residenza legale, benche' finalizzata ad escludere il rischio di favorire il traffico illecito di calciatori minorenni, esclude molti minori il cui diritto alla parita' di trattamento con i minori italiani e' garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983; in particolare, questo vale i minori titolari di protezione internazionale che, indipendentemente dall'eta' al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di speciale tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove l'attivita' sportiva cui aspirino

-       e' auspicabile che la nozione di "residenza regolare" sia interpretato nel senso della abitualita' della dimora, ai sensi di art. 43 co. 2 c.c.

-       la legge non interviene sulla disposizione di cui all'art. 27 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che rimette alle singole federazioni, con ampia discrezionalita', la facolta' di fissare criteri generali di assegnazione di tesseramento per l'attivita' sportiva retribuita, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili; poiche' quest'ultima espressione e' stata spesso interpretata come tutela dei vivai giovanili nazionali, permane il rischio di disposizioni interne che, quantomeno per l'attivita' retribuita, favoriscano i giovani italiani anche nei confronti degli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 10 anni

  il tesseramento resta valido, dopo il compimento del 18-esimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, abbiano presentato la relativa richiesta

o   Lettera dell'ASGI alla FIGC nella quale

  si ribadisce il diritto dei minori stranieri non accompagnati al tesseramento, richiamando l'applicabilita' della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983, che prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni dei genitori, e dell'art. 357 c.c., che delinea il ruolo del tutore quale colui che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (cio' che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve dunque essere riferito al tutore e all'affidatario, consentendo cosi' il tesseramento del minore secondo quanto previsto da art. 19 par. 2 Regolamento FIFA)

  si osserva come la normativa FIFA, cosi' come recepita dalla FIGC, seppure finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico internazionale di calciatori di minore eta', introduca una discriminazione sulla base della nazionalita' tra i minori di nazionalita' italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri non accompagnati destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento

   si invita la FIGC a

-       modificare le indicazioni contenute nella Nota FIGC 9/6/2015, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati residenti in Italia successivamente al compimento del decimo anno d'eta' vengano fatti rientrare nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento FIFA, potendo essere quindi tesserati secondo le modalita' previste dalla norma

-       consentire il tesseramento dei minori non accompagnati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12/2016 con le modalita' previste per i cittadini italiani

      Per gli sportivi professionisti, si applicano le disposizioni relative ai permessi rilasciati in base ad art. 27 T.U.; e' consentito pero' il rinnovo del permesso di soggiorno per trasferimento ad altra societa nellambito della stessa federazione sportiva

      Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 19/6/2006):

o   le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili; nota: si trascurano i permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto

o   il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la Societa' sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

  la richiesta va presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)

  gli sportivi professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[104], e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico

  la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso

  il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

      Circ. Mininterno 16/8/2013 e Nota Minlavoro 8/10/2013: la dichiarazione nominativa di assenso, pur avendo una validita', nel massimo, biennale, e' illimitatamente rinnovabile, a condizioni che permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio; il permesso di soggiorno concesso agli sportivi puo', pertanto, essere rinnovato ben oltre il termine di 4 anni inizialmente ritenuto vincolante

 

      L'ingresso e' consentito anche agli sportivi dilettanti (circ. Mininterno 2/3/2007):

o   la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio; nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria

o   il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o   lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o   i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede anche il codice fiscale)

o   ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

      Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 9/3/2007):

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso allattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

  la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)

  il CONI predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale

  la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

      Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto e rinnovo del permesso (verosimilmente, le richieste di corrispondente nulla-osta) devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)

 

      Nota: non e' affatto evidente che sia legittima l'imposizione di un limite numerico sugli sportivi professionisti complessivamente tesserati (inclus, cioe', quelli gia' soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa); l'imposizione di tale limite potrebbe trovare una giustificazione legittima, nell'esigenza di proteggere i vivai, ma solo se applicata individualmente a ciascuna societa'

 

      Art. 40 co. 7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC; in precedenza, Trib. Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il calciatore nigeriano Ekong, tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta' fondamentale in campo economico)

      Trib. Lodi: illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.

      Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione FIGC 5/7/2010; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)

      Approvate modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le manifestazioni su pista:

o   alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o   alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)

o   alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o   per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o   per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti stranieri

o   per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

      Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento (torna all'indice del capitolo)

 

      Modalita particolari di accesso al lavoro previste anche per persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 10 Regolamento) che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unita produttive del nostro Paese attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro e rilasciato su richiesta dellorganizzazione presso la quale avra luogo lattivita, accompagnata da un progetto formativo contenente lindicazione della durata delladdestramento e approvato dalla Regione; il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario (da moduli distribuiti dai ministeri); nota: oneri del contratto di soggiorno a carico dell'azienda distaccataria (da moduli distribuiti dai ministeri)

      Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

o   documentazione richiesta per l'ingresso:

  lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

-       dichiarazione della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia); la societa' in Italia dove si svolgera' l'attivita' di formazione (con progetto formativo approvato dalla Regione) puo' essere anche non collegata o partecipata alla societa' estera, potendosi effettuare anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato

-       data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

-       qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data)

-       titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso

-       indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative

-       indirizzo della societa' italiana presso la quale il lavoratore svolgera' l'attivita' di formazione

-       la qualifica e la mansione che il lavoratore verra' a ricoprire in Italia, tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia

-       per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

-       per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana

-       impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa' distaccataria

  documentazione attestante la capacita' reddituale:

-       bilancio della societa' distaccataria

-       nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia)

  copia del progetto formativo, approvato dalla Regione, relativo al singolo lavoratore da distaccare

  documenti di identita':

-       copia del passaporto del lavoratore

-       fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

o   modalita' di richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore a 4 anni):

  la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1) allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)

  se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)

o   la societa' richiedente

  deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

  puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

o   potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

  documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

  visura camerale estera della societa' distaccante

  visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

  impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; familiari di personale diplomatico; frontalieri (torna all'indice del capitolo)

 

      Nulla-osta al lavoro non richiesto per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale; ingresso e soggiorno regolato dagli accordi e dalle convenzioni in vigore

      Le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

      Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)

      Disciplina del lavoro alle dipendenze di rappresentanze estere (Ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali, organismi internazionali) in Italia (Nota MAE 10/1/2012):

o   l'assunzione segue la normativa italiana

o   si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente

o   per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa

o   visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)

o   i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno

o   ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente

o   cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere

o   se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'

      Accordo Italia-Uruguay sullo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo (ratificato con L. 53/2016):

o   i familiari (coniugi non separati, figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta') facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dell'Uruguay in Italia o presso la Santa Sede possono essere autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato, sulla base del principio di reciprocita'.

o   il beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari

 

      Ingresso di frontalieri regolato dal Reg. CE 1931/2006: i cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 sono esonerati dall'obbligo di visto se esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

o   ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o   gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o   gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o   l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o   la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:

  al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno

  va inteso come interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu' volte al giorno)

o   non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o   la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o   il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita scientifica (torna all'indice)

 

      Ingresso per studio

      Ingresso per studio universitario

      Richiesta di visto di ingresso

      Ammissione ai corsi universitari

      Permesso di soggiorno per studio universitario

      Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro

      Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri

      Diritto allo studio

      Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato

      Iscrizione a corsi singoli

      Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana

      Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi

      Riconoscimento dei titoli di studio

      Cifre

      Ingresso per studio non universitario

      Ingresso per assegnatari di borse di studio

      Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane

      Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

      Corsi di formazione professionale

      Tirocini formativi

      Determinazione del contingente; ingresso; permesso

      Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

      Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

      Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

      Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso

      Cifre

 

Ingresso per studio (torna all'indice del capitolo)

 

      Visto per studio (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[105], alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari

o   e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

o   il visto, di breve (Circ. Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di studio fino a 90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al Regolamento (CE) 539/2000) o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:

  maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

  minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999

  stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001

  stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

  maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione

  maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

  maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo

o   nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono

  documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere

  adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

  polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese

  disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia

o   il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

o   il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione

 

      Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio (nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")

 

      Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro e' tenuto ad ammettere nel suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura stabilita dalla direttiva stessa)

 

 

Ingresso per studio universitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lingresso per motivi di studio, degli stranieri che vogliano frequentare corsi universitari

      Nota: L. 9/2014 ha soppresso art. 39 co. 4 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva l'adozione di un decreto annuale del Ministro degli affari esteri per la definizione dei contingenti ammessi (nei fatti, mai esauriti), sulla base di disponibilita per ateneo e per corso di laurea; verosimilmente, resta ferma la facolta' degli atenei di determinare la propria disponibilita' per ciascun corso di laurea; gli ultimi decreti annuali adottati prima dell'entrata in vigore di L. 9/2014 disponevano quanto segue:

o   Decr. MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

o   Decr. MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

o   Decr. MAE 9/1/2012: per l'anno accademico 2011-2012 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.876 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

 

      TAR Sicilia e Ord. Cons. Stato 647/2012: i posti riservati ai cittadini stranieri rimasti non coperti possono essere utilizzati per gli studenti comunitari; nello stesso senso, Decr. MIUR 5/2/2014

 

 

Richiesta di visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta di visto di ingresso per studio "Immatricolazione Universita'" (Nota MIUR norme 2011-2014); documentazione da presentare:

o   domanda di preiscrizione, da presentare secondo il Modello A, ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti; in particolare (Nota MIUR 18/5/2011),

  per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All. 1 Norme MIUR Universita' 2016-2017; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione e' da considerarsi presentata anche per tutte le altre Universita' indicate al momento dell'iscrizione al test (Nota MIUR 24/3/2014)

-       scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane allestero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All. 2 Norme MIUR Universita' 2016-2017

-       in entrambi i casi, allegano alla domanda titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura), certificato attestante il superamento delleventuale prova di idoneita' accademica eventualmente prevista per l'accesso allUniversita' del Paese di provenienza, e due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio); non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato

-       in caso di titolo degli studi secondari conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarita' (All. 1 Norme MIUR Universita' 2016-2017), allegano certificato attestante gli studi accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario

  per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno dei corsi indicati dal sito del MIUR

-       allegano il titolo di studio conseguito presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'), corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura), e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia' compiuti e i diplomi di laurea possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato

-       allegano due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)

o   documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016) e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:

  per chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la dichiarazione di valore in loco (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura) o la conferma della traduzione si usa il Modello C (Nota MIUR 18/5/2011)

  la dichiarazione di valore in loco e' rilasciata secondo il Modello E, in relazione a diplomi; secondo il Modello L, in relazione ad altri titoli di studio (Nota MIUR 18/5/2011)

  traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

  Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

  nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (Nota MIUR 18/5/2011; Nota MIUR 24/3/2014: competenza della Rappresentanza non delegabile agli Istituti italiani di cultura)

  in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente e' tenuto a produrre la documentazione indicata dall'Universita' ai fini della valutazione del titolo di studio (Nota MIUR 18/5/2011)

  i documenti tradotti e legalizzati (salvi i casi di esonero) devono essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011)

  fermo restando l'obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente puo' verificare presso l'ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare (Nota MIUR 24/3/2014)

o   dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (Norme MIUR Universita' 2016-2017: per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), mediante

  bonifico o versamento (Nota MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione)

  garanzie fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese Universita', Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana (Nota MIUR norme 2011-2014); nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' in parte inattuato

o   indicazione di un alloggio idoneo (Nota MIUR norme 2011-2014) in Italia.

o   disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o   copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, della quale dimostrare la disponibilita' al momento della richiesta del permesso (Nota MIUR norme 2011-2014; nota: non si capisce il senso di questa ulteriore specificazione), che puo' predere una delle seguenti forme (Nota MIUR norme 2011-2014; nota: non e' contemplata, in fase di ingresso e di primo rilascio del permesso, l'iscrizione volontaria al SSN):

  dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza

  polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validita' in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata

  polizza assicurativa con Enti o societa' nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che offre in Convenzione con il Minsalute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di Enti o societa' diversi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata

o   dimostrazione di adeguata conoscenza della lingua italiana provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza (Nota MIUR norme 2011-2014); lo straniero puo' dimostrare tale conoscenza attraverso l'esibizione di certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana; se non e' possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze possono richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco; in mancanza di tale documentazione, la conoscenza della lingua italiana puo' essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, eventualmente in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, tramite un colloquio o altro modo idoneo; le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni e sulle verifiche alle universita' di destinazione dei candidati, perche' queste possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede (Nota MIUR norme 2011-2014); i titoli riconosciuti ai fini dell'esonero sono i seguenti (Nota MIUR 10/7/2015):

  per immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero, oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Norme MIUR Universita' 2016-2017; certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana

  immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a ciclo unico o meno, diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena; certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito della Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (che riunisce in associazione la Terza Universita' degli studi di Roma, le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena e la Societa' Dante Alighieri[106]), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti[107]

      Ciascuna universita' pubblica l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione; nellelenco risulta anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda (fermo restando che il titolo di studio e' da tradurre obbligatoriamente); l'elenco dei posti riservati da tutte le universita' per ogni corso di laurea agli studenti stranieri e quelli riservati dalle Istituzioni AFAM, sono anche pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Accademie di Belle Arti legalmente Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica) si applicano le stesse disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie; in luogo dei modelli A, C, E, L, si utilizzano, rispettivamente, il Modello A-bis, il Modello C-bis, il Modello E-bis, il Modello L-bis

      Nei casi in cui l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in eta' precoce, con la conseguente acquisizione del titolo di studio finale in eta' inferiore ai 18 anni, e' consentito l'accesso ai corsi universitari purche' il candidato, al momento del rilascio del visto di ingresso per studio "Immatricolazione Universita'", abbia compiuto almeno 17 anni (Nota MIUR norme 2011-2014) e qualora lUfficio Visti ritenga soddisfatto il possesso dei requisiti (Nota MIUR 24/3/2014)

      Il visto per studio "Immatricolazione Universita'" e' di tipo D (nazionale) con ingressi multipli e validita' sempre superiore a 90 gg (per consentire l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (Nota MIUR 18/5/2011)

      Il visto d'ingresso e' rilasciato entro le date stabilite dagli appositi calendari MIUR per consentire in tempi utili l'arrivo dello studente per le prove; i periodi di validita' e durata del visto sono correlati al tipo di corso di laurea per il quale e' stata richiesta la preiscrizione e ai suddetti calendari (Nota MIUR 24/3/2014); apposite e specifiche istruzioni operative in materia di visti (validita'/durata) sono stabilite e diramate alle Rappresentanze diplomatico-consolari dal Centro Visti del MAE (Nota MIUR norme 2011-2014)

      La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio "Immatricolazione Universita'" (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Se le prove di ammissione si svolgono in tempi anticipati rispetto ai tempi di conseguimento del diploma di maturita' del Paese di provenienza del candidato e/o in tempi che non consentono il perfezionamento della preiscrizione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU), previa esibizione da parte dello studente della ricevuta di iscrizione alle prove, e accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti per tale tipologia di visto; in questo caso, la Rappresentanza rilascia solo successivamente, al candidato rientrato nel proprio Paese dopo aver sostenuto e superato le prove, il visto di ingresso nazionale per studio Immatricolazione Universita' in tempo utile per l'inizio del corso, ma solo dopo il perfezionamento della preiscrizione e l'avvenuta dimostrazione del possesso/conseguimento dell'idoneo diploma di maturita' e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneita' accademica (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Ove lo studente debba sostenere prove di ammissione anticipate, rispetto ai calendari delle preiscrizioni, da disposizioni dei singoli atenei o dal MIUR o la prescrizione non possa essere perfezionata per l'ottenimento del visto Nazionale STUDIO "Immatricolazione Universita'", lo studente richiede un visto di ingresso di breve durata, rapportato alle specifiche esigenze, presentando a sostegno della domanda di visto la ricevuta di iscrizione alle prove e dimostrando il possesso dei requisiti previsti per tali visti (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Le Rappresentanze restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale i documenti di studio muniti dei prescritti atti consolari, entro il termine di rilascio del visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Universita'", unitamente alle domande di preiscrizione (Nota MIUR 24/3/2014)

      Ammissione alle prove di ammissione con riserva qualora non sia possibile la restituzione dei documenti; la Rappresentanza conferma alle Universita', per posta elettronica, i nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che abbiano ottenuto l'idoneita' accademica eventualmente prevista a livello locale; vengono comunicati anche i voti ottenuti, ai fini della determinazione, da parte delle Universita', del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie; la Rappresentanza indica anche i casi in cui non sia previsto un voto finale, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo; la documentazione e' restituita dalla Rappresentanza agli studenti tramite assicurata, o con altro mezzo idoneo, entro i termini stabiliti nel calendario di riferimento (Nota MIUR 24/3/2014)

      Entro la scadenza fissata nel calendario annuale, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle norme vigenti con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi (Nota MIUR 24/3/2014)

      Avviso MIUR Studenti stranieri: ridefiniti, in base a Decr. MIUR 12/6/2013, i calendari delle prove di ammissione e degli adempimenti per gli studenti stranieri; tutti i candidati stranieri, in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolare dovranno essere in possesso del previsto visto di ingresso di tipo "D" nazionale per studio immatricolazione universita'; la scadenza per la preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari e' prorogato, per tutti gli studenti, alla data del 5/7/2013 (con riferimento a tutti i corsi di laurea, con o senza accesso programmato, e ai corsi presso le Istituzioni AFAM); coloro che partecipano alle prove selettive per l'ammissione ai corsi a programmazione nazionale di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla professione di architettodevono accedere alla procedura on-line sul portale www.universitaly.it, dal 25/6/2013 al 18/7/2013, al fine di confermare la domanda di iscrizione online gi presentata (eventualmente aggiornando le informazioni) o presentare una domanda ex novo

      Il visto per studio "Immatricolazione Universita'" non puo' essere rilasciato in favore di stranieri che intendano iscriversi ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014)

      Valutazione preventiva delle candidature (Nota MIUR 18/5/2011): e' possibile, in attesa dellavvio delle procedure di competenza delle Rappresentanze, contattare l'Ateneo prescelto segnalando a quale corso di laurea ci si intenda iscrivere e fornendo copia della documentazione, in modo da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature

      Borse di studio, prestiti donore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili; la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce pero' documento di copertura economica (Nota MIUR 18/5/2011); gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Circ. Mininterno 27/9/2010: in applicazione dellAccordo tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Italiana, in vigore dal 2/10/2006, gli studenti cinesi aderenti al Progetto Marco Polo possono effettuare la preiscrizione, ottenendo un un visto di ingresso per motivi di studio che consente loro di seguire, preliminarmente, un corso di lingua italiana propedeutico al corso accademico, al quale accedono successivamente, senza obbligo di tornare nel proprio Paese per ottenere un ulteriore visto

 

 

Ammissione ai corsi universitari (torna all'indice del capitolo)

 

      Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui lammissione sia a numero chiuso

      E' obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale (Nota MIUR 24/3/2014):

o   corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto

o   corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia

o   corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria

o   corso di laurea magistrale in medicina veterinaria

o   corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie

o   corso di laurea in scienze della formazione primaria

o   gli altri corsi specificamente individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei

      Per sostenere le prove di ammissione i candidati devono esibire passaporto con visto per studio "Immatricolazione Universita'" e permesso di soggiorno o ricevuta della avvenuta spedizione della richiesta (Nota MIUR 18/5/2011); in ogni caso, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, i candidati sono ammessi alle prove con riserva (Nota MIUR 18/5/2011) ed eventualemte iscritti con riserva all'Universita' (Nota MIUR 24/3/2014)

      La prova di italiano non e' richiesta per corsi che si svolgano integralmente in lingua straniera; in questo caso gli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Esonerati dalla prova di italiano e ammissione fuori quota

o   per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico,

  gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale (Nota MIUR 24/3/2014: se conseguito presso le scuole italiane statali o paritarie all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Norme MIUR Universita' 2016-2017

  gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Norme MIUR Universita' 2016-2017

  i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana

  gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

  gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[108]

o   per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico,

  gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

  gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

  gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[109]

      Esonerati dalla prova di italiano, ma sottoposti alla quota, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[110]

      Possono essere esonerati dalla prova di italiano (su decisione dell'Ateneo), ma sottoposti alla quota i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, emessa (Nota MIUR 24/3/2014) nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri)[111]

      Ammissione fuori quota per titolari di borse del Governo italiano, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, o dei governi stranieri, nell'ambito di accordi con Universita' italiane (Nota MIUR 18/5/2011) solo se nell'ambito di accordi; agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca si applicano le istruzioni applicabili per il programma Erasmus Mundus (Nota MIUR 18/5/2011), estese al programma Erasmus Plus (Nota MIUR 24/3/2014), ed eventuali altre istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal MAE

      L'iscrizione alle prove per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese, ove attivati dagli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto (Nota MIUR 24/3/2014)[112], e' effettuata on line, dal portale http://www.universitaly.it/, a cura dello studente e non e' subordinata all'avvio delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che potranno essere avviate anche successivamente alle prove e dopo aver preso visione della graduatoria di merito; la preiscrizione deve comunque essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro le scadenze stabilite dai calendari; i candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese ovvero che intendano rinunciarvi, possono presentare una modifica della richiesta di preiscrizione rivolta ad un altro corso per il quale e' previsto un contingente riservato ai cittadini non dellUnione Europea (Nota MIUR norme 2011-2014)

      Nota MIUR 10/7/2015: secondo quanto stabilito da Sent. Cons. Stato 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria non e' obbligatorio per gli studenti che provengono da Universita' estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo di tali corsi; il nulla osta al trasferimento e' in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Universita' di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente; a questo fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo; ciascun Ateneo puo anche prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilita' di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilita'[113]

      Decr. MIUR 5/2/2014 sulle prove di ammissione ai corsi di laurea:

o   i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria degli stranieri residenti all'estero sono utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e stranieri di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario o motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studi) qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione

o   il Cineca, sulla base del punteggio conseguito, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998; per i candidati stranieri residenti all'estero la graduatoria e' definita dalle Universita'; per i corsi relativi alle professioni sanitarie, entrambe le graduatorie sono stilate dalle Universita'

o   la condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova i posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico destinati ai candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato 4 al Decr. MIUR 5/2/2014; ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente (fissato da ciascuna Universita') di cui alle disposizioni interministeriali contenute in Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014

      A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Universita', ciascun Ateneo definisce e pubblica la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento (Nota MIUR 24/3/2014); per le prove disposte dalla singola Universita', il termine per la pubblicazione della graduatoria e' di 15 gg dall'effettuazione della prova (Nota MIUR 24/3/2014)

      La determinazione dei posti residui dei corsi programmati a livello nazionale, le cui prove di ammissione si svolgono nel mese di aprile ha luogo secondo i termini stabiliti nel rispettivo calendario annuale; per tutti gli altri corsi, compresi quelli le cui prove si svolgono nel mese di settembre, ogni sede universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalita' stabiliti nel rispettivo calendario annuale, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili (Nota MIUR 24/3/2014)

      Possibilita per lo studente, in caso di mancata selezione, di chiedere una (sola; da Nota MIUR 18/5/2011) delle due cose seguenti:

o   ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto e' valido anche per tale corso)

o   riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse

      Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane e alle questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato (Nota MIUR 24/3/2014)

 

 

Permesso di soggiorno per studio universitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta del permesso entro 8 gg. lavorativi dallingresso; TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso motivato dal fatto che il corso intrapreso e' diverso da quello indicato ai fini del rilascio del visto, stante la fungibilita' dei corsi di studio sancita, con riferimento al rinnovo del permesso, dall'art. 39 T.U.

      Quando, al momento dell'immatricolazione, lo studente straniero risulti privo del permesso di soggiorno, l'iscrizione e' effettuata con riserva fino al 10 luglio[114] dell'anno successivo; su richiesta dell'Ateneo, entro lo stesso mese di luglio[115], la Questura invia comunicazione in ordine al rilascio o al diniego del permesso di soggiorno (Nota MIUR 10/7/2015)

      Ai fini dell'immatricolazione e' richiesta l'esibizione del solo visto di ingresso, eventualmente ad ingressi multipli; analogo esonero vale per gli studenti stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino (Nota MIUR 18/5/2011)

      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura competente

      Nota MIUR norme 2011-2014: ai fini della richiesta del permesso, lo studente provvede al pagamento del contributo di 80 euro previsto per i permessi di durata compresa tra 3 e 12 mesi

      Nota MIUR norme 2011-2014 successivamente allimmatricolazione ad un corso universitario, lo studente deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno

      Nota: non e' chiaro quale sia l'effettiva durata con cui il primo permesso e' rilasciato ne' se la cadenza sia quella dell'anno accademico o, come in precedenza, l'anno solare; inoltre, non si capisce perche' sia stato pagato il contributo dovuto per permessi di durata compresa tra 3 e 12 mesi, se il primo permesso e' stato rilasciato per il solo periodo necessario a completare l'immatricolazione

      Art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013, stabilisce che la durata del permesso per motivi di studio o formazione sia non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso puo' essere rilasciato con durata non superiore a un anno)

 

      Rinnovi successivi: almeno una verifica di profitto per il primo anno, almeno due per i successivi (una, in caso di gravi e documentati motivi di salute o di forza maggiore); non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso, comunque

      Sent. Cons. Stato 1242/2013: ai fini del requisito necessario per il rinnovo del permesso per studio, i "test di accesso", che hanno per oggetto le conoscenze e competenze che lo studente deve avere acquisito prima della formazione universitaria e in mancanza delle quali non potrebbe frequentare utilmente i corsi, non sono assimilabili alle verifiche di profitto, neanche quando sia consentito allo studente differirli alla fine del primo anno

      TAR Toscana: il limite triennale complessivo si applica anche in caso di prosecuzione degli studi in un corso di laurea diverso, di cui all'art. 39, comma 3, lett. b) D. Lgs. 286/1998, non potendo essere usata, tale prosecuzione, come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio

      TAR Toscana: ai fini del rinnovo del permesso per studio universitario, e' comunque necessario che lo straniero sia iscritto all'anno di corso di riferimento, ovvero fuori corso

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio adottato sulla base del mancato superamento di esami, in un caso in cui tale fatto era stato determinato dalle condizioni di salute conseguenti a un grave incidente automobilistico, e non si era tenuto conto dell'alto numero di esami superati, una volta ristabilite le condizioni di salute, prima che venisse adottata la decisione negativa

      TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per il superamento del limite massimo di anni fuori corso, se l'amministrazione non ha tenuto conto dei gravi problemi di salute che hanno rallentato il corso di studi dello straniero ne' del fatto che, superati tali problemi, lo straniero ha ripreso a sostenere con profitto esami; le disposizioni di cui all'art. 46 DPR 399/1994 relative al numero di esami minimo (derogabile per motivi di salute) e al numero massimo di anni fuori corso (apparentemente non derogabile) devono essere lette in modo coordinato, tenendo conto della ratio che vi e' sottesa, da identificarsi nell'esigenza di non prolungare il soggiorno nel territorio nazionale dello studente straniero che non abbia dimostrato sufficiente operosita'

      TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio se la titolare ha potuto superare un solo esame nell'anno a causa di una gravidanza

      Il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Universita', con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso (D. Lgs. 154/2007; ai fini del rinnovo (circ. Mininterno 21/2/2008; nota: il D. Lgs. 154/2007 demanderebbe la disciplina al regolamento attuativo),

o   in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o   in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,

  la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti

  il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante

  in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

      Circ. Mininterno 22/2/2011:

o   la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea (Nota MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea")

o   consentito invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo

o   consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master

      Nota MIUR 24/3/2014: il permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere rinnovato, in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999, anche quando sia stato rilasciato per la frequenza di un corso singolo, ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master, purche' il corso singolo sia funzionale a tali corsi

      Note:

o   Nota MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari, con esclusione, quindi di passaggio a corsi privati

o   TAR Lazio: il rinnovo e' consentito anche in caso di corso completamente diverso da quello per il quale e' stato autorizzato l'ingresso

o   TAR Toscana: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio se lo straniero e' passato da un corso universitario a un corso di italiano o, in generale, a un corso di istruzione professionale; la limitazione prevista dalla normativa trova giustificazione nella necessita' di prefissare termini di durata certa della permanenza nel territorio nazionale degli studenti, laddove consentire rinnovi del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di studio equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un periodo di tempo illimitato; nello stesso senso, TAR Lazio: il Legislatore ha riconosciuto ai cittadini stranieri la possibilita' di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente in relazione ad uno specifico corso di studi, senza possibilita', salvo giustificato motivo, di modificarlo o di ottenerne il rinnovo, con l'eccezione dei "corsi pluriennali" (quelli ab origine pluriennali, o quelli che costituiscono naturale prosecuzione dei primi, come nel caso dei corsi di studi universitari conseguenti alla ultimazione degli studi medio superiori)

o   TAR Toscana: si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del rinnovo, non potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio), a condizione che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza del permesso (circ. Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5, co. 4 T.U. da L. 94/2009)

o   secondo Nota MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi, lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio

      Per ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i redditi da lavoro concorrono alla dimostrazione di mezzi (Norme MIUR Universita' 2016-2017: per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015)

      Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente straniero che abbia intrapreso un corso universitario in Italia e che si rechi in altro Stato membro per svolgervi una parte degli studi, puo' rientrare in Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per oltre sei mesi, producendo

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o   idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

 

      Presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

 

      Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro se e' in possesso dei requisiti previsti (da D. Lgs. 3/2007; nota: non e' chiaro se il rilascio del permesso avvenga entro quote)

 

 

Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (appartenente all'Area Schengen, da circ. Mininterno 21/2/2008, coerente col fatto che Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore puo' fare ingresso in Italia in esonero di visto anche per periodi > 3 mesi per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (circ. Mininterno 21/2/2008: corso universitario o di insegnamento superiore), a condizione di (D. Lgs. 154/2007)

o   essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio

o   corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)

o   partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro

      Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

      Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso

      Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)

 

 

Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

      Accesso a tutti i corsi (incluse le scuole di specializzazione universitarie, da L. 271/2004), a parita con i cittadini italiani (fuori quota) per

o   titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente (Nota MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di studio prevista per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)

o   stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o   stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

o   il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (Nota MIUR 24/3/2014)

      L'immatricolazione all'universita' e' consentita anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, purche' la domanda di rinnovo sia stata presentata entro i 60 gg. successivi alla scadenza del permesso, sia stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata la relativa ricevuta (circ. MIUR 16/7/2009)

      Firmato l'11/7/2016 un protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento e Universita' di Trento con l'obiettivo di dare ai richiedenti asilo opportunita' di riprendere gli studi universitari (Nota Minlavoro; nota: non e' chiaro a quali disposizioni faccia riferimento il protocollo)

 

 

Diritto allo studio (torna all'indice del capitolo)

 

      Parita con lo studente italiano, prescindendo da reciprocita, per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio (che tengono conto anche del merito e del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi), incluse borse di studio, prestiti donore e servizi abitativi (nota: parita possibilmente vanificata dal coefficiente di conversione del reddito relativo al costo della vita nel paese d'orgine e della residenza lontana dei fuori-sede italiani); Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione); aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il primo requisito da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea); Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari

      Possibilita per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate

      Certificazione delle condizioni economiche da parte dellautorita del paese di provenienza, con traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero, in caso di difficolta, certificazione da parte della Rappresentanza del paese di provenienza in Italia, legalizzata dalla prefettura)

 

      Il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione (sent. Cons. Stato 5434/2009)

      TAR Sicilia:

o   il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

o   dell'art. 3 co. 1 lettera a, L. 264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il riferimento al "fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo" (ossia, l'attenzione al profilo occupazionale), non puo' mai prevalere sulla disponibilit strutturale delle universit ad assicurate il diritto allo studio

 

      Nota: art. 1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa alla cittadinanza[116]

      Trib. Bologna: discriminatorio e illegittimo, perche' privo di motivazione ragionevole, il comportamento dell'Universita' Bocconi, che applica contributi di immatricolazione piu' gravosi allo straniero, collocandolo, sulla base della sola nazionalita', nella fascia piu' elevata, a prescindere dal reddito; il diritto vulnerato non e' un diritto patrimoniale (rinunciabile), ma un diritto fondamentale quale il diritto all'istruzione; l'autonomia organizzativa degli atenei non puo' superare i limiti posti dalle leggi dello Stato (in particolare, dal divieto di discriminazione); nello stesso senso, una Lettera ASGI al Rettore dell'Universita' Ca' Foscari, al Ministro dell'Universita', all'UNAR e alla Commissione UE segnala il carattere discriminatorio e la violazione del principio di parita' di accesso allo studio universitario sancito da art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 delle disposizioni su tasse e contributi per l'iscrizione all'Universita' Ca' Foscari, che, a parita' di reddito, penalizzano lo studente straniero rispetto allo studente italiano o comunitario

 

      Lettera ASGI al Sindaco di Pordenone: il Regolamento comunale che impegna il Comune di Pordenone, in esecuzione a disposizioni testamentarie relative ai lasciti Mior e Brussa, ad assegnare ogni anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli, residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni economiche di bisogno alla condizione che i beneficiari soddisfino i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno 5 anni e' illegittimo a causa del carattere discriminatorio dei requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza prolungata (l'amministrazione comunale non puo' legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando, direttamente o indirettamente, su basi di nazionalita', ne' un negozio giuridico privato e' idoneo a vincolarla in tal senso); a seguito della segnalazione, il Comune ha comunicato che eliminera' dal Regolamento i requisiti discriminatorie (da un comunicato ASGI)

      A seguito dellintervento dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano, diverse Fondazioni private lombarde (Bracco, Girola, Beltrami, Confalonieri, Associazione italiana riscaldamento urbano) hanno rivisto le modalita' di accesso alle borse di studio offerte a studenti universitarie e neo-laureati, togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini italiani (da un comunicato ASGI)

      Parere ASGI sul carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza italiana previsto da un bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, con il contributo della stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli', che ha per scopo quello di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attivita' di tirocinio allestero i migliori neolaureati dei poli universitari del Piemonte, della Valle d'Aosta e di Forli'

      A seguito di lettera dell'ASGI, che segnalava il carattere discriminatorio del trattamento sfavorevole riservato, in merito agli importi da corrispondere per l'iscrizione, agli studenti stranieri, l'Accademia delle Belle Arti di Roma ha revocato con delibera d'urgenza, da ratificare al prossimo Consiglio di Amministrazione, le disposizioni sull'immatricolazione criticate (da un comunicato dell'Accademia delle Belle Arti di Roma)

 

      Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5, e art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dellaccesso alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario, e includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost., dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della residenza in Provincia)

 

      Il regolamento dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)

 

      Decr. MIUR 8/7/2016:

o   per l'anno accademico 2016-2017, i Paesi in via di sviluppo ai cui studenti le Universita' possono riservare borse di studio o trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul servizio mensa (Nota Minlavoro 30/9/2014), ai sensi di art. 13 co. 5 e 6 DPCM 9/4/2001, sono Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea; Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe

o   si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 co. 5 e 6 DPCM 9/4/2001:

  per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo, la valutazione della condizione economica e' effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; in alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dalla predetta universita'; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale puo' essere anche rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica; in questo caso, l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca; lo studente e' obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo

  ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota: verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) o apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia

 

      Stipulati protocolli tra Mininterno e Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane e tra Mininterno e Pontificia Universita' Lateranense per facilitare l'inserimento di beneficiari della protezione internazionale in corsi di laurea o post lauream; gli Atenei partecipano all'azione di sostegno mediante l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari e l'erogazione dei servizi previsti per gli studenti; il Mininterno mette a disposizione borse di studio finalizzate a concorrere ai costi di vitto e alloggio (100 borse per l'inserimento nelle Universita' italiane, 12 per l'inserimento nella Pontificia Universita' Lateranense)

 

 

 

Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato (torna all'indice del capitolo)

 

      Rinnovo del permesso per conseguire il titolo di specializzazione, di master o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del corso)

      Richiesti, ai fini dell'ammissione ai corsi di specializzazione (non medica, da Nota MIUR 18/5/2011), di master o di dottorato,

o   la laurea (e, se richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o   il superamento delle prove di ammissione

      Procedura (Nota MIUR 18/5/2011):

o   stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita', secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata da eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero, secondo quanto richiesto dall'Universita' (Nota MIUR 10/7/2015)[117]; i candidati devono soddisfare il requisito dellabilitazione professionale, laddove richiesto (Nota MIUR 10/7/2015)[118]

o   stranieri residenti all'estero (Nota MIUR 10/7/2015):

  i candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo

  a seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura)[119] e conferma della traduzione

  la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva competenza degli Organi accademici

  i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di soggiorno breve per motivi di studio

  una volta in Italia, i candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione

  la Rappresentanza diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto anticipo rispetto allinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)

  legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione

  la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva competenza delle Universita'

      Accesso alle scuole di specializzazione mediche (circ. MIUR 3/4/2015):

o   comunitari e rifugiati accedono a parita' con gli italiani: laurea e abilitazione riconosciuta dal Minsalute; domanda presentata al MIUR[120] entro i termini previsti per gli italiani

o   gli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa del Governo italiano partecipano al concorso per posti in soprannumero, previa verifica della capacita' ricettiva delle universita'; l'ammissione richiede che il candidato abbia superato le prove previste nel regolamento per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica, di cui al Decr. MIUR 6/3/2006; la partecipazione al concorso e' subordinata alla disponibilita' del MAE al finanziamento di contratti di formazione specialistica[121]; la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana (nota: la circolare fa riferimento solo alla presentazione della domanda da parte di cittadini residenti o temporaneamente soggiornanti in Italia; non e' chiaro se possano presentarla anche stranieri ancora soggiornanti all'estero) entro i termini previsti per gli italiani; la domanda e' corredata da documentazione attestante il possesso di laurea e abilitazione conseguite in Italia, o abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute

o   stranieri titolari di permesso UE slp (nota: la circolare usa ancora il termine carta di soggiorno), permesso per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, o regolarmente soggiornanti con laurea e abilitazione conseguiti in Italia o con titolo professionale riconosciuto in Italia accedono al concorso a parita' con gli italiani; domanda presentata al MIUR entro i termini previsti per gli italiani

o   altri stranieri, destinatari di borsa di studio dei governi del proprio Paese: sono ammessi al concorso, ai sensi di art. 1 co. 7 L. 4/1999 per i posti in soprannumero, previa verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie (per la cui determinazione si fa riferimento agli accordi intergovernativi, culturali, e/o scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e/o ad apposite intese tra Universita' italiane e Universita' dei Paesi interessati); la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana; la domanda e' corredata da documentazione attestante il possesso di laurea e abilitazione conseguite in Italia, o abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute; va verificata preventivamente la disponibilita' di risorse per la stipula del contratto di formazione specialistica, per l'intera durata del corso, con oneri (stimati in 25.000 euro per anno, per i primi due anni di corso; 26.000 euro per anno, per i successivi anni di corso) a carico del Governo (verosimilmente, del Paese di appartenenza; in questo senso, circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013) o di una istituzione italiana o straniera, riconosciuta idonea, rispettivamente, dal MIUR o dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana; domanda presentata al MIUR entro i termini previsti per gli italiani

 

      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

 

 

Iscrizione a corsi singoli (torna all'indice del capitolo)

 

      Gli stranieri che intendono frequentare uno o piu' corsi singoli o stage possono iscriversi, secondo le seguenti modalita' (Nota MIUR 18/5/2011):

o   stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): i candidati

  presentano il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero e producendo la documentazione richiesta dall'Universita' italiana, come eventuali traduzioni, legalizzazione o altro documento utile (Nota MIUR 10/7/2015)[122]

  seguono le modalita' autonomamente stabilite dallUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri

o   stranieri residenti all'estero:

  i candidati presentano la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario pubblicato sul sito del MIUR

  le Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri

  i documenti sono consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto

  lo studente straniero non puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ. Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ. Mininterno 22/2/2011)[123]

 

 

Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana (torna all'indice del capitolo)

 

      Nei confronti di stranieri residenti all'estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Universita' per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", puo' essere rilasciato il visto di ingresso per studio con validita' commisurata alla durata dei corsi stessi (Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014)

 

 

Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

      Il permesso dovrebbe essere prolungabile per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto da art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013 (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; nota: la formulazione di art. 5 co. 3 lettera c e' pero', in proposito, ambigua); nota: art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998 prevede la possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e, in presenza dei requisiti, la conversione (extra quote) del permesso per studio in permesso per lavoro

      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti", non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)

 

      Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia (circ. MIUR 20/4/2011):

o   i titolari di protezione internazionale che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26, co. 3 D. Lgs. 251/2007), l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o   la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

o   documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):

  domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

  titolo di studio straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

  curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

  programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana (nota: secondo la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio, il programma per materie e' richiesto per il riconoscimento dei titoli di scuola secondaria di II grado, non per quelli di scuola secondaria di I grado); quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

  ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

  eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

  dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

  elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

o   le prove integrative sono definite in base alla tabella dell'allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o   l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o   la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

 

      Riconoscimento dei titoli accademici o degli studi accademici parziali da parte di cittadini stranieri (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.):

o   finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari

o   effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30 (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio osserva come l'Ateneo effettui il riconoscimento per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso lo stesso Ateneo; la domanda di riconoscimento deve essere quindi presentata ad un Ateneo che abbia un corso di studi analogo a quello relativo al titolo che si vuol far riconoscere)

o   documentazione richiesta (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei titoli di studio osserva come atenei diversi possano richiedere documentazione diversa):

  modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei

  diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore

  titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement

  elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica

  programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo

o   i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano

o   i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio o un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano

o   i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio

o   esito possibile:

  equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)

  equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)

  esito negativo

o   il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

      L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese (ratificato con L. 54/2016) stabilisce una corrispondenza per il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalita' di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese

      Comunicato MAE 30/6/2016: e' entrato in vigore, l'1/4/2016, l'accordo (ratificato con L. 214/2015) sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Universita', Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica italiana e dei titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa, ai fini del proseguimento degli studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' sull'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti

 

      Riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, effettuato dalle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, in autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi bilaterali in materia, entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza (L. 148/2002); nota: art. 48 DPR 394/1999 prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con le disposizioni successive) che

o   per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o   in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o   sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

      Si applicano le disposizioni del DPR 189/2009 (90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il riconoscimento sia finalizzato a

o   accesso ai pubblici concorsi

o   attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o   progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o   determinazione di questioni previdenziali

o   iscrizione ai Centri per l'impiego

o   accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o   registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o   partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o   partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

      In mancanza di dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un concorso pubblico presso una pubblica amministrazione o a un concorso presso altro ente o amministrazione, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in ambito europeo, ai soli fini della procedura concorsuale (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 38 D. Lgs. 165/2001 e, rispettivamente, ad art. 12 L. 29/2006); documentazione richiesta:

o   fotocopia del documento di identita'

o   fotocopia del bando di concorso

o   copia autentica del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o   copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

      L'Italia ha sottoscritto accordi con diversi paesi (Allegato 2 alla Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni) volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio e applicabili solo a determinate Universita' (indicate in ciascun accordo)

      I titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini del riconoscimento di titoli a fini non accademici, di un servizio erogato dal MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

 

      Riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (Norme MIUR Universita' 2016-2017):

o   rilevano

  art. 7 Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002: ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformita' con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adottera' tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attivita' lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti

  art. 26 co. 3-bis D. Lgs. 251/2007: per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione

o   le istituzioni di istruzione superiore sono invitate a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio

o   le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Studenti stranieri iscritti nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del totale (da confrontare con il 10,9% in Germania, l'11,2% in Francia e il 20% circa in Gran Bretagna per l'anno 2009-2010; da un comunicato Stranieriinitalia)

      Studenti non italiani (Scheda EMN studenti stranieri, Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2003/04: 8.997 immatricolati (2,7% del totale); 25.246 iscritti (2,3%); 1.602 laureati (1,6%)

o   2004/05: 9.809 immatricolati (2,9%); 32.470 iscritti (2,4%); 2.690 laureati (1,7%)

o   2005/06: 9.758 immatricolati (3,0%); 38.474 iscritti (2,5%); 3.665 laureati (1,8%)

o   2006/07: 10.730 immatricolati (3,5%); 44.294 iscritti (2,7%); 4.718 laureati (2,0%)

o   2007/08: 12.290 immatricolati (4,0%); 50.249 iscritti (3,0%); 5.448 laureati (2,2%)

o   2008/09: 12.428 immatricolati (4,2%); 55.424 iscritti (3,2%); 6.378 laureati (2,5%)

o   2009/10: 12.966 immatricolati (4,4%); 60.122 iscritti (3,4%); 7.358 laureati (2,7%)

o   2010/11: 12.908 immatricolati (4,5%); 63.573 iscritti (3,6%)

o   2011/2012: 12.931 immatricolati (4,6%); 66.398 iscritti (3,8%)

      Studenti iscritti ai corsi post lauream per l'anno 2011-2012 (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   scuole di specializzazione: stranieri: 461, comunitari: 214, totale: 34.344, percentuale non italiani: 2,0%

o   dottorati: stranieri: 3.215, comunitari: 739, totale: 34.629, percentuale non italiani: 11,4%

o   master e corsi di perfezionamento: stranieri: 2.294, comunitari: 1.160, totale: 37.281, percentuale non italiani: 9,3%

      Studenti non italiani iscritti nell'anno 2010-2011 per luogo di conseguimento del diploma (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   totale: 63.573

o   diploma conseguito in Italia: 26.687

o   diploma conseguito all'estero: 36.886

      Laureati in Italia (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2003-2004: italiani, 99.527; non italiani, 1.602 (1,6% del totale)

o   2004-2005: italiani, 155.947; non italiani, 2.690 (1,7% del totale)

o   2005-2006: italiani, 201.009; non italiani, 3.665 (1,8% del totale)

o   2006-2007: italiani, 229.526; non italiani, 4.718 (2,0% del totale)

o   2007-2008: italiani, 247.316; non italiani, 5.448 (2,2% del totale)

o   2008-2009: italiani, 251.545; non italiani, 6.378 (2,5% del totale)

o   2009-2010: italiani, 263.826; non italiani, 7.358 (2,7% del totale)

o   2010-2011: italiani, 271.959; non italiani, 8.059 (2,9% del totale)

      Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per area provenienza (Rapp. EMN studenti stranieri): totale, 8.059; maschi, 3.015; femmine, 5.044

      Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per sesso (Rapp. EMN studenti stranieri): totale, 8.059; stranieri, 5.996; comunitari, 2.063

      Laureati stranieri in Italia nell'anno 2010-2011 (primi 10 paesi) per studio e formazione nel 2011 (Rapp. EMN studenti stranieri): Albania, 1.380; Cina, 656; Camerun, 354; Iran, 184; Russia, 182; Moldavia, 173; Marocco, 172; Croazia, 166; Ucraina, 160; Turchia, 153

      Atenei col maggior numero di studenti non italiani nell'anno 2009/2010 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):

o   Roma La Sapienza: 6.227

o   Bologna: 5.001

o   Firenze: 3.051

o   Torino: 3.004

o   Torino Politecnico: 2.605

o   Milano Politecnico: 2.381

o   Padova: 2.319

o   Genova: 2.110

o   Milano: 1.986

o   Roma Tor Vergata: 1.762

o   Trieste: 1.565

o   Perugia: 1.515

o   Pisa: 1.471

o   Milano Bicocca: 1.372

o   Milano Bocconi: 1.228

o   Verona: 1.168

o   Parma: 1.156

o   Pavia: 1.112

o   Roma III: 1.001

      Permessi rilasciati per studio o per formazione (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2008: studio, 25.098; formazione, 3.511

o   2009: studio, 24.219; formazione, 8.415

o   2010: studio, 17.559; formazione, 8.117

o   2011: studio, 24.066; formazione, 6.194

      Permessi in corso di validita' per studio e formazione (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2008: 87.260

o   2009: 81.386

o   2010: 39.803

o   2011: 49.014

      Permessi convertiti da studio in altri motivi (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2008: famiglia, 60; lavoro, 27; altri motivi, 25

o   2009: famiglia, 69; lavoro, 44; altri motivi, 37

o   2010: famiglia, 51; lavoro, 46; altri motivi, 29

o   2011: famiglia, 210; lavoro, 825; altri motivi, 30

      Permessi convertiti da altri motivi a studio (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   2008: famiglia, 79; lavoro, 4; altri motivi, 55

o   2009: famiglia, 108; lavoro, 12; altri motivi, 51

o   2010: famiglia, 61; lavoro, 25; altri motivi, 51

o   2011: famiglia, 43; lavoro, 15; altri motivi, 36

      Permessi in corso di validita' (primi 10 paesi) per studio e formazione nel 2011 (Rapp. EMN studenti stranieri): Cina, 7.950; Albania, 5.877; USA, 2.843; Iran, 2.523; Camerun, 2.086; Turchia, 1.501; Russia, 1.487; Israele, 1.309; Sud Corea, 1.209; Giappone, 1.247

      Interventi a sostegno del diritto allo studio per studenti stranieri (Rapp. EMN studenti stranieri):

o   borse di studio: 15.477 (10,0% del totale)

o   prestiti d'onore e simili: 27 (15,3% del totale)

o   contributi per mobilita' internazionale: 161 (5,2% del totale)

o   interventi per studenti in sitazioni di handicap: 23 (2,5% del totale)

o   collaborazioni a tempo parziale: 116 (5,9% del totale)

o   posti alloggio: 6.585 (20,0% del totale)

o   contributi alloggio: 1.086 (10,6% del totale)

o   premi per conseguimento titolo: 221 (3,4% del totale)

o   contributi per il trasporto: 2.111 (3,1% del totale)

o   altri sussidi: 430 (9,5% del totale)

 

 

 

Ingresso per studio non universitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui visti

o   di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008: quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilita di mezzi di sostentamento e della validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso

o   di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellistruzione e delluniversita, o dal Ministero dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

o   di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilita di mezzi di sostentamento, la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva

      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007

      Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

      Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato scuole all'estero (art. 379 D. Lgs. 297/1994 e Guida MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane,

o   domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico

o   attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da

  traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce il documento

  legalizzazione da parte della rappresentanza italiana

  dichiarazione di valore in loco (attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche' sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente

o   eventuale (nota: non e' chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale

o   eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana

o   elenco dei documenti presentati

 

      Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

      Il permesso dovrebbe essere prolungabile per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto da art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013 (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; nota: la formulazione di art. 5 co. 3 lettera c e' pero', in proposito, ambigua); nota: art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998 prevede la possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e, in presenza dei requisiti, la conversione (extra quote) del permesso per studio in permesso per lavoro

 

 

Ingresso per assegnatari di borse di studio (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lingresso (e, verosimilmente, il rilascio di un corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui visti, di stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allart. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato), da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali

 

      Bando per borse di studio del Governo italiano per cittadini stranieri e italiani residenti all'estero per l'anno accademico 2016-2017:

o   le borse sono concesse ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, di Paesi selezionati

o   le borse sono concesse per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute (elenco disponibile sul sito del MIUR)

o   per l'anno accademico 2016/2017, sono concesse borse di studio della durata di 3, 6 o 9 mesi (una durata di un mese e' prevista solo per i corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana); nel quadro del Trattato di Amicizia Italia-Libia, le borse per cittadini libici hanno una durata di 12 mesi con decorrenza dall'1/10/2016; decorrenza della borsa:

  non prima dell'1/10/2016 e non oltre il 30/9/2017 per i seguenti corsi:

-       corsi universitari di laurea triennale (1 ciclo - L) e laurea magistrale a ciclo unico (LMCU)

-       corsi universitari di laurea specialistica/magistrale (2 ciclo)

-       dottorati di ricerca

-       scuole di specializzazione

-       corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola internazionale di liuteria di Cremona; Scuola di alta formazione e studio (SAF) dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (ISCR) e Scuola nazionale di cinema

  non prima dell'1/1/2017 e non oltre il 30/9/2017 per i seguenti corsi:

-       corsi avanzati di lingua e cultura italiana

-       corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana

-       corsi di master di I e II Livello

-       progetti di studio in co-tutela

o   corsi per i quali sono concesse le borse:

  corsi universitari di laurea trievvale (I ciclo - L) e laurea magistrale a ciclo unico (LMCU), solo in relazione a rinnovi; borse riservate a candidati che nell'anno accademico 2015-16 abbiano fruito di una borsa di studio MAECI per la frequenza di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea a ciclo unico, e che per l'anno accademico 2016-17 si iscrivano al terzo anno della laurea triennale o almeno al terzo di una laurea a ciclo unico; la concessione del rinnovo resta comunque subordinata alla verifica del rendimento accademico e dello status di studente "in corso"

  corsi universitari di laurea specialistica/magistrale (II ciclo); per potersi iscrivere al primo anno di un corso laurea di II ciclo in Italia, il candidato deve aver concluso un ciclo di studi di I livello; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato deve essere in regola con gli esami dellanno precedente

  corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) dellIstituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola Nazionale di Cinema; per potersi iscrivere alle Istituzioni AFAM e alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona il candidato deve aver concluso un ciclo di studi di scuola media superiore valido in loco per laccesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti; per potersi iscrivere alla SAF dell'ISCR o alla Scuola Nazionale di Cinema, il candidato deve aver concluso un ciclo di studi di scuola media superiore (l'iscrizione e' subordinata al superamento di prove di ammissione)

  corsi di Master di I e II Livello; per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d'accesso previsti dal Master prescelto; se il corso prevede un periodo di studio in un paese diverso dall'Italia, il pagamento della borsa e' interrotto per tale periodo; la borsa e' erogata solo in caso di attivazione del master e solo per il periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto

  dottorati di ricerca[124]; per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d'accesso previsti dal dottorato; la borsa e' erogata solo in caso di attivazione del dottorato e solo per il periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto

  scuole di specializzazione non medica (le specializzazioni relative alle discipline mediche sono categoricamente escluse, in base a D. Lgs. 257/1991); per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d'accesso previsti dalla scuola

  progetti di studio in co-tutela, per attivita' di ricerca presso il CNR, l'Istituto Superiore di Sanita' o altri Enti statali universitari, museali, archivistici; il candidato deve allegare il programma di ricerca previsto e le lettere di accettazione da parte dellistituzione ospitante, nonche' il nominativo del Docente tutor della ricerca (e-mail e contatti telefonici)

  corsi avanzati di lingua e cultura italiana; il candidato deve aver superato nel Paese di provenienza almeno un esame universitario di lingua italiana (se nel paese di provenienza non sono attive cattedre di italianistica, la Rappresentanza italiana puo' in ogni caso procedere alla selezione dei candidati evidenziando nella redazione del verbale tale situazione); i corsi devono concludersi con l'acquisizione di una certificazione tipo CILS, CELI, PLIDA o IT Roma Tre, almeno di livello B1; le borse sono concesse solo per corsi della durata di 3 mesi, ma non per corsi di lingua di livello iniziale; i borsisti possono fruire di uno sconto in relazione alle tasse di iscrizione, ma non dell'esenzione totale

  corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana, della durata di un mese; la borsa e' riservata ai docenti stranieri che possono documentare l'attivita' di insegnamento della lingua italiana (come lingua straniera) presso il Paese di provenienza; i borsisti possono fruire di uno sconto in relazione alle tasse di iscrizione, ma non dell'esenzione totale

o   non sono concesse borse di studio per la frequenza di corsi singoli o per ricerche individuali o per corsi universitari di laurea triennale (I ciclo) o a ciclo unico, salvo il caso di rinnovo o di studenti kenyoti dell'Universita' di Garissa beneficiari di borsa di studio MAECI nell'anno accademico 2015/2016

o   sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale (corsi di laurea, specializzazioni, master, dottorato di ricerca); la concessione del rinnovo e' subordinata alla verifica del rendimento accademico e della regolarita' del percorso di studi (sono quindi esclusi coloro che abbiano superato la durata legale del corso o che non siano in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun anno accademico)

o   di norma gli assegnatari di borse di studio offerte dal Governo italiano sono esonerati dal pagamento delle normali tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in accordo con art. 9 co. 3 D. Lgs. 68/2012, ma le Universita', nell'ambito della loro autonomia, possono non accordare tale esenzione

o   requisiti per l'ottenimento della borsa:

  possesso di titolo di studio utile all'iscrizione presso l'istituzione prescelta

  conoscenza adeguata della lingua italiana, certificata da un attestato di livello intermedio o B2 (per esempio, CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 o INT.IT Roma Tre) o da un attestato di competenza linguistica equivalente rilasciato da un Ente o scuola di lingue locale (per esempio, Istituto Italiano di Cultura o Sezione della Dante Alighieri), ovvero di livello A2 (o dichiarazione equivalente) per l'iscrizione ai corsi avanzati di lingua e cultura italiana; non richiesta la conoscenza della lingua italiana per l'iscrizione ai corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese

  eta' superiore a 18 anni (alla data di scadenza del bando) e non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del bando (45 anni, per i corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana)

  assenza di superamento della durata del corso di studi previsto

o   il MAECI ha sottoscritto, per l'anno 2016-2017 convenzioni finalizzate a facilitare l'inserimento di studenti stranieri beneficiari di borse di studio con Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Universita' Ca Foscari di Venezia, Universita' Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Universita' degli studi di Torino, Universita' degli studi di Milano, Universita' degli studi di Bologna, Universita' degli Studi della Tuscia - Viterbo, Universita' degli studi di Roma Tor Vergata, Universita' Roma Tre, Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

o   la candidatura e' presentata compilando on-line il formulario

o   la selezione dei borsisti e' effettuata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di appartenenza del candidato tramite uno specifico Comitato

o   i borsisti stranieri, per la sola durata della borsa di studio, godono di una assicurazione sanitaria che copre le eventuali spese per malattie o infortuni

o   e' vietata la fruizione contemporanea della borsa di studio del Governo italiano e di altra borsa di studio offerta dallo Stato italiano

o   data di scadenza per la presentaziond edelle domande: 15/4/2016

o   i candidati ammessi sono tenuti a osservare le condizioni indicate dal Regolamento del borsista

 

 

Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lingresso (e, verosimilmente, il rilascio di un corrispondente permesso di soggiorno) per attivita scientifica, alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011 sui visti, di stranieri (anche con coniuge e figli minori al seguito) che, su richiesta di Governi stranieri, fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o organizzazioni internazionali, e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, vogliano svolgere attivita di alta cultura o di ricerca non incluse tra le attivita retribuite di ricerca presso universita, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia

      Nota: i moduli distribuiti dai ministeri contemplano la possibilita' di ingresso al seguito di straniero che fa ingresso per missione, anziche' per motivi di attivita' scientifica

 

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito lingresso per formazione professionale (e il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per lingresso per motivi di studio

o   per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o   per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universita e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche centri convenzionati o accreditati; comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale (torna all'indice del capitolo)

 

      Non rientrano tra i corsi di formazione professionale quelli organizzati dalle Universita' per il conseguimento di master di primo o secondo livello o per singole attivita' formative, ne' i corsi di lingua italiana presso le Universita' per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", per i quali viene invece rilasciato un visto di ingresso per studio/universita' (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

      L'accreditamento da parte della Regione corrisponde al riconoscimento dell'idoneita' a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche ed e' basato sulla valutazione del possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualita' degli interventi formativi, secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008

      La domanda di visto di ingresso per formazione professionale va corredata, oltre che dalla documentazione generalmente richiesta, da (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

o   certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)

o   documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

      Il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Tirocini formativi (torna all'indice del capitolo)

 

      La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri secondo le seguenti disposizioni (Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi):

o   per stranieri residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o   il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o   il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

      Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):

o   i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o   fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o   in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

      Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai

o   tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o   tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o   tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o   tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

      Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) per violazione di art. 117 Cost., dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli essenziali

      Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi (nota: l'Accordo non riguarda i tirocini per stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso):

o   il tirocinio non puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo

o   i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto

o   sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

  tirocini formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilit dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi

  tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali

  tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

o   la durata dei tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'

o   il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati

o   salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

o   le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione

o   salve integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da

  servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro

  istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici

  istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale

  centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati

  comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti

  servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione

  istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione

  soggetti autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro

o   il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa

      L'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014 approva le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero:

o   i tirocini sono riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di formazione da completare in Italia

o   la durata del tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede comprovata motivazione

o   il tirocinio deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno

o   i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi; Regioni e Province autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi che prevedono attivazione di tirocini

o   il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo di tirocinio pre straniero residente all'estero

o   le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali

o   nel progetto formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di quella che vuole acquisire in Italia); nota: in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante

o   il tirocinio non puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata

o   il progetto formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese

o   ai fini dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma

o   Regioni e Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto, la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida

o   il visto e' rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante; il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore

o   l'ufficio competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello straniero

o   il progetto formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul progetto formativo

o   l'eventuale revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente, caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica

o   il visto di ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di art. 9 co. 8 L. 99/2013

o   copertura delle spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento

o   il visto e' rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica

o   lo straniero e' informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso

o   contrariamente a quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006); saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav relativi al Quadro Tirocini

o   Regioni e Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero

o   il soggetto promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente, dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali

o   Regioni e Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio

o   il soggetto formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del tirocinio

o   il MAE e il Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a livello territoriale)

o   per tutto cio' che non e' previsto da queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi

      Alla data del 30/9/2015, le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero sono state recepite da (Rapp. Italia-Lavoro):

o   Regione Valle d'Aosta con D.G.R. 23/10/2015 n. 1496

o   Regione Piemonte, con D.G.R. 23/2/2015 n. 30-1094

o   Regione Liguria, con D.G.R. 27/3/2015 n. 471

o   Regione Lombardia, con decreto del Dirigente di Unita' organizzativa 3/2/2015 n. 682

o   Provincia di Trento (applicate in via di fatto, senza che sia stato adottato un atto di ricezione formale)

o   Regione Veneto, con D.G.R. 10/3/2015 n. 296

o   Regione Emilia Romagna, con D.G.R. 2/2/2015 n.2

o   Regione Toscana, con D.G.R. 7/4/2015 n. 407

o   Regione Marche, con D.G.R. 13/5/2015 n. 395

o   Regione Lazio, con D.G.R. 3/2/2015 n. 32

o   Regione Abruzzo, con D.G.R. 4/11/2014 n. 704

o   Regione Molise con D.G.R. 6/10/2015 n. 538

o   Regione Campania, con D.G.R. 09/3/2015 n. 77

o   Regione Calabria con D.G.R. 12/11/2015 n. 463

o   Regione Sardegna con D.G.R. 6/5/2015 n. 21/12

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Ingresso consentito nei limiti del contingente triennale (L. 99/2013)[125] fissato con decreto del Ministro del lavoro, emanato, ogni tre anni (L. 99/2013)[126], entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio (L. 99/2013; verosimilmente significa, del primo anno del triennio di riferimento)[127], di concerto con i Ministri dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni

      Norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellemanazione del decreto triennale, ma comunque entro il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti per l'ingresso per studio; il numero degli ingressi cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto triennale successivamente adottato (L. 99/2013)[128]

      Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionale (e, verosimilmente, tirocini formativi) puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto (L. 99/2013)[129]

      In caso di mancata pubblicazione del decreto triennale entro la scadenza, il Ministro del lavoro puo provvedere transitoriamente, con proprio decreto annuale, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (L. 99/2013; verosimilmente, in caso di piu' decreti annuali transitori, il limite si applica sulla quota complessiva ammessa)[130]

      Definizione delle quote:

o   Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o   Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in

  7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008

  7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

 

      Per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso e di un anno; il permesso per motivi di formazione professionale e rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali

      Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

      Lo straniero che ha conseguito in Italia (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia) il dottorato o il master universitario di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o II livello, ovvero (L. 99/2013) la laurea triennale o specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' convertire il permesso in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti, o essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009); l'iscrizione consente allo straniero di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (circ. Mininterno 27/8/2009)[131]

      La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

 

      TAR Veneto: legittimo negare il permesso per tirocinio se il progetto formativo e' fittizio e maschera un normale rapporto di lavoro subordinato

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibilita per il titolare di permesso per motivi di studio o formazione di svolgere attivita di lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno (nota: consentito, in questo caso, il part-time verticale); nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

 

      Per l'accesso al lavoro delle persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 9 e 10 Regolamento) che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unita produttive del nostro Paese attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale non e richiesto il nulla-osta al lavoro

      Nota: le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di tirocinio o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, comunque effettuate al centro per limpiego competente, almeno un giorno prima dell'instaurazione dei rapporti (L. 296/2006; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto), telematicamente; Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?) (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso per studio (verosimilmente, anche quando il permesso sia stato rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo) ha diritto

o   al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o   alliscrizione facoltativa al SSN:

  pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. Minsanita 24/3/2000

  conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva liscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

  gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o   allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo (torna all'indice del capitolo)

 

      Conversioni extra quota per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[132], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

o   verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

o   verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

      Conversioni in detrazione dalle quote per l'anno successivo, se effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

      Conversione del permesso per formazione (solo dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo; da art. 14, co. 6 DPR 394/1999; nota: il riferimento errato ad art. 14, co. 5 contenuto in art. 40, co. 23 DPR 394/1999 non tiene conto della rinumerazione) o studio prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), con richiesta e consegna del nuovo permesso presso lo Sportello unico (circ. Mininterno 1/7/2008: della provincia in cui soggiorna il richiedente; l'accoglimento dell'istanza e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni)

o   in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o   in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

      TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

      Nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)

      Nota: per chi entra per formazione professionale, il corso si concludera' tipicamente a quote annuali gia' esaurite, e il permesso scadra' prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-flussi: la conversione in permesso per lavoro sarebbe di fatto impossibile; negli ultimi anni, tuttavia, il decreto-flussi ha previsto una quota specifica (nota: secondo Newsletter Minlavoro 4/2010, la conversione e' possibile se il decreto-flussi prevede una simile quota, interpretandola come quota massima piuttosto che come quota risevata; l'interpretazione appare scorretta e in contrasto con TAR Veneto, secondo cui le conversioni sono ammesse entro la quota complessiva, a prescindere da suddivisioni per mansioni e ripartizioni per paesi di provenienza)

      Le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

      Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)

 

      Conversione del permesso per studio in permesso per motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 

Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito, in caso di iscrizione a un corso di studi, il rilascio di un permesso per motivi di studio al

o   titolare di permesso per motivi familiari (verosimilmente, in base a Circ. Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana), in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di un permesso UE slp (art. 30, co. 5 T.U.)

o   titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009), e' richiesto il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011)

o   minore affidato ai sensi della L. 184/1983, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); sent. Corte Cost. 198/2003: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

o   titolare di permesso per integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), al compimento dei 18 anni, a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

  il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

  che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       e giunto in Italia da almeno tre anni

-       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio

o   titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera):

o   fino alla licenza media:

  15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

  25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

  35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

  45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

  55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

  totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

o   diploma:

  15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

  25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

  35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

  45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

  55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

  totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

o   laurea:

  15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

  25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

  35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

  45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

  55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

  totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

 

 

 

14. Ingresso e soggiorno per volontariato (torna all'indice)

 

      Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso

      Richiesta di nulla-osta all'ingresso

      Visto di ingresso per volontariato

      Permesso di soggiorno per volontariato

      Servizio civile

 

Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Il contingente annuale di stranieri ammessi per partecipare a programmi di volontariato e' fissato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno (D. Lgs. 154/2007)

      Nell'ambito del contingente annuale, e' consentito l'ingresso di stranieri di eta' compresa tra 20 e 30 anni, per la partecipazione a un programma di volontariato, previo rilascio di nulla-osta condizionato alla verifica dei seguenti requisiti (D. Lgs. 154/2007):

o   appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000; note:

  riconosciuta la personalita' giuridica all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17 luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)

  con Decreto del Presidente della Repubblica 17/12/2015 viene riconosciuta la personalita' giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione religiosa "Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d'Italia", con sede in Catania, ai sensi di art. 2 L. 1159/1929 e art. 10 RD 289/1930 (Com. Mininterno 11/4/2016)

  stipulate intese con

-       Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)

-       Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)

-       Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)

-       Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)

-       Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)

-       Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)

-       Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)

-       Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)

-       Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)

-       Unione Buddhista Italiana (L. 245/2012)

-       Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)

o   stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste)

o   sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi

o   assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno dello straniero

      Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

 

 

Richiesta di nulla-osta all'ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      La domanda di nulla-osta e' presentata dall'organizzazione promotrice allo Sportello unico competente per il luogo di svolgimento del programma di volontariato (D. Lgs. 154/2007)

      Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede, all'art. 11, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal volontario; l'art. 18 della Direttiva 2004/114/CE stabilisce poi che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: di ammissione) debba essere comunque notificata al volontario e che da questi possa essere impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 154/2007, invece, il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al volontario e potrebbe essere impugnato solo dall'organizzazione promotrice, che puo' essere scarsamente motivata al riguardo

      Lo Sportello unico, verificata la sussistenza dei requisiti e acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso, rilascia il nulla-osta e lo trasmette alla rappresentanza consolare (D. Lgs. 154/2007)

      DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento di rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

 

 

Visto di ingresso per volontariato (torna all'indice del capitolo)

 

      Visto per volontariato (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998

o   concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi

o   concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo

      Il visto di ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del nulla-osta (D. Lgs. 154/2007); il visto e' rilasciato per motivi di volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V")

 

 

Permesso di soggiorno per volontariato (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso di soggiorno e' richiesto nei modi previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 154/2007)

      Il permesso e' rilasciato con durata pari a quella del programma di volontariato e, di norma, < 1 anno; in casi eccezionali, individuati nei programmi di volontariato e valutati in base a direttive che saranno emanate dalle amministrazioni interessate, la durata di permesso e programma puo' raggiungere i 18 mesi (D. Lgs. 154/2007); nota: il limite di 18 mesi alla durata di programma e permesso non e' fissato tassativamente dalla Direttiva 2004/114/CE, ma non appare in contrasto con lo spirito di essa

      Il permesso di soggiorno non e' rinovabile ne' convertibile in permesso ad altro titolo (D. Lgs. 154/2007)

 

      Il periodo di soggiorno autorizzato ai sensi di tali disposizioni non e' computabile ai fini del rilascio del permesso UE slp (D. Lgs. 154/2007)

 

 

Servizio civile (torna all'indice del capitolo)

 

      Presentato ricorso perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale

      Trib. Milano ha ritenuto invece di dover censurare immediatamente come discriminatoria la previsione del Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica, sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio civile; l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana

      Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio dei volontari gia' selezionati nellambito del Bando 2011 censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano, limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e allestero

      Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione

      Corte App. Milano: conferma Trib. Milano, osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere non preclusivo di art. 51 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego

      In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria, riferito da art. 52 Cost. al cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001), e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di cui alla lettera g dellart. 1 L. 64/2001, e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001; e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)

      Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellEmilia colpite dal terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza italiana; nota: esclusione criticata in una nota del Difensore civico della Regione Emilia Romagna

      Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012 e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005

      Trib. Milano: allineandosi a Trib. Milano e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che

o   gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa

o   risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria

      Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellordinanza Trib. Milano sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria; nota: il decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano, che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti

      Parere Cons. Stato 1091/2014:

o   l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia

o   il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale

o   la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali

o   il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile

      Il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 1.304 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015 ammette al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria

      Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):

o   dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale

o   benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'; l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale"

o   impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata

o   il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale

o   l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole

o   il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza

o   l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace

o   il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)

o   ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri

      Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, compilando l'apposito modulo per la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva

      Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria

      Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:

o   la questione, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e' fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi, oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio civile a finalita' di solidariet sociale e l'inserimento in attivita' di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunita' di accoglienza

o   la questione, in riferimento ad art. 76 Cost., e' invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001, che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere dell'aspirante

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso, oltre che i citatdini italiani, i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale 23/7/2015, viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini per la presentazione della domanda

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale); richiesto il requisito di residenza legale in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

      Art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

      Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

o   sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

o   l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

 

 

 

15. Professioni (torna all'indice)

 

      Accesso all'esercizio di professioni

      Attivita' precluse

      Iscrizione agli albi o elenchi speciali

      Ammissione agli esami di abilitazione

      Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

      Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

      Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

      Riconoscimento dei titoli di studio

      Accesso alla prestazione di servizi

 

Accesso all'esercizio di professioni (torna all'indice del capitolo)

 

      Passi successivi tipici:

o   conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allestero

o   iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allOrdine dei medici)

 

 

Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)

 

      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

  il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali (torna all'indice del capitolo)

 

      Gli stranieri in possesso di titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia possono iscriversi negli ordini o collegi professionali (albi) o, in mancanza, negli elenchi speciali ed esercitare le corrispondenti professioni in forma autonoma o subordinata (salvo che si tratti di attivita' precluse allo straniero), entro quote e nei limiti delle percentuali di impiego stabilite dal Regolamento (nota: il Regolamento non definisce percentuali di impiego), anche se per tale iscrizione e richiesta, di norma, la cittadinanza italiana

      Lo straniero abilitato in Italia che abbia soggiornato regolarmente per almeno 5 anni ha la precedenza sugli altri stranieri per liscrizione (entro quote) nellalbo professionale

      La deroga alleventuale requisito della cittadinanza non si applica allo straniero ammesso in soprannumero (verosimilmente, il riferimento e al caso di ammissione con borsa del MAE o del Governo estero) a corsi di diploma, laurea o specializzazione, salvo autorizzazione del Governo del paese di provenienza

      Norma transitoria: il vincolo delle quote non si applica alle iscrizioni effettuate entro un anno dallentrata in vigore della L. 40/98, ne, per le professioni sanitarie, alliscrizione degli stranieri gia in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita 12/4/2000)

      Nota: il vincolo delle quote non dovrebbe applicarsi alle professioni di cui allart. 27 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)

      In un Esposto dell'ASGI alla Commissione UE si segnala come la disposizione in base alla quale l'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza italiana ad albi, collegi ed elenchi professionali e' subordinata al rispetto del vincolo delle quote rischi di essere nei fatti svuotata di contenuto dal fatto che la prorammazione dei flussi non ha mai previsto una quota specifica per tali iscrizioni; nota: verosimilmente, l'iscrizione e' stata comunque consentita, quanto meno nell'ambito della quota fissata per lavoro autonomo

 

      Cifre:

o   medici iscritti all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 370.000 italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7% uomini)

o   infermieri iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 375.185 italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5% uomini)

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Laureati in Italia ammessi allesame di abilitazione (anche se soggiornanti allestero: visto e permesso di soggiorno appositi)

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del capitolo)

 

      Il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni puo essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia

      Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita professionali conseguiti all'estero e finalizzati allo svolgimento di attivita autonoma che richieda specifica idoneita professionale o tecnica e effettuato entro le quote definite dal decreto flussi

      Nota: dovrebbe essere comunque esonerato dal rispetto del vincolo delle quote il riconoscimento relativo a professioni di cui allart. 27, co. 1 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)

      Nella prassi, riconoscimento dei titoli extra quote; in particolare, per stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita di lavoro (es. Decreto Mingiustizia 13/10/2003)

      Nota: al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento); dato che liscrizione e sottoposta al vincolo delle quote, se anche il riconoscimento lo fosse, si esaurirebbero, per un solo lavoratore, due opportunita; la sola interpretazione coerente dellart. 39, co. 1 Regolamento e che esso si applichi solo in mancanza di albo ed elenco speciale

 

      Disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali che abilitano allo svolgimento di una professione regolamentata:

o   si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o   sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o   restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o   il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

      Si definisce "professione regolamentata"

o   l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'

o   i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o   l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o   le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

      Autorita' competenti a ricevere le domande (D. Lgs. 15/2016: anche in relazione alla tessera professionale europea) e le dichiarazioni e a prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni riporta i recapiti degli uffici competenti):

o   la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara

o   il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto per specifiche professioni (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ricercatori, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, spedizioniere doganale/doganalista)

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, delluniversita' e della ricerca

o   il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o   il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o   il Ministero dell'istruzione, delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o   il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali e le attivita' che riguardano il settore turistico (D. Lgs. 15/2016[133])

o   il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato), nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (D. Lgs. 15/2016)

o   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista (D. Lgs. 15/2016)

o   il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara (D. Lgs. 15/2016)

o   le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

      I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento dell'attivita'; le autorita' competenti devono effettuare verifiche (proporzionate e successive al rilascio della tessera professionale europea o del riconoscimento della qualifica professionale) in proposito nel caso in cui la professione abia ripercussioni sulla sicurezza di pazienti e nei casi in cui vi siano seri dubbi sull'effettiva sussistenza della conoscenza della lingua italiana in relazione all'attivita' da svolgere (D. Lgs. 15/2007)

      Tessera professionale europea (solo per cittadini comunitari)

o   e' possibile, per i cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia, per i cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia e per i cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia che intendono esercitare la libera prestazione di servizi o lo stabilimento in un altro Stato membro richiedere il rilascio della tessera professionale europea per le professioni di

  infermiere responsabile dell'assistenza generale

  farmacista

  fisioterapista

  guida alpina

  agente immobiliare

o   ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali che non abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, la tessera professionale europea sostituisce la dichiarazione preventiva (per i successivi 18 mesi); e' rilasciata entro 3 settimane dalla richiesta, previa costituzione di un fascicolo personale del richiedente nell'mbito del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), ed inviata dall'Autorita' competente alle autorita' competenti degli Stati membri di destinazione; l'interessato puo' chiedere l'estensione ad ulteriori Stati membri di destinazione, come pure l'estensione ad un periodo piu' lungo di 18 mesi (segnalando eventuali modifiche delle informazioni contenute nel suo fascicolo IMI); nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente non puo' chiedere la dichiarazione preventiva per un periodo di 18 mesi, e la tessera e' valida sull'intero territorio nazionale per tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI

o   ai fini dello stabilimento in altro Stato membro o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi che abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica in altro Stato membro, l'Autorita' competente italiana effettua soltanto l'istruttoria e trasmette la documentazione allo Stato membro di destinazione, ma e' tale Stato membro che rilascia la tessera professionale europea; nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente decide sulla richiesta entro un mese (2 mesi, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica) dalla trasmissione della documentazione; il rilascio della tessera, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, puo' essere condizionato all'applicazione di una misura compensativa; se l'Autorita' competente non adotta una decisione entro il termine prescritto o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso

o   le autorita' competenti aggiornano tempestivamente il fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni (appositamente trasmesse da ordini e collegi professionali o da autorita' giudiziarie) riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a divieti o restrizioni che abbiano conseguenze sull'esercizio delle attivita'

      Accesso parziale:

o   l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale puo' essere consentito dalle Autorita' competenti, previa valutazione di ciascun singolo caso, solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale

  le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso

  l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia; in ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine

o   in deroga alle disposizioni sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine; i professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali

o   le disposizioni sull'accesso parziale non si applicano ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali

      Meccanismo di allerta:

o   ordini e collegi professionali competenti o, in mancanza di questi, le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attivita' professionali che abbiano ripercussioni sulla sicurezza di pazienti o su minori; il professionista interessato e' informato dell'invio dell'allerta

o   le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, riguardo ai casi di professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in tale contesto

o   le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate prontamente circa la scadenza di un divieto o di una restrizione

o   contro l'allerta, il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerta ingiustificate; della presentazione del ricorso e' data indicazione nel Sistema IMI

o   le allerta sono eliminate dal Sistema IMI entro 3 gg dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione

      Riconoscimento del tirocinio professionale (D. Lgs. 15/2016):

o   se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti riconoscono i tirocini effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga (in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale) alle linee-guida appositamente diramate (dal MIUR, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari; dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia, per le altre professioni), tengono conto dei tirocini svolti in un Paese terzo, e stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero

o   il riconoscimento del tirocinio non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione

      Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore (cittadino comunitario) gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:

o   procedura:

  presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per almeno un anno (D. Lgs. 15/2016[134]) negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza, nonche' da D. Lgs. 15/2016 - della sanita', dell'istruzione dei minori)

-       una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione (solo per per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti; da D. Lgs. 15/2016)

-       un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento (per determinate attivita', di cui all'art. 27 D. Lgs. 206/2007)

  possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

  iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario; si da' luogo a iscrizione automatica anche in caso di rilascio di tessera professionale europea ai fini dello svolgimento di attivita' in Italia (D. Lgs. 15/2016)

o   il prestatore e' tenuto a

  informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

  comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

      Riconoscimento in regime di stabilimento (si applica anche allo straniero):

o   categorie:

  riconoscimento sulla base dellesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

  riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

  riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni (D. Lgs. 15/2016):

-       per le professioni indicate dalla Commissione UE in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE; per tali professioni, gli Stati membri sono tenuti a introdurre un quadro comune di formazione (che non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, ma che consente il riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite sulla base di esso e l'accesso alla professione)

-       per le professioni per le quali la Commissione UE ha fissato, in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE, i contenuti di una prova professionale comune (prova attitudinale, che consente il riconoscimento automatico ai professionisti che la superino)

  regime generale di riconoscimento di titoli di formazione:

-       per

     professioni che non rientrano nei casi precedenti

     situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

     professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato che attesti il compimento di studi secondari, diplomi che attesti il compimento di studi post-secondari o di formazione o istruzione specificamente regolamentate), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale di almeno un anno complessivo negli ultimi dieci, non richiesta in presenza di una formazione o istruzione specificamente regolamentata, e attestati di competenza o titoli di formazione che dimostrino la preparazione necessaria - da D. Lgs. 15/2016[135])

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a 3 anni, a scelta dell'interessato, salvo che in certi casi; in altri casi, possibile l'imposizione di entrambe le misure - da D. Lgs. 15/2016) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007); al richiedente deve essere data la possibilita' di svolgere l'eventuale prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione (D. Lgs. 15/2016)

o   procedura:

  presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

-       in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)

  eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg; in caso di fondato dubbio, l'autorita' competente puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale (D. Lgs. 15/2016)

  possibile (D. Lgs. 15/2016) indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

  decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il provvedimento fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

  la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

  le autorita' competenti assicurano che tutte le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica, salva la possibilita' di richiedere copie autenticate dei documenti, in caso di dubbio fondato e se strettamente necessario (D. Lgs. 15/2016)

 

      Per lespletamento di misure compensative, se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 bis Regolamento)

 

      Nota: puo convenire ottenere, invece del riconoscimento del titolo abilitante conseguito allestero, quello dello studio effettuato ai fini della prosecuzione; conseguita la laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi, e possibile accedere allesame di abilitazione (necessario, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione ad albo e simili, il rispetto delle quote, da art. 37, co. 3 T.U.); vincoli particolari per le professioni sanitarie (vedi sotto)

 

      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

  farmacista

  fisioterapista

  guida alpina

  infermiere

o   cluster 1:

  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

  agente e rappresentante di commercio

  agrotecnico ed agrotecnico laureato

  architetto e architetto junior

  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

  autoriparatore

  avvocato

  biologo e biologo junior

  chimico e chimico junior

  conduttore di impianti termici

  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

  consulente del lavoro

  consulente in proprieta' industriale

  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

  dottore commercialista

  esperto contabile

  geologo e geologo junior

  geometra

  impiantista

  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

  istruttore di scuola guida

  mediatore marittimo

  ottico

  perito agrario

  perito industriale chimico

  perito industriale design

  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

  perito industriale informatico

  veterinario

o   cluster 2:

  accompagnatore turistico

  acconciatore

  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

  allenatore professionista cavalli da corsa

  assistente bagnante

  assistente sociale/assistente sociale specialistica

  attuario/attuario iunior

  aiuto allenatore

  allenatore

  allenatore capo

  allenatore IV livello

  classificatore di carcasse bovine

  classificatore di carcasse suine

  conservatore di beni architettonici e ambientali

  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

  docente di scuola dellinfanzia

  docente di scuola primaria

  estetista

  fantino/guidatore cavalli da corsa

  giornalista

  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

  guida turistica

  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

  maestro di scherma

  maestro di sci

  mediatore

  paesaggista

  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

  preparatore atletico

  assistente sanitario

  dietista

  educatore professionale

  igienista dentale

  logopedista

  ortottista-assistente di oftalmologia

  ostetrica

  podologo

  tecnico audiometrista

  tecnico audioprotesista

  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

  tecnico di neurofisiopatologia

  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

  tecnico riabilitazione psichiatrica

  tecnico ortopedico

  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

  tecnico sanitario di radiologia medica

  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

  terapista occupazionale

  restauratore dei beni culturali

  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

  spedizioniere

  spedizioniere doganale/doganalista

  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

  tecnico del restauro dei beni culturali

  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

  tecnologo alimentare

  tintolavanderia

  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

 

      Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):

o   rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale

o   la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative

o   in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007

o   per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)

 

      Sent. Corte Giust. C-575/11:

o   non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista

o   Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE

o   Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi

 

      Sent. Corte Giust. C-492/12:

o   legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base

o   spetta al giudice nazionale stabilire

  se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base

  se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base

o   le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico

 

      TAR Lazio: ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al momento in cui il titolo estero e' stato conseguito

 

      Sent. Corte Cost. 86/2012: cessata materia del contendere (per sopravvenuta modifica della legge regionale, ad opera della Legge Regione Marche 13/2011) in relazione al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro art. 29 co. 6 e 7 Legge Regione Marche 4/1996 (come originariamente modificato da art. 2 Legge Regione Marche 7/2011) concernente la disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero; tali disposizioni intendevano condizionare al possesso di specifici requisiti lo svolgimento da parte dello straniero della professione di maestro di sci nel territorio regionale, con possibile violazione del principio che riserva allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attivita' professionali

      Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati (torna all'indice del capitolo)

 

      Norme specifiche per professioni sanitarie (artt. 49 e 50 Regolamento, circ. Min. Sanita 12/4/2000):

o   ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o   per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o   le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o   il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o   il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN

o   la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea

o   la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)

o   nota: non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

      Medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, di altri gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere l'attivita' professionale, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di

o   iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o   accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)

 

      Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

      Riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, effettuato dalle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, in autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi bilaterali in materia, entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza (L. 148/2002); nota: art. 48 DPR 394/1999 prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con le disposizioni successive) che

o   per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o   in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o   sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

      Si applicano le disposizioni del DPR 189/2009 (90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il riconoscimento sia finalizzato a

o   accesso ai pubblici concorsi

o   attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o   progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o   determinazione di questioni previdenziali

o   iscrizione ai Centri per l'impiego

o   accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o   registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o   partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o   partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

      Riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (Norme MIUR Universita' 2016-2017):

o   rilevano

  art. 7 Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002: ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformita' con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adottera' tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attivita' lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti

  art. 26 co. 3-bis D. Lgs. 251/2007: per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione

o   le istituzioni di istruzione superiore sono invitate a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio

o   le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale

 

 

Accesso alla prestazione di servizi (torna all'indice del capitolo)

 

      Disposizioni rilevanti: Direttiva 2006/123/CE e D. Lgs. 59/2010

      D. Lgs. 59/2010:

o   finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o   servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o   il decreto non si applica

  ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

  ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

  ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

  ai servizi finanziari

  ai servizi di comunicazione

  ai servizi di trasporto

  ai servizi di somministrazione di lavoro

  ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

  ai servizi audiovisivi

  al gioco d'azzardo e di fortuna

  ai servizi privati di sicurezza

  ai servizi forniti da notai

o   sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o   l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o   in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellambiente e dellambiente urbano, compreso lassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o   fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o   i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o   il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o   quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o   qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o   quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o   salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o   le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o   ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o   i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o   la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o   l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o   non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o   salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o   i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

  farmacista

  fisioterapista

  guida alpina

  infermiere

o   cluster 1:

  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

  agente e rappresentante di commercio

  agrotecnico ed agrotecnico laureato

  architetto e architetto junior

  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

  autoriparatore

  avvocato

  biologo e biologo junior

  chimico e chimico junior

  conduttore di impianti termici

  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

  consulente del lavoro

  consulente in proprieta' industriale

  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

  dottore commercialista

  esperto contabile

  geologo e geologo junior

  geometra

  impiantista

  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

  istruttore di scuola guida

  mediatore marittimo

  ottico

  perito agrario

  perito industriale chimico

  perito industriale design

  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

  perito industriale informatico

  veterinario

o   cluster 2:

  accompagnatore turistico

  acconciatore

  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

  allenatore professionista cavalli da corsa

  assistente bagnante

  assistente sociale/assistente sociale specialistica

  attuario/attuario iunior

  aiuto allenatore

  allenatore

  allenatore capo

  allenatore IV livello

  classificatore di carcasse bovine

  classificatore di carcasse suine

  conservatore di beni architettonici e ambientali

  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

  docente di scuola dellinfanzia

  docente di scuola primaria

  estetista

  fantino/guidatore cavalli da corsa

  giornalista

  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

  guida turistica

  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

  maestro di scherma

  maestro di sci

  mediatore

  paesaggista

  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

  preparatore atletico

  assistente sanitario

  dietista

  educatore professionale

  igienista dentale

  logopedista

  ortottista-assistente di oftalmologia

  ostetrica

  podologo

  tecnico audiometrista

  tecnico audioprotesista

  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

  tecnico di neurofisiopatologia

  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

  tecnico riabilitazione psichiatrica

  tecnico ortopedico

  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

  tecnico sanitario di radiologia medica

  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

  terapista occupazionale

  restauratore dei beni culturali

  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

  spedizioniere

  spedizioniere doganale/doganalista

  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

  tecnico del restauro dei beni culturali

  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

  tecnologo alimentare

  tintolavanderia

  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

 

      Sent. Corte Giust. C-338/04: il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che impone una sanzione penale a soggetti che abbiano esercitato un'attivita' di servizio in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale, senza riguardo per il fatto che l'autorizzazione e' stata rifiutata, in violazione del diritto comunitario

      Com. Dipartimento Politiche comunitarie 25/1/2012: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di valutare se le disposizioni che subordinano l'autorizzazione per lapertura di nuovi esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni, da un lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8.000 abitanti e, dall'altro, dell'esistenza di una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica esistenti possano essere giustificate dall'esigenza di tutela della salute e se siano proporzionate al motivo imperativo di interesse generale in questione, o se, invece, diano incompatibili con la Direttiva 2006/123/CE (causa C-539/11)

      Sent. Corte Cost. 98/2013: non fondata la questione di legittimit costituzionale delle disposizioni (accusate dal Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri di essere costituzionalmente illegittime, perche' direttamente discriminatorie) di cui all'art. 2 co. 4-bis Legge Regione Lombardia 8/2009 (introdotto da art. 2 co. 2 Legge Regione Lombardia 3/2012) e all'art. 67 Legge Regione Lombardia 6/2010 (come modificato da art. 19 Legge Regione Lombardia 3/2012), in materia di artigianato, commercio e prestazione di servizi, in base alle quali per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio; il carattere meramente alternativo del requisito (individuato in un contesto normativo di disciplina del commercio, di competenza regionale residuale), fa si' che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sulla condizione giuridica degli stranieri o sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

      L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche su delibere dei comuni di Bregnano (CO), Ceriano Laghetto (MB), Rovello Porro (CO), Capriate San Gervasio (BG), che prevedono divieti di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, o lo limitano a specifiche zone: tali delibere, secondo l'Autorita', introducono, senza adeguata giustificazione, un elemento di rigidita' del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza

      L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche sull'art. 66 ter del Regolamento di polizia urbana del Comune di Mondovi', che prevede quale requisito per gli stranieri che intendono avviare le attivit di somministrazione di alimenti e bevande la conoscenza della lingua italiana, a tal fine richiedendo o il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o un'altra certificazione rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CTP) oppure, in caso di autocertificazione della conoscenza dell'italiano, il superamento di una specifica prova da sostenere presso il Comune di Mondovi'; conformemente con Sent. Corte Cost. 98/2013, che afferma la legittimita' della richiesta di tale requisito purche' esso abbia carattere meramente alternativo, e non sia dunque un imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l'attivita' commerciale, dato che, in caso contrario potrebbe incidere negativamente sull'assetto concorrenziale del mercato, l'Autorita'

o   osserva come, nel caso in esame, il requisito non presenti il carattere della mera alternativita'

o   auspica che l'amministrazione del Comune di Mondovi' proceda ad una revisione in senso pro-concorrenziale della normativa esaminata

o   invita l'amministrazione a comunicare entro 45 gg. le iniziative che intende intraprendere per ripristinare corrette dinamiche concorrenziali

 

 

 

16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (torna all'indice)

 

      Convenzione europea dei diritti dell'uomo

      Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare

      Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero

      Requisiti per il ricongiungimento

      Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento

      Documentazione da allegare

      Esame della richiesta di nulla-osta

      Richiesta di visto di ingresso

      Ingresso al seguito di cittadino straniero

      Ingresso del familiare di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro

      Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari

      Caso di familiare di titolare di permesso UE slp; caso particolare in cui il titolare di permesso UE slp e' "Ex titolare di Carta blu UE"

      Caso particolare di minore adottato (con provvedimento straniero) da cittadino italiano o a questi affidato

      Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

      Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari

      Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari

      Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia

      Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari

      Impugnazione dei provvedimenti negativi

      Diritti del titolare di permesso per motivi familiari

      Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale

      Detrazioni fiscali

      Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia

      Convenzione di Istanbul

      Comunicazione della Commissione UE sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE

      Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario

      Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano

      Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario

      Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario

      Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario

      Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario

      Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione

      Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario

      Cifre

 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (torna all'indice del capitolo)

 

      Art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'ingerenza della pubblica autorita' nella vita familiare e' ammessa solo quando questo sia necessario per la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione dei diritti e delle liberta' altrui; nota: le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono immediatamente applicabili quando hanno contenuto non generico (Sent. Cass. 15/1989)

      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia (Sent. CEDU 24/3/2009) per l'espulsione di otto cittadini tunisini, dichiarando tra l'altro ricevibile la richiesta ai sensi dellarticolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso (benche' fosse stata adottata una interim measure) una bosniaca vissuta per molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU Cherif c. Italia: non vi e' violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza nella vita familiare della persona, appare proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dellordine pubblico e la prevenzione dei reati

      Sent. CEDU Todorova c. Italia: viola lart. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo la dichiarazione dello stato di adottabilita' di due gemelli, trascorsi soli 27 gg dalla nascita (anche quando la madre abbia, al momento del parto, prestato il proprio consenso all'adozione, essa ha diritto di essere sentita nuovamente dalla autorita' giudiziaria e di rimettere in discussione la propria decisione)

      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

      Sent. CEDU Qama c. Albania e Italia (relativa al caso di un minore albanese, figlio di genitori irregolari, affidato, dopo la morte della madre, da un tribunale italiano ad altri parenti in Italia; il padre, rimpatriato, non presenta ricorso contro questa decisione; chiede, pero', e ottiene un provvedimento relativo al diritto di incontrare il figlio da un tribunale albanese; tale provvedimento resta di fatto inattuato, perche' il minore e' sotto la giurisdizione dello Stato italiano):

o   il termine di sei mesi per adire la CEDU, di cui all'art. 35 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non si applica a quelle situazioni che danno adito a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione

o   il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne presuppone l'esistenza di vie di ricorso sufficientemente certe non solo in teoria ma anche in pratica, poiche' in caso contrario esse difetterebbero della necessaria accessibilita' ed efficacia

o   nel caso in cui una via di ricorso sia stata esperita, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso ex art. 35 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non e' richiesto l'esaurimento di un'altra via di ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto

o   non costituisce violazione di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorita' nazionali di misure volte a garantire ad un padre il diritto alle relazioni personali con il figlio quando il minore e' soggetto alla giurisdizione di un altro Stato

      Sent. CEDU Zhou c. Italia: condannata l'Italia per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver dichiarato adottabile un minore cinese, sottratto alla madre a causa della condizione di poverta' di lei e della conseguente presunta incapacita di provvedere al figlio, senza contemplare la possibilita' di una "adozione aperta" capace di consentire il mantenimento della relazione madre-figlio (nota: l'istituto e' stato abrogato dalla L. 184/1983, ma la stessa Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto, in relazione al caso in esame, che il provvedimento potesse essere adottato in base ad una interpretazione estensiva di art. 44 co. 1 lettera d L. 184/1983); riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni morali pari a 40.000 euro oltre al rimborso spese, agli oneri accessori ed agli interessi legali

      Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

      Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

 

 

Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

      Puo chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri

o   lo straniero titolare di permesso UE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE di qualsiasi durata (D. Lgs. 108/2012)

o   il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto MAE 11/5/2011 sui visti)

      Sent. Cass. 1714/2001 (citata da Corte App. Trento): l'elencazione dei permessi che danno diritto al ricongiungimento familiare non e' tassativa

      Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza ha diritto al ricongiungimento (interpretazione costituzionalmente orientata); infatti, il permesso per acquisto cittadinanza e' un permesso che da' luogo ad un soggiorno di lunga durata (e' rinnovabile per tutta la durata del procedimento amministrativo); inoltre, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, che' altrimenti non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; il fatto che il procedimento si possa concludere con un diniego della cittadinanza e', poi, irrilevante, dato che il diritto al ricongiungimento e' riconosciuto anche al lavoratore a termine

      Allo straniero autorizzato a soggiornare per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. e a quello destinatario delle misure di protezione temporanea non si applicano le disposizioni sul ricongiungimento di cui all'art. 29 T.U. (da D. Lgs. 5/2007; nota: dubbia, in base ad art. 3 Direttiva 2003/86/CE, la legittimita' dell'esclusione dei titolari di permesso per motivi umanitari dal diritto al ricongiungimento, dato che in molti casi e' prevedibile che il permesso, di durata di un anno possa essere rinnovato); in senso contrario, in precedenza: Trib. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006 (interpretazione costituzionalmente orientata: anche il titolare di permesso per motivi umanitari ha diritto al ricongiungimento); nota: al ricongiungimento con lo straniero destinatario delle misure di protezione temporanea stabilite a seguito della decisione del Consiglio europeo che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati si applica la disciplina appositamente prevista dal DPCM che istituisce il regime di protezione (da D. Lgs. 85/2003)

      Allo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta puo' essere rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006, sulla base delle Direttiva Mininterno 5/8/2006); nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo ai beneficiari di protezione temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria), anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)

 

 

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero (torna all'indice del capitolo)

 

      I familiari per cui puo essere chiesto il ricongiungimento da parte dello straniero sono

o   coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007, che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)

o   figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova; Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o   genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza, o genitori ultra-65-enni qualora gli altri figli siano impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (F.A.Q. sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva di senso lesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dorigine, potrebbero fare ingresso); Trib. Roma: se il genitore e' ultra-65-enne non e' richiesto, ai fini del ricongiungimento, che sia a carico del figlio (nota: la formulazione della disposizione, in effetti, non lascia spazio ad equivoci)

o   figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale

o   genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[136]

o   ascendenti diretti di primo grado del beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[137] minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

      I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli (art. 29, co. 2 T.U.)

 

      Note:

o   il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico puo' essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari

o   non e' chiaro se la possibilita' di richiedere il ricongiungimento con il figlio del coniuge valga solo se tale coniuge e' in vita e soggiornante in Italia

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   definizione di familiare a carico: i criteri utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel contesto della Direttiva 2003/86/CE

o   ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non sono in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute

o   ricongiungimento del coniuge:

  la definizione di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati

  se uno Stato membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione, caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)

  se dalla valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile, gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)

  la condizione dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda

o   familiari di rifugiati: art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza

 

      Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali

      Trib. Genova e Corte d'App. Genova: illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del ricongiungimento

      L'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Trib. Venezia), avendo natura perfino meno provvisoria dell'affidamento (si estende fino alla maggiore eta') e, in alcuni ordinamenti (es.: quello marocchino), base giudiziale e non meramente negoziale (Sent. Cass, n. 19734/2008); una preclusione pregiudiziale dei minori affidati mediante l'istituto della Kafalah penalizzerebbe tutti i minori dei paesi arabi che siano illegittimi, orfani o in stato di abbandono, per i quali tale istituto e' l'unico previsto dagli ordinamenti islamici (Sent. Cass, n. 19734/2008); anche la Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e' conforme con l'ordine pubblico italiano e, ai fini del ricongiungimento, e' equiparabile, anche in assenza di convivenza, all'affidamento (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); Trib. Brescia: una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare

      Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze (L. 76/2016):

o   unioni civili:

  due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 co. 2)

  l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (art. 1 co. 3); art. 3 co. 3 e art. 9 DPCM 23/7/2016: transitoriamente, nel registro provvisorio delle unioni civili istituito in ogni Comune

  l'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1 co. 9); art. 7 co. 2 DPCM 23/7/2016: nei documenti e negli atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule "unito civilmente" o "unita civilmente"

  al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e delle disposizioni di cui alla L. 184/1983; resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1 co. 20)

  lo scioglimento dell'unione civile si determina

-       in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti (art. 1 co. 22)

-       nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970 (art. 1 co. 23)

-       quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione (art. 1 co. 24)

-       in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 co. 26)

  alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' (art. 5 co. 1 DPCM 23/7/2016: mediante apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio) di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 co. 27)

  Art. 8 DPCM 23/7/2016:

-       sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti

-       lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

-       transitoriamente, gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 DPR 396/2000, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio

  Circ. Mininterno 5/8/2016:

-       il diritto al ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente

-       e' possibile chiedere il nulla-osta al ricongiungimento con il partner unito civilmente (nota: anche non in Italia), purche' maggiorenne e non legalmente separato

-       si applica anche in questo caso art. 29-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di richiedente beneficiario di protezione internazionale

-       la documentazione comprovante l'unione civile, costituita in Italia o all'estero, e' presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che, verificata l'autenticita' della stessa, procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari

o   convivenze di fatto:

  si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 co. 36)

  per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui ad art. 4 e 13 co. 1 lett. b DPR 223/1989 (art. 1 co. 37)

  i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co. 50)

  il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 co. 51)

  il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione e' tenuto a trasmetterne copia entro i successivi 10 gg al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di artt. 5 e 7 DPR 223/1989 (art. 1 co. 52)

  il contratto di convivenza si risolve per (art. 1 co. 59)

-       accordo delle parti

-       recesso unilaterale

-       matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

-       morte di uno dei contraenti

  ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata (art. 30-bis co. 1 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

  sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (art. 30-bis co. 2 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

  Circ. Mininterno 1/6/2016:

-       l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, procede tempestivamente

     a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista

     ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto

-       l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza e' registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile

  Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

      In precedenza, sul tema delle coppie dello stesso sesso

o   Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

  la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

  art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

  la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

  il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

o   la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata); rilasciata dalla questura di Parma la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE al coniuge omosessuale argentino di un cittadino italiano (comunicato Stranieriinitalia)

o   Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012

o   Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007): il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:

  nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)

  nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)

  Sent. Corte Cost. 213/2016: illegittimita' costituzionale di art. 33 co. 3 L. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilita' delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma di art. 3 Cost.; in questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni e' dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione piu' ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.

o   Sent. Cass. 4184/2012:

  giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

  tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

  conseguenze:

-       i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

-       il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'

o   Circ. Mininterno 7/10/2014:

  coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana

  ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)

  si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000

o   TAR Lazio: annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche' una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puo' quindi essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007

o   Sent. Cons. Stato 4899/2015: sentenza TAR Lazio

  confermata nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci); in particolare, riguardo alla prospettata violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, la sentenza afferma: "la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all'Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un'opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalita' dei singoli Stati proprio dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranita' nazionale, di talche' resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno"; nota: in realta' l'Italia e' tenuta a riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato all'estero quale rapporto di coniugio, anche se solo ai fini del diritto di circolazione e soggiorno (nello stesso modo in cui Corte d'App. Venezia assimila l'istituto della Kafalah all'affidamento previsto dal diritto italiano, ai fini del riconoscimento del diritto all'ingresso per ricongiungimento familiare), ed e' quindi falso che quel matrimonio non produca alcun effetto giuridico in Italia

  riformata nella parte in cui nega la legittimita' dei provvedimenti con cui sono state annullate le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti argomenti:

-       il prefetto detiene un potere di autotutela, che gli consente di ordinare la correzione di un atto di stato civile quando questo non sia idoneo a modificare lo stato delle persone (il che richiederebbe un controllo giurisdizionale); l'inefficacia dell'atto di stato civile in questione non priva di significato l'intervento di autotutela, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un'apparenza di atto, ancorche' inefficace, potrebbe legittimare (finche' materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi)

-       l'esigenza di rimozione dell'atto risulta soddisfatta solo dall'identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformita' dalle istruzioni impartite dall'autorita' statale titolare della funzione; solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformita' su tutto il territorio nazionale, un'apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone; questa esigenza non risulta garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attivita', rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l'esigenza di uniformita' di indirizzo su una questione cosi' delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero); note:

     verosimilmente, il prefetto non puo' ordinare la cancellazione di un atto trascritto per ordine del giudice ordinario

     dato che il decreto della Corte d'Appello di Napoli dimostra come il giudice dei diritti consideri la trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero un diritto dei ricorrenti, non si vede come il Consiglio di Stato sia competente ad escludere che un tale diritto sussista

o   Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)

      Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina, ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente alla celebrazione del matrimonio

      Trib. Rimini: le disposizioni in materia di diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:

o   del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

o   soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

o   infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

o   la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

o   Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

      Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

      Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

      Sent. Corte Cost. 170/2014:

o   illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

o   nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

      Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

      Sent. Cass. 601/2013: ai fini dell'affidamento esclusivo del minore in caso di separazione dei genitori, non si puo' avallare il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali, secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per se' inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta vengano specificate quali siano le paventate ripercussioni negative per il bambino; il diritto dei genitori all'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose non puo' giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'affido dei minori (nel caso, padre di religione islamica, madre omosessuale)

      Sent. Corte Giust. C-338/13: una normativa nazionale puo' prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano gia' avere compiuto il ventunesimo anno di eta' al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento

      Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

 

 

Requisiti per il ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)

 

      Requisiti da soddisfare da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento:

o   disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); dal requisito di disponibilita' di alloggio e' esonerato lo straniero che faccia ingresso o soggiorni per ricerca scientifica (art. 27-ter co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014); circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di eta < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "S" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al seguito); note:

  Delib. Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; una Lettera dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent. Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla Direttiva 2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di favorire il ricongiungimento

  Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib. Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto

  Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e e circ. Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 30/6/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

  ASGI, Camera del Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (Bergamo), che ha disposto, con delibera, di fissare il costo del certificato di idoneita' alloggiativa (principalmente richiesto ai cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare) in 500 euro, motivando tale scelta con l'aumento della criminalita' nel territorio comunale e con l'opportunita' di far ricadere i costi di tale aumento sugli stranieri (da un comunicato ASGI); il Mininterno ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione sulla questione, dato che nella delibera il certificato e' stato erroneamente indicato come documento necessario addirittura per l'iscrizione anagrafica, non soggetta, invece, ad alcuna certificazione relativa all'idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)

  condannato dal Trib. Bergamo il Comune di Bolgare per il carattere discriminatorio della delibera con cui era stato fissato in 500 euro il costo del certificato di idoneita' alloggiativa, dato che lo svantaggio cosi' imposto agli stranieri che di quel certificato hanno bisogno ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del nulla-osta al ricongiungimento familiare e' sproporzionato e ingiustificato; il Comune e' stato condannato a revocare la delibera, restituendo, come risarcimento in forma specifica, la somma di 350 euro a tutti gli stranieri che abbiano versato l'importo fissato dalla delibera nel periodo di vigenza della delibera, provvedendo anche alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e sulla home page del sito del comune (comunicato ASGI)

  Trib. Bergamo: discriminatoria la delibera del comune di Telgate, che aveva aumentato da 100 a 300 euro il costo per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa, necessario per diversi procedimenti amministrativi (sottoscrizione del contratto di soggiorno, richiesta di permesso UE slp per familiari, richiesta di nulla-osta al ricongiungimento) riguardanti solo cittadini stranieri; l'incremento non trova giustificazione nell'eventuale costo del lavoro straordinario di dipendenti comunali, ne' nel ricorso (solo eventuale) alle prestazioni di un elettricista e di un idraulico abilitati; la discriminazione indiretta e' quindi illecita; si ordina la revoca della delibera e la restituzione dell'eccedenza a tutti gli stranieri che abbiano versato l'importo maggiorato; si condanna il Comune alla pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e al pagamento delle spese processuali

  accettato dal Governo alla Camera un ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare criteri certi e univoci per la determinazione dell'importo delle tasse relative al rilascio dell'attestazione di idoneita' alloggiativa con la fissazione di un importo massimo da stabilirsi eventualmente a cura del Governo medesimo, anche in ragione della necessita' di garantire il rispetto della Direttiva 2003/86/CE

  presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dal Comune di Bolgare per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono procedere al ricongiungimento; Risposta del Governo all'interrogazione: il Mininterno ha invitato la prefettura di Bergamo ad avviare i compiti ispettivi di competenza volti a verificare che l'anagrafe tenuta dal comune di Bolgare sia gestita in conformita' alla normativa vigente, assumendo, inoltre, ogni utile iniziativa al fine dell'effettivo esercizio del potere di vigilanza di cui ad art. 52 DPR 223/1989

  inviata dall'ASGI una lettera ai Comuni di Seriate, Albino, Telgate e Pontoglio, con cui li si invita a ripristinare gli importi precedenti per il certificato di idoneita' alloggiativa rilasciato dal Comune, dato che, altrimenti, risulterebbero danneggiati principalmente gli stranieri che devono ottenere tale certificato per procedere al ricongiungimento; Trib. Brescia: ha carattere di discriminazione indiretta il comportamento dei comuni di Pontoglio e Rovato che hanno portato i diritti di segreteria relativi al rilascio della certificazione di idoneita' alloggiativa, rispettivamente, da 50 + 16 euro a 312 + 16 euro e da 200 euro a 425 euro: la certificazione di idoneita' alloggiativa e' un atto che tipicamente riguarda la condizione dello straniero, poiche' e' indispensabile al fine di ottenere il permesso UE slp, richiedere il ricongiungimento familiare o acquisire il permesso di soggiorno per motivi familiari; benche', quindi, la tariffa applicata da tali comuni sia la stessa per tutti, e' evidente che l'interesse prevalente se non esclusivo al rilascio della certificazione riguardi i soli stranieri; la discriminazione inoltre ha carattere illecito, dato che non e' sorretta da finalita' legittime perseguite in modo proporzionato; infatti, gli aumenti dei diritti di segreteria deliberati dai convenuti hanno subito un incremento improvviso del 624% per il comune di Rovato e del 212,50% per il comune di Pontoglio, portando l'importo a valori che non trovano l'uguale nel panorama italiano; e' poi del tutto fuori luogo far gravare sui privati le ore di lavoro dei vari dipendentia, la cui quantificazione in connessione all'attivita' di istruzione delle pratiche di idoneita' alloggiativa e' unilaterale ed arbitraria; si dispone la restituzione a ciascuno straniero che abbia fatto richiesta del certificato di idoneita' alloggiativa nel periodo di validita' delle delibere della maggiorazione richiesta dai comuni

  presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dai Comuni di Telgate (euro 325), Albino (euro 160) e Seriate (euro 220) per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono procedere al ricongiungimento

  con delibere del 30/11/2015, i comuni di Seriate e Albino, in provincia di Bergamo, senza attendere la prima udienza fissata dal Tribunale di Bergamo a seguito della causa promossa da ASGI con CGIL Bergamo e cooperativa RUAH, hanno revocato le ordinanze con cui avevano deciso di aumentare a dismisura il costo del certificato di idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)

  il comune di Rovato, in provincia di Brescia ha innalzato da zero a 312 euro, piu' una marca da bollo da 16 euro, il costo del certicato di idoneita' alloggiativa (comunicato Stranieriinitalia)

  disattivato il sistema di richiesta e rilascio on-line dei certificati di idoneita' alloggiativa per la Provincia di Roma (com. Stranieriinitalia), che era stato istituito sulla base di un protocollo, sottoscritto da Comune e Prefettura di Roma, finalizzato a semplificare la procedura (da un comunicato Stranieriinitalia)

o   disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiore allimporto dell'assegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; Sent. Corte Giust. C-356/11: benche' gli Stati membri possano chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facolta' deve essere esercitata alla luce di artt. 7 e 24, co. 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell'interesse dei minori interessati e nell'ottica di favorire la vita familiare, senza pregiudicare l'obiettivo della Direttiva 2003/86/CE e il suo effetto utile; Corte App. Catania: ai fini del requisito del reddito, rileva quello dichiarato nel contratto di lavoro (al momento in cui il provvedimento viene adottato, a nulla rilevando fatti successivi), non l'ammontare dei contributi previdenziali effettivamente versati; Trib. Urbino: illegittimo il diniego di nulla-osta al ricongiungimento se il requisito di reddito non e' soddisfatto per poche centinaia di euro l'anno (nel caso, 8.050 contro 8.746 euro; differenza peraltro suscettibile di essere colmata negli anni successivi, dato il carattere naturalmente variabile del reddito), potendo la legge ritenersi interessata piu' al rispetto qualitativo di un livello idoneo a garantire il mantenimento in Italia del nucleo familiare che ad un rigido controllo quantitativo

o   disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

      Nota: Decr. Minsanita' 5/7/1975 definisce i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari per le abitazioni:

o   altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni

o   superficie abitabile non inferiore a mq 14 per abitante, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10 per abitante, per ciascuno dei successivi

o   stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

o   presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14

o   stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile

o   in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone

o   presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano

o   temperatura dell'aria interna compresa tra i 18C e i 20C, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli

o   superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente

o   illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

o   per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

o   ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale

o   aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)

o   eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli

o   stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica

o   assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno

o   vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno

o   adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

      Si prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se il richiedente e un beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[138]

      In caso di ricongiungimento di genitore naturale col minore regolarmente soggiornante in Italia, ai fini della verifica dei requisiti di reddito e alloggio si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore (L. 94/2009)

      Disciplina transitoria dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008:

o   i nuovi requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ. Mininterno 28/10/2008)

o   ai fini della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona, Ord. Trib. Savona, Trib. Torino, Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano)

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   disponibilita' di alloggio:

  i criteri relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero delle persone e della situazione sociale

  un contratto di acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di durata limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di attesa e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione di un contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione della domanda puo' essere sproporzionato

o   disponibilita' di risorse:

  il precedente accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione

  le risorse risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita' o invalidita').

  il riferimento al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)

  una domanda non puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie

 

      Sent. Corte Giust. C-153/14: gli Stati membri possono esigere dagli stranieri che essi superino un esame di integrazione civica che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della societa' dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare; in circostanze come quelle dei procedimenti principali, tali condizioni, nei limiti in cui non consentono di prendere in considerazione le circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l'importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato, rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (nota: nei casi in esame, l'impedimento era costituito da condizioni di salute, fisica o psichica, delle persone che avrebbero dovuto sostenere l'esame)

      Sent. Corte Giust. C-558/14: art. 7, par. 1, lett. c), della Direttiva 2003/86/CE consente alle autorita' competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilita' che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull'evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data

      Sent. Corte Giust. C-138/13: art. 41 par. 1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che la clausola di standstill enunciata in tale disposizione osta a una misura di diritto interno, introdotta successivamente all'entrata in vigore di detto protocollo addizionale nello Stato membro interessato, che impone ai coniugi di cittadini turchi residenti in detto Stato membro, che intendono fare ingresso nel territorio di tale Stato per ricongiungimento familiare, la condizione di provare previamente l'acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato membro

      Sent. Corte Giust. C-561/14: una misura nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente in uno Stato membro e suo figlio minore alla condizione che quest'ultimo abbia instaurato o abbia la possibilita' di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un'integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l'altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato e la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una "nuova restrizione", ai sensi di art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia; una tale restrizione non e' giustificata

 

 

Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)

 

      Richiesta presso lo sportello unico di nulla-osta allingresso da parte del cittadino straniero soggiornante in Italia; circ. Mininterno 27/8/2009: in caso di ricongiungimento di genitore naturale col minore regolarmente soggiornante in Italia la domanda di nulla-osta puo' essere presentata per conto del minore dal genitore regolarmente soggiornante

      Richiesta presentabile solo per via telematica, avvalendosi dell'assistenza di associazioni autorizzate o patronati ovvero Comuni che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno o con la prefettura (circ. Mininterno 3/3/2009), ovvero in base alla seguente procedura (circ. Mininterno 4/4/2008)

o   registrazione tramite il sito del Mininterno

o   scaricamento del software dal sito del Mininterno

o   compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)

o   spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno

      In caso di richiesta di ricongiungimento del genitore naturale del minore soggiornante in Italia con l'altro genitore, il modulo (GN) e' compilato da quest'ultimo per conto del figlio; e' indicato l'alloggio, conforme ai requisiti di idoneita', che verra' utilizzato dal genitore in ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010)

      Convocazione del richiedente presso lo Sportello Unico per la consegna della documentazione

      Nulla-osta non previsto per ricongiungimento con cittadino italiano, comunitario o appartenente a uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia -, ma l'interessato deve certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007)

      Lo Sportello Unico chiede il parere della questura sull'esistenza di motivi ostativi all'ingresso dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento; ai fini dell'ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen (da D. Lgs. 5/2007); in questo senso, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il diniego del nulla-osta al ricongiungimento); in senso opposto, Sent. Cass. 10880/2010, l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

      Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di familiare segnalato al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso (pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen),

o   la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o   lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o   il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o   la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

 

 

Documentazione da allegare (torna all'indice del capitolo)

 

      Documentazione da presentare:

o   permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso UE slp)

o   documentazione attestante la disponibilita di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):

  lavoratori subordinati:

-       ultima dichiarazione dei redditi

-       comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

-       ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga

-       autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore

  lavoratori domestici:

-       ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L. 2/2009)

-       bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente la data di presentazione della domanda

-       autocertificazione del datore di lavoro (modulo "s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

  lavoratori autonomi:

-       ditta individuale

     certificato di Iscrizione alla Camera di commercio

     fotocopia attribuzione Partita IVA

     fotocopia licenza comunale ove prevista

     modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       societa'

     visura camerale della societa' di data recente

     fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'

     modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       collaborazione a progetto

     fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

     dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto

     dichiarazione di gestione separata all'INPS

     modello Unico

-       socio lavoratore

     visura camerale della cooperativa

     fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa

     dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

     fotocopia del libro soci

     modello Unico

-       libero professionista

     iscrizione all'albo

     modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso

o   certificato delle autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di eta < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)

o   in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi in Italia (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)

o   in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli matrimoniali (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore coniuge in Italia

o   in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ. Mininterno 17/2/2009); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

      Nota: ne' le disposizioni attuative del D. Lgs. 5/2007 ne' Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, chiariscono se la certificazione della condizione di familiare a carico ai fini del rilascio di nulla-osta sia affidata all'autorita' consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso, ovvero, come per il caso di ricongiungimento con genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007, all'autocertificazione del richiedente (da istruzioni sul sito del Mininterno); in base a circ. Mininterno 16/2/2007, secondo la quale il MAE avrebbe dovuto individuare parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni, la valutazione dovrebbe essere effettuata dall'autorita' consolare (in senso opposto, Corte d'appello di Firenze)

      Note:

o   secondo circ. MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio), soltanto per uno dei coniugi: il controllo sul ricostituirsi di un legame poligamico in Italia sarebbe cioe' gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia (nota: la disposizione sul ricongiungimento del genitore naturale col figlio minore era nata proprio a tutela dei rapporti genitore-figlio all'interno delle unioni poligamiche)

o   Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali

 

 

Esame della richiesta di nulla-osta (torna all'indice del capitolo)

 

      Rilascio di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma delladdetto

      Lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione: in caso di documentazione completa, la pratica e' inserita nel sistema informatico, e la procedura e' avviata; in caso contrario, viene chiesta l'integrazione della documentazione; se l'interessato non si presenta per integrare la documentazione, la domanda e' respinta (circ. Mininterno 15/11/2007; nel senso dell'illegittimita' di un diniego quando la mancata integrazione sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente, TAR Lazio)

      L'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del nulla-osta (da D. Lgs. 5/2007)

      L'accertamento dei requisiti di reddito e alloggio in capo al genitore naturale ricongiunto con figlio minore regolarmente soggiornante in Italia e' effettuato verosimilmente dallo Sportello Unico (circ. MAE 21/8/2009)

      Rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico allautorita consolare entro 180 gg. (L. 94/2009); nota: termine a carattere ordinatorio

      Una Lettera dei Sindacati al Ministro dell'interno segnala come lo Sportello Unico di Milano impieghi in media due anni per adottare la decisione sul nulla-osta

      In alcuni Comuni (es.: San Donato Milanese), consegna del nulla-osta presso il Comune

      Nulla-osta accettati dal consolato solo se trasmessi telematicamente dallo Sportello Unico (circ. MAE citata da circ. Mininterno 19/12/2006)

      Trib. Firenze (che fa riferimento al principio enunciato in TAR Veneto): illegittima la revoca del nulla-osta al ricongiungimento motivata dall'appurata presenza in Italia del beneficiario, quando questi sia stato impossibilitato a lasciare l'Italia da condizioni di salute

      Trib. Urbino: illegittimo il diniego di nulla-osta al ricongiungimento se il requisito di reddito non e' soddisfatto per poche centinaia di euro l'anno (nel caso, 8.050 contro 8.746 euro; differenza peraltro suscettibile di essere colmata negli anni successivi, dato il carattere naturalmente variabile del reddito), potendo la legge ritenersi interessata piu' al rispetto qualitativo di un livello idoneo a garantire il mantenimento in Italia del nucleo familiare che ad un rigido controllo quantitativo

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo all'interesse superiore del minore in relazione al ricongiungimento familiare:

o   quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)

o   punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale

 

 

Richiesta di visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

      Visto per motivi familiari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare

o   per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne

o   per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:

  dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani

  verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli

  analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato

  ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno; in questo senso, Trib. Torino); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)

  anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto

o   il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

o   nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da ; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[139], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

o   se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare di status di protezione internazionale

  quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco e rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana

  e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o   e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

      Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio; in caso di ricongiungimento di minore avente altro genitore residente all'estero, questi deve, nel momento in cui viene richiesto il visto, presentare l'atto di assenso al ricongiungimento e sottoscriverlo in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza (da istruzioni sul sito del Mininterno)

      Corte App. Roma: il visto per ricongiungimento va chiesto alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il paese di origine o di stabile residenza del richiedente, non rilevando il fatto che si tratti di residenza legale (nel caso in esame, residenza in Pakistan di cittadini afghani familiari di un rifugiato); in ogni caso, ai fini del ricongiungimento, si deve dare preminente rilievo, con carattere di priorita', all'interesse superiore del minore e, se si tratta di ricongiungimento del rifugiato, alla condizione particolare dei suoi familiari ai fini dell'ottenimento della documentazione richiesta per provare la sussistenza del vincolo familiare (con possibilita' di provare tale sussistenza con altri mezzi idonei, se il fatto che si tratti di residenza stabile ma non legale impedisce di ottenere certificazione dalle autorita del paese stesso; ad esempio, il test del DNA)

      Sent. Cass. 15234/2013:

o   illegittimo il diniego di visto per ricongiungimento familiare motivato dalla presunta mancanza di prove del rapporto di filiazione in un caso in cui l'ambasciata italiana riteneva che l'assenza, nell'ordinamento ghanese, di un termine per la denuncia della nascita di un figlio rendesse inaffidabile l'atto di nascita

o   lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 L. 218/1995, e' determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui e' demandato di regolare presupposi ed effetti del relativo accertamento; questo comporta che tale stato dipende dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.

o   la mancata previsione, nell'ordinamento ghanese, di un termine per denunciare la nascita del figlio non viola il limite dell'ordine pubblico; l'ordinamento italiano, infatti, prevede anche la dichiarazione di nascita tardiva (art. 31 DPR 396/2000)

      Rilascio del visto comunque condizionato alla ricezione del nulla-osta telematico fatto pervenire dallo Sportello Unico (circ. MAE 21/8/2009) e (D. Lgs. 5/2007) alla verifica da parte dell'autorita' consolare dell'autenticita' della

o   documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore eta

o   documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra' essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   familiari di rifugiati:

  art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici

  la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati

  Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari

  nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro

 

      Circ. MAE 21/8/2009: in caso di richiesta di visto da parte di coniuge o genitore a carico, la rappresentanza diplomatico-consolare controlla (L. 94/2009) anche se il richiedente il visto sia coniugato con un cittadino straniero soggiornante in Italia che abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un visto per ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge; in tale caso, ed in assenza di una formale sentenza di divorzio dal coniuge precedentemente autorizzato, emessa dal competente Tribunale italiano o straniero, la rappresentanza, prima di negare il visto, chiede alla questura competente di verificare se risulti ancora regolarmente soggiornante in Italia il coniuge al quale sia stato rilasciato il primo visto per ricongiungimento familiare; nota: secondo la stessa circolare, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine, sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio) soltanto per uno dei coniugi: il controllo sul ricostituirsi di un legame poligamico in Italia dovrebbe cioe' essere gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia; Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria all'ordine pubblico (non e' condizionato, quindi, da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali); circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

      Trib. Torino e Corte d'appello di Firenze: l'autorita' consolare non puo' sindacare, neanche implicitamente, il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' amministrativa in Italia

      Corte d'appello di Milano e Trib. Catanzaro: l'autorita' consolare esercita, ai fini del rilascio del visto per ricongiungimento, un controllo della sola autenticita' degli atti posti alla sua conoscenza, senza aver alcun potere discrezionale nella valutazione della sussistenza dei requisiti (se il controllo si estendesse anche ad altri requisiti, si configurerebbe un potere di revoca del nulla-osta, non previsto e privo di fondamento in mancanza di rapporto gerarchico tra le due amministrazioni) e senza rilievo, quindi, per il cambiamento della normativa intercorso tra il rilascio del nulla-osta e quello del visto; in senso opposto, Sent. Cass. 16403/2012 e Sent. Cass. 4984/2013: il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento a formazione complessa di rilascio del visto per ricongiungimento, che coinvolge sia le determinazioni della questura sia le valutazioni dell'autorita' consolare, comporta l'applicazione del principio tempus regit actum, richiedendo che ciascuna delle fasi sia sottoposta alla disciplina della legge vigente nei tempo in cui viene compiuta

      Nota: le disposizioni attuative del D. Lgs. 5/2007 dovrebbero chiarire se la certificazione della condizione di familiare a carico sia affidata all'autorita' consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso, ovvero, come per il caso di ricongiungimento con genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine, prima dell'entra in vigore del D. Lgs. 5/2007, all'autocertificazione del richiedente (da istruzioni sul sito del Mininterno) ai fini del rilascio di nulla-osta; in base a circ. Mininterno 16/2/2007, secondo la quale il MAE individuera' parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni, la valutazione dovrebbe essere effettuata dall'autorita' consolare (in senso opposto, Corte d'appello di Firenze)

      Lautorita consolare provvede alla traduzione e legalizzazione della documentazione prodotta in loco; note:

o   traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

o   Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

      Si prescinde dalla legalizzazione, da parte dellautorita consolare, della documentazione prodotta in loco, nei casi in cui cosi sia previsto da convenzioni internazionali, quali la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016) e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia)

      Per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento con italiano o comunitario o appartenente a uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), non richiesto il nulla-osta, ma l'interessato deve certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007)

      Corte App. Bari: Ministero degli esteri condannato al risarcimento del danno per aver negato il visto per ricongiungimento con coniuge straniero con la motivazione, del tutto priva di prove, che il matrimonio avrebbe avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato; risarcimento quantificato sulla base del sicuro peggioramento alla qualita' dell'esistenza subito dalla ricorrente in conseguenza dell'assenza del coniuge durante la gravidanza e dopo la nascita del figlio: 500 euro al mese e, cosi', complessivamente, per 12 mesi (tre mesi prima della nascita, nove mesi dopo) 6.000 euro

 

      Rilascio o diniego del visto entro 30 gg. (da Regolamento; nota: non vale il silenzio-assenso; note:

o   Trib. Milano ha condannato il MAE al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal ritardo nel rilascio del visto per ricongiungimento familiare causato dal mancato rispetto dei principi di buona amministrazione); rilascio comunicato per via telematica allo Sportello unico

o   Trib. Torino (in relazione a un caso di inerzia dell'amministrazione del MAE rispetto a una richiesta di visto per ricongiungimento familiare) :

  l'imperfetta traslitterazione del cognome dei figli dal somalo e' irrilevante, non essendovi dubbi sostanziali sull'identificazione dei figli del ricorrente (essendo anche stato effettuato l'esame del DNA)

  in caso di silenzio-inadempimento (ossia un silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica, a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un provvedimento impugnato, in quanto in caso contrario la parte si vedrebbe nell'oggettiva impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione), con conseguente violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa

  l'atteggiamento dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso in cui l'ordinamento non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento) alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), non puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale meritevole di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ. 26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale)

  in considerazione del tempo trascorso, dell'atteggiamento inerte dell'amministrazione per un lungo periodo (quanto meno dal momento in cui ricevette i risultati delle analisi del DNA che aveva disposto), dell'oggettivo pregiudizio arrecato alla vita familiare e del concorso di colpa del ricorrente (che a sua volta ha atteso anni prima di attivarsi per sollecitare l'amministrazione), il danno e' determinato in 3.000 euro per anno, per un totale quindi di 9.000 euro, oltre interessi di mora al saggio legale dalla data della sentenza al saldo effettivo

      Se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare di status di protezione internazionale il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo al rilascio dei visti di ingresso, in circostanze eccezionali (ad esempio, il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati), gli Stati membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro

 

 

Ingresso al seguito di cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito il rilascio di visto di ingresso al seguito dello straniero titolare di permesso UE slp o di un visto di ingresso per lavoro subordinato (per contratto di durata > 1 anno), lavoro autonomo, motivi religiosi, studio dei familiari con i quali puo essere attuato il ricongiungimento, previa richiesta allo Sportello Unico (anche tramite procuratore speciale) del nulla-osta (per il quale non e richiesta la presentazione di copia del titolo di soggiorno – da art. 6, co. 3 Regolamento – salvo, verosimilmente, il caso di permesso UE slp); nota: verosimilmente, e' consentito anche l'ingresso al seguito dello straniero che fa ingresso per motivi di ricerca scientifica, a prescindere dalla durata del soggiorno previsto, coerentemente con art. 27 ter, co. 8 T.U. e art. 44 bis, co. 4 DPR 394/1999

      Consentito, alle condizioni stabilite dal Decreto MAE 11/5/2011 sui visti, lingresso di coniuge e figli minori al seguito dello straniero che fa ingresso per attivita scientifica (art. 44 bis, co. 4 Regolamento); nota: i moduli distribuiti dai ministeri contemplano la possibilita' di ingresso al seguito di straniero che fa ingresso per missione (anziche', per motivi di attivita' scientifica)

      Visto per motivi familiari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno

o   il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

o   nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da ; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[140], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

o   e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

      In caso di figlio di eta < 14 anni, al seguito, al posto della dimostrazione di disponibilita di alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato; nota: il Comune di Bologna ha disposto il rilascio automatico del consenso da parte del Comune, in quanto proprietario, quando si tratti di alloggio di edilizia residenziale pubblica

      Nota: richiesto il previo ottenimento del visto da parte dello straniero al cui seguito fa ingresso il familiare (da modulo "t" distribuito dai Ministeri)

 

 

Ingresso del familiare di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)

 

      Visto non richiesto (anche per ingresso finalizzato a un soggiorno prolungato) in caso di familiare di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a condizione che sia in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (lo Stato membro che ha rilasciato il permesso UE slp, da Direttiva 2003/109/CE) e che dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso UE slp (art. 9-bis co. 3 e 5 D. Lgs. 286/1998); il permesso UE slp deve essere stato rilasciato da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari (da circ. Mininterno 16/2/2007)

 

 

Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciabile (verosimilmente, quando non siano soddisfatte le condizioni per il rilascio di permesso UE slp o di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, o quando questi debbano essere revocati)

o   a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

o   al minore convivente con genitore o affidatario e regolarmente soggiornante (da art. 31, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 122/2016)[141]; nota: prima dell'entrata in vigore di L. 122/2016, era previsto che il rilascio del permesso non fosse subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008), ma non e' chiaro se questa disposizione mantenga la propria validita'; Circ. Mininterno 3/8/2016: anche sul minore grava il costo del permesso di soggiorno elettronico (che solo nella fase sperimentale, correlata all'entrata in vigore del necessario adeguamento della norma nazionale, e' stato prodotto gratuitamente per i minori infraquattordicenni); il bollettino postale per il pagamento, nella sezione "eseguito da", riportera' il nome del minore infraquattordicenne; in assenza di ricevuta del pagamento si informera' tempestivamente l'utente per la successiva integrazione della documentazione

o   ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

  siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza (lo Stato membro che ha rilasciato il permesso UE slp, da Direttiva 2003/109/CE) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp

  siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o   ai familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione che

  dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro

  posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro

  posseggano un documento di viaggio valido (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace)

  siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o   ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio; nota: la disposizione non fa riferimento esplicito al fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)

o   allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante; il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); note:

  la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti per il ricongiungimento in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria

  Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste

  Sent. Cass. 19793/2009: il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione

o   allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; nello stesso senso, Trib. Genova; in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante; note:

  la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario -, e per i casi in cui il cittadino comunitario non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria

  circ. Mininterno 24/9/2009: la disposizione si applica solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998 (nota: questa distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di almeno un anno)

  circ. Mininterno 9/2/2009: incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa

  circ. Mininterno 24/9/2009: incluso anche il caso di permesso per assistenza minore

  TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari

  Trib. Ravenna: l'indennita' di disoccupazione concorre ad integrare il requisito di reddito a disposizione del nucleo familiare ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari a seguito di coesione familiare

  Trib. Modena: ai fini del rilascio del permesso per coesione familiare, rilevano i redditi dei familiari conviventi, anche in mancanza assoluta di reddito del familiare con cui la coesione e' effettuata

  Trib. Ravenna: disposta la conversione del permesso ad altro titolo in permesso per motivi familiari per genitore naturale di minore soggiornante legalmente in Italia con l'altro genitore, essendo soddisfatto il requisito di reddito sufficiente

  Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore

o   allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti soggettivi richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o   al familiare, presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:

  sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

  sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

  lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o   al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche non privato della patria potesta (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o   al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; note:

  secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'

  Corte App. Brescia: il permesso di cui all'art. 28 DPR 394/!999 al familiare convivente di italiano puo' essere rilasciato solo in presenza di un provvedimento di espulaione (nota: sentenza farneticante)

  mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo

  Nota: L. 76/2016 disciplina unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze:

-       unioni civili:

     due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 co. 2)

     l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (art. 1 co. 3); art. 3 co. 3 e art. 9 DPCM 23/7/2016: transitoriamente, nel registro provvisorio delle unioni civili istituito in ogni Comune

     l'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1 co. 9); art. 7 co. 2 DPCM 23/7/2016: nei documenti e negli atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule "unito civilmente" o "unita civilmente"

     al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e delle disposizioni di cui alla L. 184/1983; resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1 co. 20)

     lo scioglimento dell'unione civile si determina

      in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti (art. 1 co. 22)

      nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970 (art. 1 co. 23)

      quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione (art. 1 co. 24)

      in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 co. 26)

     alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' (art. 5 co. 1 DPCM 23/7/2016: mediante apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio) di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 co. 27)

     Art. 8 DPCM 23/7/2016:

      sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti

      lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

      transitoriamente, gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 DPR 396/2000, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio

     Circ. Mininterno 5/8/2016:

      il diritto al ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente

      e' possibile chiedere il nulla-osta al ricongiungimento con il partner unito civilmente (nota: anche non in Italia), purche' maggiorenne e non legalmente separato

      si applica anche in questo caso art. 29-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di richiedente beneficiario di protezione internazionale

      la documentazione comprovante l'unione civile, costituita in Italia o all'estero, e' presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che, verificata l'autenticita' della stessa, procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari

-       convivenze di fatto:

     si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 co. 36)

     per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui ad art. 4 e 13 co. 1 lett. b DPR 223/1989 (art. 1 co. 37)

     i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co. 50)

     il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 co. 51)

     il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione e' tenuto a trasmetterne copia entro i successivi 10 gg al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di artt. 5 e 7 DPR 223/1989 (art. 1 co. 52)

     il contratto di convivenza si risolve per (art. 1 co. 59)

      accordo delle parti

      recesso unilaterale

      matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

      morte di uno dei contraenti

     ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata (art. 30-bis co. 1 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

     sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (art. 30-bis co. 2 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

     Circ. Mininterno 1/6/2016:

      l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, procede tempestivamente

     a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista

     ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto

      l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza e' registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile

     Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

  In precedenza, sul tema delle coppie dello stesso sesso

-       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

     la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

     art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

     la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

     il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

-       la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata); rilasciata dalla questura di Parma la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE al coniuge omosessuale argentino di un cittadino italiano (comunicato Stranieriinitalia)

-       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012

-       Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007): il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

-       Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:

     nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)

     nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)

     Sent. Corte Cost. 213/2016: illegittimita' costituzionale di art. 33 co. 3 L. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilita' delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma di art. 3 Cost.; in questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni e' dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione piu' ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.

-       Sent. Cass. 4184/2012:

     giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

     tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

     conseguenze:

      i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

      il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'

-       Circ. Mininterno 7/10/2014:

     coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana

     ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)

     si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000

-       TAR Lazio: annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche' una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puo' quindi essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007

-       Sent. Cons. Stato 4899/2015: sentenza TAR Lazio

     confermata nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci); in particolare, riguardo alla prospettata violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, la sentenza afferma: "la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all'Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un'opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalita' dei singoli Stati proprio dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranita' nazionale, di talche' resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno"; nota: in realta' l'Italia e' tenuta a riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato all'estero quale rapporto di coniugio, anche se solo ai fini del diritto di circolazione e soggiorno (nello stesso modo in cui Corte d'App. Venezia assimila l'istituto della Kafalah all'affidamento previsto dal diritto italiano, ai fini del riconoscimento del diritto all'ingresso per ricongiungimento familiare), ed e' quindi falso che quel matrimonio non produca alcun effetto giuridico in Italia

     riformata nella parte in cui nega la legittimita' dei provvedimenti con cui sono state annullate le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti argomenti:

      il prefetto detiene un potere di autotutela, che gli consente di ordinare la correzione di un atto di stato civile quando questo non sia idoneo a modificare lo stato delle persone (il che richiederebbe un controllo giurisdizionale); l'inefficacia dell'atto di stato civile in questione non priva di significato l'intervento di autotutela, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un'apparenza di atto, ancorche' inefficace, potrebbe legittimare (finche' materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi)

      l'esigenza di rimozione dell'atto risulta soddisfatta solo dall'identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformita' dalle istruzioni impartite dall'autorita' statale titolare della funzione; solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformita' su tutto il territorio nazionale, un'apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone; questa esigenza non risulta garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attivita', rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l'esigenza di uniformita' di indirizzo su una questione cosi' delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero); note:

     verosimilmente, il prefetto non puo' ordinare la cancellazione di un atto trascritto per ordine del giudice ordinario

     dato che il decreto della Corte d'Appello di Napoli dimostra come il giudice dei diritti consideri la trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero un diritto dei ricorrenti, non si vede come il Consiglio di Stato sia competente ad escludere che un tale diritto sussista

-       Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)

  Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina, ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente alla celebrazione del matrimonio

  Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:

-       del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

-       soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

-       infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

-       la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

-       Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

  Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

  Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

  Sent. Corte Cost. 170/2014:

-       illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

-       nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

  Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

o   al familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento); Corte App. Brescia: il permesso di cui all'art. 28 DPR 394/!999 al familiare convivente di italiano puo' essere rilasciato solo in presenza di un provvedimento di espulaione (nota: sentenza farneticante)

o   al minore straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguita rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

      Note:

o   Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non gi seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

o   Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:

  ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante

  le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

  accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

  criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

-       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

-       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

-       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo

-       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

  criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

-       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

-       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

-       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

-       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

-       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno

-       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

-       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

  l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

  il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

  il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212/97)

o   Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate tutte le circostanze del caso individuale

o   l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

o   Sent. Cass. 16221/2015: in base ad art. 123 c.c., il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti; l'azione non puo' essere proposta quando sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima

o   Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); in precedenza, in senso contrario, Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U. (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006)

o   Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste

o   Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

o   Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado

o   il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009); nello stesso senso, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in senso opposto, Trib. Firenze (il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento) e, con portata ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria (un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico)

o   il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione meramente procedimentale e formale

o   ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

o   Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo grado (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009) conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

 

      Sent. CEDU Biao c. Danimarca:

o   lo Stato danese ha posto in essere una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini danesi di diversa origine etnica, ponendoli in una situazione di svantaggio e di pregiudizio sproporzionato rispetto ai cittadini danesi di origine etnica danese, stabilendo che, per il rilascio di un permesso per ricongiungimento familiare al coniuge straniero di un cittadino soggiornante in Danimarca, e' necessario che sia soddisfatto il requisito di attachment (legami dei coniugi con la Danimarca piu' forti dei loro legami con qualunque altro paese), salvo che tale cittadino sia in possesso della cittadinanza da almeno 28 anni o soggiorni legalmente in Danimarca da almeno 28 anni

o   i fattori di discriminazione previsti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (quali razza, origine nazionale o sociale) sono solo esemplificativi e non esaustivi (tant'e' che la norma utilizza l'espressione "ogni altra condizione")

o   sebbene il margine di apprezzamento consentito allo Stato sia normalmente ampio nell'ambito delle misure generali concernenti strategie sociali ed economiche, nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o prevalentemente sulle origini etniche di una persona puo' essere giustificata in una societa' democratica

 

 

Caso di familiare di titolare di permesso UE slp; caso particolare in cui il titolare di permesso UE slp e' "Ex titolare di Carta blu UE" (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso UE slp puo essere rilasciato, se sono soddisfatte le condizioni previste, ai familiari del titolare di permesso UE slp per i quali potrebbe essere chiesto il ricongiungimento (coniuge, figli minori, anche del coniuge, minori affidati al cittadino o al coniuge, genitori a carico, figli maggiorenni a carico permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute, da D. Lgs. 3/2007 e 5/2007; nota: verosimilmente, a condizione di convivenza); nota: verosimilmente, anche se il ricongiungimento ha avuto luogo successivamente al rilascio del permesso UE slp allo straniero, a dispetto della soppressione operata dal D. Lgs. 3/2007 del riferimento esplicito contenuto in art. 30, co. 4 T.U.

      Note:

o   la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.

o   TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano titolari di permesso per motivi familiari

o   TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso UE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Emilia, Trib. Rovereto, Trib. Verona, Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente: spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona, che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito di soggiorno quinquennale), TAR Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot (il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno; in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ. Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica individualmente al familiare)

o   TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, senza dover maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari

o   TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso UE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)

 

      Un permesso UE slp puo' essere rilasciato ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso; nota: questa disposizione appare piu' restrittiva di quella vigente per il familiare di titolare ordinario di permesso UE slp, se quest'ultima deve essere interpretata nel senso della possibilita' di rilasciare il permesso UE slp anche al familiare appena ricongiunto

 

 

Caso particolare di minore adottato (con provvedimento straniero) da cittadino italiano o a questi affidato (torna all'indice del capitolo)

 

      Al minore straniero adottato (con provvedimento straniero) da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino italiano non e' rilasciato permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, liscrizione al SSN avviene con le stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano (richiesti documento didentita' del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)

      Nota: in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., il minore adottato (con provvedimento straniero) da cittadino italiano o a questi affidato dovrebbe essere equiparato al figlio ai fini del ricongiungimento; in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007, poi, tale minore dovrebbe godere del diritto di soggiorno, e gli dovrebbe essere rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; la Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007 appare quindi pleonastica

      Note:

o   il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

  competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

  l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

  l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o   in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

      Dati sui bambini adottati autorizzati all'ingresso (da Rapp. Adozioni Internazionali I semestre 2010, Rapp. Adozioni internazionali 2012):

o   numero di autorizzazioni complessivo: 1.797 (2001), 2.225 (2002), 2.772 (2003), 3.402 (2004), 2.874 (2005), 3.188 (2006), 3.420 (2007), 3.977 (2008), 3.964 (2009), 4.130 (2010), 4.022 (2011), 3.106 (2012)

o   autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per sesso: 1.288 femmine, 1.818 maschi

o   autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per eta': eta' < 1 anno, 111; 1-5 anni, 1.177; 5-10 anni, 1.474; eta' > 10 anni: 344

o   autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per provenienza: Africa 507; America 786; Asia 330; Europa 1.483; Oceania: 0

o   autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per motivo di abbandono: perdita responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[142] 1.938; abbandono 756; rinuncia 277; morte 72; altro 63

o   autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per durata del periodo intercorrente tra il conferimento dell'incarico all'ente alla data di autorizzazione: fino a 12 mesi 768; 12-24 mesi 1.343; 24-36 mesi 468; oltre 36 mesi 527

 

 

Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      In caso di genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, deve essere stipulata, entro 8 gg dall'ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico, una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!); nelle more della stipula dell'assicurazione il genitore e' tenuto a corrispondere, anche per prestazioni urgenti o essenziali, l'onere della prestazione (circ. Minlavoro-salute 24/2/2009); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)

      Esonero dal versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rilascio del permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo valido per distinguere questa categoria dalla precedente potrebbe essere che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

      Circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero dal pagamento del contributo il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 (nota: disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016) non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimit del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

      Lo Sportello unico da' assistenza allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che e' poi spedita dallo straniero da uno degli uffici postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)

      Circ. Mininterno 4/4/2008: nei casi in cui l'alloggio di cui e' stata certificata l'idoneita' non coincide con quello di cui il richiedente il ricongiungimento disponeva al momento della presentazione della richiesta di nulla-osta, il familiare ricongiunto deve produrre, al momento della richiesta del permesso di soggiorno, il titolo in base al quale si dispone dell'alloggio e, dopo aver ottenuto ottenuto l'iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 gg. dalla richiesta di permesso di soggiorno, in base ad art. 2 L. 1228/1954 e art. 13 DPR 223/1989), il documento che lo dimostri (nota: adempimento non previsto dalla normativa)

      Trib. Ravenna: l'indennita' di disoccupazione concorre ad integrare il requisito di reddito a disposizione del nucleo familiare ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari

      Trib. Modena: ai fini del rilascio del permesso per coesione familiare, rilevano i redditi dei familiari conviventi, anche in mancanza assoluta di reddito del familiare con cui la coesione e' effettuata

      Lo Sportello unico verifica lesistenza del codice fiscale per i familiari, ovvero provvede a richiederne il rilascio allAgenzia delle entrate; richiede successivamente lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lavvenuta consegna

      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

  visto d'ingresso

  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

  fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

      Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)

 

 

Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento ma comunque < 2 anni

      Non si applica il limite di 2 anni sulla durata del permesso ai familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE (D. Lgs. 108/2012); nota: il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata illimitata

 

 

Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso per motivi familiari e' rinnovato con quello del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 4851/2014: l'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento

      Esonero dal versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rinnovo del permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

      Circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero dal pagamento del contributo il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 (nota: disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016) non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimit del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

      Lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa anche oltre il 65-esimo compleanno (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne; nota: non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, dal momento che si tratta di un requisito previsto per il solo rilascio del nulla-osta al ricongiungimento

      Il permesso per motivi familiari puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, al di fuori delle quote, previa dimostrazione dei corrispondenti requisiti per il rinnovo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999); Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permeso per lavoro autonomo, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quest'ultima tipologia di permesso

      In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ricevere un permesso UE slp, al compimento dei 18 anni, al familiare straniero titolare di permesso per motivi familiari il permesso e convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (in base ai requisiti previsti? nota: come per il titolare di permesso per affidamento, dovrebbe essere prevista, al compimento dei 18 anni, ma - da un punto di vista logico - soprattutto in caso di rottura del legame familiare, anche la possibilita di rilascio di permesso per accesso al lavoro – verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione – o per esigenze sanitarie o di cura – verosimilmente, motivi di cura; questa previsione puo' conseguire da un'interpretazione dell'espressione "straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2", di cui all'art. 32 co. 1, che includa il minore affidato ai genitori); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: in ogni caso, l'avvio di procedimento di separazione giudiziale non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso

      Nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento, che prevede la detrazione dalle quote dell'anno successivo in caso di conversione da permesso per studio o formazione in permesso per lavoro al compimento dei 18 anni, nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro

      Richiesta la stipula di contratto di soggiorno ai fini della conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizione necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

      Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione e, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia (nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 390/2015:

o   la giurisprudenza amministrativa esclude la tassativita' delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno previste da art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, la preclusione della convertibilita' dovendo trovare fondamento in una esplicita previsione normativa, non rinvenibile in questo caso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 1612/2013)

o   art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998 deve ritenersi quindi applicabile a tutte le ipotesi in cui un permesso di soggiorno per motivi familiari non possa essere rinnovato a tale titolo (incluso il caso di sopravvenuto venir meno della convivenza per le ragioni piu' disparate), ma sussistano le condizioni quantomeno per l'esame di una sua possibilita' di rilascio ad altro titolo

o   art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 valorizza, ai fini della riconduzione ad uno status di regolarita' della presenza dello straniero in Italia, la condizione sostanziale della sussistenza dei requisiti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso previsto dal testo unico; sussiste quindi l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza di conversione presentata (non importa se ritualmente o meno, dal momento che art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 non subordina all'istanza dello straniero il potere/dovere di verifica dell'Amministrazione) sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il permesso richiesto

      Note in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale:

o   i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,

  Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi

  Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):

-       l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)

-       le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio

o   Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

  sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

  le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

  la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

  in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale; nello stesso senso, circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale (circ. Mininterno 21/12/2011: e' il caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile)

  quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

  in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

  l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995; note:

-       Sent. Corte App. Cagliari: in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto, "khola" di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito

-       Corte App. Genova: una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

-       Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)

  la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o   Trib. Mantova:

  in materia di scioglimento del matrimonio contratto tra cittadini stranieri, il Regolamento UE n. 1259/2010 e' applicabile anche al caso di cittadini di Stati membri non soggetti al regolamento o a cittadini stranieri (considerando n. 12 e art. 4); la legge applicabile va quindi individuata in base ad art. 8 del regolamento (nel caso in esame, la legge italiana, dato che, al momento della domanda, entrambe i coniugi, cittadini cinesi, risiedevano in Italia); nello stesso senso, Trib. Mantova, secondo cui, se i coniugi non si sono avvalsi della facolta' di scelta della legge applicabile al rapporto matrimoniale (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010), tale legge va individuata in base ad art. 8 Regolamento UE n. 1259/2010 (nel caso in esame, la legge applicabile era quella italiana, con la conseguenza che, non essendo prevista nell'ordinamento italiano la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale dopo il decorso del termine di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio presentata da una cittadina cinese nei confronti del coniuge, anch'egli conese, senza che in precedenza fosse intervenuta una pronuncia di separazione personale, risultava inammissibile)

  sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla disciplina dei rapporti economici e personali tra figlio e genitori, tutti stranieri, dal momento che non puo' essere applicato il Regolamento CE n. 2201/2003 nei casi in cui (come nella situazione in esame) almeno uno dei due genitori risieda in Italia (art. 37 L. 218/1995)

  i rapporti economici e personali tra genitori e figlio minorenne, tutti stranieri, sono regolati dalla legge italiana (art. 36-bis L. 218/1995); benche', infatti, il figlio sia di nazionalita' cinese (il che renderebbe applicabile la legge cinese, in base ad art. 36 L. 218/1995), prevalgono le norme italiane che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (art. 36-bis, lettera b, L. 218/1995), e deve essere quindi applicata la disciplina di cui ad art. 337-ter co. 2 c.c.

  l'aver fatto espatriare illegittimamente il minore costituisce, da parte del genitore che si e' reso responsabile di tale comportamento, condotta pregiudizievole per il figlio minore, a causa della rescissione del rapporto con l'altro genitore; possono quindi essere applicate le norme italiane che permettono di disporre l'affido esclusivo del minore al genitore che non si e' reso responsabile di tale comportamento

      Oltre a quanto previsto in relazione alla conversione, il permesso per motivi familiari dello straniero che, al compimento dei 18 anni, risulti a carico del genitore puo' essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, purche' il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento (circ. Mininterno 28/3/2008); note:

o   il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola

o   sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo

o   TAR Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine, dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale

      TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione; TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; TAR Toscana: ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa)

      Sent. Cass. 10392/2016: l'assenza di autenticita' del vincolo coniugale legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo al permesso di soggiorno:

o   art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante

o   art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative nazionali necessarie a tal fine

 

 

Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia (torna all'indice del capitolo)

 

      Il Tribunale per i minorenni puo autorizzare lingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata del familiare del minore soggiornante in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di questi, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U.); lautorizzazione e revocata quando cessano di valere i motivi che lhanno determinata o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

      Giurisprudenza:

o   Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o   nello stesso senso

  Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore

  Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, derivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione

  Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione all'ingresso

o   in precedenza, orientamento contrastante:

  Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

  Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

  Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o   Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o   Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o   Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3

o   Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o   Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o   Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

o   Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

o   Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

o   Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria

o   Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)

o   Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia

o   Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale, senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi nellambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'

o   Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia malata; nota: il giudice d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)

o   Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione; nota: non potendo il giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)

o   Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa, sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di idonea attivita' lavorativa; nota: non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova

o   Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore, in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare" (conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della propria posizione in Italia (nota: sembra implicitamente ammessa la possibilita' di conversione del permesso)

o   Corte App. Napoli:

  la condizione psicofisica del minore si modifica e si evolve, cosicche' e' giustificata una periodica rivalutazione di tale condizione, a seguito della quale, ove la gravita' della situazione permanga, l'autorizzazione (prevista a tempo determinato) puo' essere prorogata

  se il figlio e' in tenerissima eta', ma sussiste l'idoneita' affettiva del genitore ad occuparsi del minore e a prendersi carico dei suoi problemi, possono ritenersi sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo (nota: in caso di genitori entrambi irregolari e di assenza di un radicamento significativo del figlio in tenerissima eta', non e' chiaro come la negazione dell'autorizzazione rischi di recar danno allo sviluppo psicofisico del minore)

  occorre solo evitare l'uso strumentale dei figli minorenni da parte del richiedente, che presenti la richiesta nel proprio esclusivo interesse

  autorizzato il soggiorno per 2 anni (durante i quali i genitori dovranno provvedere alla loro regolarizzazione; nota: non si comprende come, se non ammettendo la convertibilita' del permesso), sulla base del buon inserimento sociale di fatto e della cura prestata dai genitori alla figlia minore, che frequenta la scuola d'infanzia

o   Trib. Bari: autorizzata la permanenza dei genitori di bambini in tenera eta', una dei quali bisognosa di cure, che possono essere prestate nel modo piu' adeguato in Italia; l'autorizzazione riguarda entrambi i genitori, perche' l'allontanamento di uno dei due recherebbe un grave danno allo sviluppo psicofisico dei figli

o   Sent. Cass. 1824/2016:

  la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori o allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo l'eta' del minore, il grado di radicamento in Italia, in relazione alla durata della vita del minore e del soggiorno e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile e rinnovabile), di concrete possibilita' di rapporto con i genitori nell'ipotesi del rimpatrio di questi

  l'eta', se prescolare (nel caso in esame, i minori avevano 3 e 6 anni) e il radicamento (costituente uno dei criteri Boultif (sent. CEDU Boultif c. Svizzera) per valutare la legittimita' dell'ingerenza statuale nell'incidere il diritto alal vita familiare ex art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) devono essere tenuti in considerazione, anche affidandosi ad un'indagine tecnica, se necessario, nella valutazione della gravita' del disagio che potrebbe derivare dal rimpatrio al seguito dei genitori da allontanare

  un minore nato in Italia da pochi anni da genitori stranieri verosimilmente condivide con il proprio nucleo familiare la quasi totalita' della propria esistenza, non avendo a causa dell'eta' e della nazionalita' straniera dei genitori molti altri poli affettivi di riferimento (nota: dalla separazione dai genitori deriverebbe quindi un grave pregiudizio); allo stesso tempo, il paese in cui e' nato costituisce l'unico habitat ambientale che conosce e nel quale e' iniziata la propria esistenza e ha sviluppato la propria personalita' sotto il profilo cognitivo e relazionale

o   Ord. Cass. 24476/2015:

  risulta evidente la sussistenza di specifici e gravi motivi corroboranti la domanda di permesso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 nel caso in cui la figlia della ricorrente, di soli 2 anni, sia gia' stata abbandonata dal padre, e la madre, inserita in Italia in una famiglia i cui membri possono sostenerla anche economicamente, in caso di rimpatrio sarebbe esposta al rischio di indigenza e comunque di incertezza assoluta circa il futuro

  in questo caso, l'elemento determinante non e' tanto il superiore interesse del minore in senso generico ma la prognosi sul grave disagio psico-fisico che conseguirebbe alla minore dall'allontanamento anche della figura materna a soli due anni di eta' o dallo sradicamento dalla situazione di vita attuale

o   Ord. Cass. 2123/2016: i "gravi motivi" contemplati da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 ai fini del rilascio della temporanea autorizzazione al soggiorno vanno riferiti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, a situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilita' che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare; legittimo quindi negare l'autorizzazione quando non emergano elementi tali da far ritenere che dall'allontanamento del genitore possano derivare disagi psichici o fisici particolari dei minori diversi da quelli che caratterizzano normalmente il distacco dalle figure parentali (nota: i disagi psichici o fisici che derivano in caso di distacco dalle figure parentali dovrebbero essere sempre considerati un "grave motivo" atto a giustificare l'autorizzazione del soggiorno)

o   Ord. Cass. 3004/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, e' illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5 co. 5 e 31 co. 3 del D. Lgs. 286/1998, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non e' stata presa in considerazione la sua situazione familiare

o   Corte App. Bari: autorizzato il soggiorno per due anni dei genitori, entrambi illegalmente soggiornanti, di una bambina, sulla base del fatto che, essendosi la bambina pienamente inserita, a seguito di un precedente trasferimento dalla Grecia all'Italia, nel contesto della famiglia allargata (molti familiari essendo legalmente soggiornanti in Italia) e della scuola di infanzia, la stessa bambina subirebbe un grave danno sia dall'allontanamento dei soli genitori, sia dalla partenza dell'intero nucleo familiare, con ulteriore sradicamento verso un paese in cui i genitori si troverebbero privi di lavoro

o   Trib. Milano: autorizzata l'ulteriore permanenza di una coppia di stranieri, che accudiscono i figli, uno dei quali soffre di un ritardo mentale e fruisce di sostegno scolastico; il resto della famiglia e' ben inserito; il tribunale indica agli interessati che nel corso dei due anni di soggiorno autorizzato essi dovranno "regolarizzare" la loro posizione mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori (nota: evidentemente al tribunale sfugge il fatto che tali strumenti possono non essere utilizzati dal governo, e di fatto non lo sono da anni)

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno del nonno di un minore affetto da disabilita', sulla base del contributo che l'interessato da' alla stabilita' emotiva ed affettiva del bambino e del suo fratellino

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno di entrambi i genitori di un bambino georgiano nato in Italia, dal momento che il nucleo familiare e' unito, ed entrambi gli adulti si prendono cura del figlio e sono inseriti lavoratiamente, sia pure in nero; due arresti in flagranza per piccoli furti in un supermercato non pregiudicano la posizione del padre, dato che i due episodi, risalenti nel tempo, non sono tali da compromettere la valenza educativa del genitore o da farlo qualificare come socialmente pericoloso

o   Trib. Lecce: autorizzato il soggiorno dei genitori di due minori oramai pienamente inseriti nel contesto sociale italiano (uno dei due e' nato in Italia), sulla base del danno che agli stessi minori sarebbe causato da uno sradicamento, e del fatto che entrambi i genitori si prendono cura dei figli e sono inseriti lavorativamente

o   Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione di uno straniero che si prende cura, insieme con la moglie, di un figlio minorenne convivente, in base al danno che il figlio subirebbe in caso di allontanamento del padre

      Al familiare del minore e rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni (da D. Lgs. 5/2007)

      Il titolare di permesso per assistenza minore rilasciato nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. puo' svolgere attivita' lavorativa (e, verosimilmente, iscriversi all'elenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, in base alla parificazione tra lavoratore straniero e lavoratore italiano ex art. 2, co. 1 T.U.), ma non puo' convertire il permesso in permesso per lavoro (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2783/2012: non consentita la conversione neanche in permesso per lavoro autonomo

      Il permesso per assistenza minore puo' essere convertito in permesso per motivi familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di art. 30, co. 1, lettera b) o lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso (in condizioni di regolarita' di soggiorno) o di vincolo familiare costituitosi prima dell'ingresso in Italia (circ. Mininterno 24/9/2009; nota: questa distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di almeno un anno); nota: Trib. Minorenni Roma sembra prospettare una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, anche se il riferimento potrebbe essere limitato, nel caso li' esaminato, all'iter per la coesione familiare (nello stesso senso, Trib. Minorenni Napoli)

      Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo' essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti, anche al titolare di permesso per assistenza minore, dal momento che questo tipo di permesso non rientra nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua durata corrisponde a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni per "un periodo di tempo determinato", ma e' rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione dell'autorizzazione finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; nello stesso senso,

o   TAR Lombardia: al titolare di permesso per assistenza minore e' rilasciabile, in presenza dei requisiti, il permesso UE slp, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro

o   Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE

      L'iscrizione obbligatoria al SSN del titolare di permesso per assistenza minore non e' stabilita in modo diretto, ma puo' discendere in modo indiretto in caso di svolgimento di attivita' lavorativa (consentito da D. Lgs. 5/2007; in questo senso, Nota Minlavoro 16/4/2009) o di iscrizione nell'elenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000

 

      Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'

      In materia di provvedimenti ex art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, e' ammesso il ricorso straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006)

 

 

Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      L'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la sua revoca (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 3868/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ai danni di una straniera, motivato dal fatto che la stessa e' stata sorpresa nell'esercizio di attivita' di meretricio, a breve distanza di tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dato che il brevissimo lasso di tempo intercorso dimostra che il matrimonio era solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia

      In caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

      In caso di permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante, si procede alla revoca se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); Ord. Cass. 19893/2010: la cessata convivenza, a seguito di separazione legale, col coniuge italiano non e' motivo sufficiente per negare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, dato che la materia e' disciplinata da art. 12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato)

      Nota: l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

 

      Ai fini dell'ingresso per ricongiungimento familiare (e, quindi, del soggiorno per motivi familiari), i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen (da D. Lgs. 5/2007); in questo senso, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il diniego del nulla-osta al ricongiungimento); in senso opposto, Sent. Cass. 10880/2010, l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

      Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale

      Ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

      Il provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegale e' adottato, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia tenendo conto anche dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso, Gdp Genova, Ord. Cass. 12006/2014 e da Sent. Cass. 15362/2015; nota: la disposizione non prevede esplicitamente l'applicazione della tutela al caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998

      Sent. Cass. 15362/2015:

o   ai fini dell'applicazione di art. 13 co. 2 bis D. Lgs. 286/1998 si impone un'interpretazione di natura estensiva in due direzioni: estendere la valutazione caso per caso anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese ancorche' non nella posizione di richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, ed equiparare, nell'esame della situazione soggettiva del cittadino straniero, la vita privata e quella familiare secondo il paradigma interpretativo dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non prevede gradazioni o gerarchie tra le due estrinsecazioni del diritto fondamentale contenuto nella norma e che, peraltro, la norma stessa induce a considerare con l'espresso richiamo ''all'esistenza dei legami sociali e culturali con il paese d'origine"

o   ai fini dell'espulsione, va operato un bilanciamento tra il diritto dell'autorita' statuale ed il diritto dello straniero alla vita privata e familiare, mancando di eseguire quella valutazione caso per caso direttamente imposta dall'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da interpretarsi alla luce del divieto di automatismo valutativo imposto da Direttiva 2008/115/CE e dalla tutela del diritto di cui all'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantita dalla CEDU (l'applicazione del criterio di proporzionalita' ha portato la CEDU a respingere il ricorso in Sent. CEDU Cherif et al. c. Italia, in base alla pericolosita' dell'espellendo; ad una decisione di segno opposto, in Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito)

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   abusi e frodi:

  non sono ammessi controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione stabile o adozione

  per indicazioni sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE

o   valutazione individuale:

  nessuno dei requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)

  esempi di altri elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio e/o del legame familiare

  gli Stati membri sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi delle decisioni di rifiuto della domanda

      Sent. Cass. 10392/2016: l'assenza di autenticita' del vincolo coniugale legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

      Giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato 3760/2010 (rafforzato ora da Sent. Corte Cost. 202/2013): la tutela dei legami socio-familiari si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012 e sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare), Sent. Cons. Stato 457/2014, e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; nel senso del rilievo dei legami familiari anche quando non sussistano le condizioni per chiedere formalmente il ricongiungimento e del pari rilievo, ai sensi di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della tutela della vita privata, con considerazione dell'inserimento socio-culturale in Italia e di quello nel paese d'origine, Sent. Cass. 15362/2015

o   Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)

o   Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

o   Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato

o   Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

o   TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare

o   Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosita' sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

o   TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore), TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato), TAR Lombardia (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato), Sent. Cons. Stato 1289/2015 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero sulla tutela dell'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)

o   Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata

o   Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio

o   TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

o   TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari

o   Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare

o   Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare

o   Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame

o   TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

o   Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

o   Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

o   Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

o   TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

o   Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

o   Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

o   TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

o   Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

o   Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

o   Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

o   Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

o   Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia

o   Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

o   TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione

o   TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana

o   Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

o   Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo

o   Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore

 

      Ai fini del diniego di permesso UE slp motivato da pericolosita' del richiedente per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, si tiene conto anche delle condizioni di inserimento familiare dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte)

      Nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp si tiene conto anche delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

      La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia (Sent. CEDU 24/3/2009) per l'espulsione di otto cittadini tunisini, dichiarando tra l'altro ricevibile la richiesta ai sensi dellarticolo 8, a causa della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in Tunisia dopo oltre venti anni di soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso (benche' fosse stata adottata una interim measure) una bosniaca vissuta per molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU Cherif c. Italia: non vi e' violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza nella vita familiare della persona, appare proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dellordine pubblico e la prevenzione dei reati

      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

 

 

Impugnazione dei provvedimenti negativi (torna all'indice del capitolo)

 

      Opposizione (D. Lgs. 150/2011) contro il diniego di nulla-osta o di visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito, o contro il mancato rilascio del visto nei termini, davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza del ricorrente (in questo senso, TAR Lazio e TAR Lazio); il giudice puo ordinare direttamente il rilascio del visto di ingresso (in questo senso, Corte App. Venezia); si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011); atti del procedimento esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (D. Lgs. 150/2011)

      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6/10/2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

      Nel procedimento diretto ad accertare il diritto al ricongiungimento e' escluso il contraddittorio (Trib. Foggia)

      Ricorso contro il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, o contro gli altri provvedimenti amministrativi in materia di unita' familiare (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare; TAR Lazio e TAR Toscana: inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino: la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR), davanti al giudice ordinario (art. 30, co. 6 T.U.); si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011); atti del procedimento esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (D. Lgs. 150/2011); Corte App. Venezia: e' ammissibile l'appello anche contro l'ordinanza di rigetto del ricorso, a dispetto della lettera di art. 702 quater c.p.c., che indicherebbe come appellabile solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso

      I ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unita' familiare non sono soggetti a termine (Trib. Vicenza, Corte App. Catania, Trib. Roma)

      Ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)

      In materia di provvedimenti ex art. 31, co. 3, e' ammesso il ricorso straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006); Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'

      In tutti i procedimenti relativi al diritto allunita familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita il superiore interesse del minore

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   tutela giurisdizionale:

  la giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo (art. 15 Direttiva 2003/86/CE)

  eventuali conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico, devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)

  la legislazione nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria

  la Commissione UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di permettere l'esercizio effettivo di tale diritto

o   interesse superiore del minore:

  quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)

  punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale

 

 

Diritti del titolare di permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare di permesso per motivi familiari (come pure il familiare titolare di permesso UE slp) accede ai servizi assistenziali

      Il titolare di permesso per motivi familiari (come pure, verosimilmante, in base ad art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, il familiare titolare di permesso UE slp) e iscritto obbligatoriamente al SSN; e' escluso lo straniero che abbia fatto ingresso come genitore a carico ultra-65-enne con nulla-osta rilasciato dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, dato che per il suo ingresso e' stata richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009; in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010 prevede che, nelle more della determinazione del contributo forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013); lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa anche dopo il 65-esimo compleanno (Nota Minlavoro 4/5/2009; in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne; nota: non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, dal momento che si tratta di un requisito previsto per il solo rilascio del nulla-osta al ricongiungimento)

      Al compimento della maggiore eta', il titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione al SSN senza obbligo di pagamento del contributo anche se converte il titolo del permesso (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)

      L'iscrizione obbligatoria al SSN del titolare di permesso per assistenza minore non e' stabilita in modo diretto, ma puo' discendere in modo indiretto in caso di svolgimento di attivita' lavorativa (in questo senso, Nota Minlavoro 16/4/2009) o di iscrizione nell'elenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000

      Il titolare di permesso per motivi familiari puo

o   iscriversi a corsi di studio o di formazione

o   svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: necessaria la stipula del contratto di soggiorno ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato); TAR Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma

o   convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi familiari e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

      Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione e, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia (nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 390/2015:

o   la giurisprudenza amministrativa esclude la tassativita' delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno previste da art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, la preclusione della convertibilita' dovendo trovare fondamento in una esplicita previsione normativa, non rinvenibile in questo caso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 1612/2013)

o   art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998 deve ritenersi quindi applicabile a tutte le ipotesi in cui un permesso di soggiorno per motivi familiari non possa essere rinnovato a tale titolo (incluso il caso di sopravvenuto venir meno della convivenza per le ragioni piu' disparate), ma sussistano le condizioni quantomeno per l'esame di una sua possibilita' di rilascio ad altro titolo

o   art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 valorizza, ai fini della riconduzione ad uno status di regolarita' della presenza dello straniero in Italia, la condizione sostanziale della sussistenza dei requisiti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso previsto dal testo unico; sussiste quindi l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza di conversione presentata (non importa se ritualmente o meno, dal momento che art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998 non subordina all'istanza dello straniero il potere/dovere di verifica dell'Amministrazione) sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il permesso richiesto

      Il titolare di permesso per assistenza minore rilasciato nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. puo' svolgere attivita' lavorativa (e, verosimilmente, iscriversi all'elenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, in base alla parificazione tra lavoratore straniero e lavoratore italiano ex art. 2, co. 1 T.U.), ma non puo' convertire il permesso in permesso per lavoro (da D. Lgs. 5/2007); puo' convertirlo pero' in permesso per motivi familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di art. 30, co. 1, lettera b) o lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso (in condizioni di regolarita' di soggiorno) o di vincolo familiare costituitosi prima dell'ingresso in Italia (circ. Mininterno 24/9/2009; nota: questa distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di almeno un anno)

      Ai fini dell'accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa, il permesso per "adozione" e' equiparato a quello per motivi familiari (da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

 

      Sent. Corte Giust. C-7/10 e C-9/10: art. 7 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia (sul diritto a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa subordinata da parte dei familiari di lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro) deve essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro possono sempre invocare questa disposizione ove detto lavoratore, pur mantenendo la cittadinanza turca, abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante (verosimilmente, si deve intendere "pur acquisendo la cittadinanza dello Stato membro ospitante, abbia mantenuto la cittadinanza turca")

      Concl. Avv. Gen. C-451/11: il cittadino straniero, che non possieda la cittadinanza turca ed abbia risieduto per un periodo di almeno 5 anni con il coniuge lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro, puo' essere qualificato come "familiare" di un lavoratore turco; il cittadino straniero, che non possieda la cittadinanza turca, che, in qualita' di familiare di un lavoratore turco, benefici dei diritti riconosciutigli da art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia (sul diritto a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa subordinata da parte dei familiari di lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro), non perde il beneficio di tali diritti per effetto del divorzio da detto lavoratore turco la cui sentenza sia stata pronunciata in data successiva all'acquisizione dei diritti medesimi

 

 

Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

      I familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente, purche' presenti sul territorio in connessione con la richesta di protezione internazionale e appartenenti a un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia; risulta pero' difficile immaginare che possano ricevere un trattamento differente i figli minori nati successivamente all'ingresso in Italia o gli altri familiari entrati a seguito di ricongiungimento; art. 23, co. 5 Direttiva 2011/95/UE consente l'estensione dei diritti anche ai familiari entrati con successivo ricongiungimento), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti (vedi Note qui sotto):

o   sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

  un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

  un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

  atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o   sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o   lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

      Note:

o   il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o   il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulterebbe essere, in caso di interpretazione rigida, la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Detrazioni fiscali (torna all'indice del capitolo)

 

      Ai fini delle detrazioni per familiari

o   per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o   per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o   per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011 all'art. 40 DPR 445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi

o   traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

 

 

Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)

 

      Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio

      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

o   al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o   non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o   in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, salvo che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad esempio, la mancata adesione di un nubendo alla religione dellaltro); nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle nozze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o   quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad esempio, l'appartenenza dell'altro sposo a una determinata religione; da circ. Mininterno 11/9/2007), e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni; nello stesso senso, Trib. Treviso, Trib. Piacenza, Trib. Macerata

o   i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o   il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

      Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni

      Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013 sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,

o   Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995

o   l'atto di "nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate

      Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale (esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota: queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010

      Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello contenuto nell'allegato alla circolare

      Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria, fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle Rappresentanze consolari britanniche in Italia

      Circ. Mininterno 13/7/2015:

o   i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che vogliano sposarsi in Italia possono scegliere se presentare le pubblicazioni nel Regno Unito o presso il consolato, ottenendo il nulla-osta consolare

o   i cittadini britannici che vogliano sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo possono presentare il nulla-osta consolare o un certificato di "non impedimento" rilasciato dal Registry office britannico e tradotto insieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue", resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (entrambi i documenti apostillati); la documentazione viene presentata direttamente dai nubendi al competente ufficio di Stato civile

o   inalterata la procedura di emissione del nulla-osta consolare per i cittadini britannici residenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man

o   il nulla-osta consolare riporta come indirizzo di residenza dei cittadini britannici quello del paese dove questi sono ufficialmente registrati

      Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca; su tale documento verr apposta l'apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici

      Circ. Mininterno 22/9/2015: i certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una persona; in particolare il nuovo certificato di Constancia de inexistencia de Registro, attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato; tali certificati possono essere accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia

      Circ. Mininterno 12/2/2016:

o   abolito, in Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di autocertificazione del cittadino straniero

o   per il nubendo italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini

 

      La L. 94/2009 aveva modificato art. 116 c.c. imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, anche la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa modifica, due sentenze

o   Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o   Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

  lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

  dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei diritti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

  e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

      Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c. (confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dellUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo sociale

      Il sindaco di Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e' stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il matrimonio (da articolo Repubblica)

      Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

      Lo Stato e' stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)

      TAR Lazio: e' irragionevole ritenere che una richiesta di visto di ingresso per turismo finalizzato a contrarre matrimonio con un italiano dissimuli un tentativo di immigrazione clandestina (citato in Permesso di soggiorno 6/2003)

      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo per il mancato ottemperamento dell'ordine di allontanamento impartito dal questore, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

      Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, dato che altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo

      Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)

      Trib. Firenze:

o   il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio

o   non vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge

o   riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno, anche di natura morale e non patrimoniale, anche in ragione sia del carattere plateale dell'intervento degli agenti di polizia e dell'eco che la vicenda ha avuto sulla stampa, che ha infondatamente alluso ad un matrimonio fittizio diretto ad eludere l'espulsione del nubendo straniero

o   Questura di Firenze e Mininterno condannati al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1.500 per ciascuno dei coniugi, nonche', a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese del viaggio aereo sostenute dalla cittadina italiana per recarsi in Siria e li' contrarre matrimonio con il nubendo straniero che vi era stato espulso

 

      Celebrazione del matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o   la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o   le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o   le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio)

o   la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o   in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o   il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o   in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 c.c.

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato se lo sposo assente risiede in Italia

 

      E' possibile trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri (purche' il matrimonio non contrasti con l'ordine pubblico italiano; da Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010) quando sia stata stipulata una convenzione consolare tra l'Italia e lo Stato straniero che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dellAja 12/6/1902 (ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile) per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011); la trascrizione e' effettuata ai sensi di art. 63 DPR 396/2000, in regime di trascrizione ordinaria, che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni e i futuri aggiornamenti in Italia

      Il matrimonio celebrato tra cittadini stranieri davanti all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia in mancanza di convenzioni che ne consentano la trascrizione in regime ordinario puo' essere trascritto ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, col solo fine di permettere la riproduzione dell'atto straniero, senza possibilita' di successivi aggiornamenti e annotazioni; fanno eccezione le annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

      Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe

 

      Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale dello Stato estero (art. 28 L. 218/1995), non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti, quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

      Non puo' essere trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

      Circ. Mininterno 15/1/2013:

o   ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero

o   l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile

o   l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana

      Circ. Mininterno 12/2/2016:

o   abolito, in Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di autocertificazione del cittadino straniero

o   per il nubendo italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini

      Circ. Mininterno 13/10/2011 (che si allinea a Trib. Treviso): in alcuni paesi (es.: Marocco), l'atto di riconoscimento del matrimonio a fini civili non contiene l'espresso accertamento della volonta' degli sposi di unirsi in matrimonio (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: la cosa non si applica alle situazioni in cui entrambi gli sposi partecipino alla celebrazione, cosi' effettuando una manifestazione di volonta'), ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate da uno solo dei coniugi, e confermate da testimoni, o da soli testimoni; ai sensi di art. 28 L. 218/1995, il matrimonio e' valido se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge del luogo di comune residenza al momento della celebrazione; la trascrizione, che ha solo carattere dichiarativo, e non costitutivo, del vincolo, puo' essere effettuata anche se la forma utilizzata e' diversa da quella interna; resta tuttavia necessario verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi i coniugi, quale requisito per la configurabilita' giuridica del matrimonio; la trascrizione e' pertanto condizionata alla presentazione di istanza scritta da parte di entrambi i coniugi (anche tramite delega), con implicita conferma della sussistenza della volonta' di entrambi in relazione al vincolo precedentemente contratto

      Sent. Cass. 15343/2016: se l'atto matrimoniale celebrato all'estero e' valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non puo' ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perche' celebrato in una forma (collegamento telematico della sposa) non prevista dall'ordinamento italiano; per altro, anche l'ordinamento italiano prevede, in particolari casi, la possibilita' di celebrare validamente il matrimonio tra assenti (art. 111 c.c.)

      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

 

Convenzione di Istanbul (torna all'indice del capitolo)

 

      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia con L. 77/2013):

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima (art. 32)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette o e' complice di atti di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (art. 34), atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona (art. 35), atti sessuali non consensuali (art. 36), aborti o sterilizzazioni praticati senza il consenso informato della donna (art. 39)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (art. 37 co. 1)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (art. 37 co. 2)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente le mutilzioni genitali femminili (art. 38)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti; rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato (art. 42 co. 1)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di violenza, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale di tale persona per gli atti commessi (art. 42 co. 2)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della Convenzione, in particolare quando il reato e' commesso sul loro territorio o da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co. 1)

o   le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co. 2)

o   per perseguire i reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi (art. 44 co. 3)

o   per perseguire i reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza in relazione a fatti commessi da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il reato (art. 44 co. 4)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita' (art. 44 co. 5)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita', incluse eventualmente pene che possono comportare l'estradizione (art. 45 co. 1)

o   le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali la privazione della patria podesta', se linteresse superiore del bambino, che puo' comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo (art. 45 co. 2)

o   le Parti adottano le misure necessarie per prevedere la possibilit di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla Convenzione (art. 47)

o   le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati di violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato e' stato commesso in parte o in totalita' sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia (art. 55)

o   le Parti adottano le misure necessarie a garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)

o   le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)

o   le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)

o   le Parti adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)

o   le Parti cooperano al fine di prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, proteggere e assistere le vittime, condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della Convenzione, applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle Parti, incluse le ordinanze di protezione (art. 62 co. 1)

o   le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorita' competenti del loro Stato di residenza (art. 62 co. 2)

o   le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime (art. 62 co. 4)

o   quando una Parte ha seri motivi di ritenere che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui la Convenzione si occupa sul territorio di un'altra Parte, essa e' incoraggiata a trasmettere immediatamente le informazioni di cui e' in possesso allaltra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate (art. 63); la Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa, inclusa qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo (art. 64 co. 1)

o   la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, mediante ratifica, accettazione o approvazione (art. 75)

      Art. 2 L. 77/2013: piena esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e' data a partire dalla sua data di entrata in vigore

 

 

Comunicazione della Commissione UE sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE (torna all'indice del capitolo)

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:

o   definizione di familiare a carico: i criteri utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel contesto della Direttiva 2003/86/CE

o   ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non sono in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute

o   ricongiungimento del coniuge:

  la definizione di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati

  se uno Stato membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione, caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)

  se dalla valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile, gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)

  la condizione dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda

o   disponibilita' di alloggio:

  i criteri relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero delle persone e della situazione sociale

  un contratto di acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di durata limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di attesa e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione di un contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione della domanda puo' essere sproporzionato

o   disponibilita' di risorse:

  il precedente accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione

  le risorse risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita' o invalidita').

  il riferimento al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)

  una domanda non puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie

o   rilascio dei visti di ingresso: in circostanze eccezionali (ad esempio, il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati), gli Stati membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro

o   permesso di soggiorno:

  art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante

  art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative nazionali necessarie a tal fine

o   familiari di rifugiati:

  art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza

  art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici

  la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati

  Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari

  nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro

o   familiari di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)

o   interesse superiore del minore:

  quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)

  punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale

o   abusi e frodi:

  non sono ammessi controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione stabile o adozione

  per indicazioni sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE

o   valutazione individuale:

  nessuno dei requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)

  esempi di altri elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio e/o del legame familiare

  gli Stati membri sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi delle decisioni di rifiuto della domanda

o   tutela giurisdizionale:

  la giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo (art. 15 Direttiva 2003/86/CE)

  eventuali conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico, devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)

  la legislazione nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria

  la Commissione UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di permettere l'esercizio effettivo di tale diritto

      Sent. Cass. 10392/2016: l'assenza di autenticita' del vincolo coniugale legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      In relazione al cittadino comunitario che eserciti il diritto di soggiorno, hanno diritto di ingresso e di soggiorno (per periodi di durata non superiore a 3 mesi o superiore a 3 mesi, a seconda del corrispondente diritto di soggiorno del cittadino comunitario) i seguenti familiari:

o   il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto); note:

  L. 76/2016 disciplina unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze:

-       unioni civili:

     due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 co. 2)

     l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (art. 1 co. 3); art. 3 co. 3 e art. 9 DPCM 23/7/2016: transitoriamente, nel registro provvisorio delle unioni civili istituito in ogni Comune

     l'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1 co. 9); art. 7 co. 2 DPCM 23/7/2016: nei documenti e negli atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule "unito civilmente" o "unita civilmente"

     al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e delle disposizioni di cui alla L. 184/1983; resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1 co. 20)

     lo scioglimento dell'unione civile si determina

      in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti (art. 1 co. 22)

      nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970 (art. 1 co. 23)

      quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione (art. 1 co. 24)

      in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 co. 26)

     alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' (art. 5 co. 1 DPCM 23/7/2016: mediante apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio) di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 co. 27)

     Art. 8 DPCM 23/7/2016:

      sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti

      lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

      transitoriamente, gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 DPR 396/2000, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio

     Circ. Mininterno 5/8/2016:

      il diritto al ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente

      e' possibile chiedere il nulla-osta al ricongiungimento con il partner unito civilmente (nota: anche non in Italia), purche' maggiorenne e non legalmente separato

      si applica anche in questo caso art. 29-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di richiedente beneficiario di protezione internazionale

      la documentazione comprovante l'unione civile, costituita in Italia o all'estero, e' presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che, verificata l'autenticita' della stessa, procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari

-       convivenze di fatto:

     si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 co. 36)

     per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui ad art. 4 e 13 co. 1 lett. b DPR 223/1989 (art. 1 co. 37)

     i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co. 50)

     il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 co. 51)

     il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione e' tenuto a trasmetterne copia entro i successivi 10 gg al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di artt. 5 e 7 DPR 223/1989 (art. 1 co. 52)

     il contratto di convivenza si risolve per (art. 1 co. 59)

      accordo delle parti

      recesso unilaterale

      matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

      morte di uno dei contraenti

     ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata (art. 30-bis co. 1 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

     sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (art. 30-bis co. 2 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

     Circ. Mininterno 1/6/2016:

      l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, procede tempestivamente

     a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista

     ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto

      l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza e' registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile

     Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

  In precedenza, sul tema delle coppie dello stesso sesso

-       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

     la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

     art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

     la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

     il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

-       la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata); rilasciata dalla questura di Parma la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE al coniuge omosessuale argentino di un cittadino italiano (comunicato Stranieriinitalia)

-       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012

-       Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007): il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

-       Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:

     nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)

     nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)

     Sent. Corte Cost. 213/2016: illegittimita' costituzionale di art. 33 co. 3 L. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilita' delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma di art. 3 Cost.; in questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni e' dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione piu' ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.

-       Sent. Cass. 4184/2012:

     giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

     tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

     conseguenze:

      i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

      il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'

-       Circ. Mininterno 7/10/2014:

     coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana

     ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)

     si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000

-       TAR Lazio: annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche' una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puo' quindi essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007

-       Sent. Cons. Stato 4899/2015: sentenza TAR Lazio

     confermata nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci); in particolare, riguardo alla prospettata violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, la sentenza afferma: "la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all'Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un'opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalita' dei singoli Stati proprio dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranita' nazionale, di talche' resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno"; nota: in realta' l'Italia e' tenuta a riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato all'estero quale rapporto di coniugio, anche se solo ai fini del diritto di circolazione e soggiorno (nello stesso modo in cui Corte d'App. Venezia assimila l'istituto della Kafalah all'affidamento previsto dal diritto italiano, ai fini del riconoscimento del diritto all'ingresso per ricongiungimento familiare), ed e' quindi falso che quel matrimonio non produca alcun effetto giuridico in Italia

     riformata nella parte in cui nega la legittimita' dei provvedimenti con cui sono state annullate le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti argomenti:

      il prefetto detiene un potere di autotutela, che gli consente di ordinare la correzione di un atto di stato civile quando questo non sia idoneo a modificare lo stato delle persone (il che richiederebbe un controllo giurisdizionale); l'inefficacia dell'atto di stato civile in questione non priva di significato l'intervento di autotutela, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un'apparenza di atto, ancorche' inefficace, potrebbe legittimare (finche' materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi)

      l'esigenza di rimozione dell'atto risulta soddisfatta solo dall'identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformita' dalle istruzioni impartite dall'autorita' statale titolare della funzione; solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformita' su tutto il territorio nazionale, un'apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone; questa esigenza non risulta garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attivita', rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l'esigenza di uniformita' di indirizzo su una questione cosi' delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero); note:

     verosimilmente, il prefetto non puo' ordinare la cancellazione di un atto trascritto per ordine del giudice ordinario

     dato che il decreto della Corte d'Appello di Napoli dimostra come il giudice dei diritti consideri la trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero un diritto dei ricorrenti, non si vede come il Consiglio di Stato sia competente ad escludere che un tale diritto sussista

-       Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)

  Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina, ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente alla celebrazione del matrimonio

  Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:

-       del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

-       soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

-       infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

-       la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

-       Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

  Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

  Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

  Sent. Corte Cost. 170/2014:

-       illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

-       nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

  Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

o   il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti per le unioni di fatto equiparabili a quelle scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa; TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare); Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale; Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari (la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali, radice della discriminazione, non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano)

o   i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o   gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:

  in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea (nello stesso senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale da obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)

  Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah)

      Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013:

o   principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito"

o   un'interpretazione delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita' per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici, aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori affidati in kafalah)

o   la definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs. 30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea

o   il principio della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un affidamento derivante da una kafalah esclusivamente convenzionale, fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi la cura del minore bisognoso; nello stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona, perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso

o   il soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale

o   note:

  la sentenza ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i familiari aventi diritto di soggiorno

  si ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti; nota: interpretazione totalmente infondata!

      Sent. Cass. 1843/2015 (come Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013, Sent. Cass. 6204/2014 e Sent. Cass. 11404/2014 per l'ingresso di minore straniero affidato con kafalah omologata dal giudice all'italiano):

o   il provvedimento di kafalah (che origina proprio dal divieto di adozione in ambito islamico) non rientra nella sfera dei provvedimenti di adozione, e puo' essere riconosciuto in Italia senza riferimento alle norme che regolano l'adozione internazionale

o   la Convenzione dell'Aja 19/10/1996 include la kafalah tra i provvedimenti che possono essere adottati a protezione del minore e indica i principi cui conformarsi per il riconoscimento degli effetti di tale istituto negli altri ordinamenti

o   il fatto che l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione (l'ha firmata nel 2003 in base alla Decisione 2003/93/CE del Consiglio ed e' tenuta a ratificarla in base alla Decisione 2008/431/CE) non la esime dall'applicarla

o   la kafalah non e' contraria con l'ordine pubblico, dal momento che, a condizione che vi sia un controllo pubblico sulla compatibilita' della scelta fatta con l'interesse superiore del minore, non si pone in conflitto con questo

o   appare illogica l'interpretazione di una norma (nel caso, sul ricongiungimento) che discrimini negativamente il cittadino italiano rispetto allo straniero

o   non discendendo dalla kafalah gli stessi effetti che discendono dall'adozione, non si puo' ritenere la prima un possibile strumento di elusione della disciplina che regola l'adozione internazionale

o   sarebbe discriminatorio precludere il diritto a dare assistenza a un minore (o limitare gli effetti del provvedimento di kafalah) al musulmano che abbia acquisito la cittadinanza italiana (e che non puo' dar luogo ad adozione)

o   non e' rilevante il carattere discriminatorio dell'istituto della kafalah, preclusa al non musulmano; non sarebbe comunque accettabile un atteggiamento ritorsivo da parte dell'ordnamento italiano

o   anche la kafalah negoziale, che non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore, puo' costituire un provvedimento conforme al superiore interesse del minore, e l'autorita' che la omologa effettua una valutazione di tale conformita'

      Trib. Vicenza: ai fini del riconoscimento del diritto di circolazione e di soggiorno dei figli adottivi di un neo-italiano (nella fattispecie, nato in Ghana), la qualita' di familiare, che, secondo la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, comprende anche le relazioni adottive o la sottoposizione del minore alla custodia di un tutore legale permanente, va accertata senza riguardo al fatto che l'adozione abbia avuto luogo secondo le norme italiane sull'adozione internazionale, dovendosi solo accertare se il minore sia da considerare familiare secondo l'ordinamento comunitario, pur, ovviamente, nel rispetto dei principi di ordine pubblico italiano; nella fattispecie, le due minori risultano regolarmente adottate secondo il diritto dello Stato del Ghana, a seguito di un procedimento amministrativo giurisdizionale instaurato mediante domanda giudiziale di adozione, cui ha fatto seguito relazione dei Servizi sociali, con affidavit per l'accertamento della morte dei genitori biologici, visita medica, relazione sanitaria, relazione sulla famiglia aspirante all'adozione nulla-osta del Dipartimento della Previdenza sociale, e provvedimento di adozione firmato dal Giudice del Tribunale distrettuale; inoltre, esse sono a carico del ricorrente, che provvede costantemente ad inviare loro rimesse

      Ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

      Lo Stato agevola ingresso e il soggiorno per residenza elettiva (circ. Mininterno 18/7/2007), motivando l'eventuale diniego dopo un'accurata analisi della situazione personale (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: inclusa la dipendenza economica o fisica), di

o   altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o   altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o   partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2 lett. b, come modificato da L. 97/2013)[143]

      Nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su ingresso e soggiorno degli altri familiari (art. 3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); non chiari i motivi della critica

      Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 3, co. 2 lettera a D. Lgs. 30/2007 che prevede l'agevolazione di ingresso e soggiorno di altri familiari a carico o conviventi o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile l'assistenza da parte del cittadino comunitario o italiano, non puo' che tradursi nel rilascio del visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare

      Sent. Cass. 18384/2011: il fatto che venendo in Italia il cittadino comunitario dia consapevolmente luogo ad una situazione in cui un familiare resta privo di assistenza, rientrando cosi' nella categoria prevista da art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, non fa venir meno l'obbligo dello Stato di agevolare l'ingresso e il soggiorno di tale familiare

      Trib. Verona:

o   la Direttiva 2004/38/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di agevolare l'ingresso del partner con cui il cittadino dell'Unione europea abbia una relazione stabile debitamente attestata

o   benche' gli Stati membri godano di ampia discrezionalita' nell'attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine "agevolare"

o   l'Italia ha attuato tale disposizione, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale

o   qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l'espressione "agevola", contenuta nella normativa europea e in quella italiana

o   le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo

o   non e' necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno

o   nota: e' dubbio che la competenza in materia sia del Tribunale ordinario, non trattandosi di "diritto" di soggiorno, ne' di diritto all'unita' famliare, a meno di non sollevare questioni di legittimita' costituzionale (che il giudice qui non intende sollevare) o di dare dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE da parte italiana una lettura forzata; ed e' il caso di questa sentenza: il giudice, infatti, mentre afferma che lo Stato gode di discrezionalita' nel fissare i criteri che comunque devono essere esaminati di fronte a una domanda di autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno delle persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, ritiene, di fronte alla formulazione reticente del D. Lgs. 30/2007, che l'unico criterio sia riferito alla relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, e che, accertatane l'esistenza "agevolare" significhi senz'altro "autorizzare", senza ulteriori condizioni; ma questa interpretazione equivale, di fatto, a dire che l'Italia ha previsto un diritto di soggiorno pieno anche per le persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, il che non corrisponde al dettato della norma

      Il visto di ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e' rilasciato gratuitamente e con priorita' rispetto agli altri visti; nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato come insufficiente la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su facilitazione del rilascio del visto di ingresso ai familiari (art. 5, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: non si deve esigere un visto per soggiorno di lunga durata ne' per ricongiungimento familiare, e il rilascio deve avvenire entro un massimo di 4 settimane

      Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare

      Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

      Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

      Si prescinde dal visto di ingresso se il familiare straniero e' in possesso di carta di soggiorno, come pure, ovviamente, se e' in possesso di altro permesso di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007); in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso o di uscita sul passaporto del familiare straniero (nota: la circ. Mininterno 10/4/2007 esclude l'apposizione di timbri sul passaporto in tutti i casi in cui ad attraversare la frontiera siano familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto alla libera circolazione)

      Sent. Corte Giust. C-202/13: art. 35 Direttiva 2004/38/CE non consente ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione europea titolari di una carta di soggiorno in corso di validita', rilasciata ai sensi di art. 10 Direttiva 2004/38/CE dalle autorita' di un altro Stato membro, all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE (Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio

      Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che eserciti il diritto di soggiorno ha diritto di ingresso a condizione di essere in possesso di passaporto valido (e di visto di ingresso, se richiesto)

      In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, o di carta di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007), non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L. 97/2013)[144] di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:

o   circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)

o   la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)

      Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di soggiorno fino ha 3 mesi ha diritto di soggiorno fino a 3 mesi (nota: verosimilmente, ove raggiunga il cittadino comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino comunitario) a condizione che possegga un passaporto valido (L. 129/2011)

      I familiari stranieri del cittadino comunitario conservano (con il cittadino comunitario) il diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a 3 mesi finche' dispongono (verosimilmente, come nucleo familiare) di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita' di non gravare sull'assistenza sociale, e mal si accorda con l'ovvia assenza di controlli in ingresso); tuttavia, il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)

      Il familiare straniero ha diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi se accompagna o raggiunge il cittadino comunitario che abbia diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi soddisfacendo una delle seguenti condizioni:

o   e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o   dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

      I familiari stranieri del cittadino comunitario conservano (con il cittadino comunitario) il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi finche' soddisfano le condizioni previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto; la verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle stesse condizioni (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche, ma specifica che il ricorso all'assistenza pubblica non da' luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)

      In ogni caso, il ricongiungimento puo essere chiesto dal cittadino comunitario regolarmente soggiornante in tutti i casi previsti per lo straniero, e a condizioni non meno favorevoli (art. 28, co. 2, T.U.); nota: si applica, ad esempio, al ricongiungimento tra minore comunitario soggiornante in Italia con un genitore (L. 94/2009) e l'altro genitore naturale e al ricongiungimento del minore affidato al cittadino o al coniuge (nota: in generale, il primo caso non corrisponde a un diritto di soggiorno; il secondo, in base a Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, si', almeno nei casi di affidamento permanente, ma questo orientamento non e' stato finora esplicitamente recepito dalla normativa italiana)

      Note:

o   la condizione di "non minor favore" per il ricongiungimento con cittadino comunitario dovrebbe travolgere, per i familiari di cui all'art. 29, co. 1 T.U., il requisito aggiuntivo relativo all'assicurazione sanitaria, stabilito dal D. Lgs. 30/2007 per il ricongiungimento con cittadino comunitario non lavoratore (almeno nei casi di soggiorno per un motivo che, per lo straniero, da' diritto al ricongiungimento; es.: motivi religiosi)

o   Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998; Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 afferma che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)

o   Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i familiari di italiani (e, verosimilmente, di comunitari) di qualunque grado di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari di stranieri

o   Sent. Cass. 11404/2014: al ricongiungimento familiare con cittadino italiano si applica solo il D. Lgs. 30/2007, e non art. 29 D. Lgs. 286/1998 (nota: sciocchezza macroscopica, che non tiene conto di art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998)

      Nota: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86: l'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto; Sent. Corte Giust. C-103/88: l'obbligo di disapplicazione incombe anche sull'amministrazione; Sent. Corte Cost. 113/1985: il principio dell'immediata applicabilita' delle disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Sent. Corte Cost. 389/1989: l'immediata applicabilita' si estende, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati istitutivi; Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991: le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme); rilevano in proposito:

o   Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato)

o   Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o   Sent. Corte Giust. C-423/12:

  art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di "familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere della prova eccessivo)

  art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta', le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione

o   Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o   Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o   Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o   Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

o   Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione

o   Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)

o   Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea

o   Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato

o   Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:

  Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE

  Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini

  Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme

  in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:

-       minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto

-       una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare

o   Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12

o   Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:

  nel caso specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[145], al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro

  l'ascendente straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)

  il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)

  per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)

  le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)

  esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)

o   Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

o   Sent. Corte Giust. C-529/11:

  il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi

  i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente

o   Sent. Corte Giust. C-456/12: in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con uno straniero nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni stabilite da Direttiva 2004/38/CE, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d'origine; di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino straniero, familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di quest'ultimo non dovrebbero, in linea di principio, essere piu' severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, che si e' avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza

o   Sent. Corte Giust. C-457/12:

  e' legittimo che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali

  al familiare straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione dei lavoratori

o   in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:

  C-456/12:

-       la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza; tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione europea

-       il diritto dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno

-       un cittadino dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi; purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e' irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto

-       qualora decorra del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro, le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare

  C-457/12: qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea sia un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione allo scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore di lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro

  Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere l'opportunita' offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un orientamento chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il cittadino straniero, familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede nel suo Stato membro d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera circolazione, puo' rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d'origine in forza del diritto dell'Unione europea

o   Sent. Corte Giust. C-165/14:

  art. 21 TFUE e Direttiva 2004/38/CE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che e' a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante

  art. 20 TFUE osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell'Unione, dei quali ha l'affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell'Unione europea

o   Sent. Corte Giust. C-304/14: art. 20 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l'espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest'ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera eta', cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorche' l'espulsione dell'interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell'Unione europea, cosi' privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell'Unione; tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della societa' di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-165/14 e C-304/14 nella causa C-304/14: "e sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza"), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare

o   Concl. Avv. Gen. C-401/15 C-403/15:

  l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011 devono essere interpretati nel senso che un figlio che non e' unito da un legame giuridico con un lavoratore migrante ma che e' il discendente del coniuge (o del convivente registrato) di detto lavoratore deve essere considerato come figlio del lavoratore in parola; in quanto tale, egli e' il beneficiario indiretto dei vantaggi sociali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento UE 492/2011, a condizione che il lavoratore provveda al suo mantenimento

  la condizione relativa al contributo al mantenimento del figlio risulta da una situazione di fatto senza che sia necessario stabilire le ragioni del ricorso a tale sostegno ne' quantificarne l'entita' in modo preciso

o   Sent. Corte Giust. C-115/15:

  l'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non puo' beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione da detto Stato membro

  un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l'affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in una situazione in cui l'altro genitore e' cittadino dell?Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola

  l'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ne' a un cittadino dell'Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, ne' al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l'affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell'Unione.

  l'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell'Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purche' soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva 2004/38/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; in un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l'effettivo affidamento di tale cittadino dell'Unione di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)

 

      Il ricongiungimento puo essere chiesto dal cittadino italiano in tutti i casi in cui puo chiederlo il cittadino comunitario (D. Lgs. 30/2007, art. 28, co. 2, T.U., art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005), e per il figlio maggiorenne adottato (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti; nota: Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento a questa possibilita'; se pero' tale figlio e' a carico, il diritto al soggiorno dovrebbe valere in base a D. Lgs. 30/2007, interpretato alla luce di Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive); nota: verosimilmente, i familiari per i quali e' possibile chiedere il ricongiungimento in base ad art. 28, co. 2 T.U. (es.: genitore naturale straniero di minore italiano soggiornante in Italia con l'altro genitore - da L. 94/2009 - o minore straniero affidato ad italiano o al suo coniuge), non rientrando nella categoria di "familiari" ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non sono titolari di un diritto di soggiorno

      Note:

o   Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998; Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 afferma che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)

o   Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i familiari di italiani di qualunque grado di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari di stranieri

o   Sent. Cass. 11404/2014: al ricongiungimento familiare con cittadino italiano si applica solo il D. Lgs. 30/2007, e non art. 29 D. Lgs. 286/1998 (nota: sciocchezza macroscopica, che non tiene conto di art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998)

o   secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR 394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013; questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005 (l'attuazione del diritto dell'Unione europea assicura la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale) e con Sent. Corte Giust. C-127-08; in senso solo apparentemente conforme con sent. Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme con Sent. Corte Giust. C-127-08, Sent. Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non applicabile il requisito di convivenza; in senso intermedio, Sent. Cass. 5303/2014, che enuncia il seguente principio di diritto: "Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano e' disciplinato dal D. Lgs. 30/2007, che non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998), ne' il requisito di pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, e' subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, D. Lgs. 30/2007"

      Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005); nota: Ord. Corte Giust. C-122/13 afferma (punto 15) che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che di norma non ha competenza su questioni puramente interne a uno Stato membro, puo' pronunciarsi su una simile questione nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ai cittadini nazionali gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-111/12, punto 35; nota: questo principio consentirebbe di sollevare la questione pregiudiziale in relazione al diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano, per contrastare l'aberrante interpretazione fornita da sent. Cass. 17346/2010)

      Nota: diritto allunita familiare non limitabile per litaliano (art. 3, 29, 30 Cost.); dubbia la legittimita costituzionale dellimposizione di requisiti relativi a disponibilita' di risorse e di assicurazione sanitaria nei casi in cui questi si applichino per il cittadino comunitario (es.: ricongiungimento di figlio maggiorenne italiano studente con genitore straniero a carico) e della limitazione dellelenco dei familiari (es.: impossibile il ricongiungimento di minore italiano con fratello straniero); nota che il nulla-osta al ricongiungimento non e' richiesto per ricongiungimento con cittadino italiano, ma l'interessato deve ugualmente certificare con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti (da Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, Istruzioni MAE e circ. Mininterno 30/5/2006; nota: Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, che ha sostituito Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000, non fa riferimento alla dichiarazione, ma solo alla sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007)

      Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu' della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire sufficienti motivi per il diniego)

      Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano

      Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di inserimento lavorativo

      Gdp Genova: non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano (gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza

      Note:

o   L. 76/2016 disciplina unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze :

  unioni civili:

-       due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 co. 2)

-       l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (art. 1 co. 3); art. 3 co. 3 e art. 9 DPCM 23/7/2016: transitoriamente, nel registro provvisorio delle unioni civili istituito in ogni Comune

-       l'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1 co. 9); art. 7 co. 2 DPCM 23/7/2016: nei documenti e negli atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule "unito civilmente" o "unita civilmente"

-       al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e delle disposizioni di cui alla L. 184/1983; resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1 co. 20)

-       lo scioglimento dell'unione civile si determina

     in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti (art. 1 co. 22)

     nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della L. 898/1970 (art. 1 co. 23)

     quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione (art. 1 co. 24)

     in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 co. 26)

-       alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' (art. 5 co. 1 DPCM 23/7/2016: mediante apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio) di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 co. 27)

-       Art. 8 DPCM 23/7/2016:

     sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti

     lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile

     transitoriamente, gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 DPR 396/2000, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio

-       Circ. Mininterno 5/8/2016:

     il diritto al ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente

     e' possibile chiedere il nulla-osta al ricongiungimento con il partner unito civilmente (nota: anche non in Italia), purche' maggiorenne e non legalmente separato

     si applica anche in questo caso art. 29-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di richiedente beneficiario di protezione internazionale

     la documentazione comprovante l'unione civile, costituita in Italia o all'estero, e' presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che, verificata l'autenticita' della stessa, procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari

  convivenze di fatto:

-       si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 co. 36)

-       per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui ad art. 4 e 13 co. 1 lett. b DPR 223/1989 (art. 1 co. 37)

-       i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co. 50)

-       il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 co. 51)

-       il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione e' tenuto a trasmetterne copia entro i successivi 10 gg al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di artt. 5 e 7 DPR 223/1989 (art. 1 co. 52)

-       il contratto di convivenza si risolve per (art. 1 co. 59)

     accordo delle parti

     recesso unilaterale

     matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

     morte di uno dei contraenti

-       ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata (art. 30-bis co. 1 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

-       sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima (art. 30-bis co. 2 L. 218/1995, inserito da art. 1 co. 64 L. 76/2016)

-       Circ. Mininterno 1/6/2016:

     l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, procede tempestivamente

      a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista

      ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto

     l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza e' registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile

-       Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

o   In precedenza, sul tema delle coppie dello stesso sesso

  Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

-       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

-       art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

-       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

-       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

  la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata); rilasciata dalla questura di Parma la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE al coniuge omosessuale argentino di un cittadino italiano (comunicato Stranieriinitalia)

  Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012

  Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007): il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso ancora piu' generale, TAR Friuli e TAR Liguria: un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

  Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:

-       nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)

-       nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)

-       Sent. Corte Cost. 213/2016: illegittimita' costituzionale di art. 33 co. 3 L. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilita' delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma di art. 3 Cost.; in questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni e' dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione piu' ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.

  Sent. Cass. 4184/2012:

-       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

-       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

-       conseguenze:

     i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

     il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'

  Circ. Mininterno 7/10/2014:

-       coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana

-       ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)

-       si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000

  TAR Lazio: annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche' una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puo' quindi essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile); nota: in relazione alla presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs. 30/2007

  Sent. Cons. Stato 4899/2015: sentenza TAR Lazio

-       confermata nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi, non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci); in particolare, riguardo alla prospettata violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno, con conseguente obbligo dei giudici nazionali di disapplicare la normativa nazionale che ne costituisce limitazione o impedimento, la sentenza afferma: "la regolazione legislativa del matrimonio, e, di conseguenza, anche i presupposti del riconoscimento giuridico dei matrimoni celebrati in un Paese straniero (ivi compresi quelli appartenenti all'Unione Europea) esula dai confini del diritto europeo (non essendo dato di rinvenire alcuna previsione europea che vincoli gli Stati membri ad un'opzione regolatoria, che, anzi, resta espressamente riservata alla discrezionalita' dei singoli Stati proprio dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ed attiene, in via esclusiva, alla sovranita' nazionale, di talche' resta inconfigurabile, nella fattispecie considerata, qualsivoglia violazione delle liberta' di circolazione e di soggiorno"; nota: in realta' l'Italia e' tenuta a riconoscere il matrimonio omosessuale celebrato all'estero quale rapporto di coniugio, anche se solo ai fini del diritto di circolazione e soggiorno (nello stesso modo in cui Corte d'App. Venezia assimila l'istituto della Kafalah all'affidamento previsto dal diritto italiano, ai fini del riconoscimento del diritto all'ingresso per ricongiungimento familiare), ed e' quindi falso che quel matrimonio non produca alcun effetto giuridico in Italia

-       riformata nella parte in cui nega la legittimita' dei provvedimenti con cui sono state annullate le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti argomenti:

     il prefetto detiene un potere di autotutela, che gli consente di ordinare la correzione di un atto di stato civile quando questo non sia idoneo a modificare lo stato delle persone (il che richiederebbe un controllo giurisdizionale); l'inefficacia dell'atto di stato civile in questione non priva di significato l'intervento di autotutela, posto che, al contrario, proprio la permanenza di un'apparenza di atto, ancorche' inefficace, potrebbe legittimare (finche' materialmente esistente) richieste ed istanze alla pubblica amministrazione di prestazioni connesse allo stato civile di coniugato (con conseguenti complicazioni burocratiche e, probabilmente, ulteriori contenziosi)

     l'esigenza di rimozione dell'atto risulta soddisfatta solo dall'identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformita' dalle istruzioni impartite dall'autorita' statale titolare della funzione; solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformita' su tutto il territorio nazionale, un'apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone; questa esigenza non risulta garantita dalla riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il carattere diffuso e indipendente della sua attivita', rischia di vanificare, con interpretazioni diverse e contrastanti, l'esigenza di uniformita' di indirizzo su una questione cosi' delicata (come dimostra il decreto in data 13 marzo 2015, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero); note:

      verosimilmente, il prefetto non puo' ordinare la cancellazione di un atto trascritto per ordine del giudice ordinario

      dato che il decreto della Corte d'Appello di Napoli dimostra come il giudice dei diritti consideri la trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero un diritto dei ricorrenti, non si vede come il Consiglio di Stato sia competente ad escludere che un tale diritto sussista

  Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)

o   Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina, ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente alla celebrazione del matrimonio

o   Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:

  del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

  soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

  infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

  la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

  Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

o   Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

o   Sent. Corte Cost. 170/2014:

  illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

  nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

o   la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

o   Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

      Divieto di espulsione (salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato) per

o   coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio, ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); note:

  Trib. Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna

  Trib. Reggio Emilia:

-       del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza

-       soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)

-       infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato

-       la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)

-       Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

  Sent. Cass. 44182/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla L. 76/2016 e' ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione; nota: la sentenza, erroneamente, ritiene che la L. 76/2016 abbia stabilito il principio secondo il quale, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge", questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita a un'altra con il contratto di convivenza; questo principio, invece e' riferito solo alle parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso (per le parti di un contratto di convivenza la parificazione sussiste solo ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziale)

  Sent. CEDU Pajic c. Croazia: condannata la Croazia, per violazione di art. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver discriminato in base all'orientamento sessuale una donna bosniaca legata da relazione omosessuale stabile con una cittadina Croata, negandole il permesso di soggiorno, che sarebbe stato invece concesso in base alla normativa nazionale se si fosse trattato di una relazione stabile (anche non matrimoniale) eterosessuale

  Sent. CEDU Taddeucci et al. c. Italia: Italia condannata per non aver concesso al partner omosessuale straniero stabilmente convivente con un cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari; la decisione di trattare, all'epoca dei fatti, le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali non coniugate, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, costituisce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita familiare garantito da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, la circostanza che la coppia non potesse accedere ad alcuna forma di regolamentazione dell'unione rende impossibile ritenere giustificata l'omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale; per altro verso, l'assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali (radice della discriminazione) non e' giustificata da alcuno dei motivi "solidi e imperativi" alla luce dei quali deve essere valutato l'eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali; tale non e', in particolare, l'obiettivo di tutela della "famiglia tradizionale", invocato all'epoca dal Governo italiano

  Sent. Corte Cost. 170/2014:

-       illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore

-       nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti

o   familiari entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente

      Nota: l'inespellibilita del familiare di italiano convivente in Italia non garantisce di per se' (nei casi in cui non sussista il diritto di soggiorno ai sensi di D. Lgs. 30/2007; circ. Mininterno 2/2/2010: si prescinde, pero', per questo dal requisito di convivenza) il soggiorno in caso di assenza di convivenza o in caso di separazione di fatto tra coniugi; nel senso dell'inespellibilita' anche in assenza di convivenza, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004 (nonche', per analogia, Sent. Corte Giust. C-267-1983, che fa riferimento al diritto di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), Sent. Cass. 22230/2010 (quando l'assenza di convivenza sia motivata da ragioni transitorie di carattere economico), Gdp Genova (non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge di italiano, gia' titolare di un permesso per motivi familiari, per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza), Trib. Milano (ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione; nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); nel senso del possibile perdurare del diritto di soggiorno del coniuge di italiano, anche in caso di cessata convivenza a seguito di separazione, Ord. Cass. 19893/2010, che riconosce come la materia sia disciplinata da art. 12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003 (citata in Ord. Cons. Stato. n. 767/2005); in senso ancora piu' restrittivo, Trib. Genova (ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano, il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca, l'onere della prova gravando sull'interessato); nel senso dell'inespellibilita' del coniuge di italiano fino a scioglimento formale dell'unione, Sent. Corte Giust. C-267-1983 e Cons. Giust. Ammin. Sicilia; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005; nel senso dell'espellibilita' in assenza di convivenza tra coniugi, Sent. Cass. 15294/2012

      Nota: il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009); in senso contrario, TAR Liguria (un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico)

      Circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento

      Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

      Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado

      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo di non ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

      Circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

      Adozione di maggiorenne da parte di italiano residente all'estero (D. Lgs. 71/2011): competente in materia di adozione di maggiorenne, quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato; il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo; puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni necessarie a verificare che tutte le condizioni di legge siano state adempiute e che l'adozione convenga all'adottando (art. 312 c.c.)

      Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento di paternita' da parte di cittadini italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:

o   gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[146] non riconosciuto dall'altro genitore

o   il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o   nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

 

Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      La disposizione, contenuta esplicitamente in art. 29, co. 4 T.U. sulla possibilita' di rilascio di visto di ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario (possibilita' estesa, dal Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti, al caso di ingresso al seguito di cittadino di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e' stata soppressa da D. Lgs. 5/2007; e' tuttavia applicabile in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998; inoltre, il D. Lgs. 30/2007 prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:

o   art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03

o   secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano

o   Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998; Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 afferma che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti

 

 

Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Il familiare straniero di cittadino comunitario o italiano, trascorsi 3 mesi dall'ingresso (nota: non e' chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario, dell'ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu' avanzato tra i 3 mesi successivi all'ingresso del cittadino comunitario e gli 8 gg. successivi all'ingresso del familiare straniero) chiede alla questura competente per territorio la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"

      Documentazione da presentare:

o   passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)

o   documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

  un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

  idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o   documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)

o   attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o   4 foto in formato tessera

      Nota: il riferimento esplicito alle situazioni corrispondenti ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno significa che anche a tali membri e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione

      La richiesta della carta va presentata in bollo (circ. Mininterno 18/9/2009)

      La richiesta della carta puo' essere presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007)

      All'atto della richiesta della carta, e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito da decreto del Mininterno

      Il rilascio della carta e' soggetto ad imposta di bollo di euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[147] per ogni foglio (circ. Mininterno 18/9/2009); nota: evidente violazione di art. 10, co. 6 D. Lgs. 30/2007, in base al quale il rilascio della carta e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento

      La carta ha una validita' di 5 anni (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede che la durata sia inferiore se tale e' la durata del soggiorno previsto per il cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 in relazione al caso di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l'indipendenza della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in realta', solo apparente); la validita' non decade in caso di assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta all'interessato l'onere di documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita' della carta

      Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, e' rilasciato il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno

 

      Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007: al minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino italiano non e' rilasciato permesso di soggiorno (nota: la limitazione al caso di cittadino italiano si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, liscrizione al SSN avviene con le stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano (richiesti documento didentita' del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)

      Nota: in base ad art. 28, co. 2 T.U. e art. 29, co. 2 T.U., il minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato dovrebbe essere equiparato al figlio ai fini del ricongiungimento; in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007, poi, tale minore dovrebbe godere del diritto di soggiorno, e gli dovrebbe essere rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; la Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007 appare quindi pleonastica

      Note:

o   il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

  competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

  l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

  l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o   in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   Sent. Corte Cost. 76/2016: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 36 co. 4 e art. 35 co. 3 L. 184/1983, nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso), per il fatto che nel caso particolare si trattava di una adozione pronunciata negli Stati Uniti, in relazione a una bambina statunitense, su istanza di una coppia (dello stesso sesso) di cittadine statunitensi, e che solo successivamente una delle due componenti della coppia era diventata cittadina italiana; il riconoscimento della sentenza di adozione non era quindi soggetto al vaglio del Tribunale per i minorenni rimettente

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      In caso di decesso del cittadino italiano o del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno, salvo che non abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino italiano o comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino italiano o comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e dimostri di soddisfare una delle seguenti due condizioni:

o   esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o   far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

      In mancanza del requisito di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso del cittadino italiano o comunitario, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo' essere rilasciato (nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle altre due condizioni) un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro; nota: disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE

      In caso di partenza o di decesso del cittadino italiano o del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno il figlio (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) iscritto in un istituto scolastico e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato

      In caso di divorzio dal cittadino italiano o dal cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno o di annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno (nota: la formulazione dell'art. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero' con il successivo art. 16, co. 2; l'art. 12, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, in ogni caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno), salvo che

o   l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:

  esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

  far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

o   sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti ulteriori condizioni:

  il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione del rapporto coniugale prima che siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal momento che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un inammissibile vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai intollerabile, in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta' della persona

  il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

  il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

  il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

      Ove non sia soddisfatta alcuna di queste ultime condizioni, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) puo' essere rilasciato (nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle due condizioni precedenti) un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro (nota: disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE; discende da art. 28, co. 2 T.U.)

      Sent. Corte Giust. C-218/14: uno straniero, divorziato da un cittadino dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non puo' fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dallo stesso Stato membro (nota: prevale cioe' la disciplina relativa al caso di partenza del cittadino comunitario, non quella relativa al divorzio); in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-218/14: ne' la Direttiva 2004/38/CE riconosce allo straniero, successivamente alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante fino alla definitiva conclusione del procedimento di divorzio

      Sent. Corte Giust. C-115/15:

o   l'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non puo' beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione da detto Stato membro

o   un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l'affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in una situazione in cui l'altro genitore e' cittadino dell?Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola

o   l'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ne' a un cittadino dell'Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, ne' al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l'affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell'Unione.

o   l'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell'Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purche' soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva 2004/38/CE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; in un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l'effettivo affidamento di tale cittadino dell'Unione di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

      Note:

o   i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,

  Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi

  Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):

-       l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)

-       le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio

o   Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

  sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

  le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

  la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

  in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale

  quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

  in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

  l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995

  la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o   Trib. Mantova:

  in materia di scioglimento del matrimonio contratto tra cittadini stranieri, il Regolamento UE n. 1259/2010 e' applicabile anche al caso di cittadini di Stati membri non soggetti al regolamento o a cittadini stranieri (considerando n. 12 e art. 4); la legge applicabile va quindi individuata in base ad art. 8 del regolamento (nel caso in esame, la legge italiana, dato che, al momento della domanda, entrambe i coniugi, cittadini cinesi, risiedevano in Italia); nello stesso senso, Trib. Mantova, secondo cui, se i coniugi non si sono avvalsi della facolta' di scelta della legge applicabile al rapporto matrimoniale (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010), tale legge va individuata in base ad art. 8 Regolamento UE n. 1259/2010 (nel caso in esame, la legge applicabile era quella italiana, con la conseguenza che, non essendo prevista nell'ordinamento italiano la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale dopo il decorso del termine di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio presentata da una cittadina cinese nei confronti del coniuge, anch'egli conese, senza che in precedenza fosse intervenuta una pronuncia di separazione personale, risultava inammissibile)

  sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla disciplina dei rapporti economici e personali tra figlio e genitori, tutti stranieri, dal momento che non puo' essere applicato il Regolamento CE n. 2201/2003 nei casi in cui (come nella situazione in esame) almeno uno dei due genitori risieda in Italia (art. 37 L. 218/1995)

  i rapporti economici e personali tra genitori e figlio minorenne, tutti stranieri, sono regolati dalla legge italiana (art. 36-bis L. 218/1995); benche', infatti, il figlio sia di nazionalita' cinese (il che renderebbe applicabile la legge cinese, in base ad art. 36 L. 218/1995), prevalgono le norme italiane che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (art. 36-bis, lettera b, L. 218/1995), e deve essere quindi applicata la disciplina di cui ad art. 337-ter co. 2 c.c.

  l'aver fatto espatriare illegittimamente il minore costituisce, da parte del genitore che si e' reso responsabile di tale comportamento, condotta pregiudizievole per il figlio minore, a causa della rescissione del rapporto con l'altro genitore; possono quindi essere applicate le norme italiane che permettono di disporre l'affido esclusivo del minore al genitore che non si e' reso responsabile di tale comportamento

o   secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o   secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o   Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)

o   circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

o   Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[148]; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

      Nota: in base ad art. 28, co. 2 e art. 30, co. 5 T.U., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente straniero del cittadino italiano o comunitario o del suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni, non essendo piu' a carico del genitore, prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo

 

 

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Il familiare straniero di cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente se soddisfa una delle seguenti condizioni:

o   ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o   soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o   ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o   ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

      Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato) - quelle, cioe', che non fanno perdere validita' alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; l'interessato ha l'onere di documentare i motivi dell'assenza di durata superiore a 6 mesi (circ. Mininterno 10/4/2007). I periodi di assenza tollerata sono computati quali periodi di soggiorno (circ. Mininterno 6/4/2007)

      Nel computo degli anni di soggiorno e' incluso il periodo di soggiorno antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007; si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validita' del titolo di soggiorno gia' posseduto dall'interessato (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: verosimilmente, si deve intendere la data di inizio del periodo di ininterrotto possesso di un qualsiasi titolo di soggiorno valido)

 

 

Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario possono essere limitati solo per (D. Lgs. 32/2008)

o   motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o   motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

  condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

  appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

  avvenuta adozione di misure di prevenzione

  avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o   altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)

o   per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

      Sent. Cass. 12071/2013: la verifica della pericolosita' sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea; la presenza di tale ostacolo puo' essere valutata dall'autorita' competente al rilascio del titolo ovvero al mantenimento di quello preesistente, a prescindere dal fatto che tale autorita' non e' competente per l'allontanamento dello straniero; il parametro della pericolosita' sociale costituisce infatti uno dei criteri per il rilascio o il diniego del titolo, ma non per procedere automaticamente all'allontanamento

      Sent. Cass. 19337/2016: la condizione soggettiva della convivenza coniugale con cittadina italiana non esclude il potere amministrativo di procedere alla revoca del titolo di soggiorno in presenza della condizione di semplice pericolosita' sociale (anche se in assenza di pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico), valutata alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007 (peraltro del tutto omologhi a quelli descritti in art. 5 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che regola le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unita' familiare); nota: l'affermazione e' corretta, dal momento che art. 19 D. Lgs. 286/1998 sancisce solo il divieto di espulsione per motivi diversi da quelli relativi a ordine pubblico e sicurezza dello Stato, non anche il rilascio di un permesso, e che il D. Lgs. 30/2007 considera adeguato a far venir meno il diritto di soggiorno del coniuge di italiano la pericolosita' sociale)

      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

      Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento

o   occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o   la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

      Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro

      Sent. Corte Giust. C-400/12:

o   il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi

o   un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti

      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o   si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o   rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)

o   si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o   si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o   non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o   l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o   la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o   i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o   la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o   comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o   l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o   la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o   la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o   occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o   nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

      Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia

      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

      Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu' della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire sufficienti motivi per il diniego)

      Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di cittadino comunitario)

      Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di inserimento lavorativo

      Trib. Agrigento: lo straniero che, a seguito di espulsione, abbia fatto ingresso non autorizzato e che nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria resta penalmente responsabile qualora non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno

      Nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica

      Il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario puo' essere allontanato anche quando vengano a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando manchino o vengano a mancare") le condizioni che determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il caso di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto previsto in caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio; la verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle stesse condizioni (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche)

      Il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica

      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o   di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

  a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

  il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

  circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o   di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

 

      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico e' ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito)

      Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 20 gg., a pena di inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' dubbio che possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente; il Tribunale decide a norma di artt. 737 e segg. c.p.c.

      Il ricorso puo' essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento; l'esecuzione resta sospesa fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non quello definitivo), salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale (quando l'allontanamento e' adottato quale misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312 c.p., ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del divieto di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per reato grave) o sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza

      In caso di ricorso contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, se i tempi del procedimento eccedono il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato, ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento

      Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario che presenti ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il motivo per cui e' stato adottato) e al quale sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e' ammesso, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza rappresenti una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare

 

 

Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      I familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario residente in Italia (alla luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: "con diritto di soggiorno") godono di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; Sent. Corte Giust. C-316-85: di tale beneficio i familiari godono solo indirettamente; non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita' continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo)

      In deroga al principio di parita' trattamento, i familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia (nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno dei familiari o del cittadino - in tal caso, comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge (nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i familiari di cittadini comunitari hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro da parte del cittadino comunitario)

      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L. 129/2011) il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa; in questo senso, Trib. Bergamo; in modo ambiguo, Mess. INPS 4602/2008 afferma che il possesso del requisito relativo al diritto di soggiorno puo' essere dimostrato mediante autocertificazione e esibizione del titolo di soggiorno valido)

      Iscrizione obbligatoria al SSN per soggiorni di durata > 3 mesi per (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   il familiare straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile

o   il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

  E106, e in particolare

-       familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea

-       familiare di disoccupato

  E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro

  E120: familiari di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia

  E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia

o   il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia

o   il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:

  non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.

  non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile

      I familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano; in particolare, accedono (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013) all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale (i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994; nello stesso senso, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia, con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano, e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea)

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Permessi per motivi familiari rilasciati, a seguito di ricongiungimento familiare, nel 2011, per tipo di familiare e principali nazionalita' (da Rapp. Sopemi 2012-2013)

o   figli: 28.279

  Marocco: 3.090

  Albania: 2.757

  Cina: 2.158

  Stati Uniti: 1.978

  Egitto: 1.957

  Pakistan: 1.410

  India: 1.316

  Moldova: 1.223

  Bangladesh: 1.094

  Filippine: 963

  Senegal: 947

  Macedonia: 853

  Ucraina: 804

  Peru': 693

  Tunisia: 644

o   coniuge: 52.883

  Marocco: 8.742

  Albania: 8.379

  Cina: 5.287

  Moldova: 3.343

  India: 2.816

  Sri Lanka: 2.708

  Filippine: 2.526

  Ucraina: 2.231

  Bangladesh: 2.213

  Egitto: 1.916

  Tunisia: 1.856

  Per: 1.797

  Pakistan: 1.737

  Brasile: 1.730

  Senegal: 1.461

o   altri familiari: 38.784

o   totale: 119.946

      Richieste di nulla-osta al ricongiungimento presentate nel 2012 (da Liberta' civili maggio-giugno 2013): 63.779 domande (di cui, 0,6% per familiari al seguito) per 90.826 familiari (42.601 figli, 40.838 coniugi, 7.387 genitori; 5.470 di eta' superiore a 60 anni)

      Da Rapp. ISTAT 30/7/2014 (dati relativi al Censimento 2011): 1.160.101 nuclei familiari con almeno uno straniero residente, di cui 684.805 corispondenti a coppie di stranieri (654.880 di nazionalita' omogenea, 29.925 di nazionalita' eterogenea), 320.234 a coppie miste (262.657 con maschio italiano, 57.577 con femmina italiana), 155.062 a nuclei monogenitoriali

      Popolazione residente in Italia, per nazionalita' e luogo di nascita proprio e dei genitori (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745

o   italiani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553

o   italiani nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303

o   stranieri nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886

o   stranieri nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303

o   mancate risposte: 3.054.530

o   totale: 59.433.744

      Dal Rapp. ISTAT sulle famiglie con stranieri (dati relativi al 2009): famiglie con almeno uno straniero: 2.074 mila (8,3% del totale delle famiglie in Italia; contro il 7% di stranieri residenti rispetto alla popolazione totale); tra queste familglie,

o   il 22% e' mista (composta sia da italiani sia da stranieri)

o   il 58,7% vive in affitto (contro il 16% delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta' (contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi messo a disposizione dal datore di lavoro

o   il 61,2% dispone di un'auto (contro il 78,9% delle famiglie di soli italiani)

o   il 23,4% si e' trovato in arretrato almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro l8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il 28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)

      Minori a rischio di poverta', nel 2011, a seconda della nazionalita' dei genitori (da Rapp. Eurostat sul rischio di poverta'): entrambi i genitori italiani, 24,4%; almeno un genitore straniero, 33,5%

      Persone a rischio di poverta' o di esclusione sociale di eta' compresa tra 20 e 64 anni, in Italia, nel 2012 (Rapp. Eurostat sul rischio di poverta' 2014):

o   italiani: maschi, 27.1%; femmine, 30.7%

o   comunitari: maschi, 36.4%; femmine, 42.1%

o   stranieri: maschi, 45.5%; femmine, 45.5%

      Giovani a rischio di poverta' o di esclusione sociale di eta' compresa tra 16 e 29 anni, in Italia, nel 2012 (Rapp. Eurostat sul rischio di poverta' 2014):

o   nati in Italia: 15.1%

o   nati in altro Stato membro dell'Unione europea: 17.9%

o   nati in un paese non appartenente all'Unione europea: 30.4%

      Confronto tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli italiani), sotto il profilo economico, nel 2010-2011 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est e Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

o   percentuale di individui che vive sotto la soglia di poverta':

  straniere: 42,2%

  italiane: 12,6%

o   reddito:

  straniere: 18.674 euro

  italiane: 33.588 euro

o   consumo:

  straniere: 18.038 euro

  italiane: 25.608 euro

o   risparmio:

  straniere: 636 euro

  italiane: 7.980 euro

o   struttura del reddito:

  da lavoro dipendente:

-       straniere: 84,3%

-       italiane: 38,0%

  da pensione e trasferimenti:

-       straniere: -1,1%

-       italiane: 26,4%

  da lavoro autonomo:

-       straniere: 8,2%

-       italiane: 13,0%

  da capitale:

-       straniere: 8,7%

-       italiane: 22,7%

o   peso sul reddito di

  affitto:

-       straniere: 27,4%

-       italiane: 12,5%

  mutuo:

-       straniere: 36,1%

-       italiane: 19,2%

o   titolo di godimento dell'abitazione di residenza:

  proprieta':

-       straniere: 13,8%

-       italiane: 71,8%

  affitto:

-       straniere: 72,8%

-       italiane: 17,8%

  altro titolo:

-       straniere: 13,4%

-       italiane: 10,4%

o   disagio economico:

  arrivano con grande difficolta' a fine mese:

-       straniere: 21,6%

-       italiane: 14,5%

  sono state in arretrato con le bollette:

-       straniere: 23,4%

-       italiane: 8,2%

  non riescono a sostenere spese impreviste di 750 euro:

-       straniere: 60,1%

-       italiane: 31,4%

  non possono permettersi una settimana di ferie:

-       straniere: 53,6%

-       italiane: 39,2%

      Confronto tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli italiani), sotto il profilo economico, nel 2012 (Rapp. Fondazione Moressa sul rischio di poverta')

o   reddito: famiglie italiane, 31.400 euro; famiglie straniere, 16.629 euro

o   consumo: famiglie italiane, 25.283 euro; famiglie straniere, 17.593 euro

o   risparmio: famiglie italiane, 6.117 euro; famiglie straniere, -964 euro

o   propensione al consumo: famiglie italiane, 80,5%; famiglie straniere, 105,8%

o   sotto la soglia di poverta': famiglie italiane, 12,4%; famiglie straniere, 33,9%

o   composizione del reddito:

  reddito da lavoro dipendente: famiglie italiane, 38,1%; famiglie straniere, 84,4%

  pensioni e trasferimenti: famiglie italiane, 28,5%; famiglie straniere, 3,3%

  reddito da lavoro autonomo: famiglie italiane, 11,2%; famiglie straniere, 5,2%

  reddito da capitale: famiglie italiane, 22,1%; famiglie straniere, 7,1%

o   titolo di godimento dell'abitazione di residenza:

  proprieta': famiglie italiane, 71,2%; famiglie straniere, 13,6%

  affitto: famiglie italiane, 17,8%; famiglie straniere, 74,8%

  riscatto: famiglie italiane, 0,3%; famiglie straniere, 0,1%

  altro titolo: famiglie italiane, 10,7%; famiglie straniere, 11,6%

o   ubicazione dell'alloggio:

  centro: famiglie italiane, 22,2%; famiglie straniere, 26,8%

  tra centro e periferia: famiglie italiane, 30,3%; famiglie straniere, 22,6%

  periferia: famiglie italiane, 30,2%; famiglie straniere, 35,9%

  altro: famiglie italiane, 17,3%; famiglie straniere, 14,7%

o   superficie media dell'immobile: famiglie italiane, 103 mq; famiglie straniere, 68 mq

o   struttura dei consumi:

  beni di consumo: famiglie italiane, 95,8%; famiglie straniere, 96,5%

  beni durevoli: famiglie italiane, 4,2% (2,5% per mezzi di trasporto); famiglie straniere, 3,5% (2,9% per mezzi di trasporto)

o   strumenti di pagamento:

  contanti: famiglie italiane, 40,4%; famiglie straniere, 48,5%

  carta di credito: famiglie italiane, 30,7%; famiglie straniere, 7,8%

  bancomat: famiglie italiane, 71,0%; famiglie straniere, 68,6%

  carta prepagata: famiglie italiane, 16,9%; famiglie straniere, 15,8%

o   titolarita' di depositi bancari: famiglie italiane, 93,3%; famiglie straniere, 86,0%

      Confronto tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli italiani), sotto il profilo economico, nel 2014 (dati della Fondazione Moressa, riportati da un articolo di E. De Pasquale et al. pubblicato da lavoce.info)

o   reddito: famiglie italiane, 31.343 euro; famiglie straniere, 17.988 euro

o   consumo: famiglie italiane, 22.874 euro; famiglie straniere, 16.771 euro

o   risparmio: famiglie italiane, 8.470 euro; famiglie straniere, 1.217 euro

o   propensione al consumo: famiglie italiane, 73,0%; famiglie straniere, 93,2%

o   ricchezza netta: famiglie italiane, 230mila euro; famiglie straniere, 38mila euro

      Domanda di credito a banche e societa' finanziarie da parte di non italiani nel 2013 (da Rapporto CRIF sulla domanda di credito da parte di cittadini non Italiani):

o   11,0% del totale

o   prime 10 nazionalita':

  Romania (21,1% della domanda non italiana)

  Albania (5,9% della domanda non italiana)

  Marocco (5,4% della domanda non italiana)

  Germania (4,1% della domanda non italiana)

  Filippine (4,0% della domanda non italiana)

  Svizzera (4,0% della domanda non italiana)

  Peru' (2,9% della domanda non italiana)

  Moldavia (2,8% della domanda non italiana)

  Sri Lanka (2,6% della domanda non italiana)

  Ucraina (2,5% della domanda non italiana)

      Domanda di mutuo da parte di non italiani

o   nel 2013 (da comunicato Stranieriinitalia):

  9,8% del totale

  prime 10 nazionalita' (percentuale della domanda da parte di non italiani):

-       Romania: 16%

-       Germania: 8%

-       Moldavia: 7%

-       Albania: 7%

-       Svizzera: 6%

-       Ucraina: 3%

-       Francia: 3%

-       Brasile: 3%

-       Ecuador: 3%

-       Gran Bretagna: 3%

o   nel 2015 (da comunicato Stranieriinitalia):

  13,6% del totale

  prime 3 nazionalita' (percentuale della domanda da parte di non italiani):

-       Romania: 27,3%

-       Albania: 15,5%

-       Moldavia: 11,8%

      Numero di conti correnti bancari detenuti da stranieri (da Rapp. CeSPI sull'inclusione finanziaria degli immigrati):

o   2010: 1.782.426

o   2011: 1.921.899

o   2012: 2.440.325

o   2013: 2.433.068

o   2014: 2.427.239

 

      Matrimoni (da Rapp. Sopemi 2010, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 28/11/2012, Rapp. Fondazione Moressa sui matrimoni misti, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2014, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2015, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 14/11/2016):

o   matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012), 26.080 (2013), 24.230 (2014), 24.018 (2015)

o   matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero), 20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero), 18.273 (2013; di cui 14.383 con sposa straniera, 3.890 con sposo straniero), 17.506 (2014; di cui 13.661 con sposa straniera, 3.845 con sposo straniero), 17.692 (2015; di cui 13.642 con sposa straniera, 4.050 con sposo straniero)

o   totale matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006), 250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011), 207.138 (2012), 194.057 (2013), 189.765 (2014), 194.377 (2015)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni misti:

  2012: Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania (1.106), Russia (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru' (406)

  2014:

-       sposa straniera: Romania (2.678), Ucraina (1.464), Russia (904), Brasile (734), Moldova (723), Albania (722), Polonia (702), Marocco (451), Peru' (316), Cuba (296)

-       sposo straniero: Marocco (520), Albania (316), Tunisia (243), Romania (204), Regno Unito (178), Egitto (165), Germania (136), Francia (118), Stati Uniti (115), Nigeria (106)

  2015:

-       sposa straniera: Romania (2.727), Ucraina (1.637), Russia (852), Moldova (748), Albania (730), Brasile (690), Polonia (593), Marocco (468), Peru' (314), Cuba (308)

-       sposo straniero: Marocco (529), Albania (448), Romania (249), Tunisia (228), Regno Unito (151), Germania (133), Nigeria (129), Egitto (122), Francia (111), Stati Uniti (101)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri

  2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375), Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana (135)

      Tassi di fecondita' (da allegato ad articolo di Livia Ortensi su Neodemos):

o   2004: italiane 1,26; straniere: 2,61

o   2005: italiane 1,24; straniere: 2,45

o   2006: italiane 1,26; straniere: 2,50

o   2007: italiane 1,37; straniere: 2,40

      Tassi di fecondita' (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2014, Rapp. ISTAT 12/2/2015):

o   nel 2008:

  numero di figli per donna: 2,65 per straniera; 1,34 per italiana

  eta' media al parto: 27,5 per straniera; 31,7 per italiana

o   nel 2009:

  numero di figli per donna: 2,55 per straniera; 1,33 per italiana

  eta' media al parto: 27,8 per straniera; 31,8 per italiana

o   nel 2010:

  numero di figli per donna: 2,43 per straniera; 1,34 per italiana

  eta' media al parto: 28,1 per straniera; 31,9 per italiana

o   nel 2011:

  numero di figli per donna: 2,36 per straniera; 1,32 per italiana

  eta' media al parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana

o   nel 2012:

  numero di figli per donna: 2,37 per straniera; 1,29 per italiana

  eta' media al parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana

o   nel 2013:

  numero di figli per donna: 2,10 per straniera; 1,29 per italiana

  eta' media al parto: 28,5 per straniera; 32,1 per italiana

o   nel 2014:

  numero di figli per donna: 1,97 per straniera; 1,31 per italiana

  eta' media al parto: 28,7 per straniera; 32,1 per italiana

      Eta' media delle donne al parto (da allegato ad articolo Margaret Antonicelli su Neodemos e Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012):

o   2008: italiane 31,7; straniere: 27,9

o   2009: italiane 31,8; straniere: 28,0

o   2010: italiane 31,9; straniere: 28,2

o   2011: italiane 32,0; straniere: 28,3

 

 

 

17. Minori stranieri (torna all'indice)

 

      Cifre

      Possibilita' di ingresso di minori stranieri

      Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'

      Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti

      Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono

      Adempimenti relativi al minore non accompagnato

      Minori non accompagnati vittime di tratta

      Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non accompagnato

      Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord Africa)

      Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

      Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati e di accoglienza nei centri di prima accoglienza; strutture apposite di prima accoglienza

      Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato

      Rinuncia alla protezione consolare

      Comitato per i minori stranieri

      Sezione speciale del Consiglio territoriale

      Provvedimento di rimpatrio assistito

      Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri

      Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato

      Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso

      Provvedimenti negativi in relazione al permesso di soggiorno

      Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori

      Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori

      Accesso del minore al permesso UE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario

      Onere di esibizione del permesso; interesse del minore

      Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

      Tutela del diritto all'unita' familiare

      Assistenza sanitaria

      Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011

      Accesso all'istruzione

      Accesso all'asilo nido

      Accesso al lavoro

      Altre misure di integrazione

      Acquisto della cittadinanza

      Programmi solidaristici

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Minori stranieri (comunitari inclusi) nati in Italia (Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni, Rapp. ISTAT 26/7/2013, Rapp. ISTAT 16/6/2014, Rapp. ISTAT 15/6/2015, Rapp. ISTAT 10/6/2016):

o   2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)

o   2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)

o   2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)

o   2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)

o   2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)

o   2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)

o   2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)

o   2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)

o   2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)

o   2013: 77.705 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2014: 75.067 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2015: 72.096 (14,8% del totale dei nati in Italia)

      Percentuale dei nati stranieri sul totale di nati in Italia nell'anno 2008: 12.6% (Rapporto Save the Children); nel 2009: 77.109 (da Rapp. Sopemi 2010), pari al 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); nel 2010: 78.082, pari al 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp. ISTAT stranieri residenti 22/9/2011); nati da almeno un genitore straniero: 16,7% nel 2008, 18,0% nel 2009, 19,0% nel 2010 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)

      Minori stranieri accompagnati regolarmente soggiornanti in Italia al 31/12/2008: circa 862.000, di cui circa 519.000 nati in Italia e circa 343.000 arrivati a seguito di ricongiungimento familiare (Rapporto Save the Children)

      Minori stranieri non accompagnati in Italia al 30/9/2014 (Rapp. Minlavoro minori non accompagnati 30/9/2014):

o   censiti: 12.164 (0-6 anni: 18, 7-14 anni: 1.222, 15 anni: 1.630, 16 anni: 3.626, 17 anni: 5.668; maschi: 11.365, femmine: 799)

o   presenti: 9.001 (0-6 anni: 18, 7-14 anni: 881, 15 anni: 1.109, 16 anni: 2.654, 17 anni: 4.339; maschi: 8.449, femmine: 552)

o   irreperibili : 3.163 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 341, 15 anni: 521, 16 anni: 972, 17 anni: 1.329; maschi: 2.916, femmine: 247)

      Minori stranieri non accompagnati in Italia al 28/2/2013 (Rapp. Minlavoro minori non accompagnati 2013):

o   censiti: 7.066 (0-6 anni: 27, 7-14 anni: 524, 15 anni: 637, 16 anni: 1.612, 17 anni: 4.266; maschi: 6.638, femmine: 428; collocamento in struttura: 5.990, presso privato: 714, non comunicato: 362)

o   presenti: 5.626 (0-6 anni: 27, 7-14 anni: 394, 15 anni: 459, 16 anni: 1.234, 17 anni: 3.512; maschi: 5.294, femmine: 332; collocamento in struttura: 4.587, presso privato: 706, non comunicato: 333)

o   irreperibili : 1.465 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 130, 15 anni: 178, 16 anni: 378, 17 anni: 754; maschi: 1.334, femmine: 96; collocamento in struttura: 1.403, presso privato: 8, non comunicato: 29)

      Minori stranieri non accompagnati in Italia al 31/12/2011 (Rapp. Comitato minori 2011):

o   censiti: 7.750 (0-6 anni: 72, 7-14 anni: 648, 15 anni: 817, 16 anni: 2006, 17 anni: 4207; maschi: 7.333, femmine: 417)

o   irreperibili : 1.791 (0-6 anni: 2, 7-14 anni: 154, 15 anni: 221, 16 anni: 461, 17 anni: 953; maschi: 1.724, femmine: 67)

      Minori stranieri non accompagnati contattati o presi in carico dai Comuni (Rapporto ANCI 2014):

o   2006: 7.870 (di cui 251 richiedenti asilo)

o   2007: 5.543 (di cui 482 richiedenti asilo)

o   2008: 7.216 (di cui 879 richiedenti asilo)

o   2009: 5.879 (di cui 567 richiedenti asilo)

o   2010: 4.588 (di cui 556 richiedenti asilo)

o   2011: 9.197 (di cui 1.582 richiedenti asilo)

o   2012: 9.104 (di cui 1.496 richiedenti asilo)

      Minori stranieri non accompagnati censiti dal Comitato per i minori stranieri nel periodo 2000-2008 (da Secondo Rapporto EMN e circ. Mininterno 13/2/2009; nota: dati in contrasto con quelli del Rapporto Save the Children):

o   8.307 nel 2000

o   8.146 nel 2001

o   7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel 2002

o   8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel 2003

o   8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel 2004

o   7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel 2005

o   6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel 2006

o   7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel 2007

o   7.797 (di cui 6.000 non identificati e 2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com. Mininterno 25/2/2009) nel 2008

      Minori stranieri non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati, Rapp. ANCI 2016 sui minori stranieri non accompagnati)

o   2006: 7.870 (di cui 3.804 resisi irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra questi, 1.433 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o   2007: 5.543 (di cui 1.952 resisi irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)

o   2008: 7.216 (di cui 1.676 resisi irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per 1.391 di questi ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o   2009: 5.879 (di cui 1.303 resisi irreperibili e 3.084 passati alla seconda accoglienza; per 2.009 di questi ultimi, aperta la tutela)

o   2010: 4.588 (di cui 1.050 resisi irreperibili e 2.523 passati alla seconda accoglienza; per 1.649 di questi ultimi, aperta la tutela; 2.272 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o   2011: 9.197 (di cui 1.999 resisi irreperibili e 3.213 passati alla seconda accoglienza; per 2.775 di questi ultimi, aperta la tutela)

o   2012: 9.104 (di cui 1.730 resisi irreperibili e 2.819 passati alla seconda accoglienza; per 2.981 di questi ultimi, aperta la tutela; 2.551 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o   2013: 9.678

o   2014: 13.523

      Minori stranieri non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani per eta' nel 2014 (Rapp. ANCI 2016 sui minori stranieri non accompagnati)

o   fino a 10 anni: 1,0%

o   10-14 anni: 6,4%

o   15 anni: 10,3%

o   16 anni: 24,1%

o   17 anni: 55,6%

o   eta' non specificata: 2,6%

      Minori stranieri non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani per eta' nel 2012 (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati)

o   fino a 10 anni: 0,8%

o   10-14 anni: 6,7%

o   15 anni: 8,6%

o   16 anni: 23,8%

o   17 anni: 59,7%

o   eta' non specificata: 0,4%

      Minori stranieri non accompagnati presi in carico dai Comuni italiani per eta' nel 2011 (Rapp. ANCI sui minori stranieri non accompagnati)

o   6 anni: 0,04%

o   7 anni: 0,04%

o   8 anni: 0,19%

o   9 anni: 0,22%

o   10 anni: 0,34%

o   11 anni: 0,52%

o   12 anni: 1,27%

o   13 anni: 2,17%

o   14 anni: 5,64%

o   15 anni: 13,78%

o   16 anni: 31,86%

o   17 anni: 43,93%

      Percentuale di minori stranieri sul totale dei minori in affidamento familiare (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):

o   1999: 5,6%

o   2007: 14,0%

o   2008: 16,4%

o   2011: 17,0%

o   2012: 16,6%

      Percentuale di minori stranieri sul totale dei minori nei servizi residenziali (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):

o   1998: 18,0%

o   2007: 31,0%

o   2008: 32,0%

o   2011: 32,0%

o   2012: 30,4%

      Minori fuori dalla propria famiglia, per tipo di collocazione, al 31/12/2012 (Rapp. Minlavoro sull'affidamento):

o   italiani: in affidamento familiare, 47,5%; nei servizi residenziali, 52,5%

o   stranieri: in affidamento familiare, 33,0%; nei servizi residenziali, 67,0%

o   stranieri non accompagnati: in affidamento familiare, 13,9%; nei servizi residenziali, 86,1%

      Nati in Italia

o   nel 2008: 576.659; figli per donna straniera: 2,65 (contro 1,34 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2009: 568.857, di cui stranieri 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); figli per donna straniera: 2,55 (contro 1,33 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2010: 561.944, di cui stranieri 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011); figli per donna straniera: 2,43 (contro 1,34 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2011: 546.607, di cui stranieri 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012); figli per donna straniera: 2,36 (contro 1,32 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2012: 534.186, di cui stranieri 15,0%; figli per donna straniera: 2,37 (contro 1,29 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2013: 514.308, di cui stranieri 15,1% (da Rapp. ISTAT 16/6/2014); figli per donna straniera: 2,10 (contro 1,29 per donna italiana; da Rapp. ISTAT 27/11/2014)

o   nel 2014: 502.596, di cui stranieri 15,1% (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)

o   nel 2015: 485.780, di cui stranieri 14,8% (da Rapp. ISTAT 10/6/2016)

      Minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia:

o   all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o   all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o   nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o   al 9/10/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592 comunitari

      Minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia (dati, diversi dai precedenti, da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni):

o   2000: 229.851, di cui immigrati 111.679, nati in Italia 118.171

o   2001: 277.976, di cui immigrati 130.146, nati in Italia 147.830

o   2002: 284.224, di cui immigrati 102.801, nati in Italia 181.423

o   2003: 353.139, di cui immigrati 138.025, nati in Italia 215.114

o   2004: 412.432, di cui immigrati 148.393, nati in Italia 264.039

o   2005: 501.792, di cui immigrati 185.782, nati in Italia 316.010

o   2006: 585.496, di cui immigrati 211.721, nati in Italia 373.775

o   2007: 665.625, di cui immigrati 227.801, nati in Italia 437.824

o   2008: 767.060, di cui immigrati 256.764, nati in Italia 510.296

o   2009: 862.453, di cui immigrati 275.048, nati in Italia 587.405

o   2010: 933.693, di cui immigrati 268.206, nati in Italia 665.487

      Minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia (dati, lievemente diversi dai precedenti, da Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni):

o   2002: 353.139

o   2003: 412.432

o   2004: 501.792

o   2005: 585.496, di cui nati in Italia 398.205

o   2006: 665.625, di cui nati in Italia 457.345

o   2007: 767.060, di cui nati in Italia 518.700

o   2008: 862.453, di cui nati in Italia 572.720

o   2009: 932.675, di cui nati in Italia 650.802

o   2010: 993.238, di cui nati in Italia 730.063

      Percentuale di minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia su popolazione straniera e totale dei minori (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni):

o   2001: 19,0% degli stranieri; 2,8% dei minori

o   2002: 21,3% degli stranieri; 2,9% dei minori

o   2003: 22,8% degli stranieri; 3,6% dei minori (0-5 anni: 9,4%; 6-13 anni: 6,1%; 14-17 anni: 2,6%)

o   2004: 20,7% degli stranieri; 4,2% dei minori (0-5 anni: 10,8%; 6-13 anni: 7,1%; 14-17 anni: 3,2%)

o   2005: 20,9% degli stranieri; 5,0% dei minori (0-5 anni: 13,0%; 6-13 anni: 8,6%; 14-17 anni: 3,8%)

o   2006: 21,9% degli stranieri; 5,9% dei minori (0-5 anni: 14,9%; 6-13 anni: 10,2%; 14-17 anni: 4,5%)

o   2007: 22,6% degli stranieri; 6,6% dei minori (0-5 anni: 16,7%; 6-13 anni: 11,6%; 14-17 anni: 5,1%)

o   2008: 22,3% degli stranieri; 7,5% dei minori (0-5 anni: 18,6%; 6-13 anni: 13,3%; 14-17 anni: 5,6%)

o   2009: 22,2% degli stranieri; 8,4% dei minori (0-5 anni: 20,8%; 6-13 anni: 14,9%; 14-17 anni: 6,4%)

o   2010: 22,0% degli stranieri; 9,1% dei minori (0-5 anni: 22,8%; 6-13 anni: 16,0%; 14-17 anni: 7,1%)

o   2011: 21,7% degli stranieri; 9,7% dei minori (0-5 anni: 24,4%; 6-13 anni: 16,9%; 14-17 anni: 7,9%)

      Percentuale di minori nati in Italia da almeno un genitore straniero (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)):

o   2000: 6,7% (solo madre straniera: 1,7%; solo padre straniero: 0,5%)

o   2001: 7,3% (solo madre straniera: 1,8%; solo padre straniero: 0,6%)

o   2002: 8,1% (solo madre straniera: 2,0%; solo padre straniero: 0,6%)

o   2003: 9,1% (solo madre straniera: 2,4%; solo padre straniero: 0,7%)

o   2004: 11,7% (solo madre straniera: 2,6%; solo padre straniero: 0,7%)

o   2005: 12,9% (solo madre straniera: 2,9%; solo padre straniero: 0,8%)

o   2006: 14,1% (solo madre straniera: 3,2%; solo padre straniero: 0,8%)

o   2007: 15,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,9%)

o   2008: 16,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,8%)

o   2009: 17,8% (solo madre straniera: 3,6%; solo padre straniero: 0,8%)

o   2010: 18,4% (solo madre straniera: 3,8%; solo padre straniero: 1,0%)

o   2011: 19,4% (solo madre straniera: 3,9%; solo padre straniero: 1,0%)

o   2012: 20,1%

o   2013: 20,2%

      Minori scomparsi dall'1/1/1974 al 31/12/2011 ancora da ricercare (da Relazione Mininterno sulle persone scomparse):

o   stranieri: 8.632 (+807 rispetto al 31/12/2010), di cui per

  allontanamento da istituto o comunita': 2.911 (+731 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.056 nella fascia 15-17 anni

  allontanamento volontario: 727 (+73 rispetto al 31/12/2010), di cui 514 nella fascia 15-17 anni

  motivo non determinato: 4.855 (-23 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.741 nella fascia 15-17 anni

  possibile reato subito: 12 (+1 rispetto al 31/12/2010)

  possibili disturbi psicologici: 3 (+1 rispetto al 31/12/2010)

  sottrazione da congiunto: 124 (+24 rispetto al 31/12/2010)

o   italiani: 1.687 (+2 rispetto al 31/12/2010), di cui per

  allontanamento da istituto o comunita': 433 (+38 rispetto al 31/12/2010)

  allontanamento volontario: 283 (+0 rispetto al 31/12/2010)

  motivo non determinato: 811 (-43 rispetto al 31/12/2010)

  possibile reato subito: 10 (+1 rispetto al 31/12/2010)

  possibili disturbi psicologici: 4 (+3 rispetto al 31/12/2010)

  sottrazione da congiunto: 146 (+3 rispetto al 31/12/2010)

      Minori stranieri scomparsi dall'1/1/1974 al 30/6/2014 ancora da ricercare (da Relazione Mininterno sulle persone scomparse 2014): 13.404

      Minori stranieri scomparsi dall'1/1/1974 al 31/12/2015 ancora da ricercare (da Relazione Mininterno sulle persone scomparse 2015): 19.328

      Minori entrati in Italia nel 2011 sulla base di programmi solidaristici:

o   2011 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri): 17.823 (Bielorussia 12.729, Ucraina 3.060, Bosnia-Eerzegovina 737, Federazione Russa 560, Algeria 333, Kazakhistan 160, Serbia-Montenegro 105, Giappone 42, Moldavia 31, Croazia 29, Macedonia 27, Brasile 9, Bulgaria 1)

o   2012 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2013): 15.957 (Bielorussia 11.438, Ucraina 2.619, Bosnia-Eerzegovina 643, Federazione Russa 539, Algeria-Sharawi 335, Kazakhistan 156, Serbia 110, Moldavia 37, Macedonia 36, Giappone 34, Afghanistan 10)

o   2013 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 13.095 (Bielorussia 9.480, Ucraina 1.956, Bosnia-Eerzegovina 457, Federazione Russa 435, Algeria-Sharawi 306, Kazakhistan 179, Serbia 116, Moldavia 35, Macedonia 37, Giappone 42, Afghanistan 9)

o   2014 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 11.946 (Bielorussia 8.682, Ucraina 1.653, Bosnia-Eerzegovina 532, Federazione Russa 339, Algeria-Sharawi 304, Kazakhistan 160, Serbia 72, Moldavia 38, Macedonia 35, Giappone 47, Afghanistan 0)

o   2015 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 10.800 (Bielorussia 7.829, Ucraina 1.623, Bosnia-Eerzegovina 582, Federazione Russa 216, Algeria-Sharawi 225, Kazakhistan 125, Serbia 51, Moldavia 61, Macedonia 32, Giappone 42, Afghanistan 0)

      Minori a rischio di poverta', nel 2011, a seconda della nazionalita' dei genitori (da Rapp. Eurostat sul rischio di poverta'): entrambi i genitori italiani, 24,4%; almeno un genitore straniero, 33,5%

 

      Minori in carico agli Uffici di serivzio sociale per i minorenni (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

  2002: italiani 10.811, stranieri 3.233

  2003: italiani 10.820, stranieri 3.276

  2004: italiani 10.501, stranieri 3.391

  2005: italiani 10.429, stranieri 3.472

  2006: italiani 9.970, stranieri 3.096

  2007: italiani 11.772, stranieri 2.972

  2008: italiani 14.397, stranieri 3.217

  2009: italiani 15.480, stranieri 3.405

  2010: italiani 15.672, stranieri 2.691

  2011: italiani 16.884, stranieri 3.273

  2012: italiani 16.547, stranieri 3.771

  2013: italiani 16.222, stranieri 3.991

  2014: italiani 15.940, stranieri 4.255

  2015: italiani 15.913, stranieri 4.625

o   per nazionalita', nel 2015:

  Italia: 15.913

  Romania: 1.001

  Marocco: 718

  Albania: 473

  Tunisia: 235

  Bosnia-Erzegovina: 191

  Croazia: 172

  Egitto: 170

  Serbia: 154

  Macedonia: 105

  Moldova: 104

      Ingressi di minori nei Centri di prima accoglienza (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

  2002: italiani 1.561, stranieri 1.952

  2003: italiani 1.532, stranieri 1.990

  2004: italiani 1.587, stranieri 2.279

  2005: italiani 1.540, stranieri 2.115

  2006: italiani 1.480, stranieri 2.025

  2007: italiani 1.545, stranieri 1.840

  2008: italiani 1.547, stranieri 1.361

  2009: italiani 1.494, stranieri 928

  2010: italiani 1.423, stranieri 830

  2011: italiani 1.412, stranieri 931

  2012: italiani 1.256, stranieri 937

  2013: italiani 1.018, stranieri 1.002

  2014: italiani 727, stranieri 821

  2015: italiani 653, stranieri 785

o   per nazionalita', nel 2015:

  Italia: 653

  Romania: 202

  Croazia: 96

  Bosnia-Erzegovina: 82

  Serbia: 78

  Egitto: 63

  Marocco: 57

  Albania: 42

  Tunisia: 37

  Gambia: 10

  Senegal: 9

  Moldova: 9

      Collocamenti di minori in comunita' (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

  2002: italiani 669, stranieri 556

  2003: italiani 704, stranieri 633

  2004: italiani 823, stranieri 865

  2005: italiani 878, stranieri 922

  2006: italiani 968, stranieri 804

  2007: italiani 1.102, stranieri 794

  2008: italiani 1.195, stranieri 770

  2009: italiani 1.212, stranieri 613

  2010: italiani 1.248, stranieri 573

  2011: italiani 1.297, stranieri 629

  2012: italiani 1.285, stranieri 753

  2013: italiani 1.189, stranieri 705

  2014: italiani 979, stranieri 737

  2015: italiani 920, stranieri 768

o   per nazionalita', nel 2015:

  Italia: 920

  Romania: 168

  Marocco: 116

  Croazia: 61

  Albania: 57

  Bosnia-Erzegovina: 53

  Serbia: 52

  Egitto: 47

  Tunisia: 39

  Senegal: 15

  Moldova: 13

      Ingressi di minori negli istituti penali per minorenni (Rapp. Mingiustizia 2016 minorenni in carico):

o   per anno:

  2002: italiani 630, stranieri 846

  2003: italiani 686, stranieri 895

  2004: italiani 629, stranieri 965

  2005: italiani 603, stranieri 886

  2006: italiani 581, stranieri 781

  2007: italiani 645, stranieri 692

  2008: italiani 694, stranieri 653

  2009: italiani 699, stranieri 523

  2010: italiani 713, stranieri 459

  2011: italiani 735, stranieri 511

  2012: italiani 667, stranieri 585

  2013: italiani 653, stranieri 548

  2014: italiani 523, stranieri 469

  2015: italiani 506, stranieri 562

o   per nazionalita', nel 2015:

  Italia: 506

  Romania: 124

  Marocco: 69

  Croazia: 64

  Bosnia-Erzegovina: 55

  Serbia: 42

  Egitto: 41

  Tunisia: 35

  Albania: 34

  Senegal: 15

  Moldova: 10

 

 

Possibilita' di ingresso di minori stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

      Motivi di ingresso del minore straniero, presi in esame in modo specifico dalla normativa:

o   per ricongiungimento con genitore straniero

o   per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007); Trib. Vicenza: ai fini del riconoscimento del diritto di circolazione e di soggiorno dei figli adottivi di un neo-italiano (nella fattispecie, nato in Ghana), la qualita' di familiare, che, secondo la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, comprende anche le relazioni adottive o la sottoposizione del minore alla custodia di un tutore legale permanente, va accertata senza riguardo al fatto che l'adozione abbia avuto luogo secondo le norme italiane sull'adozione internazionale, dovendosi solo accertare se il minore sia da considerare familiare secondo l'ordinamento comunitario, pur, ovviamente, nel rispetto dei principi di ordine pubblico italiano (nella fattispecie, le due minori risultano regolarmente adottate secondo il diritto dello Stato del Ghana, a seguito di un procedimento amministrativo giurisdizionale instaurato mediante domanda giudiziale di adozione, cui ha fatto seguito relazione dei Servizi sociali, con affidavit per l'accertamento della morte dei genitori biologici, visita medica, relazione sanitaria, relazione sulla famiglia aspirante all'adozione nulla-osta del Dipartimento della Previdenza sociale, e provvedimento di adozione firmato dal Giudice del Tribunale distrettuale; inoltre, esse sono a carico del ricorrente, che provvede costantemente ad inviare loro rimesse)

o   per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); nota: Sent. Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento quando l'affidatario sia italiano, dal momento che in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L. 184/1983 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah); illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del ricongiungimento (Trib. Genova e Corte d'App. Genova); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito" (nello stesso senso, Sent. Cass. 1843/2015), e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)

o   al seguito di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)

o   per richiesta di protezione internazionale

o   per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o   per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio (solo se di eta > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o   per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di eta > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita di mezzi)

o   per esercizio di attivita sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o   nellambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

      Il rilascio di qualunque tipo di visto per i minori stranieri in possesso dei requisiti e' condizionato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[149] che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011)

      TAR Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso

 

 

Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta' (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore straniero e inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni), e salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi

      Note:

o   sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o   sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[150], e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

o   Trib. Sassari: l'applicabilita' anche ai minorenni dell'espulsione ex art. 3 L. 155/2005 appare controversa e potrebbe ritenersi consentita soltanto presumendo che, nonostante il tenore letterale della norma, l'articolo in questione abbia inteso introdurre, in realta', una previsione di espulsione (per prevenzione di terrorismo) riconducibile alla categoria piu' ampia dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato gia' previsti da art. 13 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e quindi ricompresa nell'ipotesi di deroga al generale divieto di espulsione dello straniero minorenne

      Il respingimento e l'espulsione di minori e di componenti di famiglie monoparentali con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in modo incomprensibile, "nonche' dei minori") sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare (L. 129/2011)

      Nota: limiti al respingimento del minore non sono disciplinati espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006: Belgio condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il respingimento tra i provvedimenti che potrebbero impropriamente essere adottati a carico del minorenne non riconosciuto come tale

      Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di minori non accompagnati (a seguito di procedure inadeguate di screening dell'eta')

      Trib. Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, dato che la legge prevede per lui la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, Decr. GIP Bari); e' esclusa anche l'imputabilita' del minore per ingresso illegale, se questo e' avvenuto con esibizione di documenti falsi, perche' di tale fatto e' responsabile chi esercitava su di lui la patria potesta'; soggettivamente, poi, il minore non e' colpevole, a causa dell'incapacita' di comprendere l'antigiuridicita' del suo comportamento, date le condizioni di origine e il fatto che il comportamento in questione non produce lesione di beni primari quali la vita o l'integrita' fisica altrui

      Nota: in base al D. Lgs. 30/2007 (come modificato da D. Lgs. 32/2008), il minore straniero familiare di cittadino italiano o comunitario puo' essere allontanato (con provvedimento adottato dal Ministro dell'interno) anche per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non tali da configurare il pericolo per la sicurezza dello Stato o (con provvedimento adottato dal Prefetto) per il venir meno dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno; in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe discendere, pero', l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli previste per il generico minore straniero; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

o   presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o   Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

      La minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988); il Giudice di pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di Brindisi per alcuni stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione); TAR Lazio: sospeso il provvedimento di dimissioni dal centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, adottato a seguito di accertamento dell'eta', sulla base del fatto che tale accertamento non e' in grado di dare assoluta certezza in ordine all'eta' effettiva dell'interessato; comunicato Stranieriinitalia: il Giudice di Pace di Roma ha annullato un provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza l'eta' dei ricorrenti

      Con DPCM, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche; nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, o in caso di esito incerto della procedura di determinazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la minore eta' e' presunta (D. Lgs. 24/2014)

      Nota: attualmente l'accertamento dell'eta' e' effettuato preferibilmente mediante radiografia del polso; e' stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale allo scopo di pervenire ad una procedura da applicare uniformemente sul territorio nazionale nel pieno il rispetto della salute, della dignita' e dei diritti dei minori stranieri (Risposta del Sottosegretario all'interno ad interrogazione parlamentare); presentato dal Mininterno uno studio su Nuovi approcci per l'accertamento dell'eta' (da Newsletter FEI 7/2010); pubblicato anche, nel Giugno 2009, un Protocollo Minlavoro su Determinazione dell'eta' nei minori non accompagnati (riportato da Nota Save the Children), che prevede:

o   con leta' deve essere indicato il margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'

o   occorre perseguire il maggiore interesse della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia

o   l'accertamento dell'eta' deve essere eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria

o   deve avere un'importanza centrale la visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire l'indicazione dell'eta'

      Nota: secondo il Rapp. EASO sull'accertamento dell'eta' in Europa, l'accertamento dell'eta' si basa, in Italia, sui seguenti elementi: documenti presentati, intervista mirata, radiografia delle ossa del polso e del collo e della dentatura, osservazione della dentatura

      Protocollo Conferenza Regioni e Province autonome sull'accertamento dell'eta':

o   il Protocollo per laccertamento dell'eta' dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale, trasmesso dal Minlavoro al Mininterno nell'aprile 2009, prevede alcuni principi fondamentali volti a garantire il rispetto dei diritti dei minori nel caso in cui la valutazione dell?et sia sottoposta ad accertamenti tramite procedure mediche, tra cui:

  l'approccio multidisciplinare e multidimensionale

  l'obbligo di indicazione del margine di errore e presunzione della minore eta' in caso di dubbio

  il superiore interesse del minore come finalita' principale

  la disposizione dell'accertamento dell'eta' da parte dell'Autorita' giudiziaria

  la formazione e l'aggiornamento continuo dei professionisti incaricati, tale da garantire la minore variabilita' possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia

  la centralita' delle figure del pediatra e del mediatore interculturale

  il ricorso in via prioritaria a strutture sanitarie pubbliche

  la previsione che i contenuti del Protocollo stesso vengano aggiornati almeno ogni 3 anni, mantenendo fermo comunque l'approccio multidimensionale

o   si procede ad un aggiornamento del Protocollo elaborato nel 2009

o   presupposti per l'accertamento dell'eta'

  l'accertamento e' disposto come extrema ratio e solo nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta'

  se l'interessato e' in possesso di un documento di identita', anche scaduto, o di un documento di riconoscimento munito di fotografia, da cui risulti la minore eta', non possono essere disposti accertamenti, salvo sussistano dubbi sulla autenticita' dei documenti

  documenti diversi dai documenti di identita' o di riconoscimento (ad esempio, certificato di nascita privo di fotografia), pur non rappresentando prove certe, costituiscono principi di prova e come tali devono essere considerati nel valutare l'opportunita' di disporre accertamenti socio-sanitari

o   l'accertamento dell'eta' deve essere condotto attraverso le procedure meno invasive

o   in tutte le fasi dell'accertamento dell'eta' devono essere garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione

o   accoglienza ed identificazione del presunto minore:

  prima di procedere all'identificazione del presunto minore e' indispensabile che egli riceva l'assistenza strettamente necessaria per riacquistare le proprie energie fisiche e mentali in modo tale da essere messo nelle condizioni fisiche e mentali per poter comprendere quanto gli viene richiesto e rendere corrette dichiarazioni

  ai fini dell'identificazione del presunto minore, l'Autorita' di Pubblica sicurezza, attraverso l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto in una lingua che l'interessato possa capire, tenendo conto anche del suo grado di sviluppo, fornisce al presunto minore informazioni circa l'importanza di dichiarare corrette generalita' (esplicitando giorno, mese e anno di nascita) e sulle conseguenze, anche penali, di una dichiarazione di false generalita'

  viene chiesto al presunto minore di

-       dichiarare le proprie generalita' (nome, cognome, nazionalita', giorno, mese e anno di nascita)

-       esibire un documento di identita', se ne e' in possesso

-       indicare se, tra gli altri migranti eventualmente presenti, vi siano familiari

  se al termine del colloquio volto a raccogliere informazioni relative ai dati biografici e sociali, emergono dubbi fondati circa la maggiore o minore eta' dichiarata dal presunto minore, si procede ad accertamenti volti all'identificazione del minore, secondo le modalita' previste dalla legge

  l'Autorita' di Pubblica sicurezza verifica con il presunto minore la possibilita' di ottenere documenti idonei a accertarne l'identit e, nel caso non si tratti di potenziale richiedente asilo, rivolgendosi alle autorita' consolari del paese di origine dello stesso

  se, anche al termine di tali ricerche, continuano a sussistere dubbi fondati circa l'eta' dichiarata dal presunto minore, l'Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di polizia) chiede all'Autorita' giudiziaria di disporre l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta'

  nel corso degli accertamenti il presunto minore sara' assistito e protetto come fosse un minore, in applicazione del principio del beneficio del dubbio

o   tutela legale, informazione e assenso informato:

  prima dell'avvio dell'accertamento, dal momento che i minori non accompagnati sono privi di rappresentanza legale, l'Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di polizia), da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore; il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della nomina

  l'Autorita' giudiziaria, su richiesta motivata delle Autorita' di Pubblica sicurezza (o delle Forze di Polizia), concede l'autorizzazione ad effettuare la procedura socio-sanitaria, indicando chi esercita i poteri tutelari, al fine di assicurare il conseguimento del superiore interesse del minore; il presunto minore, ne e' informato in una lingua che possa capire ed in conformita' con il suo grado di maturita', con l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto pertinente quando disponibile

  e' necessario acquisire l'assenso del presunto minore e di chi esercita i poteri tutelari (in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) con l'ausilio di un mediatore interculturale (o, eventualmente, di un interprete) e di materiale scritto pertinente quando disponibile

  in particolare, il presunto minore viene informato, in una lingua che possa capire ed in conformita' con il suo grado presunto di maturita' e livello di alfabetizzazione, circa

-       il fatto che la sua eta' sara' determinata mediante una specifica procedura sanitaria

-       la natura della procedura, i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze del risultato

-       le conseguenze di un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tale procedura

-       il diritto ad essere ascoltato in merito ai motivi di un suo eventuale rifiuto

  in caso di rifiuto del presunto minore a sottoporsi alla valutazione socio-sanitaria per l'accertamento dell'eta', l'Autorita' di Pubblica sicurezza ne da' comunicazione scritta all'Autorita' giudiziaria che da' disposizioni in merito agli opportuni provvedimenti

o   protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta':

  il protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' si svolge presso strutture pubbliche dei SSR secondo le rispettive organizzazioni territoriali dei SSR (ad esempio, Casa della salute, Consultorio familiare, Reparto di pediatria, Dipartimento materno-infantile, Servizi per l'eta' evolutiva, Distretto sanitario)

  il protocollo e' condotto da equipe multidisciplinari funzionali appositamente individuate e formate, composte da professionisti (esperti e consapevoli delle specificita' relative all'origine geografica e culturale del minore) del Servizio Sanitario:

-       un assistente sociale

-       un pediatra con competenze auxologiche

-       uno psicologo dell'eta' evolutiva e/o un neuropsichiatra infantile

-       un mediatore interculturale

  la procedura prevede

-       colloquio sociale: articolato in modo tale da comprendere la storia e la biografia personale, familiare e sociale del minore; se nel corso del colloquio si evincono elementi certi circa la minore eta' non si procede alla fasi successive

-       visita pediatrica-auxologica: svolta nel rispetto del presunto minore, comprende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'eta'; il pediatra-auxologo, a completamento della valutazione, con le dovute cautele per la sensibilita' del presunto minore, nel rispetto del suo genere e sesso, cultura e religione, puo' anche effettuare una valutazione dello sviluppo puberale, avendo chiesto ed ottenuto il suo assenso

-       valutazione neuropsichiatrica/psicologica: viene effettuata attraverso un colloquio approfondito, tenendo presente che attualmente non sono disponibili test psicologici specifici per valutare il livello di maturazione psicologica del presunto minore straniero; il colloquio viene condotto dallo psicologo dell'eta' evolutiva o dal neuropsichiatra infantile (o da entrambi, in successione, se lo si ritiene necessario) ed organizzato con una modalita' di raccolta standardizzata di informazioni attraverso un'intervista semistrutturata al fine di ridurre la variabilita' data dal giudizio soggettivo dell'operatore e svolta in condizioni tali da potere avere la massima collaborazione da parte del soggetto in esame

  relazione olistica multidisciplinare:

-       a seguito della procedura socio-sanitaria di accertamento dell'eta' viene redatta una relazione sanitaria, olistica multidisciplinare, seguendo il formato standard, che comprende l'indicazione dell'eta' presunta con un valore minimo e un valore massimo derivanti dalla variabilita' biologica e dalle metodiche utilizzate dall'equipe

-       la relazione olistica multidisciplinare con il relativo esito riguardante la valutazione dell'eta' anagrafica deve essere trasmessa all'Autorita' di Pubblica sicurezza, all'Autorita' giudiziaria competente, ai Servizi minorili della giustizia (quando il soggetto sia sottoposto a procedimento penale e l'accertamento venga effettuato ai sensi di art. 8 DPR 448/1988)

-       il protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' si deve concludere entro 72 ore dall'autorizzazione a procedere dell'Autorita' giudiziaria; fino al completamento dell'identificazione e del protocollo di accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', al presunto minore devono essere applicate tutte le misure previste in materia di protezione dei minori

-       il provvedimento di attribuzione dell'eta' da parte dell'Autorita' giudiziaria e copia della relazione olistica multidisciplinare tradotta in una lingua comprensibile al soggetto valutato, devono essere notificati da parte dell'Autorita' di Pubblica sicurezza allo stesso soggetto con l'indicazione delle modalita' di impugnazione

-       qualora, anche dopo la procedura, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto in termini legali

-       al fine di evitare di ripetere la procedura di accertamento dell'eta' in eventuali occasioni successive, l'informazione relativa all'accertamento svolto e alla minore eta' attribuita deve affluire nella banca dati del Sistema informativo minori istituita ai sensi dell'art. 4 DPCM 535/1999

  ogni 3 anni il protocollo olistico multidisciplinare di accertamento dell'eta' viene aggiornato anche attraverso il contributo della comunita' scientifica

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna Regione e Provincia autonoma si impegna a:

  comunicare al Minsalute il nominativo del Referente regionale del SSR con il compito di coordinare e monitorare l'implementazione del protocollo nel proprio territorio

  comunicare consensualmente al Referente regionale e al Minsalute l'elenco nominativo dei professionisti del SSR competenti (selezionati tramite curriculum vitae), componenti le equipes multidisciplinari: assistenti sociali, pediatri- auxologi, psicologi dell'eta' evolutiva, neuropsichiatri infantili, mediatori interculturali (selezionati in base alla qualifica e/o alla documentata esperienza sul campo); tale elenco e' aggiornato e trasmesso ogni anno dal Referente regionale al Minsalute; i professionisti sono destinatari di formazione congiunta e integrata ad hoc ed aggiornamento continuo

  comunicare al Minsalute, al Mininterno, alle Autorita' di Pubblica sicurezza, alle Autorita' giudiziarie territorialmente competenti, ai Centri per la giustizia minorile e ai Servizi minorili che insistono nel territorio, ai Comuni capoluogo di Provincia e al Garante regionale per l'infanzia i luoghi di operativita' e i riferimenti delle equipe, la cui numerosita' e distribuzione geografica per territori analoghi alla Provincia/Prefettura saranno individuate in base alle caratteristiche e alla incidenza del fenomeno dei minori non accompagnati nel territorio regionale, noncha' le modalita' di attuazione del protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento dell'eta'

o   per i presunti minori non accompagnati, in considerazione del fatto che, ai sensi di legge, fino al termine delle fasi di identificazione e della eventuale procedura per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', essi devono essere considerati minori a tutti gli effetti, dal momento della segnalazione sul territorio italiano, si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel piu' breve tempo possibile, il minore e' assistito come Straniero Temporaneamente Presente (STP) o Europeo Non Iscritto (ENI o codice equivalente); il minore, fintanto che non produca reddito (ad esempio, attraverso eventuali contratti di avviamento al lavoro o borse lavoro) e' esentato dalla partecipazione alla spesa

o   al termine dell'intera procedura di identificazione, accertato che si tratti di minore, si procede al rilascio immediato di un permesso di soggiorno per minore eta', se il minore e' straniero, o, di un documento valido per la presenza in Italia, se e' cittadino UE

o   dal momento che, fino all'avvenuto accertamento dell'eta' i presunti minori devono essere considerati minori a tutti gli effetti, gli oneri per l'accertamento dell'eta' sono a carico dello Stato

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento e' dettagliato ed avviato il Programma nazionale di formazione continua (da realizzarsi, per gli operatori socio-sanitari e mediatori interculturali dei SSR, con il finanziamento reso annualmente disponibile da parte dei SSR all'INMP, e, per gli altri professionisti, con quello reso dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza coinvolte nella attuazione del Protocollo)

o   entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente provvedimento si istituisce presso La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un Comitato tecnico congiunto Amministrazioni centrali interessate-Regioni (composto da membri del Tavolo interregionale della Commissione Salute, referenti dei Ministeri Salute, Interno, Giustizia, Lavoro Politiche Sociali, Esteri, SIMM, INMP, Save the Children, UNHCR, Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza) per effettuare il monitoraggio dell'attuazione della Procedura

      Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia; se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali (art. 90 co. 2-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

      Gdp Ravenna: a fronte di un certificato di nascita dal quale si ricavi la minore eta' dello straniero e per il quale non sussistano elementi che lo facciano ritenere falso o contraffatto, il risultato dell'esame auxologico (fondato sull'analisi dello sviluppo osseo) non e' sufficiente a far considerare maggiorenne lo straniero stesso, dato il margine di incertezza intrinseco in tale esame; nello stesso senso, Gdp Genova: documenti di identita' fanno fede, ai fini della determinazione dell'eta' dello straniero, fino a prova contraria, non potendosi considerare sufficiente una radiografia cui non sia seguita una perizia auxologica

      Sent. Cons. Stato 160/2015: al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla accertata maggiore eta' dell'appellante, occorre acquisire agli atti del giudizio dalla questura tutta la documentazione relativa all'esame auxologico cui egli e' stato sottoposto ed il cui esito e' stato posto a base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio

      Trib. Torino: assolve l'imputato dal reato di falsa dichiarazione in relazione alle proprie generalita', sulla base delle considerazioni seguenti, in linea col Parere Consiglio superiore di sanita' 25/2/2009 (e in contrasto con l'orientamento della Cassazione),:

o   non e' noto ad oggi un singolo metodo in grado di stimare con esattezza assoluta l'eta' cronologica di un individuo

o   con l'eta' cronologica deve essere sempre indicato il margine di errore

o   l'accertamento dell'eta' anagrafica di un individuo dovrebbe essere l'esito di una valutazione integrata dei dati risultanti della rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall'esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stato di dentizione), svolto da un pediatra: non si puo' prescindere infatti da una visita pediatrica nel corso della quale, presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, vegano rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'eta', avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi piu' prossimi

o   le indagini radiografiche consentono di collocare l'eta' dell'individuo entro un intervallo la cui ampiezza (dell'ordine dell'anno) e' inevitabilmente determinata da vari fattori, legati

  al grado di variabilita' presente nella popolazione di riferimento, associata al grado di maturazione scheletrica, sessuale e psicologica, determinato da componenti soggettive, legate a fattori di tipo genetico, etnico, dal tipo di alimnentazione, dal livello socio-economico ed in relazione presenza di patologie o di esiti di patologie

  allo strumento di misurazione, caratterizzato da un errore di misurazione

  alla variabilit' interosservatore, che puo' essere sensibilmente modificata dalla standardizzazione dei parametri e dei criteri di misurazione o valutazione, dal grado di esperienza dell'operatore e dall'utilizzo di atlanti di riferimento

o   l'esito dell'accertamento radiologico, quantomeno nei termini in cui esso e' stato effettuato nel caso considerato, non consente di escludere che nel caso individuale dell'imputato possa essere emerso un margine di errore di consistenza tale da escludere che, contrariamente a quanto contestato, egli sia davvero minorenne (essendo quello della minore o maggiore eta' l'unico punto di interesse davanti al Tribunale, ed essendo nel caso in esame irrilevante stabilire se siano vere o false le generalita' declinate)

      Trib. Torino: le indagini radiografiche, se non integrate da un esame complessivo condotto nell'ambito di una visita pediatrica, non consentono di valutare l'eta' dell'individuo con un'incertezza inferiore all'anno

      il Giudice di Pace di Roma ha annullato un provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza l'eta' dei ricorrenti (comunicato Stranieriinitalia)

      Gdp Roma: annullata l'espulsione di cittadino egiziano di 18 anni compiuti, in quanto trova applicazione anche in Italia la normativa egiziana secondo cui la maggiore eta' viene raggiunta al 21-esimo anno

      Trib. Roma: annullato il diniego del visto per ricongiungimento fondato sull'esito di un accertamento di eta' (in base al quale l'interessato sarebbe maggiorenne) basato sull'esame radiografico del polso, effettuato in assenza di un pediatra e di un mediatore culturale, e privo dell'indicazione dei margini di errore; in presenza di documenti da cui si ricava la minore eta' dell'interessato, la minore eta' deve essere presunta

      Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo il provvedimento di annullamento del permesso rilasciato a uno straniero, in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e' arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami auxologici); l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato

      Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una eta' di almeno 18 anni (nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore "valutazione integrata e multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identita' prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente; nota: il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore

      Gdp Roma: nullo il provvedimento di espulsione di uno straniero la cui eta', all'esame auxologico, risulti compatibile con quella di un diciassettenne

      Trib. Firenze: assolto, per insussistenza del reato di falso ideologico, uno straniero che ha dichiarato di essere minorenne, producendo un documento di identita' attestante la sua minore eta', e che e' risultato probabilmente maggiorenne dall'esame radiologico del polso; ogni accertamento di natura tecnica e' affetto infatti da una certa incertezza che, nel caso in specie, non risulta contenuta in misura tale da potersi escludere l'eta' minore (il radiologo non indica l'intervallo in cui dovrebbe collocarsi l'eta' dell'interessato, non specifica i parametri di riferimento presi in considerazione, in particolare rispetto alla razza di appartenenza e si limita ad affermare che l'interessato "potrebbe essere maggiorenne"); nota: nella sentenza, si cita, in senso contrario, Sent. Cass. 16946/2015, secondo cui, in tema di accertamento dell'eta' dell'indagato, debbono necessariamente cedere agli esiti degli esami radiografici le risultanze di un documento di cui non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente, indipendentemente da una formale contestazione di falsita', tanto piu' quando promani da una autorita' estera (come nel caso del passaporto), non evidenziandosene la certa provenienza

      Comunicato Yo Migro: si segnala che e' stato stipulato un protocollo tra Comune di Roma e Tribuale per i minorenni per consentire che i minori gi dichiarati tali da una struttura ospedaliera pubblica vengano sottoposti a una nuova visita senza che nei confronti del singolo ragazzo sia stato emanato un ordine della magistratura: viene considerato sufficiente quello emanato dalle forze dellordine, su impulso del Comune di Roma; Comunicato ASGI: si censura il comportamento del Comune di Roma, che continua ad ordinare ai minori bengalesi, ospiti nelle sue strutture, di sottoporsi a un secondo accertamento dell'eta' presso l'Ospedale Militare del Celio; Comunicato Asgi: le associazioni Yo Migro e Laboratorio 53 segnalano il perdurare del comportamento del Comune di Roma

      Le associazioni Antigone e ASGI esprimono forte preoccupazione per la prassi adottata dalle autorita' italiane di trattenere presso le carceri (in particolare, presso la Casa Circondariale di Regina Coeli) e i CIE potenziali richiedenti asilo, anche minorenni (in particolare, somali), per le procedure di identificazione e di accertamento dell'eta' (comunicato ASGI)

      Competente a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta e' la Sezione di Corte di Appello per i minorenni (Sent. Corte Cost. 310/2008)

      Sent. Cass. 41642/2013: l'assenza, nell'ordinamento straniero, di norme a tutela dei figli in tenera eta' di detenute madri preclude l'estradizione (la sentenza osserva come art. 18 L. 69/2005 vieti addirittura la consegna, nell'ambito del mandato di arresto europeo, della madre con prole convivente di eta' inferiore a 3 anni)

      Sent. Cass. 13440/2016: in presenza di una richiesta di estradizione riguardante una madre convivente con prole in tenera eta', e' obbligo della Corte territoriale accertare, anche chiedendo informazioni alle autorita' del Paese istante, la disciplina dello Stato richiedente in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri detenute con prole infantile; e', infatti, parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino, tanto che art. 18 lett. s L. 69/2005, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede il divieto della consegna della madre con prole convivente di eta' inferiore ai 3 anni

 

 

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore straniero e

o   in stato di abbandono, se e privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace

o   non accompagnato, se e privo di assistenza e rappresentanza (nota: si richiede che sussistano entrambe le condizioni) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per laffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale; note:

  nel senso dell'estensione della nozione di minore accompagnato al caso dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia, coerenti con Sent. Corte Cost. 198/2003)

  Linee guida del Comitato minori: il minore e accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di affidamento del minore alla sorella)

  TAR Piemonte: la condizione di minore non accompagnato non e' cristallizzata al momento dell'ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto; nelle ipotesi di cui agli art. 2 e 4 L. 184/1983 questo tipo di protezione puo' considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l'inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l'assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari

 

      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: la rinuncia alla responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[151] effettuata all'estero non e' riconosciuta (art. 23 Regolamento CE n. 2201/2003) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il suo riconoscimento e' manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro cui esso e' richiesto

 

      Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento di paternita' da parte di cittadini italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:

o   gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[152] non riconosciuto dall'altro genitore

o   il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o   nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

 

      Presentato il disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja 19/10/1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori; gli Stati membri dell'Unione europea sono stati autorizzati a firmare la Convenzione dalla Decisione 2003/93/CE del Consiglio europeo, e a ratificarla dalla Decisione 2008/431/CE del Consiglio europeo; principali contenuti:

o   l'Unione europea conserva la competenza esclusiva per le disposizioni della convenzione che sono parte della normativa relativa alla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale (Regolamento CE n. 2201/2003); gli Stati membri continueranno ad applicare il diritto comunitario nell'ambito dell'Unione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro relative alla convenzione

o   la convenzione si applica ai minori di eta' inferiore a 18 anni, per determinare

  lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni

  la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza

  la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale

  il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti

  la cooperazione tra gli Stati contraenti

o   le misure di protezione di un minore riguardano:

  la responsabilita' genitoriale

  il diritto di affidamento

  la tutela

  la rappresentanza del minore

  il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza

  la supervisione delle cure fornite al minore

  l'amministrazione dei beni del minore

o   in generale, lo Stato contraente di residenza abituale del minore e' competente ad adottare misure di protezione; per i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale o per i minori la cui residenza abituale non puo' essere accertata, la competenza e' esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare

o   eccezionalmente, quando si ritenga che un altro Stato sia piu' adatto a valutare l'interesse superiore del minore, tale Stato puo' assumere la competenza; nei casi di urgenza, e' competente ad adottare le misure di protezione necessarie lo Stato sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni

o   nell'esercizio della competenza lo Stato contraente applica la propria legge; in via eccezionale, esso puo' applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, tenuto conto dell'interesse superiore del minore; la legge individuata dalla Convenzione puo' non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore

o   le misure adottate da uno Stato contraente per proteggere un minore o i suoi beni sono riconosciute in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento puo' essere negato in casi particolari, individuati dalla Convenzione; le misure di protezione dichiarate esecutive in un altro Stato sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dallo stesso e conformemente alla propria legge

 

      Ord. Cass. 1807/2014: ai fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori, il luogo di residenza abituale del minore deve essere inteso come quello in cui egli ha il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgimento in tale localita', da tempo e con continuita', della sua quotidiana vita di relazione

 

 

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono (torna all'indice del capitolo)

 

      Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore straniero in stato di abbandono da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza

      Nota: l'art. 9, co. 4 L. 184/1983 stabilisce che chiunque puo' legittimamente accogliere stabilmente nella propria abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono; quando il periodo di accoglienza supera i sei mesi, la persona e' tenuta, se non e' un parente del minore entro il quarto grado, a darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

      Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza di competenza dellEnte locale (art. 403 c.c.)

      La segnalazione della presenza di persone di minore eta' in stato di abbandono alle autorita' giudiziarie e agli organi competenti al fine della loro presa in carico da parte delle autorita' competenti e' effettuata, in casi di emergenza, dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta' (L. 112/2011)

      Sent. Cass. 12259/2016 (sulla dichiarazione di adottabilita' di un minore di cui i genitori non sono intenzionati a prendersi cura, mai visitato dai familiari del padre, ne' in occasione della nascita ne' in occasione del delicato intervento chirurgico per malformazione cardiaca cui il piccolo e' stato sottoposto all'eta' di quattro mesi):

o   il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti la' dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, ne' di ottemperare all'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilita' dello stato di abbandono

o   lo stato di abbandono non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado; e' anche necessario, infatti, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalita' del minore, senza che la valutazione di idoneita' dei parenti all'assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro condotta pregressa (come evidenziato da art. 12 L. 184/1983, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore)

o   il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare, qualora si manifestino situazioni di grave carenza del ruolo genitoriale, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficolta' o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore; laddove risulti impossibile o grandemente improbabile un recupero delle capacita' genitoriali entro tempi compatibili con la necessita' del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e' legittimo l'accertamento dello stato di abbandono

 

 

Adempimenti relativi al minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

      Obbligo di segnalazione relativo a minore straniero non accompagnato da parte di chi (anche privati?) viene a conoscenza della sua presenza

o   alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o   al Giudice tutelare (per leventuale apertura della tutela)

o   al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99 e circ. Mininterno 16/3/2000) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

      Accertamento dellidentita del minore non accompagnato da parte dellautorita di Pubblica sicurezza (anche in collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare del Paese dorigine del minore)

      Al minore non accompagnato sono comunque garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, allassistenza sanitaria, allavviamento scolastico e alle altre provvidenze garantite dalla legge (DPCM 535/99); attivabili convenzioni con enti idonei per laccoglienza del minore

      Istituito da art. 23 co. 11 L. 135/2012, presso il Minlavoro, il Fondo nazionale per laccoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013)

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)

o   le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta

o   le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati

o   il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   i dati raccolti confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM 535/1999

o   la Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

o   la Direzione generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale, sul sito del Ministero del lavoro

o   l'accesso ai dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4 co. 3 DPCM 535/1999

o   se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18 anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale

o   quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento

o   ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it

 

      Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome per per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati):

o   attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea

o   pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato

o   nelle more della piena realizzazione del sistema di presa in carico, il Mininterno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da parte del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. 135/2012 per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire dall'1/1/2014

      Circ. Mininterno 25/7/2014:

o   a seguito del raggiungimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, si e' deciso di accogliere i minori stranieri non accompagnati (anche non richiedenti asilo) nell'ambito dello SRAR, provvedendo ad accrescere la capienza di posti dedicati, anche mediante l'individuazione o la costituzione di strutture temporanee

o   nelle strutture temporanee dislocate in prossimita' dei luoghi di sbarco, deputate a un'accoglienza di brevissima durata, devono essere effettuate le procedure di identificazione, accertamento dell'eta' (se necessario) e, secondo i criteri di art. 4 D. Lgs. 24/2014, un primo scrreening sanitario, un'attivita' di informazione sulla protezione internazionale, la risposta ai bisogni materiali (in relazione all'abbigliamento) e l'individuazione dei casi di ulteriore vulnerabilita'; successivamente, si procede al trasferimento verso lo SPRAR o, in mancanza di posti, verso altre strutture temporanee, dislocate in tutto il territorio nazionale

o   il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati eroga al Comune un contributo di 45 euro al giorno per ospite, che il Comune trasferisce all'ente gestore, senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale

o   a seguito di uno sbarco, il minore non accompagnato viene collocato nelle strutture temporanee vicine al luogo di sbarco dalle Autorita' di pubblica sicurezza, che segnalano la presenza del minore alla prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare

o   la prefettura ne da' tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di regione e all'Unita' di missione costituita presso il Dipartimento Liberta' civili del Mininterno, che individua i posti disponibili per il trasferimento (attuato dal Dipartimento Pubblica sicurezza)

o   le Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi sociali del Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione alla prefettura territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare

o   il Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione segnala la presenza del minore alla prefettura, al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e al Minlavoro - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, ai fini dell'inserimento nel SIM; segnala inoltre tempestivamente l'eventuale irreperibilita' del minore (nota: la circolare e', in proposito, sgrammaticata)

o   nell'attuazione di tutte le disposizioni della circolare e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore

      Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: l'Ente locale proponente deve effettuare i seguenti interventi

o   collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata:

  ammesse tutte le modalita' di accoglienza previste dalla normativa; in caso di accoglienza in struttura,

-       la struttura deve essere autorizzata e certificata secondo la normativa regionale e nazionale in materia di strutture residenziali per minori

-       la struttura deve essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, sottoscritto da ogni minore accolto

-       il rapporto numerico tra personale stabilmente presente nella struttura e utenti e le professionalita' coinvolte devono essere conformi alla normativa regionale e nazionale

-       devono essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti

-       deve essere garantita la fornitura di beni di prima necessita', quali prodotti per l'igiene personale e vestiario

-       deve essere erogato un pocket money in base alle modalita' educative definite dal progetto

  in caso di affidamento familiare (caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita', per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli),

-       l'Ente locale puo' progettare interventi specifici che tengano conto, in particolare dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori

-       possono essere considerate tutte le possibilita' previste dalla legge relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera)

-        possono essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.)

  in ogni caso, il minore deve essere inserito in un clima familiare, accogliente, in modo da accrescere le sue motivazioni ad aderire al progetto proposto; devono quindi essere previste attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione sociale; e' anche opportuno favorire i contatti con la cultura di appartenenza e, se possibile, con la famiglia d'origine, anche per via telematica; le attivita' devono essere affidate a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi

o   assistenza socio-psicologica e sanitaria:

  e' necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui col minore allo scopo di

-       verificarne la condizione psico-fisica

-       raccogliere informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia familiare

-       accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano

-       verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento

-       verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale, se non gia' presentata

-       acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia

-       raccogliere informazioni sulle aspettative e competenze del minore

-       informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia

  nei colloqui e' necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta', della cultura di provenienza e dell'identita' di genere del minore

o   tutela legale:

  al minore non accompagnato deve essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale; a tal fine, occorre

-       sostenere il minore nell'espletamento delle procedure di identificazione; benche' il riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido sia di competenza della questura, il colloquio con il minore puo' permettere di acquisire informazioni utili allo scopo e migliorare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive

-       sostenere il minore nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno; la regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale; la richiesta deve essere presentata alla questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura

-       qualora il minore manifesti la volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura

-       garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura

-       garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle procedure amministative

-       garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano

-       garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario

o   segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela:

  il minore deve essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, deve essere inviata la segnalazione alla Direzione generale immigrazione e politiche dell'integrazione del Minlavoro

  il minore deve essere sollecitamente segnalato al Giudice tutelare per l'apertura della tutela al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per l'eventuale richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale

o   mediazione linguistico-culturale:

  e' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di

-       costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto

-       disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture

  la mediazione interculturale va intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima, sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori

  la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista

-       durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine

-       a sostegno dell'accoglienza del minore, presso la struttura o la famiglia affidataria

-       nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi

-       qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia

-       durante l'accompagnamento del minore in questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale

-       ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato sostegno al tutore nello svolgimento delle sue funzioni

-       in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano

  e' opportuno tenere in considerazione il sostegno del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico-ricreative

o   insegnamento di base della lingua italiana:

  l'Ente locale deve prevedere per il minore l'insegnamento della lingua italiana, per almeno 10 ore settimanali

  e' auspicabile che l'insegnamento sia attivato nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio' preposte (CTP; nota: ora, presso i CPIA) anche al fine di acquisire la certificazione del livello raggiunto

o   attivita' a sostegno dell'integrazione:

  l'Ente locale deve avviare le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno; l'iscrizione alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico e, in mancanza di relativa documentazione anagrafica, e' effettuata con riserva

  e' opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro

  e' indispensabile avviare il minore all'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale, in quanto attivita' propedeutiche all'inclusione sociale; e' anche opportuno avviare il minore ad attivita' sportive e artistico-culturali, utili alla sua integrazione sociale

  il percorso di accoglienza integrata va completato con l'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti pubblici e/o del privato sociale a questi interventi deputati

o   la rete locale nell'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati:

  il lavoro sinergico tra gli attori coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e' condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore di tali minori

  la rete locale dovrebbe coinvolgere prefettura, questura e Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, ASL, agenzie educative, comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa

  le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono

-       la valorizzazione delle specificita' locali

-       il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto

-       il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio

-       la promozione di nuovi modelli di coordinamento

  l'obiettivo puo' essere perseguito attraverso la promozione di momenti di confronto tra tutti i componenti della rete locale (oltre a quelli a carattere settoriale e/o operativo), la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali, la diffusione tempestiva di informazioni complete tra i soggetti della rete, la promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri

o   tempi e proroghe dell'accoglienza:

  il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'; nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste da art. 32 o da altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998 (nota: verosimilmente, il riferimento e' alle situazioni in cui al neomaggorenne puo' essere rilasciato un permesos di soggiorno) o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori 6 mesi

  ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Mininterno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, dal D. Lgs. 142/2015) e dalle Linee Guida allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013

o   trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR:

  qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento

  per una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra questo e l'Ente locale inviante nel passaggio di competenze sul minore

  raggiunta la maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, dal D. Lgs. 142/2015) e dalle Linee Guida allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale all'interno di un progetto SPRAR dedicata ai maggiorenni

      Decr. Mininterno 27/4/2015:

o   gli Enti locali che presentano richiesta di contributo per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, sulla base delle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo, a garantire:

   il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato

   l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio

o   l'Ente locale proponente e' tenuto a prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati dalle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo:

  collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di provenienza del minore

  supporto di mediatori linguistico-culturali

  iscrizione al SSN

  assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale

  verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore

  apertura della tutela

  regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio

  insegnamento di base della lingua italiana

  inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore

  definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore, formulato tenendo presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, possibilmente condiviso dal tutore e aggiornato durante il periodo di accoglienza

  forme di raccordo con gli altri interventi realizzati nell'ambito dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

      Circ. Mininterno 20/1/2016: il contributo giornaliero erogato dal Mininterno per l'accoglienza dei minori non accompagnati

o   non puo' superare 45 euro (l'eventuale eccedenza e' a carico del Comune)

o   riguarda prestazioni gia' erogate, documentate con pezze d'appoggio

o   puo' essere richiesto solo dall'Ente locale che ha effettuato la presa in carico del minore, indipendentemente dal luogo in cui il minore e' stato collocato

o   e' concesso solo per minori stranieri fino al compimento della maggiore eta' accolti in strutture autorizzate e/o accreditate o destinatari di affidamento familiare

o   e' concesso solo in relazione ai costi direttamente connessi con l'accoglienza, non a costi indiretti sostenuti dal Comune (ad esempio, la retribuzioen del personale o le spese di struttura)

      Lettera dell'ASGI alla Regione Sicilia: si manifesta preoccupazione per la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro del 7/4/2016, che ha fissato in 45 euro pro die pro capite la retta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, importo inferiore del 42% rispetto alla retta stabilita per le comunita' alloggio per minori, e ha previsto standard significativamente inferiori in termini di supporto educativo e psicologico; secondo le nuove disposizioni, i minosri stranieri non accompagnati, anche tra i 14 e i 16 anni e anche se particolarmente vulnerabili (ad esempio, minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici), non potranno piu' essere accolti in comunita' alloggio per minori; si sottolinea come tale disparita' di trattamento tra msna e minori italiani risulti illegittimamente discriminatoria

      Lettera dell'ASGI alla Prefettura di Brindisi: si denuncia il fatto che molti minori stranieri non accompagnati, giunti nel porto Brindisi a seguito di uno sbarco, sono stati collocati in tende poste all'interno del Centro di Prima Accoglienza di Restinco, in condizioni non rispondenti alle esigenze di protezione di una categoria vulnerabile

      Segnalata la protesta di alcuni gestori dei centri di accoglienza per minori non accompagnati in Sicilia, finalizzata a sollecitare il pagamento da parte dei Comuni delle rette (comunicato ASGI)

      Circ. Mininterno 8/8/2016: Save the Children ha attivato un numero verde per garantire supporto a minori stranieri non accompagnati, ai loro familiari, agli operatori del settore, alle associazioni di volontariato e ai cittadini; il numero verde e' 800-141016 (per Lycamobile, 351-2202016)

 

 

Minori non accompagnati vittime di tratta (torna all'indice del capitolo)

 

      I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)

      Con DPCM, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche; nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, o in caso di esito incerto della procedura di determinazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la minore eta' e' presunta (D. Lgs. 24/2014)

 

 

Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

      Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ente che svolga attivita' sanitaria o di assistenza che venga a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato e' tenuto a fornirgli informazione sulla possibilita' di chiedere asilo, anche con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete e di invitarlo a esprimere la propria opinione a riguardo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); inoltre, nel caso in cui il minore voglia chiedere asilo, informa immediatamente il questore con apposito verbale di tale volonta' (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

      I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)

      Gli Uffici di Polizia di frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure garantiscono al minore non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'ACNUR e gli altri organismi che operano nellambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)

      Al minore non accompagnato che esprime la volonta' di presentare domanda di protezione internazionale e' fornita l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda ed e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda (D. Lgs. 25/2008)

      La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato (D. Lgs. 25/2008); la domanda del minore non accompagnato puo' essere anche presentata dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (D. Lgs. 142/2015)

      La questura rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   le linee-guida non si applicano in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale (che si considera coincidente con la formalizzazione della richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'interno)

o   se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (in particolare, presentazione di domanda di asilo), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale

o   quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento

      Se sussistono dubbi riguardo all'eta', il minore non accompagnato puo', in qualunque fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari dell'eta' di carattere non invasivo; in caso di esito incerto di tali accertamenti si applicano le garanzie previste per i minori non accompagnati

      Il minore non accompagnato deve essere informato della possibilita' che la sua eta' sia determinata attraverso visita medica, sul tipo della visita e sulle conseguenze di tale visita ai fini dell'esame della domanda (nota: deve considerarsi sottinteso, in base ad art. 17, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che l'informazione deve essere effettuata in una lingua che si possa supporre comprensibile per il minore); il rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita non costituisce impedimento per l'adozione di una decisione sulla domanda ne' per il suo accoglimento

      Se un minore non accompagnato presenta domanda di protezione internazionale, l'autorita' che la riceve

o   sospende il procedimento;

o   da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 31, co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o   informa il Comitato per i minori stranieri.

      Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore entro 48 ore dalla comunicazione

      Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della nomina (D. Lgs. 142/2015) e con la questura per la conferma della domanda (D. Lgs. 142/2015)[153]

      Se il richiedente e' un minore non accompagnato la questura che riceve la domanda fornisce le informazioni sul procedimento specifico e sulle garanzie previste dalla normativa (art. 3 DPR 21/2015)

      L'autorita' che riceve la domanda del minore (verosimilmente, la conferma della domanda) non accompagnato informa il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture del Sistema, e ne da' comunicazione al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare; in caso di impossibilita' di immediato inserimento in una tale struttura, accoglienza e assistenza del minore sono assicurate dall'autorita' del Comune in cui il minore si trova

      La Corte europea dei diritti umani ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti umani fondamentali, a causa delle limitate misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia

      Nota: Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate (da un comunicato ASGI)

      Se viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia di minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale, la competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non accompagnato; in caso contrario, si procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L. 184/1983 (affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di ambiente familiare idoneo); in tutti i casi, i provvedimenti sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo cura di non separarlo da fratelli eventualmente presenti sul territorio italiano e di limitare al minimo gli spostamenti sul territorio stesso (nota: art. 31, co. 3 Direttiva 2011/95/UE prevede che le decisioni in materia siano adottate tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il suo grado di maturita'); il minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie vulnerabili, di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimlmente, ora, di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015)

      Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; il Mininterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori; le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari (art. 19 D. Lgs. 142/2015)[154]

      Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione, se non avviate in precedenza (D. Lgs. 18/2014), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimilmente, ora, delle convenzioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), da stipulare con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale; i relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con obbligo di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e dei suoi familiari

      Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007 prevedevano una procedura per certi aspetti piu' dettagliata, per altri diversa, che dovra' essere aggiornata e/o confermata:

o   la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini delladozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99[155]); la procedura e sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o   il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o   il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lImmigrazione dellavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)

o   l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o   l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o   il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

      Il minore non accompagnato e' assistito dal tutore durante il colloquio, ed e' adeguatamente informato del significato e delle eventuali conseguenze del colloquio personale

      Nota: art. 17, co. 1 Direttiva 2005/85/CE stabilisce anche che al rappresentante del minore deve essere concesso di porre domande e fare osservazioni, durante il colloquio; art. 17, co. 4 Direttiva 2005/85/CE stabilisce poi che il colloquio con un minore non accompanato deve essere tenuto da persona con competenza adeguata e che analoga preparazione e' richiesta al funzionario che redige la decisione sulla domanda di un minore non accompagnato; queste disposizioni non sembrano adeguatamente recepite dal D. Lgs. 25/2008

      Nota: art. 17, co. 6 Direttiva 2005/85/CE stabilisce che il superiore interesse del minore costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione delle disposizioni a garanzia dei minori non accompagnati; questo principio non e' esplicitamente richiamato dal D. Lgs. 25/2008

      Circ. Commissione nazionale Asilo 26/11/2015:

o   eventuali accertamenti anagrafici nei confronti di minori richiedenti protezione internazionale, ove ritenuti necessari, dovranno essere comunque effettuati previo opportuno raccordo con l'Autorita' giudiziaria minorile competente

o   dalle analisi statistiche effettuate e' emerso un rilevante aumento dei riconoscimenti di protezione umanitaria in relazione alle istanze presentata da minori stranieri non accompagnati; si ritiene che la valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non possa avere natura generalizzata, ma debba sempre basarsi su una valutazione individuale, che presti particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilita' legate alla minore eta' (art. 7 co. 2 lett. f D. Lgs. 251/2007 richiama, fra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, quelli specificamente diretti contro l'infanzia)

o   in caso di assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della residuale protezione umanitaria, occorre informare il minore ed il suo tutore circa la possibilita' di richiedere, ed ottenere, un permesso di soggiorno per minore eta', che, al compimento del 18-esimo anno di eta', puo' essere convertito, in presenza dei presupposti di legge, in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo

o   art. 25 D. Lgs. 142/2015 integra art. 8 co. 3-bis D. Lgs. 25/2008, prevedendo che, ove necessario, ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori

o   art. 13 co. 3 D. Lgs. 25/2008 prevede che il colloquio con il minore si svolga dinanzi ad un componente con specifica formazione; inoltre, nell'ambito delle categorie che possono beneficiare dell'esame prioritario, la normativa ricomprende anche il minore non accompagnato in quanto vulnerabile (art. 28 co. 1 lett. b D. Lgs. 25/2008)

      In caso di mancata conferma della domanda o di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato per i minori stranieri (da Linee guida del Comitato minori); al minore e' assicurato comunque, al di fuori dell'accoglienza finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, il trattamento previsto dalla normativa vigente (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

      Nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto da art. 3 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

      Per la valutazione dell'interesse superiore del minore, il minore deve essere ascoltato, tenendo conto dell'eta' e del grado di maturita' e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani; deve essere anche verificata la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi di art. 8 par. 2 Reg. UE n. 604/2013, purche' corrisponda all'interesse superiore del minore (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

      Nella predisposizione delle misure di sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative (art. 18 D. Lgs. 142/2015)

      Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (art. 18 D. Lgs. 142/2015; nota: il D. Lgs. 142/2015 ha abrogato, senza ribadirla, una disposizione del D. Lgs 140/2005 che imponeva l'obbligo di riservatezza a tutto il personale operante nel sistema di accoglienza)[156]

      Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza (nota: verosimilmente, strutture apposite, dato il divieto di accogliere minori non accompagnati negli ordinari centri di prima accoglienza, di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), istituite con decreto Mininterno, per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 60 gg) all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta' e a fornire ai minori, con modalita' adeguate alla loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale; le strutture di prima accoglienza sono attivate (in accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura) e gestite dal Mininterno (anche in convenzione con gli enti locali); con decreto Mininterno sono fissati servizi da erogare, modalita' di accoglienza e standard strutturali, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di tutela del superiore interesse del minore; durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, in presenza, se necessario, di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, e le sue aspettative future (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      I minori non accompagnati richiedenti asilo hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies L. 39/1990 (fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti asilo l'accesso alle stesse misure di accoglienza nei limiti di cui ad art. 1 co. 183 L. 190/2014); a questo fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1-septies L. 39/1990) prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di prima e seconda accoglienza per minori non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento; i Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Mininterno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui ad art. 1 co. 181 L. 190/2014, n. 190, nel limite delle risorse dello stesso Fondo (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, se l'accoglienza non puo' essere assicurata dai Comuni, il prefetto dispone l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura; sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto del Mininterno atti ad assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta'; l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a 14 anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture predisposte dagli enti locali o dai Comuni; dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture ricettive temporanee e in quelle governative di prima accoglienza e' data notizia, dal gestore della struttura, al Comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio (art. 19 co. 3-bis D. Lgs. 142/2015, introdotto da L. 160/2016)

      Segnalata la protesta di alcuni gestori dei centri di accoglienza per minori non accompagnati in Sicilia, finalizzata a sollecitare il pagamento da parte dei Comuni delle rette (comunicato ASGI)

      L'autorita' di pubblica sicurezza comunica immediatamente la presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi di artt. 343 e segg. c.c., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonche' al Minlavoro, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformita' al principio dell'interesse superiore del minore (nota: verosimilmente, significa che il tutore deve essere nominato in modo che soddisfi queste condizioni); non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore; il tutore puo' essere sostituito solo in caso di necessita' (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      I minori richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico[157] e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art. 21 D. Lgs. 142/2015)

 

      Centri governativi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Decr. Mininterno 1/9/2016):

o   requisiti strutturali dei centri:

  i centri sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio

  ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a 60 giorni

  ogni centro garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi destinate a tale scopo in via esclusiva; ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori

  le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Mininterno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura

o   servizi:

  nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui e' articolato, i servizi previsti da art. 19 D. Lgs. 142/2015, tra cui, in particolare

-       gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonche' registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro; l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato e comunicato al Mininterno

-       mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro

-       mediazione linguistica e culturale,, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto

-       orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati

-       supporto alle autorita' competenti per il completamento delle procedure di identificazione e accertamento dell'eta' del minore

-       supporto alle autorita' competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori

-       informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento

-       informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari

-       interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta o di esigenze particolari

-       tenuta di una scheda individuale nella quale siano riportate le informazioni sulle prestazioni erogate

  gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Mininterno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR

  in caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto da art. 16 D. Lgs. 142/2015

o   regolamento del centro:

  il centro e' dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificita' strutturali e territoriali, fissa le modalita' di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta' e al benessere e allo sviluppo del minore

  in particolare, sono disciplinate

-       le uscite giornaliere

-       le modalita' di compilazione della scheda individuale

-       la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti

-       le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche' gli adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori

-       l'erogazione dei pasti

o   direttore e personale addetto al centro:

  la gestione del centro e' affidata da chi si e' aggiudicato la gara per la sua istituzione ad un direttore, che predispone e regola i servizi erogati ed e' responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati

  al direttore del centro sono attribuiti i seguenti compiti:

-       designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro e' articolato, supervisione e coordinamento delle relative attivita'

-       elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro

-       comunicazione mensile al Mininterno in ordine alle attivita' svolte e informazione tempestiva, allo stesso ministero, sulle criticita' emergenti

-       raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro governativo

-       raccordo con le autorita' competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti

  il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori

  nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'eta', del grado di autonomia e della maturita' dei minori stranieri non accompagnati accolti

  tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro

o   accesso ai centri governativi

  l'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 D. Lgs. 142/2015

  accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'ACNUR, l'OIM, l'EASO e l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni

  possono essere autorizzati ad accedere ai centri, dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori, anche

-       presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione e' collocata la sede, ne abbiano motivato interesse

-       enti di tutela dei minori con esperienza consolidata

-       rappresentanti degli organi d'informazione

-       altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

      Linee-guida Mininterno per le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore:

o   ingresso in struttura, informativa e segnalazioni (prima settimana di permanenza):

  acquisizione e conferma delle informazioni relative al minore gia' raccolte (incluse le informazioni mediche sullo screening sanitario svolto nel luogo di sbarco)

  segnalazione alla Struttura di missione dell'avvenuto inserimento dei minori nella struttura di prima accoglienza

  segnalazione dell'inserimento del minore

-       Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Minlavoro

-       Procura presso Tribunale per i minorenni

-       Tribunale per i minorenni

-       questura territorialmente competente

-       ufficio servizi sociali del Comune di competenza

  registrazione

  consegna vestiario

  consegna documento di benvenuto con indicazione dell'organizzazione della Struttura (orari e attivita')

  presentazione

-       della Struttura (funzione e scopo della prima accoglienza, durata indicativa della permanenza) e delle sue regole (Regolamento interno, Patto interno di accoglienza)

-       del personale e dei ruoli e funzioni di ciascuno

-       dei servizi resi, delle diverse azioni che saranno realizzate (in particolare, colloqui con il minore, eventuali azioni relative alla determinazione dell'eta', eventuali visite mediche) e relativa tempistica

  screening medico interno alla struttura e redazione richiesta per rilascio del codice STP

  ascolto e orientamento informale, con

-       raccolta informazioni relative al vissuto personale del minore, compresi gli eventi connessi allo sbarco e ai familiari (anche in patria)

-       indicazione dei servizi disponibili sul territorio

-       raccolta di eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta o sfruttamento

-       individuazione di necessita' legate alla cultura e alla tradizione del minore (in particolare, riti religiosi)

  accompagnamento del minore durante il primo contatto con il nucleo familiare eventualmente ancora presente nel paese di origine

  prima informativa legale su

-       diritti del minore straniero non accompagnato in Italia (inespellibilita', permesso di soggiorno per minore eta', percorso di integrazione) e rispetto delle regole di ospitalita' e degli operatori da parte del minore straniero non accompagnato

-       eventuale procedura di accertamento dell'eta' in caso di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata

-       procedura di protezione internazionale

-       Regolamento Dublino III, con riferimento all'eventuale possibilita' di ricongiungimento familiare

-       norme relative ad affidamento a parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri Stati membri

-       possibilita' di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta

-       possibilita' di rimpatrio assistito

  primo colloquio conoscitivo, redazione scheda personale e preparazione del fascicolo del minore, allo scopo di

-       recuperare le informazioni generali sul minore raccolte al momento dell'ingresso in struttura

-       approfondire notizie su eventuale presenza figure parentali in Italia e/o in altri paesi

-       capire se il minore parla altre lingue o dialetti e se appartiene a qualche minoranza linguistica o etnica

-       avere informazione sul percorso scolastico compiuto nel paese di origine

-       rilevare eventuali indicatori della condizine di vittima di tratta, stati di vulnerabilita' o bisogni specifici

  rintraccio dei familiari nel paese di origine o in un paese terzo, per i minori non richiedenti asilo

  primo contatto con il parente che il minore ha dichiarato di aver in Italia o in altro paese

  richiesta apertura della tutela

  attivita' finalizzata all'eventuale valutazione della minore eta' dichiarata

  osservazione costante sul minore da parte degli operatori della struttura finalizzata al rilevamento di indicatori di condizioni di vulnerabilita' o di bisogni specifici del minore

  riunione periodica del personale: resoconto realtivo alla prima settimana di accoglienza e scambio esperienze opinioni su

-       informazioni emerse durante i colloqui

-       impressioni emerse durante l'osservazione del minore

-       informazioni rilevate dai contatti con i familiari

-       valutazione delle decisioni assunte, scelta delle ulteriori attivita' da intraprendere in considerazione del superiore interesse del minore

-       scelta dell'educatore di riferimento per il minore

-       elaborazione e redazione del progetto individuale per il minore

  condivisione con il minore del progetto individuale

  eventuale e tempestiva segnalazione al Servizio Centrale/SPRAR di vulnerabilita' rilevate (in particolare, tenera eta', malattie particolari, stato psicologico indicante vissuti traumatici)

  programmazione e realizzazione di attivita' socio-educative e ricreative

o   presa in carico e conoscenza approfondita del minore (seconda-quarta settimana di permanenza):

  supporto allo svolgimento, da parte delle autorita' competenti, delle procedure d'identificazione

  accompagnamento del minore presso la questura per la richiesta di rilascio permesso di soggiorno per minore eta'

  rilascio codice STP o tessera sanitaria

  colloqui individuali conoscitivi con il minore (interviste psico-sociali) mirati alla conoscenza di

-       fattori personali

-       informazioni sulla famiglia nel paese di origine

-       informazioni sugli eventuali familiari presenti in altri Stati membri, se non gia' emerse durante i precedenti colloqui

-       progetto migratorio, motivi della partenza, condizioni in cui e' avvenuto il distacco dalla famiglia)

-       situazione del paese e della comunita' di provenienza

-       dinamiche comportamentali

  aggiornamento del fascicolo personale del minore

  sessioni di informativa legale approfondita e individuale

  eventuali approfondimenti medici

  eventuali valutazioni psico-sociali

  eventuale sollecitazione della nomina del tutore

  attivita' finalizzate a che il minore mantenga i contatti con i familiari

  monitoraggio ed eventuale adeguamento del progetto individuale

  condivisione con il minore dell'aggiornamento del progetto individuale

  calendarizzazione regolare di colloqui conoscitivi compresi eventuali approfondimenti con lo psicologo, se necessari

o   individuazione del percorso amministrativo individuale (entro la quinta settimana)

  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa la decisione di accesso alla procedura di protezione internazionale

  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa l'eventuale decisione di inserimento in procedura di protezione sociale

  partecipazione e consultazione del minore nella scelta e valutazione del percorso amministrativo nel suo superiore interesse

o   trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza:

  segnalazione casi vulnerabili che necessitano di un trasferimento nel pi breve tempo possibile, in relazione a

-       patologie mediche

-       disagio psico-sociale

-       condizione personale del minore

-       minori infra-quattordicenni (anche al fine della valutazione di un affidamento familiare, se possibile e ritenuto nel superiore interesse del minore)

-       altre situazioni ritenute di particolare urgenza

  segnalazione della presenza di un parente regolarmente soggiornante sul territorio, che pero' non puo' farsi carico del minore

  redazione delle schede di segnalazione al Servizio centrale per trasferimento in occasione dello spirare dei termini previsti per la prima accoglienza

  informazione del minore su luogo e contesto del suo trasferimento

  relazione finale sul minore e sulle azioni compiute a suo favore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza

  proposte per la prosecuzione delle attivita' e procedure gia' intraprese e per l'effettuazione di ulteriori azioni utili alla determinazione del superiore interesse del minore

  invio del fascicolo del minore

  accompagnamento del minore nella struttura di seconda accoglienza

o   azioni in caso di allontanamento volontario del minore:

  denuncia per scomparsa di minore

  segnalazione

-       alla Struttura di missione

-       alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Minlavoro

-       al Tribunale territorialmente competente avanti al quale era stata avanzata la richiesta di tutela

-       alla questura territorialmente competente avanti alla quale era stata inoltrata richiesta di permesso di soggiorno e/o richiesta di protezione internazionale

      Accordo della Conferenza Regioni e Province autonome sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

o   la struttura di accoglienza di secondo livello e' un servizio residenziale nel quale sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identita' personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomizzazone

o   la struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilita' a tutti i servizi del territorio e, preferibilmente, all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti

o   le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessita' di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato

o   modalita' di inserimento:

  possono essere accolti minori stranieri non accompagnari provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Mininterno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori gia' inseriti nei Centri di assistenza e soccorso (CAS)

  nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzano le procedure gia' in uso; nel caso di minori inseriti nei CAS e' cura della Prefettura effettuare la segnalazione, raccordandosi con i Comuni o con i Servizi sociali dell'ente locale nel territorio del quale sono ubicate le strutture

  l'autorita' di Pubblica Sicurezza da' immediata comunicazione della presenza del minore alla competente autorita' giudiziaria per la nomina di un tutore e al Minlavoro

  per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura deve garantire il raccordo con le prefetture e con la rete dei servizi del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli di collaborazione

  possono essere anche promosse e favorite relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri

  all'ingresso del minore, la struttura predispone, in collaborazione con i servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza

  il progetto educativo individualizzato prevede momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura

  per conseguire un buona qualita' dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attivita':

-       recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita

-       orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione e rilascio del permesso di soggiorno

-       verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare

-       assistenza psicologica e sanitaria

-       verifica di eventuali condizioni di vulnerabilita' o di necessita' particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)

-       assolvimento dell'obbligo scolastico

-       insegnamento della lingua italiana

-       formazione secondaria e/o professionale

-       collocamento in attivita' lavorative in apprendistato e/o in tirocini

-       inserimento in contesti e attivita' socializzanti e per il tempo libero

  e' prevista l'erogazione di pocket money secondo le modalita' definite nel progetto educativo individualizzato

o   capacita' ricettiva:

  la struttura puo' accogliere (anche con suddivisione n piu' moduli), rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di eta' compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilita'

  sulla base della progettualita' specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilita' dell'inserimento e la compatibilita' con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, puo' essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e sorelle

  la struttura e' aperta tutto l'anno e per 24 ore al giorno

o   requisiti strutturali:

  la struttura ha le caratteristiche della civile abitazione e rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, accessibilita' e incendi

  i criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture si ispirano alle esigenze proprie delle civili abitazioni, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la previsione dei seguenti requisiti minimi:

-       camere da letto con un massimo di 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale

-       dimensioni delle camere pari a 9 metri quadri (un posto letto), 14 metri quadri (due posti letto), 20 metri quadri (tre posti letto)

-       spazi comuni: cucina, spazio polifunzionale, lavanderia

-       spazio per attivita' amministrative e del personale

-       un servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere, all'occorrenza, attrezzato per la non autosufficienza

  l'organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale; la suddivisione degli spazi interni tiene conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attivita' che vengono svolte

  deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti e ai danni arrecati, sia all'interno sia all'esterno della struttura

  le strutture sono autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia

o   Carta dei servizi e regolamento interno:

  il gestore della struttura si dota della Carta dei servizi, che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali; la Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio sono scritti e tradotti in piu' lingue e resi visibili per favorire la piu' ampia informazione degli ospiti della struttura

  il regolamento riporta, oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura,

-       le modalita' per

     la registrazione ospiti in entrata e in uscita

     la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale

     la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza

     la programmazione periodica delle attivita' destinate ai minori

     lo svolgimento corsi lingua italiana

-       la dotazione complessiva del personale, con funzioni/compiti e turnazioni

-       il funzionamento dei servizi

o   personale:

  in relazione alla finalita' educativa e di accompagnamento verso l'autonomizzazione, il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite

  in particolare, per lo svolgimento delle attivita' va assicurata la presenza del seguente personale:

-       un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali

-       tre educatori, in possesso del titolo corrispondente, per 30 ore settimanali

-       un mediatore culturale, in possesso di specifico titolo di studio, per 28 ore settimanali

-       un operatore con funzioni di supporto alla gestione della struttura, per 15 ore settimanali

  in sede di formulazione del progetto educativo individualizzato, i servizi competenti prevedono l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti; in ogni caso e' assicurata la presenza notturna di un operatore; il titolare della gestione della struttura puo' inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Universita'; tale presenza deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali

  la struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalita'

 

      Nota Mininterno su informazione e supporto legale per la richiesta di asilo da parte dei minori non accompagnati: attivita' da effettuare in materia di

o   accesso alla procedura per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale:

  segnalazione alla questura

-       della manifestazione di volonta' del minore di presentare domanda di protezione internazionale, con contestuale richiesta di appuntamento per la formalizzazione della stessa

-       della lingua parlata dal minore al fine di richiedere la presenza di uno specifico interprete al momento della formalizzazione della domanda

  interlocuzione con il Tribunale ordinario per la nomina del tutore affinche' il minore possa recarsi a formalizzare la domanda di asilo assieme al tutore

  attivazione di eventuali procedure Dublino III

  apertura di sezione specifica dedicata alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale all'interno del fascicolo individuale del minore contenente

-       le dichiarazioni rese dal minore in lingua originale e traduzione in italiano

-       eventuali documenti identificativi o di altro genere a supporto della domanda di asilo

-       relazione psico-sociale

-       eventuali certificazioni o perizie medico-psicologiche

-       eventuali documentazionio informazioni sul Paese di origine

-       ogni altro documento ritenuto utile ai fini del ricongiungimento con familiari presenti regolarmente in atri Stati membri o della valutazione della richiesta di protezione internazionale

  compilazione del modello C3, con accompagnamento del minore in questura

o   rapporti con la Commissione territoriale a seguito della formalizzazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale:

  individuazione di un referente presso la Commissione

  comunicazione dell'avvenuta nomina del tutore alla Commissione competente ai fini della fissazione della data di audizione (se il tutore non e' stato ancora nominato al momento della compilazione del modello C3)

  eventuale interlocuzione per esame prioritario

  richiesta per un eventuale rinvio dell'audizione qualora le condizioni di salute psico-fisica del minore non gli permettano di sostenere l'audizione

  invio di ulteriori documenti o certificazioni relative al minore

  segnalazioni di esigenze specifiche (in particolare, situazione di particolare vulnerabilita' del minore ed eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta)

  comunicazioni e richiesta circa la necessita' della presenza di un interprete di un idioma particolare durante l'audizione personale del minore

  eventuale richiesta di audizione da svolgersi dinanzi all'intero collegio o audizione da svolgersi dinanzi ad un componente che sia dello stesso sesso del richiedente

  richiesta di autorizzazione alla presenza di personale di sostegno

  valutazionedella necessita' della presenza di un legale durante l'audizione e conseguente comunicazione alla Commissione

o   attivita' istruttoria e preparazione all'intervista:

  preparazione del minore all'intervista:

-       spiegazione delle funzioni e della composizione della Commissione

-       spiegazione del ruolo e delle funzioni dei partecipanti all'intervista (intervistatore, interprete, tutore e altri eventuali operatori presenti)

-       spiegazione delle finalita e modalita' del colloquio in Commissione

-       simulazione di intervista

-       illustrazione delle tipologie delle decisioni

  ricostruzione della vicenda personale del minore (situazione familiare, condizioni di vita, motivi di espatrio e informazioni sul viaggio, traumi subiti, informazioni su eventi relativi alla tratta, percezione soggettiva sui motivi per i quali vi e' la volonta' di non fare ritorno nel Paese di origine)

  fase istruttoria, con l'obiettivo di acquisire dati, informazioni anche sulla situazione nel Paese di origine del minore, utili a sostenere il minore nella preparazione all'audizione

o   audizione dinanzi alla Commissione territoriale:

  accompagnamento del minore presso la Commissione territoriale

  partecipazione all'audizione e prestazione di sostegno al minore (con verifica che le informazioni utili siano riferite)

o   decisione della Commissione territoriale ed eventuale ricorso:

  facilitazione delle attivita' relative alla notifica del provvedimento della Commissione

  lettura e spiegazione della decisione assunta dalla Commissione territoriale

  valutazione dell'opportunita' di presentare ricorso

 

      Nel 2015, presentate in Italia 4.070 domande di protezione internazionale da parte di minori non accompagnati (pari al 56,6% delel domande presentate da minori), di cui il 97% di sesso maschile, l'1% di eta' inferiore a 14 anni (Rapp. Eurostat 2/5/2016 sulle richieste di asilo da parte di minori non accomagnati)

 

 

Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord Africa) (torna all'indice del capitolo)

 

      Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito degli interventi relativi ai destinatari della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011:

o   circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri

o   decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati

o   procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:

  il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

  se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione

  individuata la struttura ponte le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare

  le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)

  il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:

-       richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'

-       verificare l'effettivo status di non accompagnato

-       raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia

-       informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale

-       assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali

  ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore

  il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)

  il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)

  la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione

  il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)

  all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti

  il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)

o   Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne

 

      Ord. PCM 28/12/2012:

o   chiusura dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale

o   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)

 

      Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013: ai fini dell'applicazione del regime ordinario in relazione ai minori accolti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, a seguito della chiusura dell'emergenza, la competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, cosi' come definiti da art. 1 co. 2 DPCM 535/1999; per quanto riguarda i minori non accompagnati richiedenti asilo, si applicano le misure previste da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 (cosi' anche Circ. Mininterno 18/2/2013)

 

      Circ. Mininterno 1/3/2013: le misure di accoglienza proseguono per "categorie vulnerabili", da intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 (nota: ora, verosimilmente, da art. 17 D. Lgs. 142/2015) e da art. 1 co. 2 Decreto Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto previsto da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne (singole) in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi vulnerabili anche i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

      Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; il Mininterno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori; le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari (art. 19 D. Lgs. 142/2015)[158]

      Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione, se non avviate in precedenza (D. Lgs. 18/2014), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (nota: verosimilmente, ora, delle convenzioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), da stipulare con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale; i relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con obbligo di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e dei suoi familiari

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati e di accoglienza nei centri di prima accoglienza; strutture apposite di prima accoglienza (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto in CIE ne' accolto presso i centri di prima accoglienza per richiedenti asilo[159] (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza (nota: verosimilmente, strutture apposite, dato il divieto di accogliere minori non accompagnati negli ordinari centri di prima accoglienza, di cui all'art. 19 D. Lgs. 142/2015), istituite con decreto Mininterno, per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 60 gg) all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta' e a fornire ai minori, con modalita' adeguate alla loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale; le strutture di prima accoglienza sono attivate (in accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura) e gestite dal Mininterno (anche in convenzione con gli enti locali); con decreto Mininterno sono fissati servizi da erogare, modalita' di accoglienza e standard strutturali, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di tutela del superiore interesse del minore; durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, in presenza, se necessario, di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, e le sue aspettative future (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

      In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di prima e seconda accoglienza per minori non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento; i Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Mininterno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui ad art. 1 co. 181 L. 190/2014, n. 190, nel limite delle risorse dello stesso Fondo (art. 19 D. Lgs. 142/2015)

 

      Belgio condannato per la detenzione di un minore non accompagnato (Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006)

      Il Giudice di pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di Brindisi per alcuni stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione)

      Le associazioni Antigone e ASGI esprimono forte preoccupazione per la prassi adottata dalle autorita' italiane di trattenere presso le carceri (in particolare, presso la Casa Circondariale di Regina Coeli) e i CIE potenziali richiedenti asilo, anche minorenni (in particolare, somali), per le procedure di identificazione e di accertamento dell'eta' (comunicato ASGI)

 

      Centri governativi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Decr. Mininterno 1/9/2016):

o   requisiti strutturali dei centri:

  i centri sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio

  ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a 60 giorni

  ogni centro garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi destinate a tale scopo in via esclusiva; ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori

  le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Mininterno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura

o   servizi:

  nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui e' articolato, i servizi previsti da art. 19 D. Lgs. 142/2015, tra cui, in particolare

-       gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonche' registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro; l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato e comunicato al Mininterno

-       mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro

-       mediazione linguistica e culturale,, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto

-       orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati

-       supporto alle autorita' competenti per il completamento delle procedure di identificazione e accertamento dell'eta' del minore

-       supporto alle autorita' competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori

-       informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento

-       informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari

-       interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta o di esigenze particolari

-       tenuta di una scheda individuale nella quale siano riportate le informazioni sulle prestazioni erogate

  gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Mininterno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR

  in caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto da art. 16 D. Lgs. 142/2015

o   regolamento del centro:

  il centro e' dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificita' strutturali e territoriali, fissa le modalita' di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta' e al benessere e allo sviluppo del minore

  in particolare, sono disciplinate

-       le uscite giornaliere

-       le modalita' di compilazione della scheda individuale

-       la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti

-       le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana

-       la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche' gli adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori

-       l'erogazione dei pasti

o   direttore e personale addetto al centro:

  la gestione del centro e' affidata da chi si e' aggiudicato la gara per la sua istituzione ad un direttore, che predispone e regola i servizi erogati ed e' responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati

  al direttore del centro sono attribuiti i seguenti compiti:

-       designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro e' articolato, supervisione e coordinamento delle relative attivita'

-       elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro

-       comunicazione mensile al Mininterno in ordine alle attivita' svolte e informazione tempestiva, allo stesso ministero, sulle criticita' emergenti

-       raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro governativo

-       raccordo con le autorita' competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti

  il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori

  nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'eta', del grado di autonomia e della maturita' dei minori stranieri non accompagnati accolti

  tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro

o   accesso ai centri governativi

  l'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 D. Lgs. 142/2015

  accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'ACNUR, l'OIM, l'EASO e l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni

  possono essere autorizzati ad accedere ai centri, dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori, anche

-       presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione e' collocata la sede, ne abbiano motivato interesse

-       enti di tutela dei minori con esperienza consolidata

-       rappresentanti degli organi d'informazione

-       altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

      Linee-guida Mininterno per le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore:

o   ingresso in struttura, informativa e segnalazioni (prima settimana di permanenza):

  acquisizione e conferma delle informazioni relative al minore gia' raccolte (incluse le informazioni mediche sullo screening sanitario svolto nel luogo di sbarco)

  segnalazione alla Struttura di missione dell'avvenuto inserimento dei minori nella struttura di prima accoglienza

  segnalazione dell'inserimento del minore

-       Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Minlavoro

-       Procura presso Tribunale per i minorenni

-       Tribunale per i minorenni

-       questura territorialmente competente

-       ufficio servizi sociali del Comune di competenza

  registrazione

  consegna vestiario

  consegna documento di benvenuto con indicazione dell'organizzazione della Struttura (orari e attivita')

  presentazione

-       della Struttura (funzione e scopo della prima accoglienza, durata indicativa della permanenza) e delle sue regole (Regolamento interno, Patto interno di accoglienza)

-       del personale e dei ruoli e funzioni di ciascuno

-       dei servizi resi, delle diverse azioni che saranno realizzate (in particolare, colloqui con il minore, eventuali azioni relative alla determinazione dell'eta', eventuali visite mediche) e relativa tempistica

  screening medico interno alla struttura e redazione richiesta per rilascio del codice STP

  ascolto e orientamento informale, con

-       raccolta informazioni relative al vissuto personale del minore, compresi gli eventi connessi allo sbarco e ai familiari (anche in patria)

-       indicazione dei servizi disponibili sul territorio

-       raccolta di eventuali indicatori della condizione di vittima di tratta o sfruttamento

-       individuazione di necessita' legate alla cultura e alla tradizione del minore (in particolare, riti religiosi)

  accompagnamento del minore durante il primo contatto con il nucleo familiare eventualmente ancora presente nel paese di origine

  prima informativa legale su

-       diritti del minore straniero non accompagnato in Italia (inespellibilita', permesso di soggiorno per minore eta', percorso di integrazione) e rispetto delle regole di ospitalita' e degli operatori da parte del minore straniero non accompagnato

-       eventuale procedura di accertamento dell'eta' in caso di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata

-       procedura di protezione internazionale

-       Regolamento Dublino III, con riferimento all'eventuale possibilita' di ricongiungimento familiare

-       norme relative ad affidamento a parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri Stati membri

-       possibilita' di inserimento in un percorso di protezione per vittime di tratta

-       possibilita' di rimpatrio assistito

  primo colloquio conoscitivo, redazione scheda personale e preparazione del fascicolo del minore, allo scopo di

-       recuperare le informazioni generali sul minore raccolte al momento dell'ingresso in struttura

-       approfondire notizie su eventuale presenza figure parentali in Italia e/o in altri paesi

-       capire se il minore parla altre lingue o dialetti e se appartiene a qualche minoranza linguistica o etnica

-       avere informazione sul percorso scolastico compiuto nel paese di origine

-       rilevare eventuali indicatori della condizine di vittima di tratta, stati di vulnerabilita' o bisogni specifici

  rintraccio dei familiari nel paese di origine o in un paese terzo, per i minori non richiedenti asilo

  primo contatto con il parente che il minore ha dichiarato di aver in Italia o in altro paese

  richiesta apertura della tutela

  attivita' finalizzata all'eventuale valutazione della minore eta' dichiarata

  osservazione costante sul minore da parte degli operatori della struttura finalizzata al rilevamento di indicatori di condizioni di vulnerabilita' o di bisogni specifici del minore

  riunione periodica del personale: resoconto realtivo alla prima settimana di accoglienza e scambio esperienze opinioni su

-       informazioni emerse durante i colloqui

-       impressioni emerse durante l'osservazione del minore

-       informazioni rilevate dai contatti con i familiari

-       valutazione delle decisioni assunte, scelta delle ulteriori attivita' da intraprendere in considerazione del superiore interesse del minore

-       scelta dell'educatore di riferimento per il minore

-       elaborazione e redazione del progetto individuale per il minore

  condivisione con il minore del progetto individuale

  eventuale e tempestiva segnalazione al Servizio Centrale/SPRAR di vulnerabilita' rilevate (in particolare, tenera eta', malattie particolari, stato psicologico indicante vissuti traumatici)

  programmazione e realizzazione di attivita' socio-educative e ricreative

o   presa in carico e conoscenza approfondita del minore (seconda-quarta settimana di permanenza):

  supporto allo svolgimento, da parte delle autorita' competenti, delle procedure d'identificazione

  accompagnamento del minore presso la questura per la richiesta di rilascio permesso di soggiorno per minore eta'

  rilascio codice STP o tessera sanitaria

  colloqui individuali conoscitivi con il minore (interviste psico-sociali) mirati alla conoscenza di

-       fattori personali

-       informazioni sulla famiglia nel paese di origine

-       informazioni sugli eventuali familiari presenti in altri Stati membri, se non gia' emerse durante i precedenti colloqui

-       progetto migratorio, motivi della partenza, condizioni in cui e' avvenuto il distacco dalla famiglia)

-       situazione del paese e della comunita' di provenienza

-       dinamiche comportamentali

  aggiornamento del fascicolo personale del minore

  sessioni di informativa legale approfondita e individuale

  eventuali approfondimenti medici

  eventuali valutazioni psico-sociali

  eventuale sollecitazione della nomina del tutore

  attivita' finalizzate a che il minore mantenga i contatti con i familiari

  monitoraggio ed eventuale adeguamento del progetto individuale

  condivisione con il minore dell'aggiornamento del progetto individuale

  calendarizzazione regolare di colloqui conoscitivi compresi eventuali approfondimenti con lo psicologo, se necessari

o   individuazione del percorso amministrativo individuale (entro la quinta settimana)

  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa la decisione di accesso alla procedura di protezione internazionale

  valutazione del superiore interesse e redazione di una relazione motivata circa l'eventuale decisione di inserimento in procedura di protezione sociale

  partecipazione e consultazione del minore nella scelta e valutazione del percorso amministrativo nel suo superiore interesse

o   trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza:

  segnalazione casi vulnerabili che necessitano di un trasferimento nel pi breve tempo possibile, in relazione a

-       patologie mediche

-       disagio psico-sociale

-       condizione personale del minore

-       minori infra-quattordicenni (anche al fine della valutazione di un affidamento familiare, se possibile e ritenuto nel superiore interesse del minore)

-       altre situazioni ritenute di particolare urgenza

  segnalazione della presenza di un parente regolarmente soggiornante sul territorio, che pero' non puo' farsi carico del minore

  redazione delle schede di segnalazione al Servizio centrale per trasferimento in occasione dello spirare dei termini previsti per la prima accoglienza

  informazione del minore su luogo e contesto del suo trasferimento

  relazione finale sul minore e sulle azioni compiute a suo favore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza

  proposte per la prosecuzione delle attivita' e procedure gia' intraprese e per l'effettuazione di ulteriori azioni utili alla determinazione del superiore interesse del minore

  invio del fascicolo del minore

  accompagnamento del minore nella struttura di seconda accoglienza

o   azioni in caso di allontanamento volontario del minore:

  denuncia per scomparsa di minore

  segnalazione

-       alla Struttura di missione

-       alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Minlavoro

-       al Tribunale territorialmente competente avanti al quale era stata avanzata la richiesta di tutela

-       alla questura territorialmente competente avanti alla quale era stata inoltrata richiesta di permesso di soggiorno e/o richiesta di protezione internazionale

      Accordo della Conferenza Regioni e Province autonome sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

o   la struttura di accoglienza di secondo livello e' un servizio residenziale nel quale sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identita' personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomizzazone

o   la struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilita' a tutti i servizi del territorio e, preferibilmente, all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti

o   le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessita' di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato

o   modalita' di inserimento:

  possono essere accolti minori stranieri non accompagnari provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Mininterno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori gia' inseriti nei Centri di assistenza e soccorso (CAS)

  nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzano le procedure gia' in uso; nel caso di minori inseriti nei CAS e' cura della Prefettura effettuare la segnalazione, raccordandosi con i Comuni o con i Servizi sociali dell'ente locale nel territorio del quale sono ubicate le strutture

  l'autorita' di Pubblica Sicurezza da' immediata comunicazione della presenza del minore alla competente autorita' giudiziaria per la nomina di un tutore e al Minlavoro

  per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura deve garantire il raccordo con le prefetture e con la rete dei servizi del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli di collaborazione

  possono essere anche promosse e favorite relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri

  all'ingresso del minore, la struttura predispone, in collaborazione con i servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza

  il progetto educativo individualizzato prevede momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura

  per conseguire un buona qualita' dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attivita':

-       recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita

-       orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione e rilascio del permesso di soggiorno

-       verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare

-       assistenza psicologica e sanitaria

-       verifica di eventuali condizioni di vulnerabilita' o di necessita' particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)

-       assolvimento dell'obbligo scolastico

-       insegnamento della lingua italiana

-       formazione secondaria e/o professionale

-       collocamento in attivita' lavorative in apprendistato e/o in tirocini

-       inserimento in contesti e attivita' socializzanti e per il tempo libero

  e' prevista l'erogazione di pocket money secondo le modalita' definite nel progetto educativo individualizzato

o   capacita' ricettiva:

  la struttura puo' accogliere (anche con suddivisione n piu' moduli), rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di eta' compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilita'

  sulla base della progettualita' specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilita' dell'inserimento e la compatibilita' con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, puo' essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e sorelle

  la struttura e' aperta tutto l'anno e per 24 ore al giorno

o   requisiti strutturali:

  la struttura ha le caratteristiche della civile abitazione e rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, accessibilita' e incendi

  i criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture si ispirano alle esigenze proprie delle civili abitazioni, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la previsione dei seguenti requisiti minimi:

-       camere da letto con un massimo di 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale

-       dimensioni delle camere pari a 9 metri quadri (un posto letto), 14 metri quadri (due posti letto), 20 metri quadri (tre posti letto)

-       spazi comuni: cucina, spazio polifunzionale, lavanderia

-       spazio per attivita' amministrative e del personale

-       un servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere, all'occorrenza, attrezzato per la non autosufficienza

  l'organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale; la suddivisione degli spazi interni tiene conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attivita' che vengono svolte

  deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti e ai danni arrecati, sia all'interno sia all'esterno della struttura

  le strutture sono autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia

o   Carta dei servizi e regolamento interno:

  il gestore della struttura si dota della Carta dei servizi, che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali; la Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio sono scritti e tradotti in piu' lingue e resi visibili per favorire la piu' ampia informazione degli ospiti della struttura

  il regolamento riporta, oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura,

-       le modalita' per

     la registrazione ospiti in entrata e in uscita

     la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale

     la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza

     la programmazione periodica delle attivita' destinate ai minori

     lo svolgimento corsi lingua italiana

-       la dotazione complessiva del personale, con funzioni/compiti e turnazioni

-       il funzionamento dei servizi

o   personale:

  in relazione alla finalita' educativa e di accompagnamento verso l'autonomizzazione, il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite

  in particolare, per lo svolgimento delle attivita' va assicurata la presenza del seguente personale:

-       un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali

-       tre educatori, in possesso del titolo corrispondente, per 30 ore settimanali

-       un mediatore culturale, in possesso di specifico titolo di studio, per 28 ore settimanali

-       un operatore con funzioni di supporto alla gestione della struttura, per 15 ore settimanali

  in sede di formulazione del progetto educativo individualizzato, i servizi competenti prevedono l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti; in ogni caso e' assicurata la presenza notturna di un operatore; il titolare della gestione della struttura puo' inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Universita'; tale presenza deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali

  la struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalita'

 

 

Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

      Provvedimenti generali adottabili per un minore straniero (originariamente) non accompagnato (in quanto minore):

o   tutela:

  presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

  procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede linteresse principale del minore

  tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

  compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

  obbligatoria lapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessita (DPCM 535/1999)

o   affidamento

  presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)

  affidatario:

-       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

-       altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

  procedimento: affidamento disposto da

-       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[160] o la tutela (affidamento consensuale)

-       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[161]

  compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria

  il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita; attribuzione al Comitato della responsabilita dellaffidamento (Regolamento L. 476/1998, DPR 492/1999; in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

  laffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche queste siano completate in tempi brevi); laffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se precludere il rimpatrio; laffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

  difficolta di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)

o   le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta

o   le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati

o   il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (in particolare, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale

o   quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento

o   ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it

 

      Circ. Mininterno 16/11/2011: il Tribunale per i minorenni puo' ordinare, ai sensi di art. 29 RDL 1404/1934 e art. 23 L. 39/1975, il prosieguo ammnistrativo elle misure di protezione e assistenza a vantaggio del minore straniero non accompagnato fino a compimento del 21-esimo anno di eta'

 

 

Rinuncia alla protezione consolare (torna all'indice del capitolo)

 

      La rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

 

 

Comitato per i minori stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

      Il Comitato per i minori stranieri (da DPCM 535/99)

o   opera per tutelare, in conformita con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o   in particolare,

  vigila sulle modalita di soggiorno dei minori

  definisce criteri per lammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

  censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

  accerta lo status di minore non accompagnato

  promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o   puo trattare dati sensibili in relazione ai minori

o   e composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro e nominato un supplente

o   opera presso il Ministero della solidarieta' sociale; circ. Mininterno 6/8/2012 e circ. Mininterno 29/8/2012: in base ad art. 12 co. 20 L. 135/2012, le attivita' svolte dal Comitato per i minori stranieri sono traferite, senza modifica delle prassi, alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale tale organismo collegiale era collocato; le comunicazioni inerenti le attivita' svolte dal Comitato, vanno inviate, a seguito di tale trasferimento di attivita', ai seguenti recapiti (com. Minlavoro 4/9/2012):

  per minori stranieri non accompagnati, tel.: 06-46834389; fax: 06-46834216; e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

  per minori accolti temporaneamente nel contesto di programmi solidaristici, tel.: 06-46834750; fax: 06-46834753; e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it

o   e presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale

      In caso di urgenza i poteri sono esercitati dal Presidente o da un componente da lui delegato; i provvedimenti perdono efficacia se non sono ratificati dal Comitato durante la prima riunione successiva

      Ove necessario, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare, per la nomina di un tutore provvisorio

      L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza puo' richiedere al Comitato per i minori stranieri, come pure ad ogni altro soggetto pubblico o privato, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003 (L. 112/2011)

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   definizione di minore: persona di eta' inferiore ai 18 anni, in base ad art. 2 co. 1 c.c.

o   in mancanza di documenti o in presenza di documenti la cui autenticita' sia oggetto di indagine guidiziaria, e quando esista un fondato dubbio sull'eta' dichiarata dall'interessato, l'eta' e' accertata dagli organi competenti, nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per i minori; ove, a seguito dell'accertamento, permangano dubbi sulla minore eta', la si presume

o   le linee-guida non si applicano in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale (che si considera coincidente con la formalizzazione della richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'interno)

o   condizione di minore "non accompagnato": assenza di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili (nota: formalmente, e' richiesta l'assenza di entrambe le cose)

o   pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)

o   le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta

o   le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati

o   il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

o   i dati raccolti confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM 535/1999

o   la Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

o   la Direzione generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale, sul sito del Ministero del lavoro

o   l'accesso ai dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4 co. 3 DPCM 535/1999

o   l'indagine familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni, assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori, per

  conoscere storia familiare e motivazioni della migrazione

  approfondire criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore

  adattare il percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore

  valutare le possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela del superiore interesse del minore

o   l'indagine e' svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso, tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione

o   la richiesta di indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata), che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione "note" della Scheda E

o   all'esito dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale

o   condizione necessaria perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la volonta' manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal senso (nota: si presume, discutibilmente, che l'interesse superiore del minore coincida con la realizzazione della volonta' dello stesso minore)

o   si tiene conto anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia

o   la richiesta di rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)

o   in caso di rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi

o   nei casi in cui, ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore

o   la richiesta di parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata), preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta', allegando

  copia del passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita', data di rilascio/convalida e scadenza della validita')

  copia del permesso di soggiorno/cedolino

  copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

  documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere

  qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda

o   la Direzione Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata

o   la Direzione Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi richiesti

o   se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18 anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale

o   quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento

o   ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it

 

 

Sezione speciale del Consiglio territoriale (torna all'indice del capitolo)

 

      E' istituita una sezione speciale del Consiglio territoriale dedicata ai minori non accompagnati, con il compito di (circ. Mininterno 13/2/2009)

o   monitorare la presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia

o   invitare i responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura

o   verificare gli standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno

o   valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta

 

 

Provvedimento di rimpatrio assistito (torna all'indice del capitolo)

 

      Provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato: il Comitato avvia, entro 60 gg. dalla segnalazione (circ. Mininterno 8/6/2001: del rilascio del permesso per minore eta'), la procedura, che prevede

o   indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento alle autorita in patria, nonche lassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati

o   nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o   audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lopinione in merito al rimpatrio

      Trib. Varese: l'audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il giudice debba decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del fanciullo (art. 155-sexies co. 1 c.c.); il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315-bis co. 2 c.c.)

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   l'indagine familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni, assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori, per

  conoscere storia familiare e motivazioni della migrazione

  approfondire criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore

  adattare il percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore

  valutare le possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela del superiore interesse del minore

o   l'indagine e' svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso, tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione

o   la richiesta di indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata), che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione "note" della Scheda E

o   all'esito dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale

o   condizione necessaria perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la volonta' manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal senso (nota: si presume, discutibilmente, che l'interesse superiore del minore coincida con la realizzazione della volonta' dello stesso minore)

o   si tiene conto anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia

o   la richiesta di rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)

o   in caso di rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi

o   ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it

      In caso di valutazione positiva sul rimpatrio, nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria (Tribunale per i minorenni o Procura presso il Tribunale per i minorenni) rilascia il nulla-osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali (art. 33 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998)

      Ottenuto il nulla-osta (se richiesto), il Comitato dispone il rimpatrio, eseguito dallautorita di Pubblica sicurezza (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dallorganizzazione che ha svolto le indagini nel paese dorigine; le amministrazioni locali e le organizzazioni presso le quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui e affidato il rimpatrio assistito

      Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorita' responsabili; dell'avvenuto riaffidamento e' rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato (art. 7 DPCM 535/1999)

      In caso di inopportunita di rimpatrio, il Comitato dispone il non luogo a provvedere al rimpatrio, informa lautorita giudiziaria per la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i servizi sociali per laffidamento e indica agli enti pubblici e a quelli privati (enti o organizzazioni con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio) gestori di progetti di avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata non minore di 2 anni (dalla Nota del Comitato 14/10/2002; e se la maggiore eta sara compiuta prima dei due anni?)

      Provvedimento di rimpatrio assistito impugnabile dal minore, rappresentato dal tutore, davanti al Giudice ordinario (Ord. Corte Cost. 295/2003, che fa riferimento ad art. 28, co. 3 e art. 30, co. 6 T.U., in quanto il provvedimento mira a ristabilire l'unita' familiare, possibilmente ledendo il superiore interesse del minore)

      Dati relativi ai rimpatri assistiti eseguiti (da Secondo Rapporto EMN, che riporta i dati forniti durante l'audizione del presidente del Comitato per i minori stranieri davanti alla Commissione parlamentare per l'infanzia del 26/11/2008):

o   22 nel 2000

o   142 nel 2001

o   199 nel 2002

o   218 nel 2003

o   126 nel 2004

o   108 nel 2005

o   8 nel 2006

o   1 nel 2007

o   2 nel 2008 (dato incompleto)

 

 

Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore straniero convivente con genitore o, se affidato ai sensi di art. 4 L. 184/1983, con affidatario straniero segue la condizione giuridica piu favorevole tra quella dei genitori con cui convive, ovvero quella dellaffidatario straniero (se piu favorevole: il minore potrebbe essere, ad esempio, rifugiato, affidato a straniero con condizione meno favorevole; in caso di allontanamento dellaffidatario, deve essere affidato ad altri?); assenze occasionali e temporanee dal territorio dello Stato non pregiudicano il requisito della convivenza

      Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' o un permesso UE slp (art. 31 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 122/2016)[162]

      Al minore di anni 14, gia' iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della L. 122/2016, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (art. 10 co. 3 L. 122/2016); FAQ Mininterno sul permesso per i minori e comunicato Questura Firenze 9/8/2016:

o   nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un permesso di soggiorno, ma con scadenza in date diverse, al momento della prima scadenza di permesso di soggiorno del genitore, va fatta la richiesta di permesso individuale dei figli inseriti; l'altro genitore attendera' la scadenza naturale del proprio titolo di soggiorno per effettuarne l'aggiornamento

o   nel caso in cui uno solo dei genitori abbia il permesso UE slp, e' opportuno che quel genitore provveda subito all'aggiornamento in quanto titolare della condizione piu' favorevole anche per i figli; l'altro genitore, col permesso con validita' limitata, provvedera' all'aggiornamento alla scadenza naturale

o   nel caso in cui entrambi i genitori abbiano il permesso UE slp, allo scopo di munire il minore di un titolo di soggiorno autonomo e' sufficiente l'aggiornamento da parte di uno solo dei due

o   all'atto della consegna all'ufficio postale del kit contenente la domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno del figlio minore e del genitore devono essere pagati 30,46 euro per il permesso dei figlio minore e 30,46 euro per l'aggiornamento del permesso del genitore a cui quello del figlio viene collegato

o   dato che il permesso del minore e' individuale, esso viene collegato al permesso di uno solo dei genitori (si paga quindi un solo bollettino); questo, comunque, non penalizza la posizione giuridica dell'altro genitore in relazione ad ogni aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale

      Circ. Mininterno 3/8/2016: anche sul minore grava il costo del permesso di soggiorno elettronico (che solo nella fase sperimentale, correlata all'entrata in vigore del necessario adeguamento della norma nazionale, e' stato prodotto gratuitamente per i minori infraquattordicenni); il bollettino postale per il pagamento, nella sezione "eseguito da", riportera' il nome del minore infraquattordicenne; in assenza di ricevuta del pagamento si informera' tempestivamente l'utente per la successiva integrazione della documentazione

      Il permesso per motivi familiari dello straniero che, al compimento dei 18 anni, risulti a carico del genitore puo' essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, purche' il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento (circ. Mininterno 28/3/2008); nota: il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola; sembra inoltre precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo; TAR Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine, dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale

      Al minore straniero familiare di straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, e' rilasciato un permesso per motivi familiari a condizione che

o   sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso UE slp

o   siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

      Al minore straniero convivente con genitore cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino puo essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni per il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi (D. Lgs. 30/2007), o un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 28, co. 2 o art. 30, co. 1, lettera c, T.U. o art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento) in caso contrario; nota: il caso di minore straniero convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento dellacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana (da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)

      Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: non dovrebbe essere richiesto titolo di soggiorno neanche in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano (il caso di minore straniero convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento dellacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)

      Note:

o   il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi familiari

o   l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito" (nello stesso senso, Sent. Cass. 1843/2015), e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)

o   TAR Lazio: illegittimo, in mancanza di preavviso di diniego, il diniego del permesso di soggiorno per affidamento (nota: dovrebbe trattarsi di permesso per motivi familiari) al dicianovenne egiziano affidato con provvedimento del giudice tutelare allo zio titolare di permesso UE slp, se il provvedimento, basato sul fatto che lo straniero ha raggiunto la maggiore eta', non tiene conto del fatto che il giudice ordinario ha dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente proprio sul presupposto della sua ritenuta minore eta' (secondo la legge egiziana), in applicazione di art. 42 L. 218/1995 (che stabilisce che la protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja 5/10/1961, resa esecutiva con L. 742/1980, e che le disposizioni di tale Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti); il provvedimento di affidamento ha determinato nell'interessato un'aspettativa al rilascio del permesso, che merita di essere tutelata; la partecipazione al procedimento gli avrebbe consentito di rappresentare le proprie ragioni e gli ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento in contestazione o consentire all'interessato di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo

      Al minore entrato con un visto per adozione, perche destinatario di un provvedimento di affidamento pre-adottivo, e rilasciato un permesso per attesa adozione (nota: dovrebbe essere rilasciato piuttosto un permesso per motivi familiari o un permesso UE slp); se l'adottante e' cittadino italiano non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007)

      Al minore straniero affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 e rilasciato un permesso per affidamento; TAR Lazio: i ritardi dell'amministrazione non imputabili allo straniero non possono costituire motivo idoneo a produrre la perdita della posizione di vantaggio acquisita, con la conseguenza che l'impossibilita' di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto (nel caso in specie, per affidamento) essendo venuto meno il requisito (nel caso in specie, la minore eta') comporta per l'amministrazione l'obbligo di esame della domanda come istanza di conversione

      Al minore straniero che presenta domanda di asilo e rilasciato un permesso per richiesta asilo

      Al minore che ha fatto ingresso per studio ai sensi dellart. 44 bis, co. 2, lettera b) DPR 394/1999 e rilasciato un permesso per studio

      Il minore straniero trovato in condizioni di soggiorno illegale, salvo che segua il genitore espulso (o allontanato, se cittadino comunitario o familiare di cittadino comunitario) o che debba essere espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,

o   ottiene un permesso per motivi familiari se e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, reinterpretate alla luce di L. 122/2016[163]; ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o   ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se e affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o   ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

o   ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi

      Nota: secondo il Tar Puglia, allo straniero che sia stato espulso illegittimamente nella minore eta' e sia successivamente rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno qualora siano sopraggiunti nuovi elementi rilevanti

      Allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta, a una pena detentiva e che abbia partecipato, durante lespiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale puo essere rilasciato un permesso per motivi umanitari per protezione sociale, "anche" su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi' essere rilasciato d'ufficio?); verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma di integrazione; Trib. Minorenni Trieste (citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005) e Trib. Minorenni Firenze: il permesso e' rilasciabile anche in caso di esito positivo della "messa alla prova"

 

 

Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore straniero non accompagnato trovato in condizioni di soggiorno illegale, salvo che sia adottato un provvedimento di affidamento ex L. 184/1983 o che debba essere espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,

o   ottiene un permesso per minore eta, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito alladozione di un provvedimento di tutela di comunita di tipo familiare e rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore eta (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore eta e rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o   ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, purche' sia stato affidato ai sensi della L. 184/1983 o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfi le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

      Circ. Mininterno 16/11/2011: il Tribunale per i minorenni puo' ordinare, ai sensi di art. 29 RDL 1404/1934 e art. 23 L. 39/1975, il prosieguo ammnistrativo elle misure di protezione e assistenza a vantaggio del minore straniero non accompagnato fino a compimento del 21-esimo anno di eta'

 

 

Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Esonero dal versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per il rilascio e il rinnovo del permesso per (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

      TAR Lazio: la comunicazione dell'avvio del procedimento e' indispensabile ai fini della revoca di un permesso di soggiorno per presunta mancanza del requisito di minore eta', dal momento che consente di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell'interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta, inclusa l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di soggiorno

 

 

Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)

 

      Utilizzabilita dei permessi rilasciati a minori:

o   motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o   affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)

o   integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o   minore eta: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000);

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)

o   richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999) o lavoro (art. 22 D. Lgs. 142/2015: se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente)[164]; Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

      Nota: limpossibilita di utilizzare il permesso per minore eta per lavoro contrasta con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino); contrasta inoltre, riguardo alla possibilita' di accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003), con il fatto che tale contratto e' inquadrato, appunto, nell'ambito del diritto all'istruzione e formazione; contrasta infine, almeno in caso di affidamento o sottoposizione a tutela (L. 94/2009), con l'ipotesi di rilascio del permesso per integrazione del minore a requisiti gia' maturati (inclusa, possibilmente, l'esistenza di rapporto di lavoro in corso); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati

 

 

Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)

 

      Convertibilita:

o   motivi familiari (Circ. Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana): in permesso

  per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di eta) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

  per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivita lavorativa

  per accesso al lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare e un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se e minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute, pero, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L. 184/1983, del minore convivente con il genitore)

o   affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni (TAR Lazio: la mancanza di un formale permesso di soggiorno per affidamento, in caso di minore che ne possedesse i requisiti, non e' in alcun modo a lui imputabile); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011 e Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati (Decr. Minlavoro 19/12/2013): il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia: illegittimo il diniego di conversione per la semplice mancanza del parere del Comitato per i minori stranieri, dal momento che, trattandosi di fase endoprocedimentale, la richiesta del parere compete all'amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma); giurisprudenza:

  TAR Lombardia: quando il richiedente la conversione abbia continuato a soggiornare per un considerevole periodo di tempo nel territorio nazionale, il parere del Comitato per i minori stranieri e' assorbito dalle valutazioni aggiornate che la questura e' tenuta a svolgere sulla condotta del ricorrente prima del rilascio del titolo richiesto

  TAR Piemonte: la condizione di minore non accompagnato non e' cristallizzata al momento dell'ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto; nelle ipotesi di cui agli art. 2 e 4 L. 184/1983 questo tipo di protezione puo' considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l'inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l'assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari; ai fini della conversione, non condizionata a requisiti di durata del soggiorno ne' dell'inserimento in progetti di integrazione, del permesso al compimento della maggiore eta', la circostanza che l'affidamento riguardi minori originariamente non accompagnati e' irrilevante (nel caso in esame, il minore era giunto sul territorio nazionale dopo essere stato affidato dai genitori allo zio con l'istituto di diritto islamico della Kafalah, e solo per motivi non dipendenti dalla volonta' sua o del suo affidatario non era stato destinatario di un formale provvedimento di affidamento anche in Italia o del parere della Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro); illegittimo quindi il diniego di conversione

o   integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

  il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello

  che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       e giunto in Italia da almeno tre anni

-       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

o   minore eta: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ. Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

  in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

      Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati, in relazione alle competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decr. Minlavoro 19/12/2013):

o   nei casi in cui, ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore

o   la richiesta di parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata)[165], preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta', allegando

  copia del passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita', data di rilascio/convalida e scadenza della validita')

  copia del permesso di soggiorno/cedolino

  copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela

  documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere

  qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda

o   la Direzione Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata

o   la Direzione Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi richiesti

o   ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it

      TAR Lazio: ai fini della definizione della minore eta' rileva, in base ad art. 4 L. 218/1995 e Convenzione dell'Aja 5/10/1961, la nozione prevista dalla legge nazionale dello straniero

      TAR Puglia: lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro autonomo mantiene, nelle more della decisione dell'amministrazione, i diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso di diniego del permesso

      Nota: anche prima dell'entrata in vigore della L. 129/2011, Sent. Corte Cost. 198/2003 aveva stabilito che la possibilita di conversione ai 18 anni prevista per i minori affidati deve valere anche per

o   i minori sottoposti a tutela

o   i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o   i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o   i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia)

      Note:

o   la formulazione dell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998, cosi' come modificato da L. 94/2009 ("Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno...") ha un significato razionale solo se si interpreta nel modo seguente: "il rilascio del permesso e' condizionato alla verifica delle condizioni previste da art. 32, co. 1-bis per tutti e soli i minori stranieri non accompagnati"; l'altra interpretazione formalmente possibile ("a tutti i minori affidati si applicano comunque le condizioni ulteriori previste da art. 32, co. 1-bis"), che sembra trovare seguito in alcune sentenze (Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011), e' priva di senso, dato che rende incomprensibile il riferimento, nel comma 1-bis, ai minori stranieri non accompagnati, meno che non si debba interpretare l'inciso del comma 1-bis "ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela" come l'elencazione di tre distinte categorie (in questo senso, Ord. Corte Cost. 222/2011 e Ord. Corte Cost. 326/2011); quest'ultima possibilita' va scartata perche' contrasta con la spiegazione della disposizione fornita dal relatore di maggioranza in sede di dibattito parlamentare nella seduta della Commissioni riunite I e II della Camera del 10/3/2009; l'obiezione relativa all'intrinseca contraddizione tra le nozioni di "minore non accompagnato" e "minore affidato o sottoposto a tutela" si supera nel modo seguente: si definisce "minore non accompagnato", ai fini dell'applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, il minore che era "non accompagnato" al momento in cui l'amministrazione ne ha avuto contezza per la prima volta (nel senso di "giunto in Italia come minore non accompagnato", TAR Friuli, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 270/2013); nota: TAR Lombardia interpreta invece art. 32 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come applicabile a tutte le ipotesi di minori comunque affidati ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, anche quando l'interessato sia giunto in Italia da minore non accompgagnato

o   Sent. Cons. Stato 270/2013: le disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, che prevedono condizioni diverse, per il minore affidato o sottoposto a tutela a seconda che abbia fatto ingresso in Italia da minore accompagnato o da minore non accompagnato non possono essere interpretate nel senso che l'equiparazione a figlio del minore affidato o sottoposto a tutela valga ai soli fini del ricongiungimento familiare; sarebbe infatti paradossale se tali minori potessero essere portati in Italia con il complesso procedimento di ricongiungimento familiare, ma non potessero avvalersi dell'assai piu' semplice trattenimento in Italia presso l'affidatario o il tutore; alla necessita' di introdurre controlli piu' accurati, ai fini del prolungamento del soggiorno, per stranieri che abbiano fatto ingresso da minori non accompagnati, per evitare un uso strumentale di affidamenti e tutele, risponde la modifica introdotta da L. 129/2011, che non concede l'automatico rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone al parere del Comitato per i minori stranieri

      Sent. Cons. Stato 269/2013:

o   gli effetti della modifica normativa apportata da L. 129/2011 in materia di conversione ai 18 anni si estendono anche alla regolazione delle situazioni preesistenti e non ancora definite, fungendo da disposizioni interpretative; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 270/2013, Sent. Cons. Stato 1368/2014, Sent. Cons. Stato 746/2015, Sent. Cons. Stato 4394/2016; in senso un po' piu' debole Sent. Cons. Stato 4545/2013 e Sent. Cons. Stato 5200/2014: benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato

o   l'entrata in vigore della modifica costituisce un elemento sopravvenuto da prendere obbligatoriamente in considerazione ai fini del riesame dei provvedimenti pur validamente adottati sulla base della precedente normativa, ai sensi di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, in precedenza, TAR Lazio (che aveva annullato il provvedimento di diniego del permesso, adottato prima della data di entrata in vigore di tali modifiche e motivato dall'assenza dei requisiti temporali, affinche' l'amministrazione possa effettuare una nuova valutazione) e Sent. Cons. Stato 179/2013; in senso opposto, TAR Lazio, che, sia pure in modo favorevole allo straniero, decide su un provvedimento di diniego di conversione adottato nell'aprile 2012, ignorando la modifica apportata da L. 129/2011

o   per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, e' sufficiente che sia stato avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal Comitato per i minori stranieri

o   la disposizione si applica anche al minore che sia entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, senza avere il tempo di completare il pecorso di integrazione

      Sent. Cons. Stato 6473/2012 prende atto del fatto che, a seguito di istanza cautelare, l'amministrazione ha proceduto al riesame del provvedimento di diniego di conversione ai 18 anni per uno straniero entrato in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, alla luce delle disposizioni introdotte dalla L. 129/2011, accogliendo la richiesta di conversione

 

      Giurisprudenza e dottrina relative alla applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009), prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate da L. 129/2011, in fase transitoria:

o   TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

o   in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

o   nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore di disposizioni piu' restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti imposti da tali disposizioni, Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009; ulteriore giurisprudenza:

  nello stesso senso, con riferimento ai requisiti introdotti da L. 94/2009,

-       TAR Umbria, Ord. Cons. Stato 3749/2010 e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

-       Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data (nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3987/2011, Sent. Cons. Stato 1785/2012, Sent. Cons. Stato 4277/2012, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 2402/2015, Sent. Cons. Stato 2537/2015, che accolgono il ricorso, e TAR Lazio, che nega l'applicabilita' dei requisiti di cui alla L. 94/2009 anche nel caso di ingresso di ultra-quindicenne; nello stesso senso anche TAR Piemonte, che prende atto della cessazione della materia del contendere)

-       Ord. TAR Toscana e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord. Cons. Stato 5367/2010, Ord. Cons. Stato 5368/2010 e Ord. Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di integrazione

-       Sent. Cons. Stato 179/2013 afferma che per i soggetti entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, che alla data di entrata in vigore di tale legge si trovassero, per eta', nell'impossibilita' di soddisfare i requisiti temporali imposti da tale legge per la conversione ai 18 anni, e' sufficiente dimostrare che, alla suddetta data di entrata in vigore, si trovassero nelle condizioni per essere ammessi allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato

-       TAR Lazio dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in autotutela, dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in materia

-       TAR Lombardia, con riferimento a un minore non accompagnato che aveva chiesto la conversione del permesso prima che entrasse in vigore la riforma apportata dalla L. 129/2011, avendo fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 ma dopo il compimento dei 15 anni

-       Sent. Cons. Stato 5144/2014: inapplicabilita delle disposizioni di cui alla L. 94/2009 nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore; quelle disposizioni si applicano solo ai minori affidati dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, o anche affidati prima, ma che compiano la maggior eta' almeno due anni dopo l'entrata in vigore della legge, affinche' sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale d'integrazione

  in senso ancora piu' drastico (ma privo di fondamento!),

-       TAR Marche, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4545/2013: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata solo ai minori che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano meno di 16 anni e quindi la possibilita' di concludere il percorso di integrazione sociale e civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si tratta probabilmente di minore entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

-       TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1487/2012, Sent. Cons. Stato 746/2015: i requisiti di durata introdotti da L. 94/2009 non vanno applicati al minore che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, aveva un'eta' tale da precludergli la maturazione di quei requisiti, anche nel caso in cui lo stesso minore sia entrato in Italia dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, altrimenti, la norma finirebbe per avere una applicazione retroattiva (nota: riguardo a coloro che sono entrati in Italia dopo l'entrata in vigore della norma, si tratta di una sciocchezza, non essendo in gioco un diritto; in altri termini, si tratta di persone entrate sapendo gia' che non avrebbero potuto convertire il permesso ai 18 anni, senza possibilita', quindi, di fare affidamento sulla conversione)

  in senso piu' debole,

-       TAR Lazio: in caso di minore che, alla data dell'entrata in vigore della L. 94/2009, avesse un'eta' tale da precludergli la maturazione dei requisiti introdotti da tale legge, e' sufficiente (e, verosimilmente, necessario) dimostrare che, al compimento della maggiore eta', l'interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato

  in senso opposto,

-       Ord. TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le modifiche su posizioni pregresse consolidate

-       Ord. TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009

  di orientamento non chiaro,

-       TAR Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR Lazio e TAR Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata in vigore della L. 94/2009

-       TAR Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni

      TAR Toscana: legittimo il diniego di rinnovo/conversione di un permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro, a dispetto della sussistenza dei requisiti, qualora tale permesso sia stato rilasciato al neo-maggiorenne solo in attesa della decisione sul ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso (verosimilmente, per motivi familiari) motivato (nota: sembra) sulla base dell'inidoneita' dell'affidatario (detenuto, al momento della richiesta) ad assolvere agli obblighi previsti a tutela del minore, e il ricorso sia stato poi respinto definitivamente; nota: non e' chiaro se il primo diniego di rinnovo sia avvenuto quando lo straniero era ancora minorenne; in caso contrario, la decisione sembra priva di senso, non essendo rilevante la prosecuzione dell'affidamento

 

      TAR Campania: in relazione al silenzio serbato dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne, si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da camerale a rito ordinario con udienza pubblica

 

      Nota: lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)

 

      La Regione Friuli, con successive delibere 28/1/2005, 3/8/2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato; nota: verosimilmente si tratta di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi dei requisiti per la conversione ai 18 anni (altrimenti, provvedimento inutile)

 

 

Accesso del minore al permesso UE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore straniero puo accedere al permesso UE slp

o   in quanto figlio di straniero titolare di permesso UE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o   in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)

      Il minore straniero puo accedere alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione in quanto figlio di cittadino italiano o comunitario; nota: non disciplinato esplicitamente dal D. Lgs. 30/2007 il caso di minore affidato a cittadino italiano o comunitario

 

 

Onere di esibizione del permesso; interesse del minore (torna all'indice del capitolo)

 

      L'onere di esibizione del titolo di soggiorno, di cui all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (come modificato dalla L. 94/2009), dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia; in particolare, quando si tratti di interesse del minore)

      In questo senso, circ. Mininterno 7/8/2009 (e circ. Sanita' Regione Piemonte): per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto

 

 

Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (torna all'indice del capitolo)

 

      Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[166]; da DPR 396/2000 e Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010):

o   l'attestazione sanitaria di nascita (art. 30, co. 2 DPR 396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata (presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto; l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e' accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita; il diritto alla riservatezza viene meno trascorsi 100 anni (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

o   la dichiarazione di nascita (art. 30, co. 1 DPR 396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto

o   va rispettata l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata (art. 30 co. 1 DPR 396/2000); la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione naturale, vale anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si evince, di fatto, dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita' previste dalla legge; note:

  come deve procedere la puerpera per non riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[167] ma in costanza di matrimonio?

  Sent. Corte Cost. 278/2013: illegittimita' costituzionale di art. 28 co. 7 L. 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilita' per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi di art. 30 co. 1 DPR 396/2000, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione

o   la dichiarazione puo' essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30, co. 7 DPR 396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR 396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[168] e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo indicato in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR 396/2000)

o   nei casi di dichiarazione resa direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR 396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (art. 30, co. 3 DPR 396/2000)

o   se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del minore

o   la registrazione della nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR 396/2000, lufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver accertato lidentita' del dichiarante o dei dichiaranti

o   i diritti della personalita' sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L. 218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino (Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98, co. 1 DPR 396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza

o   se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, co. 1 DPR 396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR 396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 31, co. 2 DPR 396/2000)

o   quando l'ufficiale dello stato civile viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR 396/2000)

o   nella dichiarazione di nascita saranno indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira' anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato

o   se la dichiarazione risulta in contrasto con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte

o   in mancanza di riconoscimento, il figlio risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni

o   per evitare la formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale l'evento si e' verificato

o   per l'ordinamento italiano, non vige il principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi, non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.) o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)

o   una persona non puo' essere indicata negli atti dello stato civile come figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[169] di un genitore che non abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c. e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c., espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento

o   e' legittimo il figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)

o   il mutamento della qualita' di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[170] in quella di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[171] puo' anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)

o   il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.); si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della paternita'

o   la presunzione di paternita' non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale

o   si presume concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.); il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)

o   la donna coniugata puo' riconoscere come figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[172]anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e' un elemento sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c., ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[173] si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato tale; nota: quando la madre sappia che si tratta di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[174] e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?

o   non e' ammissibile il riconoscimento quale figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[175] del nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad art. 258 c.c.); il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento medesimo

o   la cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli accertamenti

      Ord. Cass. 1808/2014: a dispetto di art. 262 c.c., che prevede che, in caso di filiazione nei confronti del padre riconosciuta successivamente a quella della madre, il minore possa aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno, la Corte opta per la sola aggiunta, presumendo che il minore vivra' prevalentemente con la madre e con la famiglia di lei

      Riconoscimento e legittimazione presso l'ufficio consolare italiano (D. Lgs. 71/2011): il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[176]; in caso di filiazione nei confronti del padre accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il capo dell'ufficio consolare riceve la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente

      La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale (art. 35 L. 218/1995); ne segue che, per effettuare il riconoscimento, tale potesta' sia riconosciuta al genitore straniero mediante una dichiarazione della Rappresentanza diplomatico-consolare del suo Paese, tradotta e legalizzata presso la Prefettura, da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale di quel Paese

      Sent. Corte Cost. 31/2012: illegittimita' costituzionale di art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato (alterazione dello stato civile di un neonato mediante il suo occultamento; nel caso in esame, alterazione dell'atto di nascita mediante false attestazioni consistite nel dichiarare come figlia naturale una figlia legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio), previsto da art. 567 c.p., consegua di diritto la perdita della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[177], cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto; la disposizione viola il principio di ragionevolezza e art. 117 Cost., dato che non consentirebbe all'autorita' giudiziaria di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto, come invece imposto dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991

      Sent. Corte Cost. 7/2013: illegittimita' costituzionale di art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato (soppressione dello stato civile di un neonato mediante il suo occultamento; nel caso in esame, tardiva dichiarazione di nascita), previsto da art. 566 co. 2 c.p., consegua di diritto la perdita della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[178], cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto; la disposizione viola il principio di ragionevolezza e art. 117 Cost., dato che non consentirebbe all'autorita' giudiziaria di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto, come invece imposto dlla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991

 

      Non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione), trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009); note:

o   nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

  la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

  lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[179] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

  l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o   secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

 

      Dati: la percentuale dei bambini nati in Italia come figli nati fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[180] e' passata da 8.1% del 1995 a 19.6% del 2008 (da Articolo di Guarneri e Gualtieri)

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)

 

      Divieto di espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato) per donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

      Sent. Cass. 22305/2013: il matrimonio Rom non e' assimilabile a un matrimonio riconosciuto da un ordinamento straniero, e non rende inespellibile l'uomo che lo abbia contratto in caso di gravidanza in corso della donna

      Gdp Agrigento: applicata la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 sull'inespellibilita' del coniuge di donna incinta con riferimento ad un provvedimento di respingimento

      Gdp Torino: legittima l'espulsione del convivente (non coniugato) di donna incinta, in base ad Ord. Corte Cost. n. 192/2006

      Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non credibile, sulla base del fatto che aspetta un figlio dalla compagna italiana

 

      Consentito il ricongiungimento con cittadino straniero (e lingresso al seguito) di

o   figli minori non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o   figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

      I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli

      Puo fare ingresso per ricongiungimento il genitore naturale (o anche naturale? Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della responsabilita' genitoriale - da D. Lgs. 154/2013[181]) del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); si tiene conto, ai fini della verifica dei requisiti di reddito e alloggio, del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore (L. 94/2009); nota: secondo circ. MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine, sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio) soltanto per uno dei coniugi: il controllo sul ricostituirsi di un legame poligamico in Italia sarebbe cioe' gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia; Trib. Ravenna: disposta la conversione del permesso ad altro titolo in permesso per motivi familiari per genitore naturale di minore soggiornante legalmente in Italia con l'altro genitore, essendo soddisfatto il requisito di reddito sufficiente; Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia, essendo tenuta l'amministrazione a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare (nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore)

      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del titolare di status di protezione internazionale minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

      Diritto di soggiorno per i discendenti del cittadino comunitario con diritto di soggiorno o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico

      La disposizione, contenuta esplicitamente in art. 29, co. 4 T.U. sulla possibilita' di rilascio di visto di ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario (possibilita' estesa, dal Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti, al caso di ingresso al seguito di cittadino di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e' stata soppressa da D. Lgs. 5/2007; e' tuttavia applicabile in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998); inoltre, il D. Lgs. 30/2007 prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); note:

o   art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03

o   secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano

 

      Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo all'interesse superiore del minore in relazione al ricongiungimento familiare:

o   quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)

o   punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale

 

      Sent. Cass. 12259/2016 (sulla dichiarazione di adottabilita' di un minore di cui i genitori non sono intenzionati a prendersi cura, mai visitato dai familiari del padre, ne' in occasione della nascita ne' in occasione del delicato intervento chirurgico per malformazione cardiaca cui il piccolo e' stato sottoposto all'eta' di quattro mesi):

o   il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti la' dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, ne' di ottemperare all'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilita' dello stato di abbandono

o   lo stato di abbandono non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado; e' anche necessario, infatti, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalita' del minore, senza che la valutazione di idoneita' dei parenti all'assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro condotta pregressa (come evidenziato da art. 12 L. 184/1983, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore)

o   il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare, qualora si manifestino situazioni di grave carenza del ruolo genitoriale, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficolta' o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore; laddove risulti impossibile o grandemente improbabile un recupero delle capacita' genitoriali entro tempi compatibili con la necessita' del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e' legittimo l'accertamento dello stato di abbandono

 

      Il Tribunale per i minorenni puo autorizzare lingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata del familiare del minore che si trova in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di questi, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U.); lautorizzazione e revocata quando cessano di valere i motivi che lhanno determinata o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia; al familiare e rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni (da D. Lgs. 5/2007); il permesso abilita allo svolgimento di attivita' lavorativa, ma non e' convertibile in permesso per lavoro (da D. Lgs. 5/2007; Sent. Cons. Stato 2783/2012: non consentita la conversione neanche in permesso per lavoro autonomo); il permesso puo' essere convertito in permesso per motivi familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, ai sensi di art. 30, co. 1, lettera b) o lettera c) D. Lgs. 286/1998, a seconda che si tratti di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso (in condizioni di regolarita' di soggiorno) o di vincolo familiare costituitosi prima dell'ingresso in Italia (circ. Mininterno 24/9/2009); al titolare del permesso e' rilasciabile, in presenza dei requisiti, il permesso UE slp, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge (TAR Lombardia; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro); nota: Trib. Minorenni Roma sembra prospettare una generale convertibilita' del permesso per assistenza del minore in permesso diverso da quello per lavoro, anche se il riferimento potrebbe essere limitato, nel caso li' esaminato, all'iter per la coesione familiare; nel senso della possibilita' di rilascio di altro permesso al titolare di permesso per assistenza del minore, Trib. Minorenni Napoli; nel senso della convertibilita', anche se in modo implicito, Corte App. Catania, che autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla "regolarizzazione" della propria posizione in Italia (nello stesso senso, Corte App. Napoli)

      Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammisisone al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio

      Giurisprudenza:

o   Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o   nello stesso senso

  Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore

  Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione

  Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione all'ingresso

o   in senso opposto, Ord. Cass. 4721/2013: e' legittimo il diniego dell'autorizzazione al soggiorno se nel ricorso non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno (nota: orientamento totalmente irrispettoso di quello definito da Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010)

o   in precedenza, orientamento contrastante:

  Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

  Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

  Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o   Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o   Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o   Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3

o   Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o   Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o   Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

o   Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

o   Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

o   Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria

o   Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)

o   Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia

o   Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale, senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi nellambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'

o   Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia malata; nota: il giudice d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)

o   Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione; nota: non potendo il giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)

o   Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa, sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di idonea attivita' lavorativa; nota: non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova

o   Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore, in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare" (conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni, nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della propria posizione in Italia (nota: sembra implicitamente ammessa la possibilita' di conversione del permesso)

o   Corte App. Napoli:

  la condizione psicofisica del minore si modifica e si evolve, cosicche' e' giustificata una periodica rivalutazione di tale condizione, a seguito della quale, ove la gravita' della situazione permanga, l'autorizzazione (prevista a tempo determinato) puo' essere prorogata

  se il figlio e' in tenerissima eta', ma sussiste l'idoneita' affettiva del genitore ad occuparsi del minore e a prendersi carico dei suoi problemi, possono ritenersi sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo (nota: in caso di genitori entrambi irregolari e di assenza di un radicamento significativo del figlio in tenerissima eta', non e' chiaro come la negazione dell'autorizzazione rischi di recar danno allo sviluppo psicofisico del minore)

  occorre solo evitare l'uso strumentale dei figli minorenni da parte del richiedente, che presenti la richiesta nel proprio esclusivo interesse

  autorizzato il soggiorno per 2 anni (durante i quali i genitori dovranno provvedere alla loro regolarizzazione; nota: non si comprende come, se non ammettendo la convertibilita' del permesso), sulla base del buon inserimento sociale di fatto e della cura prestata dai genitori alla figlia minore, che frequenta la scuola d'infanzia

o   Trib. Bari: autorizzata la permanenza dei genitori di bambini in tenera eta', una dei quali bisognosa di cure, che possono essere prestate nel modo piu' adeguato in Italia; l'autorizzazione riguarda entrambi i genitori, perche' l'allontanamento di uno dei due recherebbe un grave danno allo sviluppo psicofisico dei figli

o   Sent. Cass. 1824/2016:

  la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori o allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo l'eta' del minore, il grado di radicamento in Italia, in relazione alla durata della vita del minore e del soggiorno e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile e rinnovabile), di concrete possibilita' di rapporto con i genitori nell'ipotesi del rimpatrio di questi

  l'eta', se prescolare (nel caso in esame, i minori avevano 3 e 6 anni) e il radicamento (costituente uno dei criteri Boultif (sent. CEDU Boultif c. Svizzera) per valutare la legittimita' dell'ingerenza statuale nell'incidere il diritto alal vita familiare ex art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) devono essere tenuti in considerazione, anche affidandosi ad un'indagine tecnica, se necessario, nella valutazione della gravita' del disagio che potrebbe derivare dal rimpatrio al seguito dei genitori da allontanare

  un minore nato in Italia da pochi anni da genitori stranieri verosimilmente condivide con il proprio nucleo familiare la quasi totalita' della propria esistenza, non avendo a causa dell'eta' e della nazionalita' straniera dei genitori molti altri poli affettivi di riferimento (nota: dalla separazione dai genitori deriverebbe quindi un grave pregiudizio); allo stesso tempo, il paese in cui e' nato costituisce l'unico habitat ambientale che conosce e nel quale e' iniziata la propria esistenza e ha sviluppato la propria personalita' sotto il profilo cognitivo e relazionale

o   Ord. Cass. 24476/2015:

  risulta evidente la sussistenza di specifici e gravi motivi corroboranti la domanda di permesso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 nel caso in cui la figlia della ricorrente, di soli 2 anni, sia gia' stata abbandonata dal padre, e la madre, inserita in Italia in una famiglia i cui membri possono sostenerla anche economicamente, in caso di rimpatrio sarebbe esposta al rischio di indigenza e comunque di incertezza assoluta circa il futuro

  in questo caso, l'elemento determinante non e' tanto il superiore interesse del minore in senso generico ma la prognosi sul grave disagio psico-fisico che conseguirebbe alla minore dall'allontanamento anche della figura materna a soli due anni di eta' o dallo sradicamento dalla situazione di vita attuale

o   Ord. Cass. 2123/2016: i "gravi motivi" contemplati da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 ai fini del rilascio della temporanea autorizzazione al soggiorno vanno riferiti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, a situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilita' che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare; legittimo quindi negare l'autorizzazione quando non emergano elementi tali da far ritenere che dall'allontanamento del genitore possano derivare disagi psichici o fisici particolari dei minori diversi da quelli che caratterizzano normalmente il distacco dalle figure parentali (nota: i disagi psichici o fisici che derivano in caso di distacco dalle figure parentali dovrebbero essere sempre considerati un "grave motivo" atto a giustificare l'autorizzazione del soggiorno)

o   Ord. Cass. 3004/2016 enuncia il seguente Principio di diritto: in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, e' illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5 co. 5 e 31 co. 3 del D. Lgs. 286/1998, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non e' stata presa in considerazione la sua situazione familiare

o   Corte App. Bari: autorizzato il soggiorno per due anni dei genitori, entrambi illegalmente soggiornanti, di una bambina, sulla base del fatto che, essendosi la bambina pienamente inserita, a seguito di un precedente trasferimento dalla Grecia all'Italia, nel contesto della famiglia allargata (molti familiari essendo legalmente soggiornanti in Italia) e della scuola di infanzia, la stessa bambina subirebbe un grave danno sia dall'allontanamento dei soli genitori, sia dalla partenza dell'intero nucleo familiare, con ulteriore sradicamento verso un paese in cui i genitori si troverebbero privi di lavoro

o   Trib. Milano: autorizzata l'ulteriore permanenza di una coppia di stranieri, che accudiscono i figli, uno dei quali soffre di un ritardo mentale e fruisce di sostegno scolastico; il resto della famiglia e' ben inserito; il tribunale indica agli interessati che nel corso dei due anni di soggiorno autorizzato essi dovranno "regolarizzare" la loro posizione mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori (nota: evidentemente al tribunale sfugge il fatto che tali strumenti possono non essere utilizzati dal governo, e di fatto non lo sono da anni)

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno del nonno di un minore affetto da disabilita', sulla base del contributo che l'interessato da' alla stabilita' emotiva ed affettiva del bambino e del suo fratellino

o   Trib. Bari: autorizzato il soggiorno di entrambi i genitori di un bambino georgiano nato in Italia, dal momento che il nucleo familiare e' unito, ed entrambi gli adulti si prendono cura del figlio e sono inseriti lavoratiamente, sia pure in nero; due arresti in flagranza per piccoli furti in un supermercato non pregiudicano la posizione del padre, dato che i due episodi, risalenti nel tempo, non sono tali da compromettere la valenza educativa del genitore o da farlo qualificare come socialmente pericoloso

o   Trib. Lecce: autorizzato il soggiorno dei genitori di due minori oramai pienamente inseriti nel contesto sociale italiano (uno dei due e' nato in Italia), sulla base del danno che agli stessi minori sarebbe causato da uno sradicamento, e del fatto che entrambi i genitori si prendono cura dei figli e sono inseriti lavorativamente

o   Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione di uno straniero che si prende cura, insieme con la moglie, di un figlio minorenne convivente, in base al danno che il figlio subirebbe in caso di allontanamento del padre

      In tutti i procedimenti relativi al diritto allunita familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita il superiore interesse del minore; in questo senso,

o   Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa

o   Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

o   Sent. CEDU Zhou c. Italia: condannata l'Italia per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver dichiarato adottabile un minore cinese, sottratto alla madre a causa della condizione di poverta' di lei e della conseguente presunta incapacita di provvedere al figlio, senza contemplare la possibilita' di una "adozione aperta" capace di consentire il mantenimento della relazione madre-figlio (nota: l'istituto e' stato abrogato dalla L. 184/1983, ma la stessa Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto, in relazione al caso in esame, che il provvedimento potesse essere adottato in base ad una interpretazione estensiva di art. 44 co. 1 lettera d L. 184/1983); riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni morali pari a 40.000 euro oltre al rimborso spese, agli oneri accessori ed agli interessi legali

      Ricorso contro il diniego di nulla-osta o di visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito, contro il mancato rilascio del visto nei termini, contro il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, o contro gli altri provvedimenti amministrativi in materia di unita' familiare davanti al giudice ordinario; il giudice puo ordinare direttamente il rilascio del visto di ingresso

      Risorso avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario di durata inferiore o superiore a 3 mesi davanti al tribunale ordinario del luogo di dimora del ricorrente, con applicazione del rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011); per provvedimenti motivati da pericolo per la sicurezza dello Stato o per ordine pubblico, davanti al TAR del Lazio, sede di Roma

      Nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

      In materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni ex art. 31, co. 3 T.U., e' ammesso il ricorso straordinario per cassazione (Sent. Cass. n. 22216/2006)

 

 

Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)

 

      Il minore e iscritto obbligatoriamente al SSN se titolare di permesso per motivi familiari, affidamento, attesa adozione, richiesta asilo (art. 34. co. 1 T.U.; verosimilmente, anche permesso provvisorio per richiesta asilo di cui all'art. 4 D. Lgs. 142/2015, consistente nella ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di asilo, e permesso UE slp, da art. 9, co. 12 T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007), minore eta, integrazione del minore, motivi umanitari per protezione sociale (circ. Minsanita 24/3/2000), o se ha in corso regolare attivita lavorativa o e iscritto nelle liste di collocamento (art. 34. co.1 T.U.)

      Il minore e iscritto facoltativamente al SSN (con obbligo, in alternativa, di stipula di assicurazione sanitaria privata) se titolare di permesso per studio (es.: minore entrato in Italia ai sensi dellart. 44 bis, co. 2, lettera b, Regolamento)

      In caso di conversione di altro permesso in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o asilo, liscrizione permane; in caso di conversione in permesso per studio, e necessario confermarla (art. 42, co. 1 Regolamento; nota: anche nella prassi?); lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)

      Il minore e iscritto al SSN anche in quanto familiare di straniero (anche affidato a straniero?) obbligatoriamente o volontariamente iscritto al SSN o in quanto familiare straniero a carico di cittadino comunitario con diritto di iscrizione al SSN (lavoratore o titolare di attestati di diritto comunitari o titolare di diritto di soggiorno permanente) o di cittadino italiano (circ. Minsalute 3/8/2007); nel caso, pero', di straniero iscritto volontariamente con pagamento forfetario come studente o collocato alla pari, per lestensione dellassistenza al figlio minore e necessario il pagamento del contributo completo di – allepoca – 387,34 euro (da circ. Minsanita 24/3/2000)

      Nota: al minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino italiano non e' rilasciato permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, liscrizione al SSN avviene con le stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano (richiesti documento didentita' del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)

      Al figlio minore (soggiornante in Italia) di genitore iscritto al SSN lassistenza e assicurata fin dalla nascita anche nelle more delliscrizione (salvo, verosimilmente, il caso di genitore iscritto volontariamente con contributo forfetario)

      Il minore ha diritto in ogni caso alle cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, e ai programmi di medicina preventiva, in esecuzione della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 176/1991; nota: illegittima la limitazione alle cure urgenti o essenziali e ai programmi di medicina preventiva, dato che la Convenzione stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso allassistenza sanitaria completa

      Garantita a tutti i minori di eta' < 14 anni, comunque presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta (Delibera Regione Friuli 23/2/2007)

      Legge Regione Puglia: il minore accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di libera scelta; nota: Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente soggiornante

      L'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che per garantire l'assistenza essenziale, le Regioni e le Province Autonome possono prevedere l'assegnazione al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta, dal momento che art. 43 co. 8 DPR 394/1999 delega alle Regioni italiane la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine del 2012, il pediatra di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto di Cittadinanzattiva, segnalato da un comunicato Stranieriinitalia)

      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: per l'assistenza agli stranieri illegalmente soggiornanti occorre far riferimento anche alla Risoluzione del Parlamento europeo A7-0032/2011, con la quale si invitano gli Stati membri ad assicurare che i gruppi piu' vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di accesso al sistema sanitario (punto 5), e a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano (punto 22)

      Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che siano minori stranieri non accompagnati o minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali e' attivo il percorso di sperimentazione regionale

      Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

      La Giunta regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

      Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

      Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:

o   diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)

o   tessera valida esclusivamente sul territorio regionale

o   partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe

      Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016) con i seguenti contenuti:

o   iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta

o   ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale

o   attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.

o   accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)

o   l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico

o   l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)

o   l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'

o   e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta

o   l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta

o   anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)

o   sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

o   per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

o   le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)

      Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, con l'eccezione, in attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di documento che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) e copia del codice fiscale del minore

      Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012, salve le disposizioni e procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani

      Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

      Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

      Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

      Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

      Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:

o   i minori stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera scelta

o   l'iscrizione dei minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia o di documento del minore

o   la richiesta di iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria potesta'

o   dato il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI

o   ai fini dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01

      Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:

o   recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012

o   nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D. Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul soggiorno:

  la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore del minore

  e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il codice STP

  al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del pediatra di libera scelta

  l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35 D. Lgs. 286/1998

  le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo in ambito regionale

  l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per gli iscritti al SSN

  di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita' con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere utilizzato il codice X01

      Delib. Regione Toscana 9/12/2014:

o   si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014

o   si adottano le nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in particolare, l'iscrizione al SSR del minore straniero a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno; il genitore, munito del proprio codice STP, chiede alla ASL l'iscrizioen del minore, esibendo il codice fiscale del minore o il certificato di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il certificato di nascita tradotto o il passaporto o altro documento del minore (per minore nato all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi documenti, la ASL emette per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza del codice fiscale, la ASL rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo copia dell'altro documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e, ottenutolo, ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi anche al caso di minore nato all'estero)

      Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in relazione a

o   iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti

o   iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati

      Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento

      Protocollo Conferenza Regioni e Province autonome sull'accertamento dell'eta': per i presunti minori non accompagnati, in considerazione del fatto che, ai sensi di legge, fino al termine delle fasi di identificazione e della eventuale procedura per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'eta', essi devono essere considerati minori a tutti gli effetti, dal momento della segnalazione sul territorio italiano, si procede ad una adeguata accoglienza e protezione anche attraverso l'iscrizione obbligatoria al SSN (ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nelle more della produzione dei documenti necessari all'iscrizione, che devono essere rilasciati nel piu' breve tempo possibile, il minore e' assistito come Straniero Temporaneamente Presente (STP) o Europeo Non Iscritto (ENI o codice equivalente); il minore, fintanto che non produca reddito (ad esempio, attraverso eventuali contratti di avviamento al lavoro o borse lavoro) e' esentato dalla partecipazione alla spesa

 

 

Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011 (torna all'indice del capitolo)

 

      Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,

o   si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

o   si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

o   si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

o   si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

      Note:

o   la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o   Trib. Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent. Corte Cost. 329/2011

o   Trib. Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di art. 41 D. Lgs. 286/1998

 

      Circ. Comune di Milano: possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del Comune di Milano (nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia, Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco) anche i bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza anagrafica

 

 

Accesso all'istruzione (torna all'indice del capitolo)

 

      Da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015:

o   alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, totale):

  1996/97: 12.809, 26.752, 11.991, 7.837, 59.389 (0,7% dell'intera popolazione)

  1999/00: 24.103, 52.973, 28.891, 13.712, 119.679 (1,5% dell'intera popolazione)

  2001/02: 39.445, 84.122, 45.253, 27.594, 196.414 (2,2% dell'intera popolazione)

  2002/03: 48.072, 100.939, 55.907, 34.890, 239.808 (2,7% dell'intera popolazione)

  2003/04: 59.500, 123.814, 71.447, 52.380, 307.141 (3,5% dell'intera popolazione)

  2004/05: 74.348, 147.633, 84.989, 63.833, 370.803 (4,2% dell'intera popolazione)

  2005/06: 84.058, 165.951, 98.150, 83.052, 431.211 (4,8% dell'intera popolazione)

  2006/07: 94.712, 190.803, 113.076, 102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)

  2007/08: 111.044, 217.716, 126.396, 118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)

  2008/09: 125.092, 234.206, 140.050, 130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)

  2009/10: 135.840, 244.457, 150.279, 143.224, 673.800 (7,5% dell'intera popolazione)

  2010/11: 144.628, 254.653, 157.559, 153.423, 710.263 (7,9% dell'intera popolazione)

  2011/12: 156.701, 268.671, 166.043, 164.524, 755.939 (8,4% dell'intera popolazione)

  2012/13: 164.589, 276.129, 170.792, 175.120, 786.630 (8,8% dell'intera popolazione)

  2013/14: 167.591, 283.233, 169.170, 182.181, 802.785 (9,0% dell'intera popolazione)

  2014/15: 165.862, 288.620, 165.441, 185.877, 805.800 (9,2% dell'intera popolazione)

      Percentuale di alunni non italiani nati in Italia sul totale degli alunni non italiani (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2007/08:

  scuola di infanzia: 71,2%

  primaria: 41,1%

  secondaria di I grado: 17,8%

  secondaria di II grado: 6,8%

  totale: 34,7%

o   2008/09:

  scuola di infanzia: 73,3%

  primaria: 45,0%

  secondaria di I grado: 18,8%

  secondaria di II grado: 7,5%

  totale: 37,0%

o   2009/10:

  scuola di infanzia: 74,9%

  primaria: 48,6%

  secondaria di I grado: 20,5%

  secondaria di II grado: 8,7%

  totale: 39,1%

o   2010/11:

  scuola di infanzia: 78,3%

  primaria: 52,9%

  secondaria di I grado: 23,8%

  secondaria di II grado: 9,0%

  totale: 42,1%

o   2011/12:

  scuola di infanzia: 80,4%

  primaria: 54,1%

  secondaria di I grado: 27,9%

  secondaria di II grado: 10,2%

  totale: 44,2%

o   2012/13:

  scuola di infanzia: 79,9%

  primaria: 59,4%

  secondaria di I grado: 31,8%

  secondaria di II grado: 12,2%

  totale: 47,2%

o   2013/14:

  scuola di infanzia: 84,0%

  primaria: 64,4%

  secondaria di I grado: 37,9%

  secondaria di II grado: 15,3%

  totale: 51,7%

o   2014/15:

  scuola di infanzia: 84,8%

  primaria: 64,4%

  secondaria di I grado: 43,8%

  secondaria di II grado: 18,7%

  totale: 55,3%

      Alunni con cittadinanza non italiana entrati per la prima volta nel sistema scolastico italiano per livello scolastico (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2008/09:

  primaria: 19.029 (0,7% del totale; 8,1% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 11.289 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 10.638 (0,4% del totale; 8,2% dei non italiani)

  totale: 40.956 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)

o   2009/10:

  primaria: 15.493 (0,5% del totale; 6,3% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 9.996 (0,6% del totale; 6,7% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 9.839 (0,4% del totale; 6,9% dei non italiani)

  totale: 35.328 (0,5% del totale; 6,6% dei non italiani)

o   2010/11:

  primaria: 13.673 (0,5% del totale; 5,4% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 8.136 (0,5% del totale; 5,2% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 5.763 (0,2% del totale; 3,8% dei non italiani)

  totale: 27.572 (0,4% del totale; 4,9% dei non italiani)

o   2011/12:

  primaria: 14.667 (0,5% del totale; 5,5% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 7.728 (0,4% del totale; 4,7% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 6.159 (0,2% del totale; 3,7% dei non italiani)

  totale: 28.554 (0,4% del totale; 4,8% dei non italiani)

o   2012/13:

  primaria: 10.594 (0,4% del totale; 3,8% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 6.112 (0,3% del totale; 3,6% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 6.130 (0,2% del totale; 3,5% dei non italiani)

  totale: 22.836 (0,3% del totale; 3,7% dei non italiani)

o   2013/14:

  primaria: 14.421 (0,5% del totale; 5,1% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 7.889 (0,4% del totale; 4,6% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 8.515 (0,3% del totale; 4,7% dei non italiani)

  totale: 30.825 (0,4% del totale; 4,9% dei non italiani)

o   2014/15:

  primaria: 16.293 (0,6% del totale; 5,6% dei non italiani)

  secondaria di I grado: 8.023 (0,5% del totale; 4,8% dei non italiani)

  secondaria di II grado: 8.738 (0,3% del totale; 4,7% dei non italiani)

  totale: 33.054 (0,5% del totale; 5,2% dei non italiani)

      Distribuzione degli alunni "nomadi" (da Rapp. MIUR alunni stranieri, Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2007/08: infanzia 2.061, primaria 6.801, secondaria I grado 3.299, secondaria II grado 181, totale 12.342

o   2008/09: infanzia 2.171, primaria 7.005, secondaria I grado 3.467, secondaria II grado 195, totale 12.838

o   2009/10: infanzia 1.952, primaria 6.628, secondaria I grado 3.359, secondaria II grado 150, totale 12.089

o   2010/11: infanzia 2.054, primaria 6.764, secondaria I grado 3.401, secondaria II grado 158, totale 12.377

o   2011/12: infanzia 1.942, primaria 6.416, secondaria I grado 3.407, secondaria II grado 134, totale 11.899

o   2012/13: infanzia 1.906, primaria 6.253, secondaria I grado 3.215, secondaria II grado 107, totale 11.481

o   2013/14: infanzia 1.887, primaria 6.132, secondaria I grado 3.464, secondaria II grado 174, totale 11.657

o   2014/15: infanzia 2.179, primaria 6.441, secondaria I grado 3.569, secondaria II grado 248, totale 12.437

      Tipo di scuola frequentata, per gestione e per nazionalita' (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2011/12:

  infanzia:

-       non italiani: statale 102.336 (65,3%), 54.365 non statale (34,7%)

-       italiani: statale 910.782 (59,2%), 627.429 non statale (40,8%)

  primaria:

-       non italiani: statale 257.443 (95,8%), 11.228 non statale (4,2%)

-       italiani: statale 2.306.544 (90,5%), 242.526 non statale (9,5%)

  secondaria di I grado:

-       non italiani: statale 160.600 (96.7%), 5.443 non statale (3,3%)

-       italiani: statale 1.522.475 (93,6%), 103.861 non statale (6,4%)

  secondaria di II grado:

-       non italiani: statale 158.368 (96,3%), 6.156 non statale (3,7%)

-       italiani: statale 2.311.378 (92,8%), 179.332 non statale (7,2%)

  totale:

-       non italiani: statale 678.747 (89,8%), 77.192 non statale (10,2%)

-       italiani: statale 7.051.179 (85,9%), 1.153.048 non statale (14,1%)

o   2012/13:

  infanzia:

-       non italiani: statale 108.129 (65,7%), 56.460 non statale (34,3%)

-       italiani: statale 906.013 (68,4%), 417.816 non statale (31,6%)

  primaria:

-       non italiani: statale 264.528 (95,8%), 11.601 non statale (4,2%)

-       italiani: statale 2.310.132 (90,6%), 239.139 non statale (9,4%)

  secondaria di I grado:

-       non italiani: statale 165.141 (96.7%), 5.651 non statale (3,3%)

-       italiani: statale 1.508.423 (93,8%), 100.543 non statale (6,2%)

  secondaria di II grado:

-       non italiani: statale 168.826 (96,4%), 6.294 non statale (3,6%)

-       italiani: statale 2.306.447 (93,1%), 170.533 non statale (6,9%)

  totale:

-       non italiani: statale 706.624 (89,8%), 80.006 non statale (10,2%)

-       italiani: statale 7.031.015 (88,3%), 928.031 non statale (11,7%)

o   2013/14 (Rapp. MIUR-ISMU alunni stranieri 2014/15)

  totale:

-       non italiani: statale 722.769 (90,0%), 80.016 non statale (10,0%)

-       italiani: statale 7.018.859 (86,9%), 1.039.538 non statale (13,3%)

o   2014/15:

  infanzia:

-       non italiani: statale 112.674 (67,9%), 53.188 non statale (32,1%)

-       italiani: statale 891.311 (61,2%), 564.028 non statale (38,8%)

  primaria:

-       non italiani: statale 279.443 (96,8%), 9.147 non statale (3,2%)

-       italiani: statale 2.298.621 (91,8%), 205.469 non statale (8,2%)

  secondaria di I grado:

-       non italiani: statale 161.531 (97.6%), 3.910 non statale (2,4%)

-       italiani: statale 1.478.620 (95,0%), 77.592 non statale (5,0%)

  secondaria di II grado:

-       non italiani: statale 180.665 (97,2%), 5.212 non statale (2,8%)

-       italiani: statale 2.350.307 (94,6%), 133.523 non statale (5,4%)

  totale:

-       non italiani: statale 734.343 (91,1%), 71.457 non statale (8,9%)

-       italiani: statale 7.018.859 (87,7%), 980.612 non statale (12,3%)

      Alunni non italiani per tipo di scuola secondaria di II grado (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2010/11:

  licei: 28.675 (70,3% femmine; 29,7% maschi)

  istituti tecnici: 58.340 (44,2% femmine; 55,8% maschi)

  istituti professionali: 62.080 (45,7% femmine; 54,3% maschi)

  istruzione artistica: 4.418 (66,7% femmine; 33,3% maschi)

  totale: 153.513 (50,3% femmine; 49,7% maschi)

o   2011/12:

  liceo classico: 6.051 (75,4% femmine; 24,6% maschi)

  liceo scientifico: 16.936 (58,9% femmine; 41,1% maschi)

  liceo linguistico: 504 (69,6% femmine; 30,4% maschi)

  istituto ex magistrale: 8.240 (82,8% femmine; 17,2% maschi)

  istituti tecnici: 62.981 (43,2% femmine; 56,7% maschi)

  istituti professionali: 64.852 (45,4% femmine; 54,6% maschi)

  istruzione artistica: 4.960 (63,8% femmine; 36,2% maschi)

  totale: 164.524 (49,5% femmine; 50,5% maschi)

o   2012/13:

  liceo classico: 6.782 (78,0% femmine; 22,0% maschi)

  liceo scientifico: 18.631 (60,6% femmine; 39,4% maschi)

  liceo linguistico: 480 (77,9% femmine; 22,1% maschi)

  istituto ex magistrale: 8.743 (84,4% femmine; 15,6% maschi)

  istituti tecnici: 67.481 (43,1% femmine; 56,9% maschi)

  istituti professionali: 67.611 (44,8% femmine; 55,2% maschi)

  istruzione artistica: 5.392 (65,2% femmine; 34,8% maschi)

  totale: 175.120 (49,8% femmine; 50,2% maschi)

o   2013/14 (Rapp. MIUR-ISMU alunni stranieri 2014/15):

  liceo o istruzione artistica: 42.899

  istituti tecnici: 70.220

  istituti professionali: 69.062

o   2014/15:

  liceo: 45.583

  tecnico: 71.642

  professionale: 68.652

  totale: 185.877

      Confronto tra distribuzioni di alunni italiani e non italiani per tipo di scuola secondaria di II grado (da Rapp. ANCI sulle seconde generazioni e Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2010/11:

  licei: 54,8% (italiane); 25,2% (straniere); 32,8% (italiani); 10,7% (stranieri)

  istituti tecnici: 23,1% (italiane); 33,2% (straniere); 43,1% (italiani); 42,2% (stranieri)

  istituti professionali: 17,3% (italiane); 37,9% (straniere); 21,6% (italiani); 45,1% (stranieri)

  istruzione artistica: 4,8% (italiane); 3,7% (straniere); 2,4% (italiani); 2,0% (stranieri)

o   2011/12:

  liceo classico: 11,1% (italiani); 4,7% (non italiani nati in Italia); 3,6% (non italiani nati all'estero)

  liceo scientifico: 23,8% (italiani); 14,3% (non italiani nati in Italia); 9,8% (non italiani nati all'estero)

  liceo linguistico: 0,7% (italiani); 0,7% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non italiani nati all'estero)

  istituto ex magistrale: 8,4% (italiani); 5,4% (non italiani nati in Italia); 5,0% (non italiani nati all'estero)

  istituti tecnici: 33,3% (italiani); 40,8% (non italiani nati in Italia); 38,0% (non italiani nati all'estero)

  istituti professionali: 18,9% (italiani); 30,6% (non italiani nati in Italia); 40,4% (non italiani nati all'estero)

  istruzione artistica: 3,8% (italiani); 3,6% (non italiani nati in Italia); 2,9% (non italiani nati all'estero)

o   2012/13:

  liceo classico: 11,1% (italiani); 5,1% (non italiani nati in Italia); 3,7% (non italiani nati all'estero)

  liceo scientifico: 23,9% (italiani); 14,8% (non italiani nati in Italia); 10,1% (non italiani nati all'estero)

  liceo linguistico: 0,6% (italiani); 0,4% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non italiani nati all'estero)

  istituto ex magistrale: 8,3% (italiani); 5,5% (non italiani nati in Italia); 4,9% (non italiani nati all'estero)

  istituti tecnici: 33,4% (italiani); 41,1% (non italiani nati in Italia); 38,2% (non italiani nati all'estero)

  istituti professionali: 18,9% (italiani); 29,8% (non italiani nati in Italia); 39,8% (non italiani nati all'estero)

  istruzione artistica: 3,9% (italiani); 3,3% (non italiani nati in Italia); 3,0% (non italiani nati all'estero)

o   2013/2014:

  liceo classico: 10,9% (italiani); 4,7% (non italiani nati in Italia); 3,8% (non italiani nati all'estero)

  liceo scientifico: 23,8% (italiani); 15,5% (non italiani nati in Italia); 10,3% (non italiani nati all'estero)

  liceo linguistico: 0,5% (italiani); 0,3% (non italiani nati in Italia); 0,2% (non italiani nati all'estero)

  istituto ex magistrale: 8,4% (italiani); 5,6% (non italiani nati in Italia); 5,0% (non italiani nati all'estero)

  istituti tecnici: 33,1% (italiani); 41,1% (non italiani nati in Italia); 38,1% (non italiani nati all'estero)

  istituti professionali: 19,2% (italiani); 29,2% (non italiani nati in Italia); 39,5% (non italiani nati all'estero)

  istruzione artistica: 4,0% (italiani); 3,5% (non italiani nati in Italia); 3,1% (non italiani nati all'estero)

o   2014/2015:

  liceo artistico: 4,2% (italiani); 2,9% (non italiani nati in Italia); 3,4% (non italiani nati all'estero)

  liceo classico: 6,5% (italiani); 1,9% (non italiani nati in Italia); 1,3% (non italiani nati all'estero)

  liceo linguistico: 7,6% (italiani); 8,6% (non italiani nati in Italia); 5,9% (non italiani nati all'estero)

  liceo musicale e coreutico: 0,2% (italiani); 0,2% (non italiani nati in Italia); 0,1% (non italiani nati all'estero)

  liceo scientifico: 22,2% (italiani); 15,4% (non italiani nati in Italia); 9,2% (non italiani nati all'estero)

  liceo scienze umane: 7,1% (italiani); 6,6% (non italiani nati in Italia); 4,0% (non italiani nati all'estero)

  tecnico economico: 14,3% (italiani); 19,6% (non italiani nati in Italia); 19,2% (non italiani nati all'estero)

  tecnico tecnologico: 17,4% (italiani); 16,7% (non italiani nati in Italia); 17,6% (non italiani nati all'estero)

  professionale servizi: 14,7% (italiani); 20,0% (non italiani nati in Italia); 25,9% (non italiani nati all'estero)

  professionale industria e artigianato: 5,7% (italiani); 8,2% (non italiani nati in Italia); 13,4% (non italiani nati all'estero)

      Percentuale di alunni non italiani sul totale, per livello scolastico e gestione dell'istituto (da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2011/12:

  scuola di infanzia: statali 10,1%; non statali 8,0%; totale delle scuole 9,2%

  primaria: statali 10,0%; non statali 4,4%; totale delle scuole 9,5%

  secondaria di I grado: statali 9,4%; non statali 5,9%; totale delle scuole 9,3%

  secondaria di II grado: statali 6,4%; non statali 3,3%; totale delle scuole 6,2%; in particolare,

-       licei: statali 2,9%; non statali 2,4%; totale delle scuole 2,8%

-       istituti tecnici: statali 7,3%; non statali 3,6%; totale delle scuole 7,1%

-       istituti professionali: statali 12,2%; non statali 8,2%; totale delle scuole 12,1%

-       istruzione artistica: statali 5,1%; non statali 3,3%; totale delle scuole 5,0%

  totale: statali 8,8%; non statali 6,4%; totale delle scuole 8,4%

o   2012/13:

  scuola di infanzia: statali 10,7%; non statali 8,4%; totale delle scuole 9,8%

  primaria: statali 10,3%; non statali 4,6%; totale delle scuole 9,8%

  secondaria di I grado: statali 9,9%; non statali 5,3%; totale delle scuole 9,6%

  secondaria di II grado: statali 6,8%; non statali 3,6%; totale delle scuole 6,6%; in particolare,

-       licei: statali 3,1%; non statali 2,5%; totale delle scuole 3,1%

-       istituti tecnici: statali 7,8%; non statali 4,2%; totale delle scuole 7,6%

-       istituti professionali: statali 12,8%; non statali 7,8%; totale delle scuole 12,6%

-       istruzione artistica: statali 5,4%; non statali 3,5%; totale delle scuole 5,3%

  totale: statali 9,1%; non statali 6,6%; totale delle scuole 8,8%

o   2014/15:

  scuola di infanzia: statali 11,2%; non statali 8,6%; totale delle scuole 10,2%

  primaria: statali 10,8%; non statali 4,3%; totale delle scuole 10,3%

  secondaria di I grado: statali 9,8%; non statali 4,8%; totale delle scuole 9,6%

  secondaria di II grado: statali 7,1%; non statali 3,8%; totale delle scuole 7,0%; in particolare,

-       licei: statali 3,7%; non statali 2,9%; totale delle scuole 3,7%

-       istituti tecnici: statali 8,3%; non statali 4,9%; totale delle scuole 8,1%

-       istituti professionali: statali 12,7%; non statali 6,1%; totale delle scuole 12,6%

  totale: statali 9,1%; non statali 6,6%; totale delle scuole 9,2%

      Alunni non italiani per principali cittadinanze (da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   2011/12:

  Romania: 141.050

  Albania: 102.719

  Marocco: 95.912

  Cina: 34.080

  Moldavia: 23.103

  India: 21.994

  Filippine: 21.281

  Ecuador: 19.473

  Tunisia: 18.674

  Ucraina: 18.374

  Peru': 18.011

  Macedonia: 17.333

  Pakistan: 15.572

  Egitto: 12.706

  Bangladesh: 11.662

o   2012/13:

  Romania: 148.602

  Albania: 104.710

  Marocco: 98.106

  Cina: 36.043

  Moldavia: 24.196

  Filippine: 22.973

  India: 22.940

  Ucraina: 19.330

  Ecuador: 18.973

  Peru': 18.396

  Tunisia: 18.341

  Pakistan: 17.154

  Macedonia: 16.819

  Egitto: 13.663

  Bangladesh: 12.382

o   2014/15:

  Romania: 157.153

  Albania: 108.331

  Marocco: 101.584

  Cina: 41.707

  Filippine: 26.132

  Moldavia: 24.865

  India: 24.526

  Ucraina: 19.406

  Peru': 18.253

  Tunisia: 17.996

  Pakistan: 17.854

  Ecuador: 17.268

  Egitto: 16.662

  Macedonia: 15.691

  Bangladesh: 13.794

      Alunni con disabilita' nell'anno scolastico 2012/2013 (Rapp. MIUR alunni stranieri):

o   scuola non statale:

  totale: 17.821

  non italiani: 1.285

o   scuola statale:

  totale: 205.097

  non italiani: 22.854

o   totale:

  totale: 222.918

  non italiani: 24.139

      Alunni con disabilita' nell'anno scolastico 2013/2014 (Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):

o   scuola non statale:

  totale: 15.737

  non italiani: 1.560

o   scuola statale:

  totale: 212.944

  non italiani: 25.066

o   totale:

  totale: 228.681

  non italiani: 26.626

o   Alunni con disabilita' nell'anno scolastico 2014/2015 (Rapp. MIUR-ISMU alunni stranieri 2014/15):

  totale: 233.486

  non italiani: 28.117

      Diplomati non italiani suddivisi per scuola secondaria di II grado (anno 2009/2010; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011):

o   licei: 26,3%

o   istituti tecnici: 40,0%

o   istituti professionali: 30,1%

o   istruzione artistica: 3,6%

      Tasso di ritardo (da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2013, Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015,Rapp. MIUR-ISMU alunni stranieri 2014/15):

o   2011/12:

  scuola primaria: non italiani 17,4%, italiani 0,8%

  scuola secondaria di I grado: non italiani 46,0%, italiani 4,8%

  scuola secondaria di II grado: non italiani 68,9%, italiani 24,6%

o   2012/13:

  scuola primaria: non italiani 16,3%, italiani 2,0%

  scuola secondaria di I grado: non italiani 44,1%, italiani 8,0%

  scuola secondaria di II grado: non italiani 67,1%, italiani 23,9%

o   2013/14:

  scuola primaria: non italiani 14,7%, italiani 1,9%

  scuola secondaria di I grado: non italiani 41,5%, italiani 7,4%

  scuola secondaria di II grado: non italiani 65,1%, italiani 23,3%

o   2014/15:

  scuola primaria: non italiani 13,4%, italiani 1,8%

  scuola secondaria di I grado: non italiani 39,1%, italiani 7,0%

  scuola secondaria di II grado: non italiani 63,0%, italiani 22,4%

      Nota: riguardo ad anticipo e ritardo, il gruppo di figli di coppie miste si situa in posizione intermedia tra i figli di coppie italiane e i figli di coppie straniere; i figli di coppia mista con madre straniera presentano risultati migliori dei figli di coppia mista con padre straniero (da articolo di F. Temporin su Neodemos e allegato)

      Tasso di promozione (anno 2009/2010; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2011):

o   scuola primaria:

  non italiani: 96,5%

  italiani: 99,8%

o   scuola secondaria di I grado:

  non italiani: 87,8%

  italiani: 96,0%

o   scuola secondaria di II grado:

  non italiani: 70,6%

  italiani: 85,9%

      Risultati di esami e scrutini di scuola secondaria di I grado nel 2012 (da Rapp. MIUR sull'esito degli esami di scuola secondaria di I grado):

o   ammessi dal primo al secondo anno:

  non italiani: 85,4%

  italiani: 96,2%

o   ammessi dal secondo al terzo anno:

  non italiani: 89,0%

  italiani: 96,9%

o   ammessi all'esame finale:

  non italiani: 90,4% (nati in Italia: 94,6%; nati all'estero: 89,2%)

  italiani: 96,9%

o   licenziati (tra gli ammessi):

  non italiani: 99,1% (nati in Italia: 98,7%; nati all'estero: 99,2%)

  italiani: 99,6%

o   voto medio nella prova d'esame di italiano:

  non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,9)

  italiani: 7,5

o   voto medio nella prova d'esame di matematica:

  non italiani: 6,6 (nati in Italia: 6,7; nati all'estero: 6,5)

  italiani: 7,4

o   voto medio nella prova d'esame di prima lingua:

  non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,8)

  italiani: 7,3

o   voto medio nella prova d'esame di seconda lingua:

  non italiani: 6,9 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)

  italiani: 7,3

o   voto medio nella prova Invalsi:

  non italiani: 5,7 (nati in Italia: 5,9; nati all'estero: 5,7)

  italiani: 6,5

o   voto medio nel colloquio:

  non italiani: 7,0 (nati in Italia: 7,1; nati all'estero: 7)

  italiani: 7,7

o   voto d'esame medio finale:

  non italiani: 6,8 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)

  italiani: 7,4

      Risultati di esami e scrutini di scuola secondaria di I grado nel 2013 (da Rapp. MIUR alunni stranieri):

o   voto medio nella prova d'esame di italiano:

  non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 7

  italiani: 7,6

o   voto medio nella prova d'esame di matematica:

  non italiani: nati in Italia 6,8; nati all'estero 6,6

  italiani: 7,4

o   voto medio nella prova d'esame di prima lingua:

  non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 6,9

  italiani: 7,4

o   voto medio nella prova d'esame di seconda lingua:

  non italiani: nati in Italia 7; nati all'estero 6,9

  italiani: 7,4

o   voto medio nella prova Invalsi:

  non italiani: nati in Italia 5,6; nati all'estero 5,4

  italiani: 6,3

o   voto medio nel colloquio:

  non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 7,1

  italiani: 7,7

o   voto d'esame medio finale:

  non italiani: nati in Italia 6,9; nati all'estero 6,8

  italiani: 7,5

      Differenza percentuale nei punteggi conseguiti nel test di italiano Invalsi tra studenti stranieri e studenti italiani (da Rivista Fondazione Leone Moressa n.5):

o   anno scolastico 2008/2009:

  stranieri:

-       II elementare: -15,5%

-       V elementare: -11,5%

o   anno scolastico 2009/2010:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: -27,4%

-       V elementare: -21,7%

-       I media: -20,2%

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: -21,5%

-       V elementare: -11,7%

-       I media: -9,7%

o   anno scolastico 2010/2011:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: -18,8%

-       V elementare: -13,7%

-       I media: -21,1%

-       III media: -9,5%

-       II anno superiore: -15,3%

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: -14,1%

-       V elementare: -7,3%

-       I media: -11,1%

-       III media: -5,7%

-       II anno superiore: -7,7%

      Rapp. Invalsi 2012: differenza tra studenti italiani e stranieri nell'anno scolastico 2011/2012 (nota: il punteggio medio degli italiani e' dell'ordine di 200)

o   italiano:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 23 punti

-       V elementare: 28 punti

-       I media: 35 punti

-       III media: 20 punti

-       II anno superiore: 28 punti

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 16 punti

-       V elementare: 16 punti

-       I media: 16 punti

-       III media: 7 punti

-       II anno superiore: 10 punti

o   matematica:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 16 punti

-       V elementare: 18 punti

-       I media: 20 punti

-       III media: 11 punti

-       II anno superiore: 16 punti

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 12 punti

-       V elementare: 11 punti

-       I media: 7 punti

-       III media: 3 punti

-       II anno superiore: 7 punti

      Rapp. MIUR alunni stranieri: differenza tra studenti italiani e stranieri nell'anno scolastico 2012/2013 (nota: punteggi standardizzati a 200)

o   italiano:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 27 punti

-       V elementare: 29 punti

-       I media: 34 punti

-       III media: 22 punti

-       II anno superiore: 26 punti

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 15 punti

-       V elementare: 11 punti

-       I media: 16 punti

-       III media: 6 punti

-       II anno superiore: 13 punti

o   matematica:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 22 punti

-       V elementare: 18 punti

-       I media: 22 punti

-       III media: 12 punti

-       II anno superiore: 13 punti

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 13 punti

-       V elementare: 7 punti

-       I media: 7 punti

-       III media: 0 punti

-       II anno superiore: 6 punti

      Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014: differenza tra studenti italiani e stranieri nell'anno scolastico 2013/2014 (nota: punteggi standardizzati intorno a 200)

o   italiano:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: maschi, 22 punti; femmine, 20

-       V elementare: maschi, 27 punti; femmine, 26

-       III media: maschi, 21 punti; femmine, 18

-       II anno superiore: maschi, 28 punti; femmine, 25

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: maschi, 19 punti; femmine, 18

-       V elementare: maschi, 18 punti; femmine, 15

-       III media: maschi, 9 punti; femmine, 7

-       II anno superiore: maschi, 14 punti; femmine, 13

o   matematica:

  stranieri nati all'estero:

-       II elementare: maschi, 21 punti; femmine, 14

-       V elementare: maschi, 18 punti; femmine, 18

-       III media: maschi, 12 punti; femmine, 15

-       II anno superiore: maschi, 15 punti; femmine, 12

  stranieri nati in Italia:

-       II elementare: maschi, 16 punti; femmine, 13

-       V elementare: maschi, 14 punti; femmine, 12

-       III media: maschi, 4 punti; femmine, 6

-       II anno superiore: maschi, 9 punti; femmine, 8

      Tasso di abbandono scolastico dei minori stranieri nel 2010 (da Rapp. ISTAT 2011): 43,8% (contro il 16,4% dei minori italiani); il 20,2% dei casi di abbandono corrispondono a minori stranieri

      Percentuale di alunni a "rischio di abbandono" (fuoriuscita non motivata dal sistema scolastico, senza preclusione di un possibile rientro da parte dello studente nel sistema scolastico negli anni successivi ne' di un assolvimento dell'obbligo formativo attraverso il canale della formazione professionale o del'apprendistato in luogo del canale dell'istruzione; da Rapp. MIUR sulla dispersione scolastica 2013):

o   scuola secondaria di I grado:

  non italiani: 0,49% (di cui il 15,5% nati in Italia, 84,5% nati all'estero)

  italiani: 0,17%

  totale: 0,20%

o   scuola secondaria di II grado:

  non italiani: 2,42% (di cui il 8,1% nati in Italia, 91,9% nati all'estero)

  italiani: 1,16%

  totale: 1,24%

      Percentuale di ripetenti (anno 2011/2012; da Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2012):

o   I anno scuola primaria:

  non italiani: 2,1%

  italiani: 0,4%

o   II anno scuola primaria:

  non italiani: 1,0%

  italiani: 0,2%

o   III anno scuola primaria:

  non italiani: 0,7%

  italiani: 0,1%

o   IV anno scuola primaria:

  non italiani: 0,6%

  italiani: 0,1%

o   V anno scuola primaria:

  non italiani: 0,7%

  italiani: 0,2%

o   I anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 10,2%

  italiani: 4,1%

o   II anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 7,3%

  italiani: 3,4%

o   III anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 6,5%

  italiani: 2,8%

o   I anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 12,2%

  italiani: 8,6%

o   II anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 8,6%

  italiani: 5,9%

o   III anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 7,8%

  italiani: 6,6%

o   IV anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 6,2%

  italiani: 5,4%

o   V anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 4,0%

  italiani: 3,3%

      Percentuale di non ammessi alla classe successiva (anno 2012/2013; da Rapp. MIUR alunni stranieri):

o   I anno scuola primaria:

  non italiani: 4,2%

  italiani: 0,5%

o   II anno scuola primaria:

  non italiani: 2,2%

  italiani: 0,3%

o   III anno scuola primaria:

  non italiani: 1,5%

  italiani: 0,2%

o   IV anno scuola primaria:

  non italiani: 1,2%

  italiani: 0,1%

o   V anno scuola primaria:

  non italiani: 1,3%

  italiani: 0,3%

o   I anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 11,1%

  italiani: 3,6%

o   II anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 8,0%

  italiani: 3,0%

o   III anno scuola secondaria I grado:

  non italiani: 8,2%

  italiani: 2,5%

o   I anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 35,9%

  italiani: 18,0%

o   II anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 22,8%

  italiani: 11,3%

o   III anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 22,6%

  italiani: 11,1%

o   IV anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 19,3%

  italiani: 9,3%

o   V anno scuola secondaria II grado:

  non italiani: 8,6%

  italiani: 4,3%

      Studenti immatricolati all'universita' nell'anno 2013/2014, per tipo di diploma ottenuto nel 2013 (Rapp. MIUR alunni stranieri 2013/2014):

o   liceale:

  stranieri: maschi, 450; femmine, 966

  italiani: maschi, 58.140; femmine, 74.753

o   tecnica:

  stranieri: maschi, 709; femmine, 852

  italiani: maschi, 23.357; femmine, 16.785

o   professionale:

  stranieri: maschi, 243; femmine, 384

  italiani: maschi, 3.356; femmine, 4.778

o   magistrale:

  stranieri: maschi, 22; femmine, 747

  italiani: maschi, 2.018; femmine, 14.873

      Studenti diplomati nell'anno scolastico 2013/2014 e immediatamente immatricolati per l'anno accademico 2014/2015, per diploma e cittadinanza (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   liceo:

  stranieri: 64,0%

  italiani: 77,7%

o   tecnico:

  stranieri: 32,0%

  italiani: 30,9%

o   professionale:

  stranieri: 13,7%

  italiani: 11,3%

o   istruzione artistica:

  stranieri: 22,6%

  italiani: 27,3%

o   totale:

  stranieri: 33,1%

  italiani: 50,3%

      Studenti diplomati nell'anno scolastico 2013/2014 e immediatamente immatricolati per l'anno accademico 2014/2015, per area didattica e cittadinanza (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   agraria:

  stranieri: 1,4%

  italiani: 3,4%

  totale 3,3%

o   architettura:

  stranieri: 3,2%

  italiani: 3,8%

  totale 3,8%

o   chimico-farmaceutica:

  stranieri: 3,3%

  italiani: 4,4%

  totale 4,3%

o   difesa e sicurezza:

  stranieri: -

  italiani: 0,0%

  totale 0,0%

o   economico-statistica:

  stranieri: 19,9%

  italiani: 14,3%

  totale 14,5%

o   educazione fisica:

  stranieri: 0,6%

  italiani: 1,8%

  totale 1,8%

o   geo-biologica:

  stranieri: 3,6%

  italiani: 6,2%

  totale 6,1%

o   giuridica:

  stranieri: 7,0%

  italiani: 8,7%

  totale 8,6%

o   ingegneria:

  stranieri: 17,0%

  italiani: 15,2%

  totale 15,3%

o   insegnamento:

  stranieri: 2,8%

  italiani: 4,2%

  totale 4,1%

o   letteraria:

  stranieri: 2,8%

  italiani: 6,6%

  totale 6,5%

o   linguistica:

  stranieri: 13,2%

  italiani: 7,5%

  totale 7,7%

o   medica:

  stranieri: 7,3%

  italiani: 8,4%

  totale 8,4%

o   politico-sociale:

  stranieri: 12,3%

  italiani: 8,6%

  totale 8,7%

o   psicologia:

  stranieri: 1,0%

  italiani: 2,7%

  totale 2,6%

o   scientifica:

  stranieri: 4,8%

  italiani: 4,2%

  totale 4,2%

      Tasso di abbandono al secondo anno tra gli immatricolati per l'anno accademico 2013/2014 (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   stranieri: 15,1%

o   italiani: 10,1%

      Studenti diplomati nell'anno scolastico 2012/2013 e immatricolati per l'anno accademico 2013/2014, per macroarea didattica e crediti formativi maturati al termine del primo anno di corso (Rapporto MIUR sugli alunni stranieri 2015):

o   sanitaria:

  nessun credito formativo:

-       stranieri: 5,2%

-       italiani: 4,7%

  meno della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 22,2%

-       italiani: 19,6%

  piu' della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 72,5%

-       italiani: 75,7%

o   scientifica:

  nessun credito formativo:

-       stranieri: 18,7%

-       italiani: 12,1%

  meno della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 35,2%

-       italiani: 28,9%

  piu' della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 46,1%

-       italiani: 58,9%

o   sociale:

  nessun credito formativo:

-       stranieri: 11,1%

-       italiani: 7,9%

  meno della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 28,2%

-       italiani: 21,4%

  piu' della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 60,7%

-       italiani: 70,6%

o   umanistica:

  nessun credito formativo:

-       stranieri: 8,8%

-       italiani: 6,3%

  meno della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 23,2%

-       italiani: 16,9%

  piu' della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 68,1%

-       italiani: 76,8%

o   totale:

  nessun credito formativo:

-       stranieri: 12,6%

-       italiani: 8,8%

  meno della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 29,0%

-       italiani: 23,2%

  piu' della meta' dei crediti formativi:

-       stranieri: 58,4%

-       italiani: 68,0%

      Tasso di giovani di eta' 15-29 anni non impegnati nello studio, ne' nel lavoro, ne' nella formazione (Rapp. ISTAT 2012):

o   non italiani: 32,8%

o   italiani: 21,5%

      Studenti italiani nella scuola, suddivisi per possibilita' di incontro con compagni di scuola non italiani (Dati ISTAT)

o   nazionalita' dei compagni di classe:

  solo italiani: 45,2% (nel 2008); 40,8% (nel 2011)

  in maggioranza italiani: 54,0% (nel 2008); 58,3% (nel 2011)

  in maggioranza stranieri: 0,8% (nel 2008); 1,0% (nel 2011)

o   compagni di scuola incontrati al di fuori dell'orario scolastico:

  solo italiani: 70,9% (nel 2008); 65,0% (nel 2011)

  italiani e stranieri: 22,5% (nel 2008); 28,7% (nel 2011)

  solo stranieri: 0,5% (nel 2008); 0,1% (nel 2011)

  ne' italiani ne' stranieri: 6,1% (nel 2008); 6,2% (nel 2011)

 

      Il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) ha diritto allistruzione di ogni ordine e grado nelle forme e nei modi previsti per gli italiani (Regolamento, art. 45, co. 1); iscrizione alle stesse condizioni previste per gli italiani e puo' essere richiesta in qualunque fase dell'anno scolastico (DPR 394/1999; nota: a prescindere dalla previa effettuazione dell'iscrizione on-line prevista da art. 7 co. 28 L. 135/2012); in mancanza di documentazione regolare completa, liscrizione avviene con riserva, senza pregiudizio per il conseguimento dei titoli (rilasciati, eventualmente con i dati identificativi acquisiti al momento delliscrizione)

      Circ. MIUR 17/12/2012: per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana (iscrizione on-line, con inserimento del codice fiscale, ex art. 7 co. 28 L. 135/2012; com. Stranieriinitalia: l'iscrizione e' possibile anche se il minore figlio di stranieri in possesso di permesso di soggiorno e' ancora sprovvisto di codice fiscale, dato che il sistema ne generera' uno provvisorio); Com. MIUR precisa che, per garantire ai figli di immigrati senza permesso di soggiorno, e quindi privi del codice fiscale, il diritto dovere di istruzione, i genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie degli istituti scolastici, che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione (cosi' anche FAQ MIUR e Linee-guida MIUR 2014; Nota Minlavoro: senza correre il rischio di essere denunciati)

      Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)

      Nota: il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in (art. 2, co. 1 lettera c, L. 53/2003, attuata con il D. Lgs. 76/2005):

o   scuola dell'infanzia

o   primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

o   secondo ciclo: sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale

      Trib. Milano: l'istruzione cui il minore ha diritto a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno include la scuola dell'infanzia, in base ad art. 1 D. Lgs. 59/2004 (illegittimo porre come requisito sia la titolarita' di permesso da parte del genitore, sia l'iscrizione anagrafica; rileva la residenza di fatto); in questo senso, parere del Mininterno (citato da Com. Prefettura Torino), conseguente prassi del Comune di Torino (citata in articolo di stampa), prassi del Comune di Firenze (citata in articolo di stampa), circ. Comune di Milano (possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del Comune di Milano - nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia, Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco - anche i bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza anagrafica)

      Annullata, anche a seguito di una Lettera ASGI, in quanto direttamente discriminatoria e quindi illegittima, la delibera della Direzione didattica di Borgomanero in base alla quale le graduatorie per l'iscrizione dei bambini alle scuole materne del locale Circolo didattico per l'anno scolastico 2012/2013 sarebbero state stilate prevedendo un criterio di precedenza nell'ammissione a favore dei genitori aventi la cittadinanza italiana (Lettera dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte)

      Si applica al minore straniero (anche irregolarmente soggiornante), a parita' col minore italiano, la normativa relativa al diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 38 D. Lgs. 286/1998, art. 45 DPR 394/1999 e art. 1, co. 6 D. Lgs. 76/2005); note:

o   il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:

  il dovere viene meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'

  la disposizione di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

o   il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)

o   le modalita' per adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, per le diverse fasce d'eta', possono essere sintetizzate nel modo seguente (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale"):

  obbligo di istruzione:

-       dal compimento dei 6 anni al compimento dei 10 anni: scuola primaria

-       dal compimento degli 11 anni al compimento dei 14 anni: scuola secondaria di primo grado

-       dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni:

     primi due anni di scuola secondaria di secondo grado

     primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi triennali e con crediti in ingresso)

-       dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni (per chi e' privo del diploma di scuola secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il percorso di istruzione e formazione): laboratori scuola e formazione per 14/16-enni (attivati in alcune Province; nota: in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale)

  dovere di istruzione e formazione:

-       dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni

     completamento del percorso di istruzione scuola secondaria di secondo grado con eventuale acquisizione di una qualifica (al terzo anno degli Istituti Professionali) o di un diploma di maturita' (al quinto anno del liceo, dell'Istituto tecnico o professionale)

     completamento dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con l'acquisizione di una qualifica professionale

     apprendistato

-       dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni (per chi e' privo di diploma di scuola secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il percorso di istruzione e formazione)

     Centri territoriali permanenti (dall'anno scolastico 2014-201515, Centri provinciali di istruzione per adulti)

     laboratori scuola e formazione per 16-enni, con i Centri territoriali permanenti - Centri provinciali di istruzione per adulti (attivati in alcune Province)

o   responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative (art. 5 co. 1 D. Lgs. 76/2005); alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono, ai sensi di art. 5 co. 2 D. Lgs. 76/2005 (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale")

  il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere

  il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere

  la Provincia, attraverso i Servizi per l'Impiego, in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale

  i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del dovere all'istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro

      Interpello Minlavoro 21/3/2016 sulla corretta interpretazione di art. 18 L. 977/1967, come modificato da art. 2 co. 1 D. Lgs. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori

o   art. 43 D. Lgs. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni, la possibilita' di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attivita' (contratto finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di eta' il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione sul posto di lavoro)

o   ai sensi di art. 1 lett. a) e b) e 18 L. 977/1967, e' considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a), mentre e' considerato adolescente il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico (lett. b)

o   art. 18 L. 977/1967, al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione stabilisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali

o   ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i pi rigorosi limiti di orario previsti da art. 18 L. 977/1967, rispettivamente ai commi 1 e 2, e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato

o   pertanto, i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalita' di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui ad art. 18 co. 1 L. 977/1967

      Il Consiglio dei Ministri ha approvando un regolamento che riorganizza le classi di concorso per gli insegnanti, prevedendo, tra l'altro, la classe A23, "Lingua italiana per discenti di lingua straniera", alla quale potra' accedere solo chi, oltre alla laurea, abbia titoli di specializzazione italiano L2 individuati con specifico decreto del Ministro dell'istruzione (com. Stranieriinitalia)

      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche

  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti

      Riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), sono rielvanti i punti seguenti:

o   art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

o   art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

o   art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

  tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

  Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

o   art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o   Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

o   TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

o   art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

o   in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia); nello stesso senso, con riferimento a una studentessa neo-maggiorenne priva di codice fiscale, Nota MIUR 7/6/2009: benche' tra i dati raccolti nell'Anagrafe degli studenti figuri anche il codice fiscale, la mancanza di questo non pregiudica la possibilita' di conseguire il titolo di studio ne' la privacy dello studente

      Lesibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) non e' richiesta dallamministrazione per provvedimenti in favore dello straniero attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009); note:

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

      I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta', salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa tenendo conto dell'ordiamento degli studi del Paese di provenienza (su questa base, e' ammessa una discrepanza non superiore a un anno scolastico), dell'accertamento di preparazione e di abilita' e del corso di studi seguito nel Paese di provernienza (DPR 394/1999)

      I minori titolari dello status di protezione internazionale (o di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007) sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'accesso agli studi di ogni ordine e grado (D. Lgs. 251/2007; nota: questa disposizione rientra, come caso particolare, in quella applicabile a qualunque minore straniero)

      Linee-guida MIUR 2006:

o   in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o   in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o   i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo distituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998; ribadito da Linee-guida MIUR 2014)

o   e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno (ribadito da Linee-guida MIUR 2014); il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale

o   ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che siano stati inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di ingresso in Italia successivo al compimento di studi regolari nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire liscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lidoneita' alla classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D. Lgs. 297/1994); per tali studenti non e' consentito quindi subordinare (come viene fatto impropriamente in alcuni territori) l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del II ciclo al superamento dell'esame conclusivo del I ciclo; in caso, invece, di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 co. 7 L. 425/1997

      Nota MIUR 7/6/2009: benche' tra i dati raccolti nell'Anagrafe degli studenti figuri anche il codice fiscale, la mancanza di questo non pregiudica la possibilita' di conseguire il titolo di studio ne' la privacy dello studente

      Circ. MIUR 2/1/2010: l'offerta scolastica definita dagli Uffici scolastici regionali deve essere tale da garantire una distribuzione degli studenti stranieri tale che in nessuna classe si superi una percentuale del 30%; possibili deroghe quando si tratti di alunni stranieri nati in Italia, quando vi siano adeguate strutture di supporto al processo di apprendimento o siano stati ottenuti in passato risultati positivi, in caso di necessita' di dare continuita' scolastica a classi gia' costituite nell'anno precedente e in caso di oggettiva assenza di soluzioni alternative; nota: Sent. CEDU Orsus c. Croazia: formare nelle scuole elementari classi separate per i bambini rom quando in Croazia, all'epoca dei fatti, non esisteva alcuna politica generale che prevedesse la costituzione di questo tipo di classi per bambini che non conoscessero bene la lingua croata, fosse un comportamento che poneva una manifesta differenza di trattamento tra i bambini rom e gli altri; nota (da un comunicato MIUR): il numero di deroghe e' piuttosto contenuto, tranne che in Lombardia (Lazio: 6 scuole; Toscana: 2 scuole; Friuli: 2 scuole; Piemonte: 20 scuole su 2000 circa; Lombardia: 16% delle scuole); comunicato Stranieriinitalia: quattordici bambini stranieri della scuola di Costa Volpino trasferiti in un altro istituto per evitare la formazione di una classe-ghetto

      Nota Minlavoro 15/9/2014: un protocollo e' stato sottoscritto a Bologna per agevolare l'iscrizione degli alunni stranieri neo-arrivati alle scuole primarie e secondarie di primo grado; il protocollo individua cinque "scuole polo", collocate in altrettante zone nevralgiche della citta' e collegate in rete con le istituzioni scolastiche vicine, con il compito di fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri neo-arrivati garantendone l'iscrizione a scuola; nel caso in cui non sia in grado di accogliere direttamente il nuovo arrivato, la scuola-polo verifica in rete i posti disponibili, contatta la possibile scuola di accoglienza, indirizza la famiglia alla scuola individuata, verifica e tiene monitorato il percorso di inserimento dell'alunno straniero neo-arrivato (nota: la politica sembra opposta a quella che mira ad evitare concentrazioni eccessive di alunni stranieri nella stessa classe; per di piu', l'alunno neo-arrivato potrebbe essere indirizzato, in mancanza di posti nella scuola-polo vicina alla propria abitazione, ad altra scuola-polo distante)

      Linee-guida MIUR per l'integrazione degli studenti stranieri: il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico deve prendere in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialita' di apprendimento dimostrate

      Circ. MIUR 10/1/2014 e Circ. MIUR 21/12/2015:

o   per gli alunni non italiani si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani

o   necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando, di norma, limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana (cosi' anche circ. MIUR 2/1/2010)

o   gli studenti figli di cittadini comunitari, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza (art. 115 co. 1 D. Lgs. 297/1994)

o   i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come anche i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per i cittadini italiani (nota: a parte l'imprecisione sulla titolarita' dello status - e' sufficiente che siano familiari di titolare -, non si capisce perche' si insista col distinguere queste categorie di minori stranieri dagli altri minori stranieri, che hanno il medesimo diritto di accesso)

o   per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale e' consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; una funzione di sistema consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo

      Linee-guida MIUR 2014:

o   distribuzione nelle scuole: e' auspicabile che sia equilibrata e che favorisca l'eterogeneita' delle cittadinanze

o   iscrizione all'inizio dell'anno; e' effettuata on-line; moduli tradotti in inglese; imminente la traduzione in altre lingue; in mancanza di collegamento a Internet, possibile rivolgersi a qualunque scuola; in caso di irregolarita' (e di conseguente mancanza del codice fiscale) la domanda e' compilata dalla scuola (cosi' anche FAQ MIUR; Circ. MIUR 10/1/2014: possibile, in questi casi, la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo)

o   iscrizione in corso d'anno: se si tratta di minore straniero non accompagnato, la scuola ne da' comunicazione immediata all'autorita' competente

o   dati anagrafici autocertificabili da parte dei cittadini stranieri (nota: e' corretto solo se si tratta di stranieri regolarmente soggiornanti)

o   la scuola, successivamente alla presentazione della domanda d'iscrizione, richiede i seguenti documenti:

  permesso di soggiorno (o ricevuta di richiesta) e documenti anagrafici; in caso di irregolarita' di soggiorno, si procede comunque all'iscrizione (in questo senso, anche Errata-Corrige relativa alle Linee-guida MIUR 2014), senza obbligo di denuncia della posizione irregolare (nota: affermazione molto debole)

  documentazione sanitaria relativa alle vaccinazioni; in mancanza, si procede comunque all'iscrizione e si consente la regolare frequenza, e i genitori vengono facilitati nel contatto con i servizi sanitari perche' si eseguano gli opportuni interventi; se la famiglia non intende provvedere alle vaccinazioni, la scuola informa la ASL

  documentazione scolastica, che specifichi gli studi compiuti; in mancanza, la scuola chiede informazioni ai genitori, e puo' contattare la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola di provenienza e sugli studi effettuati (nota: non e' chiaro cosa debba dichiarare la rappresentanza in merito agli studi effettuati)

o   gestione delle iscrizioni:

  il limite orientativo del 30% (Circ. MIUR 2/1/2010) puo' essere, con provvedimento motivato del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, innalzato, in caso di alunni stranieri con sufficiente competenza linguistica, o abbassato nel caso opposto (e in tutti gli altri casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessita')

  gli uffici scolastici regionali promuovono azioni e intese tra scuole ed enti territoriali competenti mirati a garantire, di norma, il rispetto del limite del 30%; le istituzioni scolastiche prendono in considerazione la possibile revisione del proprio bacino di utenza (non piu' vincolante, ma in alcuni ancora utilizzato come indicazione per i cittadino o come criterio per l'attribuzione del punteggio in caso di esubero di domande rispetto alla capienza della scuola); va fornita ai genitori un'informazione puntuale sull'offerta scolastica, in modo da prevenire lo sforamento del limite del 30%

o   coinvolgimento delle famiglie: possibile avvalersi di mediatori e interpreti; utile la creazione di un foglio informativo per le famiglie

o   valutazione degli alunni: gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani (art. 45 DPR 394/1999 e DPR 122/2009); in particolare, si applicano le seguenti disposizioni:

  diritto alla valutazione periodica e finale

  assegnazione di voti espressi in decimi (per la scuola primaria, giudizi)

  ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voto non inferiore al 6 in tutte le materie

  rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione

  attribuzione delle tutele specifiche se lo studente e' affetto da disabilita' certificata ai sensi della D. Lgs. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della L. 170/2010, o presenta altre difficolta' ricomprese nella Direttiva MIUR 27/12/2012

o   possibile un adattamento dei programmi per i singoli alunni in modo da garantire agli alunni stranieri una valutazione che tenga conto del percorso individuale (di norma, comunque, sono necessari interventi transitori relativi all'apprendimento della lingua, e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato)

o   esami:

  le prove d'esame possono essere differenziate solo per studenti con bisogni educativi speciali certificati o in presenza di un piano didattico personalizzato

  per l'esame al termine del primo ciclo e' possibile, in caso di notevoli difficolta' di comunicazione, prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine dello studente

  nel caso sia stato consentito allo studente di utilizzare la lingua d'origine per alcune discipline potra' essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate (nota: verosimilmente, con uso della stessa lingua)

  per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerare crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine

  nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine

o   orientamento:

  va stimolata la partecipazione dei bambini stranieri alla scuola d'infanzia, quale strumento di integrazione

  la scelta della scuola e' libera, ma va orientata con attenzione speciale alle famiglie di alunni stranieri

  andrebbero evitati, allo stesso, sia l'eccessiva concentrazione di alunni stranieri, sia un eccessivo nomadismo dei bambini sul territorio (nota: le due esigenze possono essere in contrasto)

  l'orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado deve cominciare almeno all'inizio dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado

  c'e' il rischio che l'orientamento prevalente verso il settore tecnico-professionale sia dovuto, oltre che alla situazione socioeconomica delle famiglie, ai pregiudizi dei docenti

  attenzione particolare va dedicata all'orientamento dei neo-arrivati

  tra le buone prassi, va annoverato il coinvolgimento di studenti stranieri delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado o di ex studenti transitati in altri percorsi formativi o attivi nel mercato del lavoro

o   ritardo scolastico:

  lo strumento dell'iscrizione a una classe inferiore rispetto a quella associata all'eta' e della ripetenza non puo' surrogare il sostegno dello studente straniero nell'apprendimento della lingua italiana come lingua "per lo studio"; in mancanza di questo sostegno, si accumulano svantaggi anche in altre discipline

  e' opportuno consigliare agli studenti neo-arrivati di sostenere comunque l'esame del primo ciclo, in modo da avere un titolo di studio valido in caso di successiva interruzione o abbandono degli studi

o   lingua italiana L2

  ogni docente deve assumere il ruolo di "facilitatore di apprendimento" per il proprio ambito di apprendimento

  l'acquisizione dell'italiano come lingua di comunicazione e' facilitata dalla situazione di apprendimento mista (inclusi gli ambiti di gioco e di scambio con i coetanei italofoni)

  un intervento efficace a sostegno dei non italofoni, richiede 8-10 ore settimanali, nella forma di laboratori linguistici per piccoli gruppi, per 3-4 mesi, da effettuarsi nei pomeriggi o nel corso delle mattine (nota: se "nel corso delle mattine" significa in competizione con altre ore scolastiche, e' una scelta molto discutibile)

  necessario favorire le interazioni con i pari eta'

  opportuno utilizzare, per certe discipline in cui le competenze gia' sviluppate durante la scolarizzazione all'estero possono essere gia' ragguardevoli, anche supporti non verbali (nota: in modo da favorire un piu' rapido inserimento dell'alunno nel processo di apprendimento)

o   plurilinguismo: tra le iniziative utili,

  quella di predisporre, in ingresso, questionari bilingue, allo scopo di saggiare nella lingua madre le competenze e le capacita' dell'alunno

  il ricorso a fiabe universali, da esporre nelle diverse lingue, facilitando per l'alunno non italofono la comprensione del testo italiano

  l'insegnamento di lingue non comunitarie, aperto anche agli studenti italofoni

o   formazione del personale: opportuna la formazione interculturale del personale gia' in servizio, oltre che del personale in ingresso

      Decr. MIUR 5/9/2014: istituito un Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione e composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, associazioni ed enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici

      L. 107/2015:

o   inseriti, tra gli obiettivi formativi prioritari,

  la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano

  lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture

  la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione

  il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati

  l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

o   previsto un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti, anche allo scopo di favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena

o   sviluppo delle attivita' e dei progetti di orientamento scolastico e di accesso al lavoro con modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti di origine straniera

o   ripartizione dell'organico tra le regioni effettuato tenendo conto anche della presenza di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica

      Censurato dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento delle autorita' italiane riguardo all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, in particolare per le violazioni del diritto all'istruzione dei minori (comunicato ASGI)

      Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di rom e nomadi in Europa: la mancanza di documenti d'identita' personali e l'apolidia sono uno dei problemi fondamentali per rom e nomadi

      Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020 (in adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011): si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie

      Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom: invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative

      Comunicazione della Commissione UE sull'attuazione del Quadro UE sulle strategie di integrazione dei Rom: la maggioranza dell'opinione pubblica ha un parere negativo sui Rom (in Italia, l'85%)

      Approvata dalla Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione che impegna il Governo

o   ad adottare misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

o   ad avviare un capillare ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla programmazione di forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi e borse lavoro

      Rapp. Commissione UE sull'implementazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom: in Italia,

o   carente il coordinamento tra livello nazionale e livello locale

o   poche iniziative anti-tratta mirate alla popolazione Rom

o   debole attuazione della legislazione antidiscriminatoria

o   carente criminalizzazione dei discorsi e dei crimini fondati sull'odio razziale

o   nello specifico, riguardo a

  istruzione: ancora scarsa la partecipazione scolastica dei Rom

  lavoro: mancanza di coordinamento nazionale

  salute: va migliorato l'accesso effettivo dei Rom alle strutture sanitarie; necessari anche interventi mirati a categorie vulnerabili

  alloggio: permane la discriminazione dei Rom rispetto all'accesso agli alloggi

o   monitoraggio della situazione assente

 

      Sent. Corte Cost. 50/2008: illegittimita' costituzionale di art. 1 co. 1267 L. 296/2006, che istituisce un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, e finalizza lo stesso alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, attraverso l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali; violazione di artt. 117 e 119 Cost., dal momento che tale norma, non prevedendo un intervento pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione

      Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 3, e art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dellaccesso alle agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano, e includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost., dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della residenza in Provincia)

 

      Decr. Ministero per i beni culturali 14/4/2016: esteso agli stranieri l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale per minorenni, ultra-65-enni e disabili, precedentemente riservato a italiani e comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo 507/1997

 

 

Accesso all'asilo nido (torna all'indice del capitolo)

 

      E' possibile sostenere che il minore straniero abbia diritto di accesso all'asilo nido in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno sulla base dei seguenti argomenti:

o   art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

o   l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

o   Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

      Circ. Comune di Milano: possono iscriversi ai Servizi all'infanzia del Comune di Milano (nidi d'infanzia, Sezioni Primavera, scuole dellinfanzia, Centri Prima infanzia, Tempi per le famiglie e Ludoteche/spazio gioco) anche i bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza anagrafica

 

 

Accesso al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Accesso al lavoro come per minore italiano (nota: norme confuse):

o   eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o   compatibilita' con l'assolvimento del dovere di istruzione e formazione, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; secondo modelli A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o   possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso UE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore eta? no, secondo la circ. Mininterno 13/11/2000; dubbia costituzionalita), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L. 184/1983 (sent. Corte Cost. 198/2003, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)

      Possibili tirocini estivi di orientamento (D. Lgs. 276/2003), di durata < 3 mesi, per giovani iscritti in corsi di studio di ogni ordine e grado, con borse-lavoro (corrisposte da ente terzo), se previste, < 600 euro mensili; si applica lart. 18 L. 196/1997 (e, quindi, lart. 8 Decr. Minlavoro 142/1998): condizione di reciprocita per gli studenti stranieri

      Si applica al minore straniero (anche irregolarmente soggiornante), a parita' col minore italiano, la normativa relativa al diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 76/2005); il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)

      Interpello Minlavoro 21/3/2016 sulla corretta interpretazione di art. 18 L. 977/1967, come modificato da art. 2 co. 1 D. Lgs. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori

o   art. 43 D. Lgs. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni, la possibilita' di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attivita' (contratto finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di eta' il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione sul posto di lavoro)

o   ai sensi di art. 1 lett. a) e b) e 18 L. 977/1967, e' considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a), mentre e' considerato adolescente il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico (lett. b)

o   art. 18 L. 977/1967, al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione stabilisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali

o   ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i pi rigorosi limiti di orario previsti da art. 18 L. 977/1967, rispettivamente ai commi 1 e 2, e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato

o   pertanto, i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalita' di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui ad art. 18 co. 1 L. 977/1967

 

 

Altre misure di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive

      Firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

 

      Impedito ad una ragazza straniera, nata in Italia, di prendere parte a gare di nuoto sincronizzato, sulla base di art. 11 Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, che esclude i tesserati stranieri dagli sport di squadra diversi dalla pallanuoto (da articolo de Il Mattino di Padova); Nota Federazione Italiana Nuoto: la Federazione intende modificare il Regolamento

 

      Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la multi-razzialita' e la multi-etnicita' della disciplina dellhockey (valori che la Federazione ha inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di nazionalita' non italiana, ma nati in Italia, sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione Italiana Hockey, a seguito della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale

 

      Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di anzianita' di tesseramento

 

      Autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori

      Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e segg. L. 184/1983, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge

      Il Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)

      Firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive

      Firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

      Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui si chiede un incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme FIFA, precludono la partecipazione ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)

      Nota FIGC 9/6/2015: l'eventuale delega della potesta' genitoriale di un minore a un parente o a un terzo non consente l'eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi di art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, non potendosi riconoscere, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori; inoltre, l'eccezione ad art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, che consente il primo tesseramento dei minori nel caso in cui i genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del club per ragioni indipendenti dal calcio e' applicabile solo nel caso in cui, a parte situazioni straordinarie, a seguire il calciatore siano entrambi i genitori, e non uno solo dei due

      Legge 12/2016:

o   i minori di anni 18 non italiani che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate, ovvero presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani; Osservazioni ASGI:

  la limitazione legata all'eta' in cui ha avuto inizio la residenza legale, benche' finalizzata ad escludere il rischio di favorire il traffico illecito di calciatori minorenni, esclude molti minori il cui diritto alla parita' di trattamento con i minori italiani e' garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983; in particolare, questo vale i minori titolari di protezione internazionale che, indipendentemente dall'eta' al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di speciale tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove l'attivita' sportiva cui aspirino

  e' auspicabile che la nozione di "residenza regolare" sia interpretato nel senso della abitualita' della dimora, ai sensi di art. 43 co. 2 c.c.

  la legge non interviene sulla disposizione di cui all'art. 27 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che rimette alle singole federazioni, con ampia discrezionalita', la facolta' di fissare criteri generali di assegnazione di tesseramento per l'attivita' sportiva retribuita, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili; poiche' quest'ultima espressione e' stata spesso interpretata come tutela dei vivai giovanili nazionali, permane il rischio di disposizioni interne che, quantomeno per l'attivita' retribuita, favoriscano i giovani italiani anche nei confronti degli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 10 anni

o   il tesseramento resta valido, dopo il compimento del 18-esimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, abbiano presentato la relativa richiesta

      Lettera dell'ASGI alla FIGC nella quale

o   si ribadisce il diritto dei minori stranieri non accompagnati al tesseramento, richiamando l'applicabilita' della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983, che prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni dei genitori, e dell'art. 357 c.c., che delinea il ruolo del tutore quale colui che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (cio' che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve dunque essere riferito al tutore e all'affidatario, consentendo cosi' il tesseramento del minore secondo quanto previsto da art. 19 par. 2 Regolamento FIFA)

o   si osserva come la normativa FIFA, cosi' come recepita dalla FIGC, seppure finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico internazionale di calciatori di minore eta', introduca una discriminazione sulla base della nazionalita' tra i minori di nazionalita' italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri non accompagnati destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento

o   si invita la FIGC a

  modificare le indicazioni contenute nella Nota FIGC 9/6/2015, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati residenti in Italia successivamente al compimento del decimo anno d'eta' vengano fatti rientrare nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento FIFA, potendo essere quindi tesserati secondo le modalita' previste dalla norma

  consentire il tesseramento dei minori non accompagnati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12/2016 con le modalita' previste per i cittadini italiani

      Un bando della Regione Lombardia prevede l'erogazione di un contributo per i minori, appartenenti a famiglie ove almeno un componente sia residente in Regione da almeno 5 anni, che s'iscriveranno e frequenteranno un corso o un'attivita' sportiva nel periodo settembre 2015 - giugno 2016; ASGI e APN ritengono il requisito di residenza pregressa illegittimo, in quanto in violazione dell'art.2 della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, in base al quale i minori devono godere dei diritti garantiti dalla legge senza discriminazioni che dipendano dalla condizione dei genitori, e invitano i Comuni che aderiscono all'iniziativa della Regione ad accogliere le domande di tutte le famiglie, anche prive dei requisiti di residenza previsti

 

      Decr. Ministero per i beni culturali 14/4/2016: esteso agli stranieri l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale per minorenni, ultra-65-enni e disabili, precedentemente riservato a italiani e comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo 507/1997

 

 

Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

      Cittadinanza:

o   lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o   lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o   il rifugiato e lapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o   i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992); Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino

o   il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

 

      Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure, etc.) non interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)

      L'iscrizione anagrafica tardiva del minore non pregiudica la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che sia documentata l'effettiva presenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.), che l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e che la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (circ. Mininterno 7/11/2007)

      Brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno successive alla nascita non pregiudicano la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che la presenza in Italia nei corrispondenti periodi sia documentata mediante certificazione scolastica, medica o altro (circ. Mininterno 7/11/2007)

      Trib. Lecce: il ricorso contro l'eventuale rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile di procedere alle iscrizioni conseguenti alla dichiarazione di elezione della cittadinanza resa ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992 va proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (art. 95 DPR 396/2000)

      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

  TAR Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica

  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

  Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

  Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

  Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

  Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

  Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze

  Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

  Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

  Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti (nello stesso senso, Trib. Roma, per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma: tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

  Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)

  Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana

  Trib. Milano: il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992, condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta' dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico

 

      Art. 33 L. 98/2013:

o   all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)

o   l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:

  verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione

  non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri; nel senso della applicabilita' dell'estensione temporale, Trib. Firenze; piu' debolmente, Trib. Roma

o   entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)

      Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore di art. 33 L. 98/2013:

o   Trib. Napoli: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, la residenza continuativa va intesa come dimora abituale, non rilevando l'iscrizione anagrafica ne' il possesso di permesso di soggiorno, requisiti imposti in modo restrittivo e illegittimo dal regolamento (nota: l'interessata, per altro, si e' avvalsa delle disposizioni varate con L. 98/2013, dimostrando il possesso del requisito di residenza in Italia con idonea documentazione)

o   Trib. Firenze: riconosciuta la cittadinanza iure soli a una persona nata in Italia nel 1989, che non aveva presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il 19-esimo compleanno, sulla base del fatto che la modifica apportata da L. 98/2013, relativa all'obbligo di comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile sul termine per presentare tale dichiarazione e sulla non applicabilita' del termine in assenza della comunicazione svolge una funzione interpretativa di situazioni regolate da art. 4 L. 91/1992, senza alcuna limitazione temporale alla relativa area applicativa, e che, tenuto conto della rilevanza, di rango costituzionale, dei diritti della persona coinvolti dalla disciplina in esame, la norma deve ritenersi applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della L. 98/2013

o   Trib. Roma:

  riconosciuta la cittadinanza iure soli a una ragazza vissuta in Italia dalla nascita al compimento della maggiore eta' (cosa ragionevolmente provata da certificato di vaccinazione storico, certificato di battesimo e di cresima, certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, dichiarazione di iscrizione nell'elenco asistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina e' stata assistita dal Servizio fin da quando era molto piccola), ottenendo pero' un permesso di soggiorno solo a 16 anni

  ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure soli, la fonte primaria (art. 4 co. 2 L. 91/1992) richiede la residenza legale, che non coincide con la residenza anagrafica ne' con la regolare residenza in Italia dei genitori; le fonti secondarie (il DPR 572/1993, che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 L. 91/1992, non puo' introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone gia' in dettaglio, e le Circolari ministeriali), che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con la norma primaria, possono essere disapplicate dal giudice, in applicazione di art. 4 delle Disposizioni preliminari al c.c.

  la centralita' dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

  comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore eta', completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana

  una lettura di art 33 L. 98/2013 costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva gia' compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge (nota: si da' rilievo al rispetto dei termini per la presentazione della domanda; tali termini pero' non si applicherebbero in assenza della comunicazione dell'ufficiale di stato civile, ove si ritenesse applicabile, in via interpretativa, anche l'apposita clausola prevista da art 33 L. 98/2013)

 

 

Programmi solidaristici (torna all'indice del capitolo)

 

      Lingresso di minori (e di accompagnatori) da accogliere nellambito di programmi solidaristici e autorizzato, su apposita proposta, dal Comitato per i minori stranieri, che valuta laffidabilita dei soggetti coinvolti

      Il Comitato delibera sulla proposta entro 45 gg. (15 gg. in caso di minori provenienti da paesi in esenzione dallobbligo di visto), previa acquisizione del nulla-osta della questura relativo alla famiglia ospitante

      Alla richiesta di visto devono essere allegati il nulla-osta del Comitato in relazione al progetto e la lista dei minori e degli accompagnatori

      La durata del soggiorno e < 120 gg. (DPCM 27/9/2011); puo essere estesa dalle autorita' competenti, su proposta del Comitato, per cause di forza maggiore (DPCM 27/9/2011); lestensione della durata e comunicata alla questura, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno (di che tipo?) dei minori di eta' superiore a 14 anni (DPCM 27/9/2011) e degli accompagnatori

      La richiesta del permesso puo essere presentata anche dal legale rappresentante dellente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti dei minori

      Lingresso e luscita del minore e degli accompagnatori devono essere comunicati al Comitato dal soggetto proponente entro 5 gg.

      Ai minori stranieri soggiornanti nell'ambito di programmi solidaristici autorizzati dal Ministero della solidarieta' - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno, previa esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nellambito di tali programmi (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)

      Linee-guida Minlavoro sull'accoglienza dei minori con finalita' solidaristiche o per turismo:

o   gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri hanno l'obbligo di

  richiedere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare (art. 8 co. 1, 3 e 5 DPCM 535/1999)

  richiedere alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane allestero il rilascio del visto di ingresso (per i Paesi per i quali e' previsto) presentando la documentazione necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalita' richiesti dalle autorita' diplomatico-consolari (art. 8 co. 2 DPCM 535/1999)

  inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva collocazione in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale (art. 8 co. 6 DPCM 535/1999)

  inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione richiesta e relativa documentazione per un'eventuale estensione della durata del soggiorno (art. 9 DPCM 535/1999)

o   le famiglie che intendono ottenere il nulla osta per l'ospitalita' in Italia di minori stranieri ai fini dell'ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati ma accolti a fini turistici o turistico-solidaristici (art. 2 lettera h DPCM 535/1999) devono inoltrare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una richiesta di nulla osta redatta in carta semplice, completa di

  documentazione relativa al progetto

  originale dello specifico nulla osta rilasciato dalla competente questura (in alternativa, la questura potra' apporre il proprio nulla osta sull'originale dell'istanza diretta alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)

  certificato di stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva) del proponente

  fotocopia dell'atto di assenso all'espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del minore, corredato di traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana; nel testo dell'atto devono essere indicati nominativo e comune di residenza del proponente, periodo indicativo di soggiorno e autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza accompagnatore

  fotocopia del passaporto del minore (la sola parte contenente dati e foto)

  foglio dati debitamente compilato

  in caso di mezzo aereo, copia della prenotazione del viaggio di andata e di ritorno

 

      Accordo con la Bielorussia:

o   lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza

o   tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori privati della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[182] hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali

o   le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del caso

      Per l'approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza a favore di minori di cittadinanza bielorussa per l'anno 2007, gli enti e le associazioni proponenti devono presentare, oltre alla documentazione prevista dalle attuali disposizioni in vigore, anche una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione o ente proponente, e una a firma di ogni singola famiglia ospitante, con le quali i firmatari si impegnano a rispettare clausole relative al soggiorno e al rientro dei minori (com. Minsolidarieta' 5/4/2007)

 

      Minori entrati in Italia nel 2011 sulla base di programmi solidaristici:

o   2011 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri): 17.823 (Bielorussia 12.729, Ucraina 3.060, Bosnia-Eerzegovina 737, Federazione Russa 560, Algeria 333, Kazakhistan 160, Serbia-Montenegro 105, Giappone 42, Moldavia 31, Croazia 29, Macedonia 27, Brasile 9, Bulgaria 1)

o   2012 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2013): 15.957 (Bielorussia 11.438, Ucraina 2.619, Bosnia-Eerzegovina 643, Federazione Russa 539, Algeria-Sharawi 335, Kazakhistan 156, Serbia 110, Moldavia 37, Macedonia 36, Giappone 34, Afghanistan 10)

o   2013 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 13.095 (Bielorussia 9.480, Ucraina 1.956, Bosnia-Eerzegovina 457, Federazione Russa 435, Algeria-Sharawi 306, Kazakhistan 179, Serbia 116, Moldavia 35, Macedonia 37, Giappone 42, Afghanistan 9)

o   2014 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 11.946 (Bielorussia 8.682, Ucraina 1.653, Bosnia-Eerzegovina 532, Federazione Russa 339, Algeria-Sharawi 304, Kazakhistan 160, Serbia 72, Moldavia 38, Macedonia 35, Giappone 47, Afghanistan 0)

o   2015 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2016): 10.800 (Bielorussia 7.829, Ucraina 1.623, Bosnia-Eerzegovina 582, Federazione Russa 216, Algeria-Sharawi 225, Kazakhistan 125, Serbia 51, Moldavia 61, Macedonia 32, Giappone 42, Afghanistan 0)

 

 

 

18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica (torna all'indice)

 

      Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale

      Diniego e revoca del permesso

      Diritti e facolta' del titolare del permesso

      Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso

      Risarcimento del danno

      Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'

      Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari

      Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione

      Elementi della Direttiva 2011/36/UE non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana

      Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica

      Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del lavoro

      Convenzione di Istanbul

      Rilascio del permesso in caso di violenza domestica; sanzioni

      Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

      Cifre

 

Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi allo straniero

o   per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio

o   che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

      Queste disposizioni si applicano, in presenza dei presupposti, anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo (circ. Mininterno 24/8/2007); nota, su argomento correlato,

o   Sent. Cass. 251/2012:

  il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia

  la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

o   Sent. Cass. 23590/2016:

  e' colpevole del delitto di riduzione in schiavitu' la persona che ha privato della liberta' personale una ragazza tredicenne, in evidente condizione di inferiorita' fisica e psichica, anche nel periodo in cui era incinta, costringendola con la violenza, alla continuativa pratica di accattonaggio

  ai fini della configurabilita' del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e, anche se non totale, tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l'autodeterminazione del soggetto passivo sia ridotta in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui e' fatto, con l'effetto di ridurre la vittima ad essere quasi una cosa in proprieta' del soggetto passivo, anche quando non si arrivi ad una totale privazione della liberta' personale

  le condotte costitutive della fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' di figli minori implicano, oltre che il loro maltrattamento, lo stato di sfruttamento e di integrale asservimento del soggetto passivo (distinguendosi in questo dal reato di maltrattamenti in famiglia), a prescindere dalla percezione che il minore abbia della sua situazione

  la condizione di integrale asservimento non e' incompatibile con una certa liberta' di movimento, che potrebbe, anzi, essere funzionale alla sua realizzazione (come nel caso in esame quanto all'attivita' di accattonaggio) ed e' concetto diverso dalla totale privazione della liberta' personale, che, invece, ad esso non risulta essenziale, essendo elemento tipico del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.

      Il permesso e rilasciato con modalita che consentano la differenziazione dagli altri permessi per motivi umanitari solo agli uffici competenti, anche mediante codici alfanumerici

      Il permesso e rilasciato su richiesta del Procuratore della Repubblica o dellente locale o dellente convenzionato, acquisito il parere del Procuratore sulleffettiva condizione di rischio (in mancanza di una richiesta dello stesso Procuratore che lo riporti; nota: sent. Cons. Stato 4098/2012 sembra ritenere legittimo il diniego di permesso se il parere del Procuratore della Repubblica non e' stato formulato) il piano del programma, ladesione dello straniero e laccettazione del responsabile dellente gestore (lindisponibilita, indipendente dalla volonta dello straniero, di un programma di integrazione e motivo per negare il rilascio del permesso?); TAR Puglia: la richiesta puo' essere presentata anche dal diretto interessato (il silenzio opposto a tale richiesta e' illegittimo e non e' sanato dal rilascio di un permesso per motivi di giustizia, che ha altre finalita' ed e' funzionale all'interesse della Procura della Repubblica all'effettuazione dei un'indagine)

      Allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, sulle disposizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno mirato a consentire allo straniero stesso di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare al programma di assistenza sociale integrazione sociale, nonche', se ne ricorrono i presupposti, informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014, di attuazione della Direttiva 2011/36/UE)

      Nota: di per se' non e' richiesta ne' la denuncia ne' la collaborazione della vittima con gli organi di polizia o con lAutorita' giudiziaria, dato che la situazione di pericolo puo' essere accertata anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali (Circ. Mininterno 2/1/2006)

      Anche se non e richiesta formalmente la denuncia, la condizione di rischio difficilmente e accertabile in mancanza di essa; il questore comunque tiene conto anche degli elementi contenuti nella eventuale richiesta da parte dellente locale o dellente convenzionato, ed e tenuto a trasmettere la notitia criminis alla Procura della Repubblica (Circ. Mininterno 23/12/1999); il questore tiene conto inoltre dei rischi cui potrebbero essere esposti, in caso di rimpatrio, lo straniero e i suoi familiari (circ. Mininterno 28/5/2007 e TAR Sicilia)

      Nota: il fatto che il PM chieda l'archiviazione del procedimento penale aperto in seguito alla denunzia sporta dallo straniero non preclude, di per se', il rilascio di un permesso ex art. 18 allo straniero stesso, dovendo il questore effettuare una autonoma valutazione in merito all'opportunita' di tale rilascio (Sent. Consiglio di Stato n. 6023/2006)

      Si prescinde, per il rilascio del permesso, dal possesso di un passaporto e dalla verifica degli usuali requisiti relativi ad alloggio, mezzi per il rimpatrio e mezzi di sostentamento (art. 9, co. 6 Regolamento; e per il rinnovo o la conversione? nota: la circ. Mininterno 24/2/2003, che stabilisce che il permesso per motivi umanitari puo essere rinnovato anche in assenza di documento di viaggio, si applica solo in caso di permesso per motivi umanitari rilasciato in seguito alla richiesta della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato)

      Sospensione o revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero (Circ. Mininterno 23/12/1999); Gdp Bari: annullata l'espulsione di uno straniero che aveva denunciato situazioni di grave sfruttamento lavorativo, in virtu' del fatto che prima di procedere con l'allontanamento occorre valutare la possibilita' di rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 18 D. Lgs. 286/1998

      Sent. Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, in base alla denominazione di cui all'art. 27, co. 2 DPR 394/1999) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione (nello stesso senso, Gdp Bari); all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio)

      Per gli stranieri vittime dei reati previsti dagli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu') 601 (tratta di persone) c.p. o per i quali sussistano i presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari per protezione sociale si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13 co. 2-bis L. 228/2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, transitoriamente, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi di art. 18 co. 1 D. Lgs. 286/1998; il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalita' di attuazione sono definite con DPCM da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014 (art. 18 co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da D. Lgs. 24/2014)

      Nota:

o   il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' (art. 600 c.p. come modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' o riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi; la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona

o   il reato di tratta di persone (art. 601 c.p., come modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorita' sulla persona, ospiti una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizzi le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (nota: non e' chiaro in cosa si differenzi dalla precedente la condotta descritta dalla parola "ovvero" in poi), o da chi, con qualunque modalita', realizzi tali condotte nei confronti di un minore

      Art. 13 Conv. Cons. Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani prevede che, salvo che in caso di pericolo per l'ordine pubblico, sia accordato alla persona che appare come vittima di tratta un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 gg e, comunque, di durata sufficiente perche' la persona possa ristabilirsi, sfuggire all'influenza dei trafficanti e prendere consapevolmente decisioni sulla collaborazione con le autorita' competenti; durante questo periodo non deve essere eseguito alcun provvedimento di espulsione contro la persona in questione; nota: la legge di ratifica, L. 108/2010, non recepisce questo obbligo, ma e' possibile che la previsione di cui all'art. 18 co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da D. Lgs. 24/2014, sia idonea a colmare questa lacuna

      Il numero verde antitratta del Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e' 800290290 (comunicato del Dipartimento Pari Opportunita')

 

      Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016/2018:

o   sistema di coordinamento:

  migliorarmento del coordinamento tra gli attori coinvolti nella protezione ed assistenza alle vittime e nel contrasto al fenomeno rispetto a tutte le forme di sfruttamento ad esso collegate

  ampliamento ed armonizzazione del quadro normativo e amministrativo di riferimento

  rilevazione, organizzazione e sistematizzazione dei dati statistici di riferimento

  pianificazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

  monitoraggio e valutazione del fenomeno e dei risultati degli interventi

o   prevenzione:

  migliorare la conoscenza del fenomeno

  sviluppare una cooperazione con i paesi di origine della tratta e con le loro Rappresentanze diplomatico-consolari

  potenziare le attivita' di comunicazione e sensibilizzazione soprattutto nei luoghi di arrivo delle potenziali vittime della tratta come i valichi di frontiera e i luoghi di sbarco

  promuovere l'istituzione di una piattaforma per il settore privato

  promuovere l'educazione territoriale presso le popolazioni a rischio di tratta, con particolare attenzione ai minori, alla prostituzione migrante, all'accattonaggio e al lavoro stagionale nelle zone rurali, e l'attivazione di azioni innovative di contatto con segmenti produttivi della societa'

  favorire la cooperazione tra i sistemi di intervento in aiuto a vittime di tratta e grave sfruttamento, richiedenti protezione internazionale, minori non accompagnati

  attivare iniziative progettuali formative in favore delle potenziali vittime che prevedano, oltre ad una fase educativa nei territori di origine, anche momenti di apprendimento e di attivita' lavorativa sul territorio nazionale, in modo da coinvolgere gli stessi in percorsi di integrazione sul campo

  porre in essere attivita' volte a scoraggiare la domanda di servizi offerti dalle vittime di tratta

o   assistenza, protezione e recupero delle persone trafficate:

  costituzione di un sistema nazionale di referral (All. 1 al Piano nazionale), che assicuri la presa in carico tempestiva delle vittime di tratta, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere e alla tutela dei minori, ed elaborazione di linee guida sul referral

  elaborazione di meccanismi di rapida identificazione delle vittime (All. 2 al Piano nazionale), anche tra gruppi particolarmente vulnerabili, come migranti irregolari, minori non accompagnati e richiedenti asilo

  creazione di un sistema di accoglienza e inclusione attiva

o   attivita' di indagine e contrasto del fenomeno:

  migliorare l'emersione del fenomeno e garantire interventi di risposta efficaci e coordinati; in particolare, nel settore delle ispezioni sul lavoro (All. 3 al Piano nazionale) e dell'assistenza ai minori (All. 6 al Piano nazionale)

      Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (DPCM 16/5/2016):

o   il Programma si applica sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016/2018 e si realizza mediante progetti a livello territoriale finalizzati ad assicurare, transitoriamente, ai destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, in seguito, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale

o   ogni progetto deve prevedere

  contatto, emersione e tutela della persona, anche con riferimento al periodo di recupero e di riflessione

  prima assistenza propedeutica all'inclusione sociale

  seconda accoglienza volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo

  sostegno al processo di autonomizzazione della persona assistita mirato al consolidamento dell'inclusione sociale e lavorativa e all'autonomia abitativa

o   i progetti devono prevedere, in particolare

  strutture a indirizzo segreto adeguate per l'accoglienza o altre forme di ospitalita' nei casi in cui questo sia richiesto dalla situazione di sfruttamento

  disponibilita', per le vittime, di servizi socio-sanitari e di assistenza psicologica, sociale e legale per le vittime, anche ai fini dell'ottenimento del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/1998

  forme di raccordo con istituzioni e organismi impegnati nell'assistenza e nell'integrazione sociale

  convenzione con il Numero Verde anti-tratta per la presa in carico delle segnalazioni

  monitoraggio e verifica dei processi di inclusione sociale a un anno dalla chiusura del Programma unico

o   i progetti possono essere presentati da (Bando Pari Opportunita'):

  Regioni e Province autonome

  Comuni, Citta' metropolitane, Comunita' montante, unioni di Comunita' montane, unioni di Comuni e loro consorzi

  soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro  delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

Diniego e revoca del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      TAR Toscana: illegittimo il diniego di permesso ex art. 18 D. Lgs.286/1998, qualora l'amministrazione non abbia effettuato sufficienti accertamenti istruttori sull'attendibilita' dei fatti riferiti dall'interessato e/o dall'associazione che l'ha accolto, e abbia concluso per l'inattendibilita' con motivazione stereotipata

      Sent. Cons. Stato 6347/2015: non ha diritto al permesso di soggiorno ex art. 18 D. Lgs.286/1998 lo straniero che non corra un concreto pericolo per l'incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari o del giudizio a carico di tale associazione; nota: dalla sentenza non e' chiaro se il giudice consideri quale condizione necessaria il fatto che siano stati acquisiti efficaci contributi all'azione di contrasto alla criminalita' ovvero alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti

 

      Revoca del permesso in caso di

o   interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o   condotta incompatibile con il programma di inserimento

o   cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

      Ai fini della revoca del permesso, non e' sufficiente il parere del PM, ma il questore deve valutare autonomamente la sussistenza di condizioni di pericolo, anche per i familiari in patria (TAR Sicilia)

      Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

 

      TAR Toscana: il diniego di rinnovo del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990

 

 

Diritti e facolta' del titolare del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Il titolare del permesso

o   e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario - da circ. Minsanita 24/3/2000)

o   accede ai servizi assistenziali

o   accede a corsi di studio

o   puo iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000)

o   puo esercitare attivita di lavoro subordinato

      Possibile, in linea di principio, il ricongiungimento familiare con minori anche in assenza di conversione del permesso (interesse superiore del minore, art. 28, co. 3, T.U.)

 

 

Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso puo essere rinnovato per un anno (o piu) se permangono i motivi di giustizia che ne hanno richiesto il rilascio

      Alla scadenza, il permesso puo essere convertito in permesso

o   per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o   per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o   per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

Risarcimento del danno (torna all'indice del capitolo)

 

      Indennizzo delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) (art. 12 L. 228/2003, come modificato da D. Lgs. 24/2014)

o   l'indennizzo e' corrisposto nella misura di 1.500 euro per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo per le misure anti-tratta, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici; in caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico, con precedenza sulle altre, del successivo esercizio finanziario

o   la domanda di accesso all'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014; la vittima deve dimostrare di non avere ricevuto risarcimento dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive

o   in caso di colpevole ignoto, la domanda deve essere presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014

o   trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda (cui sono allegate, in copia autentica, la sentenza e la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive, ovvero il provvedimento di archiviazione) senza che ne sia stato comunicato l'accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'indennizzo

o   all'indennizzo non accedono coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407 co. 2 lettera a) c.p.p.

o   la Presidenza del Consiglio dei ministri si rivale, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, verso il soggetto condannato al risarcimento del danno

 

      La Corte d'Assise d'Appello de L'Aquila ha riconosciuto il diritto al risarcimento per le vittime di tratta, in applicazione della Direttiva 2011/36/UE, che promuove l'uso dei proventi sequestrati e confiscati per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento; la provvisionale immediata per ogni ragazza e' stata determinata in 50.000 euro; la confisca dei beni sequestrati agli imputati in favore dello Stato e' stata revocata ed e' stato disposto, invece, il sequestro conservativo degli stessi beni in favore delle vittime (da un comunicato BeFree)

      La Corte di Assise d'Appello di Bologna, confermando la decisione della Corte di Assise di Piacenza, ha emesso una condanna nei confronti di quattro imputati per i reati di tratta, riduzione in schiavitu' e sfruttamento della prostituzione, commessi ai danni di una giovane straniera, disponendo anche il risarcimento del danno, quantificato in 100.000 euro (da un comunicato ASGI)

      Trib. Firenze: riconosciuto il risarcimento del danno, nella misura di 70.000 euro, a una ragazza che era stata venduta dai genitori, quando era ancora minorenne, a persone che l'avevano ridotta in schiavitu', costringendola a mendicare e prostituirsi, consegnando loro tutto il ricavato, per un periodo di oltre un anno, finche' non era riuscita a fuggire e a sottrarsi alla condizione di soggezione

 

      Sent. Corte Giust. c-601/14: l'Italia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, e' venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza di art. 12 par. 2 Direttiva 2004/80/CE

 

 

Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta' (torna all'indice del capitolo)

 

      Il permesso puo essere rilasciato, "anche" su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi' essere rilasciato d'ufficio?), anche allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta, a una pena detentiva e che abbia partecipato, durante lespiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale; verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma di integrazione

      Il permesso e' rilasciabile anche in caso di esito positivo della "messa alla prova" (Trib. Minorenni Trieste, citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005, e Trib. Minorenni Firenze)

      Nota: non devono ovviamente applicarsi, in questo caso, i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno relativi a condanne subite dall'interessato (vedi, nello stesso senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte)

 

 

Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari (torna all'indice del capitolo)

 

      Le disposizioni in materia di protezione sociale si applicano, in quanto compatibili, anche al cittadino comunitario che si trovi in una situazione di gravita ed attualita di pericolo (art. 18, co. 6 bis T.U., introdotto da L. 17/2007); si applicano anche le disposizioni relative al programma unico di emersione, assistenza e integrazione, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13 co. 2-bis 228/2003 (art. 18 co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da D. Lgs. 24/2014)

      Note:

o   disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o   la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

      Liscrizione dellente nellapposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e condizionata a

o   disponibilita di operatori competenti

o   disponibilita di strutture logistiche adeguate

o   esistenza di rapporti con lente locale o con altre istituzioni rilevanti

o   definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o   adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o   assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

      La convenzione con lente iscritto nel registro apposito richiede

o   rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita

o   sussistenza dei requisiti di professionalita e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

      Lente locale effettua verifiche semestrali

      Gli enti convenzionati

o   comunicano al Sindaco linizio del programma

o   rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o   presentano un rapporto semestrale allente locale

o   tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o   comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

      Lettera dell'ASGI al Ministro delle pari opportunita': si segnala come la valutazione dei progetti presentati per la protezione delle vittime di tratta abbia di fatto comportato che le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Basilicata, Sardegna non potranno usufruire, sul loro territorio, di servizi di enti specializzati nell'assistenza di questi soggetti

 

 

Elementi della Direttiva 2011/36/UE non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana (torna all'indice del capitolo)

 

      Elementi della Direttiva 2011/36/UE non adeguatamente recepiti dal D. Lgs. 24/2014 (da una Nota di Francesca Nicodemi):

o   espressa previsione del fatto che il consenso della vittima allo sfruttamento e' irrilevante in presenza di uno dei metodi coercitivi previsti (art. 2 Direttiva 2011/36/UE)

o   previsione di una aggravante, in relazione ai delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., riferita alla condizione di particolare vulnerabilita' delle vittime (art. 4 Direttiva 2011/36/UE)

o   non punibilita' per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (art. 8 Direttiva 2011/36/UE)

o   adeguata e completa assistenza alle vittime, sotto il profilo della precocita' dell'assistenza stessa (offerta sin dai primi indizi in cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che l'interessato sia vittima di tratta), della garanzia dell'assistenza e tutela a prescindere dalla collaborazione (norma non presente nell'ordinamento italiano come fonte di natura primaria), dell'introduzione di adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime (art. 11 Direttiva 2011/36/UE)

o   sospensione dell'esecuzione del respingimento o dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, finche' non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/98 (in linea con art. 11 Direttiva 2011/36/UE, non essendo previsto nell'ordinamento italiano il "periodo di riflessione")

o   accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti non condizionato alla certificazione dell'Autorita' Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, ma solo alla autocertificazione della persona offesa (in linea con art. 12 Direttiva 2011/36/UE)

 

      Il Rapp. OCSE sulla tratta in Italia presenta diverse raccomandazioni, alcune delle quali non hanno ottenuto risposta dal Governo italiano; tra queste,

o   assicurare una piena applicazione di art. 18 D. Lgs. 286/1998, con particolare riguardo alla protezione delle presunte vittime di tratta, indipendentemente dal fatto che esse collaborino con magistratura o forze dell'ordine

o   analizzare l'impatto delle procedure di rimpatrio sull'accesso delle vittime di tratta alla giustizia e alle forme di riparazione, incluso il risarcimento, e promuovere, a questo scopo, accordi bilaterali con i paesi d'origine

o   prevenire ogni abuso dell'immunita' diplomatica finalizzato allo sfruttamento dei lavoratori domestici, impedendo che lo status diplomatico dei datori di lavoro precluda l'accesso delle vittime all'assistenza; regolare e monitorare la procedura di rilascio di visti e permessi di soggiorno per i lavoratori domestici alle dipendenze di personale diplomatico e informare personalmente tali lavoratori riguardo ai loro diritti

o   permettere ai lavoratori domestici stranieri alle dipendenze di diplomatici di cambiare datore di lavoro, allo scopo di ridurre la loro dipendenza dai datori di lavoro originali, almeno nei casi di abuso e sfruttamento

 

 

Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica (torna all'indice del capitolo)

 

      Allo straniero che fornisca speciale collaborazione nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero (L. 43/2015) di criminalita' transnazionale (circ. Mininterno 26/2/2015: per esempio, l'immigrazione clandestina; nota: verosimilmente, la sua organizzazione) puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno

o   su iniziativa del questore

o   su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o   su richiesta del procuratore della Repubblica

      Durata del permesso: un anno, rinnovabile per uguali periodi per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica

      Revoca del permesso

o   in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o   quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

      In caso di straordinaria rilevanza della collaborazione, puo' essere concessa una permesso UE slp, in deroga agli altri requisiti

      Quando debba essere rilasciato il permesso o la carta di soggiorno, il prefetto sospende o revoca l'eventuale provvedimento di espulsione

      Il titolare del permesso e' parificato al titolare di permesso per motivi umanitari (rilasciato per motivi di protezione sociale) riguardo a

o   accesso ai servizi assistenziali

o   accesso allo studio

o   iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o   svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o   conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

      Quando si applichi l'aggravante di particolare sfruttamento lavorativo (art. 24 co. 15 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016: anche in caso di lavoro stagionale) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., il questore, su proposta o con parere favorevole del procuratore della Repubblica, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 (verosimilmente, per motivi umanitari, con successiva applicazione di art. 14 co. 1 lettera c DPR 394/1999 riguardo alla convertibilita' del permesso) allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale instaurato a carico di questo; note:

o   il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. e' quello compiuto da chi svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessit dei lavoratori; costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:

  la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

  la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

  la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale

  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative particolarmente degradanti

o   secondo art. 9, par. 1, lettera e della Direttiva, andrebbe disciplinato anche il caso in cui il fatto riguardi l'assunzione illegale di un minore; tuttavia, se si interpreta l'espressione "altre condizioni", di cui al comma 12-bis, nel senso di individuare come condizioni di particolare sfruttamento anche quelle relative a numero o eta' dei lavoratori, la disposizione della Direttiva risulta recepita in modo piu' che adeguato (D. Lgs. 109/2012)

      Il permesso ha durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale; il permesso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso permesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, o a seguito del venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (D. Lgs. 109/2012); circ. Mininterno 27/7/2012: il permesso e' rilasciato con codice motivo di soggiorno "UMAN 5 - Sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI", al fine di individuare il numero di permessi rilasciati per questo motivo

      Mininterno e Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE osserva come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia

      Sent. Cons Stato 770/2015: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, ex art. 22 co. 12-quater D. Lgs. 286/1998, il questore deve attenersi alle valutazioni espresse dal Pubblico ministero, non potendo rilasciare il permesso in mancanza di proposta o, comunque, di parere favorevole di quest'ultimo

      Sent. CEDU L. E. c. Grecia: art. 4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare la schiavitu' ed il lavoro forzato, prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli volti alla prevenzione e repressione della tratta, ma anche idonei a fornire effettiva protezione alle vittime; in tal senso, gli Stati sono responsabili della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime e potenziali vittime della tratta; Grecia condannata per l'inefficacia delle indagini svolte, a seguito del riconoscimento della ricorrente (trafficata e costretta a prostituirsi) come vittima di tratta, per individuare i colpevoli e per la durata eccessiva del relativo procedimento giudiziario (in violazione di art. 6 e art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

 

 

Convenzione di Istanbul (torna all'indice del capitolo)

 

      Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

o   le Parti adottano le misure necessarie a garantire che le vittime di reati di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)

o   le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)

o   le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)

      La Convenzione entra in vigore il giorno 1/8/2014, a seguito dell'avvenuta ratifica da parte di 10 Stati firmatari (comunicato ASGI); alla data del 29/6/2014, la Convenzione e' stata firmata da 36 Stati, ratificata da 11 (nota Consiglio d'Europa)

 

 

Rilascio del permesso in caso di violenza domestica; sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari allo straniero nei confronti del quale, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso, e per il quale emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio; a questo fine, per violenza domestica si intendono uno o piu' atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)

      Il permesso e' rilasciato con il parere favorevole o su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente (art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); l'autorita' giudiziaria comunica al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale (art. 18-bis co. 2 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)

      Il permesso puo' essere rilasciato dal questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza; in questo caso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai servizi sociali, ma e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente (art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)

      Ai fini del rilascio del permesso non e' richiesto che la vittima cooperi nell'attivita' investigativa ne' che il procedimento penale sia gia' in corso (Circ. Mininterno 26/8/2013)

      Coerentemente con art. 10-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereper il reato di ingresso e/o soggiorno illegale anche nel caso in cui acquisisca la comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuto ai sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998, il permesso puo' essere rilasciato anche laddove alla vittima di violenza domestica irregolarmente presente in Italia sia stato contestato tale reato (Circ. Mininterno 21/10/2013)

      Il permesso di soggiorno, di durata annuale, e' rinnovabile finche' perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed e' convertibile in permesso per lavoro, ai sensi di art. 14 co. 1 lettera c) e co. 3 DPR 394/ 1999 (Circ. Mininterno 21/10/2013)

      Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013; nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

      Misure analoghe possono essere adottate anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari (art. 18-bis co. 5 D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)

      Allo scopo di tenere la contabilita' dei permessi rilasciati per questo motivo, si usa il codice UMAN 6 per il permesso rilasciato ai sensi di art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998, per situazione di pericolo accertata nel corso di operazioni di polizia o di indagini o di procedimento penale, e il codice UMAN 7 per il permesso rilasciato ai sensi di art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998, su segnalazione da parte di associazioni o servizi sociali (Circ. Mininterno 26/8/2013 e Circ. Mininterno 21/10/2013)

      Il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, ravvisando una situazione di pericolo attuale derivante dalle dichiarazioni rese da una donna straniera che aveva denunciato il compagno per gravi maltrattamenti ai suoi danni, confermando e circostanziando le accuse durante esame testimoniale reso in incidente probatorio con modalita' protette (il compagno aveva privato la donna del suo passaporto per impedirle di interrompere la relazione con lui e in piu' occasioni l'aveva minacciata di segnalarla alle autorita' in quanto priva di titolo di soggiorno); analogo provvedimento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina (da un comunicato ASGI)

      Gdp Genova: annullato un provvedimento di espulsione prefettizio adottato a carico di una straniera che ha richiesto un permesso per motivi umanitari allo scopo di sottrarsi a violenza domestica, e per la quale il giudice di pace ritiene necessaria l'assistenza di personale specializzato

 

      Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); note:

o   non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

o   l'eventuale espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto, quindi, e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di sicurezza)

 

 

Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (torna all'indice del capitolo)

 

      Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto

o   alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.

o   alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione

o   alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato

o   alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

o   alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore

o   ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato

o   alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti

o   alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento

o   alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

o   alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato

o   alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione

o   alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto

o   alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio

      Condizioni di particolare vulnerabilita':

o   agli effetti delle disposizioni del c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art. 90-quater c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita' che procede dispone l'adozione di modalita' opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

      Nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):

o   l'autorita' procedente nomina un interprete

  quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete

  quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

o   l'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento

o   la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa

o   la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela

      Denunce e querele per reati commessi in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

      Rapp. Save the Children sulla tratta dei minori 2013:

o   vittime di tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2012: 21.795, di cui 1.171 minori

o   vittime di tratta assistite nellambito dei progetti ex art. 13 L. 228/2003 fra il 2000 e il 2012: 3.862, di cui 208 minori

o   vittime identificate o presunte in Italia nel 2010: 2.381

      Rapp. Save the Children sulla tratta dei minori:

o   vittime di tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2008: 14.689, di cui 986 minori

o   permessi di soggiorno per vittime di tratta nel 2011: 1.078 rilasciati, 608 rinnovati

o   nuove vittime di tratta identificate e assistite nel 2011: 724

o   vittime di tratta assistite nel 2011, ma entrate nei programmi negli anni precedenti: 836

      Rapp. Eurostat sulla tratta e Rapp. Eurostat sulla tratta 2015:

o   vittime di sfruttamento identificate o presunte:

  2008: 1.624

  2009: 2.421

  2010: 2.381

  2011: 1.560

  2012: 2.631

o   vittime identificate o presunte nel 2008, per tipo di sfruttamento

  sessuale: 1.166

  lavorativo: 261

  altro: 197

o   vittime registrate, per titpo di sfruttamento:

  2010:

-       sessuale: 78%

-       lavorativo: 15%

-       altro: 7%

  2011:

-       sessuale: 62%

-       lavorativo: 22%

-       altro: 16%

  2012:

-       sessuale: 66%

-       lavorativo: 20%

-       altro: 13%

o   vittime che hanno ottenuto assistenza nel 2008: 99 su 1.624

o   permessi rilasciati a vittime di tratta nel 2010: 429

      Rapp. Consiglio d'Europa sulla tratta:

o   vittime assistite:

  2011: 1.955 (di cui 1.417 donne, 446 uomini, 63 minori); tipo di sfruttamento identificato:

-       sessuale: 1.359

-       lavorativo: 377 (346, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)

-       accattonaggio o criminalita' forzati: 127

-       tratta di esseri umani per servitu' domestica: 31

-       espianto d'organi: 3

  2012: 1.650 (di cui 1.094 donne, 420 uomini, 114 minori) tipo di sfruttamento identificato:

-       sessuale: 1.067

-       lavorativo: 296 (271, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)

-       accattonaggio o criminalita' forzati: 116

-       tratta di esseri umani per servitu' domestica: 25

-       espianto d'organi: 3

  2013: 925 (di cui 650 donne, 230 uomini, 45 minori) tipo di sfruttamento identificato:

-       sessuale: 570

-       lavorativo: 163

-       accattonaggio o criminalita' forzati: 72

      Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

o   21.701 ispezioni

o   76.391 posizioni lavorative controllate

o   802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

      Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

o   139.624 aziende ispezionate

o   73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

o   115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

o   1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

      Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

o   9.722 lavoratori controllati

o   4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

o   406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

 

 

 



[1] In precedenza, CE.

[2] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.

[3] In precedenza, "figlio naturale".

[4] In precedenza, il termine era fissato all'1/1/2013; termine poi rinviato al 30/6/2013 da art. 1 co. 388 L. 228/2012 e Tabella 2 punto 21 del relativo allegato; circ. Mininterno 3/7/2013: ulteriormente rinviato al 31/12/2013 da DPCM 26/6/2013; rinviato ancora al 30/6/2014 da L. 15/2014, al 30/6/2015 da L. 146/2014, al 31/12/2015 da L. 11/2015.

[5] In precedenza, "figlio legittimo".

[6] In precedenza, era previsto che l'imputato avesse diritto all'interprete al fine di fare una dichiarazione.

[7] In precedenza, sulla base di un decreto MAE, che recepiva la disponibilita' degli atenei.

[8] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[9] In precedenza, "figlio legittimo".

[10] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.

[11] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[12] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[13] In precedenza, era previsto quanto segue: i titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi; ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).

[14] In precedenza, tra i motivi di rilascio di un permesso di durata non superiore a 3 mesi era inclusa la richiesta di asilo.

[15] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso di soggiorno e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)

[16] Anche in precedenza, era previsto che, ai fini del rilascio del permesso per richiesta asilo non fossero richiesti documento di viaggio e documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio, ne' il versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi.

[17] In precedenza, 27,50 euro.

[18] In precedenza, 27,50 euro.

[19] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[20] In precedenza, 20 giorni.

[21] In precedenza, euro 14,62.

[22] In precedenza era stabilito quanto segue: nei casi in cui non si debba dar luogo a trattenimento in CIE ne' ad ospitalita' obbligatoria in CARA, il questore rilascia entro 20 gg (D. Lgs. 140/2005) un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (circ. Mininterno 25/2/2005: dalla questura di effettiva residenza) fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale.

[23] In precedenza, 3 anni.

[24] In precedenza, 27,50 euro.

[25] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.

[26] In precedenza, "figlio naturale".

[27] In precedenza era previsto che il prefetto competente fosse quello della provincia in cui si trovava il CARA o la struttura dello SPRAR in cui il richiedente era ospitato o quella in cui si trovava il luogo di domicilio eletto dal richiedente (circ. Mininterno 3/11/2008).

[28] In precedenza, era stabilito tassativamente che il prefetto stabilisce una tale limitazione (D. Lgs. 159/2008), benche' la Direttiva 2003/9/CE prevedesse questa posibilita', condizionando pero' la determinazione di un luogo di residenza all'esistenza di motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o ai fini di un trattamento piu' efficace della domanda di protezione, e l'individuazione di un'area geografica all'assenza di pregiudizi per la vita privata del richiedente e per il suo accesso ai benefici previsti dalla stessa Direttiva; inoltre, in contrasto con D. Lgs. 159/2008, art. 7, co. 5 Direttiva 2003/9/CE prevedeva la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione).

[29] In precedenza era previsto quanto segue:

      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[30] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[31] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

      Il lavoratore stagionale puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[32] In precedenza, 20 giorni.

[33] In precedenza, Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato segnalavano come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica fosse molto elevato.

[34] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.

[35] in precedenza, quando non era stato stabilito il carattere di permesso di soggiorno provvisorio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, le Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale davano la seguente indicazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato. Restava, pero', insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo.

[36] in precedenza, quando non era stato stabilito il carattere di permesso di soggiorno provvisorio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, le Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale davano la seguente indicazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato. Restava, pero', insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo.

[37] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).

[38] In precedenza, il D. Lgs. 3/2007, di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, aveva disciplinato l'istituto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo che in tutte le disposizioni vigenti che facevano riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito a tale permesso.

[39] In precedenza, escluso anche lo straniero che soggiorni per asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009) o protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE).

[40] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.

[41] In precedenza, una delle categorie indicate all'art. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallart. 2 L. 327/88, o all'art. 1 L. 575/1965, come sostituito dallart. 13 L. 646/82.

[42] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.

[43] In precedenza, "figlio legittimo".

[44] In precedenza, 27,50 euro.

[45] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso UE slp e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)

[46] In precedenza, euro 14,62.

[47] In precedenza,

[48] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea); nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso degli stranieri titolari del permesso UE slp al beneficio della carta acquisti.

[49] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.

[50] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

      il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[51] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per limpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

      il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[52] In precedenza, entro 40 giorni.

[53] In precedenza, si applicava la seguente disciplina (art. 4 L. 92/2012):

      L'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 L. 264/1949

      Il lavoratore, se non ha sottoscritto la dichiarazione, e' invitato dal datore di lavoro, con una comunicazione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o a sottoscrivere la dichiarazione; la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta

      Nei 7 gg successivi alla ricezione dell'invito, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; la forma scritta della revoca non e' obbligatoria (circ. Minlavoro 18/7/2012: e' pero' necessario che venga comunque formalizzata al fine di evitare dubbi sulla effettiva volonta' e, quindi, possibile contenzioso)

      Il rapporto si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, quando il lavoratore non aderisca, entro 7 gg (circ. Minlavoro 18/7/2012: giorni lavorativi) dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o ad apporre la sottoscrizione e non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale

      Se, in mancanza di convalida e di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non trasmette al lavoratore, entro 30 gg dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la comunicazione contenente l'invito, le dimissioni (o, verosimilmeente, la risoluzione consensuale) si considerano definitivamente prive di effetto

      Circ. Minlavoro 18/7/2012:

o   convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso

o   le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore

[54] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[55] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[56] In precedenza, il limite era di 5.000 euro per anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e richiedevano quindi di essere integrati da altri redditi da contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno); nota: circ. INPS 49/2013 interpretava tale limite come limite al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale.

[57] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[58] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.

[59] In precedenza, era previsto l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).

[60] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza); l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o (per lavoro domestico) all'INPS.

[61] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.

[62] In precedenza era previsto quanto segue:

      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[63] In precedenza, art. 70 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e circ. INPS 49/2013.

[64] In precedenza, 5.000 euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare faceva osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo eccedeva il valore dell'assegno sociale).

[65] In precedenza, i buoni andavano utilizzati entro 30 gg dall'acquisto, la trasgressione comportando la qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013).

[66] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[67] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

      Il lavoratore stagionale puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[68] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)

[69] In precedenza, da L. 183/2010.

[70] In precedenza, importo maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014.

[71] In precedenza, era previsto quanto segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[71]; per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.

[72] In precedenza era previsto anche che si potessero stipulare convenzioni tra le parti sociali mirate ad assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera stagionale e che, ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL, ci si conformava alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale.

[73] In precedenza, era solo stabilito il limite massimo per il canone, pari a un terzo della retribuzione.

[74] In precedenza, era previsto   uanto segue: accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera); termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione.

[75] In precedenza, gia' autorizzato nell'anno precedente.

[76] In precedenza, la validita' era compresa tra 20 gg e 9 mesi, calcolati a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

[77] In precedenza, era espressamente previsto che potessero essere ammesse ulteriori autorizzazioni (rectius, ulteriori nulla-osta) anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito del periodo massimo previsto. Questa possibilita' e' comunque inclusa nella disposizione (art. 24 co. 8 D. Lgs. 286/1998 come modificato da L. 203/2016) che consente la proroga automatica del nulla-osta in presenza di una nuova opportunita' di lavoro.

[78] In precedenza, art. 24, co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012.

[79] In precedenza, art. 17, co. 3 L. 35/2012.

[80] In precedenza, era previsto che, in caso di licenziamento o dimissioni (nota: legittimi solo per giusta causa; da art. 2119 c.c.), si procedesse come per i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle liste per il solo periodo di residua validita del permesso.

[81] Art. 3 L. 203/2016 ha soppresso art. 38 DPR 394/1999, che, al comma 2, prevedeva il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori stranieri che non si trovassero nelle stesse condizioni del lavoratore stagionale interessato.

[82] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

      Il lavoratore stagionale puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[83] In precedenza, almeno due anni di seguito.

[84] In precedenza, 5 co- 3-ter D. Lgs. 286/1998 prevedeva che il permesso "puo' essere rilasciato", e che la durata temporale annuale fosse pari a quella di cui il lavoratore aveva usufruito nellultimo dei due anni precedenti. Art. 24 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 prevedeva invece disposizioni analoghe a quelle ora vigenti.

[85] In precedenza era contemplato anche il caso di violazione, da parte dello straniero, delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998.

[86] In precedenza, che avesse fatto ingresso per lavoro stagionale per due anni consecutivi. In proposito, Circ. Mininterno 12/9/2011 prevedeva quanto segue: a beneficiare della norma sul rilascio del nulla-osta pluriennale possono essere stranieri che hanno effettuato due anni consecutivi di lavoro stagionale a partire dall'11/1/2008 (entrata in vigore del Servizio Informatico CO, di rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: rilevazione indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale); il datore di lavoro che presenti per la prima volta l'istanza di rilascio di nulla-osta pluriennale puo' essere anche diverso da quelli delle due precedenti annualita'.

[87] In precedenza, era previsto che nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tenesse conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati.

[88] La circolare specificava: durata pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non era chiaro quale fosse la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso.

[89] La circolare specificava: nei due anni precedenti.

[90] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.

[91] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.

[92] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.

[93] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.

[94] In precedenza era previsto quanto segue:

      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[95] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[96] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)

[97] In precedenza, importo maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014.

[98] In precedenza, era previsto quanto segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[98]; per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.

[99] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.

[100] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[101] Era contemplato anche il permesso per "richiesta asilo - attivita' lavorativa", non piu' previsto dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015.

[102] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[103] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).

[104] In precedenza, era previsto che le parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).

[105] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.

[106] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 includeva anche l'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria.

[107] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 includeva anche attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

[108] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

[109] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

[110] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla III Universita' degli studi di Roma e dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.

[111] In precedenza, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universit per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri, e i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri.

[112] In precedenza, per le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua italiana in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e ai corsi finalizzati alla formazione di architetto, i candidati presentano la domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari entro i termini del calendario previsto.

[113] In precedenza, Nota MIUR norme 2011-2014 affermava che le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Universita' estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4124/2013: le prove sono obbligatorie per tutte le discipline per le quali vale, ai sensi di L. 264/1999, l'accesso programmato.

[114] In precedenza, fino al mese di giugno (Nota MIUR 18/5/2011).

[115] In precedenza, entro lo stesso mese di giugno (Nota MIUR 18/5/2011).

[116] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE

[117] In precedenza, era stabilito quanto segue: la documentazione e' corredata da traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente (Nota MIUR norme 2011-2014: i candidati impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti; Nota MIUR 24/3/2014: la competenza della Rappresentanza non e' delegabile agli Istituti italiani di cultura); ai fini della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali (Nota MIUR 18/5/2011).

[118] In precedenza, quasta condizione era prevista solo per candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia (Nota MIUR 24/3/2014).

[119] In precedenza era previsto anche che le Universita' acquisissero la dichiarazione di valore obbligatoriamente al momento delliscrizione (Nota MIUR 24/3/2014).

[120] In precedenza, all'Universita' prescelta (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).

[121] In precedenza: per coloro che si iscrivono al primo anno nell'anno accademico, si applica il contratto di formazione specialistica, con oneri a carico del MAE (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).

[122] In precedenza, "o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri" (Nota MIUR 18/5/2011).

[123] In precedenza, era stabilito che in nessun caso i corsi singoli o stage potessero essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea (Nota MIUR 18/5/2011).

[124] In precedenza, Bando per borse di studio del Governo italiano per cittadini stranieri e italiani residenti all'estero per l'anno accademico 2015-2016 stabiliva che, se il corso prevedeva un periodo di studio in un paese diverso dallItalia, il pagamento della borsa fosse interrotto per tale periodo.

[125] In precedenza, annuale.

[126] In precedenza, ogni anno.

[127] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

[128] In precedenza, valeva la seguente norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellemanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto.

[129] In precedenza, valeva la seguente disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellanno precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.

[130] In precedenza, era previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.

[131] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.

[132] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[133] In precedenza, per le attivita' del settore turistico era competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo.

[134] In precedenza, almeno due anni.

[135] In precedenza, esperienza professionale di almeno due anni, e attestati di competenza o titoli di formazione corrispondenti a un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali.

[136] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[137] In precedenza, del rifugiato.

[138] In precedenza, rifugiato. Per il richiedente beneficiario di protezione sussidiaria era previsto che la soglia di reddito non eccedesse comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.

[139] In precedenza, "figlio legittimo".

[140] In precedenza, "figlio legittimo".

[141] In precedenza, il rilascio del permesso per motivi familiari era previsto per il minore iscritto nel permesso o nel permesso UE slp del genitore o dellaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 D. Lgs. 286/1998)

[142] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[143] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).

[144] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".

[145] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[146] In precedenza, "figlio naturale".

[147] In precedenza, euro 14,62.

[148] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[149] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[150] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[151] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[152] In precedenza, "figlio naturale".

[153] In precedenza, anche per l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore

[154] In precedenza vigeva analoga disposizione, con la previsione che il Mininterno stipulasse convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana.

[155] In precedenza anche art. 2, co. 5 DPR 303/2004.

[156] In precedenza il D. Lgs. 140/2005 prevedeva l'obbligo di riservatezza per tutto il personale che operava nel sistema di accoglienza.

[157] Anche in precedenza vigeva questa disposizione.

[158] In precedenza vigeva analoga disposizione, con la previsione che il Mininterno stipulasse convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana.

[159] In precedenza era previsto che i minori non accompagnati non potessero essere in alcun caso trattenuti nei CARA (verosimilmente, il divieto riguardava l'ospitalita' obbligatoria in tali centri) ne' nei CIE (D. Lgs. 25/2008 e, in precedenza, riguardo ai CIE, Direttiva Mininterno 14/4/2000).

[160] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[161] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[162] In precedenza, era previsto quanto segue:

      Il minore straniero di eta < 14 anni convivente con genitore o affidatario straniero e iscritto nel permesso di soggiorno o nel permesso UE slp del genitore o dei genitori o dellaffidatario con cui convive; assenze occasionali e temporanee dal territorio dello Stato non pregiudicano il requisito della convivenza ne il rinnovo delliscrizione; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

      Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012), secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita' giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva della protezione dei minori)

      Prassi della questura di Lecco: in fase di rinnovo del permesso non e' richiesta la presenza dell'infra-14-enne iscritto nel permesso del genitore in questura, essendo sufficiente che venga prodotta la foto autenticata dal funzionario comunale (risposta Questura di Lecco); il Comune attestera', se richiesto, il consenso dellaltro genitore allinserimento del figlio nel permesso soggiorno (da un comunicato Les Cultures)

      Al compimento dei 14 anni, al minore straniero iscritto nel permesso o nel permesso UE slp del genitore o dello straniero affidatario e rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido (verosimilmente, "rinnovabile") fino ai 18 anni ovvero un permesso UE slp (in caso di possesso di permesso UE slp da parte del genitore o dellaffidatario e in presenza dei requisiti per il rilascio di permesso UE slp ai familiari); il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)

[163] In precedenza, era previsto che il minore fosse iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se di eta < 14 anni, e ottenesse il permesso di soggiorno per motivi familiari solo se di eta' superiore a 14 anni.

[164] In precedenza, era stabilito quanto segue: qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

[165] In precedenza, il Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati riportava le seguenti indicazioni: il parere del Comitato minori relativo alla conversione del permesso del minore identificato come non accompagnato e successivamente affidato o sottoposto a tutela e' richiesto dalla persona che ha in carico il minore prima del compimento della maggiore eta', mediante invio di un apposito modulo, accompagnato da una relazione sociale sul minore che ne descriva la storia e il percorso di integrazione effettuato, unitamente alle azioni necessarie a completarlo nell'immediato futuro, tenuto conto dei presupposti positivi evidenziati; il modulo consta delle parti seguenti:

      "Documentazione relativa al soggiorno del minore": documenti che attestano l'identificazione del minore, la presa in carico da parte dei Servizi, lapertura della tutela, nonche' quelli relativi alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano (permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno)

      "Indagini familiari": informazioni riguardanti lo svolgimento (o l'impossibilita' di effettuazione) delle indagini familiari nel Paese di origine del minore, l'esito e l'eventuale volonta' del minore in relazione al rimpatrio, nonche' la modalita' con cui e' stata acquisita tale volonta'

      "Percorso alfabetizzazione e scolastico" e "Percorso di formazione/inserimento lavorativo": informazioni riguardanti il percorso di integrazione del minore, con valorizzazione degli aspetti qualitativi e descrizione delle attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo mediante l'attivazione di borse lavoro, tirocini formativi, contratti di apprendistato, etc. (va allegata la documentazione relativa: attestati di frequenza e/o di iscrizione a corsi scolastici e di alfabetizzazione, a corsi di formazione professionale, etc.)

[166] In precedenza, "figlio naturale".

[167] In precedenza, "figlio naturale".

[168] In precedenza, "figlio naturale".

[169] In precedenza, "figlio naturale".

[170] In precedenza, "figlio naturale".

[171] In precedenza, "figlio legittimo".

[172] In precedenza, "figlio naturale".

[173] In precedenza, "figlio legittimo".

[174] In precedenza, "figlio naturale".

[175] In precedenza, "figlio naturale".

[176] In precedenza, "figlio naturale".

[177] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[178] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[179] In precedenza, "figlio naturale".

[180] In precedenza, "figli naturali".

[181] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[182] In precedenza, "potesta' genitoriale".